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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4180 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2108/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2108 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del 6/9/2024 n. 11793/2024 del
Giudice di Pace di Napoli nord;
TRA
P. IVA e C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura generale per atto notarile del 10/1/2020, dall'avv.
MO IA (C.F. e dall'avv. Gianluca Reggioli (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ugo Torsi (C.F. C.F._2
) in Avellino alla via F. Iannaccone n. 4; C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ), nata a [...] il 12/9/ 1959, Controparte_1 C.F._4 rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'avv. Luca Martinelli (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Cipriano C.F._5
d'Aversa alla Via Po, n.11;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 18/11/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato a controparte, da reputarsi tempestivo ai sensi dell'art. 327 c.p.c., la società si doleva della ingiustizia della decisione resa dal Giudice di Pace di Parte_1
Napoli nord nella sentenza n. 11793/2024, pubblicata in data del 6/9/2024, nella parte in cui la condannava a restituire a gli oneri assicurativi non maturati per effetto della Controparte_1 estinzione anticipata del contratto di mutuo rimborsabile con quote della retribuzione n. 172410, stipulato con IBL Banca s.p.a. il 4/5/2010 ed estinto il 1/11/2014.
Nella parte dispositiva del provvedimento il Giudice di Pace così aveva statuito:
“accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di euro 149,34, oltre interessi legali dalla data della presente al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
800,00 di cui euro 100,00, per spese comprese quelle di mediazione, euro 100,00 per diritti, la restante parte per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario”.
L'appellante lamentava che la sentenza era viziata sotto diversi profili.
Anzitutto, il Giudice di Pace aveva ingiustamente respinto la preliminare eccezione di prescrizione, fondata sul disposto dell'art. 2952 co. 2 c.c.
In secondo luogo, avrebbe errato nella individuazione della normativa applicabile sul piano intertemporale, perché l'art. 125 sexies t.u.b. impiegato a fondamento della decisione non era ancora vigente nel 2007, quando è sorta la fattispecie contrattuale. La successione cronologica delle norme avrebbe imposto l'applicazione dell'art. 125 co. 2 t.u.b. nella sua precedente formulazione, ma la norma, nel delegare inutilmente al CICR il suo contenuto attuativo, avrebbe smarrito l'originaria attitudine precettiva.
Infine, ha evidenziato l'appellante come all'epoca della conclusione del finanziamento non esistesse alcuna norma in grado di obbligare le compagnie di assicurazione al rimborso dei premi assicurativi in caso di estinzione anticipata del finanziamento. L'obbligo normativo sarebbe stato introdotto solo al più tardi dal regolamento ISVAP n. 35/2010 e dalla legge 221/2012, ma l'art. 22 L. cit. non avrebbe potuto retroagire ai contratti conclusi prima della entrata in vigore del Regolamento ISVAP
35/2010 e dunque a prima del 1/12/2010.
In ogni caso, secondo la prospettazione dell'appellante, nemmeno l'applicazione dell'art. 125 sexies t.u.b. avrebbe potuto giustificare la condanna della compagnia di assicurazione, perché la norma sarebbe stata circoscritta ai rapporti tra il cliente e il suo finanziatore, ma non l'assicuratore. Ha quindi insistito per l'accertamento della carenza di legittimazione passiva della compagnia di assicurazione alla ripetizione della quota del premio, non avendo avuto rapporti diretti con il mutuatario, ma solo con la finanziaria IBL, dalla quale aveva ricevuto i versamenti del premio.
In definitiva, predicava il diritto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado e la ripetizione delle somme versate in esecuzione della stessa, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Resisteva al gravame l'appellato con deposito di rituale comparsa di risposta, nella quale respingeva gli avversi assunti e insisteva per la conferma della sentenza di primo grado.
Nel merito, esponeva che il diritto del mutuatario ad ottenere la restituzione dei costi connessi alla residua durata del contratto anticipatamente estinto era ormai assurto a principio di sistema, che l'art. 125 sexies t.u.b. si era limitato a recepire, ma sempre nel solco di una stratificazione normativa più antica e comunque sin dal D.M. 8/7/1992. In questo contesto normativo, l'art. 22 della legge 221/2012 avrebbe avuto il più limitato scopo di consacrare a livello normativo un principio già affermato nel sistema, recependolo in via meramente ricognitiva.
L'appellato insisteva quindi nel riconoscimento in favore del consumatore del diritto alla ripetizione delle somme necessarie per il pagamento del premio assicurativo, sul presupposto che obbligato alla sua restituzione fosse proprio l'assicuratore, che è il reale accipiens delle somme.
Infine, in replica all'eccezione di prescrizione, osservava che l'azione di ripetizione segue il termine di prescrizione ordinario decennale, a nulla rilevando che il diritto alla ripetizione sia sorto in occasione della stipulazione di un contratto di assicurazione, perché il termine di prescrizione breve dell'art. 2952 c.c. sarebbe applicabile solo alle parti del rapporto.
Verificata l'integrità del contraddittorio, reputata la causa matura per la decisione, questa veniva rinviata per la sua discussione e quindi trattenuta in decisione.
Nella ricostruzione dei fatti di causa, vale la pena rammentare che la aveva sottoscritto in CP_1 data 4/5/2010 con la società IBL Banca s.p.a. il contratto di finanziamento n. 172410. Per l'effetto, la finanziaria aveva mutuato la somma lorda di € 30.240,00, di cui € 25.360,09 costituiva il capitale ed € 4.879,91 gli interessi.
Ulteriori € 6.360,09 erano stati destinati al pagamento di oneri e commissioni così ripartiti:
− € 681,19 per commissioni di attivazione;
− € 974,19 per commissioni di gestione pratica;
− € 300,00 per spese di istruttoria;
− € 3.931,20 per oneri di intermediazione;
− € 71,51 per spese di notifica;
− € 402,00 per polizza rischio vita;
− € 293,00 per polizza rischio impiego.
Al netto delle spese, il mutuante aveva erogato al mutuatario la disponibilità di € 19.000,00 netti.
Il piano di ammortamento pattuito aveva previsto la restituzione rateale della somma in 108 rate mensili di € 280,00 cadauna. Nelle condizioni economiche era stato indicato un TAEG del 11,80%
e un TAN del 4,00% in ragione d'anno.
Al mutuatario era stata poi attribuita la facoltà di recedere dal contratto mediante rimborso anticipato delle somme residue. L'art. 2 delle condizioni generali di contratto precisava però che in ogni caso non sarebbero stati restituiti gli esborsi sostenuti per la concessione del prestito, ossia le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione, gli oneri di intermediazione e le spese di notifica.
Per quanto riguarda invece le spese di gestione e gli oneri assicurativi, si stabiliva che la restituzione avrebbe coperto soltanto la quota non maturata mentre, con particolare riguardo agli oneri sostenuti per la polizza rischio vita, questi “dovranno essere rimborsati al mutuatario, da parte della Compagnia di Assicurazioni, secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza”.
Nel frontespizio del contratto era stato specificato infatti che la garanzia assicurativa sarebbe stata offerta da una compagnia assicurativa privata con ampia copertura dei rischi del credito. All'art. 5 era stata poi pattuita la stipulazione di una assicurazione a garanzia della restituzione del debito della finanziaria “con una Compagnia di Assicurazioni di gradimenti di quest'ultimo”, per il rischio vita e per i rischi diversi di impiego.
Nel conteggio di estinzione anticipata era stato poi sviluppato un prospetto di calcolo fedele alle premesse negoziali (cfr. allegati). La aveva manifestato la volontà di estinguere CP_1 anticipatamente il contratto dopo 53 rate;
di conseguenza, la finanziaria aveva conteggiato le quote scadute fino al 31/10/2014 e la corrispondente quota di interessi. In definitiva, aveva chiesto la corresponsione a saldo di € 14.122,25 per l'estinzione anticipata del rapporto.
Tanto premesso in fatto, sul piano giuridico occorre esaminare i motivi di appello.
Nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni, occorre assegnare priorità alla eccezione di prescrizione, che all'apparenza si presenta come la ragione più liquida di accoglimento dell'appello (cfr. Cassazione civile, 29/09/2020, n.20555; da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Milano, 21/05/2020, n.2895; Tribunale Roma, 02/11/2020, n.7091).
L'eccezione tuttavia è infondata.
La ha agito in giudizio per ottenere la restituzione di somme trattenute in occasione della CP_1 estinzione anticipata del finanziamento, nelle forme di un'azione di ripetizione dell'indebito, che soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale. L'attore non ha esercitato diritti che discendono dal contratto di assicurazione, come il diritto al pagamento delle rate del premio, ma ha esercitato un diritto di altra natura, che si pretende originato da un indebito oggettivo;
anzi, le parti non hanno mai messo in dubbio che gli oneri assicurativi siano stati effettivamente versati.
Ad analoghe conclusioni è pervenuta anche la giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che “va qualificata come ripetizione di indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale. Ne consegue che il diritto alla restituzione dell'indennizzo assicurativo, per la parte che
l'assicurato assuma di aver pagato in eccedenza rispetto al dovuto, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella breve di cui all'art. 2952 c.c., in quanto scaturente dall'indebito
e non dal contratto di assicurazione” (così Cass. 6413/2023).
Non si condivide pertanto la tesi dell'appellante, perché il diritto azionato non è direttamente riconducibile ai casi previsti dall'art. 2952 c.c. per l'applicazione del termine di prescrizione breve.
Nel merito, l'appellante sostiene la tesi della irripetibilità della residua quota di oneri assicurativi.
L'atto di appello riposa sulla inesistenza nell'ordinamento di una norma giuridica che, all'epoca della fattispecie, obbligasse le imprese di assicurazione alla loro restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Nel confutare la ricostruzione giuridica svolta nella sentenza appellata, la società ha evidenziato che la norma impiegata dal giudice di prime cure a fondamento della decisione non era ancora vigente all'epoca della fattispecie. L'art. 125 sexies t.u.b. infatti è stato introdotto solo con il d.lgs.
141/2010, che è entrato in vigore solo il 19/9/2010, successivamente alla conclusione del contratto.
Proseguendo nell'analisi, ha poi analizzato ulteriori riferimenti normativi specificamente attinenti al settore assicurativo, al fine di dimostrare che nessuno di questi fosse applicabile alla fattispecie per ragioni temporali. Seguendo la ricostruzione dell'appellante, l'originaria fonte dell'obbligo si ricaverebbe nella normativa di settore, a livello primario, nella legge n. 221/2012, che ha introdotto in sede di conversione l'art. 22, comma 15 quater, nel d.l. 179/2012, entrata in vigore il 19/12/2012.
La novella prevedeva testualmente: “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”.
All'art. 14 quater, introdotto contestualmente, si precisava l'ambito di applicazione temporale della norma: “Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
in tal caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da
15-quater a 15-sexies”.
Lo sforzo codificatorio del legislatore raccoglieva però un principio che era già stato introdotto nel sistema sul piano delle fonti secondarie. Il regolamento ISVAP n. 35 del 26/5/2010 all'art. 49 aveva già previsto che “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura”.
All'art. 56 dello stesso veniva inoltre precisato che “Il presente Regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2010 e si applica ai contratti posti in commercializzazione successivamente a tale data”.
Così ricostruito il sistema normativo di settore, l'appellante perviene alla conclusione che nessuna di queste norme fosse temporalmente applicabile al rapporto in esame, che era sorto nel mese di maggio 2010 ed era stato estinto nel 2014.
Ricorda l'appellante che il regolamento ISVAP è entrato in vigore il 1/12/2010, in data successiva alla conclusione del contratto in oggetto, e che quindi non potrebbe essere applicato in via retroattiva. Ha sostenuto poi che anche la L. 221/2012 era stata introdotta successivamente alla stipula del contratto in oggetto e che, nel recepire il principio già introdotto dal regolamento, sarebbe stato parimenti limitato nel tempo;
inoltre alla data della sua entrata in vigore il contratto sarebbe stato già estinto.
La tesi dell'appellante è fallace tanto nelle premesse, quanto nelle conclusioni.
È vero che l'art. 125 sexies t.u.b. non fosse applicabile ratione temporis al rapporto in oggetto. È vero anche che la normativa di settore avesse positivizzato l'obbligo di rimborso degli oneri assicurativi in epoca successiva alla conclusione del contratto di mutuo.
Tuttavia, la società muove dal criticabile presupposto che, all'epoca della estinzione del contratto,
l'ordinamento ignorasse completamente il diritto del mutuatario alla ripetibilità dei costi del credito in caso di estinzione anticipata, negandogli ogni tutela.
L'appellante in realtà muove da una premessa erronea, che esclude radicalmente l'applicabilità alla fattispecie della L. 221/2012. Nonostante la legge sia entrata in vigore il 19/12/2012 e, quindi, oltre due anni dopo la conclusione del contratto, in realtà la norma intertemporale ha attribuito una portata retroattiva limitatamente ai contratti ancora in corso di esecuzione. Tra questi rientrava sicuramente quello in oggetto, che è stato estinto solo nel 2014, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante.
Inoltre, le conclusioni dell'appellante muovono da una prospettiva limitata della normativa di riferimento. Al contrario, l'interprete non può arrestarsi ad un'analisi testuale e atomistica delle norme di settore, ma deve ampliare l'indagine all'ordinamento giuridico nel suo complesso, al fine di pervenire ad una soluzione coerente con l'intero sistema normativo.
Costituisce principio ormai acquisito nell'ordinamento che il mutuatario abbia diritto ad estinguere anticipatamente il finanziamento, rispetto alla sua naturale scadenza, ottenendo una congrua riduzione del costo del credito.
Tale principio si è sviluppato negli anni nel solco di una giurisprudenza europea spiccatamente favorevole alla tutela del consumatore, incline a superare le categorie elaborate dalle tradizioni giuridiche degli stati membri, in funzione del preminente scopo di protezione del contraente debole del rapporto negoziale.
Già l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE stabiliva che “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
Successivamente, la direttiva 90/88/CEE ha modificato la precedente direttiva 87/102/CEE, specificando che per costo totale del credito al consumatore debba intendersi in forma onnicomprensiva “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”.
Le direttive in materia di credito al consumo sono state recepite in data ampiamente anteriore alla entrata in vigore del testo unico bancario già dalla legge 142/1992, all'art. 18, rubricato “credito al consumo: recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE”.
Successivamente, con l'entrata in vigore del d.lgs. 385/1993 (cd. testo unico bancario), è stato espressamente enunciato all'art. 125 co. 2 che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Il testo unico si è poi ulteriormente arricchito per effetto dell'evoluzione delle riflessioni svolte sulla tutela del consumatore in ambito europeo.
La direttiva 2008/48/CE, all'art. 16, ha stabilito che “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Di conseguenza, il d.lgs. 141/2010 ha interamente riformato il capo II del titolo VI del testo unico bancario in materia di credito al consumo, introducendo contestualmente l'art. 125 sexies in tema di estinzione anticipata: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La norma deve essere interpretata conformemente alla intentio legis del legislatore europeo, da ricostruire secondo le indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Nella causa C-383/18, anche nota come Lexitor, decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal
Tribunale polacco di Lublino, con sentenza del 11/9/2019 ha statuito che “l'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. La sentenza ha impresso una chiave di lettura univoca della disciplina nazionale in materia ed in particolare dell'art. 125 sexies t.u.b., introdotto proprio in applicazione della direttiva 2008/48/CE. I giudici sovranazionali hanno confermato l'impostazione sostanzialistica tradizionalmente adottata nella interpretazione della disciplina consumeristica, di matrice europea, e superato la distinzione tra i costi dipendenti dalla durata del contratto (cd. recurring) e quelli che maturano in via istantanea all'atto del suo perfezionamento (cd. upfront), in quanto la loro oggettiva determinazione e selezione è lasciata alla discrezionalità degli istituti creditizi che predispongono unilateralmente le condizioni di contratto, nella duplice posizione di supremazia informativa ed economica. La parificazione di trattamento normativo tra costi recurring e costi upfront inaugurata dalla Corte di
Giustizia mira a ripristinare una protezione efficace del consumatore, scoraggiando gli enti creditizi dal predisporre clausole ambigue, volte a negare la ripetibilità dei costi cd. upfront, perché
l'“effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto” (cfr. sent. cit.).
La pronuncia ha offerto un prezioso contributo nella speculazione attorno al diritto del consumatore alla ripetibilità dei costi del credito e un valido supporto ermeneutico per leggere la normativa interna in maniera convenzionalmente orientata ed improntata ai germi sostanzialistici della disciplina consumeristica, risolvendo così i residui dubbi in merito alla latitudine precettiva dell'art. 125 sexies t.u.b.
Non si deve dimenticare che la pratica dell'interpretazione conforme costituisce non già una facoltà del giudice, bensì un obbligo, in adesione al principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3
Trattato UE, che è rivolto a tutti gli organi degli Stati Membri. Come organo dello Stato, il giudice nazionale è anche destinatario degli effetti diretti della direttiva, al cui contenuto precettivo non ha facoltà di sottrarsi, e quindi è a maggior ragione vincolato dal diritto europeo nella sua opera di interpretazione del diritto interno.
La natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia è stata riconosciuta anche dalla Cassazione (ex multis Cass. 3/3/2017 n. 5381; Cass. 8/2/2016 n. 2468;
Cass. 11/12/2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (Cass. 6687/2023). L'interpretazione fornita dai giudici europei ha poi offerto lo spunto per una ulteriore modifica delle norme del testo unico bancario. L'art. 11-octies co. 2 d.l. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, ha novellato ancora una volta l'art. 125 sexies t.u.b. nella forma attualmente vigente: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”.
La complessa disamina dimostra che il principio della riduzione del costo del credito è immanente nell'ordinamento già da tempo risalente, prima ancora della sua positiva espressione. La codificazione operata dall'art. 125 sexies t.u.b. avrebbe assunto una portata non innovativa, ma meramente dichiarativa di principio già introdotto nel sistema dalle fonti sovranazionali, senza possibilità per il legislatore nazionale o per il giudice interno di disattenderlo (così anche la giurisprudenza di questo Tribunale: a titolo esemplificativo, cfr. sent. Tribunale di Napoli nord,
27/2/2023).
Questa soluzione ermeneutica appare confortata anche dalla norma intertemporale contenuta nell'art. 22, comma 15 quater, nel d.l. 179/2012, già menzionata dall'appellante. Secondo questa norma, il principio della ripetibilità dei costi assicurativi, espressamente enunciato nel testo normativo, doveva essere riconosciuto anche ai contratti già conclusi prima della entrata in vigore della legge di conversione. Questa soluzione non sarebbe stata possibile se il legislatore non avesse riconosciuto alla novella un mero carattere dichiarativo, anziché innovativo, perché solo le norme dichiarative o interpretative possono avere efficacia retroattiva alle fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore.
Il giudice nazionale non ha possibilità di abdicare ai principi sovranazionali, ma è obbligato alla pratica della interpretazione conforme, piegando il testo normativo vigente al perseguimento dello scopo perseguito dalle direttive europee anche prima del loro formale recepimento e selezionando, tra tutti i significati che possono essere estratti dalle norme nazionali vigenti, quelli realmente conformi agli obiettivi di tutela fissati nel consesso europeo.
Anche nella fattispecie, il giudice nazionale non ha facoltà di discostarsi dai principi enunciati dalla
Corte di Giustizia perché la direttiva sui consumatori del 2008, nonostante non fosse ancora stata formalmente recepita nell'art. 125 sexies t.u.b., obbligava gli Stati membri al perseguimento dei suoi obiettivi rivolgendosi a tutti gli organi interni all'apparato pubblico, non solo quelli legislativi ma anche quelli giudiziari. Di conseguenza, i giudici nazionali sono obbligati ad adottare una interpretazione conforme del vecchio art. 125 t.u.b. che soddisfi lo spirito della direttiva.
Così ricostruito il complesso sistema normativo di riferimento, nel caso in esame si impongono le consequenziali conclusioni.
All'epoca della stipulazione del contratto, il 4/5/2010, non erano ancora entrati in vigore né l'art. 125 sexies t.u.b., né l'art. 22 L. 221/2012, né l'art. 49 del regolamento ISVAP.
Tuttavia la legge 221/2012, successivamente introdotta, aveva stabilito all'art. 14 quater che l'art. 22 della legge era da applicare anche ai contratti pendenti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore: questo basta già di per sé a sconfessare la tesi dell'appellante e ad attribuire legittimazione normativa al diritto del mutuatario, che aveva già concluso il contratto due anni prima, sebbene lo abbia estinto al più tardi a decorrere dal 1/11/2014.
A prescindere poi dalla normativa di settore, l'ordinamento nel suo complesso già contemplava il diritto al rimborso del mutuatario.
All'epoca era infatti in vigore l'art. 125 co. 2 t.u.b. che, nella sua precedente formulazione, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Il CICR, tuttavia, non vi ha mai dato attuazione.
Secondo un orientamento minoritario della giurisprudenza di merito, questa omissione avrebbe svuotato la norma di significato precettivo, privando il consumatore del diritto ad ottenere una equa riduzione del costo del credito, in caso di adempimento anticipato (così Tribunale di Napoli, sentenza n. 924 del 25/1/2019, recentemente esaminata dalla ordinanza della Corte di Cassazione n.
25977/2023).
Questa interpretazione non può essere condivisa. Il principio della ripetibilità dei costi del credito in caso di estinzione anticipata del rapporto affonda in una profonda stratificazione di norme nazionali e sovranazionali, che non può essere rinnegata sul rilievo della assenza di una disciplina interna di dettaglio. Diversamente opinando, si assegnerebbe alle fonti secondarie una forza superiore a quella delle fonti primarie, con inammissibile sovversione della gerarchia delle fonti. Al contrario, la norma si presenta completa nel suo significato precettivo anche prescindendo dall'intervento di fonti secondarie, con il risultato che non può essere disapplicata dall'interprete.
Questa seconda tesi è stata ampiamente seguita nella giurisprudenza di merito. In contrasto con il precedente orientamento, il Tribunale partenopeo ha recentemente affermato che: “Il problema quindi diviene quello di stabilire quale rilievo giuridico debba darsi alle indicazioni contenute nelle fonti secondarie. Al riguardo il Tribunale osserva che in tema di rapporti obbligatori rilevano non solo le disposizioni normative primarie specifiche che si sono appena riportate, ma anche le clausole generali di cui agli artt. 1175, 1337, 1358, 1366, 1375, 2598 n. 3 c.c. (…) Si deve anche aggiungere che demandare la concretizzazione della equità sostanziale del rimborso dei costi anticipati, cui il cliente consumatore ha diritto, alla volontà delle parti, che può essere desunta ex post in base a metodi di calcolo, equivale ad abbandonare la concretizzazione di valori, che sono anzitutto etici, alle prassi correnti. Da ciò deriva il convincimento che, in riferimento alle commissioni ed alle spese assicurative, il criterio pro rata temporis applicato sul loro intero ammontare è il più logico e, con ciò stesso, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale. In effetti anche applicando il previgente disposto dell'art. 125 TUB si giunge alle medesime conclusioni” (Tribunale Napoli, 26/05/2023, n. 5470).
Questa interpretazione è l'unica che consente di perseguire la pratica dell'interpretazione conforme ed è stata da ultimo seguita anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel cassare la sentenza del Tribunale di Napoli dapprima menzionata, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (Cassazione civile, ord. n. 25977 del 6/09/2023).
Ne consegue che al consumatore non possa essere negata la ripetizione dei costi del credito, per la quota successiva alla estinzione del rapporto, anche in forza del vecchio art. 125 t.u.b.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'art. 125 t.u.b non appare affatto circoscritto ai rapporti tra il consumatore e l'istituto di credito. La norma anzi ribadiva con ampia formulazione il “diritto del consumatore” a una riduzione del costo totale del credito, diritto che non può essere negato o compresso in funzione dell'identità dell'accipiens, in forza di un'arbitraria interpretazione restrittiva che non trova legittimazione normativa. Al contrario, l'interpretazione della norma deve essere condotta in un'ottica di sistema e dunque deve essere piegata all'obiettivo sostanziale di perseguimento della tutela del consumatore, secondo una interpretazione conforme all'intentio legis del legislatore europeo.
Tra i costi ripetibili, non vi è dubbio che siano ricompresi anche i costi assicurativi, a prescindere dal silenzio della disciplina di settore.
Prima dell'intervento risolutore della Corte di Giustizia, la riflessione giurisprudenziale è stata a lungo impegnata sul tema della distinzione tra costi recurring e costi upfront e sul diverso regime di ripetizione delle due tipologie di costo. La ripetibilità dei costi upfront ha incontrato maggiori resistenze, perché l'obiettivo sostanziale di tutela si scontrava con la logica constatazione che la causa di quelle attribuzioni si fosse già esaurita con la conclusione del contratto, a prescindere dalla durata del rapporto (così anche la Corte Costituzionale, sentenza 22/12/2022, n. 263, interrogata sulla legittimità della nuova formulazione dell'art. 125 sexies co. 1 t.u.b.: “Sullo sfondo di tale prassi applicativa si rinviene anche l'argomentazione che collega il dato testuale della disposizione alla teoria della giustificazione causale delle attribuzioni, sicché si ritengono recuperabili
i costi riferiti a prestazioni che conferiscono utilità collegate con la durata del contratto e, per converso, irripetibili costi relativi a prestazioni, la cui giustificazione causale abbia già trovato compimento”).
Questo tema tuttavia non coinvolge la fattispecie concreta. La giurisprudenza non ha mai dubitato della riconducibilità degli oneri assicurativi tra i costi cd. recurring, perché la polizza assicurativa viene contratta in funzione di un rischio che può verificarsi nel corso della intera durata del rapporto che discende dal contratto di mutuo (ex multis Tribunale Torino, 23/04/2021).
Di conseguenza, la piena applicazione dell'art. 125 t.u.b. ratione temporis vigente impone la condanna dell'assicuratore alla restituzione della quota di oneri assicurativi non dovuti per la estinzione anticipata del finanziamento, con l'effetto che la sentenza impugnata va confermata nel suo contenuto dispositivo.
La società assicuratrice ha anche eccepito di non essere legittimata alla restituzione dei costi assicurativi, in luogo dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento. Le considerazioni dell'appellante non hanno pregio.
La ripetizione d'indebito oggettivo rappresenta un'azione di natura restitutoria a carattere personale che è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante (così da ultimo Cass. civ.,
18/01/2023, n.1476). La condictio indebiti deve essere dunque rivolta verso chi ha materialmente ricevuto il pagamento, con la conseguenza che questa non segue necessariamente i binari del rapporto contrattuale.
Orbene, risulta pacifico, perché incontestato tra le parti, che la destinataria finale dei premi assicurativi sia stata effettivamente l'impresa assicuratrice e non la finanziaria che ha incassato i pagamenti. La società assicuratrice non ha mai negato di essere la reale accipiens degli oneri assicurativi versati dal mutuatario, ma solo di non essere obbligata alla loro restituzione. La tesi difensiva però va disattesa perché, al momento della caducazione del contratto, gli oneri assicurativi non ancora maturati costituivano un indebito da restituire al mutuatario e questo obbligo di restituzione grava principalmente su chi ha beneficiato dell'indebita corresponsione.
Nella giurisprudenza di merito è stato affermato che “non sussistono ragioni per distinguere a seconda che accipiens e/o obbligato principale alla restituzione dell'indebito sia il finanziatore stesso o l'impresa assicuratrice, posto che in entrambi i casi il disagio del consumatore e l'onere del solve et repete restano invariati” e che, anche qualora fosse convenuto il mutuante, non è escluso “un obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice, quale obbligato principale” (Tribunale Torino, 23/04/2021).
Questa interpretazione, alla quale la scrivente intende prestare adesione, è l'unica che privilegia lo scopo finale di tutela del consumatore, che ha diritto a liberarsi anticipatamente del peso dell'obbligazione senza essere pregiudicato dalla complessità della operazione negoziale.
Per tutte le ragioni analiticamente esposte, la sentenza appellata va sostanzialmente confermata nel suo contenuto dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri contenuti nel D.M.
55/2014, come novellato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo, in prossimità dei valori minimi, stante l'esiguità delle attività processuali espletate.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, della ricorrenza di un caso di infondatezza dell'impugnazione e, dunque, dell'astratta sussistenza della fattispecie che pone a carico della parte impugnante rimasta soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fermo restando che, secondo quanto condivisibilmente precisato da
Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020, l'accertamento se la parte, in dipendenza di quest'esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo è rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite pari ad € 300,00, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva, con distrazione in favore dell'avv. Luca Martinelli;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello proposto.
Aversa, 26/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2108 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del 6/9/2024 n. 11793/2024 del
Giudice di Pace di Napoli nord;
TRA
P. IVA e C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura generale per atto notarile del 10/1/2020, dall'avv.
MO IA (C.F. e dall'avv. Gianluca Reggioli (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ugo Torsi (C.F. C.F._2
) in Avellino alla via F. Iannaccone n. 4; C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ), nata a [...] il 12/9/ 1959, Controparte_1 C.F._4 rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'avv. Luca Martinelli (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Cipriano C.F._5
d'Aversa alla Via Po, n.11;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 18/11/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato a controparte, da reputarsi tempestivo ai sensi dell'art. 327 c.p.c., la società si doleva della ingiustizia della decisione resa dal Giudice di Pace di Parte_1
Napoli nord nella sentenza n. 11793/2024, pubblicata in data del 6/9/2024, nella parte in cui la condannava a restituire a gli oneri assicurativi non maturati per effetto della Controparte_1 estinzione anticipata del contratto di mutuo rimborsabile con quote della retribuzione n. 172410, stipulato con IBL Banca s.p.a. il 4/5/2010 ed estinto il 1/11/2014.
Nella parte dispositiva del provvedimento il Giudice di Pace così aveva statuito:
“accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di euro 149,34, oltre interessi legali dalla data della presente al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
800,00 di cui euro 100,00, per spese comprese quelle di mediazione, euro 100,00 per diritti, la restante parte per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario”.
L'appellante lamentava che la sentenza era viziata sotto diversi profili.
Anzitutto, il Giudice di Pace aveva ingiustamente respinto la preliminare eccezione di prescrizione, fondata sul disposto dell'art. 2952 co. 2 c.c.
In secondo luogo, avrebbe errato nella individuazione della normativa applicabile sul piano intertemporale, perché l'art. 125 sexies t.u.b. impiegato a fondamento della decisione non era ancora vigente nel 2007, quando è sorta la fattispecie contrattuale. La successione cronologica delle norme avrebbe imposto l'applicazione dell'art. 125 co. 2 t.u.b. nella sua precedente formulazione, ma la norma, nel delegare inutilmente al CICR il suo contenuto attuativo, avrebbe smarrito l'originaria attitudine precettiva.
Infine, ha evidenziato l'appellante come all'epoca della conclusione del finanziamento non esistesse alcuna norma in grado di obbligare le compagnie di assicurazione al rimborso dei premi assicurativi in caso di estinzione anticipata del finanziamento. L'obbligo normativo sarebbe stato introdotto solo al più tardi dal regolamento ISVAP n. 35/2010 e dalla legge 221/2012, ma l'art. 22 L. cit. non avrebbe potuto retroagire ai contratti conclusi prima della entrata in vigore del Regolamento ISVAP
35/2010 e dunque a prima del 1/12/2010.
In ogni caso, secondo la prospettazione dell'appellante, nemmeno l'applicazione dell'art. 125 sexies t.u.b. avrebbe potuto giustificare la condanna della compagnia di assicurazione, perché la norma sarebbe stata circoscritta ai rapporti tra il cliente e il suo finanziatore, ma non l'assicuratore. Ha quindi insistito per l'accertamento della carenza di legittimazione passiva della compagnia di assicurazione alla ripetizione della quota del premio, non avendo avuto rapporti diretti con il mutuatario, ma solo con la finanziaria IBL, dalla quale aveva ricevuto i versamenti del premio.
In definitiva, predicava il diritto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado e la ripetizione delle somme versate in esecuzione della stessa, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Resisteva al gravame l'appellato con deposito di rituale comparsa di risposta, nella quale respingeva gli avversi assunti e insisteva per la conferma della sentenza di primo grado.
Nel merito, esponeva che il diritto del mutuatario ad ottenere la restituzione dei costi connessi alla residua durata del contratto anticipatamente estinto era ormai assurto a principio di sistema, che l'art. 125 sexies t.u.b. si era limitato a recepire, ma sempre nel solco di una stratificazione normativa più antica e comunque sin dal D.M. 8/7/1992. In questo contesto normativo, l'art. 22 della legge 221/2012 avrebbe avuto il più limitato scopo di consacrare a livello normativo un principio già affermato nel sistema, recependolo in via meramente ricognitiva.
L'appellato insisteva quindi nel riconoscimento in favore del consumatore del diritto alla ripetizione delle somme necessarie per il pagamento del premio assicurativo, sul presupposto che obbligato alla sua restituzione fosse proprio l'assicuratore, che è il reale accipiens delle somme.
Infine, in replica all'eccezione di prescrizione, osservava che l'azione di ripetizione segue il termine di prescrizione ordinario decennale, a nulla rilevando che il diritto alla ripetizione sia sorto in occasione della stipulazione di un contratto di assicurazione, perché il termine di prescrizione breve dell'art. 2952 c.c. sarebbe applicabile solo alle parti del rapporto.
Verificata l'integrità del contraddittorio, reputata la causa matura per la decisione, questa veniva rinviata per la sua discussione e quindi trattenuta in decisione.
Nella ricostruzione dei fatti di causa, vale la pena rammentare che la aveva sottoscritto in CP_1 data 4/5/2010 con la società IBL Banca s.p.a. il contratto di finanziamento n. 172410. Per l'effetto, la finanziaria aveva mutuato la somma lorda di € 30.240,00, di cui € 25.360,09 costituiva il capitale ed € 4.879,91 gli interessi.
Ulteriori € 6.360,09 erano stati destinati al pagamento di oneri e commissioni così ripartiti:
− € 681,19 per commissioni di attivazione;
− € 974,19 per commissioni di gestione pratica;
− € 300,00 per spese di istruttoria;
− € 3.931,20 per oneri di intermediazione;
− € 71,51 per spese di notifica;
− € 402,00 per polizza rischio vita;
− € 293,00 per polizza rischio impiego.
Al netto delle spese, il mutuante aveva erogato al mutuatario la disponibilità di € 19.000,00 netti.
Il piano di ammortamento pattuito aveva previsto la restituzione rateale della somma in 108 rate mensili di € 280,00 cadauna. Nelle condizioni economiche era stato indicato un TAEG del 11,80%
e un TAN del 4,00% in ragione d'anno.
Al mutuatario era stata poi attribuita la facoltà di recedere dal contratto mediante rimborso anticipato delle somme residue. L'art. 2 delle condizioni generali di contratto precisava però che in ogni caso non sarebbero stati restituiti gli esborsi sostenuti per la concessione del prestito, ossia le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione, gli oneri di intermediazione e le spese di notifica.
Per quanto riguarda invece le spese di gestione e gli oneri assicurativi, si stabiliva che la restituzione avrebbe coperto soltanto la quota non maturata mentre, con particolare riguardo agli oneri sostenuti per la polizza rischio vita, questi “dovranno essere rimborsati al mutuatario, da parte della Compagnia di Assicurazioni, secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza”.
Nel frontespizio del contratto era stato specificato infatti che la garanzia assicurativa sarebbe stata offerta da una compagnia assicurativa privata con ampia copertura dei rischi del credito. All'art. 5 era stata poi pattuita la stipulazione di una assicurazione a garanzia della restituzione del debito della finanziaria “con una Compagnia di Assicurazioni di gradimenti di quest'ultimo”, per il rischio vita e per i rischi diversi di impiego.
Nel conteggio di estinzione anticipata era stato poi sviluppato un prospetto di calcolo fedele alle premesse negoziali (cfr. allegati). La aveva manifestato la volontà di estinguere CP_1 anticipatamente il contratto dopo 53 rate;
di conseguenza, la finanziaria aveva conteggiato le quote scadute fino al 31/10/2014 e la corrispondente quota di interessi. In definitiva, aveva chiesto la corresponsione a saldo di € 14.122,25 per l'estinzione anticipata del rapporto.
Tanto premesso in fatto, sul piano giuridico occorre esaminare i motivi di appello.
Nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni, occorre assegnare priorità alla eccezione di prescrizione, che all'apparenza si presenta come la ragione più liquida di accoglimento dell'appello (cfr. Cassazione civile, 29/09/2020, n.20555; da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Milano, 21/05/2020, n.2895; Tribunale Roma, 02/11/2020, n.7091).
L'eccezione tuttavia è infondata.
La ha agito in giudizio per ottenere la restituzione di somme trattenute in occasione della CP_1 estinzione anticipata del finanziamento, nelle forme di un'azione di ripetizione dell'indebito, che soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale. L'attore non ha esercitato diritti che discendono dal contratto di assicurazione, come il diritto al pagamento delle rate del premio, ma ha esercitato un diritto di altra natura, che si pretende originato da un indebito oggettivo;
anzi, le parti non hanno mai messo in dubbio che gli oneri assicurativi siano stati effettivamente versati.
Ad analoghe conclusioni è pervenuta anche la giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che “va qualificata come ripetizione di indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale. Ne consegue che il diritto alla restituzione dell'indennizzo assicurativo, per la parte che
l'assicurato assuma di aver pagato in eccedenza rispetto al dovuto, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella breve di cui all'art. 2952 c.c., in quanto scaturente dall'indebito
e non dal contratto di assicurazione” (così Cass. 6413/2023).
Non si condivide pertanto la tesi dell'appellante, perché il diritto azionato non è direttamente riconducibile ai casi previsti dall'art. 2952 c.c. per l'applicazione del termine di prescrizione breve.
Nel merito, l'appellante sostiene la tesi della irripetibilità della residua quota di oneri assicurativi.
L'atto di appello riposa sulla inesistenza nell'ordinamento di una norma giuridica che, all'epoca della fattispecie, obbligasse le imprese di assicurazione alla loro restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Nel confutare la ricostruzione giuridica svolta nella sentenza appellata, la società ha evidenziato che la norma impiegata dal giudice di prime cure a fondamento della decisione non era ancora vigente all'epoca della fattispecie. L'art. 125 sexies t.u.b. infatti è stato introdotto solo con il d.lgs.
141/2010, che è entrato in vigore solo il 19/9/2010, successivamente alla conclusione del contratto.
Proseguendo nell'analisi, ha poi analizzato ulteriori riferimenti normativi specificamente attinenti al settore assicurativo, al fine di dimostrare che nessuno di questi fosse applicabile alla fattispecie per ragioni temporali. Seguendo la ricostruzione dell'appellante, l'originaria fonte dell'obbligo si ricaverebbe nella normativa di settore, a livello primario, nella legge n. 221/2012, che ha introdotto in sede di conversione l'art. 22, comma 15 quater, nel d.l. 179/2012, entrata in vigore il 19/12/2012.
La novella prevedeva testualmente: “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”.
All'art. 14 quater, introdotto contestualmente, si precisava l'ambito di applicazione temporale della norma: “Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
in tal caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da
15-quater a 15-sexies”.
Lo sforzo codificatorio del legislatore raccoglieva però un principio che era già stato introdotto nel sistema sul piano delle fonti secondarie. Il regolamento ISVAP n. 35 del 26/5/2010 all'art. 49 aveva già previsto che “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura”.
All'art. 56 dello stesso veniva inoltre precisato che “Il presente Regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2010 e si applica ai contratti posti in commercializzazione successivamente a tale data”.
Così ricostruito il sistema normativo di settore, l'appellante perviene alla conclusione che nessuna di queste norme fosse temporalmente applicabile al rapporto in esame, che era sorto nel mese di maggio 2010 ed era stato estinto nel 2014.
Ricorda l'appellante che il regolamento ISVAP è entrato in vigore il 1/12/2010, in data successiva alla conclusione del contratto in oggetto, e che quindi non potrebbe essere applicato in via retroattiva. Ha sostenuto poi che anche la L. 221/2012 era stata introdotta successivamente alla stipula del contratto in oggetto e che, nel recepire il principio già introdotto dal regolamento, sarebbe stato parimenti limitato nel tempo;
inoltre alla data della sua entrata in vigore il contratto sarebbe stato già estinto.
La tesi dell'appellante è fallace tanto nelle premesse, quanto nelle conclusioni.
È vero che l'art. 125 sexies t.u.b. non fosse applicabile ratione temporis al rapporto in oggetto. È vero anche che la normativa di settore avesse positivizzato l'obbligo di rimborso degli oneri assicurativi in epoca successiva alla conclusione del contratto di mutuo.
Tuttavia, la società muove dal criticabile presupposto che, all'epoca della estinzione del contratto,
l'ordinamento ignorasse completamente il diritto del mutuatario alla ripetibilità dei costi del credito in caso di estinzione anticipata, negandogli ogni tutela.
L'appellante in realtà muove da una premessa erronea, che esclude radicalmente l'applicabilità alla fattispecie della L. 221/2012. Nonostante la legge sia entrata in vigore il 19/12/2012 e, quindi, oltre due anni dopo la conclusione del contratto, in realtà la norma intertemporale ha attribuito una portata retroattiva limitatamente ai contratti ancora in corso di esecuzione. Tra questi rientrava sicuramente quello in oggetto, che è stato estinto solo nel 2014, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante.
Inoltre, le conclusioni dell'appellante muovono da una prospettiva limitata della normativa di riferimento. Al contrario, l'interprete non può arrestarsi ad un'analisi testuale e atomistica delle norme di settore, ma deve ampliare l'indagine all'ordinamento giuridico nel suo complesso, al fine di pervenire ad una soluzione coerente con l'intero sistema normativo.
Costituisce principio ormai acquisito nell'ordinamento che il mutuatario abbia diritto ad estinguere anticipatamente il finanziamento, rispetto alla sua naturale scadenza, ottenendo una congrua riduzione del costo del credito.
Tale principio si è sviluppato negli anni nel solco di una giurisprudenza europea spiccatamente favorevole alla tutela del consumatore, incline a superare le categorie elaborate dalle tradizioni giuridiche degli stati membri, in funzione del preminente scopo di protezione del contraente debole del rapporto negoziale.
Già l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE stabiliva che “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
Successivamente, la direttiva 90/88/CEE ha modificato la precedente direttiva 87/102/CEE, specificando che per costo totale del credito al consumatore debba intendersi in forma onnicomprensiva “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”.
Le direttive in materia di credito al consumo sono state recepite in data ampiamente anteriore alla entrata in vigore del testo unico bancario già dalla legge 142/1992, all'art. 18, rubricato “credito al consumo: recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE”.
