CASS
Ordinanza 30 giugno 2022
Ordinanza 30 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/06/2022, n. 20871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20871 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 4041-2021 proposto da: PO IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE SE SIRTORI 56, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO AMEDEO MARINELLI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO Civile Ord. Sez. U Num. 20871 Anno 2022 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 30/06/2022 Sez. U. – RG 4041/2021 camera di consiglio 24.5.2022 2 PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
nonchè contro PROCURATORE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE LAZIO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 93/2020 della CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 24/06/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere MASSIMO FALABELLA;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale CARMELO SGROI, il quale conclude per l'inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. — Con ricorso depositato il 26 luglio 2019, MA ZZ ha chiesto la revocazione della sentenza con cui la Prima Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, in accoglimento parziale del gravame da lei proposto avverso la pronuncia di primo grado, l’aveva condannata al pagamento, in favore dell’I.P.A.B. denominata Istituti Santa MA in Aquiro, della somma di euro 33.880,00 oltre rivalutazione e spese. Con la pronuncia di primo grado la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della nominata Corte aveva integralmente accolto la domanda della Procura Generale, vertente sulla condotta posta in essere dalla detta ZZ, e consistente nel conferimento a una società terza dell’incarico avente ad oggetto l’attività di risk analysis e risk assesment per l’ente, dietro un compenso di euro 40.000,00, oltre Iva: conferimento di incarico che, nella prospettazione Sez. U. – RG 4041/2021 camera di consiglio 24.5.2022 3 dell’organo requirente, poi accolta dal Giudice di prime cure, si sarebbe attuata in violazione delle previsioni dello statuto dell’ente e dell’art. 1, comma 8, l. n. 190/2012. 2. ― Con sentenza pubblicata il 24 giugno 2020 il ricorso per revocazione è stato respinto. La Sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti ha disatteso il primo motivo di impugnazione, vertente sul difetto di giurisdizione contabile di confronti dell’I.P.A.B.; ha osservato che veniva in questione l’art. 15, comma 2, c.g.c. (codice di giustizia contabile), a mente del quale nel giudizio di impugnazione il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione e ha precisato che, nella fattispecie, la sentenza revocanda non conteneva alcuna pronuncia a tale riguardo. Ha quindi escluso che quanto dedotto con gli ulteriori motivi di impugnazione integrasse errore revocatorio. 3. ― MA ZZ ha impugnato per cassazione la detta sentenza lamentando il difetto di giurisdizione. Resiste con controricorso la Procura Generale presso la Corte dei conti. La ricorrente ha depositato memoria e il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Deduce l’istante che la sentenza impugnata merita cassazione per il difetto assoluto di giurisdizione dell’organo giudicante che l’ha emessa. Si assume che la Corte dei conti non avesse capacità a conoscere e giudicare in ordine alla controversia sottesa al provvedimento impugnato, giacché detta Corte, in base agli artt. 103, comma 2, e 111 Cost., nonché dell’art. 1 c.g.c., ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all’erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica. Rileva l’istante che l’I.P.A.B. Istituti Santa MA in Aquiro non è una pubblica amministrazione ricompresa nella previsione dell’art. 1, comma 2, Sez. U. – RG 4041/2021 camera di consiglio 24.5.2022 4 d.lgs. n. 165/2001, né un ente pubblico. Si spiega che la Corte dei conti aveva ritenuto sussistente la propria giurisdizione assimilando impropriamente la detta I.P.A.B. ad una amministrazione pubblica;
si osserva, tra l’altro, che lo statuto di questa presenterebbe natura privatistica, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 396 del 1988 e 195 del 1987, e che l’art. 51, comma 7, c.g.c. riferisce l’azione di responsabilità per danno erariale ai soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e degli altri enti e organismi puntualmente indicati, tra cui non rientrano le I.P.A.B. non ancora trasformate ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, come appunto Istituti Santa MA in Aquiro. 2. ― Il ricorso è inammissibile. Secondo la giurisprudenza costante delle Sezioni Unite, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dei conti pronunciata su impugnazione per revocazione può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di mettere in discussione tale potere sulla precedente decisione di merito (per tutte: Cass. Sez. U. 4 novembre 2021, n. 31559; Cass. Sez. U. 27 febbraio 2017, n. 4879; Cass. Sez. U. 18 dicembre 2007, n. 26618). La contestazione della giurisdizione del giudice che ha emesso la pronuncia oggetto di revocazione trova infatti ostacolo nel giudicato, anche implicito, conseguente alla mancata impugnazione al riguardo (Cass. Sez. U. 18 dicembre 2007, n. 26618, cit.). Deve ricordarsi, in termini generali, che le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità, e che il giudice può rilevare pure d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto Sez. U. – RG 4041/2021 camera di consiglio 24.5.2022 5 non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. Il giudicato implicito sulla giurisdizione può poi prodursi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito (Cass. Sez. U. 9 ottobre 2008, n. 24883). Pertanto, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto;
diversamente, l'esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass. Sez. U. 28 gennaio 2011, n. 2067; su questa linea, più di recente: Cass. Sez. U. 29 ottobre 2020, n. 23903; Cass. Sez. U. 23 aprile 2020, n. 8095; Cass. Sez. U. 19 marzo 2020, n. 7454; Cass. Sez. U. 2 ottobre 2018, n. 24132; Cass. Sez. U. 29 novembre 2017, n. 28503). In tal senso, l’odierna previsione dell’art. 15, comma 2, c.g.c., a mente del quale «[n]ei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione» presenta un contenuto precettivo che, nella valorizzazione della decisione implicita assunta dal giudice del merito, risulta conforme alla richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite. Come in precedenza rilevato, la ricorrente è stata condannata, Sez. U. – RG 4041/2021 camera di consiglio 24.5.2022 6 in primo grado, al risarcimento del danno;
la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti è stata gravata di una impugnazione che non ha però investito il profilo della giurisdizione. L’odierno ricorso prospetta un difetto di giurisdizione che non inerisce alla specificità del giudizio di revocazione (come accade nel caso in cui si lamenti, in ipotesi, un eccesso di potere giurisdizionale del giudice della revocazione), ma che, per essere basato sulla natura privatistica dell’ente Istituti Santa MA in Aquiro, è lo stesso vizio che avrebbe dovuto essere denunciato impugnando, con l’appello, la statuizione implicita sulla giurisdizione resa dal giudice di primo grado. Essendo mancato il gravame sul punto, il tema della giurisdizione del giudice contabile deve ritenersi coperto da giudicato interno. 3. ― Nulla va statuito sulle spese, in ragione della qualità di parte solo in senso formale del Procuratore Generale presso la Corte dei conti (Cass. Sez. U. 28 febbraio 2020, n. 5589).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni
- ricorrente -
contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO Civile Ord. Sez. U Num. 20871 Anno 2022 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 30/06/2022 Sez. U. – RG 4041/2021 camera di consiglio 24.5.2022 2 PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
nonchè contro PROCURATORE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE LAZIO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 93/2020 della CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 24/06/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere MASSIMO FALABELLA;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale CARMELO SGROI, il quale conclude per l'inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. — Con ricorso depositato il 26 luglio 2019, MA ZZ ha chiesto la revocazione della sentenza con cui la Prima Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, in accoglimento parziale del gravame da lei proposto avverso la pronuncia di primo grado, l’aveva condannata al pagamento, in favore dell’I.P.A.B. denominata Istituti Santa MA in Aquiro, della somma di euro 33.880,00 oltre rivalutazione e spese. Con la pronuncia di primo grado la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della nominata Corte aveva integralmente accolto la domanda della Procura Generale, vertente sulla condotta posta in essere dalla detta ZZ, e consistente nel conferimento a una società terza dell’incarico avente ad oggetto l’attività di risk analysis e risk assesment per l’ente, dietro un compenso di euro 40.000,00, oltre Iva: conferimento di incarico che, nella prospettazione Sez. U. – RG 4041/2021 camera di consiglio 24.5.2022 3 dell’organo requirente, poi accolta dal Giudice di prime cure, si sarebbe attuata in violazione delle previsioni dello statuto dell’ente e dell’art. 1, comma 8, l. n. 190/2012. 2. ― Con sentenza pubblicata il 24 giugno 2020 il ricorso per revocazione è stato respinto. La Sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti ha disatteso il primo motivo di impugnazione, vertente sul difetto di giurisdizione contabile di confronti dell’I.P.A.B.; ha osservato che veniva in questione l’art. 15, comma 2, c.g.c. (codice di giustizia contabile), a mente del quale nel giudizio di impugnazione il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione e ha precisato che, nella fattispecie, la sentenza revocanda non conteneva alcuna pronuncia a tale riguardo. Ha quindi escluso che quanto dedotto con gli ulteriori motivi di impugnazione integrasse errore revocatorio. 3. ― MA ZZ ha impugnato per cassazione la detta sentenza lamentando il difetto di giurisdizione. Resiste con controricorso la Procura Generale presso la Corte dei conti. La ricorrente ha depositato memoria e il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Deduce l’istante che la sentenza impugnata merita cassazione per il difetto assoluto di giurisdizione dell’organo giudicante che l’ha emessa. Si assume che la Corte dei conti non avesse capacità a conoscere e giudicare in ordine alla controversia sottesa al provvedimento impugnato, giacché detta Corte, in base agli artt. 103, comma 2, e 111 Cost., nonché dell’art. 1 c.g.c., ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all’erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica. Rileva l’istante che l’I.P.A.B. Istituti Santa MA in Aquiro non è una pubblica amministrazione ricompresa nella previsione dell’art. 1, comma 2, Sez. U. – RG 4041/2021 camera di consiglio 24.5.2022 4 d.lgs. n. 165/2001, né un ente pubblico. Si spiega che la Corte dei conti aveva ritenuto sussistente la propria giurisdizione assimilando impropriamente la detta I.P.A.B. ad una amministrazione pubblica;
si osserva, tra l’altro, che lo statuto di questa presenterebbe natura privatistica, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 396 del 1988 e 195 del 1987, e che l’art. 51, comma 7, c.g.c. riferisce l’azione di responsabilità per danno erariale ai soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e degli altri enti e organismi puntualmente indicati, tra cui non rientrano le I.P.A.B. non ancora trasformate ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, come appunto Istituti Santa MA in Aquiro. 2. ― Il ricorso è inammissibile. Secondo la giurisprudenza costante delle Sezioni Unite, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dei conti pronunciata su impugnazione per revocazione può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di mettere in discussione tale potere sulla precedente decisione di merito (per tutte: Cass. Sez. U. 4 novembre 2021, n. 31559; Cass. Sez. U. 27 febbraio 2017, n. 4879; Cass. Sez. U. 18 dicembre 2007, n. 26618). La contestazione della giurisdizione del giudice che ha emesso la pronuncia oggetto di revocazione trova infatti ostacolo nel giudicato, anche implicito, conseguente alla mancata impugnazione al riguardo (Cass. Sez. U. 18 dicembre 2007, n. 26618, cit.). Deve ricordarsi, in termini generali, che le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità, e che il giudice può rilevare pure d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto Sez. U. – RG 4041/2021 camera di consiglio 24.5.2022 5 non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. Il giudicato implicito sulla giurisdizione può poi prodursi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito (Cass. Sez. U. 9 ottobre 2008, n. 24883). Pertanto, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto;
diversamente, l'esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass. Sez. U. 28 gennaio 2011, n. 2067; su questa linea, più di recente: Cass. Sez. U. 29 ottobre 2020, n. 23903; Cass. Sez. U. 23 aprile 2020, n. 8095; Cass. Sez. U. 19 marzo 2020, n. 7454; Cass. Sez. U. 2 ottobre 2018, n. 24132; Cass. Sez. U. 29 novembre 2017, n. 28503). In tal senso, l’odierna previsione dell’art. 15, comma 2, c.g.c., a mente del quale «[n]ei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione» presenta un contenuto precettivo che, nella valorizzazione della decisione implicita assunta dal giudice del merito, risulta conforme alla richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite. Come in precedenza rilevato, la ricorrente è stata condannata, Sez. U. – RG 4041/2021 camera di consiglio 24.5.2022 6 in primo grado, al risarcimento del danno;
la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti è stata gravata di una impugnazione che non ha però investito il profilo della giurisdizione. L’odierno ricorso prospetta un difetto di giurisdizione che non inerisce alla specificità del giudizio di revocazione (come accade nel caso in cui si lamenti, in ipotesi, un eccesso di potere giurisdizionale del giudice della revocazione), ma che, per essere basato sulla natura privatistica dell’ente Istituti Santa MA in Aquiro, è lo stesso vizio che avrebbe dovuto essere denunciato impugnando, con l’appello, la statuizione implicita sulla giurisdizione resa dal giudice di primo grado. Essendo mancato il gravame sul punto, il tema della giurisdizione del giudice contabile deve ritenersi coperto da giudicato interno. 3. ― Nulla va statuito sulle spese, in ragione della qualità di parte solo in senso formale del Procuratore Generale presso la Corte dei conti (Cass. Sez. U. 28 febbraio 2020, n. 5589).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni