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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 cpc nella causa iscritta al n. 4370/2017 R.G.E. vertente
TRA con sede legale in Messina, via San Parte_1
Cosimo, 1, C.F. , elettivamente domiciliata in Messina, via Lenzi, 5, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Giuseppe Zanghì che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-opponente-
CONTRO
con sede legale in Messina, via Mario Controparte_1
Aspa, 7, C.F. in persona del curatore fallimentare avv. Angelo Vitarelli;
P.IVA_2
-opposta contumace-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
*****
Conclusioni delle parti: per l'udienza ex art. 127 ter cpc del 25.11.2025 sono state depositate note scritte ex art. 127 ter cpc da:
- Avv. Giuseppe Zanghì per parte opponente.
Con le superiori note scritte parte opponente ha precisato le conclusioni, insistendo nelle domande articolate in atti e verbali di causa e chiedendo la decisione della controversia;
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 3.7.2017, la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 275/2017 emesso dal Tribunale di Messina in data
17.2.2017, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della la Controparte_1 somma di € 30.746,09 quale insoluto derivante dalle fatture n. 133 del 28.2.2013 e n. 632 del
31.7.2013.
1 A fondamento della proposta opposizione l'opponente eccepiva il difetto di prova del credito legittimante il decreto ingiuntivo, la mancata conformità delle copie delle fatture e delle scritture contabili prodotte agli atti originali e, infine, l'estinzione del debito per intervenuto pagamento.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la seppur tempestivamente Controparte_1 convenuta in giudizio, non si costituiva in giudizio.
All'udienza dell'11.07.2024 il giudizio veniva dichiarato interrotto per intervenuto fallimento della Controparte_1
Con ricorso depositato in data 5.10.2024, la chiedeva la riassunzione del Parte_1 giudizio richiamando integralmente le eccezioni già formulate con l'atto di opposizione.
Integrato il contraddittorio nei confronti del il Controparte_1 giudizio proseguiva nella contumacia dalla curatela fallimentare, che non si costituiva in giudizio.
Non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, all'udienza del 25.11.2025 la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
L'opposizione proposta è fondata per le seguenti ragioni.
Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale
(ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass. Civ., n. 826/2015; Cass.
Civ., n. 15328/2018).
Ebbene, dal ricorso per decreto ingiuntivo si evince che la ha posto a Controparte_1
fondamento della propria pretesa il contratto stipulato tra le parti in data 18.02.2013 e le fatture nn.
133 del 28.2.2013 e 632 del 31.7.2013.
In base al principio condivisibile e consolidato della giurisprudenza di legittimità, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale
2 giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass. Civ., n. 19944/2023).
In senso conforme, si è affermato che un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio, nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesta il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (cfr. Cass. Civ., n. 9685/2000; Cass. Civ., n.
5573/1997).
La società opposta, essendo rimasta contumace, così come il fallimento della Controparte_1 convenuto in riassunzione, non ha prodotto in giudizio altra documentazione idonea a dimostrare
[...]
l'entità e la tipologia dei rifiuti conferiti in discarica dalla società cooperativa opponente, come ad esempio il “Formulario di Identificazione” richiamato nel contratto stipulato tra le parti in data
18.02.2013, in cui avrebbero dovuti essere riportati la tipologia, la provenienza e il processo produttivo che ha generato il rifiuto.
In base al contratto stipulato tra le parti in data 18.02.2013 le fatture avrebbero dovuto essere emesse sulla base dei c.d. “tagliandi di pesata” rilasciati dalla pesa utilizzata dall'impianto di smaltimento.
Orbene, in mancanza dei predetti “tagliandi di pesata” (non prodotti in sede monitoria) e/o di altri registri attestanti l'avvenuto conferimento in discarica dei rifiuti indicati nelle fatture, il credito ingiunto è infondato.
Dunque, indipendentemente dalle altre contestazioni svolte dall'opponente, la mancanza di idonea prova del servizio di smaltimento rifiuti fatturato dalla rende infondata Controparte_1 la pretesa creditoria oggetto di ingiunzione.
Dalle superiori considerazioni discende, pertanto, la fondatezza dell'opposizione proposta.
In considerazione della circostanza che il fallimento della non si è Controparte_1 costituito in giudizio e non ha quindi contestato le avverse domande, né ha inteso far valere, dalla data della dichiarazione di fallimento risalente al 2023, il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4370/2017 R.G., così provvede:
3 1. Revoca, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 275/2017 emesso dal Tribunale di Messina in data
[...]
17.2.2017;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Messina, 26.11.2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
4
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 cpc nella causa iscritta al n. 4370/2017 R.G.E. vertente
TRA con sede legale in Messina, via San Parte_1
Cosimo, 1, C.F. , elettivamente domiciliata in Messina, via Lenzi, 5, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Giuseppe Zanghì che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-opponente-
CONTRO
con sede legale in Messina, via Mario Controparte_1
Aspa, 7, C.F. in persona del curatore fallimentare avv. Angelo Vitarelli;
P.IVA_2
-opposta contumace-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
*****
Conclusioni delle parti: per l'udienza ex art. 127 ter cpc del 25.11.2025 sono state depositate note scritte ex art. 127 ter cpc da:
- Avv. Giuseppe Zanghì per parte opponente.
Con le superiori note scritte parte opponente ha precisato le conclusioni, insistendo nelle domande articolate in atti e verbali di causa e chiedendo la decisione della controversia;
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 3.7.2017, la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 275/2017 emesso dal Tribunale di Messina in data
17.2.2017, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della la Controparte_1 somma di € 30.746,09 quale insoluto derivante dalle fatture n. 133 del 28.2.2013 e n. 632 del
31.7.2013.
1 A fondamento della proposta opposizione l'opponente eccepiva il difetto di prova del credito legittimante il decreto ingiuntivo, la mancata conformità delle copie delle fatture e delle scritture contabili prodotte agli atti originali e, infine, l'estinzione del debito per intervenuto pagamento.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la seppur tempestivamente Controparte_1 convenuta in giudizio, non si costituiva in giudizio.
All'udienza dell'11.07.2024 il giudizio veniva dichiarato interrotto per intervenuto fallimento della Controparte_1
Con ricorso depositato in data 5.10.2024, la chiedeva la riassunzione del Parte_1 giudizio richiamando integralmente le eccezioni già formulate con l'atto di opposizione.
Integrato il contraddittorio nei confronti del il Controparte_1 giudizio proseguiva nella contumacia dalla curatela fallimentare, che non si costituiva in giudizio.
Non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, all'udienza del 25.11.2025 la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
L'opposizione proposta è fondata per le seguenti ragioni.
Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale
(ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass. Civ., n. 826/2015; Cass.
Civ., n. 15328/2018).
Ebbene, dal ricorso per decreto ingiuntivo si evince che la ha posto a Controparte_1
fondamento della propria pretesa il contratto stipulato tra le parti in data 18.02.2013 e le fatture nn.
133 del 28.2.2013 e 632 del 31.7.2013.
In base al principio condivisibile e consolidato della giurisprudenza di legittimità, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale
2 giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass. Civ., n. 19944/2023).
In senso conforme, si è affermato che un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio, nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesta il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (cfr. Cass. Civ., n. 9685/2000; Cass. Civ., n.
5573/1997).
La società opposta, essendo rimasta contumace, così come il fallimento della Controparte_1 convenuto in riassunzione, non ha prodotto in giudizio altra documentazione idonea a dimostrare
[...]
l'entità e la tipologia dei rifiuti conferiti in discarica dalla società cooperativa opponente, come ad esempio il “Formulario di Identificazione” richiamato nel contratto stipulato tra le parti in data
18.02.2013, in cui avrebbero dovuti essere riportati la tipologia, la provenienza e il processo produttivo che ha generato il rifiuto.
In base al contratto stipulato tra le parti in data 18.02.2013 le fatture avrebbero dovuto essere emesse sulla base dei c.d. “tagliandi di pesata” rilasciati dalla pesa utilizzata dall'impianto di smaltimento.
Orbene, in mancanza dei predetti “tagliandi di pesata” (non prodotti in sede monitoria) e/o di altri registri attestanti l'avvenuto conferimento in discarica dei rifiuti indicati nelle fatture, il credito ingiunto è infondato.
Dunque, indipendentemente dalle altre contestazioni svolte dall'opponente, la mancanza di idonea prova del servizio di smaltimento rifiuti fatturato dalla rende infondata Controparte_1 la pretesa creditoria oggetto di ingiunzione.
Dalle superiori considerazioni discende, pertanto, la fondatezza dell'opposizione proposta.
In considerazione della circostanza che il fallimento della non si è Controparte_1 costituito in giudizio e non ha quindi contestato le avverse domande, né ha inteso far valere, dalla data della dichiarazione di fallimento risalente al 2023, il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4370/2017 R.G., così provvede:
3 1. Revoca, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 275/2017 emesso dal Tribunale di Messina in data
[...]
17.2.2017;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Messina, 26.11.2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
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