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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/09/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N° 3490/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 3490 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2021 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente in [...]9 47122 FORLI ITALIA, con il C.F._1
patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliata in VIA G. CALLETTI Parte_2
N. 17 47122 FORLI' presso lo studio del difensore
ricorrente
nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
residente in [...]47122 FORLI ITALIA, con il patrocinio dell'avv.
SEMPRINI ALESSIA e dell'avv. SEMPRINI ALICE, elettivamente domiciliato in VIA M.
MISSIRINI N. 6 47121 FORLI' presso lo studio dell'avv. Semprini
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: Con foglio di “precisazione delle conclusioni” depositato in data 11 settembre
2024 la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo al Parte_1
Tribunale di: “1) In via preliminare, rimettere la causa in istruttoria;
2) ad ogni buon conto, autorizzare l'acquisizione della sentenza NON DEFINITIVA emessa nel procedimento penale N.
4999/2021 RGNR;
3) rigettare le avverse richieste infondate in fatto e diritto;
4) dichiarare che la separazione in argomento è esclusiva responsabilità di , cui andrà quindi Controparte_1 addebitata con tutte le conseguenze di legge;
5) Affidare la piccola in maniera condivisa Per_1
ai genitori, che ne cureranno di concerto l'istruzione e l'educazione e, sempre in accordo, prenderanno le migliori decisioni in materia sanitaria;
la minore continuerà ad avere stabile residenza presso la madre. 6) Stabilire che il padre potrà vedere la LI e trascorrere tempo con lei, a settimane alterne, secondo il predetto piano genitoriale concordato tra le parti, ove
GENITORE A è ; Sulle festività: • Il primo di novembre di ogni anno Parte_1 Per_1
starà con il padre;
• L'otto di dicembre di ogni anno la bambina starà con il padre, per consentire quindi l'incontro con la nonna paterna;
• I giorni del 24, 25 dicembre di ogni anno la bambina starà con la madre, e con il padre il 26 dicembre (nella cornice temporale 10/18); • I capodanno (31 dicembre e 1 gennaio) in alternanza tra i genitori;
• L'epifania sarà sempre di spettanza del padre;
• Il giorno di Pasqua ogni anno sarà con la madre, ed il giorno di Per_1
Pasquetta con il padre (negli orari di cui sopra). Per quanto attiene il periodo dell'anno di chiusura degli istituti scolastici, i genitori sono da sempre abituati ad iscrivere la piccola al centro estivo, viste le esigenze lavorative di entrambi. Si impone quindi: - la necessità di iscrizione – ogni eccezione rimossa - della minore al centro estivo concordato (e di abitudine per la minore, con già molti rapporti amicali stretti con coetanei), il cui costo venga equamente ripartito tra i coniugi secondo il regime delle spese straordinarie in vigore in quel momento: - la regolamentazione dei rapporti per il mese di agosto. Entrambi hanno diritto\dovere di stare con la LI , anche non consecutive, nel mese di agosto, avendo cura di rispettare Persona_2
l'alternanza delle settimane tra loro, anno per anno. 7) Prevedere che i coniugi abbiano, entrambi e rispettivamente, la possibilità di recarsi all'estero per periodi di vacanza, con la LI al seguito, dovendo quindi i genitori firmare la relativa certificazione inerente il rilascio del passaporto. 8) Regolare l'aspetto economico che, attesa la siderale differenza di redditualità, dovrà prevedere un contributo mensile al mantenimento della LI nella misura mensile di €
1.200,00 (milleduecento), somme entrambe da accreditarsi sul conto corrente della SI.ra
e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 9) Stabilire, per quanto attiene Parte_1 invece il regime delle spese straordinarie (con particolare richiamo alla retta scolastica di Pt_3
) (come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì), sempre tenuto conto
[...] della disparità di reddito, che il 100% di queste sia posta a carico del (ed in dichiarata CP_1
deroga al citato protocollo si chiede che le spese straordinarie non necessitanti di preventivo accordo siano tutte quelle superiori ad euro 200,00 per ogni singola voce di spesa) da rifondersi il mese successivo alla presentazione dei giustificativi di spesa. 10) In via subordinata, stabilire che, ove decisa una ripartizione pro quota delle spese straordinarie, il resti comunque CP_1
obbligato a saldare PER L'INTERO la retta scolastica di fino al termine del ciclo Parte_3 scolastico dell'obbligo”
Con foglio di “precisazione delle conclusioni” depositate in data 9 settembre 2024 il resistente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo Tribunale di “- Controparte_1
PRELIMINARMENTE: autorizzare l'acquisizione della sentenza n. 522/2024 C Sent. pronunciata in data 08.05.2024 e depositata in data 17.06.2024 dal Tribunale penale di Forlì in composizione collegiale;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: • RIGETTARE tutte le richieste formulate dalla ricorrente in quanto inaccoglibili, infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni ampiamente illustrate, ivi ricompresa la domanda di addebito della separazione a carico del marito, parimenti infondata e inaccoglibile;
• PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla signora stante la conclamata relazione Parte_1
extra coniugale e le gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, in accoglimento della domanda di addebito formulata dal fin dal primo atto difensivo e di costituzione CP_2 in giudizio, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile affinché effettui le annotazioni conseguenti in calce all'atto di matrimonio;
• ASSEGNARE la casa coniugale sita in Forlì,
Piazzale Giolitti n.9, alla SI.ra ; • DISPORRE l'affidamento condiviso Parte_1
della LI minore , di anni 9, con collocamento paritario alternato presso i genitori con Per_1 obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto della LI nei periodi di rispettiva permanenza presso gli stessi , secondo il “Piano Genitoriale altamente strutturato” approvato dalla CTU Dott.ssa sub All. 7 e All. 8 dell'elaborato peritale agli atti del Per_3 presente procedimento;
• PORRE il pagamento delle spese straordinarie attinenti la LI minore
ivi ricompreso il pagamento della retta della scuola privata “La Nave” (come da Per_1
Protocollo in essere presso il Tribunale di Forlì in materia di famiglia) in misura pari al 50% a carico di ciascuno dei due genitori. IN VIA SUBORDINATA: • Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse di dover disporre l'affido condiviso paritario della minore con collocamento a settimane alternate e con mantenimento diretto della stessa, Per_1
DISPORRE l'affidamento condiviso della LI minore , di anni 9, con collocazione Per_1 abitativa prevalente presso la madre, già assegnataria della casa coniugale, determinando, inoltre, i tempi e le modalità del calendario di visite più idoneo ed adeguato alla minore, nonché degli incontri con il genitore non collocatario, statuendo, in particolare, che il padre avrà diritto di trascorrere più tempo possibile con la LI, previo accordo con la madre, stabilendo, infine, che le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione, al mantenimento ed alla salute della LI vengano prese di comune accordo tra i genitori, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore;
ponendo a carico del padre,
Dott. nella sola ipotesi di affidamento condiviso della LI con collocamento Controparte_1 prevalente presso l'abitazione della madre, l'obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della LI in misura pari ad € 300,00, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al pagamento delle spese straordinarie, ivi ricompreso il pagamento della retta della scuola privata “La Nave”, come da
Protocollo in essere presso il Tribunale di Forlì in materia di famiglia, in misura pari al 50%. •
CONDANNARE , infine ed in ogni caso, la signora alla refusione delle Parte_1
spese e degli onorari di lite, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali di studio, IVA e
CPA come per legge.”
Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/12/2021 chiedeva la Parte_1
pronunzia della separazione personale con addebito da premettendo che Controparte_1 dal matrimonio concordatario, celebrato il giorno 16 maggio 2013 in Mazara del Vallo (TP) e trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n° 21, parte II, anno
2013, era nata la LI in data 30/03/2014 e che la prosecuzione della convivenza, cessata Per_1
in data 16/10/2021, era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del marito che in molteplici occasioni la aggrediva sia verbalmente che fisicamente. Quanto alla situazione economica, rappresentava di essere impiegata amministrativa presso l'AUSL Romagna con contratto a tempo determinato e di percepire euro 1.200,00 mensili;
per contro, il CP_1 svolgeva la professione di medico ortopedico e percepiva uno stipendio pari a circa euro 3.500,00 mensili, somma che giocoforza consentiva alla famiglia di godere di uno stile di vita agiato.
Chiedeva pertanto la declaratoria di separazione con addebito al stante le condotte CP_1
vessatorie e prevaricatorie tenute nei suoi confronti, l'affidamento condiviso della LI Per_1 con collocazione prevalente presso di sé con previsione di precise modalità di incontro/frequentazione paterne, la conseguente assegnazione in proprio favore della casa coniugale l'imposizione a carico del resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento della LI minore mediante versamento di un assegno di € 1.200,00 mensili e compartecipazione nella misura del 100% alle spese straordinarie così come riconosciute dalle Linee Guida del C.N.F. nonché l'obbligo a carico del di contribuire al suo mantenimento ex art 156 c.c. mediante CP_1
il versamento di un assegno di euro 1.200,00 mensili stante la sperequazione economica tra i coniugi, a favore del marito, nonché per avere sempre contribuito alle necessità del nucleo familiare.
Si costituiva con comparsa depositata in data 09/03/2022 , contestando Controparte_1 integralmente gli assunti di controparte, negando di avere mai tenuto comportanti vessatori e prevaricatori nei confronti della moglie e chiedendo a sua volta che la separazione fosse pronunciata con addebito alla ricorrente stante l'infedeltà della medesima come risulta dalla relazione dell'Agenzia Investigativa Master in atti, dichiarando altresì di essere disposto a contribuire al mantenimento della LI nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabili su base
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso questo tribunale.
Chiedeva inoltre che fosse rigettata la richiesta della ricorrente di un contributo al suo mantenimento. Infine, il resistente non si opponeva all'affidamento condiviso di e alla sua Per_1
collocazione prevalente presso la madre, con conseguente assegnazione in suo favore della casa coniugale.
All'udienza presidenziale del 16/03/2022, fallito il tentativo di conciliazione, entrambi i coniugi concordavano per l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, peraltro già cessata da alcuni mesi e precisamente in data 16/10/2021.
Con ordinanza del 18.03.2022, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava in via provvisoria la LI minore ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre, disciplinava il diritto di visita del padre, disponeva che lo stesso versasse, a titolo di contributo al mantenimento della LI minore, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2021, l'assegno mensile di € 500,00, rivalutabile su base Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie come specificate dal protocollo adottato da questo tribunale, disponeva che il resistente corrispondesse alla moglie l'assegno mensile di € 250,00 ex artt. 156 c.c.. Con la medesima ordinanza, il Presidente del Tribunale disponeva espletarsi consulenza psicologica sulla capacità genitoriale delle parti. Con successiva ordinanza del 26.11.2022, il Presidente del Tribunale revocava l'obbligo del resistente di corrispondere alla somme a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e Parte_1
disponeva la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie riguardanti la LI nella Per_1
misura del 50% ciascuno, ivi comprese le spese per la retta e quelle accessorie della scuola privata frequentata dalla LI, stante il reperimento delle di un lavoro a tempo Parte_1
indeterminato peraltro presso un ente pubblico, quindi provvedeva alla nomina del giudice istruttore davanti al quale rimetteva le parti all'udienza del 18.04.2023. A tale udienza le parti chiedevano che fosse pronunciata sentenza non definitiva sul vincolo e la causa rimessa sul ruolo con concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. Con successiva ordinanza del 30 aprile 2024 il G.I. rigettava le istanze di prova orale avanzate dalla ricorrente e dal resistente;
la causa veniva poi rimessa alla decisione del Collego con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
1- Rispetto alla domanda di addebito della separazione, reciprocamente avanzata, osserva il
Collegio che la medesima vada rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente, in punto di diritto, occorre rammentare che per consolidato insegnamento della Suprema Corte “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia collegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. Civ. n. 40795/2021; già tra le numerose, Cass. civ. n. 14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass. civ. n. 279/2000). Si deve quindi concludere per la irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione ormai stabilizzata di reciproca, sostanziale, autonomia di vita, non caratterizzata da “affectio coniugalis” (si vedano, Cass. Civ. Sez. VI
27.06.2013 n. 16285; Cass. civ. 30.01.2013, n. 2183; Cass. civ. 21.03.2011, n. 2011; Cass. civ.
09.10.2007, n. 21099).
E' inoltre onere della parte che richieda l'addebito “di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. E, in particolare, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.” (Cass. civile sez.
I, 22/09/2022, n.27771).
Ebbene, venendo ai fatti per cui è processo, dalle risultanze processuali non sono emerse condotte vessatorie e prevaricatorie poste in essere dal in danno della quanto, CP_1 Parte_1 piuttosto, una relazione connotata da spiccata conflittualità alla quale ciascuna parte ha attivamente contribuito. Invero, le asserite aggressioni verbali e fisiche subite dalla per Parte_1
mano del sono state descritte negli atti processuali in maniera del tutto generica senza CP_1 alcun riferimento specifico alle condotte concretamente poste in essere ovvero al momento della loro realizzazione, vieppiù che tale vicenda è stata altresì oggetto di procedimento penale conclusosi con l'assoluzione del , ai sensi dell'art. 530 comma secondo c.p.p., pronunciata CP_1
dal Tribunale di Forlì (Sent. n.522/24) per il delitto di cui all'art.572 c.p. Si legge in sentenza che
“l'istruttoria, infatti, non ha consentito di dimostrare in maniera precisa e soprattutto rassicurante l'esistenza di una condotta di prevaricazione e sopraffazione posta in essere dal
ai danni dell'ex coniuge”. CP_1
A ciò si aggiunga che non sono mancati aspetti contradditori nel racconto offerto dalla
: invero, la medesima ha riferito che in un'occasione, e segnatamente in relazione Parte_1 all'episodio del 16 ottobre 2021, ha temuto per l'incolumità della LI stante l'atteggiamento del
, per poi chiedere l'affidamento condiviso della minore con annessa disciplina del diritto CP_1
di visita del padre.
Non può sottacersi che con la sentenza, non definitiva, sopra richiamata il Tribunale di Forlì ha condannato per il delitto previsto dagli artt. 61 n.2, 582 e 585 c.p. per avere in data 16 CP_1 settembre 2022 aggredito la cagionandole lesioni con prognosi di giorni 3; tuttavia tale Parte_1
episodio si colloca in un momento successivo alla cessazione della convivenza coniugale avvenuta, come già esposto, in data 16 ottobre 2021.
Dunque, malgrado le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio tali da giustificare una dichiarazione di addebitabilità della separazione al suo autore (cfr. Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n.22294 del 07/08/2024), tuttavia nel presente processo non è in alcun modo emerso che, in costanza di convivenza coniugale, la sia stata vittima di condotte vessatorie e Parte_1
prevaricatorie poste in essere dal marito. Come già osservato, l'unico episodio di violenza fisica verificatosi, accertato con sentenza non definitiva, si colloca in un momento successivo alla cessazione della convivenza sicché non può dirsi sussistere un nesso di causalità tra siffatto comportamento e l'impossibilità di proseguire la convivenza matrimoniale.
Conseguentemente la richiesta di addebito avanzata dalla nei confronti del marito Parte_1
deve essere rigettata.
2-Quanto, invece, alla richiesta di addebito avanzata dal nei confronti della CP_1 Parte_1
per asserita infedeltà della medesima, osserva il Collegio che dalla relazione e documentazione realizzata dall'Agenzia Investigativa Master di Forlì (v. doc.3 costituzione) alla quale il si CP_1 rivolgeva si evince che la veniva avvistata in compagnia di un altro uomo con il quale Parte_1 si scambiavano gesti di affetto in data 13 dicembre 2021 e successivamente in data 18 dicembre
2021. Sul punto, rileva preliminarmente il Collegio che si tratta di due episodi verificatisi a distanza di due mesi dalla cessazione della convivenza coniugale, avvenuta, giova ribadirlo, in data 16 ottobre 2021. Neppure merita condivisione quanto riportato nella relazione dell'Agenzia
Investigativa laddove si è ritenuto che lo scambio di gesti affettuosi comprova il fatto che la frequentazione perdura già da diverso tempo. Difatti, l'asserita violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della , nonché il nesso di causalità tra tale comportamento e l'impossibilità di Parte_1 proseguire la convivenza matrimoniale, sono rimasti del tutto privi di riscontri a livello probatorio sicché si impone il rigetto della domanda di addebito avanzata dal nei confronti della CP_1
. Parte_1
3- Quanto all'affidamento nonché alla collocazione abitativa della LI , si prende atto Per_1 del fatto che entrambi i coniugi concordano in punto di affidamento condiviso della minore.
D'altronde dalla CTU svolta non sono emersi elementi che giustifichino una diversa soluzione in quanto i genitori sono risultati attenti alle dinamiche a ai bisogni di crescita della LI, nonostante permangano diatribe derivanti dalla mancata completa elaborazione della separazione e dalle proiezioni delle parti, ragion per cui la CTU ha precisato che occorre continuare il percorso, non semplice, di sostegno personale, alla genitorialità e alla bigenitorialità delle parti accettato dalle stesse con il dott. del Centro per le Famiglie di Forlì. CP_3
4-Per quanto riguarda la collocazione della minore, in punto di diritto si rammenta come per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità “In tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena” (cfr. Cass.
Civ. Sez.I, Ordinanza n.4790 del 14/02/2022). Ebbene, venendo al caso concreto, ritiene il collegio che, nel rispetto del superiore interesse di , occorre fare riferimento al calendario Per_1
elaborato nell'ambito della CTU, a settimane alterne, e di seguito riportato (che ha preso come riferimento due settimane del mese di febbraio 2023), così strutturato al fine di sfruttare al massimo anche la possibilità di brevi incontri padre/LI tenuto conto degli impegni lavorativi e dei turni del primo, con la precisazione che è possibile attuarlo date le brevi distanze tra le abitazioni dei genitori. Dato che tale calendario prevede che la LI trascorra più tempo con la madre, la casa coniugale deve essere assegnata alla , non avendo comunque opposto alcunché il Parte_1
sul punto. CP_1
Non vi è poi ragione, come già evidenziato nell'ordinanza presidenziale del 18.03.2022, per recepire le modalità proposte dalla ricorrente in relazione alle festività, con ingiustificata disapplicazione della regola dell'alternanza per i giorni di Natale e Santo Stefano e di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo, sicché deve prevedersi che la LI trascorra, ad anni alterni, il giorno di
Natale con la madre ed il giorno di Santo Stefano con il padre nonché il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre.
Deve inoltre prevedersi che trascorra 15 giorni, anche non consecutivi, durante le Per_1 vacanze estive, con l'uno e con l'altro genitore in concomitanza con le rispettive ferie, con sospensione dell'ordinario regime di visita, da stabilirsi possibilmente entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
5- Per quanto concerne l'obbligo in capo al di provvedere al mantenimento della CP_1 LI si osserva quanto segue. Rispetto al momento in cui è stata pronunziata l'ordinanza Per_1 presidenziale in data 26.11.2022 devono considerarsi immutate le condizioni reddituali nonché la capacità lavorativa delle parti;
invero, il continua a svolgere la professione di medico CP_1 ortopedico percependo uno stipendio pressoché invariato pari a circa euro 3.200,00 mensili mentre la già prima di tale momento aveva mutato impiego, permanendo comunque Parte_1 all'interno della pubblica amministrazione ma con un contratto a tempo indeterminato che le garantisce uno stipendio di importo di poco inferiore rispetto a quanto in precedenza percepito
(euro 1.300,00 mensili in luogo di euro 1.400,00 mensili) ma maggiore stabilità. Ebbene, non vi è ragione per procedere in questa sede alla revisione di quanto stabilito in sede di ordinanza presidenziale in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento ordinario della LI posto a carico del padre, trattandosi di statuizione motivatamente e congruamente resa sulla scorta di una ponderata valutazione dei redditi di entrambi i coniugi, tenuto conto altresì della conferma in questa sede dell'affidamento condiviso della LI minore con collocazione prevalente presso la madre, circostanza che impone che le cure domestiche per gravino Per_1 maggiormente sulla madre. Va pertanto confermato l'obbligo in capo al di provvedere al CP_1
mantenimento della LI minore mediante corresponsione di un assegno mensile il cui importo è stato congruamente quantificato in € 500,00 oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in essere presso questo Tribunale, ivi comprese le spese per la retta scolastica della LI e per le altre spese accessorie della scuola privata “La Nave” frequentata da . Per_1
6- Va del pari confermato quanto stabilito con ordinanza del 26/11/2022 circa la revoca dell'obbligo in capo al di corrispondere alla euro 250,00 mensili a titolo di CP_1 Parte_1
assegno di mantenimento ex art.156 c.c., richiesta comunque non reiterata dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni. Invero, tale assegno veniva revocato in forza di una motivazione completamente condivisibile da questo collegio, ossia il reperimento da parte della di un lavoro a tempo indeterminato presso un ente pubblico, malgrado la lieve Parte_1 diminuzione dello stipendio mensile (da euro 1.400,00 a euro 1.300,00). Essendo rimasta immutata tale situazione rispetto al periodo in cui è stata emessa la richiamata ordinanza, non vi sono ragioni per procedere alla sua revisione.
7- Per quanto concerne infine la disciplina delle spese processuali, la parziale reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato in data 10/12/2021, nell'ambito della Controparte_1 quale è stata pronunciata la sentenza non definitiva n. 409/2023 con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così dispone: affida la LI minore , nata il [...], ad [...] i genitori, disponendo che le Per_1 decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra i genitori, individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza della minore presso di sé; dispone la collocazione della LI minore presso i genitori secondo il seguente Per_1 calendario a settimane alterne:
assegna alla la casa già coniugale condotta in locazione sita in Forlì, piazzale Parte_1
Giolitti n.9, ed i relativi arredi;
dispone che la LI minore trascorra, ad anni alterni, il giorno di Natale con la madre Per_1
ed il giorno di Santo Stefano con il padre nonché il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre;
dispone che la LI minore trascorra 15 giorni, anche non consecutivi, durante le Per_1 vacanze estive con l'uno e con l'altro genitore in concomitanza con le rispettive ferie, con sospensione dell'ordinario regime di visita, da stabilirsi possibilmente entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
conferma l'obbligo in capo a di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento della LI, in via anticipata entro il giorno 5
[...] di ogni mese e con decorrenza dal mese di maggio 2021, detratto quanto eventualmente corrisposto nel periodo a tale titolo, l'assegno mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo
d'intesa adottato dal Tribunale di Forlì in data 9 giugno 2017, ivi comprese le spese per la retta scolastica della LI e per le altre spese accessorie della scuola privata “La Nave” frequentata da
; Per_1
conferma la revoca dell'obbligo in capo al di corrispondere alla somme a CP_1 Parte_1 titolo di assegno di mantenimento ex art.156 c.c.; compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Forlì, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.09.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 3490 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2021 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente in [...]9 47122 FORLI ITALIA, con il C.F._1
patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliata in VIA G. CALLETTI Parte_2
N. 17 47122 FORLI' presso lo studio del difensore
ricorrente
nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
residente in [...]47122 FORLI ITALIA, con il patrocinio dell'avv.
SEMPRINI ALESSIA e dell'avv. SEMPRINI ALICE, elettivamente domiciliato in VIA M.
MISSIRINI N. 6 47121 FORLI' presso lo studio dell'avv. Semprini
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: Con foglio di “precisazione delle conclusioni” depositato in data 11 settembre
2024 la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo al Parte_1
Tribunale di: “1) In via preliminare, rimettere la causa in istruttoria;
2) ad ogni buon conto, autorizzare l'acquisizione della sentenza NON DEFINITIVA emessa nel procedimento penale N.
4999/2021 RGNR;
3) rigettare le avverse richieste infondate in fatto e diritto;
4) dichiarare che la separazione in argomento è esclusiva responsabilità di , cui andrà quindi Controparte_1 addebitata con tutte le conseguenze di legge;
5) Affidare la piccola in maniera condivisa Per_1
ai genitori, che ne cureranno di concerto l'istruzione e l'educazione e, sempre in accordo, prenderanno le migliori decisioni in materia sanitaria;
la minore continuerà ad avere stabile residenza presso la madre. 6) Stabilire che il padre potrà vedere la LI e trascorrere tempo con lei, a settimane alterne, secondo il predetto piano genitoriale concordato tra le parti, ove
GENITORE A è ; Sulle festività: • Il primo di novembre di ogni anno Parte_1 Per_1
starà con il padre;
• L'otto di dicembre di ogni anno la bambina starà con il padre, per consentire quindi l'incontro con la nonna paterna;
• I giorni del 24, 25 dicembre di ogni anno la bambina starà con la madre, e con il padre il 26 dicembre (nella cornice temporale 10/18); • I capodanno (31 dicembre e 1 gennaio) in alternanza tra i genitori;
• L'epifania sarà sempre di spettanza del padre;
• Il giorno di Pasqua ogni anno sarà con la madre, ed il giorno di Per_1
Pasquetta con il padre (negli orari di cui sopra). Per quanto attiene il periodo dell'anno di chiusura degli istituti scolastici, i genitori sono da sempre abituati ad iscrivere la piccola al centro estivo, viste le esigenze lavorative di entrambi. Si impone quindi: - la necessità di iscrizione – ogni eccezione rimossa - della minore al centro estivo concordato (e di abitudine per la minore, con già molti rapporti amicali stretti con coetanei), il cui costo venga equamente ripartito tra i coniugi secondo il regime delle spese straordinarie in vigore in quel momento: - la regolamentazione dei rapporti per il mese di agosto. Entrambi hanno diritto\dovere di stare con la LI , anche non consecutive, nel mese di agosto, avendo cura di rispettare Persona_2
l'alternanza delle settimane tra loro, anno per anno. 7) Prevedere che i coniugi abbiano, entrambi e rispettivamente, la possibilità di recarsi all'estero per periodi di vacanza, con la LI al seguito, dovendo quindi i genitori firmare la relativa certificazione inerente il rilascio del passaporto. 8) Regolare l'aspetto economico che, attesa la siderale differenza di redditualità, dovrà prevedere un contributo mensile al mantenimento della LI nella misura mensile di €
1.200,00 (milleduecento), somme entrambe da accreditarsi sul conto corrente della SI.ra
e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 9) Stabilire, per quanto attiene Parte_1 invece il regime delle spese straordinarie (con particolare richiamo alla retta scolastica di Pt_3
) (come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì), sempre tenuto conto
[...] della disparità di reddito, che il 100% di queste sia posta a carico del (ed in dichiarata CP_1
deroga al citato protocollo si chiede che le spese straordinarie non necessitanti di preventivo accordo siano tutte quelle superiori ad euro 200,00 per ogni singola voce di spesa) da rifondersi il mese successivo alla presentazione dei giustificativi di spesa. 10) In via subordinata, stabilire che, ove decisa una ripartizione pro quota delle spese straordinarie, il resti comunque CP_1
obbligato a saldare PER L'INTERO la retta scolastica di fino al termine del ciclo Parte_3 scolastico dell'obbligo”
Con foglio di “precisazione delle conclusioni” depositate in data 9 settembre 2024 il resistente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo Tribunale di “- Controparte_1
PRELIMINARMENTE: autorizzare l'acquisizione della sentenza n. 522/2024 C Sent. pronunciata in data 08.05.2024 e depositata in data 17.06.2024 dal Tribunale penale di Forlì in composizione collegiale;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: • RIGETTARE tutte le richieste formulate dalla ricorrente in quanto inaccoglibili, infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni ampiamente illustrate, ivi ricompresa la domanda di addebito della separazione a carico del marito, parimenti infondata e inaccoglibile;
• PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla signora stante la conclamata relazione Parte_1
extra coniugale e le gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, in accoglimento della domanda di addebito formulata dal fin dal primo atto difensivo e di costituzione CP_2 in giudizio, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile affinché effettui le annotazioni conseguenti in calce all'atto di matrimonio;
• ASSEGNARE la casa coniugale sita in Forlì,
Piazzale Giolitti n.9, alla SI.ra ; • DISPORRE l'affidamento condiviso Parte_1
della LI minore , di anni 9, con collocamento paritario alternato presso i genitori con Per_1 obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto della LI nei periodi di rispettiva permanenza presso gli stessi , secondo il “Piano Genitoriale altamente strutturato” approvato dalla CTU Dott.ssa sub All. 7 e All. 8 dell'elaborato peritale agli atti del Per_3 presente procedimento;
• PORRE il pagamento delle spese straordinarie attinenti la LI minore
ivi ricompreso il pagamento della retta della scuola privata “La Nave” (come da Per_1
Protocollo in essere presso il Tribunale di Forlì in materia di famiglia) in misura pari al 50% a carico di ciascuno dei due genitori. IN VIA SUBORDINATA: • Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse di dover disporre l'affido condiviso paritario della minore con collocamento a settimane alternate e con mantenimento diretto della stessa, Per_1
DISPORRE l'affidamento condiviso della LI minore , di anni 9, con collocazione Per_1 abitativa prevalente presso la madre, già assegnataria della casa coniugale, determinando, inoltre, i tempi e le modalità del calendario di visite più idoneo ed adeguato alla minore, nonché degli incontri con il genitore non collocatario, statuendo, in particolare, che il padre avrà diritto di trascorrere più tempo possibile con la LI, previo accordo con la madre, stabilendo, infine, che le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione, al mantenimento ed alla salute della LI vengano prese di comune accordo tra i genitori, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore;
ponendo a carico del padre,
Dott. nella sola ipotesi di affidamento condiviso della LI con collocamento Controparte_1 prevalente presso l'abitazione della madre, l'obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della LI in misura pari ad € 300,00, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al pagamento delle spese straordinarie, ivi ricompreso il pagamento della retta della scuola privata “La Nave”, come da
Protocollo in essere presso il Tribunale di Forlì in materia di famiglia, in misura pari al 50%. •
CONDANNARE , infine ed in ogni caso, la signora alla refusione delle Parte_1
spese e degli onorari di lite, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali di studio, IVA e
CPA come per legge.”
Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/12/2021 chiedeva la Parte_1
pronunzia della separazione personale con addebito da premettendo che Controparte_1 dal matrimonio concordatario, celebrato il giorno 16 maggio 2013 in Mazara del Vallo (TP) e trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n° 21, parte II, anno
2013, era nata la LI in data 30/03/2014 e che la prosecuzione della convivenza, cessata Per_1
in data 16/10/2021, era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del marito che in molteplici occasioni la aggrediva sia verbalmente che fisicamente. Quanto alla situazione economica, rappresentava di essere impiegata amministrativa presso l'AUSL Romagna con contratto a tempo determinato e di percepire euro 1.200,00 mensili;
per contro, il CP_1 svolgeva la professione di medico ortopedico e percepiva uno stipendio pari a circa euro 3.500,00 mensili, somma che giocoforza consentiva alla famiglia di godere di uno stile di vita agiato.
Chiedeva pertanto la declaratoria di separazione con addebito al stante le condotte CP_1
vessatorie e prevaricatorie tenute nei suoi confronti, l'affidamento condiviso della LI Per_1 con collocazione prevalente presso di sé con previsione di precise modalità di incontro/frequentazione paterne, la conseguente assegnazione in proprio favore della casa coniugale l'imposizione a carico del resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento della LI minore mediante versamento di un assegno di € 1.200,00 mensili e compartecipazione nella misura del 100% alle spese straordinarie così come riconosciute dalle Linee Guida del C.N.F. nonché l'obbligo a carico del di contribuire al suo mantenimento ex art 156 c.c. mediante CP_1
il versamento di un assegno di euro 1.200,00 mensili stante la sperequazione economica tra i coniugi, a favore del marito, nonché per avere sempre contribuito alle necessità del nucleo familiare.
Si costituiva con comparsa depositata in data 09/03/2022 , contestando Controparte_1 integralmente gli assunti di controparte, negando di avere mai tenuto comportanti vessatori e prevaricatori nei confronti della moglie e chiedendo a sua volta che la separazione fosse pronunciata con addebito alla ricorrente stante l'infedeltà della medesima come risulta dalla relazione dell'Agenzia Investigativa Master in atti, dichiarando altresì di essere disposto a contribuire al mantenimento della LI nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabili su base
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso questo tribunale.
Chiedeva inoltre che fosse rigettata la richiesta della ricorrente di un contributo al suo mantenimento. Infine, il resistente non si opponeva all'affidamento condiviso di e alla sua Per_1
collocazione prevalente presso la madre, con conseguente assegnazione in suo favore della casa coniugale.
All'udienza presidenziale del 16/03/2022, fallito il tentativo di conciliazione, entrambi i coniugi concordavano per l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, peraltro già cessata da alcuni mesi e precisamente in data 16/10/2021.
Con ordinanza del 18.03.2022, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava in via provvisoria la LI minore ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre, disciplinava il diritto di visita del padre, disponeva che lo stesso versasse, a titolo di contributo al mantenimento della LI minore, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2021, l'assegno mensile di € 500,00, rivalutabile su base Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie come specificate dal protocollo adottato da questo tribunale, disponeva che il resistente corrispondesse alla moglie l'assegno mensile di € 250,00 ex artt. 156 c.c.. Con la medesima ordinanza, il Presidente del Tribunale disponeva espletarsi consulenza psicologica sulla capacità genitoriale delle parti. Con successiva ordinanza del 26.11.2022, il Presidente del Tribunale revocava l'obbligo del resistente di corrispondere alla somme a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e Parte_1
disponeva la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie riguardanti la LI nella Per_1
misura del 50% ciascuno, ivi comprese le spese per la retta e quelle accessorie della scuola privata frequentata dalla LI, stante il reperimento delle di un lavoro a tempo Parte_1
indeterminato peraltro presso un ente pubblico, quindi provvedeva alla nomina del giudice istruttore davanti al quale rimetteva le parti all'udienza del 18.04.2023. A tale udienza le parti chiedevano che fosse pronunciata sentenza non definitiva sul vincolo e la causa rimessa sul ruolo con concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. Con successiva ordinanza del 30 aprile 2024 il G.I. rigettava le istanze di prova orale avanzate dalla ricorrente e dal resistente;
la causa veniva poi rimessa alla decisione del Collego con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
1- Rispetto alla domanda di addebito della separazione, reciprocamente avanzata, osserva il
Collegio che la medesima vada rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente, in punto di diritto, occorre rammentare che per consolidato insegnamento della Suprema Corte “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia collegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. Civ. n. 40795/2021; già tra le numerose, Cass. civ. n. 14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass. civ. n. 279/2000). Si deve quindi concludere per la irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione ormai stabilizzata di reciproca, sostanziale, autonomia di vita, non caratterizzata da “affectio coniugalis” (si vedano, Cass. Civ. Sez. VI
27.06.2013 n. 16285; Cass. civ. 30.01.2013, n. 2183; Cass. civ. 21.03.2011, n. 2011; Cass. civ.
09.10.2007, n. 21099).
E' inoltre onere della parte che richieda l'addebito “di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. E, in particolare, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.” (Cass. civile sez.
I, 22/09/2022, n.27771).
Ebbene, venendo ai fatti per cui è processo, dalle risultanze processuali non sono emerse condotte vessatorie e prevaricatorie poste in essere dal in danno della quanto, CP_1 Parte_1 piuttosto, una relazione connotata da spiccata conflittualità alla quale ciascuna parte ha attivamente contribuito. Invero, le asserite aggressioni verbali e fisiche subite dalla per Parte_1
mano del sono state descritte negli atti processuali in maniera del tutto generica senza CP_1 alcun riferimento specifico alle condotte concretamente poste in essere ovvero al momento della loro realizzazione, vieppiù che tale vicenda è stata altresì oggetto di procedimento penale conclusosi con l'assoluzione del , ai sensi dell'art. 530 comma secondo c.p.p., pronunciata CP_1
dal Tribunale di Forlì (Sent. n.522/24) per il delitto di cui all'art.572 c.p. Si legge in sentenza che
“l'istruttoria, infatti, non ha consentito di dimostrare in maniera precisa e soprattutto rassicurante l'esistenza di una condotta di prevaricazione e sopraffazione posta in essere dal
ai danni dell'ex coniuge”. CP_1
A ciò si aggiunga che non sono mancati aspetti contradditori nel racconto offerto dalla
: invero, la medesima ha riferito che in un'occasione, e segnatamente in relazione Parte_1 all'episodio del 16 ottobre 2021, ha temuto per l'incolumità della LI stante l'atteggiamento del
, per poi chiedere l'affidamento condiviso della minore con annessa disciplina del diritto CP_1
di visita del padre.
Non può sottacersi che con la sentenza, non definitiva, sopra richiamata il Tribunale di Forlì ha condannato per il delitto previsto dagli artt. 61 n.2, 582 e 585 c.p. per avere in data 16 CP_1 settembre 2022 aggredito la cagionandole lesioni con prognosi di giorni 3; tuttavia tale Parte_1
episodio si colloca in un momento successivo alla cessazione della convivenza coniugale avvenuta, come già esposto, in data 16 ottobre 2021.
Dunque, malgrado le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio tali da giustificare una dichiarazione di addebitabilità della separazione al suo autore (cfr. Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n.22294 del 07/08/2024), tuttavia nel presente processo non è in alcun modo emerso che, in costanza di convivenza coniugale, la sia stata vittima di condotte vessatorie e Parte_1
prevaricatorie poste in essere dal marito. Come già osservato, l'unico episodio di violenza fisica verificatosi, accertato con sentenza non definitiva, si colloca in un momento successivo alla cessazione della convivenza sicché non può dirsi sussistere un nesso di causalità tra siffatto comportamento e l'impossibilità di proseguire la convivenza matrimoniale.
Conseguentemente la richiesta di addebito avanzata dalla nei confronti del marito Parte_1
deve essere rigettata.
2-Quanto, invece, alla richiesta di addebito avanzata dal nei confronti della CP_1 Parte_1
per asserita infedeltà della medesima, osserva il Collegio che dalla relazione e documentazione realizzata dall'Agenzia Investigativa Master di Forlì (v. doc.3 costituzione) alla quale il si CP_1 rivolgeva si evince che la veniva avvistata in compagnia di un altro uomo con il quale Parte_1 si scambiavano gesti di affetto in data 13 dicembre 2021 e successivamente in data 18 dicembre
2021. Sul punto, rileva preliminarmente il Collegio che si tratta di due episodi verificatisi a distanza di due mesi dalla cessazione della convivenza coniugale, avvenuta, giova ribadirlo, in data 16 ottobre 2021. Neppure merita condivisione quanto riportato nella relazione dell'Agenzia
Investigativa laddove si è ritenuto che lo scambio di gesti affettuosi comprova il fatto che la frequentazione perdura già da diverso tempo. Difatti, l'asserita violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della , nonché il nesso di causalità tra tale comportamento e l'impossibilità di Parte_1 proseguire la convivenza matrimoniale, sono rimasti del tutto privi di riscontri a livello probatorio sicché si impone il rigetto della domanda di addebito avanzata dal nei confronti della CP_1
. Parte_1
3- Quanto all'affidamento nonché alla collocazione abitativa della LI , si prende atto Per_1 del fatto che entrambi i coniugi concordano in punto di affidamento condiviso della minore.
D'altronde dalla CTU svolta non sono emersi elementi che giustifichino una diversa soluzione in quanto i genitori sono risultati attenti alle dinamiche a ai bisogni di crescita della LI, nonostante permangano diatribe derivanti dalla mancata completa elaborazione della separazione e dalle proiezioni delle parti, ragion per cui la CTU ha precisato che occorre continuare il percorso, non semplice, di sostegno personale, alla genitorialità e alla bigenitorialità delle parti accettato dalle stesse con il dott. del Centro per le Famiglie di Forlì. CP_3
4-Per quanto riguarda la collocazione della minore, in punto di diritto si rammenta come per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità “In tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena” (cfr. Cass.
Civ. Sez.I, Ordinanza n.4790 del 14/02/2022). Ebbene, venendo al caso concreto, ritiene il collegio che, nel rispetto del superiore interesse di , occorre fare riferimento al calendario Per_1
elaborato nell'ambito della CTU, a settimane alterne, e di seguito riportato (che ha preso come riferimento due settimane del mese di febbraio 2023), così strutturato al fine di sfruttare al massimo anche la possibilità di brevi incontri padre/LI tenuto conto degli impegni lavorativi e dei turni del primo, con la precisazione che è possibile attuarlo date le brevi distanze tra le abitazioni dei genitori. Dato che tale calendario prevede che la LI trascorra più tempo con la madre, la casa coniugale deve essere assegnata alla , non avendo comunque opposto alcunché il Parte_1
sul punto. CP_1
Non vi è poi ragione, come già evidenziato nell'ordinanza presidenziale del 18.03.2022, per recepire le modalità proposte dalla ricorrente in relazione alle festività, con ingiustificata disapplicazione della regola dell'alternanza per i giorni di Natale e Santo Stefano e di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo, sicché deve prevedersi che la LI trascorra, ad anni alterni, il giorno di
Natale con la madre ed il giorno di Santo Stefano con il padre nonché il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre.
Deve inoltre prevedersi che trascorra 15 giorni, anche non consecutivi, durante le Per_1 vacanze estive, con l'uno e con l'altro genitore in concomitanza con le rispettive ferie, con sospensione dell'ordinario regime di visita, da stabilirsi possibilmente entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
5- Per quanto concerne l'obbligo in capo al di provvedere al mantenimento della CP_1 LI si osserva quanto segue. Rispetto al momento in cui è stata pronunziata l'ordinanza Per_1 presidenziale in data 26.11.2022 devono considerarsi immutate le condizioni reddituali nonché la capacità lavorativa delle parti;
invero, il continua a svolgere la professione di medico CP_1 ortopedico percependo uno stipendio pressoché invariato pari a circa euro 3.200,00 mensili mentre la già prima di tale momento aveva mutato impiego, permanendo comunque Parte_1 all'interno della pubblica amministrazione ma con un contratto a tempo indeterminato che le garantisce uno stipendio di importo di poco inferiore rispetto a quanto in precedenza percepito
(euro 1.300,00 mensili in luogo di euro 1.400,00 mensili) ma maggiore stabilità. Ebbene, non vi è ragione per procedere in questa sede alla revisione di quanto stabilito in sede di ordinanza presidenziale in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento ordinario della LI posto a carico del padre, trattandosi di statuizione motivatamente e congruamente resa sulla scorta di una ponderata valutazione dei redditi di entrambi i coniugi, tenuto conto altresì della conferma in questa sede dell'affidamento condiviso della LI minore con collocazione prevalente presso la madre, circostanza che impone che le cure domestiche per gravino Per_1 maggiormente sulla madre. Va pertanto confermato l'obbligo in capo al di provvedere al CP_1
mantenimento della LI minore mediante corresponsione di un assegno mensile il cui importo è stato congruamente quantificato in € 500,00 oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in essere presso questo Tribunale, ivi comprese le spese per la retta scolastica della LI e per le altre spese accessorie della scuola privata “La Nave” frequentata da . Per_1
6- Va del pari confermato quanto stabilito con ordinanza del 26/11/2022 circa la revoca dell'obbligo in capo al di corrispondere alla euro 250,00 mensili a titolo di CP_1 Parte_1
assegno di mantenimento ex art.156 c.c., richiesta comunque non reiterata dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni. Invero, tale assegno veniva revocato in forza di una motivazione completamente condivisibile da questo collegio, ossia il reperimento da parte della di un lavoro a tempo indeterminato presso un ente pubblico, malgrado la lieve Parte_1 diminuzione dello stipendio mensile (da euro 1.400,00 a euro 1.300,00). Essendo rimasta immutata tale situazione rispetto al periodo in cui è stata emessa la richiamata ordinanza, non vi sono ragioni per procedere alla sua revisione.
7- Per quanto concerne infine la disciplina delle spese processuali, la parziale reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato in data 10/12/2021, nell'ambito della Controparte_1 quale è stata pronunciata la sentenza non definitiva n. 409/2023 con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così dispone: affida la LI minore , nata il [...], ad [...] i genitori, disponendo che le Per_1 decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra i genitori, individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza della minore presso di sé; dispone la collocazione della LI minore presso i genitori secondo il seguente Per_1 calendario a settimane alterne:
assegna alla la casa già coniugale condotta in locazione sita in Forlì, piazzale Parte_1
Giolitti n.9, ed i relativi arredi;
dispone che la LI minore trascorra, ad anni alterni, il giorno di Natale con la madre Per_1
ed il giorno di Santo Stefano con il padre nonché il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre;
dispone che la LI minore trascorra 15 giorni, anche non consecutivi, durante le Per_1 vacanze estive con l'uno e con l'altro genitore in concomitanza con le rispettive ferie, con sospensione dell'ordinario regime di visita, da stabilirsi possibilmente entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
conferma l'obbligo in capo a di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento della LI, in via anticipata entro il giorno 5
[...] di ogni mese e con decorrenza dal mese di maggio 2021, detratto quanto eventualmente corrisposto nel periodo a tale titolo, l'assegno mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo
d'intesa adottato dal Tribunale di Forlì in data 9 giugno 2017, ivi comprese le spese per la retta scolastica della LI e per le altre spese accessorie della scuola privata “La Nave” frequentata da
; Per_1
conferma la revoca dell'obbligo in capo al di corrispondere alla somme a CP_1 Parte_1 titolo di assegno di mantenimento ex art.156 c.c.; compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Forlì, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.09.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria