Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 6469/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
GIOVANNI LO BELLO e TERESA TORNAMBE'
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
, in persona del suo legale rappresentante pro-
CP_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to SALVATORE PAOLO
GUARINO
- resistente -
All'esito dell'udienza del 20.1.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.5.2023, il ricorrente in epigrafe, avendo premesso di avere lavorato alle dipendenze della con qualifica e mansioni di CP_1
operaio elettricista, deduceva che il giorno 24 maggio 2022 aveva subito un
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Lamentava che il proprio datore di lavoro, informato dell'infortunio occorsogli, non l'aveva denunciato e domandava di “accertare e dichiarare che il ricorrente in data 24 maggio 2022 ha subito un infortunio sul lavoro con ustioni sul 10% della superficie corporea mani, braccia, gambe e piedi.
2.Dichiarare che l'infortunio occorso al sig in data 24 maggio 2022 Pt_1
è dipendente da causa di servizio e la mancata denuncia all'INAIL è dipendente da una scelta del datore di lavoro che ha provocato un notevole danno al ricorrente.
3.Dichiarare he è dovuto un indennizzo per il grado di invalidità del 25% o di quella minore o maggiore percentuale valutabile dal Ctu e dal giudice, l'inabilità al lavoro permanente, assoluta o parziale, o l'invalidità temporanea assoluta e l'entità dei danni patiti dal sig castelli pari a euro 126.652,50 o di quella maggiore o minore somma che. Il Decidente vorrà valutare a seguito dell espletando ctu 4.Accertare il grado di invalidità, l'inabilità al lavoro permanente, assoluta o parziale, o l'invalidità temporanea assoluta e l'entità dei danni patiti dal sig a seguito dell'infortunio del Pt_1
24.5.2022 sia dal punto di vista fisico che dal puto di vista del sistema nervoso che morale
5.Accertare il danno morale o da sofferenza soggettiva interiore;
6.Accertare e dichiarare che il ricorrente ha altresì diritto alla rendita vitalizia in dipendenza dell'infortunio per cui è causa”.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Il ricorso va respinto.
Parte ricorrente, invero, lamenta di avere subito un infortunio sul lavoro, allegando genericamente la responsabilità del datore, per essere il detto infortunio dipeso da “una causa di servizio” e domandando accertarsi il proprio diritto all'indennizzo, alla rendita vitalizia e accertarsi il danno morale patito.
Ebbene, in primo luogo, con riguardo alla domanda di accertamento del diritto alla rendita e all'indennizzo, va osservato quanto segue.
2 In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'art. 10 del D.P.R. 1124/1965 prevede che “L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni su lavoro”, specificando, al comma secondo, che “permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato”, con la conseguenza che il datore che abbia provveduto ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il proprio lavoratore, è esonerato dalla responsabilità civile, salve le ipotesi di responsabilità penale accertata con sentenza passata in giudicato.
Risulta ormai pacifico che all'accertamento del fatto di reato possa procedere lo stesso giudice civile, “anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione” (v.
Corte cost. n. 118 del 1986).
La ragione tecnica della immunità del datore va rintracciata nel totale accollo da parte datoriale del pagamento dei premi all'Istituto assicuratore, nel quadro di una sorta di transazione sociale, per effetto della quale, l'infortunato, pur non ricevendo un risarcimento integrale, percepisce, sempre e celermente, una riparazione sicura, sotto forma di indennizzo.
Va evidenziato, tuttavia, che il predetto esonero del datore dalla responsabilità civile è soltanto parziale, atteso che, secondo costante orientamento della giurisprudenza, è sempre ammessa l'azione civile nei confronti del datore di lavoro per tutti i danni non indennizzati o indennizzabili dall'INAIL.
Il su menzionato art. 10 del D.P.R. 1124/65, infatti, prevede che “Non si fa luogo
a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti”.
Con l'entrata in vigore dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38 è stata sancita l'indennizzabilità, in precedenza esclusa, del danno biologico a carico dell'INAIL, in relazione a menomazioni di entità pari o superiore al 6%.
3 In particolare, dall'esame della norma emerge che le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione, così come continua a non dar luogo ad indennizzo il danno biologico temporaneo;
le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione;
per le menomazioni pari o superiori al 16% è riconosciuto il diritto all'erogazione di una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della menomazione, che vengono presunte iuris et de iure.
La più evidente conseguenza della estensione al danno biologico della copertura assicurativa è che il lavoratore infortunato che intenda ottenere il risarcimento del suddetto danno non deve più rivolgersi al datore di lavoro, dovendo piuttosto agire nei confronti dell'INAIL, salvo che la menomazione scaturente dalla lesione sia inferiore alla misura minima indennizzabile dall'ente assicuratore.
Il lavoratore infortunato, poi, potrà rivolgersi al datore laddove lamenti un danno biologico c.d. differenziale, dato dalla differenza tra il danno biologico liquidabile in sede civilistica e quello indennizzato o indennizzabile dall'INAIL, purchè sussistano i requisiti di legge, prima ricordati, di indennizzabilità del danno c.d. differenziale, ovvero laddove lamenti un danno c.d. complementare (inteso quale danno differenziale qualitativo), che si riferisce a voci non rientranti nella copertura assicurativa, liquidabili al lavoratore in aggiunta all'indennizzo INAIL, secondo le comuni regole della responsabilità civile (c.d. danni complementari, tra cui rientra il danno biologico inferiore al 6%, il danno biologico temporaneo, i danno morale ed i pregiudizi esistenziali, il danno tanatologico).
Va pertanto rilevato, come alla luce delle dette premesse, il datore convenuto non sia legittimato passivo in ordine alle domande afferenti l'indennizzo e la rendita vitalizia, posto che il lavoratore avrebbe dovuto agire, per le stesse, nei confronti dell'INAIL.
Né il ricorrente, nei propri scritti, deduce l'esistenza, né tantomeno ne domanda il risarcimento, di un danno biologico differenziale.
4 Ad ogni modo, difetterebbe, in relazione al danno biologico differenziale, che come detto non ha formato oggetto di alcuna domanda, l'allegazione circa i presupposti per l'inoperatività dell'esonero datoriale, ovvero l'esistenza di una responsabilità penale del datore per i fatti occorsi al ricorrente.
Quest'ultimo, infatti, non deduce né tantomeno chiede di provare, la sussistenza in capo al convenuto di una responsabilità ex art. 2087 c.c. né l'esistenza del nesso causale tra la prestazione lavorativa e il danno patito, comunque contestate da parte resistente.
Parte ricorrente era invece onerata dell'allegazione dell'inadempimento datoriale, dovendo condividersi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di infortuni sul lavoro, nel caso dell'art. 2087 c.c., che pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo,
l'allegazione dell'inadempimento datoriale richiederà, a seconda delle concrete circostanze e della peculiarità e complessità della situazione che ha determinato la esposizione a pericolo del lavoratore, causalmente collegata al danno sofferto, la individuazione delle misure di prevenzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare al fine di evitare la lesione del bene tutelato. In altri termini,
l'onere di individuazione delle condotte che la parte datrice avrebbe dovuto tenere sarà tanto più pregnante laddove la situazione rappresentata, per le sue caratteristiche di complessità o particolarità, non consenta di individuare con immediatezza possibili condotte datoriali, commissive o omissive, astrattamente riconducibili alla violazione dell'obbligo di sicurezza. Tuttavia, laddove la concreta situazione di fatto descritta dal lavoratore, sulla base della quale questi assume la violazione dell'obbligo di sicurezza, si presenti priva di particolari profili di complessità e cioè tale da consentire in maniera agevole, la individuazione delle condotte che astrattamente potevano pretendersi dal soggetto datore di lavoro o anche, specularmente, di escludere in radice la sussistenza di un siffatto obbligo, non vi è ragione di gravare il lavoratore di un onere di allegazione che nel contesto descritto finirebbe per assumere un rilievo meramente formalistico, in contrasto con la
5 esigenza di effettività di tutela e con la stessa natura primaria degli interessi coinvolti”
(Cassazione civile sez. lav., 25/10/2021, n.29909).
Ebbene, nella specie, lo stesso ricorrente ammette che, per il lavoro da svolgere il giorno dell'infortunio, era necessario l'intervento dei tecnici Enel e che “Alle ore 16
i tecnici Enel dovevano riconsegnare la linea e togliere il disservizio agli utenti. Alle 16.30 un solo cavo era stato giuntato e gli altri due dovevano ancora essere ultimati” e che a quel punto il ricorrente si trovava nella buca e veniva colpito dalla fiammata.
Non si comprende dunque se e in che termini vi fosse una responsabilità anche dell'Enel, committente delle lavorazioni eseguite dal ricorrente, per come dedotto da parte convenuta, né se il ricorrente dovesse o meno trovarsi sul posto dell'infortunio al momento dello stesso, né, ancora, in cosa sia consistita la responsabilità del datore.
Anche la domanda di accertamento del danno morale non può essere accolta.
Sebbene in relazione alla stessa sussista la legittimazione passiva del convenuto, in quanto rientrante fra i danni c.d. complementari, che esulano dalla copertura
INAIL, difetta qualsivoglia prova circa l'esistenza di un inadempimento datoriale ed il nesso tra lo stesso e il danno patito dal ricorrente.
Come prima ricordato, non vi è prova che il ricorrente fosse tenuto, nel luogo e nel momento in cui è occorso l'infortunio, alla prestazione lavorativa.
Parte convenuta ha infatti dedotto che all'orario indicato dal ricorrente era già avvenuta riconsegna del cantiere all'Enel, e che il ricorrente non avrebbe avuto la possibilità (riservata all'Enel), di entrare nella cabina.
Inoltre, dai documenti in atti emerge che il ricorrente ha dichiarato, al momento del primo ricovero, di essersi infortunato “accidentalmente con fuoco
(benzina) in campagna”.
In assenza di elementi da cui evincere anche in via presuntiva l'esistenza di un inadempimento datoriale, e stante l'assenza di richieste di prova, anche per testi, sul punto, nonostante un onere in tal senso incombente sul ricorrente, anche la domanda di risarcimento del danno morale va rigettata.
6 Ed invero, la prova testimoniale articolata in ricorso verte unicamente sulle circostanze relative al fatto che era scaturita una fiamma “dal cavo elettrico messo in tensione”, che la detta fiamma aveva colpito il ricorrente e che quest'ultimo e i colleghi “sapevano che in quei cavi non doveva esserci tensione”; trattasi evidentemente di circostanze inidonee da sé sole a provare la condotta inadempiente della società convenuta.
Il ricorso va dunque respinto, con le conseguenziali statuizioni, anche in materia di spese di lite, di cui al dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al
D.M.55714 aggiornato col D.M. n. 147 del 13/08/2022 e del mancato esperimento di una fase istruttoria, e applicando i valori minimi in ragione del grado di complessità della causa.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 21/01/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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