Decreto presidenziale 7 ottobre 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00389/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01514/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1514 del 2025, proposto da Agro-Recuperi Energia Verde S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Placido Giuseppe Anile e Alessandro Arcifa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Acireale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Calabretta, Antonella Cardillo e Andrea Malvagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza di questo Tribunale, Sez. II, n. 1378/2025, resa inter partes e passata in giudicato;
nonché per il risarcimento
di tutti i danni subiti e subendi derivanti dal provvedimento amministrativo illegittimo annullato con la predetta sentenza e dalla ritardata esecuzione della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acireale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. NU MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
Con ricorso notificato in data 10 luglio 2025 e depositato il successivo 11 luglio, la società Agro-Recuperi Energia Verde S.r.l. ha adito questo Tribunale per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 1378/2025, con cui questa stessa Sezione ha annullato il provvedimento del dirigente dell’ufficio SUAP del Comune di Acireale prot. n. 0082978/2024 del 17 settembre 2024, di archiviazione dell’istanza volta alla realizzazione di un impianto di recupero di sfalci di potatura e materiale verde, condannando l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
La ricorrente ha altresì chiesto il risarcimento dei danni derivanti sia dal provvedimento illegittimo, che dalla ritardata esecuzione del giudicato.
A sostegno del gravame, la società ha esposto quanto segue:
- in data 28 giugno 2023, presentava al SUAP del Comune di Acireale istanza per la realizzazione di un impianto di recupero di materiale verde, allegando la richiesta di permesso di costruire e il parere favorevole di compatibilità urbanistica (prot. 29591/2023) già rilasciato dal competente ufficio comunale;
- nonostante l’esito favorevole dell’istruttoria, comprensiva di tutti i pareri necessari, il Comune comunicava i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, richiamando una circolare regionale (prot. 33069 del 15 maggio 2024) che imponeva la procedura di autorizzazione ordinaria per impianti in aree non conformi al PRG;
- a nulla valevano le controdeduzioni della società, la quale evidenziava la conformità urbanistica dell’area, già attestata dagli uffici comunali, e la conseguente inapplicabilità della menzionata circolare;
- con provvedimento del 17 settembre 2024, il SUAP disponeva l’archiviazione del procedimento;
- tale provvedimento veniva impugnato e, con sentenza n. 1378/2025, questo TAR ne dichiarava l’illegittimità, statuendo la compatibilità dell’intervento con la destinazione agricola dell’area e la non pertinenza della circolare regionale richiamata dal Comune;
- nonostante la notifica della sentenza, passata in giudicato, e due successive diffide (datate 16 e 27 giugno 2025), l’Amministrazione rimaneva inerte, omettendo di dare esecuzione alla pronuncia.
La ricorrente ha quindi chiesto, in via principale, di accertare l’inottemperanza e di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza, nonché di condannare il Comune al risarcimento di tutti i danni patiti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Acireale, il quale, con memoria del 6 ottobre 2025, ha rappresentato di aver dato corso all’esecuzione della sentenza, comunicando la riapertura del procedimento in data 1° agosto 2025 e, infine, l’accoglimento dell’istanza con atto del 25 settembre 2025. Ha pertanto chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse o, in subordine, la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Ha altresì contestato la domanda risarcitoria, ritenendola sfornita di prova.
Con memoria depositata in data 19 dicembre 2025, la società ricorrente ha preso atto dell’avvenuto rilascio del “Provvedimento Unico Conclusivo n° 2 del 24/11/2025” e del pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza da ottemperare, entrambi intervenuti successivamente alla notifica del ricorso in ottemperanza. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla domanda esecutiva, con condanna dell’Amministrazione alle spese del presente giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Ha, tuttavia, insistito nella domanda risarcitoria, quantificando il danno in complessivi € 404.936,74 (di cui € 33.936,74 per danno emergente ed € 371.000,00 per lucro cessante), a ristoro del pregiudizio causato da un ritardo complessivo di circa 14 mesi. A sostegno della quantificazione, ha depositato una perizia tecnica di parte.
Con memoria del 23 dicembre 2025, il Comune di Acireale ha ribadito la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e ha contestato la fondatezza della pretesa risarcitoria. In particolare, ha eccepito l’inidoneità probatoria della perizia di parte, la natura meramente ipotetica dei ricavi stimati e l’irrealistica percentuale di utile netto (74%) posta a base del calcolo del lucro cessante. Ha inoltre rilevato che nessun danno emergente potrebbe essere riconosciuto per periodi antecedenti al provvedimento di diniego (17 settembre 2024) e che la rinuncia della ricorrente alla domanda cautelare nel precedente giudizio di cognizione dovrebbe essere valutata ai fini della riduzione o esclusione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Con successiva memoria del 7 gennaio 2026, l’Amministrazione resistente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente in relazione al danno emergente. Ha osservato che il mutuo e gran parte delle passività fiscali e contributive, da cui scaturirebbero i danni richiesti, risultano intestati alla ditta individuale “B AN , soggetto giuridico distinto dalla Agro-Recuperi Energia Verde S.r.l., senza che sia stata fornita prova di un conferimento d’azienda o di un accollo dei debiti.
Con memoria di replica dell’8 gennaio 2026, la ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni. Ha eccepito la genericità delle contestazioni avversarie, ha difeso la metodologia di calcolo del lucro cessante (basata sulla capacità produttiva “a regime” di un’azienda inserita in una holding familiare) e ha precisato che il danno emergente richiesto concerneva unicamente sanzioni e interessi maturati a seguito della crisi di liquidità innescata dal diniego illegittimo. Ha inoltre contestato la rilevanza della rinuncia alla domanda cautelare e ha ribadito la piena responsabilità dell’Amministrazione per i ritardi accumulati.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, come da verbale in atti, i difensori delle parti hanno ribadito le rispettive posizioni. Più specificatamente, l'Avv. Calabretta per il Comune ha eccepito la tardività della documentazione allegata alla replica avversaria e la genericità della domanda risarcitoria. L'Avv. Arcifa per la ricorrente ha replicato che, trattandosi di nuova attività, era indispensabile il ricorso a criteri presuntivi per la determinazione del danno. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è volto a ottenere, in via principale, l’esecuzione della sentenza n. 1378/2025 di questo Tribunale e, contestualmente, il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità del provvedimento annullato e dal ritardo nell’adempimento del giudicato.
Sulla domanda di ottemperanza – cessazione della materia del contendere.
È pacifico e documentalmente provato che l’Amministrazione comunale ha dato esecuzione alla sentenza n. 1378/2025 solo in seguito alla notifica del presente ricorso.
In particolare, il pagamento delle spese legali è avvenuto in data 27 ottobre 2025 e il rilascio del titolo abilitativo ( “Provvedimento Unico Conclusivo n° 2 del 24/11/2025” ) in data 24 novembre 2025, mentre il ricorso per l’ottemperanza è stato notificato il 10 luglio 2025.
L’avvenuta esecuzione del giudicato nelle more del presente giudizio determina il soddisfacimento della pretesa (esecutiva) della ricorrente.
Ne consegue, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del c.p.a., la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di ottemperanza.
Sulla domanda di risarcimento dei danni.
La domanda risarcitoria è infondata e deve essere respinta.
La responsabilità della Pubblica Amministrazione per l’illegittimo esercizio della funzione pubblica richiede, ai sensi dell’art. 2043 c.c., la sussistenza di un evento dannoso, di una condotta colpevole (almeno a titolo di colpa) e di un nesso di causalità tra la condotta e il danno.
Nel caso di specie, sebbene l’illegittimità del diniego opposto dal Comune sia stata acclarata con sentenza passata in giudicato, difettano gli ulteriori presupposti per l’accoglimento della pretesa risarcitoria.
Sull’elemento soggettivo della colpa.
L’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non costituisce di per sé prova automatica della colpa dell’Amministrazione, essendo necessario che l’illegittimità derivi dalla violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.
L’Amministrazione può infatti dimostrare che l’errore sia dipeso da cause scusabili, quali la complessità della situazione di fatto, l’incertezza del quadro normativo o la presenza di contrasti giurisprudenziali.
Nel caso in esame, il diniego annullato si fondava sull’applicazione della circolare regionale prot. n. 33069 del 15 maggio 2024, che imponeva la procedura ordinaria per impianti ubicati in aree “non conformi” .
L’errore del Comune è consistito nel ritenere l’area agricola (Z.T.O. “E” ) non conforme, aderendo a un’interpretazione prudenziale di una direttiva regionale in un contesto normativo caratterizzato dall’intreccio tra la disciplina urbanistica e quella ambientale.
Tale complessità rende l’errore dell’Amministrazione scusabile, escludendo la sussistenza di quella negligenza o imperizia grave che costituisce il presupposto per l’imputazione della responsabilità per colpa.
Sul difetto di legittimazione attiva.
In via dirimente, la domanda risarcitoria è inammissibile per difetto di legittimazione attiva in capo alla società ricorrente.
Come eccepito dalla difesa comunale, dalla documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente emerge che il mutuo bancario e la gran parte delle passività fiscali e contributive, da cui scaturirebbero gli oneri richiesti a risarcimento, sono stati contratti dalla “ditta individuale AL AN; quest’ultima è un soggetto giuridico del tutto distinto dalla società “Agro-Recuperi Energia Verde S.r.l.” .
La ricorrente non ha fornito alcuna prova di un formale atto di conferimento d’azienda o di un negozio giuridico (es. accollo) idoneo a trasferire tali passività dal patrimonio della ditta individuale a quello della S.r.l.
Le mere allegazioni circa l’appartenenza della società a una “holding familiare” e la dichiarata intenzione di trasferire l’attività sono del tutto insufficienti a superare la formale distinzione tra i due soggetti giuridici, in assenza di prove documentali specifiche che la ricorrente non ha prodotto.
Ne consegue che la società ricorrente non è legittimata a richiedere il ristoro di danni che, in tesi, sarebbero stati incisi sul patrimonio di un terzo, con conseguente reiezione della domanda per difetto di titolarità del diritto azionato.
Sulla carenza di prova del danno emergente.
Ad ogni buon conto, anche a voler superare il dirimente profilo della legittimazione attiva, la domanda relativa al danno emergente sarebbe comunque infondata per carenza di prova del nesso causale.
La ricorrente pretende di addebitare al Comune sanzioni e interessi su debiti tributari e contributivi sorti in annualità (2021, 2022, 2023) ben antecedenti al provvedimento di diniego del 17 settembre 2024.
La causa genetica di tali oneri risiede, pertanto, nella preesistente situazione debitoria dell’impresa individuale e non nel provvedimento comunale, il quale non può essere considerato causa diretta e immediata di un danno che trae origine da fatti pregressi e autonomi; manca, dunque, la prova del nesso eziologico tra la condotta dell’Amministrazione e il pregiudizio lamentato.
Sulla carenza di prova del lucro cessante.
Parimenti infondata, per assoluta carenza di prova, risulta la domanda di risarcimento sotto il profilo del lucro cessante.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, spetta al danneggiato, ai sensi degli artt. 30 e 40 c.p.a., offrire la prova rigorosa sia dell’esistenza (an) che dell’ammontare (quantum) del danno lamentato.
Più specificatamente sotto tale profilo (ossia del lucro cessante), il Collegio osserva che manca la prova di un danno effettivamente sofferto, in quanto l'attività potrebbe risultare in attivo oppure in perdita.
Come è noto, la perizia di parte è una mera allegazione difensiva - sprovvista di ogni riscontro probatorio - e la a consulenza tecnica e la verificazione non possono supplire, in linea di principio, all'onere della prova che grava sulla parte interessata qualora sia proposta una domanda risarcitoria (Consiglio di Stato, n. 11434/2022).
La giurisprudenza esclude dal novero dei danni risarcibili i "guadagni ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte" (cfr. Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 1332/2019) e afferma che una presunzione di danno, per essere giuridicamente rilevante, non può fondarsi su "dati meramente ipotetici" (cfr. Consiglio di Stato, n. 3605/2015).
Nel caso di impresa di nuova costituzione manca per definizione un parametro storico di riferimento e le argomentazioni della ricorrente, secondo cui la società avrebbe beneficiato di commesse trasferite da altre aziende del "gruppo" o della "holding familiare" del socio unico, non risultano supportate da alcuna prova documentale (contratti preliminari, accordi di fornitura, impegni formali) e devono qualificarsi come mere asserzioni.
Deve altresì aggiungersi che il potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., non può sopperire alla mancata prova dell'esistenza del danno stesso (cfr. Cassazione Civile, III, n. 10812/2019; Cassazione Civile, VI, n. 29961/2019).
La liquidazione equitativa, infatti, interviene solo in un secondo momento, ossia quando il danno sia certo nella sua esistenza, ma risulti impossibile o particolarmente difficile provarne il preciso ammontare.
Pertanto, la richiesta di disporre una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) non può essere accolta: tale mezzo istruttorio non può avere carattere meramente esplorativo, né può supplire alla carenza probatoria della parte onerata, la quale deve fornire quantomeno un principio di prova degli elementi costitutivi della propria pretesa.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda risarcitoria deve essere integralmente rigettata.
Sulle spese di lite.
L’esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla cessazione della materia del contendere sulla domanda di ottemperanza e dal rigetto integrale della domanda risarcitoria, configura un’ipotesi di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di ottemperanza della sentenza n. 1378/2025;
- rigetta integralmente la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla società ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA RZ, Presidente
NU MI, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU MI | DA RZ |
IL SEGRETARIO