CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/12/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Lorenzo Fabris Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di riassunzione ex artt. 383 e 392 e segg. c.p.c. iscritto al n. R.G. 434/2023, a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione Sez. II civile, n. 2685/2022 del 20.01.2023, che ha cassato con rinvio la Sentenza n' 268 del 15.02.2018 della Corte d'Appello di Genova 2 sezione civile
Tra
, , e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dall'Avv. Daniele Granara ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Genova, Via Bartolomeo Bosco n. 31/4 - ATTORI IN RIASSUNZIONE
Contro
, in proprio e quale erede della signora e CP_1 Persona_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Delbuono ed elettivamente domiciliata presso CP_2 il suo studio in Chiavari, via Tripoli 34/2 - CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER e Parte_1 Pt_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso, in applicazione dei principi stabiliti dall'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. II, 20 gennaio 2023, n. 2685/2022, ed in accoglimento dell'appello proposto dagli esponenti avverso la sentenza del Tribunale della Spezia, 18 settembre 2014, n. 793, accogliere integralmente le domande formulate dagli esponenti stessi con atto di citazione in data 12 gennaio 2010 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le opere edili realizzate dai signori , , Parte_1 Parte_2 [...]
e sull'immobile sito in Framura, Loc. Fornaci n. 9/1, consistenti nella Parte_3 Parte_4 realizzazione di una scala esterna sono legittime e conseguentemente dichiarare che gli esponenti hanno eseguito le stesse nell'esercizio di un proprio diritto, respingendo la domanda riconvenzionale formulata in primo grado dai Signori e relativamente a tale scala CP_1 Persona_1 esterna, in via principale, in quanto l'apertura nel locale adibito a servizio igienico di proprietà di questi ultimi è una luce e non una veduta e, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse riconosciuta come veduta, in quanto dalla stessa, verso il fondo di proprietà dei Signori
[...]
e è esercitabile solamente una veduta obliqua. Con vittoria di spese, Parte_3 Parte_4 competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio, compresi il presente e quello di legittimità e con condanna dei convenuti alla restituzione, se non ancora effettuata, in favore degli esponenti delle somme da questi ultimi versate ai primi, a seguito delle condanne di cui ai precedenti gradi di giudizio”.
PER NOTI
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, previa ogni opportuna declaratoria in via principale e nel merito: dichiarare improponibile, improcedibile, inammissibile e comunque respingere anche perché infondata l'impugnazione proposta da parte appellante, confermando la sentenza n. 793 del 18.9.2014 del Tribunale della Spezia. In via istruttoria: ammettersi, ove ritenuto necessario ai fini del decidere, le prove dedotte in memoria ex art. 183 sesto comma n.
2. Ci si oppone all'ammissione delle avversarie produzioni perché tardive e inammissibili. Sono stati prodotti il fascicolo di primo grado e del primo giudizio di appello. Vinte le spese.”
MOTIVI
Con atto di citazione notificato il 19.1.2010, , , Parte_1 Parte_2 [...]
e convenivano in giudizio avanti al Tribunale della Spezia, e Parte_3 Parte_5 CP_1
, deducendo di aver ottenuto il permesso di costruire n. 8/2007, rilasciato dal Persona_1
Comune di Framura il 4.5.2007, al fine di realizzare lavori volti al cambio di destinazione d'uso del locale sottotetto dell'immobile di proprietà dei medesimi;
che, con ricorso ex art. 1168 c.c. e/o 1171,
e adivano nel 2008 il Tribunale della Spezia per sentir ordinare a , e CP_1 Per_1 Pt_4 Parte_3
l'immediata sospensione delle opere sopra descritte, e in ogni caso la reintegrazione degli Pt_2 esponenti nel possesso del tetto comune e il Tribunale, con provvedimento del 6.6.2008,“in accoglimento del ricorso, qualificata l'azione come azione di manutenzione in riferimento a tutte le doglianze” ordinava “ai signori e l'immediato ripristino dello stato dei Parte_6 Pt_2 luoghi”; che , e proponevano reclamo al Collegio il quale confermava Pt_4 Parte_3 Pt_2
l'ordinanza interdittale ad eccezione unicamente della parte in cui si ordinava il ripristino anche con riferimento alla scala esterna: che e avevano cercato in ogni modo di impedire e poi CP_1 Per_1 fermare l'esecuzione delle opere e concludevano: “In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza del Tribunale della Spezia del 6.6.2008 (…) nella parte in cui ordina il ripristino della preesistente situazione dei luoghi, anche con riferimento alle opere diverse rispetto alla scala esterna;
nel merito: accertare e dichiarare che le opere edili realizzate dai signori
, , e nell'immobile sito in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Framura, loc. Fornaci n. 9/1 (…) sono legittime e conseguentemente dichiarare che gli esponenti hanno il diritto ad eseguire le stesse” Con comparsa di costituzione 20.3.2010 si costituivano e CP_1 Persona_1
i quali contestavano la domanda e concludevano ““Piaccia al Tribunale della Spezia, previa ogni opportuna declaratoria, e preliminarmente respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza resa dal Tribunale della Spezia, in persona della dott.ssa Sebastiani, in data 6.6.2008 in via preliminare: dichiarare improponibile, improcedibile, inammissibile la domanda ex adverso proposta poiché introdotta oltre il termine di cui all'art. 703 c.p.c. e comunque poiché introdotta in violazione del principio del ne bis in idem. sempre in via preliminare: dichiarare la nullità della citazione per mancanza e/o indeterminatezza di petitum e causa petendi. in via subordinata e nel merito: in ogni caso respingere la domanda avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto: in via subordinata riconvenzionale: nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse ammissibile e procedibile la domanda avversaria:
1. accertata la natura comune del tetto di copertura dell'edificio di Framura, via Fornaci 9, dichiarare non consentita, ai sensi dell'art. 1102 c.c. e/o di ogni altra norma meglio vista, la trasformazione della copertura da falda a lastrico solare e conseguentemente ordinare la riduzione in pristino stato dei luoghi.
2. accertata la creazione di una nuova servitù di veduta esercitatile dal lastrico solare realizzato dagli attori verso il fondo di proprietà degli esponenti, e l'aggravamento di quella esercitatile dall'appartamento posto al piano primo di proprietà di controparte, dichiararne l'illegittimità e conseguentemente ordinare la riduzione in pristino stato dei luoghi. 3.accertata l'esistenza di una veduta diretta ed obliqua dal fondo di proprietà dei convenuti verso il fondo di proprietà attorea, dichiarare che la nuova costruzione eretta dagli attori sul proprio fondo viola le distanze previste dal'art. 907 c.c. e/o di ogni altra norma meglio vista, e conseguentemente ordinarne l'arretramento e/o la demolizione.”
Il giudizio di merito veniva istruito mediante CTU finalizzata: a) alla descrizione dello stato originario dell'immobile; b) all'indicazione dei lavori eseguiti sullo stesso;
c) all'indicazione dello stato dell'immobile all'esito dell'esecuzione del progetto;
d) all'indicazione dei lavori necessari per il ripristino dello stato dell'immobile tenendo distinti i lavori di trasformazione del tetto da quelli di sopraelevazione;
e) alla descrizione dell'apertura del bagno di cui alla comparsa di risposta degli esponenti, fornendo ogni elemento utile al fine di valutare se trattasi di veduta obliqua o diretta.
Con sentenza n. 793 del 18.9.2014 il Tribunale della Spezia così decideva: “RIGETTA le domande di parte attrice;
In accoglimento delle domande riconvenzionali di parte convenuta:
CO i sig.ri , , e alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 riduzione in pristino stato della porzione di copertura oggetto di causa, secondo quanto indicato alle pagine 5 e 6 delle considerazioni e sintesi conclusivi della CTU in atti;
CO i sig.ri Parte_1
, , e all'arretramento del corpo scala
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 oggetto di causa fino a tre metri di distanza dalla finestra del servizio igienico dell'appartamento di proprietà dei convenuti;
CO parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta, che si liquidano in euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A come per legge;
PONE le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.”
Con atto, notificato in data 21 novembre 2014, , e Parte_1 Parte_2
proponevano appello: Parte_7
“In particolare gli appellanti deducevano i motivi - che il Tribunale, con riferimento alla trasformazione di una modesta porzione del tetto da falda in lastrico solare, aveva omesso di considerare che il sottotetto sottostante a tale parte era pacificamente nella proprietà esclusiva di essi attori, mentre, con riferimento alla veduta, aveva erroneamente applicato l'art. 905 c.c., reputando veduta diretta quella che era soltanto una veduta obliqua;
- che la trasformazione di porzione del tetto a falda in lastrico solare era stata imposta dalla Provincia di la Spezia, competente al rilascio dell'autorizzazione paesistica, che aveva consentito il recupero del sottotetto solo previa trasformazione della soprastante porzione di tetto;
che il primo giudice, quando aveva imputato ad essi attori di non aver provato il possesso esclusivo del bene trasformato, aveva omesso di tenere conto della circostanza che erano stati gli stessi convenuti a non contestare la proprietà esclusiva del sottotetto in capo ad essi attori e che comunque il vano sottotetto era accessibile esclusivamente dall'unità immobiliare attorea;
- che i lavori edili in questione erano stati realizzati in forza della legge regionale n. 24/2001 avente ad oggetto il recupero dei sottotetti;
- che il Tribunale aveva fatto cattivo uso della previsione dell'art. 1102 c.c., reputando indebito l'uso fatto della cosa comune, poiché aveva relegato ingiustificatamente a minoritario ed isolato orientamento giurisprudenziale di legittimità quello di cui alla sentenza n. 14107/2012 della Suprema Corte affermante che il
proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio poteva trasformarlo in CP_3 terrazza di proprio uso esclusivo a condizione che fosse salvaguardata, mediante adeguate opere, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione originaria del bene;
-che nel caso concreto l'uso della cosa comune doveva quindi ritenersi legittimo
e conforma alla previsione dell'art. 1102 c.c., né aveva l'estensione e l'incidenza sul tetto quale enfatizzata dal Tribunale;
- che quest'ultimo aveva sbagliato pure nel ritenere che la realizzazione della terrazza avesse determinato una nuova servitù di veduta sulla sottostante corte di proprietà dei convenuti non rispettosa delle distanze ex art. 905 c.c., poiché non aveva tenuto conto, come invece accertato dalla C.T.U., che sul lastrico solare realizzato era stata posta, ad una distanza di m. 1,50 dalla ringhiera delimitante, una rete metallica impedente sia di avvicinarsi al limite esterno della terrazza sia, conseguentemente, di affacciarsi sul sottostante giardino dei convenuti;
- che, quanto al vano scala esterno non sussisteva poi la violazione delle distanze ritenuta dal Tribunale rispetto alla veduta del locale bagno dei convenuti, posto che tale veduta era intanto solo una luce dalla quale era esercitabile esclusivamente una veduta obliqua sicché la distanza di legge per le costruzioni era di cm. 75 ex art. 906 c.c. e si trattava di distanza concretamente rispettata (come peraltro il Tribunale di la Spezia in composizione collegiale, in sede di reclamo nell'ambito del pregresso procedimento possessorio tra le parti, aveva espressamente riconosciuto).” (cfr sentenza appello)
Nel giudizio si costituivano e chiedendo di confermare la CP_1 Persona_1 sentenza di primo grado, mentre rimaneva contumace . Parte_4
Con sentenza n' 268 del 15.2.2018, la Corte d'Appello di Genova seconda sezione civile accoglieva il motivo relativo alla trasformazione del tetto a falda in lastrico solare, ritenendo la legittimità dell'opera di trasformazione, “a condizione che sia mantenuta stabilmente in loco, senza spostamenti sulla terrazza, la paratia ritratta a pag. 4 della relazione suppletiva di C.T.U. depositata il 23.1.2013 o che sia sostituita con altra sempre idonea ad impedire da una distanza non inferiore a
m. 1,50 l'avvicinamento delle persone alla ringhiera esterna della suddetta terrazza nel lato prospiciente il sottostante fondo , l'assenza della violazione dell'art. 905 c.c. Parte_8 ritenuta dal Tribunale.” (Cfr sentenza appello).
La Corte rigettava, invece, il motivo relativo alla realizzazione di una nuova costruzione (la scala) posta a distanza asseritamente inferiore ai minimi di legge dalla veduta, e non luce, di controparte, in quanto, nonostante gli appellanti sostenessero “che dalla veduta (finestra del locale servizi igienici dell'unità immobiliare abitativa dei ritratta nella fotografia Parte_8 impressa a pag. 17 della relazione principale di C.T.U.) in questione possa esercitarsi solo una veduta obliqua;
” (cfr sentenza), la Corte osservava che il frazionamento diretto a limitare il terreno confinante non poteva condizionare le caratteristiche direzionali di una veduta e “2. che in realtà da tale finestra, seppure di modeste dimensioni, è esercitabile sia veduta diretta che obliqua come verificato dal c.t.u. (vedasi pag. 22 della relazione principale di C.T.U.) ed è significativo notare che, per precostituire la tesi della veduta solo obliqua, gli originari attori avevano persino frazionato la loro corte perpendicolare una strisciolina di terreno di complessivi mq 3 censita come area urbana
(vedansi pagg. 19,20,21 della relazione principale di C.T.U. e planimetrie in esse evidenziate); 3. che invero era lo stesso c.t.p. degli attori geom. nella relazione tecnica 7.6.2012 Controparte_4 di parte acclusa a quella principale di C.T.U., ad ammettere “candidamente” che il frazionamento della corte di proprietà degli attori avveniva nel 2006 ed “...avrebbe dovuto creare le condizioni per
l'applicazione dell'art. 906 c.c. ovvero la realizzazione del corpo scala a 75 cm dalla veduta dell'immobile di proprietà trattandosi di veduta esclusivamente obliqua”; 4. che, Parte_8 premesso che le caratteristiche direzionali di una veduta non dipendono dai frazionamenti e dalle denominazioni catastali del fondo sottostante alla veduta, ma dal fatto se tali vedute permettano o no di affacciarsi sul fondo del vicino e di guardare di fronte e/o obliquamente e/o lateralmente, non vi è dubbio, alla luce delle fotografie in atti e degli accertamenti del c.t.u. che dalla finestra in questione vi era e vi è veduta non soltanto obliqua ma anche frontale verso la sottostante corte di proprietà
, corte interessata, ad una distanza di cm. 74,5 da tale finestra, dalla Parte_9 costruzione, ad opera degli attori, di un corpo scala in muratura (quello da terra a tetto visibile sul lato destro della seconda fotografia impressa a pag. 10 della relazione principale di C.T.U., mentre per la reciproca posizione della finestra e del corpo scala aggiunto è specifica la fotografia impressa
a pag. 17 della stessa relazione di C.T.U.); 5. che la fattispecie concreta, per quanto concerne la finestra ed il corpo scala predetti, rientra quindi nella previsione dell'art. 907 commi 1 e 2 c.c., posto che a) i avevano indubbiamente acquistato, grazie alla finestra de qua sorta con Parte_8
l'edificio, il diritto di avere vedute dirette verso il fondo – omissis–“ (cfr Parte_9 sentenza appello), con la conseguenza che la distanza minima da rispettare non erano 75 cm ma tre metri.
La Corte pertanto accoglieva il primo motivo autorizzando la trasformazione del sottotetto in terrazza con le limitazioni indicate e rigettava il motivo in relazione al corpo scala esterno ritenuto costruito “a distanza inferiore a quella legale ex art. 907 da finestra dell'unità immobiliare degli appellati.” (cfr sentenza appello)
Avverso la sentenza della Corte d'Appello, e proponevano ricorso per Parte_3 Pt_2 cassazione formulando due motivi, mentre e rimanevano intimati. CP_1 Per_1
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n' n. 2685 del 20.01.2023, accoglieva il primo motivo per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per illegittima inversione dell'onere della prova, violazione dell'art. 132 c.p.c. e mancanza di motivazione sotto il profilo dell'omessa pronuncia, per avere i giudizi di merito omesso di verificare e di pronunciarsi sul se l'apertura del bagno della proprietà degli appellati costituisse effettivamente una veduta e non, come da essi sostenuto, una mera luce, stanti le sue piccole dimensioni e il non comodo affaccio possibile da essa, onde stabilire quale fosse la norma applicabile. Veniva ritenuto assorbito il secondo motivo per avere i giudici di merito affermato che dalla finestra del bagno degli appellati, seppure di dimensioni ridotte, fosse possibile esercitare la veduta diretta ed obliqua, mentre, a seguito del frazionamento, sul fondo era possibile solo una veduta obliqua.
In accoglimento del primo motivo la Corte di Cassazione formulava il seguente principio di diritto: “come si legge nel ricorso, i ricorrenti, in sede d'appello, avevano affermato innanzitutto che la scala da essi edificata sul cortile fosse regolare rispetto all'apertura esistente sulla proprietà della controparte, in quanto questa, essendo di ridotte dimensioni e dotata di uno spazio utile di soli 36 cm, non consentendo un comodo affaccio, non era soggetta alle norme sulle distanze, potendosi al più considerare come luce e non come veduta;
solo in subordine, avevano dedotto l'esistenza di una veduta obliqua. Ebbene, i giudici di merito hanno affermato che da tale finestra, ancorché di ridotte dimensioni, fosse possibile esercitare sia la veduta diretta, sia quella obliqua, secondo quanto accertato dal c.t.u., e che gli appellanti, per precostituire la tesi della veduta solo obliqua avevano perfino frazionato la loro corte sottostante e latitante a tale finestra, onde lasciare sotto di essa, in senso perpendicolare, una strisciolina di terreno di complessivi mq. 3, censita come area urbana.
Tale motivazione deve però ritenersi gravemente carente, perché a fronte dell'esplicita contestazione, sollevata col motivo d'appello, sulla natura dell'apertura esistente nel bagno dei controricorrenti, sarebbe stato onere dei giudici di merito accertare innanzitutto se essa avesse o meno il carattere di una luce (regolare o irregolare). Come sostenuto da questa Corte, infatti, affinché sussista una veduta ex art. 900 cod.civ., è necessario oltre al requisito della inspectio, anche quello della prospectio sul fondo del vicino, dovendo detta apertura consentire non solo di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, garantendo una visione frontale, obliqua e laterale, sì da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale, secondo un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione (in questi termini, Cass., Sez. 2,
10/1/2017, n.346). I giudici di merito, invece, senza neppure accertare le caratteristiche dell'apertura
(dimensioni, spessore del davanzale e sua altezza dal piano di calpestio), hanno dato per scontato che l'apertura costituisse una veduta diretta e obliqua, senza far comprendere il percorso motivazione che li aveva condotti a tale risultato”. All'esito dell'accoglimento del primo motivo, dichiarava assorbiti gli altri quattro e rinviava la causa alla Corte d'Appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. del 20.4.2023, , e Parte_1 Parte_2
riassumevano con il n. R.G. 434/2023 il procedimento, affinché la Corte di Appello, Parte_7 quale giudice del rinvio, nel merito accogliesse le conclusioni dirette all'accoglimento delle domande proposte dagli stessi anche in ordine al mantenimento della scala esterna con integrale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale della Spezia n' 793 del 18.9.2014, con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta 5.10.2023, si costituivano , in proprio e CP_1 quale erede di e , i quali chiedevano la conferma della sentenza Persona_1 CP_2
n' 268 del 15.2.2018 della Corte d'Appello di Genova 2 sez civile in ordine alla costruzione della scala, con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio. Contestavano la produzione delle foto introdotte da controparte solo in sede di riassunzione e chiedevano altresì l'ammissione di mezzi istruttori non ammessi in primo grado.
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 18.03.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Il principio di diritto da applicare per la soluzione della presente controversia indicato dalla Corte di legittimità con l'ordinanza n. 2685 del 20.01.2023, è il seguente: “Come sostenuto da questa Corte, infatti, affinché sussista una veduta ex art. 900 cod.civ., è necessario oltre al requisito della inspectio, anche quello della prospectio sul fondo del vicino, dovendo detta apertura consentire non solo di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, garantendo una visione frontale, obliqua e laterale, sì da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale, secondo un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione (in questi termini, Cass., Sez.
2, 10/1/2017, n.346). I giudici di merito, invece, senza neppure accertare le caratteristiche dell'apertura (dimensioni, spessore del davanzale e sua altezza dal piano di calpestio), hanno dato per scontato che l'apertura costituisse una veduta diretta e obliqua, senza far comprendere il percorso motivazione che li aveva condotti a tale risultato”.
Al riguardo, le conclusioni espresse dal CTU, sulla natura dell'apertura (dal perito qualificata veduta), nella relazione 26.6.2012, non sono vincolanti, in quanto questi, nel rispondere al quesito: “ – descrivere l'apertura del bagno di parte convenuta concludendo che trattasi di veduta diretta ed obliqua – omissis-”, non si è limitato ad una descrizione dell'apertura ma ha compiuto una valutazione chiaramente giuridica e non tecnica e/o descrittiva.
Così come neppure il frazionamento, effettuato dagli appellanti , come ammesso anche dal Parte_3
CTP dei medesimi, al solo fine di sostenere l'impossibilità di veduta frontale, può servire a valutare la natura dell'apertura come veduta piuttosto che come luce.
In applicazione dei principi di diritto e delle statuizioni dell'ordinanza della Cassazione n' n. 2685 del 20.01.2023, in relazione all'accoglimento del primo motivo, la Corte d'Appello deve procedere al riesame del materiale istruttorio in atti, ai fini di valutare se, oltre al requisito della inspectio, vi sia anche quello della prospectio sul fondo del vicino e detta apertura consenta non solo di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, garantendo una visione frontale, obliqua e laterale, sì da assoggettare il fondo alieno ad una visione stabile e globale.
Dall'esame della pag 17 della CTU 26.2.2026, che si riporta di seguito, si può accertare che l'apertura costituente la finestra del bagno, è larga cm 54, con altezza esterna da terra di cm 155,. Dall'esame della pag 19 della CTU 26.2.2026¸ anch'essa riportata qui di seguito, si può accertare che la soglia, nella parte bassa dell'apertura (altezza da terra 87,50 cm), misura cm 16,70 e l'ingombro dell'infisso
è di cm 8.
L'ingombro dell'infisso, come visibile nella pag. 17, è uniforme su tutti i lati interni alla bucatura della parete (e misura almeno 8 cm a sinistra e 8 cm a destra per complessivi 16 cm), per cui lo spazio utilizzabile per affacciarsi dall'interno è pari a soli 38 cm (54-16). Tale spazio libero può consentire di sporgersi, solo con difficoltà, mettendosi con il corpo trasversalmente alla finestra, per la presenza, alla base della finestra, della soglia di quasi 17 cm. Tale affaccio non può certo risultare agevole, essendo impossibile, per persona di normale corporatura, sporgersi con il corpo frontale ed esercitare la possibilità di veduta frontale, laterale ed obliqua. Non sussistono, pertanto, i requisiti per una visione stabilmente e funzionalmente utile all'affaccio con possibilità di un'efficace e stabile visione frontale, laterale ed obliqua.
Tenuto conto, quindi, delle “dimensioni, spessore del davanzale e sua altezza dal piano di calpestio”
(cfr Ordinanza Cassazione), non può che ritenersi che lo spazio utile per l'affaccio dall'infisso dell'apertura del bagno di proprietà degli appellati e non consenta la prospectio sul CP_1 Pt_2 fondo del vicino, in quanto detta apertura consente solo di vedere e guardare frontalmente, ma non anche di affacciarsi con una visione frontale, obliqua e laterale stabile, sì da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale, così come affermato dalla Corte di legittimità. Pertanto, nel caso di cui è causa, risulta rispettata, pur con una minima tolleranza di 0,50 cm, la distanza di 75 cm dalla scala di nuova costruzione ex art. 906 c.c.
La Corte, pertanto, relativamente alla nuova costruzione costituita dalla scala per l'accesso all'abitazione di , e , dichiara la legittimità della Parte_1 Parte_2 Parte_7 realizzazione della scala esterna sull'immobile sito in Framura, Loc. Fornaci n. 9/1, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di riduzione in pristino, formulata in primo grado dai Signori
e . CP_1 Persona_1
Le spese del primo grado, di quello di appello, di legittimità e della riassunzione seguono la parziale soccombenza, in relazione alle misure coercitive per il mantenimento della terrazza al posto della copertura, con condanna di , in proprio e quale erede di e CP_1 Persona_1 [...]
alla refusione del 70% delle spese di lite in favore di , CP_2 Parte_1 Parte_2
e , compensando la restante quota. Le spese processuali vengono liquidate, sulla base Parte_7 delle tariffe vigenti al momento della decisione finale, come in dispositivo sulla base del D.M.
55/2014, dello scaglione indicato dalle parti fin dal primo grado (indeterminabile 26.001/52.000), già ridotte del 30%.
PQM
LA CORTE D'APPELLO
Nel procedimento di riassunzione ex artt. 383 e 392 e segg. c.p.c. iscritto al n. R.G. 434/2023, a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione Sez. II civile, n. 2685/2022 del 20.01.2023, che ha cassato con rinvio la Sentenza n' 268 del 15.02.2018 della Corte d'Appello di Genova 2 sezione civile
1. Dichiara, relativamente alla nuova costruzione costituita dalla scala per l'accesso all'abitazione di , e , la legittimità della Parte_1 Parte_2 Parte_7 realizzazione della scala esterna sull'immobile sito in Framura, Loc. Fornaci n. 9/1, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di riduzione in pristino, formulata in primo grado dai Signori
e ; CP_1 Persona_1
2. Condanna , in proprio e quale erede di e al CP_1 Persona_1 CP_2 pagamento delle spese di tutti i gradi a favore di , e Parte_1 Parte_2 Parte_7
che liquida, già ridotte del 30%, per il primo grado in € 3.900,00 oltre maggiorazione ed
[...] accessori di Legge;
per la fase di appello in € 4.200,00 oltre maggiorazione ed accessori di Legge;
per la fase di legittimità in € 2.100,00 oltre maggiorazione ed accessori di Legge;
per fa fase di rinvio a seguito di riassunzione in € 4.200,00 oltre maggiorazione ed accessori di Legge.
Genova, 24 novembre 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Lorenzo Fabris
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Lorenzo Fabris Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di riassunzione ex artt. 383 e 392 e segg. c.p.c. iscritto al n. R.G. 434/2023, a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione Sez. II civile, n. 2685/2022 del 20.01.2023, che ha cassato con rinvio la Sentenza n' 268 del 15.02.2018 della Corte d'Appello di Genova 2 sezione civile
Tra
, , e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dall'Avv. Daniele Granara ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Genova, Via Bartolomeo Bosco n. 31/4 - ATTORI IN RIASSUNZIONE
Contro
, in proprio e quale erede della signora e CP_1 Persona_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Delbuono ed elettivamente domiciliata presso CP_2 il suo studio in Chiavari, via Tripoli 34/2 - CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER e Parte_1 Pt_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso, in applicazione dei principi stabiliti dall'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. II, 20 gennaio 2023, n. 2685/2022, ed in accoglimento dell'appello proposto dagli esponenti avverso la sentenza del Tribunale della Spezia, 18 settembre 2014, n. 793, accogliere integralmente le domande formulate dagli esponenti stessi con atto di citazione in data 12 gennaio 2010 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le opere edili realizzate dai signori , , Parte_1 Parte_2 [...]
e sull'immobile sito in Framura, Loc. Fornaci n. 9/1, consistenti nella Parte_3 Parte_4 realizzazione di una scala esterna sono legittime e conseguentemente dichiarare che gli esponenti hanno eseguito le stesse nell'esercizio di un proprio diritto, respingendo la domanda riconvenzionale formulata in primo grado dai Signori e relativamente a tale scala CP_1 Persona_1 esterna, in via principale, in quanto l'apertura nel locale adibito a servizio igienico di proprietà di questi ultimi è una luce e non una veduta e, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse riconosciuta come veduta, in quanto dalla stessa, verso il fondo di proprietà dei Signori
[...]
e è esercitabile solamente una veduta obliqua. Con vittoria di spese, Parte_3 Parte_4 competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio, compresi il presente e quello di legittimità e con condanna dei convenuti alla restituzione, se non ancora effettuata, in favore degli esponenti delle somme da questi ultimi versate ai primi, a seguito delle condanne di cui ai precedenti gradi di giudizio”.
PER NOTI
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, previa ogni opportuna declaratoria in via principale e nel merito: dichiarare improponibile, improcedibile, inammissibile e comunque respingere anche perché infondata l'impugnazione proposta da parte appellante, confermando la sentenza n. 793 del 18.9.2014 del Tribunale della Spezia. In via istruttoria: ammettersi, ove ritenuto necessario ai fini del decidere, le prove dedotte in memoria ex art. 183 sesto comma n.
2. Ci si oppone all'ammissione delle avversarie produzioni perché tardive e inammissibili. Sono stati prodotti il fascicolo di primo grado e del primo giudizio di appello. Vinte le spese.”
MOTIVI
Con atto di citazione notificato il 19.1.2010, , , Parte_1 Parte_2 [...]
e convenivano in giudizio avanti al Tribunale della Spezia, e Parte_3 Parte_5 CP_1
, deducendo di aver ottenuto il permesso di costruire n. 8/2007, rilasciato dal Persona_1
Comune di Framura il 4.5.2007, al fine di realizzare lavori volti al cambio di destinazione d'uso del locale sottotetto dell'immobile di proprietà dei medesimi;
che, con ricorso ex art. 1168 c.c. e/o 1171,
e adivano nel 2008 il Tribunale della Spezia per sentir ordinare a , e CP_1 Per_1 Pt_4 Parte_3
l'immediata sospensione delle opere sopra descritte, e in ogni caso la reintegrazione degli Pt_2 esponenti nel possesso del tetto comune e il Tribunale, con provvedimento del 6.6.2008,“in accoglimento del ricorso, qualificata l'azione come azione di manutenzione in riferimento a tutte le doglianze” ordinava “ai signori e l'immediato ripristino dello stato dei Parte_6 Pt_2 luoghi”; che , e proponevano reclamo al Collegio il quale confermava Pt_4 Parte_3 Pt_2
l'ordinanza interdittale ad eccezione unicamente della parte in cui si ordinava il ripristino anche con riferimento alla scala esterna: che e avevano cercato in ogni modo di impedire e poi CP_1 Per_1 fermare l'esecuzione delle opere e concludevano: “In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza del Tribunale della Spezia del 6.6.2008 (…) nella parte in cui ordina il ripristino della preesistente situazione dei luoghi, anche con riferimento alle opere diverse rispetto alla scala esterna;
nel merito: accertare e dichiarare che le opere edili realizzate dai signori
, , e nell'immobile sito in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Framura, loc. Fornaci n. 9/1 (…) sono legittime e conseguentemente dichiarare che gli esponenti hanno il diritto ad eseguire le stesse” Con comparsa di costituzione 20.3.2010 si costituivano e CP_1 Persona_1
i quali contestavano la domanda e concludevano ““Piaccia al Tribunale della Spezia, previa ogni opportuna declaratoria, e preliminarmente respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza resa dal Tribunale della Spezia, in persona della dott.ssa Sebastiani, in data 6.6.2008 in via preliminare: dichiarare improponibile, improcedibile, inammissibile la domanda ex adverso proposta poiché introdotta oltre il termine di cui all'art. 703 c.p.c. e comunque poiché introdotta in violazione del principio del ne bis in idem. sempre in via preliminare: dichiarare la nullità della citazione per mancanza e/o indeterminatezza di petitum e causa petendi. in via subordinata e nel merito: in ogni caso respingere la domanda avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto: in via subordinata riconvenzionale: nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse ammissibile e procedibile la domanda avversaria:
1. accertata la natura comune del tetto di copertura dell'edificio di Framura, via Fornaci 9, dichiarare non consentita, ai sensi dell'art. 1102 c.c. e/o di ogni altra norma meglio vista, la trasformazione della copertura da falda a lastrico solare e conseguentemente ordinare la riduzione in pristino stato dei luoghi.
2. accertata la creazione di una nuova servitù di veduta esercitatile dal lastrico solare realizzato dagli attori verso il fondo di proprietà degli esponenti, e l'aggravamento di quella esercitatile dall'appartamento posto al piano primo di proprietà di controparte, dichiararne l'illegittimità e conseguentemente ordinare la riduzione in pristino stato dei luoghi. 3.accertata l'esistenza di una veduta diretta ed obliqua dal fondo di proprietà dei convenuti verso il fondo di proprietà attorea, dichiarare che la nuova costruzione eretta dagli attori sul proprio fondo viola le distanze previste dal'art. 907 c.c. e/o di ogni altra norma meglio vista, e conseguentemente ordinarne l'arretramento e/o la demolizione.”
Il giudizio di merito veniva istruito mediante CTU finalizzata: a) alla descrizione dello stato originario dell'immobile; b) all'indicazione dei lavori eseguiti sullo stesso;
c) all'indicazione dello stato dell'immobile all'esito dell'esecuzione del progetto;
d) all'indicazione dei lavori necessari per il ripristino dello stato dell'immobile tenendo distinti i lavori di trasformazione del tetto da quelli di sopraelevazione;
e) alla descrizione dell'apertura del bagno di cui alla comparsa di risposta degli esponenti, fornendo ogni elemento utile al fine di valutare se trattasi di veduta obliqua o diretta.
Con sentenza n. 793 del 18.9.2014 il Tribunale della Spezia così decideva: “RIGETTA le domande di parte attrice;
In accoglimento delle domande riconvenzionali di parte convenuta:
CO i sig.ri , , e alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 riduzione in pristino stato della porzione di copertura oggetto di causa, secondo quanto indicato alle pagine 5 e 6 delle considerazioni e sintesi conclusivi della CTU in atti;
CO i sig.ri Parte_1
, , e all'arretramento del corpo scala
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 oggetto di causa fino a tre metri di distanza dalla finestra del servizio igienico dell'appartamento di proprietà dei convenuti;
CO parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta, che si liquidano in euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A come per legge;
PONE le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.”
Con atto, notificato in data 21 novembre 2014, , e Parte_1 Parte_2
proponevano appello: Parte_7
“In particolare gli appellanti deducevano i motivi - che il Tribunale, con riferimento alla trasformazione di una modesta porzione del tetto da falda in lastrico solare, aveva omesso di considerare che il sottotetto sottostante a tale parte era pacificamente nella proprietà esclusiva di essi attori, mentre, con riferimento alla veduta, aveva erroneamente applicato l'art. 905 c.c., reputando veduta diretta quella che era soltanto una veduta obliqua;
- che la trasformazione di porzione del tetto a falda in lastrico solare era stata imposta dalla Provincia di la Spezia, competente al rilascio dell'autorizzazione paesistica, che aveva consentito il recupero del sottotetto solo previa trasformazione della soprastante porzione di tetto;
che il primo giudice, quando aveva imputato ad essi attori di non aver provato il possesso esclusivo del bene trasformato, aveva omesso di tenere conto della circostanza che erano stati gli stessi convenuti a non contestare la proprietà esclusiva del sottotetto in capo ad essi attori e che comunque il vano sottotetto era accessibile esclusivamente dall'unità immobiliare attorea;
- che i lavori edili in questione erano stati realizzati in forza della legge regionale n. 24/2001 avente ad oggetto il recupero dei sottotetti;
- che il Tribunale aveva fatto cattivo uso della previsione dell'art. 1102 c.c., reputando indebito l'uso fatto della cosa comune, poiché aveva relegato ingiustificatamente a minoritario ed isolato orientamento giurisprudenziale di legittimità quello di cui alla sentenza n. 14107/2012 della Suprema Corte affermante che il
proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio poteva trasformarlo in CP_3 terrazza di proprio uso esclusivo a condizione che fosse salvaguardata, mediante adeguate opere, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione originaria del bene;
-che nel caso concreto l'uso della cosa comune doveva quindi ritenersi legittimo
e conforma alla previsione dell'art. 1102 c.c., né aveva l'estensione e l'incidenza sul tetto quale enfatizzata dal Tribunale;
- che quest'ultimo aveva sbagliato pure nel ritenere che la realizzazione della terrazza avesse determinato una nuova servitù di veduta sulla sottostante corte di proprietà dei convenuti non rispettosa delle distanze ex art. 905 c.c., poiché non aveva tenuto conto, come invece accertato dalla C.T.U., che sul lastrico solare realizzato era stata posta, ad una distanza di m. 1,50 dalla ringhiera delimitante, una rete metallica impedente sia di avvicinarsi al limite esterno della terrazza sia, conseguentemente, di affacciarsi sul sottostante giardino dei convenuti;
- che, quanto al vano scala esterno non sussisteva poi la violazione delle distanze ritenuta dal Tribunale rispetto alla veduta del locale bagno dei convenuti, posto che tale veduta era intanto solo una luce dalla quale era esercitabile esclusivamente una veduta obliqua sicché la distanza di legge per le costruzioni era di cm. 75 ex art. 906 c.c. e si trattava di distanza concretamente rispettata (come peraltro il Tribunale di la Spezia in composizione collegiale, in sede di reclamo nell'ambito del pregresso procedimento possessorio tra le parti, aveva espressamente riconosciuto).” (cfr sentenza appello)
Nel giudizio si costituivano e chiedendo di confermare la CP_1 Persona_1 sentenza di primo grado, mentre rimaneva contumace . Parte_4
Con sentenza n' 268 del 15.2.2018, la Corte d'Appello di Genova seconda sezione civile accoglieva il motivo relativo alla trasformazione del tetto a falda in lastrico solare, ritenendo la legittimità dell'opera di trasformazione, “a condizione che sia mantenuta stabilmente in loco, senza spostamenti sulla terrazza, la paratia ritratta a pag. 4 della relazione suppletiva di C.T.U. depositata il 23.1.2013 o che sia sostituita con altra sempre idonea ad impedire da una distanza non inferiore a
m. 1,50 l'avvicinamento delle persone alla ringhiera esterna della suddetta terrazza nel lato prospiciente il sottostante fondo , l'assenza della violazione dell'art. 905 c.c. Parte_8 ritenuta dal Tribunale.” (Cfr sentenza appello).
La Corte rigettava, invece, il motivo relativo alla realizzazione di una nuova costruzione (la scala) posta a distanza asseritamente inferiore ai minimi di legge dalla veduta, e non luce, di controparte, in quanto, nonostante gli appellanti sostenessero “che dalla veduta (finestra del locale servizi igienici dell'unità immobiliare abitativa dei ritratta nella fotografia Parte_8 impressa a pag. 17 della relazione principale di C.T.U.) in questione possa esercitarsi solo una veduta obliqua;
” (cfr sentenza), la Corte osservava che il frazionamento diretto a limitare il terreno confinante non poteva condizionare le caratteristiche direzionali di una veduta e “2. che in realtà da tale finestra, seppure di modeste dimensioni, è esercitabile sia veduta diretta che obliqua come verificato dal c.t.u. (vedasi pag. 22 della relazione principale di C.T.U.) ed è significativo notare che, per precostituire la tesi della veduta solo obliqua, gli originari attori avevano persino frazionato la loro corte perpendicolare una strisciolina di terreno di complessivi mq 3 censita come area urbana
(vedansi pagg. 19,20,21 della relazione principale di C.T.U. e planimetrie in esse evidenziate); 3. che invero era lo stesso c.t.p. degli attori geom. nella relazione tecnica 7.6.2012 Controparte_4 di parte acclusa a quella principale di C.T.U., ad ammettere “candidamente” che il frazionamento della corte di proprietà degli attori avveniva nel 2006 ed “...avrebbe dovuto creare le condizioni per
l'applicazione dell'art. 906 c.c. ovvero la realizzazione del corpo scala a 75 cm dalla veduta dell'immobile di proprietà trattandosi di veduta esclusivamente obliqua”; 4. che, Parte_8 premesso che le caratteristiche direzionali di una veduta non dipendono dai frazionamenti e dalle denominazioni catastali del fondo sottostante alla veduta, ma dal fatto se tali vedute permettano o no di affacciarsi sul fondo del vicino e di guardare di fronte e/o obliquamente e/o lateralmente, non vi è dubbio, alla luce delle fotografie in atti e degli accertamenti del c.t.u. che dalla finestra in questione vi era e vi è veduta non soltanto obliqua ma anche frontale verso la sottostante corte di proprietà
, corte interessata, ad una distanza di cm. 74,5 da tale finestra, dalla Parte_9 costruzione, ad opera degli attori, di un corpo scala in muratura (quello da terra a tetto visibile sul lato destro della seconda fotografia impressa a pag. 10 della relazione principale di C.T.U., mentre per la reciproca posizione della finestra e del corpo scala aggiunto è specifica la fotografia impressa
a pag. 17 della stessa relazione di C.T.U.); 5. che la fattispecie concreta, per quanto concerne la finestra ed il corpo scala predetti, rientra quindi nella previsione dell'art. 907 commi 1 e 2 c.c., posto che a) i avevano indubbiamente acquistato, grazie alla finestra de qua sorta con Parte_8
l'edificio, il diritto di avere vedute dirette verso il fondo – omissis–“ (cfr Parte_9 sentenza appello), con la conseguenza che la distanza minima da rispettare non erano 75 cm ma tre metri.
La Corte pertanto accoglieva il primo motivo autorizzando la trasformazione del sottotetto in terrazza con le limitazioni indicate e rigettava il motivo in relazione al corpo scala esterno ritenuto costruito “a distanza inferiore a quella legale ex art. 907 da finestra dell'unità immobiliare degli appellati.” (cfr sentenza appello)
Avverso la sentenza della Corte d'Appello, e proponevano ricorso per Parte_3 Pt_2 cassazione formulando due motivi, mentre e rimanevano intimati. CP_1 Per_1
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n' n. 2685 del 20.01.2023, accoglieva il primo motivo per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per illegittima inversione dell'onere della prova, violazione dell'art. 132 c.p.c. e mancanza di motivazione sotto il profilo dell'omessa pronuncia, per avere i giudizi di merito omesso di verificare e di pronunciarsi sul se l'apertura del bagno della proprietà degli appellati costituisse effettivamente una veduta e non, come da essi sostenuto, una mera luce, stanti le sue piccole dimensioni e il non comodo affaccio possibile da essa, onde stabilire quale fosse la norma applicabile. Veniva ritenuto assorbito il secondo motivo per avere i giudici di merito affermato che dalla finestra del bagno degli appellati, seppure di dimensioni ridotte, fosse possibile esercitare la veduta diretta ed obliqua, mentre, a seguito del frazionamento, sul fondo era possibile solo una veduta obliqua.
In accoglimento del primo motivo la Corte di Cassazione formulava il seguente principio di diritto: “come si legge nel ricorso, i ricorrenti, in sede d'appello, avevano affermato innanzitutto che la scala da essi edificata sul cortile fosse regolare rispetto all'apertura esistente sulla proprietà della controparte, in quanto questa, essendo di ridotte dimensioni e dotata di uno spazio utile di soli 36 cm, non consentendo un comodo affaccio, non era soggetta alle norme sulle distanze, potendosi al più considerare come luce e non come veduta;
solo in subordine, avevano dedotto l'esistenza di una veduta obliqua. Ebbene, i giudici di merito hanno affermato che da tale finestra, ancorché di ridotte dimensioni, fosse possibile esercitare sia la veduta diretta, sia quella obliqua, secondo quanto accertato dal c.t.u., e che gli appellanti, per precostituire la tesi della veduta solo obliqua avevano perfino frazionato la loro corte sottostante e latitante a tale finestra, onde lasciare sotto di essa, in senso perpendicolare, una strisciolina di terreno di complessivi mq. 3, censita come area urbana.
Tale motivazione deve però ritenersi gravemente carente, perché a fronte dell'esplicita contestazione, sollevata col motivo d'appello, sulla natura dell'apertura esistente nel bagno dei controricorrenti, sarebbe stato onere dei giudici di merito accertare innanzitutto se essa avesse o meno il carattere di una luce (regolare o irregolare). Come sostenuto da questa Corte, infatti, affinché sussista una veduta ex art. 900 cod.civ., è necessario oltre al requisito della inspectio, anche quello della prospectio sul fondo del vicino, dovendo detta apertura consentire non solo di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, garantendo una visione frontale, obliqua e laterale, sì da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale, secondo un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione (in questi termini, Cass., Sez. 2,
10/1/2017, n.346). I giudici di merito, invece, senza neppure accertare le caratteristiche dell'apertura
(dimensioni, spessore del davanzale e sua altezza dal piano di calpestio), hanno dato per scontato che l'apertura costituisse una veduta diretta e obliqua, senza far comprendere il percorso motivazione che li aveva condotti a tale risultato”. All'esito dell'accoglimento del primo motivo, dichiarava assorbiti gli altri quattro e rinviava la causa alla Corte d'Appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. del 20.4.2023, , e Parte_1 Parte_2
riassumevano con il n. R.G. 434/2023 il procedimento, affinché la Corte di Appello, Parte_7 quale giudice del rinvio, nel merito accogliesse le conclusioni dirette all'accoglimento delle domande proposte dagli stessi anche in ordine al mantenimento della scala esterna con integrale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale della Spezia n' 793 del 18.9.2014, con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta 5.10.2023, si costituivano , in proprio e CP_1 quale erede di e , i quali chiedevano la conferma della sentenza Persona_1 CP_2
n' 268 del 15.2.2018 della Corte d'Appello di Genova 2 sez civile in ordine alla costruzione della scala, con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio. Contestavano la produzione delle foto introdotte da controparte solo in sede di riassunzione e chiedevano altresì l'ammissione di mezzi istruttori non ammessi in primo grado.
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 18.03.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Il principio di diritto da applicare per la soluzione della presente controversia indicato dalla Corte di legittimità con l'ordinanza n. 2685 del 20.01.2023, è il seguente: “Come sostenuto da questa Corte, infatti, affinché sussista una veduta ex art. 900 cod.civ., è necessario oltre al requisito della inspectio, anche quello della prospectio sul fondo del vicino, dovendo detta apertura consentire non solo di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, garantendo una visione frontale, obliqua e laterale, sì da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale, secondo un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione (in questi termini, Cass., Sez.
2, 10/1/2017, n.346). I giudici di merito, invece, senza neppure accertare le caratteristiche dell'apertura (dimensioni, spessore del davanzale e sua altezza dal piano di calpestio), hanno dato per scontato che l'apertura costituisse una veduta diretta e obliqua, senza far comprendere il percorso motivazione che li aveva condotti a tale risultato”.
Al riguardo, le conclusioni espresse dal CTU, sulla natura dell'apertura (dal perito qualificata veduta), nella relazione 26.6.2012, non sono vincolanti, in quanto questi, nel rispondere al quesito: “ – descrivere l'apertura del bagno di parte convenuta concludendo che trattasi di veduta diretta ed obliqua – omissis-”, non si è limitato ad una descrizione dell'apertura ma ha compiuto una valutazione chiaramente giuridica e non tecnica e/o descrittiva.
Così come neppure il frazionamento, effettuato dagli appellanti , come ammesso anche dal Parte_3
CTP dei medesimi, al solo fine di sostenere l'impossibilità di veduta frontale, può servire a valutare la natura dell'apertura come veduta piuttosto che come luce.
In applicazione dei principi di diritto e delle statuizioni dell'ordinanza della Cassazione n' n. 2685 del 20.01.2023, in relazione all'accoglimento del primo motivo, la Corte d'Appello deve procedere al riesame del materiale istruttorio in atti, ai fini di valutare se, oltre al requisito della inspectio, vi sia anche quello della prospectio sul fondo del vicino e detta apertura consenta non solo di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, garantendo una visione frontale, obliqua e laterale, sì da assoggettare il fondo alieno ad una visione stabile e globale.
Dall'esame della pag 17 della CTU 26.2.2026, che si riporta di seguito, si può accertare che l'apertura costituente la finestra del bagno, è larga cm 54, con altezza esterna da terra di cm 155,. Dall'esame della pag 19 della CTU 26.2.2026¸ anch'essa riportata qui di seguito, si può accertare che la soglia, nella parte bassa dell'apertura (altezza da terra 87,50 cm), misura cm 16,70 e l'ingombro dell'infisso
è di cm 8.
L'ingombro dell'infisso, come visibile nella pag. 17, è uniforme su tutti i lati interni alla bucatura della parete (e misura almeno 8 cm a sinistra e 8 cm a destra per complessivi 16 cm), per cui lo spazio utilizzabile per affacciarsi dall'interno è pari a soli 38 cm (54-16). Tale spazio libero può consentire di sporgersi, solo con difficoltà, mettendosi con il corpo trasversalmente alla finestra, per la presenza, alla base della finestra, della soglia di quasi 17 cm. Tale affaccio non può certo risultare agevole, essendo impossibile, per persona di normale corporatura, sporgersi con il corpo frontale ed esercitare la possibilità di veduta frontale, laterale ed obliqua. Non sussistono, pertanto, i requisiti per una visione stabilmente e funzionalmente utile all'affaccio con possibilità di un'efficace e stabile visione frontale, laterale ed obliqua.
Tenuto conto, quindi, delle “dimensioni, spessore del davanzale e sua altezza dal piano di calpestio”
(cfr Ordinanza Cassazione), non può che ritenersi che lo spazio utile per l'affaccio dall'infisso dell'apertura del bagno di proprietà degli appellati e non consenta la prospectio sul CP_1 Pt_2 fondo del vicino, in quanto detta apertura consente solo di vedere e guardare frontalmente, ma non anche di affacciarsi con una visione frontale, obliqua e laterale stabile, sì da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale, così come affermato dalla Corte di legittimità. Pertanto, nel caso di cui è causa, risulta rispettata, pur con una minima tolleranza di 0,50 cm, la distanza di 75 cm dalla scala di nuova costruzione ex art. 906 c.c.
La Corte, pertanto, relativamente alla nuova costruzione costituita dalla scala per l'accesso all'abitazione di , e , dichiara la legittimità della Parte_1 Parte_2 Parte_7 realizzazione della scala esterna sull'immobile sito in Framura, Loc. Fornaci n. 9/1, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di riduzione in pristino, formulata in primo grado dai Signori
e . CP_1 Persona_1
Le spese del primo grado, di quello di appello, di legittimità e della riassunzione seguono la parziale soccombenza, in relazione alle misure coercitive per il mantenimento della terrazza al posto della copertura, con condanna di , in proprio e quale erede di e CP_1 Persona_1 [...]
alla refusione del 70% delle spese di lite in favore di , CP_2 Parte_1 Parte_2
e , compensando la restante quota. Le spese processuali vengono liquidate, sulla base Parte_7 delle tariffe vigenti al momento della decisione finale, come in dispositivo sulla base del D.M.
55/2014, dello scaglione indicato dalle parti fin dal primo grado (indeterminabile 26.001/52.000), già ridotte del 30%.
PQM
LA CORTE D'APPELLO
Nel procedimento di riassunzione ex artt. 383 e 392 e segg. c.p.c. iscritto al n. R.G. 434/2023, a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione Sez. II civile, n. 2685/2022 del 20.01.2023, che ha cassato con rinvio la Sentenza n' 268 del 15.02.2018 della Corte d'Appello di Genova 2 sezione civile
1. Dichiara, relativamente alla nuova costruzione costituita dalla scala per l'accesso all'abitazione di , e , la legittimità della Parte_1 Parte_2 Parte_7 realizzazione della scala esterna sull'immobile sito in Framura, Loc. Fornaci n. 9/1, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di riduzione in pristino, formulata in primo grado dai Signori
e ; CP_1 Persona_1
2. Condanna , in proprio e quale erede di e al CP_1 Persona_1 CP_2 pagamento delle spese di tutti i gradi a favore di , e Parte_1 Parte_2 Parte_7
che liquida, già ridotte del 30%, per il primo grado in € 3.900,00 oltre maggiorazione ed
[...] accessori di Legge;
per la fase di appello in € 4.200,00 oltre maggiorazione ed accessori di Legge;
per la fase di legittimità in € 2.100,00 oltre maggiorazione ed accessori di Legge;
per fa fase di rinvio a seguito di riassunzione in € 4.200,00 oltre maggiorazione ed accessori di Legge.
Genova, 24 novembre 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Lorenzo Fabris