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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11696 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4680 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: appello solo danni a cose
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Parte_1 C.F._1
Zumpano
APPELLANTE
E
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Martinelli
APPELLATA
NONCHE'
( ) CP_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti Parte_1
di e di avverso la sentenza n. 4880/23 del Giudice di CP_2 Controparte_1
Pace di Barra con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da esso proposta con compensazione delle spese processuali tra le parti.
Deduceva l'appellante, a sostegno del gravame, come articolati motivi, la erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice nel ritenere decisiva la circostanza che l'attore non aveva dimostrato di esser proprietario del veicolo incidentato
(dismesso dopo il sinistro) né fatto visionare il veicolo al perito della compagnia assicuratrice. Instauratosi il contraddittorio l'appellata compagnia assicurativa resisteva al gravame mentre l'altra parte appellata restava contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata a sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo in parte fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
Innanzitutto il gravame è ammissibile risultando sufficientemente specifici i motivi, sostanzialmente riconducibili alla critica della valutazione delle risultanze probatorie operata dal primo giudice;
con riferimento alle conclusioni, poi, l'appellante ha – del tutto legittimamente – sostanzialmente reiterato quelle stesse del giudizio di primo grado.
I motivi del gravame principale possono essere esaminati congiuntamente.
Il primo giudice ha rigettato la domanda attorea essenzialmente non tenendo in alcun conto la deposizione del testimone indicato dalla parte istante, ritenuta implicitamente incongruente, e attribuendo valenza decisiva alla circostanza che l'originaria parte istante non avrebbe dimostrato di essere proprietario del veicolo al momento del sinistro né ha messo a disposizione del perito della assicurazione il veicolo incidentato.
Tale ultima circostanza deve ritenersi invece non decisiva alla luce della ulteriori risultanze istruttorie e della prova orale espletata.
Con riferimento alla prova della proprietà del veicolo deve rilevarsi come il primo giudice
(nella assai sintetica motivazione della sentenza qui impugnata) sembra sovrapporre, in modo errato, le nozioni di legittimazione (attiva) e di titolarità (attiva) del rapporto controverso.
In via generale deve ritenersi che nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da sinistro stradale la proprietà dei veicoli coinvolti non si pone come oggetto immediato della domanda ma come semplice presupposto della stessa cosicchè il suddetto requisito può essere provato con ogni mezzo (anche con prova per testimoni o con presunzioni e anche in conseguenza della non contestazione delle altri parti).
Il primo giudice non ha fatto corretta applicazione di tale principio atteso che dal complesso della documentazione esibita (missive inviate alla compagnia e certificato cronologico del veicolo) nonchè dalla deposizione dell'unico testimone escusso emergono elementi univoci idonei a rappresentare che i veicoli fossero effettivamente, al momento del sinistro, di proprietà della originaria parte attrice e della originaria parte convenuta. Il quadro “indiziario” univoco onerava la convenuta compagnia assicurativa (cfr. Cass. n.
8415/2016; Cass. n. 7771/2016) – a fronte di una presunzione semplice – di fornire la prova contraria costituita dalla circostanza che i veicoli, al momento del sinistro, non erano di proprietà della parte attrice e della parte convenuta.
Appare invece indicativo che la originaria convenuta , nel costituirsi in Controparte_3
giudizio, non abbia specificamente contestato la titolarità dei veicoli coinvolti né tanto meno la sussistenza di una valido rapporto assicurativo avente ad oggetto il veicolo di proprietà della parte convenuta CP_2
Con riferimento alla responsabilità deve ritenersi, sulla base delle affermazioni dell'unico testimone escusso, che effettivamente, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nella premessa della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, si è verificato un sinistro che ha visto coinvolti i veicoli di rispettiva proprietà delle parti.
Tuttavia in ordine alla responsabilità deve ritenersi - solo in parziale conformità a quanto dedotto dalla parte appellante - che nel caso di specie può trovare applicazione il secondo comma dell'art. 2054 cc (disciplina codicistica che il primo giudice non ha in alcun modo tenuto in considerazione).
Invero deve ritenersi che la responsabilità di tale sinistro non può attribuirsi in via esclusiva al conducente del veicolo di proprietà della originaria parte convenuta, dovendosi invece applicare la presunzione stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 cc.
Invero alla luce delle dichiarazioni rese dal testimone escusso nel corso del giudizio di primo grado (che ha assistito al sinistro e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare), non sono emersi univoci elementi idonei a far ritenere superata la suddetta presunzione.
In particolare non è emersa, con sufficiente certezza, la concreta condotta di guida dei due conducenti ed in particolare del conducente del veicolo attoreo essendo, per altro, rimaste del tutto sconosciute alcune circostanze di fatto nelle quali si svolgeva la circolazione;
in particolare nulla è dato sapere in ordine all'eventuale tentativo di evitare l'impatto, alla velocità tenuta dal conducente del veicolo attoreo, alle condizioni di traffico, alle condizioni del fondo stradale, alla utilizzazione di dispositivi di segnalazione luminosa da parte di entrambi i veicoli coinvolti, alla esatta posizione del veicolo di parte convenuta rispetto alla sede stradale.
Invero – e di ciò non sembra tenere conto la difesa dell'appellante - anche l'eventuale accertamento di concreti elementi di colpa a carico di uno dei due conducenti (anche con riferimento alla violazione di specifiche norme del Codice della Strada) non esonera l'altro dall'onere di provare di essersi pienamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza e di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, al fine di superare la presunzione di uguale e concorrente responsabilità fissata dal secondo comma dell'art. 2054 cc (cfr. Cass. n. 5671 / 2000; Cass. n. 18941 / 2003;
Cass. n. 21056 7 2004; Cass. n. 15434 / 2004).
In conseguenza la sentenza impugnata va certamente per questa parte riformata dovendosi affermare, ex art. 2054, secondo comma, cc, la corresponsabilità dei due conducenti nel verificarsi del sinistro.
Da ciò consegue che va comunque esaminata in concreto la domanda risarcitoria proposta dalla originaria parte attrice, dovendosi quantificare i danni subiti dal veicolo di sua proprietà in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
Tale quantificazione può essere equitativamente determinata tenuto conto di quanto dichiarato dal teste escusso, della documentazione esibita nonché del tipo di veicolo incidentato e del suo anno di immatricolazione.
Deve perciò ritenersi che il danno subito dall'attuale appellante – calcolato già ai valori monetari attuali e quindi non ulteriormente rivalutabile, e come già comprensivo dell'iva da corrispondere, del pregiudizio da cd. sosta tecnica e degli interessi “compensativi” maturati dal momento del sinistro – può quantificarsi in Euro 1.800,oo.
Pe completezza deve rilevarsi come nessuna influenza possa avere la circostanza che il veicolo, successivamente al sinistro, è cessato dalla circolazione (atteso che il diritto al risarcimento del danno è entrato nel patrimonio della originaria parte attrice già dal momento del sinistro); nemmeno influenza può avere la circostanza che il veicolo è stato coinvolto in altri sinistri successivamente a quello oggetto di causa.
L'importo va ridotto della metà (Euro 900,oo) per tener conto dell'affermato concorso di colpa dei due conducenti.
Al pagamento della predetta somma di Euro 900,oo oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo vanno condannate in solido le originarie parti convenute.
La sentenza di primo grado va altresì riformata con riferimento alla statuizione sulle spese processuali che, in ragione dell'esito complessivo della lite, devono essere poste a carico delle originarie parti convenute per la giusta metà e compensate per la restante metà.
Anche le spese del secondo grado di giudizio seguono la sostanziale – sia pure parziale
- soccombenza delle attuali parti appellate e devono trovare analogo regime e perciò vanno compensate per la giusta metà e per la rimanente metà poste a carico delle parti appellate.
Le spese dei due gradi di giudizio si liquidano in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto della assai lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e , in persona del legale rappresentante CP_2 Controparte_1
pro tempore, avverso la sentenza n. 4880/2023 del Giudice di Pace di Barra , così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara la uguale e concorrente responsabilità dei due conducenti nel verificarsi del sinistro oggetto di causa e condanna le attuali parti appellate e CP_2 CP_1
in solido al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 900,oo
[...]
in favore di oltre interessi legali dalla data della presente Parte_1
decisione al soddisfo;
condanna le medesime attuali parti appellate, in solido, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore del in ragione Parte_1 della metà, spese che liquida nell'intera misura in complessive Euro 1.200,oo – metà pari a Euro 600,oo - (di cui Euro 1.080,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 120,oo per spese vive) oltre iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv. Cesare Zumpano;
compensa le spese processuali tra le parti per la rimanente metà;
2) Condanna le parti appellate, in solido, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore della parte appellante in ragione della metà, spese che liquida in complessive Euro 900,oo - giusta metà Euro 450,oo - (di cui Euro 700,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 200,oo per spese vive), oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Cesare Zumpano;
compensa le spese del secondo grado di giudizio tra le parti per la rimanente metà.
Così deciso in Napoli lì 12 dicembre 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4680 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: appello solo danni a cose
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Parte_1 C.F._1
Zumpano
APPELLANTE
E
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Martinelli
APPELLATA
NONCHE'
( ) CP_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti Parte_1
di e di avverso la sentenza n. 4880/23 del Giudice di CP_2 Controparte_1
Pace di Barra con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da esso proposta con compensazione delle spese processuali tra le parti.
Deduceva l'appellante, a sostegno del gravame, come articolati motivi, la erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice nel ritenere decisiva la circostanza che l'attore non aveva dimostrato di esser proprietario del veicolo incidentato
(dismesso dopo il sinistro) né fatto visionare il veicolo al perito della compagnia assicuratrice. Instauratosi il contraddittorio l'appellata compagnia assicurativa resisteva al gravame mentre l'altra parte appellata restava contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata a sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo in parte fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
Innanzitutto il gravame è ammissibile risultando sufficientemente specifici i motivi, sostanzialmente riconducibili alla critica della valutazione delle risultanze probatorie operata dal primo giudice;
con riferimento alle conclusioni, poi, l'appellante ha – del tutto legittimamente – sostanzialmente reiterato quelle stesse del giudizio di primo grado.
I motivi del gravame principale possono essere esaminati congiuntamente.
Il primo giudice ha rigettato la domanda attorea essenzialmente non tenendo in alcun conto la deposizione del testimone indicato dalla parte istante, ritenuta implicitamente incongruente, e attribuendo valenza decisiva alla circostanza che l'originaria parte istante non avrebbe dimostrato di essere proprietario del veicolo al momento del sinistro né ha messo a disposizione del perito della assicurazione il veicolo incidentato.
Tale ultima circostanza deve ritenersi invece non decisiva alla luce della ulteriori risultanze istruttorie e della prova orale espletata.
Con riferimento alla prova della proprietà del veicolo deve rilevarsi come il primo giudice
(nella assai sintetica motivazione della sentenza qui impugnata) sembra sovrapporre, in modo errato, le nozioni di legittimazione (attiva) e di titolarità (attiva) del rapporto controverso.
In via generale deve ritenersi che nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da sinistro stradale la proprietà dei veicoli coinvolti non si pone come oggetto immediato della domanda ma come semplice presupposto della stessa cosicchè il suddetto requisito può essere provato con ogni mezzo (anche con prova per testimoni o con presunzioni e anche in conseguenza della non contestazione delle altri parti).
Il primo giudice non ha fatto corretta applicazione di tale principio atteso che dal complesso della documentazione esibita (missive inviate alla compagnia e certificato cronologico del veicolo) nonchè dalla deposizione dell'unico testimone escusso emergono elementi univoci idonei a rappresentare che i veicoli fossero effettivamente, al momento del sinistro, di proprietà della originaria parte attrice e della originaria parte convenuta. Il quadro “indiziario” univoco onerava la convenuta compagnia assicurativa (cfr. Cass. n.
8415/2016; Cass. n. 7771/2016) – a fronte di una presunzione semplice – di fornire la prova contraria costituita dalla circostanza che i veicoli, al momento del sinistro, non erano di proprietà della parte attrice e della parte convenuta.
Appare invece indicativo che la originaria convenuta , nel costituirsi in Controparte_3
giudizio, non abbia specificamente contestato la titolarità dei veicoli coinvolti né tanto meno la sussistenza di una valido rapporto assicurativo avente ad oggetto il veicolo di proprietà della parte convenuta CP_2
Con riferimento alla responsabilità deve ritenersi, sulla base delle affermazioni dell'unico testimone escusso, che effettivamente, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nella premessa della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, si è verificato un sinistro che ha visto coinvolti i veicoli di rispettiva proprietà delle parti.
Tuttavia in ordine alla responsabilità deve ritenersi - solo in parziale conformità a quanto dedotto dalla parte appellante - che nel caso di specie può trovare applicazione il secondo comma dell'art. 2054 cc (disciplina codicistica che il primo giudice non ha in alcun modo tenuto in considerazione).
Invero deve ritenersi che la responsabilità di tale sinistro non può attribuirsi in via esclusiva al conducente del veicolo di proprietà della originaria parte convenuta, dovendosi invece applicare la presunzione stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 cc.
Invero alla luce delle dichiarazioni rese dal testimone escusso nel corso del giudizio di primo grado (che ha assistito al sinistro e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare), non sono emersi univoci elementi idonei a far ritenere superata la suddetta presunzione.
