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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2263 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, riservata la decisione – previa trattazione scritta – nella data del 28/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata in Nicotera, via La Corte 2, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Campisi Salvatore Francesco (PEC: , che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE
e
in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia in Via Scrimbia, n.
1 - Vibo Valentia presso l'avv. Mazzara Maria Concetta (PEC: che lo rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come da note in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/10/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 103/2024, emesso dal Tribunale ordinario di Vibo
Valentia il 09.09.2024, all'esito del procedimento iscritto al n. 1580/2024 R.g., notificato all'opponente in data 17.09.2024, con il quale veniva ingiunto al Sig. di pagare in favore Pt_1 dell'EBAT VV la somma complessiva di € 1.958,92 oltre interessi legali, nonché spese di procedimento monitorio liquidate in complessivi € 237,00, oltre spese generali 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.
A fondamento del proprio ricorso sosteneva che la somma ingiunta non fosse dovuta, per insussistenza dell'obbligo di pagamento nei confronti dell'EBAT, stante la dedotta rateizzazione in essere con Agenzia delle Entrate riscossione, sollevando difetto di legittimazione attiva dell'Ente, stante l'assenza di un obbligo contrattuale con l'Ente titolare, chiedendo pertanto la revoca dell'opposto decreto con vittoria delle spese di lite.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi della presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n. 103/2024 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia Sez. Lavoro in data 09.09.2024, giudizio R.g 1580/2024. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese, sostenendo la legittimità del proprio operato - previa ricostruzione del contesto normativo di riferimento e la debenza della contribuzione de quo in quanto discendente dalla disposizione di cui all'art. 11 della legge 12.3.68, n. 334, dalla Contrattazione collettiva di settore e dalla convenzione tra associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura della Provincia di Vibo Valentia e l' di Vibo Valentia, stipulata in data 27.11.2015 e rinnovata in data CP_2
27 .11.2018. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposto ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata.
2. Come puntualmente osservato dall'opposta, il contributo oggetto del decreto ingiuntivo in questa sede opposto rientra tra quelli indicati dall'articolo 11 della legge 334 del 1968 ed è obbligatoriamente versato dalle aziende indipendentemente dalla loro adesione sindacale agli organismi rappresentativi dei datori di lavoro (v. Cass. 11 novembre 1988 n. 6114; Cass, 18 febbraio 1988 n. 1746; Cass. 1 giugno1988 n. 3717).
3. L'art. 1 della convenzione statuisce che “Ai sensi dell'art. 11 della legge 12.3.68, n. CP_3
334, le associazioni sindacali indicate in epigrafe della Provincia di Vibo Valentia affidano all' CP_2 la riscossione, in loro nome e conto, del contributo di assistenza contrattuale e dei trattamenti integrativi di indennità di malattia e di infortunio previsti dal contratto collettivo di lavoro citalo in premessa, e stabiliti nella misura totale del 2% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui l'1% per il contributo di assistenza malattia (F.I.M.I.) e 1 1% per il contributo di assistenza contrattuale (C.A.C.).,”. L'art. 2 della predetta convenzione prevede che “I datori di lavoro debbono, all'atto della presentazione della denuncia trimestrale, sottoscrivere sul mod. DMAG-Unico
l'apposito riquadro in cui viene confermata l'applicazione del contratto collettivo nonché la volontà di autorizzare l' a trattenere l'importo convenuto. La sottoscrizione vale come autorizzazione CP_2 per l' a predeterminare sui modelli in uso da predisporre ed inviare per la riscossione dei CP_2 contributi obbligatori, l'importo dovuto…”. Ai sensi dell'art. 3 della convenzione “La Sede dell' CP_2 provvederà alla riscossione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano inviato la suddetta autorizzazione per un importo complessivo pari alla percentuale del 2% da calcolarsi sulla retribuzione indicata nei modelli DMAG-Unico per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, per i quali l'art. 1, comma 4, della legge 81/2006 prevede che il prelievo contributivo venga effettuato sulla retribuzione di cui al co.1, art. 1 D.L.338/89…”; l'art.4 della convenzione, infine, prevede che “La riscossione dei contributi di cui all'art. I avrà luogo unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti datori di lavoro…” CP_
4. Dall'esame della documentazione versata in atti è emerso come l' di Vibo Valentia abbia trasmesso all'opponente, i modelli F24 comprensivi della richiesta per il versamento dei contributi CA e FI (menzionati con la dizione “Contributo di Assistenza Contrattuale di Indennità Integrativa di malattia e di Infortunio legge 12/03/1968 n. 334” (art. 4 Convenzione)).
5. Posto che, in caso di mancato versamento del contributo associativo indicato nel modello in uso, è escluso per l' qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso (art. 3 CP_2 convenzione). Per il recupero coattivo del dovuto deve procedere il nei modi consentiti CP_4 dall'ordinamento giuridico.
6. Nella specie l'Ente opposto, titolare del credito ingiunto, ha agito per il recupero dello stesso, dichiarando di non essersi avvalso di altri Enti per la sua riscossione coattiva quali o . CP_2 CP_5
Ne discende, l'infondatezza del motivo di opposizione in ordine all'evocata adesione alla rottamazione con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per la quale, in ogni caso, l'opponente ha mancato di documentare, il solo anche parziale adempimento, e di produrre gli atti di pagamento richiamati ai fini della asserita - ma indimostrata – riconducibilità di essi ai contributi ingiunti.
7. Che l'azienda opponente, non ha versato il contributo de quo, né ha dato in corso di causa elementi dai quali far discendere l'estinzione o l'infondatezza della pretesa contributiva.
8. Che l'odierna opponente non ha in alcun modo contestato di applicare i contratti collettivi e nelle denunce di manodopera presentate in forma telematica e non ha neanche contestato di aver dato l'autorizzazione all' a riscuotere i contributi convenzionali per l'assistenza contrattuale e per CP_2
l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza e assistenza sociale stabiliti sulla base delle retribuzioni indicate nelle denunce 9. Ne consegue la fondatezza della pretesa dell'odierna opposta e conseguentemente il rigetto dell'opposizione.
10. Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta della causa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 103/2024, emesso dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia il 09.09.2024,
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1 euro 852,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., e spese generali forfettarie al 15%, come per legge.
Vibo Valentia, 28/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, riservata la decisione – previa trattazione scritta – nella data del 28/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata in Nicotera, via La Corte 2, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Campisi Salvatore Francesco (PEC: , che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE
e
in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia in Via Scrimbia, n.
1 - Vibo Valentia presso l'avv. Mazzara Maria Concetta (PEC: che lo rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come da note in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/10/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 103/2024, emesso dal Tribunale ordinario di Vibo
Valentia il 09.09.2024, all'esito del procedimento iscritto al n. 1580/2024 R.g., notificato all'opponente in data 17.09.2024, con il quale veniva ingiunto al Sig. di pagare in favore Pt_1 dell'EBAT VV la somma complessiva di € 1.958,92 oltre interessi legali, nonché spese di procedimento monitorio liquidate in complessivi € 237,00, oltre spese generali 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.
A fondamento del proprio ricorso sosteneva che la somma ingiunta non fosse dovuta, per insussistenza dell'obbligo di pagamento nei confronti dell'EBAT, stante la dedotta rateizzazione in essere con Agenzia delle Entrate riscossione, sollevando difetto di legittimazione attiva dell'Ente, stante l'assenza di un obbligo contrattuale con l'Ente titolare, chiedendo pertanto la revoca dell'opposto decreto con vittoria delle spese di lite.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi della presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n. 103/2024 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia Sez. Lavoro in data 09.09.2024, giudizio R.g 1580/2024. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese, sostenendo la legittimità del proprio operato - previa ricostruzione del contesto normativo di riferimento e la debenza della contribuzione de quo in quanto discendente dalla disposizione di cui all'art. 11 della legge 12.3.68, n. 334, dalla Contrattazione collettiva di settore e dalla convenzione tra associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura della Provincia di Vibo Valentia e l' di Vibo Valentia, stipulata in data 27.11.2015 e rinnovata in data CP_2
27 .11.2018. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposto ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata.
2. Come puntualmente osservato dall'opposta, il contributo oggetto del decreto ingiuntivo in questa sede opposto rientra tra quelli indicati dall'articolo 11 della legge 334 del 1968 ed è obbligatoriamente versato dalle aziende indipendentemente dalla loro adesione sindacale agli organismi rappresentativi dei datori di lavoro (v. Cass. 11 novembre 1988 n. 6114; Cass, 18 febbraio 1988 n. 1746; Cass. 1 giugno1988 n. 3717).
3. L'art. 1 della convenzione statuisce che “Ai sensi dell'art. 11 della legge 12.3.68, n. CP_3
334, le associazioni sindacali indicate in epigrafe della Provincia di Vibo Valentia affidano all' CP_2 la riscossione, in loro nome e conto, del contributo di assistenza contrattuale e dei trattamenti integrativi di indennità di malattia e di infortunio previsti dal contratto collettivo di lavoro citalo in premessa, e stabiliti nella misura totale del 2% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui l'1% per il contributo di assistenza malattia (F.I.M.I.) e 1 1% per il contributo di assistenza contrattuale (C.A.C.).,”. L'art. 2 della predetta convenzione prevede che “I datori di lavoro debbono, all'atto della presentazione della denuncia trimestrale, sottoscrivere sul mod. DMAG-Unico
l'apposito riquadro in cui viene confermata l'applicazione del contratto collettivo nonché la volontà di autorizzare l' a trattenere l'importo convenuto. La sottoscrizione vale come autorizzazione CP_2 per l' a predeterminare sui modelli in uso da predisporre ed inviare per la riscossione dei CP_2 contributi obbligatori, l'importo dovuto…”. Ai sensi dell'art. 3 della convenzione “La Sede dell' CP_2 provvederà alla riscossione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano inviato la suddetta autorizzazione per un importo complessivo pari alla percentuale del 2% da calcolarsi sulla retribuzione indicata nei modelli DMAG-Unico per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, per i quali l'art. 1, comma 4, della legge 81/2006 prevede che il prelievo contributivo venga effettuato sulla retribuzione di cui al co.1, art. 1 D.L.338/89…”; l'art.4 della convenzione, infine, prevede che “La riscossione dei contributi di cui all'art. I avrà luogo unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti datori di lavoro…” CP_
4. Dall'esame della documentazione versata in atti è emerso come l' di Vibo Valentia abbia trasmesso all'opponente, i modelli F24 comprensivi della richiesta per il versamento dei contributi CA e FI (menzionati con la dizione “Contributo di Assistenza Contrattuale di Indennità Integrativa di malattia e di Infortunio legge 12/03/1968 n. 334” (art. 4 Convenzione)).
5. Posto che, in caso di mancato versamento del contributo associativo indicato nel modello in uso, è escluso per l' qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso (art. 3 CP_2 convenzione). Per il recupero coattivo del dovuto deve procedere il nei modi consentiti CP_4 dall'ordinamento giuridico.
6. Nella specie l'Ente opposto, titolare del credito ingiunto, ha agito per il recupero dello stesso, dichiarando di non essersi avvalso di altri Enti per la sua riscossione coattiva quali o . CP_2 CP_5
Ne discende, l'infondatezza del motivo di opposizione in ordine all'evocata adesione alla rottamazione con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per la quale, in ogni caso, l'opponente ha mancato di documentare, il solo anche parziale adempimento, e di produrre gli atti di pagamento richiamati ai fini della asserita - ma indimostrata – riconducibilità di essi ai contributi ingiunti.
7. Che l'azienda opponente, non ha versato il contributo de quo, né ha dato in corso di causa elementi dai quali far discendere l'estinzione o l'infondatezza della pretesa contributiva.
8. Che l'odierna opponente non ha in alcun modo contestato di applicare i contratti collettivi e nelle denunce di manodopera presentate in forma telematica e non ha neanche contestato di aver dato l'autorizzazione all' a riscuotere i contributi convenzionali per l'assistenza contrattuale e per CP_2
l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza e assistenza sociale stabiliti sulla base delle retribuzioni indicate nelle denunce 9. Ne consegue la fondatezza della pretesa dell'odierna opposta e conseguentemente il rigetto dell'opposizione.
10. Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta della causa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 103/2024, emesso dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia il 09.09.2024,
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1 euro 852,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., e spese generali forfettarie al 15%, come per legge.
Vibo Valentia, 28/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani