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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/12/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico, dott. RT OR AR, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g.5562/2021 R.G. promossa da:
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberta Ganci come da procura in atti;
ATTORE contro
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
La CA IN come da procura versato in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
***
§ In fatto e in diritto.
Con atto di precetto notificato l'11 novembre 2021, intimava a Controparte_1 il pagamento della somma di € 24.000,00 dovuta a titolo di Parte_1 assegno di mantenimento per le mensilità da novembre 2014 a ottobre 2016, in forza del decreto di omologazione della separazione consensuale resa tra le parti. proponeva opposizione al precetto, sostenendo di aver già Parte_1 corrisposto le somme richieste. La convenuta opposta contestava integralmente le deduzioni dell'opponente, rilevando l'assenza di prova del pagamento.
Istruita documentalmente la controversia, all'udienza del 19.6.24, sostituita con note ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni indi la causa veniva trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, si osserva nel merito quanto segue.
§ In generale sul giudizio di opposizione al precetto e sull'onere della prova.
1 Secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a precetto è rimedio circoscritto alla verifica della validità ed efficacia del titolo esecutivo, non potendo essere utilizzato per introdurre questioni estranee, né per dedurre fatti sopravvenuti o modificativi del diritto consacrato nel titolo. In particolare, come nel caso di specie, quando i crediti hanno ad oggetto il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento o di divorzio o di contributo al mantenimento del figlio in sede di separazione o divorzio o di cessazione della convivenza tra i genitori, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'articolo 710 del Cpc o di revisione delle condizioni di divorzio (Cass. civ., sez. I, 27 aprile 2023, n. 11157).
Sul piano probatorio, l'opponente ha l'onere di provare i fatti estintivi o impeditivi del diritto di procedere ad esecuzione forzata (art. 2697 c.c.; Cass. civ., sez. VI, 25 settembre 2014, n. 20303).
In particolare, il pagamento della pretesa consacrata nel titolo portato dal precetto, costituisce fatto estintivo dell'obbligazione e, come tale, deve essere provato dal debitore che lo eccepisce (art. 2697 c.c.). La giurisprudenza è costante nell'affermare che «il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca» (Cass. civ., sez. III, 15 novembre 2023, n. 31774; Cass. civ., sez. III, 5635/2017).
Nel caso di specie, il titolo esecutivo azionato è costituito dal decreto di omologazione della separazione consensuale tra le parti, che disponeva a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 1.000,00 Parte_1 in favore di e dei figli. Controparte_1
L'opponente ha dedotto l'inesistenza del credito precettato, sostenendo di aver effettuato i pagamenti in contanti, prevalentemente tramite il figlio
[...]
, e di aver utilizzato il conto corrente cointestato con la convenuta per Per_1 prelevare le somme necessarie.
L'opponente, tuttavia, non ha fornito alcuna prova documentale dell'asserito pagamento in contanti, né può ritenersi sufficiente la richiesta di prova testimoniale, correttamente rigettata in quanto inidonea a dimostrare pagamenti di somme rilevanti. Al riguardo, infatti, le prova del pagamento deve essere fornita mediante produzione di idonea documentazione, quale la quietanza rilasciata dal
2 creditore, ovvero altro documento equipollente, atteso che l'art. 1199 c.c. impone al creditore, a richiesta del debitore, di rilasciare quietanza del pagamento.
La prova testimoniale del pagamento costituisce mezzo eccezionale e sussidiario, ammissibile solo in presenza delle condizioni tassativamente previste dall'art. 2724 c.c., tra le quali rilevano, per quanto qui interessa, l'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta ovvero la perdita incolpevole del documento. Ne consegue che la mera difficoltà di reperire la quietanza, o la semplice omissione del creditore nel rilascio, non integra di per sé la condizione derogatoria, occorrendo che il debitore alleghi e dimostri circostanze concrete che rendano impossibile o eccessivamente gravoso ottenere la prova scritta.
Nel caso di specie, parte opponente ha dedotto di aver corrisposto in contanti la somma portata dal titolo esecutivo, chiedendo di provare tale circostanza a mezzo testi. Tuttavia, non risulta allegata né provata la perdita incolpevole della quietanza, né l'impossibilità materiale o morale di ottenerla. Tale circostanza, in assenza di ulteriori elementi, non integra la fattispecie derogatoria di cui all'art. 2724 c.c., non potendo la prova testimoniale surrogare la documentazione scritta richiesta dalla legge.
Parimenti priva di pregio è la deduzione, anche in questo caso sprovvista di prova posto che non sono stati versati in atti i documenti (contratto di conto corrente ed estratti), secondo cui la cointestazione di un conto corrente e la disponibilità di una carta di debito (Bancomat) da parte dell'opposta costituirebbero prova dell'adempimento. Tale circostanza, infatti, attesta soltanto la possibilità di effettuare prelievi, ma non dimostra che essi siano stati eseguiti in correlazione con l'obbligazione dedotta in titolo.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione a precetto proposta da Parte_1 deve essere rigettata, non avendo l'opponente adempiuto l'onere della
[...] prova del pagamento. La ha diritto di procedere in via esecutiva per CP_1 il recupero delle somme dovute a titolo di assegno di mantenimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, ogni diversa istanza eccezione, ragione reietta definitivamente decidendo così giudica:
RIGETTA le domande proposte da parte attrice e per l'effetto
DICHIARA che ha diritto di agire in via esecutiva per il Controparte_1 pagamento della somma oggetto di precetto;
3 NN parte attrice al rimborso delle spese processuali sostenute in favore dell'Erario stante l'ammissione della convenuta al patrocino a spese dello Stato che, ai sensi del D.M. 55/2014, liquida in complessivi € 3.000,00 oltre SPAD,
IVA, CPA e spese generali al 15%.
Siracusa 5.12.25
Il Giudice
RT OR AR
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SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico, dott. RT OR AR, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g.5562/2021 R.G. promossa da:
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberta Ganci come da procura in atti;
ATTORE contro
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
La CA IN come da procura versato in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
***
§ In fatto e in diritto.
Con atto di precetto notificato l'11 novembre 2021, intimava a Controparte_1 il pagamento della somma di € 24.000,00 dovuta a titolo di Parte_1 assegno di mantenimento per le mensilità da novembre 2014 a ottobre 2016, in forza del decreto di omologazione della separazione consensuale resa tra le parti. proponeva opposizione al precetto, sostenendo di aver già Parte_1 corrisposto le somme richieste. La convenuta opposta contestava integralmente le deduzioni dell'opponente, rilevando l'assenza di prova del pagamento.
Istruita documentalmente la controversia, all'udienza del 19.6.24, sostituita con note ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni indi la causa veniva trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, si osserva nel merito quanto segue.
§ In generale sul giudizio di opposizione al precetto e sull'onere della prova.
1 Secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a precetto è rimedio circoscritto alla verifica della validità ed efficacia del titolo esecutivo, non potendo essere utilizzato per introdurre questioni estranee, né per dedurre fatti sopravvenuti o modificativi del diritto consacrato nel titolo. In particolare, come nel caso di specie, quando i crediti hanno ad oggetto il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento o di divorzio o di contributo al mantenimento del figlio in sede di separazione o divorzio o di cessazione della convivenza tra i genitori, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'articolo 710 del Cpc o di revisione delle condizioni di divorzio (Cass. civ., sez. I, 27 aprile 2023, n. 11157).
Sul piano probatorio, l'opponente ha l'onere di provare i fatti estintivi o impeditivi del diritto di procedere ad esecuzione forzata (art. 2697 c.c.; Cass. civ., sez. VI, 25 settembre 2014, n. 20303).
In particolare, il pagamento della pretesa consacrata nel titolo portato dal precetto, costituisce fatto estintivo dell'obbligazione e, come tale, deve essere provato dal debitore che lo eccepisce (art. 2697 c.c.). La giurisprudenza è costante nell'affermare che «il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca» (Cass. civ., sez. III, 15 novembre 2023, n. 31774; Cass. civ., sez. III, 5635/2017).
Nel caso di specie, il titolo esecutivo azionato è costituito dal decreto di omologazione della separazione consensuale tra le parti, che disponeva a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 1.000,00 Parte_1 in favore di e dei figli. Controparte_1
L'opponente ha dedotto l'inesistenza del credito precettato, sostenendo di aver effettuato i pagamenti in contanti, prevalentemente tramite il figlio
[...]
, e di aver utilizzato il conto corrente cointestato con la convenuta per Per_1 prelevare le somme necessarie.
L'opponente, tuttavia, non ha fornito alcuna prova documentale dell'asserito pagamento in contanti, né può ritenersi sufficiente la richiesta di prova testimoniale, correttamente rigettata in quanto inidonea a dimostrare pagamenti di somme rilevanti. Al riguardo, infatti, le prova del pagamento deve essere fornita mediante produzione di idonea documentazione, quale la quietanza rilasciata dal
2 creditore, ovvero altro documento equipollente, atteso che l'art. 1199 c.c. impone al creditore, a richiesta del debitore, di rilasciare quietanza del pagamento.
La prova testimoniale del pagamento costituisce mezzo eccezionale e sussidiario, ammissibile solo in presenza delle condizioni tassativamente previste dall'art. 2724 c.c., tra le quali rilevano, per quanto qui interessa, l'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta ovvero la perdita incolpevole del documento. Ne consegue che la mera difficoltà di reperire la quietanza, o la semplice omissione del creditore nel rilascio, non integra di per sé la condizione derogatoria, occorrendo che il debitore alleghi e dimostri circostanze concrete che rendano impossibile o eccessivamente gravoso ottenere la prova scritta.
Nel caso di specie, parte opponente ha dedotto di aver corrisposto in contanti la somma portata dal titolo esecutivo, chiedendo di provare tale circostanza a mezzo testi. Tuttavia, non risulta allegata né provata la perdita incolpevole della quietanza, né l'impossibilità materiale o morale di ottenerla. Tale circostanza, in assenza di ulteriori elementi, non integra la fattispecie derogatoria di cui all'art. 2724 c.c., non potendo la prova testimoniale surrogare la documentazione scritta richiesta dalla legge.
Parimenti priva di pregio è la deduzione, anche in questo caso sprovvista di prova posto che non sono stati versati in atti i documenti (contratto di conto corrente ed estratti), secondo cui la cointestazione di un conto corrente e la disponibilità di una carta di debito (Bancomat) da parte dell'opposta costituirebbero prova dell'adempimento. Tale circostanza, infatti, attesta soltanto la possibilità di effettuare prelievi, ma non dimostra che essi siano stati eseguiti in correlazione con l'obbligazione dedotta in titolo.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione a precetto proposta da Parte_1 deve essere rigettata, non avendo l'opponente adempiuto l'onere della
[...] prova del pagamento. La ha diritto di procedere in via esecutiva per CP_1 il recupero delle somme dovute a titolo di assegno di mantenimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, ogni diversa istanza eccezione, ragione reietta definitivamente decidendo così giudica:
RIGETTA le domande proposte da parte attrice e per l'effetto
DICHIARA che ha diritto di agire in via esecutiva per il Controparte_1 pagamento della somma oggetto di precetto;
3 NN parte attrice al rimborso delle spese processuali sostenute in favore dell'Erario stante l'ammissione della convenuta al patrocino a spese dello Stato che, ai sensi del D.M. 55/2014, liquida in complessivi € 3.000,00 oltre SPAD,
IVA, CPA e spese generali al 15%.
Siracusa 5.12.25
Il Giudice
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