Successivamente, con l'entrata in vigore del d.lgs. 385/1993 (cd. testo unico bancario), è stato espressamente enunciato all'art. 125 co. 2 che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Il testo unico si è poi ulteriormente arricchito per effetto dell'evoluzione delle riflessioni svolte sulla tutela del consumatore in ambito europeo.
La direttiva 2008/48/CE, all'art. 16, ha stabilito che “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Di conseguenza, il d.lgs. 141/2010 ha interamente riformato il capo II del titolo VI del testo unico bancario in materia di credito al consumo, introducendo contestualmente l'art. 125 sexies in tema di estinzione anticipata: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La norma deve essere interpretata conformemente alla intentio legis del legislatore europeo, da ricostruire secondo le indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Nella causa C-383/18, anche nota come Lexitor, decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal
Tribunale polacco di Lublino, con sentenza del 11/9/2019 ha statuito che “l'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. La sentenza ha impresso una chiave di lettura univoca della disciplina nazionale in materia ed in particolare dell'art. 125 sexies t.u.b., introdotto proprio in applicazione della direttiva 2008/48/CE. I giudici sovranazionali hanno confermato l'impostazione sostanzialistica tradizionalmente adottata nella interpretazione della disciplina consumeristica, di matrice europea, e superato la distinzione tra i costi dipendenti dalla durata del contratto (cd. recurring) e quelli che maturano in via istantanea all'atto del suo perfezionamento (cd. upfront), in quanto la loro oggettiva determinazione e selezione è lasciata alla discrezionalità degli istituti creditizi che predispongono unilateralmente le condizioni di contratto, nella duplice posizione di supremazia informativa ed economica. La parificazione di trattamento normativo tra costi recurring e costi upfront inaugurata dalla Corte di
Giustizia mira a ripristinare una protezione efficace del consumatore, scoraggiando gli enti creditizi dal predisporre clausole ambigue, volte a negare la ripetibilità dei costi cd. upfront, perché
l'“effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto” (cfr. sent. cit.).
La pronuncia ha offerto un prezioso contributo nella speculazione attorno al diritto del consumatore alla ripetibilità dei costi del credito e un valido supporto ermeneutico per leggere la normativa interna in maniera convenzionalmente orientata ed improntata ai germi sostanzialistici della disciplina consumeristica, risolvendo così i residui dubbi in merito alla latitudine precettiva dell'art. 125 sexies t.u.b.
Non si deve dimenticare che la pratica dell'interpretazione conforme costituisce non già una facoltà del giudice, bensì un obbligo, in adesione al principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3
Trattato UE, che è rivolto a tutti gli organi degli Stati Membri. Come organo dello Stato, il giudice nazionale è anche destinatario degli effetti diretti della direttiva, al cui contenuto precettivo non ha facoltà di sottrarsi, e quindi è a maggior ragione vincolato dal diritto europeo nella sua opera di interpretazione del diritto interno.
La natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia è stata riconosciuta anche dalla Cassazione (ex multis Cass. 3/3/2017 n. 5381; Cass. 8/2/2016 n. 2468;
Cass. 11/12/2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (Cass. 6687/2023). L'interpretazione fornita dai giudici europei ha poi offerto lo spunto per una ulteriore modifica delle norme del testo unico bancario. L'art. 11-octies co. 2 d.l. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, ha novellato ancora una volta l'art. 125 sexies t.u.b. nella forma attualmente vigente: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”.
La complessa disamina dimostra che il principio della riduzione del costo del credito è immanente nell'ordinamento già da tempo risalente, prima ancora della sua positiva espressione. La codificazione operata dall'art. 125 sexies t.u.b. avrebbe assunto una portata non innovativa, ma meramente dichiarativa di principio già introdotto nel sistema dalle fonti sovranazionali, senza possibilità per il legislatore nazionale o per il giudice interno di disattenderlo (così anche la giurisprudenza di questo Tribunale: a titolo esemplificativo, cfr. sent. Tribunale di Napoli nord,
27/2/2023).
Questa soluzione ermeneutica appare confortata anche dalla norma intertemporale contenuta nell'art. 22, comma 15 quater, nel d.l. 179/2012, già menzionata dall'appellante. Secondo questa norma, il principio della ripetibilità dei costi assicurativi, espressamente enunciato nel testo normativo, doveva essere riconosciuto anche ai contratti già conclusi prima della entrata in vigore della legge di conversione. Questa soluzione non sarebbe stata possibile se il legislatore non avesse riconosciuto alla novella un mero carattere dichiarativo, anziché innovativo, perché solo le norme dichiarative o interpretative possono avere efficacia retroattiva alle fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore.
Il giudice nazionale non ha possibilità di abdicare ai principi sovranazionali, ma è obbligato alla pratica della interpretazione conforme, piegando il testo normativo vigente al perseguimento dello scopo perseguito dalle direttive europee anche prima del loro formale recepimento e selezionando, tra tutti i significati che possono essere estratti dalle norme nazionali vigenti, quelli realmente conformi agli obiettivi di tutela fissati nel consesso europeo.
Anche nella fattispecie, il giudice nazionale non ha facoltà di discostarsi dai principi enunciati dalla
Corte di Giustizia perché la direttiva sui consumatori del 2008, nonostante non fosse ancora stata formalmente recepita nell'art. 125 sexies t.u.b., obbligava gli Stati membri al perseguimento dei suoi obiettivi rivolgendosi a tutti gli organi interni all'apparato pubblico, non solo quelli legislativi ma anche quelli giudiziari. Di conseguenza, i giudici nazionali sono obbligati ad adottare una interpretazione conforme del vecchio art. 125 t.u.b. che soddisfi lo spirito della direttiva.
Così ricostruito il complesso sistema normativo di riferimento, nel caso in esame si impongono le consequenziali conclusioni.
All'epoca della stipulazione del contratto, il 4/5/2010, non erano ancora entrati in vigore né l'art. 125 sexies t.u.b., né l'art. 22 L. 221/2012, né l'art. 49 del regolamento ISVAP.
Tuttavia la legge 221/2012, successivamente introdotta, aveva stabilito all'art. 14 quater che l'art. 22 della legge era da applicare anche ai contratti pendenti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore: questo basta già di per sé a sconfessare la tesi dell'appellante e ad attribuire legittimazione normativa al diritto del mutuatario, che aveva già concluso il contratto due anni prima, sebbene lo abbia estinto al più tardi a decorrere dal 1/11/2014.
A prescindere poi dalla normativa di settore, l'ordinamento nel suo complesso già contemplava il diritto al rimborso del mutuatario.
All'epoca era infatti in vigore l'art. 125 co. 2 t.u.b. che, nella sua precedente formulazione, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Il CICR, tuttavia, non vi ha mai dato attuazione.
Secondo un orientamento minoritario della giurisprudenza di merito, questa omissione avrebbe svuotato la norma di significato precettivo, privando il consumatore del diritto ad ottenere una equa riduzione del costo del credito, in caso di adempimento anticipato (così Tribunale di Napoli, sentenza n. 924 del 25/1/2019, recentemente esaminata dalla ordinanza della Corte di Cassazione n.
25977/2023).
Questa interpretazione non può essere condivisa. Il principio della ripetibilità dei costi del credito in caso di estinzione anticipata del rapporto affonda in una profonda stratificazione di norme nazionali e sovranazionali, che non può essere rinnegata sul rilievo della assenza di una disciplina interna di dettaglio. Diversamente opinando, si assegnerebbe alle fonti secondarie una forza superiore a quella delle fonti primarie, con inammissibile sovversione della gerarchia delle fonti. Al contrario, la norma si presenta completa nel suo significato precettivo anche prescindendo dall'intervento di fonti secondarie, con il risultato che non può essere disapplicata dall'interprete.
Questa seconda tesi è stata ampiamente seguita nella giurisprudenza di merito. In contrasto con il precedente orientamento, il Tribunale partenopeo ha recentemente affermato che: “Il problema quindi diviene quello di stabilire quale rilievo giuridico debba darsi alle indicazioni contenute nelle fonti secondarie. Al riguardo il Tribunale osserva che in tema di rapporti obbligatori rilevano non solo le disposizioni normative primarie specifiche che si sono appena riportate, ma anche le clausole generali di cui agli artt. 1175, 1337, 1358, 1366, 1375, 2598 n. 3 c.c. (…) Si deve anche aggiungere che demandare la concretizzazione della equità sostanziale del rimborso dei costi anticipati, cui il cliente consumatore ha diritto, alla volontà delle parti, che può essere desunta ex post in base a metodi di calcolo, equivale ad abbandonare la concretizzazione di valori, che sono anzitutto etici, alle prassi correnti. Da ciò deriva il convincimento che, in riferimento alle commissioni ed alle spese assicurative, il criterio pro rata temporis applicato sul loro intero ammontare è il più logico e, con ciò stesso, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale. In effetti anche applicando il previgente disposto dell'art. 125 TUB si giunge alle medesime conclusioni” (Tribunale Napoli, 26/05/2023, n. 5470).
Questa interpretazione è l'unica che consente di perseguire la pratica dell'interpretazione conforme ed è stata da ultimo seguita anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel cassare la sentenza del Tribunale di Napoli dapprima menzionata, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (Cassazione civile, ord. n. 25977 del 6/09/2023).
Ne consegue che al consumatore non possa essere negata la ripetizione dei costi del credito, per la quota successiva alla estinzione del rapporto, anche in forza del vecchio art. 125 t.u.b.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'art. 125 t.u.b non appare affatto circoscritto ai rapporti tra il consumatore e l'istituto di credito. La norma anzi ribadiva con ampia formulazione il “diritto del consumatore” a una riduzione del costo totale del credito, diritto che non può essere negato o compresso in funzione dell'identità dell'accipiens, in forza di un'arbitraria interpretazione restrittiva che non trova legittimazione normativa. Al contrario, l'interpretazione della norma deve essere condotta in un'ottica di sistema e dunque deve essere piegata all'obiettivo sostanziale di perseguimento della tutela del consumatore, secondo una interpretazione conforme all'intentio legis del legislatore europeo.
Tra i costi ripetibili, non vi è dubbio che siano ricompresi anche i costi assicurativi, a prescindere dal silenzio della disciplina di settore.
Prima dell'intervento risolutore della Corte di Giustizia, la riflessione giurisprudenziale è stata a lungo impegnata sul tema della distinzione tra costi recurring e costi upfront e sul diverso regime di ripetizione delle due tipologie di costo. La ripetibilità dei costi upfront ha incontrato maggiori resistenze, perché l'obiettivo sostanziale di tutela si scontrava con la logica constatazione che la causa di quelle attribuzioni si fosse già esaurita con la conclusione del contratto, a prescindere dalla durata del rapporto (così anche la Corte Costituzionale, sentenza 22/12/2022, n. 263, interrogata sulla legittimità della nuova formulazione dell'art. 125 sexies co. 1 t.u.b.: “Sullo sfondo di tale prassi applicativa si rinviene anche l'argomentazione che collega il dato testuale della disposizione alla teoria della giustificazione causale delle attribuzioni, sicché si ritengono recuperabili
i costi riferiti a prestazioni che conferiscono utilità collegate con la durata del contratto e, per converso, irripetibili costi relativi a prestazioni, la cui giustificazione causale abbia già trovato compimento”).
Questo tema tuttavia non coinvolge la fattispecie concreta. La giurisprudenza non ha mai dubitato della riconducibilità degli oneri assicurativi tra i costi cd. recurring, perché la polizza assicurativa viene contratta in funzione di un rischio che può verificarsi nel corso della intera durata del rapporto che discende dal contratto di mutuo (ex multis Tribunale Torino, 23/04/2021).
Di conseguenza, la piena applicazione dell'art. 125 t.u.b. ratione temporis vigente impone la condanna dell'assicuratore alla restituzione della quota di oneri assicurativi non dovuti per la estinzione anticipata del finanziamento, con l'effetto che la sentenza impugnata va confermata nel suo contenuto dispositivo.
La società assicuratrice ha anche eccepito di non essere legittimata alla restituzione dei costi assicurativi, in luogo dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento. Le considerazioni dell'appellante non hanno pregio.
La ripetizione d'indebito oggettivo rappresenta un'azione di natura restitutoria a carattere personale che è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante (così da ultimo Cass. civ.,
18/01/2023, n.1476). La condictio indebiti deve essere dunque rivolta verso chi ha materialmente ricevuto il pagamento, con la conseguenza che questa non segue necessariamente i binari del rapporto contrattuale.
Orbene, risulta pacifico, perché incontestato tra le parti, che la destinataria finale dei premi assicurativi sia stata effettivamente l'impresa assicuratrice e non la finanziaria che ha incassato i pagamenti. La società assicuratrice non ha mai negato di essere la reale accipiens degli oneri assicurativi versati dal mutuatario, ma solo di non essere obbligata alla loro restituzione. La tesi difensiva però va disattesa perché, al momento della caducazione del contratto, gli oneri assicurativi non ancora maturati costituivano un indebito da restituire al mutuatario e questo obbligo di restituzione grava principalmente su chi ha beneficiato dell'indebita corresponsione.
Nella giurisprudenza di merito è stato affermato che “non sussistono ragioni per distinguere a seconda che accipiens e/o obbligato principale alla restituzione dell'indebito sia il finanziatore stesso o l'impresa assicuratrice, posto che in entrambi i casi il disagio del consumatore e l'onere del solve et repete restano invariati” e che, anche qualora fosse convenuto il mutuante, non è escluso “un obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice, quale obbligato principale” (Tribunale Torino, 23/04/2021).
Questa interpretazione, alla quale la scrivente intende prestare adesione, è l'unica che privilegia lo scopo finale di tutela del consumatore, che ha diritto a liberarsi anticipatamente del peso dell'obbligazione senza essere pregiudicato dalla complessità della operazione negoziale.
Per tutte le ragioni analiticamente esposte, la sentenza appellata va sostanzialmente confermata nel suo contenuto dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri contenuti nel D.M.
55/2014, come novellato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo, in prossimità dei valori minimi, stante l'esiguità delle attività processuali espletate.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, della ricorrenza di un caso di infondatezza dell'impugnazione e, dunque, dell'astratta sussistenza della fattispecie che pone a carico della parte impugnante rimasta soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fermo restando che, secondo quanto condivisibilmente precisato da
Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020, l'accertamento se la parte, in dipendenza di quest'esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo è rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite pari ad € 300,00, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva, con distrazione in favore dell'avv. Luca Martinelli;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello proposto.
Aversa, 26/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo