Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 2
- 1. spese ordinarie e straordinarie, come funzionanohttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
9 gennaio 2026 Nel condominio, cosa sono le spese ordinarie e straordinarie e chi deve approvarle? In sintesi: le prime rientrano nella gestione “normale” e possono essere sostenute dall'amministratore nell'ambito delle sue attribuzioni; le seconde, quando comportano un impegno economico rilevante o scelte non ricorrenti, richiedono in genere una delibera assembleare, salvo urgenza. La Cassazione ha ribadito che il discrimine non è l'etichetta data in preventivo, ma la normalità dell'atto e la sua incidenza economica: se l'onere è fuori scala rispetto alla gestione tipica, serve l'assemblea. La gestione delle spese comuni e il ruolo dell'amministratore Chi vive in condominio lo scopre …
Leggi di più… - 2. spese ordinarie e straordinarie, come funzionanohttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
9 gennaio 2026 Nel condominio, cosa sono le spese ordinarie e straordinarie e chi deve approvarle? In sintesi: le prime rientrano nella gestione “normale” e possono essere sostenute dall'amministratore nell'ambito delle sue attribuzioni; le seconde, quando comportano un impegno economico rilevante o scelte non ricorrenti, richiedono in genere una delibera assembleare, salvo urgenza. La Cassazione ha ribadito che il discrimine non è l'etichetta data in preventivo, ma la normalità dell'atto e la sua incidenza economica: se l'onere è fuori scala rispetto alla gestione tipica, serve l'assemblea. La gestione delle spese comuni e il ruolo dell'amministratore Chi vive in condominio lo scopre …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 15346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15346 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma (…)”. La Corte d’appello ha dunque implicitamente ritenuto che la delibera avente ad oggetto la “manutenzione generale dei due corpi di fabbrica” non concernesse “la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità”, perché in tal caso essa doveva essere altrimenti presa con un numero di voti che rappresentasse la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. La sentenza impugnata non ha tuttavia fatto applicazione del principio enunciato da questa Corte, secondo cui, in tema di condominio negli edifici, il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall'art. 1135, comma 2, c.c., riposa sulla "normalità" dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze 10 di 12 normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell'assemblea condominiale (Cass. n. 10865 del 2016). 7. – Il sesto motivo di ricorso (sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1120 e 1136, comma 5, c.c., circa la “mancata ratifica dell’operato dell’amministratore”), il settimo motivo (sulla “violazione e falsa applicazione dell’art. 1136, comma 4, c.c.”, l’omessa motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo, quanto all’esatta indicazione dei lavori da farsi che doveva essere contenuto nella delibera), l’ottavo motivo (sulla violazione dell’art. 1135, n. 4, c.c., facendosi riferimento dai ricorrenti alla formulazione della norma applicabile solo dopo l’entrata in vigore della legge n. 220 del 2012, sull’omessa motivazione e sulla mancata istituzione del fondo speciale obbligatorio per i lavori straordinari), il nono motivo (sulla violazione dell’art. 1136, comma 4, c.c., quanto al compenso e alla portata dell’incarico “all’ing. Teodosio”) e il decimo motivo (sulla violazione dell’art. 1136, comma 4, c.c., quanto alle condizioni tecniche dei lavori) sono tutti inammissibili, perché attengono a questioni “nuove”, senza adempiere all’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 8. L’undicesimo motivo di ricorso, sulla violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver risposto la Corte d’appello alla questione delle mancate approvazioni dei bilanci, è inammissibile per difetto di soccombenza, non avendo l’attore interesse a lamentare il rigetto di una domanda che assuma di non aver proposto. 9. - Il dodicesimo motivo di ricorso, sulla violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., quanto al rigetto della domanda di risarcimento dei danni, che la Corte d’appello ha ritenuto non provati, è inammissibile, giacché la sentenza impugnata non ha negato l’astratta risarcibilità del danno alla proprietà, ma ne ha ritenuto mancata la dimostrazione, il che involge un apprezzamento di merito sulla fondatezza della 11 di 12 pretesa che non può sindacarsi in sede di legittimità. D’altro canto, neppure è tuttora provato alcun comportamento illecito del Condominio che possa individuarsi quale fatto generatore del preteso danno risarcibile. 10. – Il tredicesimo motivo di ricorso, sull’errata applicazione dell’art. 187 c.p.c. per il rigetto delle deduzioni istruttorie, è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non specificando il ricorrente quale contenuto avessero le sue richieste di prova, onde consentire a questa Corte di valutarne la decisività. 11. – Il quattordicesimo motivo di ricorso sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, attenendo alla condanna alle spese processuali, rimane assorbito dall’accoglimento del quinto motivo, che comporta la comunque cassazione della sentenza impugnata. 12. - Conseguono, nei sensi di cui in motivazione, l’accoglimento del quinto motivo di ricorso, l’assorbimento del quattordicesimo motivo, l’inammissibilità o il rigetto di tutti i restanti motivi e la cassazione della sentenza impugnata nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame della causa, uniformandosi all’enunciato principio, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbito il quattordicesimo motivo, dichiara inammissibili o rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata nei limiti della cesura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione. 12 di 12 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile