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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 4.3.2025 nella causa iscritta al n. 5969/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Donatella Vicari, Parte_1 ricorrente
e
con il patrocinio dell'Avv. Ivanoe Ciocca CP_1 resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (rg.n. 1888/2023) per ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al fine di beneficiare dell'assegno di inabilità ex art. 12 della L. 118/71 e dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80, nonché le condizioni di disautonomia in condizioni di gravità di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa;
che in sede di atp veniva riconosciuto il solo beneficio di cui all'art. 12 l. 118/71 a decorrere dal 1.1.2023; di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 8.11.2023.
La ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c. con ricorso del 13.11.2023, ha chiesto che sia riconosciuta la sussistenza in capo ad ella dei suddetti requisiti sanitari a decorrere dalla domanda amministrativa, con condanna dell'ente al pagamento dei ratei.
Si è costituito l'Ente resistente, eccependo la decadenza dal diritto ex art. 42 c. 3 d.l. 269/03,
l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali dell'accertamento tecnico, l'infondatezza nel merito.
La causa è stata istruita documentalmente, e decisa all'udienza odierna.
Va preliminarmente rilevata, in senso assorbente, la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza semestrale ai sensi dell'art. 42 comma 3 D.L. n. 269/2003. L'art. 42 co. 3 del D.L. n. 269/2003 ha reso non più necessario il ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, prevedendo il termine di sei mesi per l'esercizio della azione giudiziaria, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo o, in assenza di comunicazione, decorsi 120 giorni dall'inizio del procedimento amministrativo.
Dai documenti prodotti da parte ricorrente, risulta che quest'ultima ha presentato domanda amministrativa in data 29.9.2021 e non è mai stata convocata a visita medica. Il dies a quo del termine decadenziale deve quindi individuarsi nel 27.1.2022; lo stesso è quindi scaduto il 27.6.2022. Il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. è stato depositato in data 4.4.2023, spirato detto termine.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 42 co. 3 d.l. 269/2003.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente è esente dalla condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5969/2023 r.g.:
- Rigetta la domanda;
- dichiara pare ricorrente esente dalla condanna alle spese di lite.
Tivoli, 4.3.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 4.3.2025 nella causa iscritta al n. 5969/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Donatella Vicari, Parte_1 ricorrente
e
con il patrocinio dell'Avv. Ivanoe Ciocca CP_1 resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (rg.n. 1888/2023) per ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al fine di beneficiare dell'assegno di inabilità ex art. 12 della L. 118/71 e dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80, nonché le condizioni di disautonomia in condizioni di gravità di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa;
che in sede di atp veniva riconosciuto il solo beneficio di cui all'art. 12 l. 118/71 a decorrere dal 1.1.2023; di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 8.11.2023.
La ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c. con ricorso del 13.11.2023, ha chiesto che sia riconosciuta la sussistenza in capo ad ella dei suddetti requisiti sanitari a decorrere dalla domanda amministrativa, con condanna dell'ente al pagamento dei ratei.
Si è costituito l'Ente resistente, eccependo la decadenza dal diritto ex art. 42 c. 3 d.l. 269/03,
l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali dell'accertamento tecnico, l'infondatezza nel merito.
La causa è stata istruita documentalmente, e decisa all'udienza odierna.
Va preliminarmente rilevata, in senso assorbente, la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza semestrale ai sensi dell'art. 42 comma 3 D.L. n. 269/2003. L'art. 42 co. 3 del D.L. n. 269/2003 ha reso non più necessario il ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, prevedendo il termine di sei mesi per l'esercizio della azione giudiziaria, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo o, in assenza di comunicazione, decorsi 120 giorni dall'inizio del procedimento amministrativo.
Dai documenti prodotti da parte ricorrente, risulta che quest'ultima ha presentato domanda amministrativa in data 29.9.2021 e non è mai stata convocata a visita medica. Il dies a quo del termine decadenziale deve quindi individuarsi nel 27.1.2022; lo stesso è quindi scaduto il 27.6.2022. Il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. è stato depositato in data 4.4.2023, spirato detto termine.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 42 co. 3 d.l. 269/2003.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente è esente dalla condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5969/2023 r.g.:
- Rigetta la domanda;
- dichiara pare ricorrente esente dalla condanna alle spese di lite.
Tivoli, 4.3.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni