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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/11/2025, n. 4276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4276 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa LA EN, a seguito dell'udienza del 25 novembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 te c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8839/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardi Giuseppe giusta procura in Parte_1 atti
- ricorrente -
Contro
n persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Motta Fabrizio giusta procura in atti
- resistente –
Avente ad oggetto: mansioni superiori - differenze retributive
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 25 novembre 2025 ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
Brevi ragioni in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato il giorno 23 settembre 2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 in funzione di giudice del lavoro premettendo:
- di essere stato assunto con contratto sottoscritto in data 07.08.2019 alle dipendenze della
[...] con la qualifica di Necroforo inquadrato nel livello IV del CCNL Pulizie con Controparte_2 orario di lavoro a tempo pieno 40 ore settimanali;
- di aver osservato, in principio, un orario di lavoro suddiviso per sette ore giornaliere dalle 07.30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle ore 07:30 alle ore 12:30
e, successivamente, a far data dal 13.06.2022, a seguito di variazione della distribuzione dell'orario settimanale di lavoro, dalle 08.00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:30;
1 - che l'Organizzazione Sindacale, Flaica Uniti Cub, cui egli aveva aderito con nota del 12.7.2023 ha contestato alla società datrice di lavoro che l'attività da lui prestata rientrava nel IV livello del CCNL applicato nonché la mancata corresponsione della maggiorazione per l'attività lavorativa prestata di sabato. Il contratto di lavoro all'art. 30 prevede infatti che la turnazione di lavoro si basi su cinque giorni e qualora l'attività venga distribuita su sei giorni compete al lavoratore il pagamento della maggiorazione del 25% per le ore lavorate il sesto giorno;
maggiorazione che il datore di lavoro non aveva mai applicato al lavoratore.
Egli svolgeva l'attività di necroforo, nello svolgimento di tali compiti anche quale caposquadra svolgendo da solo tutte le attività propedeutiche alla sepoltura ed esumazione delle salme.
Nessun effetto avevano sortito le istanze formulate dalla predetta O.S. e anche le successive richieste Con di intervento e conciliazione promosse dal lavoratore avanti l' di Catania.
Sulla scorta di tali prospettazioni in fatto, il ricorrente in diritto ha assunto di avere sempre percepito una retribuzione inferiore al dovuto e non proporzionata alla qualità e quantità di lavoro svolto, in considerazione delle mansioni in concreto disimpegnate e degli orari di lavoro osservati sicché anche la sua posizione assistenziale e previdenziale non risultava regolare a causa delle inadempienze del datore di lavoro.
In particolare, ha ribadito che la datrice di lavoro non gli ha mai corrisposto la maggiorazione del
25% per le ore lavorate il sesto giorno, come espressamente previsto dall'art. 30 del CCNL applicato, nonostante il suo orario di lavoro prevedesse un turno lavorativo nella giornata del sabato.
Ha, altresì, assunto, di essere stato erroneamente inquadrato nel III livello del CCNL Imprese di
Pulizie per lo svolgimento della mansione di “Necroforo”, figura professionale quest'ultima nemmeno ricompresa nel predetto contratto collettivo illegittimamente applicato al rapporto di lavoro.
Sul punto ha dedotto di avere ricoperto per tutta la durata del rapporto di lavoro il ruolo di caposquadra con responsabilità del coordinamento degli altri operai e della corretta esecuzione dei lavori giornalmente affidatigli dalla società; di essersi occupato nello specifico delle fasi della tumulazione/inumazione ed esumazione delle salme, del trasporto dei defunti dalla sala di attesa sino a quello in cui effettuare la sepoltura, nonché, della realizzazione delle impalcature necessarie per il seppellimento dei defunti sia ad altezze elevate (oltre 10 metri) che in profondità nelle tombe a terra, ciò in completa autonomia e senza l'ausilio o la supervisione di altri dipendenti a lui gerarchicamente superiori, avendo acquisito le necessarie competenze teorico-pratiche per aver svolto le predette mansioni per oltre un ventennio nella stessa sede di lavoro – ovvero il cimitero di Acireale – anche se alle dipendenze di altri datori di lavoro.
2 Ha eccepito pertanto l'erroneità dell'inquadramento riconosciutogli rivendicando il suo diritto ad essere inquadrato nel superiore livello IV del CCNL applicato.
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla maggiorazione contrattuale per l'attività prestata anche il sabato nonché il riconoscimento che l'attività svolta rientra nel IV° livello contrattuale e pertanto condannare la
in persona del legale rappresentante, con sede in Acireale (CT) via Controparte_2
Fernando cento n. 4, P. IVA. 02465240394 al pagamento dell'importo di €. 9.383,97 o della maggiore o minore somma che verrà accertata a seguito di apposita consulenza contabile oltre agli oneri contributivi omessi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
1.2 Con memoria di costituzione tempestivamente depositata il 28.10.2024 si è costituita la società
contestando le prospettazioni attoree e chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
In particolare, ha eccepito l'infondatezza del capo di domanda nel quale il ricorrente ha rivendicato l'inquadramento al superiore livello 4^ del CCNL applicato assumendo, a tale riguardo, la correttezza dell'inquadramento riconosciuto atteso che le mansioni e i compiti di necroforo dal predetto disimpegnati - per lo svolgimento dei quali sono richieste solo normali conoscenze e capacità tecnico- pratiche - sono sussumibili al livello 3^ del CCNL di settore.
In merito alla chiesta maggiorazione oraria del 25% per il lavoro svolto nella giornata del sabato la resistente, dopo aver rilevato che tale emolumento non può essere utilizzato ai fini del calcolo CP_2 del trattamento di fine rapporto, ha contestato i conteggi allegati in ricorso formulando una propria ipotesi di calcolo tenendo conto delle sole giornate del sabato nelle quali il ricorrente ha effettivamente prestato servizio.
Ha dedotto, altresì, che il lavoratore nel corso del rapporto di lavoro ha percepito indebitamente una retribuzione mensile superiore a quella dovuta a causa di “un mero errore nella predisposizione dei cedolini paga” nei quali sono stati conteggiati gli importi aggiuntivi a titolo di “scatti di anzianità” nonostante che il ricorrente, assunto solo in data 7.8.2019, non avesse ancora maturato alla data del
5.6.2024 di risoluzione del rapporto, un'anzianità complessiva pari a cinque anni di servizio come previsto dall'art. 22 del CCNL applicato.
Ciò posto, ha formulato eccezione riconvenzionale chiedendo l'accertamento e la conseguente compensazione della somma pari ad €. 13.144,26, indebitamente percepita dal ricorrente a titolo di scatti di anzianità, con quella di €. 9.383,97 pretesa dal ricorrente con il ricorso.
Ha comunque eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, instando in primo luogo e in ogni caso per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite del ricorrente.
3 Visti i documenti in atti, assunto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente ed escussi i testi ammessi, con ordinanza del 6 novembre 2025 la causa è stata rinviata sollecitando parte ricorrente a precisare la persistenza o meno dell'interesse a coltivare anche la domanda afferente l'accertamento e la condanna “agli oneri contributivi omessi”, onde verificare l'integrità del contradittorio.
1.4 Rese da parte ricorrente le dovute precisazioni, all'udienza del 25 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata introitata per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
*******
2. Preliminarmente si da atto che con note del 24.11.2025 parte ricorrente ha espressamente rinunciato al capo di domanda con il quale ha chiesto la condanna della società resistente al pagamento dei contributi previdenziali omessi deducendo testualmente: “in riferimento alla chiamata in giudizio dell' sia in prospettiva dell'economia processuale e sia in riferimento CP_4 alla possibilità che parte dei periodi (qualora si consideri come decorrenza la chiamata in giudizio) potrebbero essere prescritti e non recuperabili dall'Istituto il ricorrente rinuncia alla chiamata in giudizio dell'Istituto” (cfr. note trattazione scritta 127 ter ud. 25.11.2025 del 24.11.2025).
2.1 Sempre in via preliminare va confermata l'ordinanza del 21.4.2025 non ricorrendo, all'esito delle risultanze istruttorie i presupposti per l'audizione di ulteriori testi.
3. Tanto premesso, e venendo al merito della controversia, con il presente giudizio
[...]
, ha chiesto l'accertamento del suo diritto ad essere inquadrato al livello 4^ del predetto Parte_1
CCNL Imprese di Pulizia pacificamente applicato al rapporto di lavoro in ragione dello svolgimento, sin dalla data di assunzione, oltre che alle mansioni di necroforo di quelle di capo squadra, espletate
– secondo la prospettazione attorea – in completa autonomia, assumendosi la responsabilità del corretto svolgimento delle attività di sepoltura (esumazioni ed inumazioni) delle salme provvedendo, altresì a coordinare e dirigere gli altri operai impartendo loro ordini e direttive.
La società resistente ha negato le predette circostanze ed in particolare che il ricorrente avesse mai svolto le mansioni di caposquadra evidenziando, altresì, che lo stesso non possedeva quelle competenze di tipo specialistico richiamate nella declaratoria del livello contrattuale rivendicato.
Ciò chiarito, osserva il Tribunale che l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene che il riconoscimento delle mansioni superiori ai sensi dell'art. 2103 c.c. debba passare attraverso tre fasi distinte così individuate: l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate;
l'individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate;
il raffronto tra i risultati delle due indagini (Cass., sez. lavoro, 30580/19, 8589/15,
20272/2010; 28284/2009; 17896/2007; 11037/2006).
4 Ed invero, affinché il Giudice possa affrontare l'iter logico descritto traendone le conclusioni, è indispensabile dunque che parte ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia adempiuto l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti.
Secondo i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, se è vero che spetta al datore di lavoro – debitore provare di avere adempiuto l'obbligo contrattuale di fonte legale (art. 2103 c.c.)
e di adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria, è altrettanto vero che grava sul lavoratore – creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento.
Detto onere, come ripetutamente affermato dal S.C., si atteggia nel senso che il lavoratore che agisca in giudizio per sentir accertare, ai sensi dell'art. 2103 c.c., il proprio diritto all'inquadramento in una qualifica superiore, deve indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Cass., sez. lavoro, 20523/2005, 8025/2003).
Ne consegue che l'onere di provare di avere svolto mansioni superiori al proprio inquadramento professionale è interamente a carico del lavoratore, il quale deve dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata e la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale.
In altri e più chiari termini, affinché, è necessario che siano assegnate mansioni corrispondenti ad un livello d'inquadramento superiore, rammentando che non è sufficiente che i compiti richiesti al lavoratore siano “quantitativamente” ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se tali compiti ulteriori corrispondono al medesimo livello d'inquadramento, e comunque se non prevalenti ove riconducibili al livello superiore.
Nel caso che il lavoratore eserciti contemporaneamente mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere infatti quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore e i compiti concretamente svolti dal lavoratore devono corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata (sul punto cfr. ex multis, Cass. n. 5536/2021).
Ciò chiarito in punto di diritto, in punto di fatto deve immediatamente osservarsi che il ricorso appare carente già in termini di allegazione.
Ed invero, il ricorrente si è limitato a riportare solo per estratto le declaratorie contrattuali del 3^ livello di inquadramento e del 4^ livello, nonché, a descrivere, in modo lacunoso ed impreciso le
5 mansioni in concreto dallo stesso svolte sostenendo tuttavia la loro riconducibilità al superiore livello preteso.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di avere svolto“il ruolo di capo squadra in quanto era egli stesso che coordinava gli altri operai nel seppellimento e nelle esumazioni”; che gli “venivano giornalmente affidate le sepolture (nelle forme di tumulazione o inumazione) o le esumazioni (…) che egli svolgeva coordinando gli altri lavoratori che eseguivano le indicazioni che lo stesso impartiva” provvedendo, altresì, “al trasporto della salma dalla sala di attesa sino a quello in cui effettuare la sepoltura”; che “nello svolgimento di detta attività il ricorrente aveva l'autonomia e la responsabilità sia del coordinamento degli altri operai e sia del regolare svolgimento dei lavori giornalieri” non essendo presente “nessun dipendente gerarchicamente superiore che gli impartiva direttive su come svolgere l'attività lavorativa”; che era preposto, altresì, a realizzare “le impalcature necessarie per il seppellimento dei defunti sia ad altezze elevate (oltre 10 metri) che in profondità nelle tombe a terra” avendo maturato “le conoscenze tecnico e pratiche per lo svolgimento della mansione richiesta” (cfr. pagg. 3 e 4 ricorso).
Ciò posto occorre verificare se le predette mansioni possano dirsi astrattamente ascrivibili al livello rivendicato in ricorso o possano determinare quantomeno una prevalenza rispetto alle mansioni di attribuzione contrattuale o se, invece, siano compatibili con il livello 3^ del CCNL “Pulizia” già riconosciuto al ricorrente.
Ebbene, in ragione del principio di eterodeterminazione della domanda e considerato che il CCNL è comunque allegato al ricorso, vanno esaminate le declaratorie contrattuali di riferimento.
Il CCNL “Pulizia” pacificamente applicato al rapporto per cui è causa (cfr. All. 10 fascicolo ricorrente) all'art. 10, con riguardo al III Livello - Operai qualificati – dispone che “Appartengono
a questo livello i lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali”, collocandovi, tra gli altri, i “1. Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti, chiusi e aperti, con l'utilizzo di attrezzature e macchine operatrici complesse. Esempi 1.4 Pulitori finiti (che operano con l'uso di macchine industriali o scale e/o piattaforme aeree montate su semoventi) o polivalenti (caratterizzati da esperienza, flessibilità, più aree e servizi di intervento, utilizzo di tecniche innovative)”, i “5 Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono anche con l'individuazione di semplici guasti attività di manutenzione e di riparazione con normale difficoltà di esecuzione. Esempi:
5.1 Operaio qualificato manutentore meccanico - idraulico - elettrico - edile;
5.2 Operaio qualificato
6 installatore di impianti, saldatore”, nonché, “Profilo:
8. Lavoratori con funzioni operative di controllo e custodia e con il coordinamento di addetti inquadrati nei livelli inferiori”.
Con riferimento al IV livello – Operai specializzati – il CCNL Pulizia prevede invece che
“Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico - operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti
(esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori” inserendo tra i profili professionali di riferimento i “1. Lavoratori che, in autonomia ed avendo pratica dei processi, eseguono attività di natura complessa nella pulizia e manutenzione degli ambienti. Esempi 1.2 Capisquadra o capigruppo che, pur lavorando essi stessi manualmente, coordinano e sorvegliano l'attività dei lavoratori componenti la squadra, il gruppo
o l'unità operativa”; “4. Lavoratori che, sulla base di indicazioni o documenti di massima equivalenti, ed avendo pratica dei processi, effettuano la conduzione di impianti con interventi di natura complessa per manovre e regolazione dei parametri. Esempi 4.1 Operaio specializzato manutentore, meccanico, idraulico, elettrico, edile” (cfr. CCNL Pulizia art. 10 Liv. 4^ Profilo 1 e
4).
Dal raffronto tra le richiamate declaratorie contrattuali emerge che i due differenti profili si differenziano, anzitutto, per il diverso grado di conoscenza tecniche ed operative possedute dal lavoratore atteso che agli appartenenti al III livello è richiesta soltanto una normale conoscenza tecnico-pratica per lo svolgimento di compiti di media complessità, mentre ai lavoratori appartenenti al livello IV sono, invece, richieste specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche per lo svolgimento di compiti di adeguata complessità.
Sul punto si rileva, altresì, che la normativa contrattuale affida agli appartenenti al livello III la possibilità del solo coordinamento di lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali mentre ai lavoratori di cui al livello IV affida oltre che il mero coordinamento anche la sorveglianza dell'attività svolte dagli altri lavoratori.
Ebbene, nel caso che ci occupa il ricorrente non ha allegato né tantomeno dimostrato di avere espletato compiti di complessità superiore rispetto alla mansione di “necroforo” dallo stesso in concreto svolta limitandosi in ricorso solo a descrivere genericamente le sue incombenze e deducendo di possedere, rispetto ai suoi colleghi, una maggiore esperienza acquisita nel corso degli anni.
Il ricorrente, inoltre, pur riferendo di coordinare altri lavoratori, nulla deduce in merito all'effettivo esercizio di un potere di sorveglianza nei confronti degli stessi.
7 Tali lacune in termini di allegazione non sono state colmate nemmeno in seguito all'espletata istruttoria, dalla quale non sono emersi elementi univoci e determinanti a sostegno della pretesa attorea.
Anzitutto si evidenzia che il legale rappresentante della società resistente, , Testimone_1 sentito all'udienza del 14.1.2025 nel rendere interrogatorio formale sui capitolati di prova ammessi formulati in ricorso1 ha dichiarato quanto segue “Adr cap. 1: è vero ma non era lui a gestire le attività, lui svolgeva la stessa attività che svolgevano le altre persone che lavoravano assieme a lui”; “Adr cap. 3: non è vero, le attività descritte in capitolo non potevano essere delegate al ricorrente o agli altri tumulatori che non avevano la qualifica necessaria. Queste attività dovevano essere svolte da un responsabile sicurezza e prevenzione che nella società era ed è il geometra
, ma quasi sempre queste attività venivano svolte direttamente da me nella mia Controparte_5 qualità di datore di lavoro”; “Adr cap. 4: è vero che il ricorrente svolgeva le attività descritte in capitolo ma lo faceva assieme agli altri tumulatori che operavano con lui. Era un lavoro di squadra”.
Quanto riferito dal legale rappresentante in merito alle mansioni in concreto svolte dal ricorrente ha trovato conferma nelle deposizioni rese all'udienza del 14.1.2025 dai testi di parte resistente e – non parenti e disinteressati - da ritenersi particolarmente Controparte_5 Testimone_2 attendibili poiché all'epoca dei fatti ricoprivano entrambi il ruolo di tecnico geometra e presenti durante lo svolgimento dell'attività del ricorrente.
Ed invero, il teste sentito sugli articolati di prova ammessi di cui al ricorso ha così riferito: CP_5
“adr cap. 1: il ricorrente si occupava di eseguire le tumulazioni come facevano gli altri tumulatori, la gestione delle tumulazioni è programmata dall'apposito ufficio ed i tumulatori si limitano ad eseguire il programma. A dirigere e gestire le operazioni di tumulazioni provvediamo io che ho anche la qualifica responsabile del servizio di protezione e prevenzione o il datore di lavoro sig.
”; “Adr cap. 3: tutti i tumulatori sanno come vanno installati i ponteggi e come Testimone_1 utilizzare l'argano e le altre attrezzature in quanto fanno un apposito corso, io ho predisposto i disegni relativi alla modalità di installazione dei ponteggi. Per i ponteggi i tumulatori hanno seguito un corso esterno mentre per quanto riguarda l'utilizzazione dell'argano e delle altre attrezzature ho provveduto io stesso a tenere un corso di addestramento. Preciso che alle attività siamo presenti
o io o il sig. e siamo noi a dare le direttive su come eseguire i lavori ai tumulatori. Il Tes_1 1 “1) Vero o no che il ricorrente nello svolgimento dell'attività lavorativa per la si occupava di Controparte_2 gestire le sepolture (tumulazioni o inumazioni) nonché esumazioni sulla base di un programma giornaliero redatto dagli uffici amministrativi?; 3) Vero o no che era il ricorrente a decidere come montare i ponteggi, argano ed altre attrezzature dando istruzione agli altri lavoratori che eseguivano le sue direttive?; 4) Vero o no che era il ricorrente che si occupava di tutte le opere murarie preliminari e conseguenti le varie tumulazioni e/o esumazioni?” 8 ricorrente svolgeva le stesse attività che svolgevano gli altri tumulatori, non aveva nessun ruolo di coordinamento”; “Adr cap. 4: insieme agli altri tumulatori il ricorrente si occupava delle opere murarie preliminari e conseguenti alle varie tumulazioni ed esumazioni”.