In particolare non è emersa, con sufficiente certezza, la concreta condotta di guida dei due conducenti ed in particolare del conducente del veicolo attoreo essendo, per altro, rimaste del tutto sconosciute alcune circostanze di fatto nelle quali si svolgeva la circolazione;
in particolare nulla è dato sapere in ordine all'eventuale tentativo di evitare l'impatto, alla velocità tenuta dal conducente del veicolo attoreo, alle condizioni di traffico, alle condizioni del fondo stradale, alla utilizzazione di dispositivi di segnalazione luminosa da parte di entrambi i veicoli coinvolti, alla esatta posizione del veicolo di parte convenuta rispetto alla sede stradale.
Invero – e di ciò non sembra tenere conto la difesa dell'appellante - anche l'eventuale accertamento di concreti elementi di colpa a carico di uno dei due conducenti (anche con riferimento alla violazione di specifiche norme del Codice della Strada) non esonera l'altro dall'onere di provare di essersi pienamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza e di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, al fine di superare la presunzione di uguale e concorrente responsabilità fissata dal secondo comma dell'art. 2054 cc (cfr. Cass. n. 5671 / 2000; Cass. n. 18941 / 2003;
Cass. n. 21056 7 2004; Cass. n. 15434 / 2004).
In conseguenza la sentenza impugnata va certamente per questa parte riformata dovendosi affermare, ex art. 2054, secondo comma, cc, la corresponsabilità dei due conducenti nel verificarsi del sinistro.
Da ciò consegue che va comunque esaminata in concreto la domanda risarcitoria proposta dalla originaria parte attrice, dovendosi quantificare i danni subiti dal veicolo di sua proprietà in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
Tale quantificazione può essere equitativamente determinata tenuto conto di quanto dichiarato dal teste escusso, della documentazione esibita nonché del tipo di veicolo incidentato e del suo anno di immatricolazione.
Deve perciò ritenersi che il danno subito dall'attuale appellante – calcolato già ai valori monetari attuali e quindi non ulteriormente rivalutabile, e come già comprensivo dell'iva da corrispondere, del pregiudizio da cd. sosta tecnica e degli interessi “compensativi” maturati dal momento del sinistro – può quantificarsi in Euro 1.800,oo.
Pe completezza deve rilevarsi come nessuna influenza possa avere la circostanza che il veicolo, successivamente al sinistro, è cessato dalla circolazione (atteso che il diritto al risarcimento del danno è entrato nel patrimonio della originaria parte attrice già dal momento del sinistro); nemmeno influenza può avere la circostanza che il veicolo è stato coinvolto in altri sinistri successivamente a quello oggetto di causa.
L'importo va ridotto della metà (Euro 900,oo) per tener conto dell'affermato concorso di colpa dei due conducenti.
Al pagamento della predetta somma di Euro 900,oo oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo vanno condannate in solido le originarie parti convenute.
La sentenza di primo grado va altresì riformata con riferimento alla statuizione sulle spese processuali che, in ragione dell'esito complessivo della lite, devono essere poste a carico delle originarie parti convenute per la giusta metà e compensate per la restante metà.
Anche le spese del secondo grado di giudizio seguono la sostanziale – sia pure parziale
- soccombenza delle attuali parti appellate e devono trovare analogo regime e perciò vanno compensate per la giusta metà e per la rimanente metà poste a carico delle parti appellate.
Le spese dei due gradi di giudizio si liquidano in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto della assai lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e , in persona del legale rappresentante CP_2 Controparte_1
pro tempore, avverso la sentenza n. 4880/2023 del Giudice di Pace di Barra , così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara la uguale e concorrente responsabilità dei due conducenti nel verificarsi del sinistro oggetto di causa e condanna le attuali parti appellate e CP_2 CP_1
in solido al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 900,oo
[...]
in favore di oltre interessi legali dalla data della presente Parte_1
decisione al soddisfo;
condanna le medesime attuali parti appellate, in solido, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore del in ragione Parte_1 della metà, spese che liquida nell'intera misura in complessive Euro 1.200,oo – metà pari a Euro 600,oo - (di cui Euro 1.080,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 120,oo per spese vive) oltre iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv. Cesare Zumpano;
compensa le spese processuali tra le parti per la rimanente metà;
2) Condanna le parti appellate, in solido, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore della parte appellante in ragione della metà, spese che liquida in complessive Euro 900,oo - giusta metà Euro 450,oo - (di cui Euro 700,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 200,oo per spese vive), oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Cesare Zumpano;
compensa le spese del secondo grado di giudizio tra le parti per la rimanente metà.
Così deciso in Napoli lì 12 dicembre 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco