Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Ordinanza presidenziale 16 settembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 23/12/2025, n. 23645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23645 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23645/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11666/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11666 del 2024, proposto da
SC NN, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Parma e Piacenza Se, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1) del decreto n°2350 del 26.09.2024 del MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (all.1), nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sostegno conseguito all’estero per la classe di concorso ADSS, emanato in adempimento alla sentenza del TAR LAZIO Sezione Quarta Bis, n. 7721/2023 intervenuta a seguito di ricorso per silenzio inadempimento;
2) del decreto della USR Emilia Romagna -AT Parma n°7440 del 15/10/2024 (all.2) di annullamento dell’individuazione con riserva della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all’art. 59 co. 4, D.L. 73/2021, del docente NN SC per la classe di concorso ADSS – Sostegno scuola sec. II °grado;
- di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Parma e Piacenza Se;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Marco RC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento degli atti indicati in epigrafe e, in particolare, del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Romania (“Formazione dei professori itineranti e di sostegno per la inclusione sociale ed educazionale delle persone con bisogni educativi speciali”, rilasciato dall’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures in data 17 settembre 2018).
In data 12 novembre 2024 l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 120 del 13 gennaio 2025 la Sezione ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato.
Con memoria depositata in data 18 agosto 2025 l’amministrazione resistente ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse di entrambe le parti processuali alla decisione.
All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
Il Collegio rileva che, come il Ministero ha rappresentato e, altresì, documentato (v. all. 1 depositato il 18 agosto 2025), il ricorrente, con atto acquisito dall’amministrazione in data 20 giugno 2025, ha dichiarato di rinunciare all’istanza di riconoscimento respinta dal Dicastero con il provvedimento impugnato, ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
Tale circostanza sopravvenuta priva di interesse concreto ed attuale il ricorso, che dunque va dichiarato improcedibile.
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE IO, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco RC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RC | IE IO |
IL SEGRETARIO