Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/03/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n° 1513 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'Avv. BIANCO FRANCESCO
- Convenuto -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13/02/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, già beneficiario di rendita per altre malattie professionali, determinanti un danno biologico cumulativamente quantificato nel
23%, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare l'insorgere della ulteriore malattia professionale: “meniscopatia”, inutilmente denunciata in via amministrativa e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire una maggiore rendita, derivante dall'invalidità complessivamente considerata;
per l'effetto, condannare l' al pagamento delle differenze dei CP_1 relativi ratei maturati e quelli maturandi nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
L' si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Il CTU nominato, Dott. concludeva ritenendo che la patologia riscontrata: “a Per_1
“meniscopatia dx in esiti di meniscectomia interna artroscopica ginocchio sx” sia di natura professionale in considerazione del tipo di lavoro svolto e della prolungata attività di movimentazione manuale dei carichi con posture incongrue del rachide e delle spalle. Quantificava il danno biologico residuo nella misura del 2%.
Pertanto, il ricorrente, già titolare di rendita vitalizia del 23% per precedenti malattie professionali, ha un danno biologico complessivo del 25% con decorrenza dalla data della denuncia di riconoscimento della malattia professionale (14.4.2023).
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla maggiore rendita per inabilità permanente, derivante da malattia professionale, nella misura percentuale del 25 % con decorrenza dal
14.4.2023, di talché l' deve essere condannato al pagamento delle differenze dei relativi ratei CP_1
maturati e quelli maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal
121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente alla maggiore rendita per malattia professionale con inabilità permanente al lavoro nella misura del 25 % dal
14.4.2023, condanna l' al pagamento delle differenze dei relativi ratei maturati e quelli CP_1
maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, CP_1
che liquida complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Taranto, 10.3.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)