TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 560/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 560/2025, avente ad oggetto “Separazione consensuale”, promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. PAGANO FABIANA ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 28/04/2025 e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Nocera Inferiore che sia p t vendo contratto matrimonio in BARONISSI il 03/09/2006 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di BARONISSI, anno 2006, parte II, serie A , n. 43), deducendo che dal matrimonio erano nati, in Oliveto Citra (Sa), il figlio in data Per_1
08.08.2008 ed in Eboli (Sa) il figlio in data 13.06.2013. Per_2
Pertanto, esponevano che la conviv niugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 02.12.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite. Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre,
con la precisazione – di cui alle note telematiche del 14.11.2025 – che i tempi di permanenza presso il padre saranno di due pomeriggi alla settimana (lunedì – martedì) e che, qualora quest'ultimo, per motivi lavorativi, non dovesse riuscire ad esercitare il diritto di visita, sarà tenuto a versare alla Sig.ra 'ulteriore importo di complessivi € 50,00 per ciascun giorno. Pt_1
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
ata a EBOLI (SA) il 10/09/1982 Parte_1
nato a [...] il [...] Parte_2 uniti in matrimonio in BARONISSI il 03/09/2006 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di BARONISSI, anno 2006, parte II, serie A, n. 43);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione. Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, come integrati e modificati con la nota telematica del 14.11.2025 e coeve dichiarazioni personali, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite, dando atto che parte ammessa al gratuito patrocinio Parte_1
a spese dello Stato, con delibera del locale 0.05.2025.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 02.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 560/2025, avente ad oggetto “Separazione consensuale”, promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. PAGANO FABIANA ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 28/04/2025 e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Nocera Inferiore che sia p t vendo contratto matrimonio in BARONISSI il 03/09/2006 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di BARONISSI, anno 2006, parte II, serie A , n. 43), deducendo che dal matrimonio erano nati, in Oliveto Citra (Sa), il figlio in data Per_1
08.08.2008 ed in Eboli (Sa) il figlio in data 13.06.2013. Per_2
Pertanto, esponevano che la conviv niugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 02.12.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite. Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre,
con la precisazione – di cui alle note telematiche del 14.11.2025 – che i tempi di permanenza presso il padre saranno di due pomeriggi alla settimana (lunedì – martedì) e che, qualora quest'ultimo, per motivi lavorativi, non dovesse riuscire ad esercitare il diritto di visita, sarà tenuto a versare alla Sig.ra 'ulteriore importo di complessivi € 50,00 per ciascun giorno. Pt_1
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
ata a EBOLI (SA) il 10/09/1982 Parte_1
nato a [...] il [...] Parte_2 uniti in matrimonio in BARONISSI il 03/09/2006 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di BARONISSI, anno 2006, parte II, serie A, n. 43);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione. Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, come integrati e modificati con la nota telematica del 14.11.2025 e coeve dichiarazioni personali, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite, dando atto che parte ammessa al gratuito patrocinio Parte_1
a spese dello Stato, con delibera del locale 0.05.2025.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 02.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire