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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65830 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 21.01.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. RUSSO CINZIA ed elettivamente domiciliata presso di lei in Velletri Via XXIV MAGGIO N.70, giusta delega in atti;
-Attrice
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
-Convenuto/Contumace
NONCHE'
(C.F. ) CP_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1
Rappresentati e difesi dall'avv. Bruno CALICE e Rosario DI CAMILLO ed elettivamente domiciliati in Roma Via Pietro Bernardini nr. 21, per mandato alle liti;
-Convenuti
Oggetto: Titoli di credito – Azione di regresso
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.01.2025 le Parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, con rinuncia ai termini, come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 132 c.p.c., con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con atto di citazione ritualmente notificato, , ha convenuto Parte_1
in giudizio -dinanzi all'intestato Tribunale- CP_2 CP_3
E , chiedendone la condanna al pagamento pro
[...] Controparte_1
quota e in proprio favore della somma dalla medesima versata all'esito del procedimento esecutivo presso terzi, rubricato al RGE 23613/2019 Mob. Tribunale di Roma.
Ha dedotto di aver fatto integralmente fronte ad un'obbligazione di pagamento assunta dalle odierne parti, quali soci paritari della KRAMER S.r.l.s. Ha rappresentato che, quali soci, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società, il 22 luglio 2016, sottoscrissero nr. 17 effetti cambiari -16 dell'importo di € 957,85 (€ 15.325,60) e 1 dell'importo di € 8.000,00. Ha, ulteriormente dedotto che, all'esito del mancato pagamento, di aver subito l'azione esecutiva presso terzi (RGE Mob. 23613/2019), di aver corrisposto il pagamento della complessiva somma di € 26.711,54 (di cui € 200,00 per le spese di registrazione ed € 301,54 per gli interessi maturati), a fronte delle trattenute operate dal proprio datore di lavoro. Ha, pertanto, eccepito il diritto ad ottenere la ripetizione di quanto anticipato. Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare che l'attrice, IG.ra - ad esito dell'opposizione Parte_1
avverso la procedura di pignoramento presso terzi rubricata al n.23613/2019 attivata dai creditori procedenti P.I. e Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_4 P.I. presso il Tribunale Ordinario di Roma, definita dal G.E. Dott.ssa Aytano P.IVA_3
Chiara, con provvedimento pronunciato in data 28.04.2020 che ha ritenuto che il credito fatto valere, solo nei confronti della IG.ra , dovesse essere determinato nell'importo Parte_1
complessivo di € 26.210,20 (comprensivo della somma di cui al precetto pari ad € 24.060,20 oltre la liquidazione delle spese del procedimento esecutivo ammontanti ad € 2150,00) ed ha assegnato in pagamento alle parti creditrici procedenti la somma pari ad 1/5 della retribuzione mensile al netto delle ritenute fiscali e previdenziali dovuta dal terzo pignorato
Lifebrain Srl, nonché, 1/5 del TFR in caso di risoluzione anticipata del rapporto e ciò all'esito dei pignoramenti eseguiti anteriormente e fino alla concorrenza dell'ammontare testè quantificato – ha provveduto a pagare in ordine al credito fatto valere dai prefati creditori procedenti di cui risultano coobbligati cambiari tutti e quattro i soci della Kramer srls, discendente dai titoli di credito, effetti cambiari,(nell'atto analiticamente specificati negli importi, emessi a Roma in data 22 luglio 2016 dalla menzionata società aventi scadenza al
30.06.2018) avallati da tutti e quattro i soci e rimasti inevasi, l'importo (di cui all'ordinanza del GE Dott.ssa Aytano del 28.04.2020) ammontante ad € 26.210,20 oltre gli importi relativi alle spese vive di registrazione, di copia e notifica dell'ordinanza di cui al procedimento esecutivo N. 23613/2019 RGE emesso dal G.E. Dott.ssa Chiara Aytano presso il Tribunale di Roma in data 28.04.2020, dichiarare il diritto di regresso di parte attorea nei confronti dei convenuti e, per l'effetto condannare quest'ultimi al pagamento dell'importo pro quota dovuto dagli altri coobligati ammontante ad €10.870,44 (diecimilaottocentosettanta/44) oltre tutti gli importi che nel corso e per la IG.ra , quale unico soggetto pignorato, scelto Parte_1
in ragione del vincolo di solidarietà dell'obbligazione creditoria;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Regolarmente costituiti i soli e , hanno CP_2 Controparte_3
contestato la ricostruzione attorea, deducendo di aver raggiunto un'intesa con le creditrici, le società e che, a fronte Controparte_4 Controparte_4
della corresponsione “a saldo e stralcio” della somma di € 7.015,00 ciascuno, avevano ottenuto la quietanza e relativa liberatoria. Hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza: In via assoluta
e nel merito, accertata l'assoluta infondatezza delle eccezioni tutte dedotte per le ragioni indicate in narrativa e la assoluta responsabilità della parte attrice ex art. 2018 C.C. quale debitore, rigettare in toto le domande formulate dalla IG.ra . Con vittoria di spese, Parte_1
competenze ed onorari del presente giudizio”.
***
Dichiarata la contumacia di , assegnati i termini istruttori, Controparte_1
fatta proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., ritenuta la causa meramente documentale e matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Avvicendatosi vari giudici, in sostituzione della titolare, definitivamente assegnata alla sottoscritta, la causa è stata riservata alla decisione all'udienza dell'8 ottobre 2024, con assegnazione dei termini ex lege. Rimessa sul ruolo per la produzione di tutte le buste paga attestanti la trattenuta nella misura di 1/5, all'udienza del 21 gennaio 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, senza note.
***
La domanda attorea è fondata, nei termini e per le ragioni che seguono.
Quanto all'azione di regresso, è provato per tabulas che la Parte_1
unitamente agli altri soci -pari quota, hanno promesso il pagamento dell'obbligazione assunta dalla società KRAMER S.r.l.s. nei confronti delle società Controparte_4
e con il rilascio di nr. 17 effetti cambiari per il
[...] Controparte_4
complessivo importo di € 23.325,60.
E' comprovato, inoltre, che: i) le predette società abbiano notificato atto di precetto e successivo atto di pignoramento presso terzi alla sola per il pagamento Parte_1
della somma di € 24.060,20; ii) il mbito della relativa procedura- abbia CP_5
emesso il 28.04.2020, la relativa O.A. Rge Mob. 23613/19 per la complessiva somma di € 26.210,00, oltre interessi e spese successive;
iii) il datore di lavoro della
, abbia corrisposto la complessiva somma di € 26.711,74 mediante Parte_1
l'accantonamento mensile.
Priva di riscontro, invece, la dedotta estinzione della posizione debitoria da parte del e del , per aver sottoscritto un accordo transattivo con CP_2 Controparte_3
le due società creditrici, ritenuto che, oltre al documento allegato alla comparsa di costituzione, tra l'altro rilasciato da tale sedicente “capo area commerciale” Per_1
su carta semplice e privo dei timbri societari (All. 2 e riferito al solo , i CP_2
convenuti non hanno prodotto il pagamento o proposto opposizione all'intrapresa azione esecutiva o, ancora, chiesto di essere autorizzati alla chiamata in casa nel presente giudizio.
L'azione promossa dalla IG.ra , pertanto, va inquadrata nell'ambito Parte_1
dell'azione di regresso tra condebitori solidali di cui all'art. 1299 c.c. che dispone che il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi. Alla stregua dell'art. 2991 c.c. il socio di una società in nome collettivo, che abbia provveduto al pagamento di un debito sociale residuo, ha diritto di rivalersi "pro quota" nei confronti degli altri soci come lui illimitatamente responsabili (cfr. sul punto Cass., sez. I, 21 febbraio 2013, n. 4380; Cass., 18 agosto
2006, n. 18185). Dispone inoltre l'art. 1298 c.c. che, nei rapporti interni, l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi e che le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
E' evidente pertanto che l'attrice, avendo pagato l'intero debito, anche per gli altri soci, ha diritto all'azione di regresso pro quota nei confronti dei e CP_2 CP_3 [...]
. CP_1
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, contrariis reiectis:
DICHIARA tenuto e, per l'effetto, condanna e CP_2 Controparte_3 [...]
al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
6.677,94 ciascuno, oltre interessi dalla domanda al saldo;
CONDANNA e , in solido tra CP_2 Controparte_3 Controparte_1
loro, al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 5.077,00, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma li 04.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Pavoni