Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 10 giugno 1939, n. 1089 , sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 , che approva il regolamento per la esecuzione delle leggi relative alle antichita' e belle arti;
Considerata la opportunita' che la casa in Udine, abitazione del pittore-decoratore Giovanni di Francesco Ricamador dei Ricamadori, conosciuto come Giovanni da Udine, ivi nato nel 1487, sia conservata ed affidata, al rispetto della Nazione per il suo rilevante interesse storico ed artistico;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
La Casa di Giovanni da Udine, in Udine, e' dichiarata monumento nazionale.
Vista la legge 10 giugno 1939, n. 1089 , sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 , che approva il regolamento per la esecuzione delle leggi relative alle antichita' e belle arti;
Considerata la opportunita' che la casa in Udine, abitazione del pittore-decoratore Giovanni di Francesco Ricamador dei Ricamadori, conosciuto come Giovanni da Udine, ivi nato nel 1487, sia conservata ed affidata, al rispetto della Nazione per il suo rilevante interesse storico ed artistico;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
La Casa di Giovanni da Udine, in Udine, e' dichiarata monumento nazionale.