Concorde anche il teste sentito alla stessa udienza, il quale dopo aver precisato di essere Tes_2
a“conoscenza dei fatti di causa in quanto lavoro per la società resistente dall'anno 2022, come geometra” sulle circostanze di cui al ricorso ha così riferito: “adr cap. 1: il ricorrente svolgeva
l'attività di tumulatore e svolgeva per la società le stesse attività che svolgevano gli altri tumulatori non aveva alcuna funzione di coordinamento di altri dipendenti della società. Le varie tumulazioni si eseguono sulla base di un programma redatto da un apposito ufficio”; “Adr cap. 3: tutti i tumulatori sono stati istruiti su come montare i ponteggi ed utilizzare l'argano e le altre attrezzature, ribadisco che il ricorrente non svolgeva funzioni di coordinamento degli altri tumulatori e non dava ad essi direttive. Alle attività di tumulazione presiedeva il sig. Tes_1 che coordinava e dava direttive, se non c'era lui a svolgere queste funzioni c'era il
[...] geometra oppure io”; “Adr cap. 4: il ricorrente si occupava, come facevano tutti gli altri CP_5 tumulatori, delle opere murarie preliminari e conseguenti alle varie tumulazioni o esumazioni”;“Adr: l'attività di tumulatori veniva svolta oltre che dal ricorrente anche dai signori
, e ”. Persona_1 Persona_2 Persona_3
Quanto riferito dai testi e ha trovato peraltro parziale riscontro nella deposizione CP_5 Tes_2 del teste di parte ricorrente, sentito all'udienza del 14.2.2025, il quale sulle Persona_2 medesime circostanze dopo aver precisato: “A.D.R.: sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto lavoro per la società resistente dal 2019 a tutt'oggi, svolgo l'attività di giardiniere ma mi occupo anche delle tumulazioni e delle altre attività connesse”, ha così dichiarato: “adr cap. 1: il ricorrente si occupava delle tumulazioni sulla base di un programma che viene predisposto dall'ufficio amministrativo. Il ricorrente si occupava anche delle esumazioni.”; “Adr cap. 3: ricordo che il ricorrente era più pratico delle attività che si svolgevano in quanto se ne occupava da più tempo e dava indicazione agli altri lavoratori su come dovevano essere svolte le attività, in particolare dava indicazioni su come dovevano essere montati i ponteggi e su come doveva essere utilizzato l'argano
e gli altri lavoratori eseguivano le sue direttive”; “Adr cap. 4: il ricorrente, assieme al sig.
, si occupava anche della realizzazione delle opere murarie preliminari e Persona_1 successive alle varie tumulazioni ed esumazioni”; “Adr: quando si svolgevano le tumulazioni il sig.
a volte era presente ed a volte no, da circa sei mesi - un anno è più presente. Testimone_1
Quando era presente il sig. le indicazioni su come montare i ponteggi e come utilizzare Tes_1
l'argano le dava lui”; “Adr: non ho mai visto il geometra assistere ai lavori di Controparte_5 tumulazione, so che lui lavora nell'ufficio tecnico. Non sono a conoscenza del fatto se il geometra
9 ha tenuto qualche corso ai lavoratori su come deve essere utilizzato l'argano”; “Adr: CP_5 non ho mai visto il geometra assistere ai lavori di tumulazione, anche lui lavora Controparte_6 nell'ufficio tecnico. Adr: preciso che dal 2005 ho lavorato al cimitero di Acireale con altre ditte”;
“Adr: preciso che le attività di tumulazione vera e propria cioè il sistemare le bare nelle tombe, erano attività che sapevamo fare tutti i tumulatori”.
E' stata altresì sentita anche la teste di parte ricorrente , la quale dopo aver precisato Testimone_3 di avere “due liti pendenti con la società resistente” ha così riferito: “A.D.R.: sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho cominciato a lavorare al cimitero di Acireale circa dieci anni fa.
Prima ho lavorato per la ditta Costruzioni Musumeci e poi per la società resistente, ho finito di lavorare circa un anno fa in quanto sono stata licenziata. Io mi occupavo delle pulizie sia degli uffici che delle Cappelle del cimitero”; “adr cap. 1: Ricordo che il ricorrente si occupava delle tumulazioni e delle esumazioni sulla base di un programma che ritirava la mattina”; “Adr cap. 3: io ho assistito alle attività di tumulazione ed esumazione nelle Cappelle dove io facevo le pulizie e ricordo che venivano per svolgere queste attività i signori , Parte_1 Persona_2
e . A volte erano in quattro in quanto c'era anche il sig. di Persona_1 Per_4 Per_3
Ricordo che vedevo il ricorrente dire agli altri quali attività dovevano svolgere”; “Adr cap. 4:
Ricordo che il si occupava delle opere murarie preliminari e successive alle tumulazioni. Pt_1
Se non c'era lui delle opere murarie se ne occupava il sig. . Adr: Alle tumulazioni Persona_1 alle quali ero presente io nelle Cappelle di cui mi occupavo per la pulizia, non ho visto né il sig.
, né il geometra , né il Geometra ”; “Adr: Testimone_1 Controparte_5 Controparte_6 preciso che le Cappelle delle quali mi occupavo io per la pulizia erano due, una era denominata
e l'altra La . Preciso che io mi occupavo anche delle pulizie relative ai CP_2 Parte_2
Colombai blocchi A, B, C, e D. Preciso che le attività di tumulazione ed esumazione erano svolte dalla società resistente anche in aree del cimitero che io non frequentavo”.
Trattatasi di dichiarazioni non dirimenti, per lo più relative a circostanze negative, e peraltro provenienti da soggetto avente procedimenti pendenti nei confronti della società resistente, ragione per la quale le dichiarazioni rese vanno valutate con particolare rigore e prudenza.
La teste ha peraltro dimostrato una parziale conoscenza dei fatti di causa avendo dichiarato di essere addetta alle sole attività della pulizia delle cappelle di specifiche zone del cimitero e quindi di non aver potuto assistere a tutte le operazioni di tumulazione svolte dal ricorrente in aree che, come da sua stessa ammissione, ella non frequentava.
Dall'istruttoria condotta in giudizio si può piuttosto concludere nel senso che il svolgeva le Pt_1 medesime mansioni degli altri lavoratori occupandosi delle attività di tumulazione, inumazione ed esumazione che rientravano nelle sue normali incombenze e nella sua attività di necroforo.
10 Le concordi deposizioni dei testi e hanno, infatti, chiarito che il non CP_5 Tes_2 Pt_1 possedesse specifiche competenze tecniche, né tantomeno si occupasse in via esclusiva ed in autonomia di svolgere attività di maggiore complessità rispetto ai propri colleghi atteso che tutti i dipendenti della società resistente, ivi compreso il ricorrente, erano in grado, essendo stati a tal fine formati, di realizzare i ponteggi ed utilizzare l'argano, nonché eseguire le opere murarie necessarie alle tumulazioni dei feretri.
L'istruttoria orale, nel suo complesso valutata, non permette nemmeno di considerare provato che il ricorrente svolgesse in via esclusiva l'attività di coordinamento né, tantomeno, quelle di sorveglianza e controllo degli altri operai.
Ed invero, i testi e hanno escluso in radice tale circostanza riferendo che il CP_5 Tes_2 potere di coordinamento e sorveglianza veniva esercitato dal legale rappresentante Tes_1
da loro stessi, allorché erano presenti durante le operazioni di tumulazione.
[...]
Sul punto si osserva che, pur avendo il teste genericamente riferito che il – in Per_2 Pt_1 quanto dipendente con più anzianità di servizio – dava indicazioni agli altri lavoratori sulle attività da svolgere e sulle modalità di montaggio dei ponteggi, su domanda a chiarimento ha tuttavia precisato che quando era presente il era quest'ultimo a sovrintendere allo svolgimento Tes_1 delle tumulazioni e del montaggio dei ponteggi;
al più potendo ritenersi dimostrato un esercizio meramente episodico da parte del ricorrente di una limitata attività di coordinamento dell'attività lavorativa degli altri operai.
Non appare decisiva nemmeno l'ulteriore circostanza, dedotta dalla difesa di parte ricorrente, relativa alla contestazione disciplinare del 5.8.2025 con la quale la società resistente, nelle more del giudizio, ha contestato al teste irregolarità nello svolgimento delle attività di tumulazione Per_2 di alcune tombe “ipogee”, atteso che dal generico contenuto della predetta nota disciplinare non è possibile certamente apprezzare in alcun modo lo svolgimento di mansioni superiori da parte del
– soggetto peraltro estraneo agli episodi oggetto di contestazione – né, tantomeno, e Pt_1 contrariamente a quanto in modo suggestivo preteso, l'esercizio da parte del ricorrente del potere direttivo di capo squadra (cfr. note parte ricorrente del 25.10.2025).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che il capo di domanda vada rigettato non avendo il ricorrente dimostrato come era suo onere l'espletamento delle rivendicate mansioni superiori sussumibili al livello 4^ del CCNL Pulizia, non essendo emersi elementi univoci tali da ritenere che lo stesso svolgesse in concreto mansioni di adeguata complessità, né tantomeno esercitasse un potere di coordinamento e sorveglianza dell'attività svolta dagli altri lavoratori.
11 3.1 Quanto all'ulteriore pretesa avanzata dal ricorrente, avente ad oggetto il pagamento della maggiorazione del 25% sulla retribuzione base per lo svolgimento di attività lavorativa nel sesto giorno settimanale, la stessa è fondata e va accolta nei seguenti termini.
L'art. 30 del CCNL “Pulizia” intitolato “Orario di lavoro” per quanto di interesse dispone: “Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. (…) La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. (…) Con le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle
Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base”.
Ora, nel caso che ci occupa è circostanza pacifica ed incontestata tra le parti lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa in base a turni di lavoro distribuiti su sei giorni lavorativi settimanali con la prestazione di lavoro nella giornata del sabato per cinque ore secondo gli orari indicati in ricorso.
Lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente secondo la suddetta turnazione emerge, altresì, dalla documentazione in atti e segnatamente dalle buste paga dell'anno 2019 che riportano tra l'altro le presenze a lavoro del ricorrente, nonché, dai fogli presenza relativi agli anni dal 2020 al 2024 in atti (cfr. All.ti 5 e 7 fascicolo resistente).
Si osserva inoltre che parte datoriale con la memoria di costituzione non ha contestato né il diritto del ricorrente a percepire la predetta maggiorazione oraria né, tantomeno, ha dimostrato di averla corrisposta in costanza del rapporto di lavoro.
Ne consegue pertanto il diritto del ricorrente alla corresponsione della maggiorazione oraria pari al
25% della paga base maturata nel periodo compreso dal 7 agosto 2019 al 5 Aprile 2024 per l'attività lavorativa dallo stesso svolta nella giornata del sabato.
Avuto riguardo al quantum debeatur si osserva che parte resistente ha contestato l'importo di €.
4.069,80 richiesto per il predetto titolo in ricorso rilevando la mancata predisposizione da parte del ricorrente di un prospetto analitico dei calcoli ed eccependo, altresì, che la maggiorazione oraria andava calcolata per le sole giornate del sabato effettivamente lavorate risultanti dai prospetti paga e dai prospetti delle presenze allegati alla memoria e che l'ammontare della maggiorazione oraria non può essere utilizzato ai fini della determinazione del calcolo delle mensilità aggiuntive e del trattamento di fine rapporto.
12 Ciò posto ha prodotto un proprio prospetto contabile contenente un'ipotesi di calcolo della predetta maggiorazione, per un ammontare complessivo pari ad €. 3.229,84 comprensivo, tuttavia, anche degli importi a titolo di differenze sulle mensilità aggiuntive e sul trattamento di fine rapporto che, successivamente, con note del 25.10.2025 ed in quelle del 2.11.2025, ha provveduto a rettificare in complessivi €. 2.603,15 provvedendo ad espungere gli importi richiesti a titolo di incidenza sul TFR
e sulle mensilità aggiuntive (€. 3.229,84 – 216,93 – 216,93 – 192,83) (cfr. note del 25.10.2025).
Tali conteggi non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente e possono, pertanto, essere posti a fondamento della decisione, considerato che la suddetta maggiorazione non incide sulle competenze accessorie né sulla indennità di fine rapporto.
Va richiamato il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice…la contestazione successiva in grado di appello
è tardiva ed inammissibile” (Cass. sez. lav. n. 9285/2003 e n. 4051/2011), e ciò in quanto come ulteriormente precisato “la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (cfr. Cass. sez. lav. n. /2006).
Ne discende pertanto, in accoglimento della domanda avanzata sul punto dal ricorrente, il riconoscimento del diritto al pagamento in suo favore del complessivo importo pari ad €. 2.603,15 per la causale precisata.
4. Va tuttavia esaminata l'eccezione riconvenzionale sollevata da parte resistente in virtù della quale si oppone in compensazione rispetto alle somme pretese in ricorso ed il cui diritto risulti accertato, il complessivo importo pari ad €. 13.144,26 indebitamente percepito dal ricorrente nel corso del rapporto a titolo di scatti di anzianità non dovuti.
In via preliminare l'eccezione siccome formulata da parte resistente va ritenuta ammissibile non essendo fondata la diversa prospettazione sostenuta dal ricorrente, nelle note del 24.10.2025 e ribadita in quelle del 3 e 24 11.2025, laddove ritiene che parte resistente, al fine di ottenere l'effetto compensativo del controcredito offerto, avrebbe dovuto formulare apposita domanda riconvenzionale.
Sul punto, è appena il caso di osservare che come chiarito dalla giurisprudenza della S.C. “ciò che distingue l'eccezione riconvenzionale, la cui prima formulazione è ammissibile in appello, dalla domanda riconvenzionale, esperibile soltanto in primo grado, è costituito dalle conseguenze giuridiche che il deducente intende trarre dal fatto nuovo allegato, e, cioè, dal provvedimento che
13 egli chiede al giudice in base a tale fatto: si ha, cioè, eccezione riconvenzionale, allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determinati dalla domanda dell'attore; si ha, invece, domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati” (Cass. n. 21472/2016), precisando, altresì, che “La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande” (cfr. Cass. n. 31010/2023).
Ora, nel caso che ci occupa è di tutta evidenza che parte resistente nel costituirsi in giudizio si è limitata ad eccepire “in compensazione quanto indebitamente percepito dal lavoratore sin dall'inizio del rapporto di lavoro a titolo di scatti di anzianità”, senza tuttavia formulare alcuna domanda di condanna nei confronti del ricorrente volta alla ripetizione del relativo importo.
In termini generali, la compensazione richiesta dalla società resistente si qualifica come atecnica o impropria avente ad oggetto crediti – la maggiorazione per il lavoro svolto nella giornata del sabato da un lato e l'indebita percezione degli scatti di anzianità dall'altro – che traggono origine dal medesimo rapporto di lavoro ed il cui accertamento ha la funzione di individuare il dare e l'avere tra le parti, in modo da pervenire all'esatta individuazione dell'effettivo credito.
In tale ipotesi non si dà luogo alla compensazione c.d. “propria” ex artt. 1241 e segg. cod. civ., ma opera il diverso fenomeno della c.d. compensazione “impropria” o atecnica, il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con l'annullamento automatico dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza;
le conseguenze applicative di tale fenomeno si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina codicistica della compensazione (Cfr. Cass. n. 28232/2023; Id. n. 12348/2021; Id. n. 14688/2012;
Id. n.28855/2008; Id. n. 16561/2002).
A tal riguardo, la Corte di legittimità ha, in più occasioni affermato che “l'applicabilità delle disposizioni degli articoli 1241 e segg. cod. civ. (riguardanti l'ipotesi della compensazione in senso
14 tecnico - giuridico) postula l'autonomia dei rapporti dai quali nascono contrapposti crediti delle parti, mentre quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, si tratta di accertare semplicemente le reciproche partite di dare e avere, e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale, purchè tale accertamento si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, in quanto diversamente si verificherebbe un - non consentito - ampliamento del thema decidendum” (Cass. civ. n. 11030/2006; in termini Cass. civ. n. 28855/2008).
Ancora più di recente la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito “quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto non vi è luogo ad un'ipotesi di compensazione "propria" ex artt. 1241 cod.civ. e segg. (secondo cui i debiti tra due soggetti derivanti da distinti rapporti si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere), che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale;
tale accertamento (c.d. compensazione "impropria"), pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale che sostanziale” (cfr. Cass. n. 26365/2024; Cass. n. 15796/2009; Cass. n. 18498/2006).
Stabilita l'ammissibilità in rito della predetta eccezione di compensazione la stessa è fondata e va accolta.
Ed invero, nel caso che ci occupa è circostanza incontestata che il ricorrente è stato assunto dalla resistente in data 7.8.2019 ma che, come emerge dalla documentazione in atti, egli ha CP_2 percepito sin dalla costituzione del rapporto importi a titolo di scatti di anzianità come indicato nei prospetti paga mensili pur non avendo maturato l'anzianità di servizio superiore a cinque anni come previsto dall'art. 22 del CCNL applicato.
Deve pertanto ritenersi provata l'indebita percezione da parte del ricorrente del complessivo importo di €. 13.144,26 come calcolato dalla società resistente nella memoria responsiva e non specificamente contestato da parte ricorrente.
Sul punto non ha pregio quanto sostenuto dal ricorrente nelle note del 24.10.2025, laddove assume che la maggiore anzianità di servizio riconosciutagli è divenuta elemento della retribuzione non più contestabile, deducendo a tale riguardo che il “godeva all'interno dello stesso appalto Pt_1 gestito dalla c/o il Cimitero di Acireale quando era formalmente alle Controparte_2 dipendenze della (socia di maggioranza della Controparte_7 Controparte_2
di un diverso trattamento economico derivante da un diverso CCNL applicato” e che “a
[...]
15 seguito del passaggio alla (senza soluzione di continuità) è stato applicato un Controparte_2 diverso CCNL e per compensare la perdita economica la Società ha corrisposto la stessa anzianità che lo stesso aveva maturato sino a quel momento” (cfr. note del 24.10.2025 parte ricorrente).
Le predette deduzioni, oltre ad essere tardive e quindi inammissibili, devono ritenersi infondate poiché labiali in quanto prive di qualsivoglia riscontro probatorio atto a dimostrare la sussistenza del diverso accordo tra le parti, nonché l'eventuale passaggio diretto nell'ambito del cambio di appalto del ricorrente alle dipendenze della società resistente.
Per le ragioni esposte, il credito vantato dal ricorrente, pari ad €. 2.603,15, deve ritenersi integralmente estinto per effetto della compensazione con il maggior credito vantato dalla società resistente, pari ad euro 13.144,26.
Tenuto conto della natura della controversia, della complessità delle questioni trattate e della qualità delle parti e della reciproca parziale soccombenza, appaiono sussistenti i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- in parziale accoglimento del ricorso accerta il diritto del ricorrente a percepire la maggiorazione oraria per l'attività nella giornata del sabato nel periodo compreso dal 7.8.2019 al 5.6.2024 e per l'effetto il diritto alla corresponsione dell'importo al predetto titolo dovuto pari a € 2.603,15;
- dichiara compensato il suddetto credito pari ad € 2.603,15 con il controcredito vantato dalla società resistente, pari ad € 13.144,26;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania il 28 novembre 2025
Il Giudice
LA EN
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa LA EN, a seguito dell'udienza del 25 novembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 te c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8839/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardi Giuseppe giusta procura in Parte_1 atti
- ricorrente -
Contro
n persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Motta Fabrizio giusta procura in atti
- resistente –
Avente ad oggetto: mansioni superiori - differenze retributive
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 25 novembre 2025 ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
Brevi ragioni in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato il giorno 23 settembre 2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 in funzione di giudice del lavoro premettendo:
- di essere stato assunto con contratto sottoscritto in data 07.08.2019 alle dipendenze della
[...] con la qualifica di Necroforo inquadrato nel livello IV del CCNL Pulizie con Controparte_2 orario di lavoro a tempo pieno 40 ore settimanali;
- di aver osservato, in principio, un orario di lavoro suddiviso per sette ore giornaliere dalle 07.30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle ore 07:30 alle ore 12:30
e, successivamente, a far data dal 13.06.2022, a seguito di variazione della distribuzione dell'orario settimanale di lavoro, dalle 08.00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:30;
1 - che l'Organizzazione Sindacale, Flaica Uniti Cub, cui egli aveva aderito con nota del 12.7.2023 ha contestato alla società datrice di lavoro che l'attività da lui prestata rientrava nel IV livello del CCNL applicato nonché la mancata corresponsione della maggiorazione per l'attività lavorativa prestata di sabato. Il contratto di lavoro all'art. 30 prevede infatti che la turnazione di lavoro si basi su cinque giorni e qualora l'attività venga distribuita su sei giorni compete al lavoratore il pagamento della maggiorazione del 25% per le ore lavorate il sesto giorno;
maggiorazione che il datore di lavoro non aveva mai applicato al lavoratore.
Egli svolgeva l'attività di necroforo, nello svolgimento di tali compiti anche quale caposquadra svolgendo da solo tutte le attività propedeutiche alla sepoltura ed esumazione delle salme.
Nessun effetto avevano sortito le istanze formulate dalla predetta O.S. e anche le successive richieste Con di intervento e conciliazione promosse dal lavoratore avanti l' di Catania.
Sulla scorta di tali prospettazioni in fatto, il ricorrente in diritto ha assunto di avere sempre percepito una retribuzione inferiore al dovuto e non proporzionata alla qualità e quantità di lavoro svolto, in considerazione delle mansioni in concreto disimpegnate e degli orari di lavoro osservati sicché anche la sua posizione assistenziale e previdenziale non risultava regolare a causa delle inadempienze del datore di lavoro.
In particolare, ha ribadito che la datrice di lavoro non gli ha mai corrisposto la maggiorazione del
25% per le ore lavorate il sesto giorno, come espressamente previsto dall'art. 30 del CCNL applicato, nonostante il suo orario di lavoro prevedesse un turno lavorativo nella giornata del sabato.
Ha, altresì, assunto, di essere stato erroneamente inquadrato nel III livello del CCNL Imprese di
Pulizie per lo svolgimento della mansione di “Necroforo”, figura professionale quest'ultima nemmeno ricompresa nel predetto contratto collettivo illegittimamente applicato al rapporto di lavoro.
Sul punto ha dedotto di avere ricoperto per tutta la durata del rapporto di lavoro il ruolo di caposquadra con responsabilità del coordinamento degli altri operai e della corretta esecuzione dei lavori giornalmente affidatigli dalla società; di essersi occupato nello specifico delle fasi della tumulazione/inumazione ed esumazione delle salme, del trasporto dei defunti dalla sala di attesa sino a quello in cui effettuare la sepoltura, nonché, della realizzazione delle impalcature necessarie per il seppellimento dei defunti sia ad altezze elevate (oltre 10 metri) che in profondità nelle tombe a terra, ciò in completa autonomia e senza l'ausilio o la supervisione di altri dipendenti a lui gerarchicamente superiori, avendo acquisito le necessarie competenze teorico-pratiche per aver svolto le predette mansioni per oltre un ventennio nella stessa sede di lavoro – ovvero il cimitero di Acireale – anche se alle dipendenze di altri datori di lavoro.
2 Ha eccepito pertanto l'erroneità dell'inquadramento riconosciutogli rivendicando il suo diritto ad essere inquadrato nel superiore livello IV del CCNL applicato.
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla maggiorazione contrattuale per l'attività prestata anche il sabato nonché il riconoscimento che l'attività svolta rientra nel IV° livello contrattuale e pertanto condannare la
in persona del legale rappresentante, con sede in Acireale (CT) via Controparte_2
Fernando cento n. 4, P. IVA. 02465240394 al pagamento dell'importo di €. 9.383,97 o della maggiore o minore somma che verrà accertata a seguito di apposita consulenza contabile oltre agli oneri contributivi omessi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
1.2 Con memoria di costituzione tempestivamente depositata il 28.10.2024 si è costituita la società
contestando le prospettazioni attoree e chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
In particolare, ha eccepito l'infondatezza del capo di domanda nel quale il ricorrente ha rivendicato l'inquadramento al superiore livello 4^ del CCNL applicato assumendo, a tale riguardo, la correttezza dell'inquadramento riconosciuto atteso che le mansioni e i compiti di necroforo dal predetto disimpegnati - per lo svolgimento dei quali sono richieste solo normali conoscenze e capacità tecnico- pratiche - sono sussumibili al livello 3^ del CCNL di settore.
In merito alla chiesta maggiorazione oraria del 25% per il lavoro svolto nella giornata del sabato la resistente, dopo aver rilevato che tale emolumento non può essere utilizzato ai fini del calcolo CP_2 del trattamento di fine rapporto, ha contestato i conteggi allegati in ricorso formulando una propria ipotesi di calcolo tenendo conto delle sole giornate del sabato nelle quali il ricorrente ha effettivamente prestato servizio.
Ha dedotto, altresì, che il lavoratore nel corso del rapporto di lavoro ha percepito indebitamente una retribuzione mensile superiore a quella dovuta a causa di “un mero errore nella predisposizione dei cedolini paga” nei quali sono stati conteggiati gli importi aggiuntivi a titolo di “scatti di anzianità” nonostante che il ricorrente, assunto solo in data 7.8.2019, non avesse ancora maturato alla data del
5.6.2024 di risoluzione del rapporto, un'anzianità complessiva pari a cinque anni di servizio come previsto dall'art. 22 del CCNL applicato.
Ciò posto, ha formulato eccezione riconvenzionale chiedendo l'accertamento e la conseguente compensazione della somma pari ad €. 13.144,26, indebitamente percepita dal ricorrente a titolo di scatti di anzianità, con quella di €. 9.383,97 pretesa dal ricorrente con il ricorso.
Ha comunque eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, instando in primo luogo e in ogni caso per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite del ricorrente.
3 Visti i documenti in atti, assunto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente ed escussi i testi ammessi, con ordinanza del 6 novembre 2025 la causa è stata rinviata sollecitando parte ricorrente a precisare la persistenza o meno dell'interesse a coltivare anche la domanda afferente l'accertamento e la condanna “agli oneri contributivi omessi”, onde verificare l'integrità del contradittorio.
1.4 Rese da parte ricorrente le dovute precisazioni, all'udienza del 25 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata introitata per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
*******
2. Preliminarmente si da atto che con note del 24.11.2025 parte ricorrente ha espressamente rinunciato al capo di domanda con il quale ha chiesto la condanna della società resistente al pagamento dei contributi previdenziali omessi deducendo testualmente: “in riferimento alla chiamata in giudizio dell' sia in prospettiva dell'economia processuale e sia in riferimento CP_4 alla possibilità che parte dei periodi (qualora si consideri come decorrenza la chiamata in giudizio) potrebbero essere prescritti e non recuperabili dall'Istituto il ricorrente rinuncia alla chiamata in giudizio dell'Istituto” (cfr. note trattazione scritta 127 ter ud. 25.11.2025 del 24.11.2025).
2.1 Sempre in via preliminare va confermata l'ordinanza del 21.4.2025 non ricorrendo, all'esito delle risultanze istruttorie i presupposti per l'audizione di ulteriori testi.
3. Tanto premesso, e venendo al merito della controversia, con il presente giudizio
[...]
, ha chiesto l'accertamento del suo diritto ad essere inquadrato al livello 4^ del predetto Parte_1
CCNL Imprese di Pulizia pacificamente applicato al rapporto di lavoro in ragione dello svolgimento, sin dalla data di assunzione, oltre che alle mansioni di necroforo di quelle di capo squadra, espletate
– secondo la prospettazione attorea – in completa autonomia, assumendosi la responsabilità del corretto svolgimento delle attività di sepoltura (esumazioni ed inumazioni) delle salme provvedendo, altresì a coordinare e dirigere gli altri operai impartendo loro ordini e direttive.
La società resistente ha negato le predette circostanze ed in particolare che il ricorrente avesse mai svolto le mansioni di caposquadra evidenziando, altresì, che lo stesso non possedeva quelle competenze di tipo specialistico richiamate nella declaratoria del livello contrattuale rivendicato.
Ciò chiarito, osserva il Tribunale che l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene che il riconoscimento delle mansioni superiori ai sensi dell'art. 2103 c.c. debba passare attraverso tre fasi distinte così individuate: l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate;
l'individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate;
il raffronto tra i risultati delle due indagini (Cass., sez. lavoro, 30580/19, 8589/15,
20272/2010; 28284/2009; 17896/2007; 11037/2006).
4 Ed invero, affinché il Giudice possa affrontare l'iter logico descritto traendone le conclusioni, è indispensabile dunque che parte ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia adempiuto l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti.
Secondo i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, se è vero che spetta al datore di lavoro – debitore provare di avere adempiuto l'obbligo contrattuale di fonte legale (art. 2103 c.c.)
e di adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria, è altrettanto vero che grava sul lavoratore – creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento.
Detto onere, come ripetutamente affermato dal S.C., si atteggia nel senso che il lavoratore che agisca in giudizio per sentir accertare, ai sensi dell'art. 2103 c.c., il proprio diritto all'inquadramento in una qualifica superiore, deve indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Cass., sez. lavoro, 20523/2005, 8025/2003).
Ne consegue che l'onere di provare di avere svolto mansioni superiori al proprio inquadramento professionale è interamente a carico del lavoratore, il quale deve dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata e la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale.
In altri e più chiari termini, affinché, è necessario che siano assegnate mansioni corrispondenti ad un livello d'inquadramento superiore, rammentando che non è sufficiente che i compiti richiesti al lavoratore siano “quantitativamente” ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se tali compiti ulteriori corrispondono al medesimo livello d'inquadramento, e comunque se non prevalenti ove riconducibili al livello superiore.
Nel caso che il lavoratore eserciti contemporaneamente mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere infatti quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore e i compiti concretamente svolti dal lavoratore devono corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata (sul punto cfr. ex multis, Cass. n. 5536/2021).
Ciò chiarito in punto di diritto, in punto di fatto deve immediatamente osservarsi che il ricorso appare carente già in termini di allegazione.
Ed invero, il ricorrente si è limitato a riportare solo per estratto le declaratorie contrattuali del 3^ livello di inquadramento e del 4^ livello, nonché, a descrivere, in modo lacunoso ed impreciso le
5 mansioni in concreto dallo stesso svolte sostenendo tuttavia la loro riconducibilità al superiore livello preteso.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di avere svolto“il ruolo di capo squadra in quanto era egli stesso che coordinava gli altri operai nel seppellimento e nelle esumazioni”; che gli “venivano giornalmente affidate le sepolture (nelle forme di tumulazione o inumazione) o le esumazioni (…) che egli svolgeva coordinando gli altri lavoratori che eseguivano le indicazioni che lo stesso impartiva” provvedendo, altresì, “al trasporto della salma dalla sala di attesa sino a quello in cui effettuare la sepoltura”; che “nello svolgimento di detta attività il ricorrente aveva l'autonomia e la responsabilità sia del coordinamento degli altri operai e sia del regolare svolgimento dei lavori giornalieri” non essendo presente “nessun dipendente gerarchicamente superiore che gli impartiva direttive su come svolgere l'attività lavorativa”; che era preposto, altresì, a realizzare “le impalcature necessarie per il seppellimento dei defunti sia ad altezze elevate (oltre 10 metri) che in profondità nelle tombe a terra” avendo maturato “le conoscenze tecnico e pratiche per lo svolgimento della mansione richiesta” (cfr. pagg. 3 e 4 ricorso).
Ciò posto occorre verificare se le predette mansioni possano dirsi astrattamente ascrivibili al livello rivendicato in ricorso o possano determinare quantomeno una prevalenza rispetto alle mansioni di attribuzione contrattuale o se, invece, siano compatibili con il livello 3^ del CCNL “Pulizia” già riconosciuto al ricorrente.
Ebbene, in ragione del principio di eterodeterminazione della domanda e considerato che il CCNL è comunque allegato al ricorso, vanno esaminate le declaratorie contrattuali di riferimento.
Il CCNL “Pulizia” pacificamente applicato al rapporto per cui è causa (cfr. All. 10 fascicolo ricorrente) all'art. 10, con riguardo al III Livello - Operai qualificati – dispone che “Appartengono
a questo livello i lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali”, collocandovi, tra gli altri, i “1. Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti, chiusi e aperti, con l'utilizzo di attrezzature e macchine operatrici complesse. Esempi 1.4 Pulitori finiti (che operano con l'uso di macchine industriali o scale e/o piattaforme aeree montate su semoventi) o polivalenti (caratterizzati da esperienza, flessibilità, più aree e servizi di intervento, utilizzo di tecniche innovative)”, i “5 Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono anche con l'individuazione di semplici guasti attività di manutenzione e di riparazione con normale difficoltà di esecuzione. Esempi:
5.1 Operaio qualificato manutentore meccanico - idraulico - elettrico - edile;
5.2 Operaio qualificato
6 installatore di impianti, saldatore”, nonché, “Profilo:
8. Lavoratori con funzioni operative di controllo e custodia e con il coordinamento di addetti inquadrati nei livelli inferiori”.
Con riferimento al IV livello – Operai specializzati – il CCNL Pulizia prevede invece che
“Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico - operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti
(esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori” inserendo tra i profili professionali di riferimento i “1. Lavoratori che, in autonomia ed avendo pratica dei processi, eseguono attività di natura complessa nella pulizia e manutenzione degli ambienti. Esempi 1.2 Capisquadra o capigruppo che, pur lavorando essi stessi manualmente, coordinano e sorvegliano l'attività dei lavoratori componenti la squadra, il gruppo
o l'unità operativa”; “4. Lavoratori che, sulla base di indicazioni o documenti di massima equivalenti, ed avendo pratica dei processi, effettuano la conduzione di impianti con interventi di natura complessa per manovre e regolazione dei parametri. Esempi 4.1 Operaio specializzato manutentore, meccanico, idraulico, elettrico, edile” (cfr. CCNL Pulizia art. 10 Liv. 4^ Profilo 1 e
4).
Dal raffronto tra le richiamate declaratorie contrattuali emerge che i due differenti profili si differenziano, anzitutto, per il diverso grado di conoscenza tecniche ed operative possedute dal lavoratore atteso che agli appartenenti al III livello è richiesta soltanto una normale conoscenza tecnico-pratica per lo svolgimento di compiti di media complessità, mentre ai lavoratori appartenenti al livello IV sono, invece, richieste specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche per lo svolgimento di compiti di adeguata complessità.
Sul punto si rileva, altresì, che la normativa contrattuale affida agli appartenenti al livello III la possibilità del solo coordinamento di lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali mentre ai lavoratori di cui al livello IV affida oltre che il mero coordinamento anche la sorveglianza dell'attività svolte dagli altri lavoratori.
Ebbene, nel caso che ci occupa il ricorrente non ha allegato né tantomeno dimostrato di avere espletato compiti di complessità superiore rispetto alla mansione di “necroforo” dallo stesso in concreto svolta limitandosi in ricorso solo a descrivere genericamente le sue incombenze e deducendo di possedere, rispetto ai suoi colleghi, una maggiore esperienza acquisita nel corso degli anni.
Il ricorrente, inoltre, pur riferendo di coordinare altri lavoratori, nulla deduce in merito all'effettivo esercizio di un potere di sorveglianza nei confronti degli stessi.
7 Tali lacune in termini di allegazione non sono state colmate nemmeno in seguito all'espletata istruttoria, dalla quale non sono emersi elementi univoci e determinanti a sostegno della pretesa attorea.
Anzitutto si evidenzia che il legale rappresentante della società resistente, , Testimone_1 sentito all'udienza del 14.1.2025 nel rendere interrogatorio formale sui capitolati di prova ammessi formulati in ricorso1 ha dichiarato quanto segue “Adr cap. 1: è vero ma non era lui a gestire le attività, lui svolgeva la stessa attività che svolgevano le altre persone che lavoravano assieme a lui”; “Adr cap. 3: non è vero, le attività descritte in capitolo non potevano essere delegate al ricorrente o agli altri tumulatori che non avevano la qualifica necessaria. Queste attività dovevano essere svolte da un responsabile sicurezza e prevenzione che nella società era ed è il geometra
, ma quasi sempre queste attività venivano svolte direttamente da me nella mia Controparte_5 qualità di datore di lavoro”; “Adr cap. 4: è vero che il ricorrente svolgeva le attività descritte in capitolo ma lo faceva assieme agli altri tumulatori che operavano con lui. Era un lavoro di squadra”.
Quanto riferito dal legale rappresentante in merito alle mansioni in concreto svolte dal ricorrente ha trovato conferma nelle deposizioni rese all'udienza del 14.1.2025 dai testi di parte resistente e – non parenti e disinteressati - da ritenersi particolarmente Controparte_5 Testimone_2 attendibili poiché all'epoca dei fatti ricoprivano entrambi il ruolo di tecnico geometra e presenti durante lo svolgimento dell'attività del ricorrente.
Ed invero, il teste sentito sugli articolati di prova ammessi di cui al ricorso ha così riferito: CP_5
“adr cap. 1: il ricorrente si occupava di eseguire le tumulazioni come facevano gli altri tumulatori, la gestione delle tumulazioni è programmata dall'apposito ufficio ed i tumulatori si limitano ad eseguire il programma. A dirigere e gestire le operazioni di tumulazioni provvediamo io che ho anche la qualifica responsabile del servizio di protezione e prevenzione o il datore di lavoro sig.
”; “Adr cap. 3: tutti i tumulatori sanno come vanno installati i ponteggi e come Testimone_1 utilizzare l'argano e le altre attrezzature in quanto fanno un apposito corso, io ho predisposto i disegni relativi alla modalità di installazione dei ponteggi. Per i ponteggi i tumulatori hanno seguito un corso esterno mentre per quanto riguarda l'utilizzazione dell'argano e delle altre attrezzature ho provveduto io stesso a tenere un corso di addestramento. Preciso che alle attività siamo presenti
o io o il sig. e siamo noi a dare le direttive su come eseguire i lavori ai tumulatori. Il Tes_1 1 “1) Vero o no che il ricorrente nello svolgimento dell'attività lavorativa per la si occupava di Controparte_2 gestire le sepolture (tumulazioni o inumazioni) nonché esumazioni sulla base di un programma giornaliero redatto dagli uffici amministrativi?; 3) Vero o no che era il ricorrente a decidere come montare i ponteggi, argano ed altre attrezzature dando istruzione agli altri lavoratori che eseguivano le sue direttive?; 4) Vero o no che era il ricorrente che si occupava di tutte le opere murarie preliminari e conseguenti le varie tumulazioni e/o esumazioni?” 8 ricorrente svolgeva le stesse attività che svolgevano gli altri tumulatori, non aveva nessun ruolo di coordinamento”; “Adr cap. 4: insieme agli altri tumulatori il ricorrente si occupava delle opere murarie preliminari e conseguenti alle varie tumulazioni ed esumazioni”.
Concorde anche il teste sentito alla stessa udienza, il quale dopo aver precisato di essere Tes_2
a“conoscenza dei fatti di causa in quanto lavoro per la società resistente dall'anno 2022, come geometra” sulle circostanze di cui al ricorso ha così riferito: “adr cap. 1: il ricorrente svolgeva
l'attività di tumulatore e svolgeva per la società le stesse attività che svolgevano gli altri tumulatori non aveva alcuna funzione di coordinamento di altri dipendenti della società. Le varie tumulazioni si eseguono sulla base di un programma redatto da un apposito ufficio”; “Adr cap. 3: tutti i tumulatori sono stati istruiti su come montare i ponteggi ed utilizzare l'argano e le altre attrezzature, ribadisco che il ricorrente non svolgeva funzioni di coordinamento degli altri tumulatori e non dava ad essi direttive. Alle attività di tumulazione presiedeva il sig. Tes_1 che coordinava e dava direttive, se non c'era lui a svolgere queste funzioni c'era il
[...] geometra oppure io”; “Adr cap. 4: il ricorrente si occupava, come facevano tutti gli altri CP_5 tumulatori, delle opere murarie preliminari e conseguenti alle varie tumulazioni o esumazioni”;“Adr: l'attività di tumulatori veniva svolta oltre che dal ricorrente anche dai signori
, e ”. Persona_1 Persona_2 Persona_3
Quanto riferito dai testi e ha trovato peraltro parziale riscontro nella deposizione CP_5 Tes_2 del teste di parte ricorrente, sentito all'udienza del 14.2.2025, il quale sulle Persona_2 medesime circostanze dopo aver precisato: “A.D.R.: sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto lavoro per la società resistente dal 2019 a tutt'oggi, svolgo l'attività di giardiniere ma mi occupo anche delle tumulazioni e delle altre attività connesse”, ha così dichiarato: “adr cap. 1: il ricorrente si occupava delle tumulazioni sulla base di un programma che viene predisposto dall'ufficio amministrativo. Il ricorrente si occupava anche delle esumazioni.”; “Adr cap. 3: ricordo che il ricorrente era più pratico delle attività che si svolgevano in quanto se ne occupava da più tempo e dava indicazione agli altri lavoratori su come dovevano essere svolte le attività, in particolare dava indicazioni su come dovevano essere montati i ponteggi e su come doveva essere utilizzato l'argano
e gli altri lavoratori eseguivano le sue direttive”; “Adr cap. 4: il ricorrente, assieme al sig.
, si occupava anche della realizzazione delle opere murarie preliminari e Persona_1 successive alle varie tumulazioni ed esumazioni”; “Adr: quando si svolgevano le tumulazioni il sig.
a volte era presente ed a volte no, da circa sei mesi - un anno è più presente. Testimone_1
Quando era presente il sig. le indicazioni su come montare i ponteggi e come utilizzare Tes_1
l'argano le dava lui”; “Adr: non ho mai visto il geometra assistere ai lavori di Controparte_5 tumulazione, so che lui lavora nell'ufficio tecnico. Non sono a conoscenza del fatto se il geometra
9 ha tenuto qualche corso ai lavoratori su come deve essere utilizzato l'argano”; “Adr: CP_5 non ho mai visto il geometra assistere ai lavori di tumulazione, anche lui lavora Controparte_6 nell'ufficio tecnico. Adr: preciso che dal 2005 ho lavorato al cimitero di Acireale con altre ditte”;
“Adr: preciso che le attività di tumulazione vera e propria cioè il sistemare le bare nelle tombe, erano attività che sapevamo fare tutti i tumulatori”.
E' stata altresì sentita anche la teste di parte ricorrente , la quale dopo aver precisato Testimone_3 di avere “due liti pendenti con la società resistente” ha così riferito: “A.D.R.: sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho cominciato a lavorare al cimitero di Acireale circa dieci anni fa.
Prima ho lavorato per la ditta Costruzioni Musumeci e poi per la società resistente, ho finito di lavorare circa un anno fa in quanto sono stata licenziata. Io mi occupavo delle pulizie sia degli uffici che delle Cappelle del cimitero”; “adr cap. 1: Ricordo che il ricorrente si occupava delle tumulazioni e delle esumazioni sulla base di un programma che ritirava la mattina”; “Adr cap. 3: io ho assistito alle attività di tumulazione ed esumazione nelle Cappelle dove io facevo le pulizie e ricordo che venivano per svolgere queste attività i signori , Parte_1 Persona_2
e . A volte erano in quattro in quanto c'era anche il sig. di Persona_1 Per_4 Per_3
Ricordo che vedevo il ricorrente dire agli altri quali attività dovevano svolgere”; “Adr cap. 4:
Ricordo che il si occupava delle opere murarie preliminari e successive alle tumulazioni. Pt_1
Se non c'era lui delle opere murarie se ne occupava il sig. . Adr: Alle tumulazioni Persona_1 alle quali ero presente io nelle Cappelle di cui mi occupavo per la pulizia, non ho visto né il sig.
, né il geometra , né il Geometra ”; “Adr: Testimone_1 Controparte_5 Controparte_6 preciso che le Cappelle delle quali mi occupavo io per la pulizia erano due, una era denominata
e l'altra La . Preciso che io mi occupavo anche delle pulizie relative ai CP_2 Parte_2
Colombai blocchi A, B, C, e D. Preciso che le attività di tumulazione ed esumazione erano svolte dalla società resistente anche in aree del cimitero che io non frequentavo”.
Trattatasi di dichiarazioni non dirimenti, per lo più relative a circostanze negative, e peraltro provenienti da soggetto avente procedimenti pendenti nei confronti della società resistente, ragione per la quale le dichiarazioni rese vanno valutate con particolare rigore e prudenza.
La teste ha peraltro dimostrato una parziale conoscenza dei fatti di causa avendo dichiarato di essere addetta alle sole attività della pulizia delle cappelle di specifiche zone del cimitero e quindi di non aver potuto assistere a tutte le operazioni di tumulazione svolte dal ricorrente in aree che, come da sua stessa ammissione, ella non frequentava.
Dall'istruttoria condotta in giudizio si può piuttosto concludere nel senso che il svolgeva le Pt_1 medesime mansioni degli altri lavoratori occupandosi delle attività di tumulazione, inumazione ed esumazione che rientravano nelle sue normali incombenze e nella sua attività di necroforo.
10 Le concordi deposizioni dei testi e hanno, infatti, chiarito che il non CP_5 Tes_2 Pt_1 possedesse specifiche competenze tecniche, né tantomeno si occupasse in via esclusiva ed in autonomia di svolgere attività di maggiore complessità rispetto ai propri colleghi atteso che tutti i dipendenti della società resistente, ivi compreso il ricorrente, erano in grado, essendo stati a tal fine formati, di realizzare i ponteggi ed utilizzare l'argano, nonché eseguire le opere murarie necessarie alle tumulazioni dei feretri.
L'istruttoria orale, nel suo complesso valutata, non permette nemmeno di considerare provato che il ricorrente svolgesse in via esclusiva l'attività di coordinamento né, tantomeno, quelle di sorveglianza e controllo degli altri operai.
Ed invero, i testi e hanno escluso in radice tale circostanza riferendo che il CP_5 Tes_2 potere di coordinamento e sorveglianza veniva esercitato dal legale rappresentante Tes_1
da loro stessi, allorché erano presenti durante le operazioni di tumulazione.
[...]
Sul punto si osserva che, pur avendo il teste genericamente riferito che il – in Per_2 Pt_1 quanto dipendente con più anzianità di servizio – dava indicazioni agli altri lavoratori sulle attività da svolgere e sulle modalità di montaggio dei ponteggi, su domanda a chiarimento ha tuttavia precisato che quando era presente il era quest'ultimo a sovrintendere allo svolgimento Tes_1 delle tumulazioni e del montaggio dei ponteggi;
al più potendo ritenersi dimostrato un esercizio meramente episodico da parte del ricorrente di una limitata attività di coordinamento dell'attività lavorativa degli altri operai.
Non appare decisiva nemmeno l'ulteriore circostanza, dedotta dalla difesa di parte ricorrente, relativa alla contestazione disciplinare del 5.8.2025 con la quale la società resistente, nelle more del giudizio, ha contestato al teste irregolarità nello svolgimento delle attività di tumulazione Per_2 di alcune tombe “ipogee”, atteso che dal generico contenuto della predetta nota disciplinare non è possibile certamente apprezzare in alcun modo lo svolgimento di mansioni superiori da parte del
– soggetto peraltro estraneo agli episodi oggetto di contestazione – né, tantomeno, e Pt_1 contrariamente a quanto in modo suggestivo preteso, l'esercizio da parte del ricorrente del potere direttivo di capo squadra (cfr. note parte ricorrente del 25.10.2025).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che il capo di domanda vada rigettato non avendo il ricorrente dimostrato come era suo onere l'espletamento delle rivendicate mansioni superiori sussumibili al livello 4^ del CCNL Pulizia, non essendo emersi elementi univoci tali da ritenere che lo stesso svolgesse in concreto mansioni di adeguata complessità, né tantomeno esercitasse un potere di coordinamento e sorveglianza dell'attività svolta dagli altri lavoratori.
11 3.1 Quanto all'ulteriore pretesa avanzata dal ricorrente, avente ad oggetto il pagamento della maggiorazione del 25% sulla retribuzione base per lo svolgimento di attività lavorativa nel sesto giorno settimanale, la stessa è fondata e va accolta nei seguenti termini.
L'art. 30 del CCNL “Pulizia” intitolato “Orario di lavoro” per quanto di interesse dispone: “Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. (…) La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. (…) Con le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle
Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base”.
Ora, nel caso che ci occupa è circostanza pacifica ed incontestata tra le parti lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa in base a turni di lavoro distribuiti su sei giorni lavorativi settimanali con la prestazione di lavoro nella giornata del sabato per cinque ore secondo gli orari indicati in ricorso.
Lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente secondo la suddetta turnazione emerge, altresì, dalla documentazione in atti e segnatamente dalle buste paga dell'anno 2019 che riportano tra l'altro le presenze a lavoro del ricorrente, nonché, dai fogli presenza relativi agli anni dal 2020 al 2024 in atti (cfr. All.ti 5 e 7 fascicolo resistente).
Si osserva inoltre che parte datoriale con la memoria di costituzione non ha contestato né il diritto del ricorrente a percepire la predetta maggiorazione oraria né, tantomeno, ha dimostrato di averla corrisposta in costanza del rapporto di lavoro.
Ne consegue pertanto il diritto del ricorrente alla corresponsione della maggiorazione oraria pari al
25% della paga base maturata nel periodo compreso dal 7 agosto 2019 al 5 Aprile 2024 per l'attività lavorativa dallo stesso svolta nella giornata del sabato.
Avuto riguardo al quantum debeatur si osserva che parte resistente ha contestato l'importo di €.
4.069,80 richiesto per il predetto titolo in ricorso rilevando la mancata predisposizione da parte del ricorrente di un prospetto analitico dei calcoli ed eccependo, altresì, che la maggiorazione oraria andava calcolata per le sole giornate del sabato effettivamente lavorate risultanti dai prospetti paga e dai prospetti delle presenze allegati alla memoria e che l'ammontare della maggiorazione oraria non può essere utilizzato ai fini della determinazione del calcolo delle mensilità aggiuntive e del trattamento di fine rapporto.
12 Ciò posto ha prodotto un proprio prospetto contabile contenente un'ipotesi di calcolo della predetta maggiorazione, per un ammontare complessivo pari ad €. 3.229,84 comprensivo, tuttavia, anche degli importi a titolo di differenze sulle mensilità aggiuntive e sul trattamento di fine rapporto che, successivamente, con note del 25.10.2025 ed in quelle del 2.11.2025, ha provveduto a rettificare in complessivi €. 2.603,15 provvedendo ad espungere gli importi richiesti a titolo di incidenza sul TFR
e sulle mensilità aggiuntive (€. 3.229,84 – 216,93 – 216,93 – 192,83) (cfr. note del 25.10.2025).
Tali conteggi non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente e possono, pertanto, essere posti a fondamento della decisione, considerato che la suddetta maggiorazione non incide sulle competenze accessorie né sulla indennità di fine rapporto.
Va richiamato il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice…la contestazione successiva in grado di appello
è tardiva ed inammissibile” (Cass. sez. lav. n. 9285/2003 e n. 4051/2011), e ciò in quanto come ulteriormente precisato “la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (cfr. Cass. sez. lav. n. /2006).
Ne discende pertanto, in accoglimento della domanda avanzata sul punto dal ricorrente, il riconoscimento del diritto al pagamento in suo favore del complessivo importo pari ad €. 2.603,15 per la causale precisata.
4. Va tuttavia esaminata l'eccezione riconvenzionale sollevata da parte resistente in virtù della quale si oppone in compensazione rispetto alle somme pretese in ricorso ed il cui diritto risulti accertato, il complessivo importo pari ad €. 13.144,26 indebitamente percepito dal ricorrente nel corso del rapporto a titolo di scatti di anzianità non dovuti.
In via preliminare l'eccezione siccome formulata da parte resistente va ritenuta ammissibile non essendo fondata la diversa prospettazione sostenuta dal ricorrente, nelle note del 24.10.2025 e ribadita in quelle del 3 e 24 11.2025, laddove ritiene che parte resistente, al fine di ottenere l'effetto compensativo del controcredito offerto, avrebbe dovuto formulare apposita domanda riconvenzionale.
Sul punto, è appena il caso di osservare che come chiarito dalla giurisprudenza della S.C. “ciò che distingue l'eccezione riconvenzionale, la cui prima formulazione è ammissibile in appello, dalla domanda riconvenzionale, esperibile soltanto in primo grado, è costituito dalle conseguenze giuridiche che il deducente intende trarre dal fatto nuovo allegato, e, cioè, dal provvedimento che
13 egli chiede al giudice in base a tale fatto: si ha, cioè, eccezione riconvenzionale, allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determinati dalla domanda dell'attore; si ha, invece, domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati” (Cass. n. 21472/2016), precisando, altresì, che “La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande” (cfr. Cass. n. 31010/2023).
Ora, nel caso che ci occupa è di tutta evidenza che parte resistente nel costituirsi in giudizio si è limitata ad eccepire “in compensazione quanto indebitamente percepito dal lavoratore sin dall'inizio del rapporto di lavoro a titolo di scatti di anzianità”, senza tuttavia formulare alcuna domanda di condanna nei confronti del ricorrente volta alla ripetizione del relativo importo.
In termini generali, la compensazione richiesta dalla società resistente si qualifica come atecnica o impropria avente ad oggetto crediti – la maggiorazione per il lavoro svolto nella giornata del sabato da un lato e l'indebita percezione degli scatti di anzianità dall'altro – che traggono origine dal medesimo rapporto di lavoro ed il cui accertamento ha la funzione di individuare il dare e l'avere tra le parti, in modo da pervenire all'esatta individuazione dell'effettivo credito.
In tale ipotesi non si dà luogo alla compensazione c.d. “propria” ex artt. 1241 e segg. cod. civ., ma opera il diverso fenomeno della c.d. compensazione “impropria” o atecnica, il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con l'annullamento automatico dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza;
le conseguenze applicative di tale fenomeno si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina codicistica della compensazione (Cfr. Cass. n. 28232/2023; Id. n. 12348/2021; Id. n. 14688/2012;
Id. n.28855/2008; Id. n. 16561/2002).
A tal riguardo, la Corte di legittimità ha, in più occasioni affermato che “l'applicabilità delle disposizioni degli articoli 1241 e segg. cod. civ. (riguardanti l'ipotesi della compensazione in senso
14 tecnico - giuridico) postula l'autonomia dei rapporti dai quali nascono contrapposti crediti delle parti, mentre quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, si tratta di accertare semplicemente le reciproche partite di dare e avere, e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale, purchè tale accertamento si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, in quanto diversamente si verificherebbe un - non consentito - ampliamento del thema decidendum” (Cass. civ. n. 11030/2006; in termini Cass. civ. n. 28855/2008).
Ancora più di recente la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito “quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto non vi è luogo ad un'ipotesi di compensazione "propria" ex artt. 1241 cod.civ. e segg. (secondo cui i debiti tra due soggetti derivanti da distinti rapporti si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere), che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale;
tale accertamento (c.d. compensazione "impropria"), pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale che sostanziale” (cfr. Cass. n. 26365/2024; Cass. n. 15796/2009; Cass. n. 18498/2006).
Stabilita l'ammissibilità in rito della predetta eccezione di compensazione la stessa è fondata e va accolta.
Ed invero, nel caso che ci occupa è circostanza incontestata che il ricorrente è stato assunto dalla resistente in data 7.8.2019 ma che, come emerge dalla documentazione in atti, egli ha CP_2 percepito sin dalla costituzione del rapporto importi a titolo di scatti di anzianità come indicato nei prospetti paga mensili pur non avendo maturato l'anzianità di servizio superiore a cinque anni come previsto dall'art. 22 del CCNL applicato.
Deve pertanto ritenersi provata l'indebita percezione da parte del ricorrente del complessivo importo di €. 13.144,26 come calcolato dalla società resistente nella memoria responsiva e non specificamente contestato da parte ricorrente.
Sul punto non ha pregio quanto sostenuto dal ricorrente nelle note del 24.10.2025, laddove assume che la maggiore anzianità di servizio riconosciutagli è divenuta elemento della retribuzione non più contestabile, deducendo a tale riguardo che il “godeva all'interno dello stesso appalto Pt_1 gestito dalla c/o il Cimitero di Acireale quando era formalmente alle Controparte_2 dipendenze della (socia di maggioranza della Controparte_7 Controparte_2
di un diverso trattamento economico derivante da un diverso CCNL applicato” e che “a
[...]
15 seguito del passaggio alla (senza soluzione di continuità) è stato applicato un Controparte_2 diverso CCNL e per compensare la perdita economica la Società ha corrisposto la stessa anzianità che lo stesso aveva maturato sino a quel momento” (cfr. note del 24.10.2025 parte ricorrente).
Le predette deduzioni, oltre ad essere tardive e quindi inammissibili, devono ritenersi infondate poiché labiali in quanto prive di qualsivoglia riscontro probatorio atto a dimostrare la sussistenza del diverso accordo tra le parti, nonché l'eventuale passaggio diretto nell'ambito del cambio di appalto del ricorrente alle dipendenze della società resistente.
Per le ragioni esposte, il credito vantato dal ricorrente, pari ad €. 2.603,15, deve ritenersi integralmente estinto per effetto della compensazione con il maggior credito vantato dalla società resistente, pari ad euro 13.144,26.
Tenuto conto della natura della controversia, della complessità delle questioni trattate e della qualità delle parti e della reciproca parziale soccombenza, appaiono sussistenti i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- in parziale accoglimento del ricorso accerta il diritto del ricorrente a percepire la maggiorazione oraria per l'attività nella giornata del sabato nel periodo compreso dal 7.8.2019 al 5.6.2024 e per l'effetto il diritto alla corresponsione dell'importo al predetto titolo dovuto pari a € 2.603,15;
- dichiara compensato il suddetto credito pari ad € 2.603,15 con il controcredito vantato dalla società resistente, pari ad € 13.144,26;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania il 28 novembre 2025
Il Giudice
LA EN
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