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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/10/2025, n. 8083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8083 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
RG n. 1140/2021
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE--
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA--
nella causa civile promossa
DA P.IVA e C.F. P.IVA 1 Parte 1 con sede legale Parte 1 Pt 2
a Bolzano, Via Penegal 21, P.IVA e C.F. P.IVA 1 con sede legale a Bolzano, Via
Penegal 21, e sede operativa a Milano, Via TO 39/3, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione a nome nato a [...] il [...], CP 1
,
rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'Avv. ENRICO M. VALNEGRI e Avv.
Giacomo Bonazza del Foro di Milano giusta delega in atti;
-PARTE ATTRICE
CONTRO
P.IVA 2 in persona del legale (C.F. PA_2 con sede in Milano, Via TO 71, rappresentante pro tempore PA 3
(C.F. P.IVA 2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvio Scarsi, in Milano, Corso Plebisciti n. 3, giusta procura alle liti allegata 02/36539560 ovvero agli indirizzi pec Email 1 e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvio Scarsi e Email 2 del Foro di Milano giusta delega in atti;
SA RO
-PARTE CONVENUTA
E
PA 4 C.F. e P.IVA
(C.F.:in persona del suo procuratore, dott. PA_5 P.IVA 3
)con sede in Milano, via Benigno Crespi n. 23, ed elettivamente C.F. 1
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>
SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 1 di 66>> domiciliata in Milano, viale Monte Nero n.4, presso e nello studio dell'avvocato Matteo
), che la rappresenta e difende in forza dellaSchiavone (C.F. C.F. 2 procura speciale;
PARTE CONVENUTA
E
(C.F. e P.IVA P.IVA 4 in persona del suo Direttore Generale CP 6
PA_7 con sede legale in Roma, Piazza Poli n. 37/42, P.IVA Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco d'Amora del Foro di Milano P.IVA 4
87213237; PEC: CF: (fax: 02 Email 3 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Milano, C.F. 3
Via Cino del Duca n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco D'Amora giusta delega in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni delle parti costituite come rassegnate da ultimo nelle memorie ex art. 183, al VI comma al n. 1 cpc (conclusioni queste peraltro in parte mutate ed integrate rispetto a quelle originariamente formulate negli atti introduttivi) e qui di seguito riprodotte in copia:
Pt 1
IN VIA PRINCIPALE per gli eventi (infiltrazioni e1) Dichiarare la responsabilità esclusiva di Controparte 8 contaminazione da MI) verificatisi nell'immobile di cui è causa dal 24/07/2020 e, conseguentemente, accertare l'inadempimento della convenuta (verificatosi sin dal mese di agosto 2020) rispetto al contratto transattivo in atti in forza del quale avrebbe dovuto mantenere l'immobile in stato da poter essere utilizzato da Parte 1 sino al mese di gennaio 2021.
2) Datosi atto del pagamento da parte dell'attrice del corrispettivo per il godimento sino al mese di dicembre 2020 (doc n°42), condannare PA_2 alla restituzione delle somme pagate dal momento in cui l'immobile non ha più assolto alla funzione per cui ne era stato trasferito il godimento all'attrice, così per €16.666.65+IVA (relativi al periodo agosto/dicembre 2020).
3) Accertato l'odierno stato di inaccessibilità del magazzino, perdurante dall'agosto 2020 e sino al momento della esecuzione della bonifica, dichiarare che CP_8 CP 8 è tenuta
a ripristinare la copertura e bonificare a propria cura e spese l'immobile nonché a decontaminare dall'MI ed i beni di proprietà di Pt 1 (come da indicazioni fornite da e ad ATS), consentendo alla stessa di recuperare la materiale disponibilità degli stessi, anche ai fini della quantificazione del danno patito.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>
SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 2 di 66>> PA_24) Previa declaratoria di responsabilità esclusiva di per i danni subiti e subendi da Parte 1 per i fatti di cui è causa, condannare Controparte 2 (ovvero le assicurazioni convenute in relazione ai rispettivi rischi garantiti) a corrispondere a Parte_1 il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi consistenti:
- nel danno per mancata disponibilità dell'immobile dal mese di luglio 2020 a quello della bonifica (nella misura del corrispettivo mensile convenuto tra le parti con accordo del mese di ottobre 2019);
- del danno da indisponibilità e perdita totale o parziale (danneggiamento) dei macchinari e del materiale contenuti nell'immobile, siccome elencati in narrativa ed oggi solo parzialmente individuabili per mezzo delle fatture versate in atti;
- del danno derivante dai pregiudizi/disagi dell'espletamento della attività nel periodo dal 24/07/2020 fino al recupero della disponibilità dell'immobile e del suo contenuto o dell'equivalente, nella misura che emergerà dal corso del giudizio o sarà ritenuta di
Giustizia, ove occorrente anche in via equitativa.
Con vittoria di spese diritti ed onorari nonché rivalutazione ed interessi sugli importi che risulteranno dovuti.
PA_2
Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO
In via principale: respingere le avversarie domande perché infondate in fatto e in diritto. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità in capo a MM.re TO SR accertare e dichiarare la concorrente responsabilità di Parte 1 ai sensi dell'art. 1227 cc. e in ogni caso condannare [...]
a manlevare e tenere integralmente indenne la stessa da CP 6 e PA 4 qualsiasi somma fosse tenuta a corrispondere all'attrice.
In via riconvenzionale: accertata e dichiarata la responsabilità di Parte 1 per i fatti di cui in narrativa, condannare quest'ultima al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da MM.re TO inclusi quelli derivanti dalla mancata corresponsione dell'indennità mensile di occupazione pari ad €6.666,66 dal 1/1/21 sino all'effettivo rilascio, quelli derivanti dalla mancata conclusione del contratto di locazione con ER HO SR, sia sotto il profilo del danno emergente, quantificabile nella somma di €15.000,00 corrisposta da MM.re TO a titolo di penale, che sotto il profilo della perdita di chances, da liquidarsi eventualmente in via equitativa ex art 1226 cc, tenuto conto che il canone annuo concordato con il nuovo conduttore sarebbe stato pari ad €85.000,00 per un periodo di anni 6 + 6, oltre ai danni derivanti dalle spese di bonifica che MM.re TO ha dovuto sostenere, quantificabili nella somma di €17.400,00, o quella diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ed i danni subiti dall'immobile di proprietà di MM.re TO SR che verranno eventualmente accertati in corso di causa.
Accertata infine la temerarietà della lite ex art 96 c.p.c. condannare Parte 1 al risarcimento dei danni a favore di MM.re TO SR nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia
In ogni caso con vittoria di spese di lite.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>
SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 3 di 66>> PA 4 voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, previe tutte le declaratorie e le statuizioni del caso, così giudicare
A) IN VIA PREGIUDIZIALE: accertato che Pt 1 non ha titolo alcuno per agire direttamente nei confronti di CP_4, dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice nei confronti di CP_4 , rigettando tutte le domande svolte dalla stessa nei confronti della Compagnia.
,B) NEL MERITO: rigettare tutte le domande proposte da Pt 1 in quanto infondate e, comunque, non adeguatamente provate, assolvendo nel migliore dei modi [...]
CP 4
C) NEL MERITO IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva di Pt 1 di improponibilità della domanda
, così come formulata dall'attrice e di infondatezza nel merito delle pretese avanzate nei confronti di PA_2 accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza relativamente ai danni per cui è causa, rigettando tutte le domande svolte dalle altre parti nei confronti di CP_4 in quanto infondate in fatto ed in diritto.
D) NEL MERITO IN ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti dell'odierna esponente da Pt 1
[...] in via surrogatoria o, da in via di regresso, porre a carico PA_2 di CP_4 l'obbligo del risarcimento solo nei limiti previsti dal contratto di assicurazione previa decurtazione dello scoperto di polizza e previa ripartizione dell'onere risarcitorio con CP 6 rigettando ogni ulteriore pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto.
,
E) IN OGNI CASO: condannare chi di giustizia al pagamento delle spese di causa oltre accessori, come per legge.
CP_6
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Nel merito: accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa n. al presente giudizio;
5728.00.13.13580119 e, per l'effetto, estromettere la CP 6 dovesse essere In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui CP 6 dei danni verificati chiamata a manlevare e tenere indenne PA 2 presso l'MMobile sito in Milano, alla Via TO n. 39/3 in forza della polizza assicurativa n. 5728.00.13.13580119, limitare la copertura assicurativa fino alla concorrenza del limite di indennizzo convenuto e con applicazione della franchigia prevista. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze (comprese le spese generali 15%) ed onorari di giudizio.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>
SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 4 di 66>> --CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE¹--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).
La vicenda contenziosa oggi in esame ha, in realtà, uno sfondo litigioso tra le parti molto risalente nel tempo, con plurimi contenziosi incardinati tra le stesse Parte 3 parti che si sono intrecciati nel tempo e che hanno connotato i rapporti (tutt'altro che armonici) tra le due società che hanno peraltro anche proprietà contigue e confinanti. Si impone -per una migliore comprensione dell'attuale oggetto contenzioso- una necessaria ricostruzione storica degli accadimenti che hanno preceduto il presente giudizio con una cronistoria opportuna per una completa ricostruzione della vicenda oggi in decisione. Nel mese di luglio 2016 CP 2 intendendo concedere in locazione una porzione del capannone (con esclusione del cortile) di sua proprietà sito in Milano, via TO, 71 (doc. 1
- atto di proprietà), interessava la società Parte 1 proprietaria della porzione di capannone immediatamente confinante, la quale a sua volta cercava un bene immobile da destinare ad uso deposito, magazzino e collocazione macchinari.
PA_8 in data 15 luglio 2016, provvedeva quindi a consegnare il bene alla Pt 1 , con l'intesa, che le parti sarebbero addivenute a breve alla (peraltro nei fatti mai avvenuta) formalizzazione del contratto di locazione (cfr doc.
2 - bozza contratto di locazione da cui a pagina 1 ultima riga già si evinceva -per espressa e specifica indicazione in tal senso-- la presenza di MI nei locali per cui anche oggi è causa;
la suddetta circostanza era quindi certamente e documentalmente nota e conosciuta dalla almeno sin dal giudizio del Pt 1
2018). Parte 1 provvedendo a pagare il La formalizzazione del contratto non avveniva pur corrispettivo dovuto per l'occupazione dell'immobile. In data 22/11/2017 MM.re CP_2 sollecitava un'ultima volta a mezzo pec Pt 1 in ordine alla sottoscrizione del contratto, prospettando in difetto, di richiedere l'immediata restituzione dell'immobile.
A far tempo dal mese di dicembre 2017 la Pt 1 cessava altresì di corrispondere alcunché per l'occupazione, salvo poi provvedervi tardivamente ed in corso di giudizio promosso dalla
CP_2
Attesa la totale inerzia di Parte 1 la proprietaria dell'immobile MM.re TO, rivendicando il pieno diritto di pretendere la restituzione del proprio immobile, provvedeva dapprima a depositare istanza di mediazione (come previsto dalla legge vertendosi in ambito
1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>
SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 5 di 66>> locatizio), procedimento conclusosi con verbale negativo per la mancata partecipazione di Parte 1 e quindi notificava ricorso ex art 447-bis cpc.
Con la sentenza (poi passata in giudicato) emessa al n. 2302/2019 (pubbl. il 06/03/2019 RG n. 24024/2018 Repert. n. 1833/2019 del 06/03/2019) il Tribunale di Milano dichiarava² l'occupazione senza titolo di Parte 1 con condanna di questa ultima (oggi attrice) al rilascio dei locali e contestuale condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc. A seguito dell'impugnazione per gravame innanzi alla Corte di Appello di Milano proposto da Parte 1 avverso la suddetta sentenza, le parti Parte 3 raggiungevano il
28/10/2019 un accordo transattivo (doc.
4 - accordo³ transattivo) di seguito riprodotto in copia....
2 ....OMISSIS...
PQM
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 24024/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda formulata da PA 2 nei confronti di Parte 1 e per l'effetto:
2) condanna Parte 1 al rilascio del capannone sito in Milano, via TO 71, libero da persone e/o cose;
3) fissa per l'esecuzione la data del 30/05/2019;
4) condanna Parte 1 alla remissione in pristino dell'immobile di cui al punto 2), mediante eliminazione dei varchi identificati come da doc. sub. 2 di parte ricorrente da eseguirsi entro il 30/04/2019;
5) in caso di inadempimento all'obbligo di cui al punto che precede, autorizza all'esecuzione in PA_2 danno di Parte 1 delle opere di cui al punto 4);
6) condanna Parte 1 alla refusione in favore di PA 2 delle spese di lite, che si liquidano in €545,00 per spese esenti ed €5.534,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge;
7) condanna ex art. 96 c. III c.p.c. Parte 1 al pagamento in favore di CP 2
[] dell'importo di € 1.000,00. 3 Questi in sintesi i termini dell'accordo del 28/10/2019:
a) rinuncia temporanea da parte di CP 8 a mettere in esecuzione la sentenza di primo grado sino al 31/12/2020 (cd. termine dilatorio inizio di esecuzione forzata per rilascio) con assunzione dell'obbligo di Pt 1 di rilasciare e riconsegnare l'immobile entro la stessa data del 31/12/2020;
b) obbligo di Parte 1 di corrispondere l'indennità di occupazione che, a decorrere dal mese di gennaio 2020, e sino alla mensilità di dicembre 2020 compresa, veniva stabilita in €3.333,33 mensili (pari a €40.000,00 annui);
c) la possibilità di usare come "attualmente" sia la striscia in cortile lungo l'inferriata che confina con la proprietà Pt 1 ed altri, sia gli spazi sotto la tettoia lungo il soppalco centrale "per stoccare bancali in legno e materiali per raggiungere la quantità minima accettata dalla discarica per lo smaltimento"; d) PA 8 acconsentiva infine a concedere un ulteriore mese di tolleranza per proseguire nella esecuzione forzata per rilascio (con titolo giudiziale oramai passato in giudicato e mai rinunziato dalla parte esecutante CP 2 ma solo temporaneamente sterilizzato negli effetti esecutivi), ossia fino al 31/01/2021, dietro semplice richiesta scritta da parte di Parte 1 da effettuarsi entro il 15/12/20, a fronte della quale Parte 1 si obbligava a corrispondere, sempre a titolo di indennità di occupazione, la somma di € 6.666,66 mensile sino all'effettivo rilascio.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>
SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 6 di 66>> Spett.le
LA s.r.l.
Via V. TO 39/3
20139 Milano
Milano, 28/10/2019
Facciamo riferimento alle intese fra i nostri legali per comunicarvi i termini delle definizione della vertenza fra noi in corso che accettiamo.
A) Il giudizio d'appello promosso da LA pendente avanti alla Corte d'Appello di Milano, Rg.1631/19, sezione 3, udienza 6/11/19 viene abbandonato a spese compensate e non sarà riassunto. I legali non compariranno alla udienza.
B) Quanto versato da LA ed incassato da MM. TO in forza della sentenza Tribunale di Milano
2302/19 in causa Rg. 24024/18 rimane definitivamente accreditato ad MM.TO.
C) LA continuerà a permanere nell'immobile di MM. TO in Milano, Via TO 39/3 di cui alla vertenza inter partes. MM.re TO rinuncia a mettere in esecuzione la sentenza 2302/19 fino al 31 dicembre 2020, data in cui LA consegnerà la disponibilità dell'immobile libero e vuoto e provvederà alla chiusura dei varchi come da sentenza di cui sopra, salva l'ipotesi di cui al punto E che segue.
Durante il periodo di permanenza LA conserverà il posto auto in cortile più vicino al cancello di uscita, lungo la cancellata verso strada;
nonché la possibilità di usare come attualmente sia la striscia in cortile lungo l'inferriata che confina con la proprietà LA ed altri, sia gli spazi sotto la tettoia lungo il soppalco centrale per stoccare bancali di legno e materiali per raggiungere la quantità minima accettata dalla discarica per lo smaltimento.
Si conviene che durante l'intero periodo di permanenza sarà consentito diritto di visita per potenziali nuovi locatari -con congruo preavviso scritto.
D) LA corrisponderà a MM. TO l'indennità di occupazione nell'importo attualmente corrisposto e ciò fino alla mensilità dicembre 2019 compresa. Con inizio dalla mensilità gennaio 2020 l'indennità verrà
*
corrisposta nell'importo di €. 3.333,33 mensili (pari a €. 40.000,00 annui) fino alla mensilità dicembre 2020
compresa.
Pag 1 di 2
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>
SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 7 di 66>> E) MM, TO aderisce fin da ora a consentire un ulteriore mese di tolleranza per il rilascio -senza porre in esecuzione la sentenza sopra citata- fino al 31 gennaio 2021. LA comunicherà a MM. TO tale eventuale necessità di usufruire della mensilità di gennaio 2021 per scritto entro metà dicembre 2020. A far tempo dal 1 gennaio 2021, in ipotesi di mancato rilascio alla data del 31 dicembre 2020, LA corrisponderà a MM. TO €. 6666,66 al mese (così precisati calcolați a mese su una annualità di
€.80.000,00) fino alla riconsegna effettiva.
Con il 1 febbraio 2021, qualora LA non avesse ancora rilasciato, MM. TO metterà in esecuzione la sentenza del Tribunale di Milano 2302/19 nel frattempo passata in giudicato.
F) Ognuna delle parti provvederà alla soddisfazione di compensi/spese dei propri legali, che separatamente si scambieranno dichiarazione di rinuncia al privilegio professionale.
Vorrete confermarci la accettazione di tutto quanto precede.
Distinti saluti
Per MMobiliare TO s.r.l.
Il Legale Rappresentante
AL RO
******
Questo invece l'oggetto del contenzioso attuale in essere tra le parti ed oggi in decisione. Parte 4Con atto di citazione del 11/12/2020 depositato in Cancelleria la parte attrice
[...] con attività avente ad oggetto “l'importazione e l'esportazione, la produzione e il commercio di macchinari, materiali, attrezzature ed impianti per l'agricoltura, l'edilizia e l'industria e la prestazione di servizi di manutenzione e riparazione degli stessi" citava in giudizio la PA_2 nonché chiamava e citava direttamente in causa come terzi le due assicurazioni della PA_2 a nome PA_4 e CP 6 Riferiva l'attrice Parte 1 che, in data 24/07/2020, a seguito di un copioso temporale estivo si sarebbero verificate ingenti cadute di acqua all'interno dei locali dell'immobile occupato dalla Parte 1 e che avrebbero interessato la porzione di copertura, una intera parete del lato sud dell'immobile, un'intera parete del lato nord (seconda perdita). Il legale Pt 1 (cfr. lo stesso tenore letterale del doc. 7 di parte attrice) riferiva di un violento temporale estivo nel corso del quale erano caduti 77,20 millimetri di pioggia. Seguiva riscontro del legale di parte CP_2
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>
SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 8 di 66>> Riscontro, in nome e per conto della MM.re TO SR, la Sua del 24/7 u.s. Al di là dell'assoluta eccezionalità dell'evento atmosferico verificatosi, dai primi accertamenti eseguiti sembrerebbe che la tracimazione dell'acqua piovana all'interno del capannone sia da attribuirsi alla mancata manutenzione dei canali di scarico che vengono spesso intasati dal fogliame delle piante di proprietà della stessa LA SR la quale, nonostante più volte sollecitata, non ha mai provveduto alla loro potatura ed alla pulizia delle grondaie interessate dalle loro foglie.
Ciò premesso, pur non ravvisandosi alcun profilo di responsabilità in capo alla MM.re TO SR comunico che la stessa ha provveduto, in via cautelativa, a denunciare il fatto alla propria compagnia di assicurazione. Distinti saluti.
Avv. SA RO Riferiva Pt 1 che, nell'immobile de quo, sarebbero stati conservati ed immagazzinati macchinari delal stessa Pt 1 di alta tecnologia ed anche materiali di copertura (in parte ancora imballati con teli di polietilene ed in parte invece rimasti scoperti). Aggiungeva parte attrice che i quadri elettrici necessari per il loro collaudo sarebbero stati messi fuori uso. Asseriva che le perdite sarebbero provenute dalla copertura, dai canali di gronda e dai pluviali interni. Riferiva Pt 1 di aver segnalato alla RO l'accaduto con PEC del 24/07/2020 a seguito della quale --previa e- mail del 28/07/2020-- si presentava il perito inviato dalla CP_6
[...] (una delle due Compagnie con cui era assicurata l'altra era PA 2
PA_4 ) in data 04/08/20202 al fine di accertare i danni segnalati unitamente ed al Geom. CP 9al CP 3 (legale rappresentante di PA_2 per
Pt 1
Contestava la società attrice la sussistenza di una propria responsabilità in merito alla “venuta dell'acqua", nonché per contro stigmatizzava l'assenza di offerta di risarcimento e di interventi di ripristino da parte di PA_2
Il LR della CP_2 si presentava in loco il 07/08/2020 con il titolare di una impresa edile per "vedere il da farsi". In tale occasione l'impresa constatava che una porzione della copertura era in fase di distacco.
ROi ed il tecnico se ne andavano. ALl'aspetto sembrava che la lastra in distacco della copertura contenesse fibre di MI.
Con PEC 08/08/2020 la RO annunciava un accesso per il 12/08/2020 del perito di una seconda Compagnia, la CP_4.
La stessa Pt 1 nella propria prima difesa in atto di citazione (ndr. con dichiarazione in atti di valore ammissivo e confessorio) affermava che .... L'accesso veniva negato da Pt 1 allora e successivamente per ragioni di sicurezza. Pt 1 insisteva per ottenere dalla RO la documentazione del Censimento dell'MI... AL 10/9/2020 al 23/9/2020-11
15/09/2020 la lastra pericolante cadeva. I residui inquinavano l'intero contenuto dell'immobile e tale contenuto -necessario per l'attività di Pt 1 e gli impianti diventavano e sono tuttora inaccessibili. AL 24/9/2020 al 4/10/2020- Il 24/9 si verificava anche una nuova caduta d'acqua....
Evidenziava l'attrice che la caduta (per avvenuto successivo distacco) della lastra del soffitto (contenente fibre di MI) staccatasi dal soffitto e frammentatasi a terra a seguito della caduta del 15/09/2020 --con il conseguente inquinamento del contenuto dell'intero immobile
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>
SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 9 di 66>> con polveri diffuse su tutte le superfici (considerato necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte della Società)-- avrebbero reso inaccessibile i locali de quibus. Pt 1 prospettava una asserita inerzia della CP 2 in merito agli ultimi accadimenti occorsi superata solo il 23/09/2020 (quando si era concretizzato un incontro nell'immobile de quo tra i tecnici di Pt 1 e quelli di PA_2 In data 24/09/2020 (a seguito di un altro intenso evento meteorologico ed atmosferico) Pt 1 riferiva che si sarebbe verificato un nuovo fenomeno infiltrativo e di caduta di acqua.
CP 2 replicava --per parte propria-- che i paventati danni sarebbero (al più) riferibili a vecchie e precedenti cadute di acque ed infiltrazioni ben risalenti nel tempo.
In data 05/10/2020 Pt 1 depositava un esposto presso ATS inoltrato al CP_10 di Milano in data 21/10/2020. PA_2 dal canto suo, comunicava di aver presentato formale interpello alle autorità competenti in materia di bonifica (ASL-ATTS) in data 13/10/2020 per la procedura di rimozione dell'MI. In data 06/11/2020, la CP_2 depositava piano di intervento (PDL), rappresentando a Pt 1 l'intenzione di accedere al proprio immobile in data 12/11/2020; quest'ultima dava la propria disponibilità.
Assumeva parte attrice che per tre mesi la Pt 1 non avrebbe potuto usare l'immobile; in particolare A) dal 24/07/2020 in poi per la caduta dell'acqua e B) dal 10/08/2020 in poi per il pericolo dell'MI). In data 12/11/2020 1' CP_11 effettuava l'accesso presso l'immobile de quo. Pt 1 assumeva che l'immobile de quo sarebbe nei fatti rimasto inaccessibile -così come il suo contenuto- asserendo che ciò avrebbe costretto la parte attrice a provvedere all'acquisto di nuove forniture di macchine e materiali per poter lavorare.
Rappresentava Pt 1 di avere invece --per proprio conto-- adempiuto a quanto previsto dall'accordo del ottobre 2019, rappresentando per contro un inadempimento da parte di
PA_2
Si costituivano quindi ritualmente tutte le tre parti convenute e precisamente CP 2
(queste ultime
[...] e le di lei due Compagnie assicurative CP_6 e PA_4 due pure direttamente citate in giudizio dalla attrice Pt 1 ).
nel contestare tutte le domande In particolare, la convenuta PA_2
Pt 1 ripercorreva l'excursus temporale delle vicende contenziose di sfondo dedotte da
,
rispetto a quella oggi oggetto di causa. Riferiva che la cronistoria dei contenziosi in essere con la Pt 1 era iniziata nel luglio del 2016, mese in cui la convenuta avrebbe consegnato a Pt 1 (proprietaria dell'immobile confinante) l'immobile (capannone) di sua proprietà sito in Milano, Via TO 71 senza formalizzare alcun contratto di locazione ma con l'intesa di provvedervi di lì a breve;
tale formalizzazione del contratto tuttavia (ciò nonostante i plurimi e ripetuti solleciti della proprietà) non era mai avvenuta.
Richiamava quanto disposto e statuito dal T.O. di Milano con sua sentenza (passata in giudicato) al n. 2302/2019 emessa in data del 06/03/2019 (R.G.N. 24024/2018) con cui il
Si riporta per estratto e in copia il dispositivo della sentenza del Tribunale di Milano al n. 2302/2019 in data del 06/03/2019 rif. R.G.N. 24024/2018
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>
SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 10 di 66>> Tribunale di Milano condannava la Pt 1 a rilasciare il bene e condannava l'odierna attrice alle spese di lite.
CP_2 richiamava l'accordo transattivo intervenuto tra le parti nell'ottobre 2019.
-Di seguito l'accordo transattivo del 28/10/2019 (doc. 4 accordo transattivo) riprodotto in copia ....
....OMISSIS...
PQM
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 24024/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda formulata da PA 2 nei confronti di Parte 1 e per l'effetto:
2) condanna Parte 1 al rilascio del capannone sito in Milano, via TO 71, libero da persone e/o cose;
3) fissa per l'esecuzione la data del 30/05/2019; 4) condanna Parte 1 alla remissione in pristino dell'immobile di cui al punto 2), mediante eliminazione dei varchi identificati come da doc. sub. 2 di parte ricorrente da eseguirsi entro il 30/04/2019; 5) in caso di inadempimento all'obbligo di cui al punto che precede, autorizza all'esecuzione in PA 2 danno di Parte 1 delle opere di cui al punto 4); 6) condanna Parte 1 alla refusione in favore di PA 2 delle spese di lite, che si liquidano in €545,00 per spese esenti ed €5.534,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge;
7) condanna ex art. 96 c. III c.p.c. Parte 1 al pagamento in favore di CP 2
[...] dell'importo di € 1.000,00.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 11 di 66>> Spett.le
LA s.r.l.
Via V. TO 39/3
20139 Milano
Milano, 28/10/2019
Facciamo riferimento alle intese fra i nostri legali per comunicarvi i termini delle definizione della vertenza fra noi in corso che accettiamo.
A) Il giudizio d'appello promosso da LA pendente avanti alla Corte d'Appello di Milano, Rg.1631/19, sezione 3, udienza 6/11/19 viene abbandonato a spese compensate e non sarà riassunto. I legali non compariranno alla udienza.
B) Quanto versato da LA ed incassato da MM. TO in forza della sentenza Tribunale di Milano
2302/19 in causa Rg. 24024/18 rimane definitivamente accreditato ad MM.TO.
C) LA continuerà a permanere nell'immobile di MM. TO in Milano, Via TO 39/3 di cui alla vertenza inter partes. MM.re TO rinuncia a mettere in esecuzione la sentenza 2302/19 fino al 31 dicembre 2020, data in cui LA consegnerà la disponibilità dell'immobile libero e vuoto e provvederà alla chiusura dei varchi come da sentenza di cui sopra, salva l'ipotesi di cui al punto E che segue.
Durante il periodo di permanenza LA conserverà il posto auto in cortile più vicino al cancello di uscita, lungo la cancellata verso strada;
nonché la possibilità di usare come attualmente sia la striscia in cortile lungo l'inferriata che confina con la proprietà LA ed altri, sia gli spazi sotto la tettoia lungo il soppalco centrale per stoccare bancali di legno e materiali per raggiungere la quantità minima accettata dalla discarica per lo smaltimento.
Si conviene che durante l'intero periodo di permanenza sarà consentito diritto di visita per potenziali nuovi locatari -con congruo preavviso scritto.
D) LA corrisponderà a MM. TO l'indennità di occupazione nell'importo attualmente corrisposto e ciò fino alla mensilità dicembre 2019 compresa. Con inizio dalla mensilità gennaio 2020 l'indennità verrà
税
corrisposta nell'importo di €. 3.333,33 mensili (pari a €. 40.000,00 annui) fino alla mensilità dicembre 2020
compresa.
Pag 1 di 2
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 12 di 66>> E) MM, TO aderisce fin da ora a consentire un ulteriore mese di tolleranza per il rilascio -senza porre in esecuzione la sentenza sopra citata- fino al 31 gennaio 2021. LA comunicherà a MM. TO tale eventuale necessità di usufruire della mensilità di gennaio 2021 per scritto entro metà dicembre 2020. A far tempo dal 1 gennaio 2021, in ipotesi di mancato rilascio alla data del 31 dicembre 2020, LA corrisponderà a MM. TO €. 6666,66 al mese (così precisati calcolați a mese su una annualità di
€.80.000,00) fino alla riconsegna effettiva.
Con il 1 febbraio 2021, qualora LA non avesse ancora rilasciato, MM. TO metterà in esecuzione la sentenza del Tribunale di Milano 2302/19 nel frattempo passata in giudicato.
F) Ognuna delle parti provvederà alla soddisfazione di compensi/spese dei propri legali, che separatamente si scambieranno dichiarazione di rinuncia al privilegio professionale.
Vorrete confermarci la accettazione di tutto quanto precede.
Distinti saluti
Per MMobiliare TO s.r.l.
Il Legale Rappresentante
AL RO
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 13 di 66>> CUCITRICI INDUSTRIALI
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20139 MILANO
Milano, 28/10/2019
Facciamo riferimento alle intese fra i nostri legali per comunicarvi i termini delle definizione della vertenza fra noi in corso che accettiamo.
A) Il giudizio d'appello promosso da LA pendente avanti alla Corte d'Appello di Milano, Rg. 1631/19, sezione 3, udienza 6/11/19 viene abbandonato a spese compensate e non sarà riassunto.
I legali non compariranno alla udienza.
B) Quanto versato da LA ed incassato da MM. TO in forza della sentenza Tribunale di Milano 2302/19 in causa Rg. 24024/18 rimane definitivamente accreditato ad MM.TO.
C) LA continuerà a permanere nell'immobile di MM. TO in Milano, Via TO 39/3 di cui alla vertenza inter partes. MM.re TO rinuncia a mettere in esecuzione la sentenza 2302/19 fino al 31 dicembre 2020, data in cui LA consegnerà la disponibilità dell'immobile libero e vuoto e provvederà alla chiusura dei varchi come da sentenza di cui sopra, salva l'ipotesi di cui al punto E che segue.
Durante il periodo di permanenza LA conserverà il posto auto in cortile più vicino al cancello di uscita, lungo la cancellata verso strada;
nonchè la possibilità di usare come attualmente sia la striscia in cortile lungo l'inferriata che confina con la proprietà LA ed altri, sia gli spazi sotto la tettoia lungo il soppalco centrale per stoccare bancali di legno e materiali per raggiungere la quantità minima accettata dalla discarica per lo smaltimento.
Si conviene che durante l'intero periodo di permanenza sarà consentito diritto di visita per potenziali nuovi locatari -con congruo preavviso scritto.
D) LA corrisponderà a MM. TO l'indennità di occupazione nell'importo attualmente corrisposto e ciò fino alla mensilità dicembre 2019 compresa. Con inizio dalla mensilità gennaio
2020 l'indennità verrà corrisposta nell'importo di €. 3.333,33 mensili (pari a €. 40.000,00 annui) fino alla mensilità dicembre 2020 compresa.
RK SR - Sede Legale: 39100 BOLZANO-BOZEN - Via Penegal, 21 - REA BZ/24119-R.I. Trib. B.Z./7638/8061
Pag 1 di 25.2.3 00 del 02/02/2006 Em. RSQ App. DG
SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 14 di 66>> RK
E)MM. TO aderisce fin da ora a consentire un ulteriore mese di tolleranza per il rilascio-senza porre in esecuzione la sentenza sopra citata- fino al 31 gennaio 2021. LA comunicherà a MM. TO tale eventuale necessità di usufruire della mensilità di gennaio 2021 per scritto entro metà dicembre 2020. A far tempo dal 1 gennaio 2021, in ipotesi di mancato rilascio alla data del 31 dicembre 2020, LA corrisponderà a MM. TO E. 6666,66 al mese (così precisati calcolati a mese su una annnualità di €.80.000,00) fino alla riconsegna effettiva.
Con il 1 febbraio 2021, qualora LA non avesse ancora rilasciato, MM. TO metterà in esecuzione la sentenza del Tribunale di Milano 2302/19 nel frattempo passata in giudicato.
F)Ognuna delle parti provvederà alla soddisfazione di compensi/spese dei propri legali, che separatamente si scambieranno dichiarazione di rinuncia al privilegio professionale.
Vorrete confermarci la accettazione di tutto quanto precede.
Distinti saluti.
Per LA SR-Il Pres. CDA IO SA
HO Questi in sintesi i termini dell'accordo: CP 8a) rinuncia temporanea da parte di a mettere in esecuzione la sentenza di primo grado sino al 31/12/2020 (cd. termine dilatorio inizio di esecuzione forzata per rilascio) con assunzione dell'obbligo di Pt_1 di rilasciare e riconsegnare l'immobile entro la stessa data del 31/12/2020;
b) obbligo di Parte 1 di corrispondere l'indennità di occupazione che, a decorrere dal mese di gennaio 2020, e sino alla mensilità di dicembre 2020 compresa, veniva stabilita in €3.333,33 mensili (pari a €40.000,00 annui);
c) la possibilità di usare come “attualmente” sia la striscia in cortile lungo l'inferriata che confina con la proprietà Pt 1 ed altri, sia gli spazi sotto la tettoia lungo il soppalco centrale "per stoccare bancali in legno e materiali per raggiungere la quantità minima accettata dalla discarica per lo smaltimento";
d) Controparte 8 acconsentiva infine a concedere un ulteriore mese di tolleranza per proseguire nella esecuzione forzata per rilascio (con titolo giudiziale oramai passato in giudicato e mai rinunziato dalla parte esecutante CP 2 ma temporaneamente solo sterilizzato negli effetti esecutivi), ossia fino al 31/01/2021, dietro semplice richiesta scritta da parte di Parte 1 da effettuarsi entro la metà del mese di dicembre 2020.
e) a fronte di ciò la quale Parte 1 si obbligava a corrispondere, sempre a titolo di indennità di occupazione, la somma di €#6.666,66# mensile sino alla riconsegna effettiva dei locali.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 15 di 66>> CP_2 evidenziava il proprio pronto riscontro alle missive della Pt 1 ed il fatto che dalle la causa dei danni verifiche effettuate (da IS Coperture SR inviata da PA_2 sarebbe stata dovuta ed era causalmente riferibile, in realtà, proprio alla mancata ordinaria manutenzione (che avrebbe dovuto essere curata ed assicurata dalla occupante Pt 1 ) imputabile alla odierna attrice dei canali di scarico (canali questo che sarebbero rimasti intasati --come già contestato dalla CP_2 -pure con missive allegate in atti-- anche in passato dal fogliame degli alberi e delle piante di proprietà di Pt 1 (). CP 2 negava e contestava ogni accusa di inerzia rivolta nei propri confronti anzi evidenziava, per contro, la propria pronta denuncia (già in via cautelativa) del sinistro alle proprie assicurazioni Sace BT E Zurich Insurance Plc. CP 2 segnalava inoltre che la IS Coperture SR, durante il sopralluogo effettuato nell'agosto 2020, aveva incidentalmente accertato anche la presenza della lastra di MI pericolante del soffitto e per la quale PA_2 aveva già chiesto la disponibilità a Pt 1 a potere accedere all'immobile. Ebbene questo accesso era stato da Pt 1 dapprima negato (come dalla stessa attrice ammesso già in atto di citazione) e solo successivamente (dopo diverse comunicazioni pec e missive) era stata autorizzata IS
Coperture SR all'accesso (in ogni caso solo dopo il verificarsi della caduta per distacco della lastra del soffitto avvenuta del 15/09/2020).
CP 2 ribadiva in atti che il ritardo nell'intervento di messa in sicurezza era in realtà imputabile e riferibile esclusivamente al comportamento ostruzionistico di Pt 1 che opponendo ostacoli ad un tempestivo ingresso avrebbe permesso nei fatti il verificarsi della conseguente definitiva caduta della lastra (avvenuta il 15/09/2020). PA 2 provvedeva comunque alla regolare denuncia del manufatto di MI alla ATS competente.
PA_2 stigmatizzava il fatto che Pt 1 fosse già da tempo risalente pienamente a conoscenza (e questo almeno a fara data dall'anno 2018) del fatto che la copertura dell'immobile/capannone era connotata anche dalla presenza di pannelli di MI (eternit) ed evidenziava che la pure avvenuta dispersione e contaminazione dei locali de quibus con polvere contenente di fibre di MI era causalmente dovuta all'inerzia ed ostruzionismo della Parte 1 e quindi direttamente imputabile alla stessa attrice.
Si costituivano inoltre le due Compagnie di Assicurazioni CP_6 e CP_4 . deduceva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva PA 12
Pt 1 nella di lei citazione diretta della Compagnia;
stigmatizzava e deduceva di l'infondatezza delle pretese avanzate nei confronti di e da PA_2 ultimo l'inoperatività della polizza per i danni denunciati da Parte 1
La Compagnia assicuratrice CP 6 evidenziava, per proprio conto, che le domande Parte 1 sarebbero state pretestuose e manifestamente infondate in fatto ed in diritto, di chiedendo il loro rigetto;
secondariamente ravvisava la non operatività della polizza assicurativa.
All'udienza del 20/09/2021 parte attrice Pt 1 (che pure essa stessa faceva presente che era ancora in atto la bonifica dei luoghi ed i propri macchinari erano ancora nella sede dei locali per cui era causa) chiedeva disporsi una anticipazione della CTU richiesta in citazione.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>
SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 16 di 66>> Per contro il legale di PA_2 si opponeva alla suddetta richiesta evidenziando che l'attività di bonifica si era conclusa in data 25/06/2021 ma che, tuttavia, si rimaneva in attesa dell'archiviazione da parte dell'Autorità competente. In ogni caso si opponeva all'anticipazione della CTU in corso di causa.
Le due 2 compagnie assicuratrici pure costituite insistevano come in atti e chiedevano fissarsi termini ex art. 183 VI comma c.p.c. opponendosi all'anticipazione della CTU.
Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire nelle more del procedimento- ad una (pure auspicata) soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva all'assunzione delle prove orali nei limiti dell'ordinanza (del 28/12/2021) parzialmente ammissiva delle stesse ordinanza qui per estratto e in copia riprodotta....omissis...--Lette le istanze istruttorie³ di prova orale di parte Pt_1 ammette, allo stato degli atti e salvo riesame, i capitoli così come articolati ai numeri 4, 5, 6, 10 e 16 prima parte limitatamente alle circostanze di fatto ivi dedotte, e depurati da ogni espressione di giudizio ovvero valutazione;
--Lette le istanze istruttorie di prova orale di parte CP_2 ammette, allo stato degli atti e salvo riesame, i capitoli così come articolati ai numeri 1,2, 6, 7 e 9, 12,14 limitatamente alle circostanze di fatto ivi dedotte, e depurati da ogni espressione di giudizio ovvero valutazione;
--Lette le altre istanze istruttorie di prova orale pure formulate dalle parti CP_2 e Pt 1 nei propri atti difensivi introduttivi e nelle memorie depositate ex art. 183, VI comma, C.p.c., non ammettel, allo stato, tutti i restanti capitoli di prova orale2 non già sopra espressamente richiamati e così da dovere essere respinti "in blocco", in quanto in parte vertenti su
5 Al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n. 8773/2012); L'accertamento della specificità rientra tra i poteri discrezionali del giudice;
e, in quanto espressione di tali poteri, la sua valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione.
La giurisprudenza ha da ultimo avuto cura di fornire indicazioni secondo cui (Cass. 1294/2018) l'esposizione dei fatti deve recarne gli elementi essenziali;
questi devono essere adeguatamente circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio;
devono consentire a controparte di dedurre prova contraria (cfr. Cass. ai nn. 3728/1987, 3635/1989, 12642/2003, 11844/2006, 2201/2007, 12292/2011,
1808/2015). Giova precisare che tale vaglio di idoneità della specificazione dei fatti va operato non solo riferendosi alla formulazione letterale dei capitoli medesimi, ma anche in relazione agli altri fatti di causa ed alle deduzioni dei contendenti (Cass. ai nn. 10272/1995,
2201/2007, 3280/2008). 2Deve evidenziarsi che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. 9547/2009).
La giurisprudenza più recente ha, poi, chiarito che non è consentita la supplenza del giudice nelle attività processuali delleparti, cosicché "le istanze istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il più possibile specifiche, nel senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione alla fattispecie concreta" (Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 giugno 2012 n. 9522). Cass. civ., sez. I, sentenza 18 gennaio 2013 n. 1239) sono generiche e pertanto inammissibili le prove formulate nel senso di attribuire ad un soggetto comportamenti vaghi senza dedurre specifiche circostanze al riguardo: la genericità è superata solo se la circostanza è collocata in determinato momento storico ed un determinato contesto topico, rivelandosi altrimenti inidonea a superare il vaglio di cui all'art. 244
c.p.c.; 3Cfr. Cass. civ. n. 20997/2011.......... la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa;
Cass. civ. n. 3280/2008... l'indagine del giudice di merito, sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria. Cfr. Cass. civ. n. 8957/2006 La concessione di un termine per la formulazione delle indicazioni relative ai capitoli di prova testimoniale ed alle persone da interrogare, costituente tanto in primo che in secondo grado una facoltà meramente discrezionale del giudice non sindacabile in
-
sede di legittimità, prevista dal previgente disposizione di cui all'art. 244, terzo comma, c.p.c. - non è più contemplata nella nuova formulazione della medesima, applicabile ai giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, non essendo conseguentemente censurabile la pronunzia del giudice di merito che nega il rinvio ad altra udienza per consentire alle parti di ovviare alle deficienze ed alle lacune del mezzo di prova irritualmente articolato, sul presupposto che trattasi di attività non riconducibile alla formulazione di nuovi mezzi di prova che tale differimento viceversa consente;
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 17 di 66>> circostanze pacifiche ovvero non contestate, in parte vertenti su circostanze di natura documentale ovvero da provarsi per via documentale, in parte vertenti su circostanze non pertinenti ed irrilevanti ai fini del decidere, in parte formulati in termini negativi, in modo generico e privi di precisi e circostanziati riferimenti temporali3, in parte vertenti su valutazioni e giudizi (di tipo valutativo/interpretativo) non demandabili a testi;
al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n. 8773/2012);
-Ammette le parti costituite alla prova contraria -ove specificatamente, ritualmente e tempestivamente richiesta- solo sui capitoli in prova diretta rispettivamente espressamente ammessi;
-Riserva, all'esito, l'eventuale adozione di ogni altro, diverso eventuale provvedimento di approfondimento istruttorio d'Ufficio anche ex artt. 210 e ss. c.p.c. se ed ove ritenuto necessario ai fini del decidere;
...omissis ...
Parte 3 sui fatti e All'udienza del 19/10/2022 venivano sentiti i LL.RR. delle parti sulle circostanze di causa.
6 (cfr. verbale di udienza del 19/10/2022......Rappresentano le difese delle parti Pt 1 e CP 2 che, in data 10/10/2022, l'Ufficiale Giudiziario ha proceduto e dato atto della avvenuta re-immissione nel possesso dei locali dell'immobile sito Milano, in Via TO 71 in favore della parte proprietaria CP 2 (con il fabbro che cambiato le serrature) con ri-consegna delle nuove chiavi alla RO resistente CP 2 Le operazioni di inventario dei beni e macchinari Pt 1 ancora presenti nel capannone, ad oggi sono ancora in corso.
Ad oggi sono in corso di svolgimento le operazioni di redazione dell'inventario dei beni e macchinari di Pt 1 ancora presenti nel capannone della PA 2 ià rilasciato e riconsegnato dalla società Parte 1
La difesa CP 2 esibisce i documenti riferibili alla società CP 13 e portanti le date del 06/04/2022, del 12/05/2022 e del
09/05/2022 che si riserva di produrre in via telematica in PCT.
Sentito il L.R. di parte Parte 1 a nome CP 1 dichiara: circa 12/15 anni fa ho provveduto a fare cambiare il tetto di copertura (nella porzione di capannone di Via TO di esclusiva proprietà della Parte 1 per fare mettere un impianto fotovoltaico;
in quella occasione provvedevo anche alla rimozione dei materiali in MI pure presente ed esistente nella parte del tetto di copertura della porzione di capannone (anche ad oggi di esclusiva proprietà Parte 1 Il tetto-copertura è in parte in vetro
.
ed in parte in lastre di muratura. Ero a conoscenza della presenza di amianto nella parte del capannone di proprietà esclusiva di Pt 1 mentre non sapevo della presenza di MI anche nella parte immediatamente contigua del tetto di copertura della porzione di capannone di esclusiva proprietà della PA_2 La parte del capannone di esclusiva proprietà Pt 1 credo fosse in nuda proprietà nella titolarità di mio padre e data in usufrutto a me ed a mio fratello a nome PA 14. Mi riservo di produrre i relativi atti di acquisto dell'immobile de quo se richiesto. All'incirca dal 2000 la Parte 1 si trova nel contesto immobiliare di Milano via TO n. 39/71. ADR I macchinari vengono in parte da noi prodotti e poi assemblati con parti meccaniche ed elettroniche prodotte da altri soggetti. Il procuratore speciale della PA 2 a nome CP 15 nato a Milano il 27/04/1962 dichiara: la CP 2
[...] acquistò il capannone de quo dalla società Pirelli all'incirca nell'anno del 1980; mi riservo di produrre i relativi atti di acquisto immobiliari se richiesto. In realtà quello per cui è causa è un solo ed unico capannone di cui la PA 2 è proprietaria di una porzione-parte di superficie corrispondente ad una superficie di circa 2.000,00 mq, mentre Pt 1 ha la proprietà (in adiacenza e contiguità) di una superficie dello stesso capannone dell'estensione di circa 500 metri. Intendo richiamare la bozza di contratto di locazione di immobile destinato ad uso diverso dalla abitazione (sub doc. n. 2 allegato alla comparsa di parte CP 2 del 26/02/2021) a pagina 1 all'articolo 1, bozza di contratto non sottoscritto dalla Pt 5 ma il cui contenuto era dalla stessa attrice Pt 1 conosciuto sin dal 2016. Entrambe le difese delle parti Parte 3 danno atto che, ad oggi, l'ultimo pagamento effettuato dalla parte attrice Parte 1 in favore della proprietaria PA 2 risale al dicembre 2020.
PA 2 offre anche in questa sede la formale ed espressa immediata disponibilità alla Parte 1 per il ritiro da parte di questa ultima nel più breve tempo possibile>> dei beni e dei macchinari di proprietà della Parte 1 (beni e macchinari ancora presenti nel capannone/magazzino riconsegnato alla convenuta e di proprietà della PA 2. Parte Parte 1 per proprio conto ed a sua volta, chiede di potere riavere (quanto prima e sollecitamente) la concreta ed effettiva disponibilità materiale dei propri beni e macchinari (per cui è ancora in corso l'inventario) ancora presenti e, ad oggi ancora, lasciati dalla Parte 1 e presenti nel capannone-magazzino (capannone già riconsegnato con le relative chiavi alla proprietà CP 2. La difesa convenuta PA 2 e di proseguire nella istruttoria orale per testi;
alla stessa istanza di cui sopra si
....OMISSIS.....;associa anche la difesa di parte attrice Parte_1
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 18 di 66>> Si procedeva quindi alla assunzione della istruttoria orale (nei limiti della ordinanza ammissiva) con la escussione dei testi ammessi.
All'ultima udienza del 25/09/2025 la difesa della Pt 1 dichiarava che la propria assistita aveva (di sua stessa ed autonoma iniziativa) fatto eseguire (nel periodo giugno- luglio 2025) lavori proprio nei locali de quibus dalla stessa ancora occupati. Precisava la difesa Pt 1 che parte attrice --nelle more della procedura-- aveva commissionato i lavori alla società PA 16 del 19/06/2025 (cfr. offerta in atti versata)7. Pt 1 alla PA 16 erano statiRappresentava che i lavori commissionati dalla effettivamente eseguiti ed effettuati.
ALle fatture prodotte da Pt 1 (solo alla ultima udienza utile del 25/09/2025) risultava infatti poi che i lavori commissionati dalla Pt 1 alla Controparte 16 avevano interessato...la copertura, intradosso del canale di gronda coibentato con MI in matrice friabile e bonifica macchinari, strutture varie, pareti e superfici interne al capannone contaminati da MI) così appunto rendendo di tutta evidenza che si erano modificati irreversibilmente e radicalmente lo stato dei luoghi e delle cose e rendendo impraticabile ogni possibile eventuale accertamento peritale⁹. I suddetti lavori poi (a dire della difesa Pt 1 ) sarebbero stati effettuati per un importo per complessivi circa €#144.498,12# IVA compresa (pagamento questo, allo stato, solo “riferito” non disponendo in udienza la difesa Pt 1 --pure sollecitata sul punto-- di prova dell'effettività del pagamento degli importi portati in fattura). In sede di udienza di discussione (del 25/09/2025) le difese delle parti Pt_1 e CP_2 davano --in ogni caso--concordemente atto che i locali oggetto di causa di proprietà CP_2 erano stati (solo in data 19/09/2025) effettivamente e realmente liberati e sgomberati dai beni di proprietà della occupante esecutata Pt 1 ;
Con il che le difese delle parti --all'udienza del 25/09/2025-- concordemente attestavano la così avvenuta totale liberazione da parte di Pt 1 dell'immobile di proprietà CP_2
La causa quindi, all'esito della udienza fissata per discussione orale al 25/09/2025, veniva trattenuta in decisione --sulle conclusioni sopra riportate (e riferite da ultimo a come da ultimo modificate e precisate nelle memorie di parte ex art. 183, 6 comma al n. 1 cpc)-- con termine di legge per il deposito della sentenza.
*********
7 a suffragio di quanto affermato depositava 2 due fatture emesse dalla PA 16 a fine giugno 2025 ed a fine luglio 2025; Pt 1 al contempo avesse instato (nello stesso contesto temporale di cui sopra) per il conferimento di CTU nei locali
8 Ciò avveniva (con inevitabile ed irreversibile definitiva modifica dello stato dei luoghi) sebbene la stessa difesa di parte della CP 2
9 Accertamento peritale già peraltro in precedenza --nei fatti ed in concreto-- precluso ed impraticabile proprio in coerenza ed in linea peraltro con quanto anche reiteratamente e diffusamente-- affermato dalla stessa parte attrice Pt 1 in punto di sostenuta assoluta inaccessibilità ai locali (contaminati da MI) in attesa del completamento dei procedimenti di bonifica con le verifiche e i controlli delle PP.AA. preposte.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 19 di 66>> Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia.
Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Il Tribunale da ultimo, in fase decisoria e nel merito, ritiene di qui confermare la delibazione giudiziale¹° delle istanze istruttorie e di prova formulate dalle parti nei rispettivi atti difensivi, così come già effettuata nell'emessa ordinanza¹¹ di ammissione del 28/12/2021 ....omissis
....lette le istanze istruttorie di prova orale di parte Pt 1 ammette, allo stato degli atti e salvo riesame, i capitoli così come articolati ai numeri 4,5,6,10 e 16 prima parte limitatamente alle circostanze di fatto ivi dedotte, e depurati da ogni espressione di giudizio ovvero valutazione;
--Lette le istanze istruttorie di prova orale di parte CP_2 ammette, allo stato degli atti e salvo riesame, i capitoli così come articolati ai numeri 1,2, 6, 7 e 9, 12,14 limitatamente alle circostanze di fatto ivi dedotte, e depurati da ogni espressione di giudizio ovvero valutazione;
--Lette le altre istanze istruttorie di prova orale pure formulate dalle parti CP_2 e Pt 1 nei propri atti difensivi introduttivi e nelle memorie depositate ex art. 183, VI comma, C.p.c., non ammette12, allo stato, tutti i restanti capitoli di prova orale¹³ non già sopra espressamente richiamati e così da dovere essere respinti "in blocco", in quanto in parte vertenti su circostanze pacifiche ovvero non contestate, in parte vertenti su circostanze di natura documentale ovvero da provarsi per via documentale, in parte vertenti su circostanze non pertinenti ed irrilevanti ai fini del decidere, in parte formulati in termini negativi, in modo
10 Cfr. la recentissima pronunzia della Suprema Corte di Cassazione n. 17685/2022 secondo cui .......è opportuno premettere che la sussistenza di un obbligo del giudice di concedere, ove richiesti, i termini per lo svolgimento delle facoltà difensive di cui all'art. 183 cpc comma 6, è tutt'altro che pacifico nella giurisprudenza di questa Corte. Si è di recente affermato che, in forza del combinato disposto dell'art. 187 cpc comma 1 e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 cpc la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione. Una diversa interpretazione delle norme, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 190 cpc (Cass. ai nn. 4767/2016, 8287/2017 e 7474/2017);
12 Al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n. 8773/2012); L'accertamento della specificità rientra tra i poteri discrezionali del giudice;
e, in quanto espressione di tali poteri, la sua valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione. La giurisprudenza ha da ultimo avuto cura di fornire indicazioni secondo cui (Cass. 1294/2018) l'esposizione dei fatti deve recarne gli elementi essenziali;
questi devono essere adeguatamente circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio;
devono consentire a controparte di dedurre prova contraria (cfr. Cass. ai nn. 3728/1987, 3635/1989, 12642/2003, 11844/2006, 2201/2007, 12292/2011,
1808/2015). Giova precisare che tale vaglio di idoneità della specificazione dei fatti va operato non solo riferendosi alla formulazione letterale dei capitoli medesimi, ma anche in relazione agli altri fatti di causa ed alle deduzioni dei contendenti (Cass. ai nn. 10272/1995, 2201/2007, 3280/2008). 13 Deve evidenziarsi che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. 9547/2009). La giurisprudenza più recente ha, poi, chiarito che non è consentita la supplenza del giudice nelle attività processuali delle parti, cosicché "le istanze istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il più possibile specifiche, nel senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione alla fattispecie concreta" (Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 giugno 2012 n. 9522). Cass. civ., sez. I, sentenza 18 gennaio 2013 n. 1239) sono generiche e pertanto inammissibili le prove formulate nel senso di attribuire ad un soggetto comportamenti vaghi senza dedurre specifiche circostanze al riguardo: la genericità è superata solo se la circostanza è collocata in determinato momento storico ed un determinato contesto topico, rivelandosi altrimenti inidonea a superare il vaglio di cui all'art. 244 c.p.c.;
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 20 di 66>> generico e privi di precisi e circostanziati riferimenti temporali 14, in parte vertenti su valutazioni e giudizi (di tipo valutativo/interpretativo) non demandabili a testi;
al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n. 8773/2012);
-Ammette le parti costituite alla prova contraria -ove specificatamente, ritualmente e tempestivamente richiesta- solo sui capitoli in prova diretta rispettivamente espressamente ammessi;
-Riserva, all'esito, l'eventuale adozione di ogni altro, diverso eventuale provvedimento di approfondimento istruttorio d'Ufficio anche ex artt. 210 e ss. c.p.c. se ed ove ritenuto necessario ai fini del decidere...omissis....
In premessa deve ricordarsi che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare 15 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di
14 Cfr. Cass. civ. n. 20997/2011 ... la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa;
Cass. civ. n. 3280/2008...
l'indagine del giudice di merito, sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria. Cfr. Cass. civ. n.
8957/2006 La concessione di un termine per la formulazione delle indicazioni relative ai capitoli di prova testimoniale ed alle persone da interrogare, costituente tanto in primo che in secondo grado una facoltà meramente discrezionale del giudice non sindacabile in
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sede di legittimità, prevista dal previgente disposizione di cui all'art. 244, terzo comma, c.p.c. - non è più contemplata nella nuova formulazione della medesima, applicabile ai giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, non essendo conseguentemente censurabile la pronunzia del giudice di merito che nega il rinvio ad altra udienza per consentire alle parti di ovviare alle deficienze ed alle lacune del mezzo di prova irritualmente articolato, sul presupposto che trattasi di attività non riconducibile alla formulazione di nuovi mezzi di prova che tale differimento viceversa consente;
15 Cass 22698/2021..... Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021).
In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale...Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 21 di 66>> applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge
(in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 3.3.2.
Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto,
a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr.
Cass. n. 16700 del 2020)..... E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia .. in capo alla ..., dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori (Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri (Sc.Sc.).
E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia....compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 22 di 66>> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che "Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi" (Cass. ordinanza n. 2153/2020).
Per giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 14259/2024) il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., in caso di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza di mancanza
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della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Ugualmente, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il Giudice del gravame non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così
8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame... lungi dall'essere, di per sé, "decisivi, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la ...incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile.... ".
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 23 di 66>> da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n.
24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153).
Nel merito della vertenza oggi giunta alla decisione il Tribunale svolge le seguenti riflessioni in fatto ed in diritto.
Preliminarmente si ricorda che nel già assai denso, nutrito ed intrecciato sfondo contenzioso 16 esistente tra le parti Parte 3 si innestavano anche ulteriori procedure contenziose tra le stesse parti.
a) Infatti ottenuta dalla CP 2 la re-immissione nel possesso dell'immobile a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario in data 10/10/2022, la convenuta CP 2 doveva procedere ulteriormente, ai sensi dell'art. 609 cpc, al fine di ottenere la materiale liberazione dei locali (che si realizzava solo in data 19/09/2025) dai beni lasciati in loco da Pt_1
(nella specie pezzi di macchinari industriali rinvenuti smontati e accatastati e materiale vario). ALla stima del valore dei suddetti beni eseguita dall'IVG di Milano (istituto vendite giudiziarie) veniva quantificato il possibile valore di realizzo in un importo compreso fra €15.000,00 e € 50.000,00 (in relazione al valore intrinseco dei materiali ferrosi), veniva richiesta la vendita all'asta degli stessi (doc. 58). I suddetti beni poi sono stati definitivamente asportati dalla Pt_1 il 19/09/2025 e sono rientrati quindi definitivamente nella sua totale diponibilità (sia materiale che giuridica). b) Pt 1 inoltre aveva anche proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, con ricorso notificato il 27/09/2023 Con ricorso ex art. 617 c.p.c. notificato alla controparte in data 27/09/2023 RK S.R.L. -
G.M.B.H. ha proposto opposizione ex art. 617 c.2 c.p.c. contestando il diritto di MM.re TO
SR a procedere ad esecuzione forzata sull'immobile per cui è causa, deducendo: che il creditore opposto in data 10/10/2022 veniva formalmente reimmesso in possesso dei locali come da verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario;
16 l'odierna attrice depositava ricorso per ATP ex art. 696 c.p.c.; costituitesi tutte le odierne parti anche nell'ATP e previa discussione della causa, il Tribunale emetteva in data 18/01/2021 una ordinanza nella quale dichiarava inammissibile il ricorso presentato e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di tutte le altre parti. Avverso l'ordinanza veniva notificato un reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., reclamo questo rigettato.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 24 di 66>> che all'interno dei locali permanevano beni del debitore come da inventario allegato al verbale di cui al punto che precede;
che, contestualmente l'Ufficiale giudiziario ordinava ex art. 609 c.p.c. lo sgombero dei locali entro il termine di 40 giorni;
che il detto sgombero non poteva essere eseguito in ragione della contaminazione dei beni da asportare ad opera delle fibre di MI presenti nei locali.
...omissis...
In sede di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc Pt 1 rassegnava le seguenti conclusioni.... in via preliminare e cautelare, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'avviata esecuzione forzata ritenuta la sussistenza di grave ed immediato pericolo per la salute delle persone;
nel merito, accertare e dichiarare che i locali oggetto di procedura sono gravemente contaminati da fibre e polveri d'MI in concentrazione tale da arrecare grave nocumento alla salute delle persone si che MMobiliare TO SR non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente.
Con ogni conseguente provvedimento.
La suddetta opposizione proposta dalla Pt 1 ex art. 617 cpc (nel 2023) veniva dichiarata inammissibile e respinta, sempre dal Tribunale di Milano, con altra e diversa sentenza emessa tra le stesse parti Parte 3 al n. 9261/2024 in data del 23/10/2024 (prodotta dalla CP 2 sub doc. 59).
Di seguito per estratto il dispositivo...
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 25 di 66>>
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da RK S.R.L.
- G.M.B.H. (
00875080210 ); 2) Condanna RK S.R.L. G.M.B.H. alla rifusione in favore di IMMOBILIARE
TOFFETTI S.R.L. delle spese processuali che liquida in € 6.164,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come 'per legge;
al pagamento in favore di 3) Condanna ex art. 96 c.III cpc RK S.R.L. G.M.B.H.
IMMOBILIARE TOFFETTI S.R.L. della somma di € 3.000,00.
... omissis...
Sentenza (anche questa) che ad oggi non risulta essere stata impugnata dalla parte Pt 1 (pure in quella sede soccombente).
Deve inoltre ricordarsi che tra le parti oggi in causa ( Pt_1 ed PA_2 non
è mai stato vigente un valido contratto di locazione (ovvero di comodato o di deposito) di alcun genere ma solo veniva regolata pattiziamente una situazione di mera e perdurante materiale occupazione in via di fatto e sine titulo (protrattasi in via continuativa ed ininterrotta dal 2016 in poi), così come accertata definitivamente (con sentenza ¹7 passata in 17
giudicato) emessa dal Tribunale di Milano n. 2302/2019.
17 Cfr. estratto in copia della sentenza del Tribunale di Milano n. 2302/2019 pubbl. il 06/03/2019 (al RG n. 24024/2018) a repert. n. 1833/2019 del 06/03/2019 ...
.Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, PA 2 , adiva questo Tribunale allegando: di essere proprietaria del capannone sito in Milano, via TO 71; che, essendo intenzionata a concedere in locazione l'immobile, lo poneva nella disponibilità della resistente, con la quale stipulava un accordo avente ad oggetto la stipula di un futuro contratto di locazione;
che la resistente rinviava immotivatamente la stipula, tuttavia provvedendo al pagamento delle fatture medio tempore emesse per l'occupazione; che, nel dicembre 2017 chiedeva la restituzione dell'immobile;
a cui non faceva riscontro la controparte la quale smetteva di corrispondere altresì i canoni di occupazione;
.
Ciò premesso, chiedeva in via principale, accertarsi l'occupazione sine titulo del capannone e condannarsi la controparte alla chiusura dei varchi praticati, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad € 2.700,00 mensili dal dicembre 2017 sino all'effettivo rilascio;
in subordine, laddove accertata la valida conclusione di un contratto di locazione, dichiararsi lo stesso risolto per inadempimento del conduttore e condannarlo al ripristino dello stato dei luoghi ed al pagamento Si costituiva in udienza Parte 1 eccependo:
l'intervenuta stipula di un contratto di locazione verbale;
l'intervenuto pagamento di quanto dovuto;
la realizzazione di migliorie nel capannone, il cui valore doveva essere compensato con eventuali crediti di controparte;
l'insussitenza di un inadempimento imputabile, avendo il conduttore corrisposto tutto il dovuto sino all'ottobre 2018.
Chiedeva pertanto, in via principale, rigettarsi la domanda di controparte;
in via riconvenzionale, accertarsi la stipula di un contratto di locazione con decorrenza luglio 2016; dichiararsi estinti per compensazione i maggiori eventuali crediti del ricorrente;
dichiarare Senza svolgere attività istruttoria, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. che la resistente ha corrisposto il canone sino ad ottobre 2018.
429 c.p.c.
La domanda merita accoglimento nei termini di seguito esposti. In primo luogo vanno dichiarate inammissibili perché tardive le eccezioni (in particolare la compensazione), le istanze istruttorie e la domanda riconvenzionale formulate da parte resistente, costituitasi solo all'udienza ex art. 420 c.p.c. e pertanto incorsa nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 26 di 66>> In ogni caso, l'eccezione di compensazione appare del tutto priva di fondamento atteso che il credito eccepito atterebbe a "migliorie" che, in assenza di prova contraria, sono soggetti al regime di irripetibilità di cui all'art. 1592 c.p.c. Quanto alle istanze istruttorie, la parte resistente ha chiesto di produrre copie di pagamenti coevi alla domanda introduttiva del giudizio, per cui la relativa produzione è soggetta ai termini di cui all'art. 416 c.p.c. Quanto alla domanda riconvenzionale di accertamento della conclusione tra le parti di un contratto di locazione, come di seguito meglio specificato, il contratto eventualmente stipulato in forma verbale non è (pacificamente) mai stato registrato, per cui sarebbe viziato da nullità.
Vanno inoltre considerate del tutto infondate le argomentazioni difensive sollevate dalla resistente alla odierna udienza, per cui la parte ricorrente avrebbe mutato la originaria domanda, avendo invece CP 2 CP 2 solo implicitamente rinunciato alla domanda subordinata ed avendo integralmente riproposto la domanda già formulata in via principale. Altresì infondata è l'eccezione per cui la parte resistente avrebbe mutato "l'impostazione giuridica della domanda", giacchè la circostanza che le parti avessero intenzione di sottoscrivere un contratto di locazione poi mai sottoscritto nonostante le richieste (documentate in atti) in tal senso di parte ricorrente, è fatto costitutivo già ampiamente dedotto nel ricorso introduttivo. Ciò detto, nel merito, si osserva.
Irrilevante appare la questione se le parti siano o meno addivenute alla stipula di un contratto di locazione verbale che, in quanto mai registrato, risulterebbe comunque affetto da nullità (cfr. Cass. S.U. 23601/2017). E'pacifico ed incontestato che la resistente occupa il capannone per cui è causa dal luglio 2016, e che per tale occupazione ha corrisposto il canone di € 2.700,00 mensili, come risulta dalle fatture prodotte dalla ricorrente.
E' documentalmente provato che in data 14/12/2017 (doc. 14) la ricorrente ha richiesto la restituzione dell'immobile, essendo invece incontestato che il capannone non è mai stato restituito. Orbene, in assenza di un titolo legittimante la detenzione, deve dichiararsi che Parte 1 occupa sine titulo il capannone sito in Milano, via TO 71 e che, dunque, nessun diritto alla permanenza nello stesso le può essere riconosciuto. Conseguentemente, Parte 1 deve essere condannata al rilascio dell'immobile di cui al punto che precede libero da persone e/o cose, con data di esecuzione fissata al 06/04/2019. Quanto alle ulteriori domande di parte ricorrente, si osserva. All'odierna udienza le parti hanno dato atto dell'intervenuto pagamento dei canoni sino al 30/04/2019 e pertanto nulla deve essere riconosciuto a tale titolo alla ricorrente. Infine, Parte 1 deve essere condannata alla remissione in pristino del capannone mediante eliminazione dei due varchi aperti senza il consenso del locatore (circostanza non contestata). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo. Esse sono liquidate in relazione al valore della controversia (indeterminato di bassa complessità) ed alle fasi svolte ( di studio, introduttiva e decisionale).
Il tenore delle difese di parte resistente e l'atteggiamento processuale tenuto dalla parte inducono, anzi, questo tribunale, a far uso del potere officioso previsto dall'art. 96, comma III, c.p.c.
Tale norma, ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (cfr. Tribunale di Varese 21 - 22 gennaio 2011; Trib. di Piacenza 22 novembre 2010; Tribunale di Piacenza, 7 dicembre 2010; Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Milano 29 agosto 2009). Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti ma si pensi – nel caso delle imprese - alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi, quale l'appostamento di un "fondo rischi" 'per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l'incremento delle difficoltà e dei costi dell'accesso al finanziamento bancario, ad esempio, con lo strumento delle anticipazioni su fatture), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001. Quanto al profilo personale, va rammentato che "una volta riconosciuta la temerarietà della lite, pur in mancanza di dimostrazione di concreti e specifici danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti allo svolgimento del processo, è giustificabile che il giudice, avuto riguardo a tutti gli elementi della controversia, provveda comunque al risarcimento del danno. Non si tratta di riconoscere un danno in re ipsa - il che sarebbe contrario alla logica della necessaria individuazione del danno come danno-conseguenza - bensì di prendere atto, secondo nozioni di comune esperienza, che il subire iniziative giudiziarie pretestuose o resistenze temerarie a fondate pretese giudiziali, comporta la sicura verificazione, a carico della parte vittoriosa, di una perdita economica e di danni di natura psicologica" (Cass. civ., Sez. VI, 12/10/2011, n. 20995).- Nel caso di specie, la difesa di parte resistente, oltre ad essere stata svolta al di fuori di ogni preclusione processuale (si ricorda che, pur essendosi costituita tardivamente, la resistente ha svolto domanda riconvenzionale ed eccezioni assolutamente tardive, altresì producendo nella memoria conclusiva documentazione non ammessa alla prima udienza) appare di scarsa consistenza e meramente defatigatoria (nonostante le univoche disposizioni legislative e la consolidata giurisprudenza di legittimità, si invoca l'accertamento dell'esistenza di un contratto di locazione fondato su un accordo verbale e mai sottoposto a registrazione); laddove anche all'udienza di discussione della causa sono state formulate eccezioni destituite di ogni fondamento.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il tribunale di poter fare ricorso ad un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nella misura di € 1.000,00. È infatti da ritenersi che il danno creato dall'abuso dello strumento processuale incida non sul profilo delle spese di lite in sé (come invece si era ragionato all'epoca della - temporanea - introduzione del quarto comma dell'art. 385 c.p.c.), ma sul capitale vero e proprio, attesa l'incidenza che l'abuso dello strumento processuale ha sull'equilibrio economico complessivo del soggetto destinatario dell'opposizione.
P.Q.M.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 27 di 66>> Ciò detto anche l'accordo transattivo intervenuto tra le parti (e portante la data del 28 ottobre 2019) non aveva mai contemplato una obbligazione di custodia in capo alla parte immobiliare CP_2 (proprietaria della porzione di capannone interessata dall'evento infiltrativo) né aveva in alcun modo riconosciuto alla Pt 1 un (tecnicamente inteso) diritto di godimento dei locali (con le obbligazioni accessorie locative). L'accordo transattivo 18 prevedeva infatti (il dato letterale non può certamente essere trascurato) l'abbandono del giudizio d'appello introdotto da Pt 1 ; il trattenimento definitivo di quanto nel tempo già in precedenza accreditato in favore della proprietà immobiliare CP 8 la mera rinunzia (solo temporanea) da parte della società PA_2 unica titolare e proprietaria dell'immobile (occupato indebitamente dalla Pt 1 ) a mettere in esecuzione la sentenza ottenuta dal Tribunale di Milano N. 2302/2019 nella parte in cui ordinava alla Pt 1 il rilascio della porzione di capannone entro la data del 30/05/2019.
Sicché appare di tutta evidenza che l'obbligazione assunta dall'immobiliare CP_2 fosse la rinunzia (solo temporanea) a mettere in esecuzione la sentenza pure ottenuta dal T.O. di Milano in suo favore (ed anche nel frattempo passata in giudicato). Delimitato appariva pure l'oggetto dell'accordo e l'utilizzo assentito dalla RO (su cui pure si era appuntato lo specifico tenore letterale dei termini lessicali adottati nell'accordo)....con la possibilità di usare come “attualmente" sia la striscia in cortile lungo l'inferriata che confina con la proprietà Pt_1 ed altri, sia gli spazi sotto la tettoia lungo il soppalco centrale "per stoccare bancali in legno e materiali per raggiungere la quantità minima accettata dalla discarica per lo smaltimento".
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 24024/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) accoglie la domanda formulata da PA 2 nei confronti di Parte 1 e per l'effetto:
2) condanna Parte 1 al rilascio del capannone sito in Milano, via TO 71, libero da persone e/o cose;
3) fissa per l'esecuzione la data del 30/05/2019;
4) condanna Parte 1 alla remissione in pristino dell'immobile di cui al punto 2), mediante eliminazione dei varchi identificati come da doc. sub. 2 di parte ricorrente da eseguirsi entro il 30/04/2019;
5) in caso di inadempimento all'obbligo di cui al punto che precede, autorizza CP 2 all'esecuzione in CP 2 danno di Parte 1 delle opere di cui al punto 5); 6) condanna Parte 1 alla refusione in favore di CP 2
[...] delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 5.534,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge;
7) condanna ex art. 96 c.III c.p.c. Parte 1 al pagamento in favore di dell'importo di €1.000,00. PA 2 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale. Milano, 06/03/2019..... 18 Questi i termini dell'accordo del 28/10/2019:
- a) rinuncia temporanea da parte di CP 8 a mettere in esecuzione la sentenza di primo grado sino al 31/12/2020 (cd. termine dilatorio inizio di esecuzione forzata per rilascio) con assunzione dell'obbligo di Pt 1 di rilasciare e riconsegnare l'immobile entro la stessa data del 31/12/2020;
- b) obbligo di Parte 1 di corrispondere l'indennità di occupazione che, a decorrere dal mese di gennaio 2020, e sino alla mensilità di dicembre 2020 compresa, veniva stabilita in €3.333,33 mensili (pari a €40.000,00 annui);
- c) la possibilità di usare come “attualmente" sia la striscia in cortile lungo l'inferriata che confina con la proprietà Pt 1 ed altri, sia gli spazi sotto la tettoia lungo il soppalco centrale "per stoccare bancali in legno e materiali per raggiungere la quantità minima accettata dalla discarica per lo smaltimento";
-d) PA 8 acconsentiva infine a concedere un ulteriore mese di tolleranza per proseguire nella esecuzione forzata per rilascio (con titolo giudiziale oramai passato in giudicato e mai rinunziato dalla parte esecutante CP 2 ma solo temporaneamente sterilizzato negli effetti esecutivi), ossia fino al 31/01/2021, dietro semplice richiesta scritta da parte di Parte 1 da effettuarsi entro il 15/12/20;
- e) A fronte di ciò Parte 1 si obbligava a corrispondere, sempre a titolo di indennità di occupazione, la somma di €6.666,66# mensile sino all'effettiva riconsegna dei locali;
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 28 di 66>> PRIMO EVENTO: CADUTE DI ACQUA DEL LUGLIO 2020
Quanto agli episodi infiltrativi e di riferite cadute di acqua (nel periodo estivo del luglio 2020) i suddetti eventi appaiono (anche alla luce delle documentazioni versate in atti e delle testimonianze assunte) risultare riferibili ad eventi del tutto estranei ed indipendenti dalla sfera di condotta (attiva od omissiva) della CP_2 ed imputabili in parte alla eccezionale intensità di pioggia concentrata in un assai contenuto spazio temporale (fenomeno caratteristico dei cd. temporali estivi quale era stato appunto quello di luglio 2020) combinato con la mancata pulizia dei superiori canali di gronda dalle foglie degli alberi (piante ed alberi questi peraltro di proprietà di Pt_1 con dato dominicale sul punto non cfontestato).
Sul punto sono state allegate in atti diverse missive -anche risalenti nel tempo anche agli anni precedenti all'estate del 2020-- di espresso richiamo alla Pt_1 di provvedere alla pulizia ordinaria dei canali di gronda proprio al fine di garantire il normale defluvio dell'acqua piovana dal tetto del capannone.
Cfr. memoria CP_2 del 30/11/2022 ed in particolare gli allegati (cfr. il documento a pag. 57 del fascicolo documenti depositati nel precedente giudizio innanzi alla Dott.ssa Sperati).
MM. TO ForuñizzSpecit] Aspingi contatix labele
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LU IN
Cfr. memoria CP_2 del 30/11/2022 ed in particolare gli allegati (il documento a pag. 77 del fascicolo documenti depositati nel precedente giudizio innanzi alla Dott.ssa Sperati) da cui si evince che nel 2017 furono anche eseguiti lavori (appena 3 anni prima) sui pluviali del
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>
SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 29 di 66>> in IS Coperture SR capannone CP_2 da parte della Ditta incaricata (proprio dalla CP_2
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SOL OPERTURE 06183270153 11076 s.r.l. 06183270153.
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FATTURA 11/07/2017 138/F
DATA BOLLA NUMERO BOLLA MOALITA' DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO
B.ca Coop. Valsabbina ag. GHEDI Bonifico Bancario Vista fattura CODICE ABI-CAB 05116.54570 IND.FATT. VIA TOFFETTI 71 MILANO MI IBAN [...]
QUANTITA PREZZO %SC, IMPORTO *IVA CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE
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Pratica ASL, stesura collante vinilico, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di lastre cemento MI esistenti a terra (come da copia formulario allegato);
Rifacimento imbocchi nei pluviali esistenti con sigillature
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Eseguito troppo pieno ed linserimento di n° 2 pluviall diam. 120
Fornitura colmo centrale in lamiera al lucernari e sigillature varle al vetri ed alle scossaline.
A corpo 1,00 4.000,00 4.000,00 22
Rif. bolla n° 62 SB Seniga n. 3012-3143 Cammi
22 committente principale: IMMOBILIARE TOFFETTI appaltatore: OL COPERTURE SRL Cfr. memoria CP_2 del 30/11/2022 ed in particolare gli allegati (documento a pag. 78 del fascicolo documenti depositati nel precedente giudizio innanzi alla Dott.ssa Sperati).....
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ARRIGONI SI Spett.lc IMMOBILIARE TOFFETTI S.R.L.
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LAVORI EDILI PER:
- REVISIONE DELLA COPERTURA
ESISTENTE, COMPRESO
RIPRISTINO PERDITE
- CONTROLLO LATTONERIE,
CANALI E PLUVIALI ESISTENTI,
COMPRESO SISTEMAZIONE DEGLI
STESSI DOVE NECESSARIO
- REALIZZAZIONE DI VARI
RAPPEZZI ALLA PAVIMENTAZIONE
ESISTENTE ALL'INTERNO DEL
MA
RIPRISTINO DEGLI CI
AMMALORATI ALL'INTERNO DEL
MA
- PULIZIA ET ESISTENTI
- SISTEMAZIONE
PAVIMENTAZIONE ESTERNA ZONA
PIAZZALE IN AUTOBLOCCANTI,
COMPRESO SOSTITUZIONE DEGLI
STESSI DOVE NECESSARIO
-REALIZZAZIONE DI VARI
INERVENTI DI MANUTENZIONE E
FINITURA
ESEGUITI PER VODSTRO ORDINE
E CONTO PRESSO LA VOSTRA
PROPRIETA' SITA IN
VIA TOFFETTI NR. 71
NELL'ANNO 2017 A CORPO 15.000,00 15.000,00 001
Trasporto Totale Sconto Totale Imponibile Totale IVA
3.300,00 Euro Euro Euro Euro 15.000,00
Totale Fattura
Riepilogo IVA Euro 18.300,00
Imponibile Nou imponibile % Nota Imposta Ritenuta D'Acconto C.Iva
15.000,00 22 var. 01/10/2013 3.300,00 Euro 001
CO
Euro
Netto a Pagare 18.300,00 Euro Nota CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO,
Pt 1 non ha provato né quali fossero i macchinari-merce e materiale realmente ed effettivamente presenti all'interno dei locali al momento dei fenomeni temporaleschi (cadute
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>
SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 31 di 66>> di acqua) e delle conseguenti infiltrazioni;
di nullo valore probatorio (di provenienza unilaterale e con stime del tutto autoreferenziali e comunque in alcun modo verificabili) appaiono sul punto i docc. 45 e 44 di parte Pt 1 . Pt 1 nemmeno ha dedotto (o quantomeno allegato) quali danni (irreversibili o comunque tali da pregiudicarne ogni utilizzo futuro) i macchinari e/o la merce avrebbero mai subito.
Sul punto si richiama quanto dichiarato dal teste Tes_1 sentito all'udienza del 12/05/2025
....Personalmente non ho riscontrato alcun danno al contenuto di terzi né ho riscontrato alcun danno alle parete mentre ricordo solo di avere riscontrato unicamente pozzanghere alla base delle colonne tralicciate di ferro. Ribadisco che non ho riscontrato pareti bagnate. Il soggetto presente al sopralluogo per|___Pt_1 aveva anche accennato ad un bancale di rete di biodegradabile che si sarebbe danneggiato per il bagnamento a seguito dell'evento atmosferico;
tuttavia personalmente non ho nemmeno riscontrato la presenza fisica del suddetto bancale nei locali al momento del sopralluogo.....
Peraltro ALle stesse immagini fotografiche offerte in produzione dalla Pt 1 (rappresentanti gli interni dei locali attinti dalle infiltrazioni) i macchinari e la merce ivi raffigurata era --in massima se non totale parte-- coperta da abbondanti teli di plastica e in ogni caso anche poggiati -con funzione isolante dal basso-- su bancali di legno poggiati sul pavimento e quindi posti al riparo da diretti fenomeni infiltrativi e di caduta di acqua).
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 32 di 66>> ALLEGATO 01:
OMPAC TFT500
TF750
07-06-2021 17:0752S 06-2021 17:11
CERT PTZ Alarme Fare wa
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 33 di 66>> CAM 10
IXI
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Paginan. 34 di 66>> Geom. Ivan IN
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 35 di 66>> Identificazione fotografica della merce bagnata e dei residui di acqua sul pavimento:
222
SCURK
URMIC
Ciò dovendo considerare che, l'accordo transattivo dell'ottobre del 2019 intercorso tra le parti Parte_6 prevedeva per la Pt 1 espressamente la possibilità (in corso del periodo di occupazione con mera dilazione dell'inizio della esecuzione forzata per rilascio sulla base del titolo esecutivo della sentenza) di usare come "attualmente" sia la striscia in cortile lungo l'inferriata che confina con la proprietà Pt1 ed altri, sia gli spazi sotto la tettoia lungo il soppalco centrale “per stoccare bancali in legno e materiali per raggiungere la quantità minima accettata dalla discarica per lo smaltimento" senza riferimento alcuno ad altra forma di ricovero di altri oggetti (merce o macchinari nuovi od usati). La mancata pulizia (manutenzione ordinaria) dei pluviali dalle foglie ed ostruzioni (con onere imputabile alla Pt 1 e di competenza della stessa) unita all'evento meteorologico di massiccia quanto repentina quantità di acqua piovana, rappresentato dal intenso temporale estivo della fine di luglio del 2020, appaiono fattori deterministici questi con-causali e tali quindi da escludere complessivamente (e del tutto) ogni ipotesi di riferibilità causale dell'evento (anche in termini omissivi e colposi) come anche degli asseriti danni da caduta di acqua alla parte convenuta CP 2
In ogni caso le suddette interferenze causali appaiono porsi come causa incidente/determinante tale da recidere ed escludere ogni autonoma efficienza causale anche ad una colpevole condotta omissiva (allo stato peraltro rimasta solo a rango di mera ipotesi astratta) riferibile alla proprietà PA 2
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>
SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 36 di 66>> Aggiungasi che le colonne di scolo non erano nemmeno inframurarie bensì facilmente e (quindi come tali nella direttamente accessibili da parte della società occupante Pt 1 diretta e materiale possibilità di intervento della stessa occupante Pt_1 ) così come può evincersi anche dall'abbondante materiale fotografico versato in atti sul punto.
Si deve anche considerare che la presenza di varchi interni ed accessi aperti proprio dalla occupante Pt 1 (presenti nei locali CP 2 e che consentivano il passaggio di cose e persone da quegli stessi locali verso quelli di diretta ed esclusiva proprietà Pt 1 ) creati proprio dalla stessa Pt 1 nel corso della perdurante occupazione dei locali su iniziativa
(affatto autorizzata dalla RO) dalla stessa Pt 1 sulla proprietà CP_2 > rendeva -- nei fatti ed in concreto- sempre possibile l'incontrollato (ed incontrollabile) spostamento (dall'interno) degli stessi bancali e macchinari in tutti i locali -propri e della CP 2 rimasti nella materiale esclusiva disponibilità della Pt 1 senza alcuna forma di controllo e verifica esterno (cfr. video e foto versati in atti dalla CP_2 .
Il suddetto dato oggettivo e fattuale (storicamente incontestato) merita quantomeno di essere considerato.
Si riporta il verbale di sopralluogo del 04/08/2020....
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 37 di 66>> DOC 6 SACE Ritenimento
VERBALE DI SOPRALLUGO DEL 4/08/2020
Impress Assicuratrice
Sinistro n. del Agenzia
Polizza n. Decorrenza Premio pagato il
Contraente/AS Esaminata quietanza: [si]no
1. Effettuato in....
Viz Coffeeth z1 1/1/zus di Queirolo & Associati, incaricato dalla suddetta 2. Sono presenti
Jin qualità di per conto di ( coniuge dell'"Sig. Regirali (prof. MMobile) Impresa Ass.cc c
AS NE ()[ Asequita ch & s st soup verysi sous verificate delle infil. trazione all'interno del capannone locate 2 S2dark SR. Al momento del sofralluogo. пои 3ཚེ་ཕེ ་ག.. Recertah d all'usumobile ne 2l contento de terel. elettrici di sospetta dan 21 quadr fase di accertaments, LA Tutto L.M..
[] segue a pagina presente documento è in due copic di fogli, entrambi firmati, che restano in possesso del sottescrittori.
[ ] Il sottoscrittore, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (tutela dei dati personali) presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per fini di gestione, comunicazione e eventuale pagamento del singo pagina.
Il fatto poi che la causa delle infiltrazioni dovesse ricercarsi nella mancata pulizia delle foglie presenti nel canale che avevano ostruito la via di scolo dell'acqua nel primo evento del 24/07/2020 sembra anche riscontrabile dagli esiti del sopralluogo effettuato in data del
07/08/2020 e relazione del 18/08/2020, sub doc. 10 di parte convenuta. Anche la CP_6 confermava l'assenza di danni, in seguito al sopralluogo del 04/08/2020, versato in atti sub doc. 9 di parte convenuta.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 38 di 66>> Da ultimo vale ricordare le fatture prodotte dalla stessa Pt 1 (alla ultima udienza utile del 25/09/2025) con cui la stessa difesa Pt_1 dichiarava che la attrice aveva commissionato (di sua autonoma iniziativa) ed anche da ultimo fatto eseguire (nel periodo del giugno luglio 2025) una serie di lavori nei locali per cui era causa che avevano interessato tra le altre ...la copertura, intradosso del canale di gronda coibentato con MI in matrice friabile e bonifica macchinari, strutture varie, pareti e superfici interne al capannone contaminati da MI).
Ebbene tale ambito di massiccio intervento appare avere (con tutta evidenza) radicalmente (ed irreversibilmente) modificato lo stato dei luoghi e delle cose, rendendo così ad oggi oggettivamente impraticabile (ed inutile) ogni possibile eventuale accertamento peritale (e ciò anche a volere ritenere la CTU in sé ammissibile e non meramente esplorativa).
Accertamento peritale già peraltro in precedenza --nei fatti ed in concreto-- precluso ed impraticabile proprio in coerenza con quanto (peraltro anche reiteratamente e diffusamente) affermato dalla stessa parte attrice Pt 1 (che pure contraddittoriamente instava per il conferimento di CTU) in punto di sostenuta assoluta inaccessibilità ai locali (contaminati da MI) in attesa del completamento dei procedimenti di bonifica con le verifiche e i controlli delle PP.AA. preposte. Del resto sul punto basti riportare le conclusioni proprio della parte Pt 1 (nel 2023) quando aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc;
nelle suddette conclusioni rappresentava una situazione di assoluto pericolo di accesso ai locali con pregiudizio Pt 1 della salute delle persone.... in via preliminare e cautelare, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'avviata esecuzione forzata ritenuta la sussistenza di grave ed immediato pericolo per la salute delle persone;
nel merito, accertare e dichiarare che i locali oggetto di procedura sono gravemente contaminati da fibre e polveri d'MI in concentrazione tale da arrecare grave nocumento alla salute delle persone si che MMobiliare TO SR
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente.
Con ogni conseguente provvedimento.
A quanto sopra argomentato in fatto ed in diritto, conseguirà la impossibilità di imputare alla CP_2 le conseguenze dannose subite ed invocate dalla Pt 1 a seguito delle prospettate cadute di acqua piovana e conseguenti infiltrazioni con conseguente reiezione delle formulate richieste risarcitorie.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 39 di 66>> SECONDO EVENTO: 15/09/2020 Parte 7 (CON AMIANTO) AL TO
Quanto ai fatti relativi al secondo evento dannoso (fatto oggettivo e storicamente del tutto diverso anche cronologicamente>> e distinto dalle infiltrazioni di acqua piovana a seguito di temporale) costituito dalla caduta a terra e conseguente frammentazione della lastra del soffitto (con dispersione in ambiente aereo delle fibre di MI) contenente parti di pannelli di MI deve premettersi che deve considerarsi dato oggettivo e del tutto conclamato che la parte Pt 1 fosse già a piena conoscenza Pt 8 dal 2018- della presenza dei pannelli di MI sul copertura e soffitto dei locali del capannone di proprietà della CP_2 (e dalla stessa Pt 1 occupati sin dal 2016). Pt 1Il suddetto dato della assoluta piena conoscenza della presenza di MI dato certo, oggettivo comprovato --per via documentale-- con datazione certa riferibile già al giudizio del 2018 a fronte della caduta della lastra avvenuta il 15 settembre 2020-- intercorso tra le stesse parti Pt 1 e CP_2 sub doc. 2)...
Deve pertanto rilevarsi la oggettiva incongruenza di quanto differentemente dichiarato personalmente in udienza del 19/10/2022 da Controparte 17 (LR di Pt 1 ); si riporta in nota il verbale di udienza del 19/10/2022. La Società attrice Pt 1 era infatti già perfettamente a conoscenza (per tabulas) della presenza dei pannelli di MI nella copertura di soffitto dei locali del capannone dalla stessa occupati;
piena conoscenza da parte Pt 1 della presenza di MI questa certamente risalente almeno al 2018.
Sul punto si richiama il documento 2 (cfr. art. 1 alla ultima riga della pagina) di parte CP_2 con data del 15/06/2017 (come indicato alla pagina 6 di 6) e già prima del 2018 comunicato alla Pt 1 come bozza del possibile contratto di locazione poi mai sottoscritto dalle parti. Documento questo il cui contenuto non è mai stato contestato (ex art. 115 cpc) dalla Pt_1 e che era già allegato nel precedente giudizio --a--anno di iscrizione 2018-- in essere tra le stesse parti ed incardinato innanzi al T.O. di Milano al RG n. 24024/2018 (giudizio conclusosi con 19 CP 1 nato a [...] il [...], cfr. Verbale di udienza del 19/10/2022 ...Rappresentano le difese delle parti Pt 1
e CP 2 che, in data 10/10/2022, l'Ufficiale Giudiziario ha proceduto e dato atto della avvenuta re-immissione nel possesso dei locali dell'immobile sito Milano, in Via TO 71 in favore della parte proprietaria CP 2 (con il fabbro che cambiato le serrature) con ri-consegna delle nuove chiavi alla RO resistente CP 2 Le operazioni di inventario dei beni e macchinari Pt 1 ancora presenti nel capannone, ad oggi sono ancora in corso. Ad oggi sono in corso di svolgimento le operazioni di redazione dell'inventario dei beni e macchinari di Pt 1 ancora presenti nel capannone della PA 2 ià rilasciato e riconsegnato dalla società Parte 1
La difesa CP 2 esibisce i documenti riferibili alla società CP 13 e portanti le date del 06/04/2022, del 12/05/2022 e del 09/05/2022 che si riserva di produrre in via telematica in PCT.
CP 1Sentito il L.R. di parte Parte 1 a nome dichiara: circa 12/15 anni fa ho provveduto a fare cambiare il tetto di copertura (nella porzione di capannone di Via TO di esclusiva proprietà della Parte 1 per fare mettere un impianto fotovoltaico;
in quella occasione provvedevo anche alla rimozione dei materiali in MI pure presente ed esistente nella parte del tetto di copertura della porzione di capannone (anche ad oggi di esclusiva proprietà Parte 1 Il tetto-copertura è in parte in vetro ed in parte in lastre di muratura. Ero a conoscenza della presenza di amianto nella parte del capannone di proprietà esclusiva di Pt 1 mentre non sapevo della presenza di MI anche nella parte immediatamente contigua del tetto di copertura della porzione di capannone di esclusiva proprietà della PA 2 La parte del capannone di esclusiva proprietà Pt 1 credo fosse in nuda proprietà nella titolarità di mio padre e data in usufrutto a me ed a mio fratello a nome PA 14. Mi riservo di produrre i relativi atti di acquisto dell'immobile de quo se richiesto. All'incirca dal 2000 la Parte 1 * si trova nel contesto immobiliare di Milano via TO n. 39/71. ADR I macchinari vengono in parte da noi prodotti e poi assemblati con parti meccaniche ed elettroniche prodotte da altri soggetti.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 40 di 66>> la sentenza del T.O. di Milano n. 2302/2019 pubbl. il 06/03/2019 a repert. n. 1833/2019 del 06/03/2019, avverso la quale Pt 1 aveva proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Milano al RG n. 1631/2019 e poi abbandonato a seguito di intervenuto accordo tra le parti). Si riporta anche memoria di parte Pt_1 (con data in calce a pagina 3 del 20/11/2018) in cui si fa espresso riferimento alle proposte di contratto di locazione in cui si dava inequivocabilmente atto della presenza di MI (si riporta la prima pagina della memoria con particolare riferimento al punto B)
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 41 di 66>> AVV. M. LUDOVICA GRASSI
AVV. ROBERTO POPPA
20124 MILANO
VIA PALESTRINA N.18
TEL. 02/67.02.413-02/66.98.82.62
FAX 02/67.06.522
CONTROPARTE
DELEGO a rappresentarmi e difendermi anche in via TRIBUNALE DI MILANO disgiuntiva in ogni fase e grado del presente giudizio Nella causa Rg. 24024/2018- Sez. 13- Giudice Dr. Caterina Spinnler - su ricorso di MMobiliare TO e/o procedura, compresi la fase esecutiva;
eventuali opposizioni e reclami;
SR-ricorrente- in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Alssandro RO e procedimenti speciali e sommari connessi, gli Avv.ti Silvio Scarsi del Foro di Milano Maria OV RA e
TO OP di Milano, Via
Pierluigi da Palestrina 18, CONTRO presso i quali eleggo domicilio, conferendo loro. LA SR, con sede legale a Bolzano, Via Penegal 21, P.IVA e C.F. 00875080210, e sede operativa a ogni potere previsto dalla "legge, compresi quelli di conciliare e transigere;
Milano, Via TO 39/3, in persona del consigliere di amministrazione e procuratore Isabella Cardin, chiamare terzi in giudizio;
proporre contro i terzi dirette e di rappresentata e difesa anche disgiuntamente per procura a margine del presente atto dagli avv.ti Maria domande garanzia. Dichiaro di essere stato informato del contenuto
OV RA (CF.[...]) e TO OP ([...]) di Milano, Viadel D.Lgs.28/2010 come modificato dalla L.98/2013 e
Pierluigi da Palestrina 18, PEC Avv. RA: maria.grassi@milano.pecavvocati.it della possibilità della mediazione facoltatival e dell'obbligo della mediazione
PEC Avv. OP roberto.poppa@milano.pecavvocati.it obbligatoria e dei relativi benefici fiscali, e del contenuto della L.162/14 in NOTE DIFENSIVE PER LA RESISTENTE
ordine alla possibilità di negoziazione nei casi ivi previsti. Dichiaro inoltre, ai Nel costituirsi, la comparente fa presente quanto segue. sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento A)MM. TO ha sede in Via TO 71, ed ivi è posto anche l'immobile di cui LA gode dal luglioeuropeo 679/16 di essere stato reso edotto che i dati personali comuni e sensibili 2016. Le parti si conoscono da trent'anni, come riconosce il ricorrente. funzionali al mandato ed alla relativa attività professionale Va quindi escluso che LA abbia effettuato nell'immobile interventi senza che la RO ne fosse potranno essere trattati, anche con mezzi informatici, con logiche correlate alle al corrente: la vicinanza e la quotidianità di rapporti lo escludono. finalità dell'incarico. Ciò autorizzo espressamente e B)Si producono, chiedendo che siano ammessi, la mail del ricorrente e le allegate due proposte disenza riserva alcuna. fb Sabulle contratto di locazione. Ivi è previsto sia che LA apra un varco per accedere dall'immobile di TO
Carolin a quello adiacente, sia che utilizzi il cortile. Si chiede che il Giudice interroghi sul punto liberamente le parti. Per autentica:
C)E' altrettanto certo che LA gode dal luglio 2016 dell'immobile, e che di ciò è a conoscenza la
...
Decobenica fully RO, e che per tale utilizzo LA corrisponda un corrispettivo, per il quale la RO emette fatture.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 42 di 66>> Si richiama sul punto anche la memoria CP_2 come da nota di deposito del 29-30/11/2022
"documenti fascicolo Sperati" a pag. 84 produzione e contenuto mai contestato da Pt 1 ex art. 115, I comma, cpc sicchè sotto tale profilo appare oramai dato fattuale del tutto inoppugnabile da parte della difesa di Pt_1 Sotto si riporta --in copia e per estratto--la proposta in bozza del contratto di locazione (già allegata agli atti del giudizio del 2018 tra le stesse parti) comunicata Pt 1 OMISSIS
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO ALL'ABITAZIONE
TRA:
la societa' IMMOBILIARE TOFFETTI SRL con sede in MILANO (MI), VIA TOFFETTI 71, codice fiscale 06183270153, P.IVA 06183270153 legale rappresentante Sig. ROi AL
nato a [...] il [...] C.F. [...], di seguito denominata parte locatrice
la societa' RK SRL con sede in BOLZANO BOZEN. (BZ), VIA PENEGAL 21, codice fiscale 00875080210, P.IVA 00875080210 legale rappresentante Sig. SA IO
nato a [...] il [...] e domiciliato a Bolzano Via Penegal 21 C.F.
[...], di seguito denominata parte conduttrice
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1. La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta,
1'immobile di sua proprieta' sito in MILANO (MI), VIA TOFFETTI n. 71, piano TERRACon estremi catastali identificati da foglio 560, subalterno 4, particella numeratore
81,, categoria D/1, rendita catastale Euro 30140, 22 classe energetica G 91.39 kwh/m2a, di cui alla planimetria che viene separatamente sottoscritta dalle parti. Ogni diversa destinazione e' vietata pena la risoluzione del contratto. Ai fini dell'indennita' prevista dall'art. 34 della legge 27 luglio
1978, n. 392, le parti dichiarano che l'attivita' cui deve essere adibito l'immobile non comporta contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
Il conduttore ha l'utilizzo del piazzale per accedere alla parte affittata e alle ribalte per il carico e scarico della merce da posizionare poi nei loro spazi senza sosta al di fuori della zona affittata.
L'immobile e da adibirsi ad esclusivo uso La copertura dellimmobile e in eternit,
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 43 di 66>> OMISSIS Con il che la Pt 1 non titolare di alcun diritto reale di godimento ovvero diritto personale per titolo contrattuale locatizio nè di comodato e, quindi, senza essere titolare delle garanzie contrattuali e delle obbligazioni proprie di quei titoli negoziali) già perfettamente a conoscenza della presenza di MI nel tetto di copertura e che da mero soggetto occupante beneficiava contrattualmente unicamente e solo (per effetto dell'accordo dell'ottobre del 2019 raggiunto con la CP 2 di un mero termine dilatorio (di “tolleranza") nella esecuzione forzata del titolo giudiziale per rilascio dei locali (costituito dalla sentenza del T.O. di Milano n. 2302/2019 pubbl. il 06/03/2019) dalla stessa Pt 1 occupati da anni addietro. Peraltro nell'accordo dell'ottobre del 2019 --in base al quale si dilazionava sino al dicembre
2020 l'esecuzione forzata per rilascio-- era stato pattuito e previsto null'altro che (in favore di Pt 1 ) la possibilità di usare come “attualmente” sia la striscia in cortile lungo l'inferriata che confina con la proprietà Pt 1 ed altri, sia gli spazi sotto la tettoia lungo il soppalco centrale "per stoccare bancali in legno e materiali per raggiungere la quantità minima accettata dalla discarica per lo smaltimento". Sicchè anche sotto tale profilo (tenendo presente che erano stati fatti da Pt 1 ―dato incontestato anche esso-- varchi interni tra la propria area del capannone e quella diversa ed occupata di proprietà CP_2 alcuna doglianza si ritiene possa essere riconosciuta in favore di Pt 1 che invece avrebbe (asseritamente) tenuto proprio materiale e macchinari funzionanti (e comunque non materiale da rottamare in discarica) nei locali per cui è causa. Ciò senza considerare che all'interno (a mezzo dei varchi tuttora aperti) Pt 1 -negli stessi anni di causa nel presente procedimento- avrebbe ben potuto spostare i materiali/beni ed oggetti dalla sua parte (in proprietà Pt 1 ) verso quella della CP 2 ovvero in senso opposto dalla area della CP 2 verso la parte in proprietà Pt 1 (e questo in modo in alcun modo verificabile dall'esterno).
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 44 di 66>> alessandro.lazzaroni@milano.pecavvocati.it alessandro.lazzaroni@milano.pecavvocati.it Da: mercoledì settembre 2020 19:05 Inviato:
'maria.grassi@milano.pecavvocati.it' A:
R: LA/MM.TO Oggetto:
Gentile Collega, faccio seguito alla corrispondenza intercorsa e, in nome per conto di MMobiliare TO SR, preciso quanto segue.
In merito alle infiltrazioni occorse in occasione dell'evento atmosferico del 24/7/20 le verifiche sinora eseguite da parte dell'impresa incaricata della manutenzione del tetto hanno escluso una qualsiasi rottura del canale di gronda, peraltro rifatto nel 2017, le cui sigillature sono risultate integre ed in buono stato. Tale circostanza è stata peraltro confermata anche dal perito della SACE BT che ha eseguito il sopralluogo in data 4/8/20. Il perito della Zurich che, nonostante foste stati preavvisati, non è riuscito a fare il sopralluogo in data 12/8/20 poiché non vi era nessuno presso la LA SR, ha comunicato la propria disponibilità per un nuovo accesso per lunedì 7/9 alle ore 14,00. Confido che tale data possa andare bene ed attendo quindi una cortese conferma.
Quanto al distacco della lastra del soffitto, circostanza peraltro segnalata dalla stessa impresa incaricata della manutenzione del tetto, si tratta di una seconda copertura interna e, già in data 19/8/20, la mia assistita aveva richiesto di comunicare la disponibilità di LA per poter procedere alla relativa sistemazione senza peraltro ottenere, ad oggi, alcun riscontro.
Quanto infine alla presenza di MI debbo anzitutto rilevare che la circostanza era perfettamente nota a LA
Sri essendo tra l'altro riportata anche nella bozza del contratto di locazione a suo tempo inviato e che il manufatto risulta regolarmente censito presso la ASL di competenza. La relazione dell'ing. Beretta peraltro evidenzia, da un lato, "... l'assenza di contaminazione superiore alla soglia di attenzione più cautelativa e conseguentemente l'assenza di pericolo immediato" e, dall'altro, attesta la necessità di programmare un intervento di rimozione delle lastre e del rivestimento dei canali di gronda entro i prossimi 12 mesi.
Ciò premesso confermo l'intenzione della mia assistita di procedere alla rimozione della lastra pericolante e che la stessa ha già conferito incarico alla società IScoperture SR di Brescia, impresa regolarmente iscritta all'albo nazionale con autorizzazione per cat. 10A e 10B secondo le norme di sicurezza previsti dalla legge 81/2008 (questo il loro link http://www.isolcoperture.it/it/servizi/32-smaltimento-MI), di predisporre e presentare alla ATS di competenza il relativo piano di intervento.
La procedura sarà la seguente:
- nei locali non potrà esserci nessuna persona non addetta ai lavori;
- si provvederà ad incapsulare la lastra con del collante apposito e solo dopo averla messa in completa sicurezza verrà rimossa per essere smaltita a norma di legge;
- gli incaricati provvederanno a ripulire eventuali frammenti e, terminata l'operazione, i locali potranno essere occupati da persone senza alcun problema;
- il tutto verrà effettuato nell'arco di mezza giornata (anche se realmente serviranno 2/3 ore al massimo).
Il Sig. ROi mi riferisce peraltro che IScoperture SR ha già provveduto a presentare alla ASL di competenza il piano di lavoro che tuttavia, in mancanza dell'indicazione di una data precisa di intervento, non può essere dalla stessa autorizzato.
Resto quindi in attesa di conoscere le disponibilità da parte di LA SR per poter completare l'iter autorizzativo dell'intervento di rimozione della lastra.
Cordiali saluti.
Avv. SA RO
20129 Milano Via Ciro Menotti 1/A
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 45 di 66>> Si ritiene utile anche riportare il verbale di riunione del 23/09/2020 a cui partecipavano anche ben 3 tre soggetti riferibili alla Parte 9
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TITOLO PROCEDURA: PROCEDURA: 2 VERBALE RIUNIONE SIC.004
RIF. COMMESSA N° 2830
NOMINATIVO CLIENTE RK S.r.l.
SEDE CLIENTE Via TO, 39/3-20138 Milano (MI)
DATA 23/09/2020
ORA 16:00 3
Hanno partecipato al sopralluogo i Sigg.:
FIGURA NOMINATIVO FIRMEArran RC RSPP LA Geom. Ivan IN
Wenem Reh RRA LA Ing. Giovanni Beretta
IS Coperture S.r.I. MA MAo IT
Дал в Impiegato LA Matteo EN
VERBALE
1) I tecnici di LA prendono visione della documentazione resa disponibile dalla proprietà e relativa alla notifica agli enti preposti della presenza di manufatti contenente MI presso il sito.
ALla presa visione dei documenti si evince che la proprietà notificò la prima volta la presenza di copertura in cemento MI nel 2005 dando avvio alla gestione di un registro di controlli periodici.
I registri dei controlli sono firmati dal Sig. ROi.
Nel 2009 la stessa proprietà mediante compilazione di modello NA/1 notificava la presenza di circa 2000 mq di eternit.
A cavallo fra il 2017 e 2018 l'intestazione della modulistica cambiava passando da AG.RE.
S.r.l. a MMobiliare TO S.r.l. GENNAIO 2020
Fino al giorno 06/08/2020 l'esito delle verifiche periodiche condotte da ROi individuava uno stato di conservazione discreto se non buono, comunque l'assenza di particolari difetti o necessità di intervento.
II 07/08/2020 per la prima volta si registrava la necessità di intervenire immediatamente per la rimozione di una lastra pericolante.
Tale segnalazione fu fatta dal tecnico incaricato dalla MMobiliare TO, sig. MAo Grittq
Rimozione che sarebbe dovuta avvenire in data 11/08/2020 e successivamente sospesa.
ALla documentazione non risulta la presenza di alcun manufatto di matrice friabile.
1
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 46 di 66>> TITOLO PROCEDURA: PROCEDURA:
VERBALE RIUNIONE SIC.004
2) Si discute sulla possibile soluzione per l'intervento di rimozione dell'MI.
Si ipotizzano le seguenti fasi:
Apertura cantiere con interpello piano di lavoro ATS;
Verifica pannelli intradosso ed eventuale rimozione pannelli pericolanti;
Procedura concordata con ATS per la restituzione delle attrezzature a LA;
In funzione delle scelte di utilizzo della struttura da parte della proprietà la stessa si valuteranno gli interventi;
3) Il tecnico MAo IT esegue un prelievo di verifica sulla superficie di un macchinario, a titolo puramente indicativo, su l'unica macchina presente nel locale e priva di telo di copertura. Il macchinario è posizionato a circa 10 metri dalla posizione di caduta della lastra di copertura.
Premesso quanto sopra già di per sé solo argomento assorbente di ogni altra e diversa questione sul punto>> la stessa società PA 18 anni prima-- aveva essa stessa rimosso dal propria parte di capannone immediatamente contiguo e mera continuazione rispetto a quello di proprietà CP_2 unica edificazione questa risalente alla stessa epoca di costruzione della parte di capannone della CP_2 facente parte dell'unico complesso ex Pirelli).
Si ritiene di richiamare il contenuto della pagina 1 della memoria difensiva Pt 1 (già prima riprodotta in copia) depositata dalal difesa della odierna attrice nel giudizio al RG del 2018 (con data in calce a pagina 3 del 20/11/2018) in cui si faceva appunto espresso riferimento alle proposte di contratto di locazione (proposte queste all'epoca del precedente giudizio del
2018 già allegate ed in cui si dava inequivocabilmente atto della presenza di MI (eternit)...
Quelle che seguono sono due fotografie dall'alto dello stato dei luoghi: sulla parte sinistra SX la porzione di capannone di proprietà della Pt_1 (connotata dalla presenza di rettangoli più chiari sul tetto) e sulla destra DX (parte più scura) la porzione di capannone della CP_2
In basso sulla destra --evidenziato con segno tondeggiante-- la parte attinta dalle infiltrazioni in corrispondenza della filiera di alberi (fila di alberi individuabili nella immagine satellitare in basso sulla destra con segno tondeggiante di proprietà Pt 1 ).
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 47 di 66>> Identificazione aerea del punto in cui è avvenuta l'infiltrazione: fetti
Milano Dance Studio
CSDM
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 48 di 66>> เณร – บทว IA ER
MAPPALE 148
ABINA
SPAZIO DI VENDITA
UNITA' 2: SUB. 805
CELLA FRIGORIFERA H-3,40
RIBALTA
RIBALTA UNITA' 2: SUB. 805 CORTILE
COMUNE AI SUBB.' 804805
SPOOLIATOIO UFFICIO H-2,70 m
H-2,70m
)UFFICIO
WC
0
CELLA FRIGORIFER UFFICIO UFFICIO H-5,00m UNITA'2 MA RO ORTOFRUTTICOLI
CONTROSOFFITTATURA H=5,00 m
CELLA FRIGORIFERA BCNC SUB. 803 UNITA' 1: SUB, 804 H=5,00 m COMUNE AI SUBB.' 804 805 ANTICELLA
H=5,00m-
UNITA' IMMOBILIARE ALTRO MAPPALE
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 49 di 66>> TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>
SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 50 di 66>> Ora è dato oggettivo e fattuale di evidenza documentale (trattandosi di dato di fatto ammesso e riconosciuto sin dall'atto di citazione della stessa Pt 1 ) che questa ultima abbia unilateralmente (ed arbitrariamente quale occupante) totalmente interdetto e vietato
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 51 di 66>> l'accesso ai locali per cui è causa alla proprietaria CP_2 così (nei fatti) impedendo alla stessa CP_2 di potere tempestivamente intervenire e così mettere prontamente in sicurezza la lastra (all'epoca solo distaccata e non polverizzata e frammentata). Solo con verbale di rilascio del 10/10/2022 redatto dall'Ufficiale Giudiziario la CP 2 veniva reimmessa nel possesso dei locali (seppure Pt 1 non avesse provveduto all'asporto dei beni lasciati nell'immobile), Sul punto si richiama il verbale dell'UG intervenuto in sede di esecuzione per rilascio (doc. prodotto con la memoria CP_2 del 30/11/2022).
Sul punto si richiama (per il valore ammissivo e confessorio) quanto riferito nello stesso atto di citazione di parte Pt 1 alla pagina numero otto 8....AL 10/9 (ndr. dell'anno 2020)
l'accesso è totalmente inibito... (ndr dalla stessa Pt 1 ).
E' un fatto (in sé pacifico ed incontestato in atti) che la lastra del soffitto --prima solo distaccatasi per una parte-- solo in data 15/09/2020 cadeva a terra definitivamente frammentandosi in più pezzi e con produzione di polvere, così diffondendo nell'ambiente circostante fibre di MI così contaminandolo i locali unitamente agli oggetti ivi presenti (seppure questi ultimi fossero ricoperti e protetti --come reso evidente dalle molte fotografie e riprese anche di Parte 1 da teloni protettivi di plastica). Si ritiene di richiamare anche la testimonianza del teste (sentito il 30/03/2022) Tes 2 per parte PA_2 il quale evidenziava come durante il sopralluogo effettuato per le infiltrazioni in data 18 agosto 2020, lo stesso avesse segnalato a Pt 1 la presenza di una lastra del tetto (in equilibrio precario) sia al CP_3 che al tecnico di Pt 1 Il teste
.
Tes_2 precisava inoltre che il tratto di alberi di pagina 3 della sua relazione (sub doc. 10) si trovavano e (si trovano tuttora) nella proprietà di Pt 1 .
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 52 di 66>> 08.18.2020 RELAZIONE COPERTURA Pg.02
Il giorno 07/08/2020 a seguito della richiesta del sig. ROi un ns. tecnico si è recato per una visione extra del fabbricato sito in Milano Via TO, 71 per verificare il punto di origine dell'intrusione di acqua dopo evento atmosferico eccezionale.
AL VO si evince quanto segue:
La parte interessata ad allagamento risulta locata al confinante;
Il canale in questione è stato rifatto dalla scrivente nel 2017 e le sigillature risultano
•
integre e in buono stato;
La zona interessata è l'unica con piante adiacenti il fabbricato;
Le piante risultano di proprietà del confinante avente contratto d'affitto con la
•
proprietà per quanto riguarda la porzione di capannone;
• Il canale risulta essere stato sicuramente pulito dopo l'evento atmosferico;
AL rilievo satellitare si vedono le piante in uno stato molto più vigoroso dello stato
•
attuale; All'interno del capannone si è rilevata una lastra di soffittatura pericolante.
•
Le ns. valutazioni: si puo affermare con estrema precisione che sicuramente l'evento atmosferico è stato di una copiosità anormale, ma la copertura ha retto sicuramente bene l'impatto, così come le fognature dato che gli eventi d'infiltrazione riguardavano tutto il lato e non solo dove ci sono gli scarichi. Di conseguenza si ritiene che il problema scatenante l'infiltrazione sia dovuto proprio alle foglie presenti nel canale, le quali adagiandosi sul fondo, hanno notevolmente ostruito la via di scolo dell'acqua. Avendo gli scarichi ostruiti dalle foglie il livello dell'acqua si
è notevolmente alzato in breve tempo e ha causato la tracimazione del canale che riporta chiaramente i segni di tale evento. Si precisa che la salita dal tetto è sulla proprietà del vicino e durante l'ispezione del ns tecnico ha fatto presente l'incongruità tra cio che è successo e lo stato di fatto del canale. Inoltre, come si vede dalla perizia fotografica, il canale evidenzia i segni di una recentissima pulizia.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 53 di 66>> 08.18.2020 RELAZIONE COPERTURA Pg.03
Conclusioni:
l'evento atmosferico è stato notevole ma non così eccessivo;
•
la causa primaria della tracimazione è lo sporco causato da una non cura delle
•
piante; la pulizia del canale a posteriori dell'evento e prima del sopraluogo del ns tecnico da
•
l'impressione di voler modificare lo stato di fatto della situazione;
• non si ritiene ci siano gli estremi per una rivalsa assicurativa;
• se ci sarà commissionata provvederemo alla rimozione della lastra pericolante.
Si allega materiale fotografico
Si allega materiale fotografico
Peraltro prima della caduta della lastra del soffitto avvenuta in data del 15/09/2020, lo stesso professionista di parte Pt 1 (doc. 12 CP 2 individuato nella persona dell'Ing
CP 19 evidenziava (con relazione del 18/08/2020) l'assenza di contaminazione superiore alla soglia di attenzione.
Di seguito per estratto ed in copia .
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 54 di 66>> Il Decreto Ministeriale del 06/09/94 al Capitolo 2 delinea le modalità secondo cui deve essere effettuata la valutazione del rischio per i fabbricati in cui è presente MI.
I dati raccolti durante l'ispezione dello scorso 11.08 e del più recente 09.09, sono stati utilizzati per compilare l'algoritmo della Regione Lombardia per la valutazione dell'Indice di Degrado del manto di copertura della porzione di capannone in oggetto ed hanno condotto il sottoscritto ad esprimere il seguente giudizio: le lastre risultano avere stato di conservazione tale da richiedere un intervento di rimozione da attuarsi entro i prossimi 12 mesi. Per quanto concerne il rivestimento in M.C.A. di matrice friabile rinvenuto sui canali di gronda, l'applicazione dell'algoritmo Versar ha determinato una prima caratterizzazione in zona 2: Rimozione appena possibile. La rimozione deve essere programmata in occasione della prima finestra temporale utile
(non appena si riesce ad interrompere le attività), senza aspettare l'occasione di un intervento di ristrutturazione o di manutenzione dello stabile.
Non sono al momento disponibili dati rilevati mediante monitoraggi ambientali condotti con tecnica analitica
SEM (Microscopia Elettronica a Scansione). In attesa di raccoglierne non possiamo escludere in via assoluta che non sia in atto alcun rilascio di fibre d'MI. Va sottolineato che ad agosto, su iniziativa del conduttore
RK SRL, si è condotto un campionamento per la determinazione di fibre aerodisperse in MOCF
(Microscopia Ottica in Contrasto di Fase) che ha potuto inquadrare la situazione senza dare dati del tutto precisi: il risultato nel caso di specie, commentato in maniera più esaustiva nel Report del 18.08.20 allegato, individua 7,1 fibre per litro inalabili totali, ma contestuale una concentrazione di fibre asbestiformi inalabili inferiore a 0,5 ff/l, dato che denota l'assenza di contaminazione superiore alla soglia di attenzione più cautelativa (individuata dall'OMS) e consequentemente l'assenza di un pericolo immediato.
RK SRL MILANO IA MANUTENZIONE E CONTROLLO M.C.A. PAG. 5
Cfr. sul punto anche la stessa deposizione del teste Testimone 3 a pagina 3 del verbale del 04/06/2024 .... confermo la circostanza del campionamento per conto di Pt 1 del materiale nella data del 11/08/2020 (data che ricordo esattamente) mentre non ricordo (con la stessa esattezza) la data del 09/09/2020. Confermo che, nella prima circostanza, l'esito del campionamento del materiale di MI era sotto la soglia di cautela ed attenzione mentre ricordo che nella seconda circostanza (in cui pure ho redatto personalmente una relazione scritta) la concentrazione di fibre disperse era sopra soglia nella campata centrale...
Per quanto sopra argomentato il Tribunale ritiene che
-né l'evento dannoso dedotto in giudizio (caduta di lastra contenente MI)
-né le sue immediate e dirette ulteriori conseguenze dannose dedotte sempre dalla
Pt 1 (contaminazione di polvere di MI degli oggetti e della merce di Pt 1 con invocata parziale e/o totale inutilizzabilità delle stesse anche in tempi successivi alla loro bonifica)
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 55 di 66>> possano essere in alcun modo (e ad alcun titolo) essere imputate e riferite sin dalla loro primaria dinamica causale ed eziologica alla proprietà CP_2 (e quindi anche alle
Compagnie di Assicurazioni di CP_2 direttamente citate in giudizio dalla Pt 1 ).
Da ultimo, anche sotto questo ultimo profilo, vale la pena ricordare le fatture prodotte dalla stessa Pt 1 (alla ultima udienza utile del 25/09/2025) con cui la stessa difesa Pt 1 dichiarava che la cliente aveva (essa stessa di sua autonoma iniziativa) commissionato e fatto eseguire (nel periodo del giugno-luglio 2025) lavori nei locali per cui era causa che avevano interessato...la copertura, intradosso del canale di gronda coibentato con MI in matrice friabile e bonifica macchinari, strutture varie, pareti e superfici interne al capannone contaminati da MI).
Ebbene tale ambito di massiccio intervento appare avere (con tutta evidenza) radicalmente (ed irreversibilmente) modificato lo stato dei luoghi e delle cose, rendendo così ad oggi oggettivamente impraticabile (ed inutile) ogni possibile eventuale accertamento peritale (e ciò anche a volere ritenere la CTU in sé ammissibile e non meramente esplorativa).
Accertamento peritale già peraltro in precedenza --nei fatti ed in concreto-- precluso ed impraticabile proprio in coerenza con quanto (peraltro anche reiteratamente e diffusamente) affermato dalla stessa parte attrice Pt 1 (che pure contraddittoriamente instava per il conferimento di CTU) in punto di sostenuta assoluta inaccessibilità ai locali (contaminati da MI) in attesa del completamento dei procedimenti di bonifica con le verifiche e i controlli delle PP.AA. preposte. Del resto sul punto basti riportare le conclusioni proprio della parte Pt 1 (nel 2023) quando aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc;
nelle suddette conclusioni rappresentava una situazione di assoluto pericolo di accesso ai locali con pregiudizio Pt 1 della salute delle persone.... in via preliminare e cautelare, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'avviata esecuzione forzata ritenuta la sussistenza di grave ed immediato pericolo per la salute delle persone;
nel merito, accertare e dichiarare che i locali oggetto di procedura sono gravemente contaminati da fibre e polveri d'MI in concentrazione tale da arrecare grave nocumento alla salute delle persone si che MMobiliare TO SR non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente.
Con ogni conseguente provvedimento.
A quanto sopra argomentato in fatto ed in diritto, conseguirà la impossibilità di legittimamente imputare alla CP_2 le conseguenze dannose subite ed invocate dalla Pt_1 a seguito della prospettata contaminazione da fibre di MI dei locali dei macchinari e della merce (che
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 56 di 66>> in quei locali sarebbe stata asseritamente ricoverata) con conseguente reiezione, anche su questo punto, delle formulate richieste risarcitorie che andranno pertanto disattese. A ciò conseguirà la esclusiva imputazione alla parte attrice Pt 1 (imputet sibi) sia della responsabilità dei fatti-evento (e in ogni caso 10'assenza di imputabilità degli stessi alla CP 2 sia delle conseguenze dannose che ne sarebbero derivate e dalla stessa attrice invocate per via risarcitoria. Ciò è proprio a fronte della certa ed oggettiva condotta attiva della Pt 1 (dalla stessa anche rivendicata ed ammessa) di assoluta interdizione dell'accesso alla proprietaria CP_2 ed ai suoi incaricati (accesso che bene avrebbe consentito alla stessa CP 2 un intervento tempestivo ed efficace che prevenisse il completo distacco della lastra del soffitto) sino al verificarsi della caduta della lastra avvenuta in data 15/09/2020.
La CP_2 nel presente giudizio ha specificatamente e tempestivamente contestato 20 (anche ex art. 115, I comma, ultima parte c.p.c.) quanto asserito e prospettato dalla controparte
20 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. "salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso (fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la "non contestazione" o la "contestazione generica" di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve "astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo". In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. "principio di non contestazione" ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. "Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti "bisognosi di prova": tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria
(e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione
(si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere "tempestiva" e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez.
Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, "sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione". Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto>>:
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 57 di 66>> attrice, sicchè Pt_1 , anche in ossequio al generale principio dispositivo 21 della prova, nemmeno avrebbe potuto ritualmente ed efficacemente valersi 22 né giovarsi del conseguente conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i "fatti costitutivi della domanda" dagli altri, discorrendo tout court di "fatti non contestati"
(differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
21 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002). Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass. Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass. Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). a qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.;
5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
22 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (...) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 58 di 66>> esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, vanno qui totalmente disattese e respinte tutte le domande giudiziali proposte dalla parte attrice Pt 1 .
*******
Quanto al residuo nucleo contenzioso parte convenuta CP 2 ha richiesto, in via riconvenzionale, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità (anche risarcitoria) dell'attrice Pt 1 per i fatti evocati nella parte narrativa del proprio atto difensivo, con conseguente domanda di pronunzia di condanna formulata nei confronti della attrice Pt 1 al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da CP_2 In particolare evocava la responsabilità risarcitoria di parte Pt 1 per i seguenti danni asseritamente patiti:
Quelli derivanti dalla mancata corresponsione dell'indennità mensile di occupazione (come da accordo transattivo Parte 6 del 28/10/2019) pari ad €#6.666,66# dal 01/01/2021 sino all'effettivo rilascio, quelli derivanti dalla mancata conclusione del contratto di locazione con la promissaria conduttrice TEs HO SR;
quelli rubricabili sotto il profilo del danno emergente, quantificabile nella somma di
•
€#15.000,00% corrisposta da MM.re TO a titolo di penale in favore della promissaria conduttrice ER HO SR;
• quelli rubricabili sia sotto il profilo della perdita di chances, da liquidarsi anche eventualmente in via equitativa ex art 1226 cc, tenuto conto che il canone annuo
(concordato con il nuovo conduttore TEs HO SR) sarebbe stato pari ad
€#85.000,00# (per un periodo di anni 6+6)
. ed infine quei danni derivanti dalle spese di bonifica che MM.re TO avrebbe dovuto sostenere, quantificabili nella somma di €#17.400,00# ed i danni subiti dall'immobile di proprietà di MM.re TO SR accertati in corso di causa.
Per quanto riguarda l'indennità mensile di occupazione (come peraltro indicato alla lettera E dell'accordo inter partes raggiunto con data del 29/10/2019), la domanda deve essere accolta.
Parte convenuta ha allegato l'accordo transattivo intercorso tra le parti (doc. 4) e datato 28/10/2019 (accordo in sé non contestato dalla controparte Pt 1 , che, anzi, ha fondato la propria domanda principale proprio sul presupposto di tali pattuizioni). Alla lettera E) dell'accordo transattivo del 28/10/2019 veniva espressamente concordato tra le parti contraenti Parte 3 che la occupante Pt 5 dovesse corrispondere alla proprietà CP_2 l'importo mensile di €#6.666,66# dal 01/01/2021 e fino alla reimmissione della convenuta CP 2 nell'immobile (realizzatasi in data 10/10/2022 ed avvenuta, a
115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045).
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 59 di 66>> mezzo intervento dell'Ufficiale Giudiziario così come indicato dalle parti all'udienza 23 del
19/10/2022).
Segue in copia prima pagina del verbale di sloggio redatto (in sede esecutiva per rilascio) dall'Ufficiale Giudiziario il 10/10/2022
23 Verbale del 19/10/2022.....Rappresentano le difese delle parti Pt 1. e CP 2 che, in data 10/10/2022, l'Ufficiale Giudiziario ha proceduto e dato atto della avvenuta re-immissione nel possesso dei locali dell'immobile sito Milano, in Via TO 71 in favore della parte proprietaria CP 2 (con il fabbro che cambiato le serrature) con ri-consegna delle nuove chiavi alla RO resistente CP 2 Le operazioni di inventario dei beni e macchinari Pt 1 ancora presenti nel capannone, ad oggi sono ancora in corso. Ad oggi sono in corso di svolgimento le operazioni di redazione dell'inventario dei beni e macchinari di Pt 1 ancora presenti nel capannone della PA_2 ià rilasciato e riconsegnato dalla società CP_20 ..omissis;
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 60 di 66>> UTA DI DEPOSITO UNEP - MILANO Mod.F/9/17900 VUTA DI DEPOSITO UNEP - MILANO D/35 D/35 sta 03/11/2022
19/30108 esta 14/09/2022 Mod.F/9/17900 etta ED07920 Dep. €: 50,00
/9/24635 Dep. €: 50,00 B. IMMOBILIARE TOFFETTI SRL Ud Ita ED07920 Ud 10/10/22 3. IMMOBILIARE TOFFETTI SRL SCARSI LV AVV.
RK SRL SCARSI LV AVV.
RK SRL na: 35 MITARITONNA DONATA. a: 35 MITARITONNA DONATA.
- 1/35 D
PROSIEGUOLIFINITA LOCAZIONE JUSO DIVERSO Zone 1/35 D
ESEGUITO
☐ RINVIATO AL ataa 10/10/27 alle ore in MILANO
/20 AD FENT ALL
IMMOBILIARE TOFFET SÅ
☐ ESEGUITO istanza di tivamente domiciliato presso AW LV RS
SPECIFICA SPESE ATTO
Via_CORSO PLEB) SC(7), 3 MILANO DIRITTI €6,71
Visto il titolo esecutivo SENTENZA و Indennità di Trasferta الا هل ي messo dal Tribunale di Milano, in data 613/2019 RGN° 24024/19 reso A DL
15 Un Accesso km con il quale si dispone secutivo in data 15/2/21 e notificato il 14/3/21 ERP km he il signor la signora_ RK S
F.P. km
15 an lasci i locali liberi e vuoti da persone e/o cose;
visto l'atto di precetto notificato in data 4113)24 visto l'avviso di sloggio presentato per la notificazione il 23/4/2 L'Ufficiale Giudiziario e notificato
10.10.2022 615/01 17.10.10 valutato l'ordine cronologico delle procedure, rispetto alla data di presentazione dell'avviso di sloggio (ed in caso di pari data, valutata la maggiore risalenza della data del
☐ Perfezionata procedura ex art. 609 titolo esecutivo), al fine di assegnare l'assistenza della Forza Pubblica;
c.p.c.
To sottoscritto Ufficiale Giudiziario, in servizio presso il suintestato Ufficio, mi sono recato nel luogo suindicato ed ivi ho avuto la presenza di: Non perfezionata procedura ex art 609 Nessuna delle parti
C.D.C.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 61 di 66>> Questo quanto concordato dalle parti Parte 3 all'articolo alla lettera E dell'accordo transattivo intercorso e stipulato tra le stesse in data del 28/10/2019....
RK
E)MM. TO aderisce fin da ora a consentire un ulteriore mese di tolleranza per il rilascio-senza porre in esecuzione la sentenza sopra citata- fino al 31 gennaio 2021. LA comunicherà a MM. TO tale eventuale necessità di usufruire della mensilità di gennaio 2021 per scritto entro metà dicembre 2020. A far tempo dal 1 gennaio 2021, in ipotesi di mancato rilascio alla data del 31 dicembre 2020, LA corrisponderà a MM. TO €. 6666,66 al mese (così precisati calcolati a mese su una annnualità di €.80.000,00) fino alla riconsegna effettiva.
Con il 1 febbraio 2021, qualora LA non avesse ancora rilasciato, MM. TO metterà in esecuzione la sentenza del Tribunale di Milano 2302/19 nel frattempo passata in giudicato.
F)Ognuna delle parti provvederà alla soddisfazione di compensi/spese dei propri legali, che separatamente si scambieranno dichiarazione di rinuncia al privilegio professionale.
Vorrete confermarci la accettazione di tutto quanto precede.
Distinti saluti.
Per LA SR-Il Pres. CDA IO SA
LD Nel caso di specie la Pt 1 sarà pertanto (per espressa e specifica previsione contrattuale assunta -sul punto specifico-- in obbligo dalla parte attrice ed in esecuzione della stessa) tenuta a versare alla controparte convenuta CP 2 l'importo complessivo determinato dall'effetto moltiplicativo dell'importo mensile di €#6.666,66# moltiplicato per le mensilità decorrenti e maturate a far data dal 01/01/2021 sino alla data del 10/10/2022) oltre agli interessi nella misura di legge maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo.
Non si ritiene possa invece farsi riferimento (come data ad quem) alla diversa e successiva data del 19/09/2025 (data questa in cui è invece avvenuta al completa liberazione dei locali de quibus dai macchinari di parte Pt 1 il 19/09/2025) e ciò a fronte delle necessità
(preliminare ed oggettiva) di dovere prima portare a termine le operazioni di bonifica e decontaminazione dei locali per (solo successivamente) asportare merce e macchinari presenti nei locali di proprietà CP_2 ed anche tenuto conto dei vari provvedimenti delle varie PPAA preposte (adottati nel corso del tempo per la bonifica) pure variamente interferenti con il materiale trasferimento ed asporto dei beni e che pure appaiono avere condizionato i tempi di liberazione dei locali de quibus.
In relazione all'invocato danno per mancato guadagno (danno emergente asseritamente patito dalla RO CP 2 per la mancata stipula del contratto definitivo di locazione tra la
CP_2 e la TEs HO SR, come da contratto preliminare di locazione immobiliare tra la
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 62 di 66>> TEs HO SR/MMobiliare TO del 19/11/2020 sub doc. 32 fascicolo CP 2 si di parte convenuta che riporta l'accordo di richiama l'allegato doc. n. 52 (fascicolo CP_2 risoluzione del contratto preliminare pendente tra CP_2 e Peter House datato 27/04/2021.
Milano, 27 aprile 2021
Con riferimento al preliminare di locazione del 19/11/2020 sottoscritto tra MMobiliare TO s.r.l. con sede a Milano P.1. 06183270153 e TEs HO s.r.l. con sede a Milano P.I. 12176360159 relativo ad una porzione dell'immobile di via TO 71 di proprietà dell'MMobiliare TO s.r.l. le parti, preso atto che MMobiliare TO SR non ha potuto consegnare l'immobile nella data prevista, pattuiscono di comune accordo di risolvere consensualmente lo stesso. MMobiliare TO s.r.l. restituisce quindi alla società TEs HO s.r.l., contestualmente alla sottoscrizione della presente, l'assegno n. 5035581432 dell'importo di euro 00 della banca UBI Banca filiale di Milano viale Sturzo 33/4 ricevuto in data 19/11/20 come caparra confirmatoria del preliminare. MMobiliare TO s.r.l. provvederà altresì a versare alla società TEs HO a titolo di penale per il mancato rispetto contrattuale, la complessiva somma di euro 15.000,00, come da preliminare sottoscritto. Tale somma verrà corrisposta in 3 rate mensili dell'importo di euro 5.000,00 ciascuna con scadenza 30/6/21, 31/7/21 e 31/8/21.
Con il corretto adempimento di quanto qui convenuto le parti dichiarano reciprocamente di null'altro avere a che pretendere l'una dall'altra per ogni titolo, ragione o causa collegata e/o connessa con il contratto preliminare del 19/11/20.
MMobiliare Tofferti s.r.l. TEs HO s.r.l.
Il fegate rappresentante Illegale rappresentante
Coolo
In tale accordo la convenuta CP_2 (promittente locatrice) si obbligava alla restituzione dell'importo ricevuto a titolo di caparra confirmatoria del preliminare, oltre alla corresponsione di €#15.000,00# a titolo di penale per il mancato rispetto contrattuale, come indicato nella scrittura. Altresì allegati i tre bonifici effettuati per l'importo totale sopra indicato.
Tale somma dovrà pertanto essere riconosciuta alla CP 2 trattandosi di un danno (certo Pt 1 nelle nell'an) e direttamente imputabile al mancato rilascio dell'immobile da parte tempistiche indicate nell'accordo transattivo.
Non si ritiene invece che possa qui trovare accoglimento la domanda giudiziale pure di parte CP_2 e relativa al ristoro dei danni asseritamente patiti e riferibili alla perdita di chances;
in particolare la CP 2 fa riferimento al nuovo canone annuo locatizio concordato con il nuovo promittente conduttore TEs HO SR (e pattuito nel preliminare di locazione stipulato in data del 19/11/2020) quantificato in complessivi annui €#85.000,00#. La CP_2 infatti, in questa sede vede riconoscersi --in proprio favore-- già l'importo a titolo di indennità di occupazione contrattualmente dovuto dalla Pt 5 (con il relativo onere economico già integralmente posto a carico della stessa parte attrice Pt 1 ).
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 63 di 66>> Ebbene riconoscere giudizialmente alla CP_2 oltre a quanto immediatamente sopra (anche) l'ulteriore somma invocata dalla CP_2 a titolo di ristoro danni per la perdita di chances apparirebbe una illegittima ed indebita duplicazione della voce di ristoro del danno come tale da giudicarsi inammissibile.
Nemmeno si ritiene possa trovare qui accoglimento la richiesta di parte CP 2 di ristoro e restituzione delle somme direttamente sostenute dalla CP_2 per la bonifica dei locali (di proprietà della stessa CP_2 e dalla stessa CP_2 quantificati in €#17.400,00#.
,La legge infatti stabilisce in tema di presenza di MI nei fabbricati, che il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili. Il termine “proprietari, come, altresì esplicitato dal Consiglio di Stato (n. 1759/2020) è individuato sulla base di coloro che, pur non essendo detentori degli immobili, sono titolari del corrispondente diritto reale sui beni inficiati da vizio strutturale, trattandosi infatti di una norma che individua il destinatario finale della spesa.
Il costo per la bonifica del locale dovrà pertanto ricadere sulla convenuta proprietaria CP 2 la quale non potrà chiederne la restituzione all'occupante dell'immobile (seppure in questo caso sine titulo). Non trovando accoglimento alcuno le domande svolte dalla parte attrice Pt 1 e proposte verso la PA_2 per l'effetto, nessun accoglimento (conseguentemente) potrà riconoscersi alle domande di Pt 1 proposte direttamente dalla stessa nei confronti delle 2 due Compagnie di Assicurazioni di parte CP_2 (CP_6 e CP_4 ) citate proprio di iniziativa autonoma di Pt 1 .
In ragione dell'esito del giudizio ed in ossequio del principio della soccombenza, le spese legali di lite e di procedura saranno disciplinate così come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia, tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente.
Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione 25 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo.
24 Cfr. anche art. 12, III comma della Legge n. 257/1992; 25 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 64 di 66>> Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito², deve ritenersi allo stato assorbita27.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 1140/2021, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti così provvede e dispone:
-Disattende integralmente le domande giudiziali proposte dalla parte attrice [...] Parte 10 (P.IVA e C.F. n. P.IVA 1 ;
-Accoglie solo parzialmente le domande proposte dalla parte convenuta
[...]
PA_2 e, per l'effetto, condanna la parte attrice Parte 10
(P.IVA e C.F. P.IVA 1 al pagamento in favore di (a PA_2 titolo di indennità di occupazione dovuta ex contratto del 28/10/2019)- dell'importo dovuto (mensile) complessivo di €#6.666,66# da computarsi con decorrenza mensile a far data e decorrenza dal 01/01/2021 e sino alla data del 10/10/2022, oltre agli interessi dovuti nella misura di legge maturati e maturandi dalle singole scadenze mensili del dovuto sino al saldo effettivo;
-Condanna inoltre parte PA 21 Pt 11 (P.IVA e C.F. P.IVA 1 all'ulteriore pagamento in favore di PA_2 a titolo di risarcimento del danno emergente, dell'importo complessivo di ulteriori €#15.000,00# oltre ad interessi nella misura di legge maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo;
-Disattende tutte le altre e residue domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti non già qui espressamente accolte;
Parte 10 (P.IVA e C.F. P.IVA 1 alla
-Condanna la parte attrice PA_2 delle spese refusione, in favore della controparte convenuta legali e di lite della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006).
26 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
27 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 65 di 66>> €#20.987,00# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
Parte 10 (P.IVA e C.F. P.IVA 1
-Condanna la parte attrice alla refusione, in favore di ciascuna delle due controparti convenute PA_4
[...] e della CP 6 delle spese legali e di lite della presente procedura qui di seguito liquidate (per ciascuna parte) in complessivi €#14.000,00# per compensi professionali, oltre ad IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15%
a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva così come per legge.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, deciso il 23/10/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 66 di 66>>
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE--
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA--
nella causa civile promossa
DA P.IVA e C.F. P.IVA 1 Parte 1 con sede legale Parte 1 Pt 2
a Bolzano, Via Penegal 21, P.IVA e C.F. P.IVA 1 con sede legale a Bolzano, Via
Penegal 21, e sede operativa a Milano, Via TO 39/3, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione a nome nato a [...] il [...], CP 1
,
rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'Avv. ENRICO M. VALNEGRI e Avv.
Giacomo Bonazza del Foro di Milano giusta delega in atti;
-PARTE ATTRICE
CONTRO
P.IVA 2 in persona del legale (C.F. PA_2 con sede in Milano, Via TO 71, rappresentante pro tempore PA 3
(C.F. P.IVA 2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvio Scarsi, in Milano, Corso Plebisciti n. 3, giusta procura alle liti allegata 02/36539560 ovvero agli indirizzi pec Email 1 e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvio Scarsi e Email 2 del Foro di Milano giusta delega in atti;
SA RO
-PARTE CONVENUTA
E
PA 4 C.F. e P.IVA
(C.F.:in persona del suo procuratore, dott. PA_5 P.IVA 3
)con sede in Milano, via Benigno Crespi n. 23, ed elettivamente C.F. 1
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 1 di 66>> domiciliata in Milano, viale Monte Nero n.4, presso e nello studio dell'avvocato Matteo
), che la rappresenta e difende in forza dellaSchiavone (C.F. C.F. 2 procura speciale;
PARTE CONVENUTA
E
(C.F. e P.IVA P.IVA 4 in persona del suo Direttore Generale CP 6
PA_7 con sede legale in Roma, Piazza Poli n. 37/42, P.IVA Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco d'Amora del Foro di Milano P.IVA 4
87213237; PEC: CF: (fax: 02 Email 3 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Milano, C.F. 3
Via Cino del Duca n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco D'Amora giusta delega in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni delle parti costituite come rassegnate da ultimo nelle memorie ex art. 183, al VI comma al n. 1 cpc (conclusioni queste peraltro in parte mutate ed integrate rispetto a quelle originariamente formulate negli atti introduttivi) e qui di seguito riprodotte in copia:
Pt 1
IN VIA PRINCIPALE per gli eventi (infiltrazioni e1) Dichiarare la responsabilità esclusiva di Controparte 8 contaminazione da MI) verificatisi nell'immobile di cui è causa dal 24/07/2020 e, conseguentemente, accertare l'inadempimento della convenuta (verificatosi sin dal mese di agosto 2020) rispetto al contratto transattivo in atti in forza del quale avrebbe dovuto mantenere l'immobile in stato da poter essere utilizzato da Parte 1 sino al mese di gennaio 2021.
2) Datosi atto del pagamento da parte dell'attrice del corrispettivo per il godimento sino al mese di dicembre 2020 (doc n°42), condannare PA_2 alla restituzione delle somme pagate dal momento in cui l'immobile non ha più assolto alla funzione per cui ne era stato trasferito il godimento all'attrice, così per €16.666.65+IVA (relativi al periodo agosto/dicembre 2020).
3) Accertato l'odierno stato di inaccessibilità del magazzino, perdurante dall'agosto 2020 e sino al momento della esecuzione della bonifica, dichiarare che CP_8 CP 8 è tenuta
a ripristinare la copertura e bonificare a propria cura e spese l'immobile nonché a decontaminare dall'MI ed i beni di proprietà di Pt 1 (come da indicazioni fornite da e ad ATS), consentendo alla stessa di recuperare la materiale disponibilità degli stessi, anche ai fini della quantificazione del danno patito.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 2 di 66>> PA_24) Previa declaratoria di responsabilità esclusiva di per i danni subiti e subendi da Parte 1 per i fatti di cui è causa, condannare Controparte 2 (ovvero le assicurazioni convenute in relazione ai rispettivi rischi garantiti) a corrispondere a Parte_1 il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi consistenti:
- nel danno per mancata disponibilità dell'immobile dal mese di luglio 2020 a quello della bonifica (nella misura del corrispettivo mensile convenuto tra le parti con accordo del mese di ottobre 2019);
- del danno da indisponibilità e perdita totale o parziale (danneggiamento) dei macchinari e del materiale contenuti nell'immobile, siccome elencati in narrativa ed oggi solo parzialmente individuabili per mezzo delle fatture versate in atti;
- del danno derivante dai pregiudizi/disagi dell'espletamento della attività nel periodo dal 24/07/2020 fino al recupero della disponibilità dell'immobile e del suo contenuto o dell'equivalente, nella misura che emergerà dal corso del giudizio o sarà ritenuta di
Giustizia, ove occorrente anche in via equitativa.
Con vittoria di spese diritti ed onorari nonché rivalutazione ed interessi sugli importi che risulteranno dovuti.
PA_2
Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO
In via principale: respingere le avversarie domande perché infondate in fatto e in diritto. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità in capo a MM.re TO SR accertare e dichiarare la concorrente responsabilità di Parte 1 ai sensi dell'art. 1227 cc. e in ogni caso condannare [...]
a manlevare e tenere integralmente indenne la stessa da CP 6 e PA 4 qualsiasi somma fosse tenuta a corrispondere all'attrice.
In via riconvenzionale: accertata e dichiarata la responsabilità di Parte 1 per i fatti di cui in narrativa, condannare quest'ultima al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da MM.re TO inclusi quelli derivanti dalla mancata corresponsione dell'indennità mensile di occupazione pari ad €6.666,66 dal 1/1/21 sino all'effettivo rilascio, quelli derivanti dalla mancata conclusione del contratto di locazione con ER HO SR, sia sotto il profilo del danno emergente, quantificabile nella somma di €15.000,00 corrisposta da MM.re TO a titolo di penale, che sotto il profilo della perdita di chances, da liquidarsi eventualmente in via equitativa ex art 1226 cc, tenuto conto che il canone annuo concordato con il nuovo conduttore sarebbe stato pari ad €85.000,00 per un periodo di anni 6 + 6, oltre ai danni derivanti dalle spese di bonifica che MM.re TO ha dovuto sostenere, quantificabili nella somma di €17.400,00, o quella diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ed i danni subiti dall'immobile di proprietà di MM.re TO SR che verranno eventualmente accertati in corso di causa.
Accertata infine la temerarietà della lite ex art 96 c.p.c. condannare Parte 1 al risarcimento dei danni a favore di MM.re TO SR nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia
In ogni caso con vittoria di spese di lite.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 3 di 66>> PA 4 voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, previe tutte le declaratorie e le statuizioni del caso, così giudicare
A) IN VIA PREGIUDIZIALE: accertato che Pt 1 non ha titolo alcuno per agire direttamente nei confronti di CP_4, dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice nei confronti di CP_4 , rigettando tutte le domande svolte dalla stessa nei confronti della Compagnia.
,B) NEL MERITO: rigettare tutte le domande proposte da Pt 1 in quanto infondate e, comunque, non adeguatamente provate, assolvendo nel migliore dei modi [...]
CP 4
C) NEL MERITO IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva di Pt 1 di improponibilità della domanda
, così come formulata dall'attrice e di infondatezza nel merito delle pretese avanzate nei confronti di PA_2 accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza relativamente ai danni per cui è causa, rigettando tutte le domande svolte dalle altre parti nei confronti di CP_4 in quanto infondate in fatto ed in diritto.
D) NEL MERITO IN ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti dell'odierna esponente da Pt 1
[...] in via surrogatoria o, da in via di regresso, porre a carico PA_2 di CP_4 l'obbligo del risarcimento solo nei limiti previsti dal contratto di assicurazione previa decurtazione dello scoperto di polizza e previa ripartizione dell'onere risarcitorio con CP 6 rigettando ogni ulteriore pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto.
,
E) IN OGNI CASO: condannare chi di giustizia al pagamento delle spese di causa oltre accessori, come per legge.
CP_6
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Nel merito: accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa n. al presente giudizio;
5728.00.13.13580119 e, per l'effetto, estromettere la CP 6 dovesse essere In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui CP 6 dei danni verificati chiamata a manlevare e tenere indenne PA 2 presso l'MMobile sito in Milano, alla Via TO n. 39/3 in forza della polizza assicurativa n. 5728.00.13.13580119, limitare la copertura assicurativa fino alla concorrenza del limite di indennizzo convenuto e con applicazione della franchigia prevista. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze (comprese le spese generali 15%) ed onorari di giudizio.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 4 di 66>> --CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE¹--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).
La vicenda contenziosa oggi in esame ha, in realtà, uno sfondo litigioso tra le parti molto risalente nel tempo, con plurimi contenziosi incardinati tra le stesse Parte 3 parti che si sono intrecciati nel tempo e che hanno connotato i rapporti (tutt'altro che armonici) tra le due società che hanno peraltro anche proprietà contigue e confinanti. Si impone -per una migliore comprensione dell'attuale oggetto contenzioso- una necessaria ricostruzione storica degli accadimenti che hanno preceduto il presente giudizio con una cronistoria opportuna per una completa ricostruzione della vicenda oggi in decisione. Nel mese di luglio 2016 CP 2 intendendo concedere in locazione una porzione del capannone (con esclusione del cortile) di sua proprietà sito in Milano, via TO, 71 (doc. 1
- atto di proprietà), interessava la società Parte 1 proprietaria della porzione di capannone immediatamente confinante, la quale a sua volta cercava un bene immobile da destinare ad uso deposito, magazzino e collocazione macchinari.
PA_8 in data 15 luglio 2016, provvedeva quindi a consegnare il bene alla Pt 1 , con l'intesa, che le parti sarebbero addivenute a breve alla (peraltro nei fatti mai avvenuta) formalizzazione del contratto di locazione (cfr doc.
2 - bozza contratto di locazione da cui a pagina 1 ultima riga già si evinceva -per espressa e specifica indicazione in tal senso-- la presenza di MI nei locali per cui anche oggi è causa;
la suddetta circostanza era quindi certamente e documentalmente nota e conosciuta dalla almeno sin dal giudizio del Pt 1
2018). Parte 1 provvedendo a pagare il La formalizzazione del contratto non avveniva pur corrispettivo dovuto per l'occupazione dell'immobile. In data 22/11/2017 MM.re CP_2 sollecitava un'ultima volta a mezzo pec Pt 1 in ordine alla sottoscrizione del contratto, prospettando in difetto, di richiedere l'immediata restituzione dell'immobile.
A far tempo dal mese di dicembre 2017 la Pt 1 cessava altresì di corrispondere alcunché per l'occupazione, salvo poi provvedervi tardivamente ed in corso di giudizio promosso dalla
CP_2
Attesa la totale inerzia di Parte 1 la proprietaria dell'immobile MM.re TO, rivendicando il pieno diritto di pretendere la restituzione del proprio immobile, provvedeva dapprima a depositare istanza di mediazione (come previsto dalla legge vertendosi in ambito
1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 5 di 66>> locatizio), procedimento conclusosi con verbale negativo per la mancata partecipazione di Parte 1 e quindi notificava ricorso ex art 447-bis cpc.
Con la sentenza (poi passata in giudicato) emessa al n. 2302/2019 (pubbl. il 06/03/2019 RG n. 24024/2018 Repert. n. 1833/2019 del 06/03/2019) il Tribunale di Milano dichiarava² l'occupazione senza titolo di Parte 1 con condanna di questa ultima (oggi attrice) al rilascio dei locali e contestuale condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc. A seguito dell'impugnazione per gravame innanzi alla Corte di Appello di Milano proposto da Parte 1 avverso la suddetta sentenza, le parti Parte 3 raggiungevano il
28/10/2019 un accordo transattivo (doc.
4 - accordo³ transattivo) di seguito riprodotto in copia....
2 ....OMISSIS...
PQM
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 24024/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda formulata da PA 2 nei confronti di Parte 1 e per l'effetto:
2) condanna Parte 1 al rilascio del capannone sito in Milano, via TO 71, libero da persone e/o cose;
3) fissa per l'esecuzione la data del 30/05/2019;
4) condanna Parte 1 alla remissione in pristino dell'immobile di cui al punto 2), mediante eliminazione dei varchi identificati come da doc. sub. 2 di parte ricorrente da eseguirsi entro il 30/04/2019;
5) in caso di inadempimento all'obbligo di cui al punto che precede, autorizza all'esecuzione in PA_2 danno di Parte 1 delle opere di cui al punto 4);
6) condanna Parte 1 alla refusione in favore di PA 2 delle spese di lite, che si liquidano in €545,00 per spese esenti ed €5.534,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge;
7) condanna ex art. 96 c. III c.p.c. Parte 1 al pagamento in favore di CP 2
[] dell'importo di € 1.000,00. 3 Questi in sintesi i termini dell'accordo del 28/10/2019:
a) rinuncia temporanea da parte di CP 8 a mettere in esecuzione la sentenza di primo grado sino al 31/12/2020 (cd. termine dilatorio inizio di esecuzione forzata per rilascio) con assunzione dell'obbligo di Pt 1 di rilasciare e riconsegnare l'immobile entro la stessa data del 31/12/2020;
b) obbligo di Parte 1 di corrispondere l'indennità di occupazione che, a decorrere dal mese di gennaio 2020, e sino alla mensilità di dicembre 2020 compresa, veniva stabilita in €3.333,33 mensili (pari a €40.000,00 annui);
c) la possibilità di usare come "attualmente" sia la striscia in cortile lungo l'inferriata che confina con la proprietà Pt 1 ed altri, sia gli spazi sotto la tettoia lungo il soppalco centrale "per stoccare bancali in legno e materiali per raggiungere la quantità minima accettata dalla discarica per lo smaltimento"; d) PA 8 acconsentiva infine a concedere un ulteriore mese di tolleranza per proseguire nella esecuzione forzata per rilascio (con titolo giudiziale oramai passato in giudicato e mai rinunziato dalla parte esecutante CP 2 ma solo temporaneamente sterilizzato negli effetti esecutivi), ossia fino al 31/01/2021, dietro semplice richiesta scritta da parte di Parte 1 da effettuarsi entro il 15/12/20, a fronte della quale Parte 1 si obbligava a corrispondere, sempre a titolo di indennità di occupazione, la somma di € 6.666,66 mensile sino all'effettivo rilascio.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 6 di 66>> Spett.le
LA s.r.l.
Via V. TO 39/3
20139 Milano
Milano, 28/10/2019
Facciamo riferimento alle intese fra i nostri legali per comunicarvi i termini delle definizione della vertenza fra noi in corso che accettiamo.
A) Il giudizio d'appello promosso da LA pendente avanti alla Corte d'Appello di Milano, Rg.1631/19, sezione 3, udienza 6/11/19 viene abbandonato a spese compensate e non sarà riassunto. I legali non compariranno alla udienza.
B) Quanto versato da LA ed incassato da MM. TO in forza della sentenza Tribunale di Milano
2302/19 in causa Rg. 24024/18 rimane definitivamente accreditato ad MM.TO.
C) LA continuerà a permanere nell'immobile di MM. TO in Milano, Via TO 39/3 di cui alla vertenza inter partes. MM.re TO rinuncia a mettere in esecuzione la sentenza 2302/19 fino al 31 dicembre 2020, data in cui LA consegnerà la disponibilità dell'immobile libero e vuoto e provvederà alla chiusura dei varchi come da sentenza di cui sopra, salva l'ipotesi di cui al punto E che segue.
Durante il periodo di permanenza LA conserverà il posto auto in cortile più vicino al cancello di uscita, lungo la cancellata verso strada;
nonché la possibilità di usare come attualmente sia la striscia in cortile lungo l'inferriata che confina con la proprietà LA ed altri, sia gli spazi sotto la tettoia lungo il soppalco centrale per stoccare bancali di legno e materiali per raggiungere la quantità minima accettata dalla discarica per lo smaltimento.
Si conviene che durante l'intero periodo di permanenza sarà consentito diritto di visita per potenziali nuovi locatari -con congruo preavviso scritto.
D) LA corrisponderà a MM. TO l'indennità di occupazione nell'importo attualmente corrisposto e ciò fino alla mensilità dicembre 2019 compresa. Con inizio dalla mensilità gennaio 2020 l'indennità verrà
*
corrisposta nell'importo di €. 3.333,33 mensili (pari a €. 40.000,00 annui) fino alla mensilità dicembre 2020
compresa.
Pag 1 di 2
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 7 di 66>> E) MM, TO aderisce fin da ora a consentire un ulteriore mese di tolleranza per il rilascio -senza porre in esecuzione la sentenza sopra citata- fino al 31 gennaio 2021. LA comunicherà a MM. TO tale eventuale necessità di usufruire della mensilità di gennaio 2021 per scritto entro metà dicembre 2020. A far tempo dal 1 gennaio 2021, in ipotesi di mancato rilascio alla data del 31 dicembre 2020, LA corrisponderà a MM. TO €. 6666,66 al mese (così precisati calcolați a mese su una annualità di
€.80.000,00) fino alla riconsegna effettiva.
Con il 1 febbraio 2021, qualora LA non avesse ancora rilasciato, MM. TO metterà in esecuzione la sentenza del Tribunale di Milano 2302/19 nel frattempo passata in giudicato.
F) Ognuna delle parti provvederà alla soddisfazione di compensi/spese dei propri legali, che separatamente si scambieranno dichiarazione di rinuncia al privilegio professionale.
Vorrete confermarci la accettazione di tutto quanto precede.
Distinti saluti
Per MMobiliare TO s.r.l.
Il Legale Rappresentante
AL RO
******
Questo invece l'oggetto del contenzioso attuale in essere tra le parti ed oggi in decisione. Parte 4Con atto di citazione del 11/12/2020 depositato in Cancelleria la parte attrice
[...] con attività avente ad oggetto “l'importazione e l'esportazione, la produzione e il commercio di macchinari, materiali, attrezzature ed impianti per l'agricoltura, l'edilizia e l'industria e la prestazione di servizi di manutenzione e riparazione degli stessi" citava in giudizio la PA_2 nonché chiamava e citava direttamente in causa come terzi le due assicurazioni della PA_2 a nome PA_4 e CP 6 Riferiva l'attrice Parte 1 che, in data 24/07/2020, a seguito di un copioso temporale estivo si sarebbero verificate ingenti cadute di acqua all'interno dei locali dell'immobile occupato dalla Parte 1 e che avrebbero interessato la porzione di copertura, una intera parete del lato sud dell'immobile, un'intera parete del lato nord (seconda perdita). Il legale Pt 1 (cfr. lo stesso tenore letterale del doc. 7 di parte attrice) riferiva di un violento temporale estivo nel corso del quale erano caduti 77,20 millimetri di pioggia. Seguiva riscontro del legale di parte CP_2
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>
SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 8 di 66>> Riscontro, in nome e per conto della MM.re TO SR, la Sua del 24/7 u.s. Al di là dell'assoluta eccezionalità dell'evento atmosferico verificatosi, dai primi accertamenti eseguiti sembrerebbe che la tracimazione dell'acqua piovana all'interno del capannone sia da attribuirsi alla mancata manutenzione dei canali di scarico che vengono spesso intasati dal fogliame delle piante di proprietà della stessa LA SR la quale, nonostante più volte sollecitata, non ha mai provveduto alla loro potatura ed alla pulizia delle grondaie interessate dalle loro foglie.
Ciò premesso, pur non ravvisandosi alcun profilo di responsabilità in capo alla MM.re TO SR comunico che la stessa ha provveduto, in via cautelativa, a denunciare il fatto alla propria compagnia di assicurazione. Distinti saluti.
Avv. SA RO Riferiva Pt 1 che, nell'immobile de quo, sarebbero stati conservati ed immagazzinati macchinari delal stessa Pt 1 di alta tecnologia ed anche materiali di copertura (in parte ancora imballati con teli di polietilene ed in parte invece rimasti scoperti). Aggiungeva parte attrice che i quadri elettrici necessari per il loro collaudo sarebbero stati messi fuori uso. Asseriva che le perdite sarebbero provenute dalla copertura, dai canali di gronda e dai pluviali interni. Riferiva Pt 1 di aver segnalato alla RO l'accaduto con PEC del 24/07/2020 a seguito della quale --previa e- mail del 28/07/2020-- si presentava il perito inviato dalla CP_6
[...] (una delle due Compagnie con cui era assicurata l'altra era PA 2
PA_4 ) in data 04/08/20202 al fine di accertare i danni segnalati unitamente ed al Geom. CP 9al CP 3 (legale rappresentante di PA_2 per
Pt 1
Contestava la società attrice la sussistenza di una propria responsabilità in merito alla “venuta dell'acqua", nonché per contro stigmatizzava l'assenza di offerta di risarcimento e di interventi di ripristino da parte di PA_2
Il LR della CP_2 si presentava in loco il 07/08/2020 con il titolare di una impresa edile per "vedere il da farsi". In tale occasione l'impresa constatava che una porzione della copertura era in fase di distacco.
ROi ed il tecnico se ne andavano. ALl'aspetto sembrava che la lastra in distacco della copertura contenesse fibre di MI.
Con PEC 08/08/2020 la RO annunciava un accesso per il 12/08/2020 del perito di una seconda Compagnia, la CP_4.
La stessa Pt 1 nella propria prima difesa in atto di citazione (ndr. con dichiarazione in atti di valore ammissivo e confessorio) affermava che .... L'accesso veniva negato da Pt 1 allora e successivamente per ragioni di sicurezza. Pt 1 insisteva per ottenere dalla RO la documentazione del Censimento dell'MI... AL 10/9/2020 al 23/9/2020-11
15/09/2020 la lastra pericolante cadeva. I residui inquinavano l'intero contenuto dell'immobile e tale contenuto -necessario per l'attività di Pt 1 e gli impianti diventavano e sono tuttora inaccessibili. AL 24/9/2020 al 4/10/2020- Il 24/9 si verificava anche una nuova caduta d'acqua....
Evidenziava l'attrice che la caduta (per avvenuto successivo distacco) della lastra del soffitto (contenente fibre di MI) staccatasi dal soffitto e frammentatasi a terra a seguito della caduta del 15/09/2020 --con il conseguente inquinamento del contenuto dell'intero immobile
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 9 di 66>> con polveri diffuse su tutte le superfici (considerato necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte della Società)-- avrebbero reso inaccessibile i locali de quibus. Pt 1 prospettava una asserita inerzia della CP 2 in merito agli ultimi accadimenti occorsi superata solo il 23/09/2020 (quando si era concretizzato un incontro nell'immobile de quo tra i tecnici di Pt 1 e quelli di PA_2 In data 24/09/2020 (a seguito di un altro intenso evento meteorologico ed atmosferico) Pt 1 riferiva che si sarebbe verificato un nuovo fenomeno infiltrativo e di caduta di acqua.
CP 2 replicava --per parte propria-- che i paventati danni sarebbero (al più) riferibili a vecchie e precedenti cadute di acque ed infiltrazioni ben risalenti nel tempo.
In data 05/10/2020 Pt 1 depositava un esposto presso ATS inoltrato al CP_10 di Milano in data 21/10/2020. PA_2 dal canto suo, comunicava di aver presentato formale interpello alle autorità competenti in materia di bonifica (ASL-ATTS) in data 13/10/2020 per la procedura di rimozione dell'MI. In data 06/11/2020, la CP_2 depositava piano di intervento (PDL), rappresentando a Pt 1 l'intenzione di accedere al proprio immobile in data 12/11/2020; quest'ultima dava la propria disponibilità.
Assumeva parte attrice che per tre mesi la Pt 1 non avrebbe potuto usare l'immobile; in particolare A) dal 24/07/2020 in poi per la caduta dell'acqua e B) dal 10/08/2020 in poi per il pericolo dell'MI). In data 12/11/2020 1' CP_11 effettuava l'accesso presso l'immobile de quo. Pt 1 assumeva che l'immobile de quo sarebbe nei fatti rimasto inaccessibile -così come il suo contenuto- asserendo che ciò avrebbe costretto la parte attrice a provvedere all'acquisto di nuove forniture di macchine e materiali per poter lavorare.
Rappresentava Pt 1 di avere invece --per proprio conto-- adempiuto a quanto previsto dall'accordo del ottobre 2019, rappresentando per contro un inadempimento da parte di
PA_2
Si costituivano quindi ritualmente tutte le tre parti convenute e precisamente CP 2
(queste ultime
[...] e le di lei due Compagnie assicurative CP_6 e PA_4 due pure direttamente citate in giudizio dalla attrice Pt 1 ).
nel contestare tutte le domande In particolare, la convenuta PA_2
Pt 1 ripercorreva l'excursus temporale delle vicende contenziose di sfondo dedotte da
,
rispetto a quella oggi oggetto di causa. Riferiva che la cronistoria dei contenziosi in essere con la Pt 1 era iniziata nel luglio del 2016, mese in cui la convenuta avrebbe consegnato a Pt 1 (proprietaria dell'immobile confinante) l'immobile (capannone) di sua proprietà sito in Milano, Via TO 71 senza formalizzare alcun contratto di locazione ma con l'intesa di provvedervi di lì a breve;
tale formalizzazione del contratto tuttavia (ciò nonostante i plurimi e ripetuti solleciti della proprietà) non era mai avvenuta.
Richiamava quanto disposto e statuito dal T.O. di Milano con sua sentenza (passata in giudicato) al n. 2302/2019 emessa in data del 06/03/2019 (R.G.N. 24024/2018) con cui il
Si riporta per estratto e in copia il dispositivo della sentenza del Tribunale di Milano al n. 2302/2019 in data del 06/03/2019 rif. R.G.N. 24024/2018
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 10 di 66>> Tribunale di Milano condannava la Pt 1 a rilasciare il bene e condannava l'odierna attrice alle spese di lite.
CP_2 richiamava l'accordo transattivo intervenuto tra le parti nell'ottobre 2019.
-Di seguito l'accordo transattivo del 28/10/2019 (doc. 4 accordo transattivo) riprodotto in copia ....
....OMISSIS...
PQM
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 24024/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda formulata da PA 2 nei confronti di Parte 1 e per l'effetto:
2) condanna Parte 1 al rilascio del capannone sito in Milano, via TO 71, libero da persone e/o cose;
3) fissa per l'esecuzione la data del 30/05/2019; 4) condanna Parte 1 alla remissione in pristino dell'immobile di cui al punto 2), mediante eliminazione dei varchi identificati come da doc. sub. 2 di parte ricorrente da eseguirsi entro il 30/04/2019; 5) in caso di inadempimento all'obbligo di cui al punto che precede, autorizza all'esecuzione in PA 2 danno di Parte 1 delle opere di cui al punto 4); 6) condanna Parte 1 alla refusione in favore di PA 2 delle spese di lite, che si liquidano in €545,00 per spese esenti ed €5.534,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge;
7) condanna ex art. 96 c. III c.p.c. Parte 1 al pagamento in favore di CP 2
[...] dell'importo di € 1.000,00.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 11 di 66>> Spett.le
LA s.r.l.
Via V. TO 39/3
20139 Milano
Milano, 28/10/2019
Facciamo riferimento alle intese fra i nostri legali per comunicarvi i termini delle definizione della vertenza fra noi in corso che accettiamo.
A) Il giudizio d'appello promosso da LA pendente avanti alla Corte d'Appello di Milano, Rg.1631/19, sezione 3, udienza 6/11/19 viene abbandonato a spese compensate e non sarà riassunto. I legali non compariranno alla udienza.
B) Quanto versato da LA ed incassato da MM. TO in forza della sentenza Tribunale di Milano
2302/19 in causa Rg. 24024/18 rimane definitivamente accreditato ad MM.TO.
C) LA continuerà a permanere nell'immobile di MM. TO in Milano, Via TO 39/3 di cui alla vertenza inter partes. MM.re TO rinuncia a mettere in esecuzione la sentenza 2302/19 fino al 31 dicembre 2020, data in cui LA consegnerà la disponibilità dell'immobile libero e vuoto e provvederà alla chiusura dei varchi come da sentenza di cui sopra, salva l'ipotesi di cui al punto E che segue.
Durante il periodo di permanenza LA conserverà il posto auto in cortile più vicino al cancello di uscita, lungo la cancellata verso strada;
nonché la possibilità di usare come attualmente sia la striscia in cortile lungo l'inferriata che confina con la proprietà LA ed altri, sia gli spazi sotto la tettoia lungo il soppalco centrale per stoccare bancali di legno e materiali per raggiungere la quantità minima accettata dalla discarica per lo smaltimento.
Si conviene che durante l'intero periodo di permanenza sarà consentito diritto di visita per potenziali nuovi locatari -con congruo preavviso scritto.
D) LA corrisponderà a MM. TO l'indennità di occupazione nell'importo attualmente corrisposto e ciò fino alla mensilità dicembre 2019 compresa. Con inizio dalla mensilità gennaio 2020 l'indennità verrà
税
corrisposta nell'importo di €. 3.333,33 mensili (pari a €. 40.000,00 annui) fino alla mensilità dicembre 2020
compresa.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 12 di 66>> E) MM, TO aderisce fin da ora a consentire un ulteriore mese di tolleranza per il rilascio -senza porre in esecuzione la sentenza sopra citata- fino al 31 gennaio 2021. LA comunicherà a MM. TO tale eventuale necessità di usufruire della mensilità di gennaio 2021 per scritto entro metà dicembre 2020. A far tempo dal 1 gennaio 2021, in ipotesi di mancato rilascio alla data del 31 dicembre 2020, LA corrisponderà a MM. TO €. 6666,66 al mese (così precisati calcolați a mese su una annualità di
€.80.000,00) fino alla riconsegna effettiva.
Con il 1 febbraio 2021, qualora LA non avesse ancora rilasciato, MM. TO metterà in esecuzione la sentenza del Tribunale di Milano 2302/19 nel frattempo passata in giudicato.
F) Ognuna delle parti provvederà alla soddisfazione di compensi/spese dei propri legali, che separatamente si scambieranno dichiarazione di rinuncia al privilegio professionale.
Vorrete confermarci la accettazione di tutto quanto precede.
Distinti saluti
Per MMobiliare TO s.r.l.
Il Legale Rappresentante
AL RO
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 13 di 66>> CUCITRICI INDUSTRIALI
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20139 MILANO
Milano, 28/10/2019
Facciamo riferimento alle intese fra i nostri legali per comunicarvi i termini delle definizione della vertenza fra noi in corso che accettiamo.
A) Il giudizio d'appello promosso da LA pendente avanti alla Corte d'Appello di Milano, Rg. 1631/19, sezione 3, udienza 6/11/19 viene abbandonato a spese compensate e non sarà riassunto.
I legali non compariranno alla udienza.
B) Quanto versato da LA ed incassato da MM. TO in forza della sentenza Tribunale di Milano 2302/19 in causa Rg. 24024/18 rimane definitivamente accreditato ad MM.TO.
C) LA continuerà a permanere nell'immobile di MM. TO in Milano, Via TO 39/3 di cui alla vertenza inter partes. MM.re TO rinuncia a mettere in esecuzione la sentenza 2302/19 fino al 31 dicembre 2020, data in cui LA consegnerà la disponibilità dell'immobile libero e vuoto e provvederà alla chiusura dei varchi come da sentenza di cui sopra, salva l'ipotesi di cui al punto E che segue.
Durante il periodo di permanenza LA conserverà il posto auto in cortile più vicino al cancello di uscita, lungo la cancellata verso strada;
nonchè la possibilità di usare come attualmente sia la striscia in cortile lungo l'inferriata che confina con la proprietà LA ed altri, sia gli spazi sotto la tettoia lungo il soppalco centrale per stoccare bancali di legno e materiali per raggiungere la quantità minima accettata dalla discarica per lo smaltimento.
Si conviene che durante l'intero periodo di permanenza sarà consentito diritto di visita per potenziali nuovi locatari -con congruo preavviso scritto.
D) LA corrisponderà a MM. TO l'indennità di occupazione nell'importo attualmente corrisposto e ciò fino alla mensilità dicembre 2019 compresa. Con inizio dalla mensilità gennaio
2020 l'indennità verrà corrisposta nell'importo di €. 3.333,33 mensili (pari a €. 40.000,00 annui) fino alla mensilità dicembre 2020 compresa.
RK SR - Sede Legale: 39100 BOLZANO-BOZEN - Via Penegal, 21 - REA BZ/24119-R.I. Trib. B.Z./7638/8061
Pag 1 di 25.2.3 00 del 02/02/2006 Em. RSQ App. DG
SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 14 di 66>> RK
E)MM. TO aderisce fin da ora a consentire un ulteriore mese di tolleranza per il rilascio-senza porre in esecuzione la sentenza sopra citata- fino al 31 gennaio 2021. LA comunicherà a MM. TO tale eventuale necessità di usufruire della mensilità di gennaio 2021 per scritto entro metà dicembre 2020. A far tempo dal 1 gennaio 2021, in ipotesi di mancato rilascio alla data del 31 dicembre 2020, LA corrisponderà a MM. TO E. 6666,66 al mese (così precisati calcolati a mese su una annnualità di €.80.000,00) fino alla riconsegna effettiva.
Con il 1 febbraio 2021, qualora LA non avesse ancora rilasciato, MM. TO metterà in esecuzione la sentenza del Tribunale di Milano 2302/19 nel frattempo passata in giudicato.
F)Ognuna delle parti provvederà alla soddisfazione di compensi/spese dei propri legali, che separatamente si scambieranno dichiarazione di rinuncia al privilegio professionale.
Vorrete confermarci la accettazione di tutto quanto precede.
Distinti saluti.
Per LA SR-Il Pres. CDA IO SA
HO Questi in sintesi i termini dell'accordo: CP 8a) rinuncia temporanea da parte di a mettere in esecuzione la sentenza di primo grado sino al 31/12/2020 (cd. termine dilatorio inizio di esecuzione forzata per rilascio) con assunzione dell'obbligo di Pt_1 di rilasciare e riconsegnare l'immobile entro la stessa data del 31/12/2020;
b) obbligo di Parte 1 di corrispondere l'indennità di occupazione che, a decorrere dal mese di gennaio 2020, e sino alla mensilità di dicembre 2020 compresa, veniva stabilita in €3.333,33 mensili (pari a €40.000,00 annui);
c) la possibilità di usare come “attualmente” sia la striscia in cortile lungo l'inferriata che confina con la proprietà Pt 1 ed altri, sia gli spazi sotto la tettoia lungo il soppalco centrale "per stoccare bancali in legno e materiali per raggiungere la quantità minima accettata dalla discarica per lo smaltimento";
d) Controparte 8 acconsentiva infine a concedere un ulteriore mese di tolleranza per proseguire nella esecuzione forzata per rilascio (con titolo giudiziale oramai passato in giudicato e mai rinunziato dalla parte esecutante CP 2 ma temporaneamente solo sterilizzato negli effetti esecutivi), ossia fino al 31/01/2021, dietro semplice richiesta scritta da parte di Parte 1 da effettuarsi entro la metà del mese di dicembre 2020.
e) a fronte di ciò la quale Parte 1 si obbligava a corrispondere, sempre a titolo di indennità di occupazione, la somma di €#6.666,66# mensile sino alla riconsegna effettiva dei locali.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 15 di 66>> CP_2 evidenziava il proprio pronto riscontro alle missive della Pt 1 ed il fatto che dalle la causa dei danni verifiche effettuate (da IS Coperture SR inviata da PA_2 sarebbe stata dovuta ed era causalmente riferibile, in realtà, proprio alla mancata ordinaria manutenzione (che avrebbe dovuto essere curata ed assicurata dalla occupante Pt 1 ) imputabile alla odierna attrice dei canali di scarico (canali questo che sarebbero rimasti intasati --come già contestato dalla CP_2 -pure con missive allegate in atti-- anche in passato dal fogliame degli alberi e delle piante di proprietà di Pt 1 (). CP 2 negava e contestava ogni accusa di inerzia rivolta nei propri confronti anzi evidenziava, per contro, la propria pronta denuncia (già in via cautelativa) del sinistro alle proprie assicurazioni Sace BT E Zurich Insurance Plc. CP 2 segnalava inoltre che la IS Coperture SR, durante il sopralluogo effettuato nell'agosto 2020, aveva incidentalmente accertato anche la presenza della lastra di MI pericolante del soffitto e per la quale PA_2 aveva già chiesto la disponibilità a Pt 1 a potere accedere all'immobile. Ebbene questo accesso era stato da Pt 1 dapprima negato (come dalla stessa attrice ammesso già in atto di citazione) e solo successivamente (dopo diverse comunicazioni pec e missive) era stata autorizzata IS
Coperture SR all'accesso (in ogni caso solo dopo il verificarsi della caduta per distacco della lastra del soffitto avvenuta del 15/09/2020).
CP 2 ribadiva in atti che il ritardo nell'intervento di messa in sicurezza era in realtà imputabile e riferibile esclusivamente al comportamento ostruzionistico di Pt 1 che opponendo ostacoli ad un tempestivo ingresso avrebbe permesso nei fatti il verificarsi della conseguente definitiva caduta della lastra (avvenuta il 15/09/2020). PA 2 provvedeva comunque alla regolare denuncia del manufatto di MI alla ATS competente.
PA_2 stigmatizzava il fatto che Pt 1 fosse già da tempo risalente pienamente a conoscenza (e questo almeno a fara data dall'anno 2018) del fatto che la copertura dell'immobile/capannone era connotata anche dalla presenza di pannelli di MI (eternit) ed evidenziava che la pure avvenuta dispersione e contaminazione dei locali de quibus con polvere contenente di fibre di MI era causalmente dovuta all'inerzia ed ostruzionismo della Parte 1 e quindi direttamente imputabile alla stessa attrice.
Si costituivano inoltre le due Compagnie di Assicurazioni CP_6 e CP_4 . deduceva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva PA 12
Pt 1 nella di lei citazione diretta della Compagnia;
stigmatizzava e deduceva di l'infondatezza delle pretese avanzate nei confronti di e da PA_2 ultimo l'inoperatività della polizza per i danni denunciati da Parte 1
La Compagnia assicuratrice CP 6 evidenziava, per proprio conto, che le domande Parte 1 sarebbero state pretestuose e manifestamente infondate in fatto ed in diritto, di chiedendo il loro rigetto;
secondariamente ravvisava la non operatività della polizza assicurativa.
All'udienza del 20/09/2021 parte attrice Pt 1 (che pure essa stessa faceva presente che era ancora in atto la bonifica dei luoghi ed i propri macchinari erano ancora nella sede dei locali per cui era causa) chiedeva disporsi una anticipazione della CTU richiesta in citazione.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 16 di 66>> Per contro il legale di PA_2 si opponeva alla suddetta richiesta evidenziando che l'attività di bonifica si era conclusa in data 25/06/2021 ma che, tuttavia, si rimaneva in attesa dell'archiviazione da parte dell'Autorità competente. In ogni caso si opponeva all'anticipazione della CTU in corso di causa.
Le due 2 compagnie assicuratrici pure costituite insistevano come in atti e chiedevano fissarsi termini ex art. 183 VI comma c.p.c. opponendosi all'anticipazione della CTU.
Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire nelle more del procedimento- ad una (pure auspicata) soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva all'assunzione delle prove orali nei limiti dell'ordinanza (del 28/12/2021) parzialmente ammissiva delle stesse ordinanza qui per estratto e in copia riprodotta....omissis...--Lette le istanze istruttorie³ di prova orale di parte Pt_1 ammette, allo stato degli atti e salvo riesame, i capitoli così come articolati ai numeri 4, 5, 6, 10 e 16 prima parte limitatamente alle circostanze di fatto ivi dedotte, e depurati da ogni espressione di giudizio ovvero valutazione;
--Lette le istanze istruttorie di prova orale di parte CP_2 ammette, allo stato degli atti e salvo riesame, i capitoli così come articolati ai numeri 1,2, 6, 7 e 9, 12,14 limitatamente alle circostanze di fatto ivi dedotte, e depurati da ogni espressione di giudizio ovvero valutazione;
--Lette le altre istanze istruttorie di prova orale pure formulate dalle parti CP_2 e Pt 1 nei propri atti difensivi introduttivi e nelle memorie depositate ex art. 183, VI comma, C.p.c., non ammettel, allo stato, tutti i restanti capitoli di prova orale2 non già sopra espressamente richiamati e così da dovere essere respinti "in blocco", in quanto in parte vertenti su
5 Al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n. 8773/2012); L'accertamento della specificità rientra tra i poteri discrezionali del giudice;
e, in quanto espressione di tali poteri, la sua valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione.
La giurisprudenza ha da ultimo avuto cura di fornire indicazioni secondo cui (Cass. 1294/2018) l'esposizione dei fatti deve recarne gli elementi essenziali;
questi devono essere adeguatamente circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio;
devono consentire a controparte di dedurre prova contraria (cfr. Cass. ai nn. 3728/1987, 3635/1989, 12642/2003, 11844/2006, 2201/2007, 12292/2011,
1808/2015). Giova precisare che tale vaglio di idoneità della specificazione dei fatti va operato non solo riferendosi alla formulazione letterale dei capitoli medesimi, ma anche in relazione agli altri fatti di causa ed alle deduzioni dei contendenti (Cass. ai nn. 10272/1995,
2201/2007, 3280/2008). 2Deve evidenziarsi che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. 9547/2009).
La giurisprudenza più recente ha, poi, chiarito che non è consentita la supplenza del giudice nelle attività processuali delleparti, cosicché "le istanze istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il più possibile specifiche, nel senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione alla fattispecie concreta" (Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 giugno 2012 n. 9522). Cass. civ., sez. I, sentenza 18 gennaio 2013 n. 1239) sono generiche e pertanto inammissibili le prove formulate nel senso di attribuire ad un soggetto comportamenti vaghi senza dedurre specifiche circostanze al riguardo: la genericità è superata solo se la circostanza è collocata in determinato momento storico ed un determinato contesto topico, rivelandosi altrimenti inidonea a superare il vaglio di cui all'art. 244
c.p.c.; 3Cfr. Cass. civ. n. 20997/2011.......... la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa;
Cass. civ. n. 3280/2008... l'indagine del giudice di merito, sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria. Cfr. Cass. civ. n. 8957/2006 La concessione di un termine per la formulazione delle indicazioni relative ai capitoli di prova testimoniale ed alle persone da interrogare, costituente tanto in primo che in secondo grado una facoltà meramente discrezionale del giudice non sindacabile in
-
sede di legittimità, prevista dal previgente disposizione di cui all'art. 244, terzo comma, c.p.c. - non è più contemplata nella nuova formulazione della medesima, applicabile ai giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, non essendo conseguentemente censurabile la pronunzia del giudice di merito che nega il rinvio ad altra udienza per consentire alle parti di ovviare alle deficienze ed alle lacune del mezzo di prova irritualmente articolato, sul presupposto che trattasi di attività non riconducibile alla formulazione di nuovi mezzi di prova che tale differimento viceversa consente;
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 17 di 66>> circostanze pacifiche ovvero non contestate, in parte vertenti su circostanze di natura documentale ovvero da provarsi per via documentale, in parte vertenti su circostanze non pertinenti ed irrilevanti ai fini del decidere, in parte formulati in termini negativi, in modo generico e privi di precisi e circostanziati riferimenti temporali3, in parte vertenti su valutazioni e giudizi (di tipo valutativo/interpretativo) non demandabili a testi;
al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n. 8773/2012);
-Ammette le parti costituite alla prova contraria -ove specificatamente, ritualmente e tempestivamente richiesta- solo sui capitoli in prova diretta rispettivamente espressamente ammessi;
-Riserva, all'esito, l'eventuale adozione di ogni altro, diverso eventuale provvedimento di approfondimento istruttorio d'Ufficio anche ex artt. 210 e ss. c.p.c. se ed ove ritenuto necessario ai fini del decidere;
...omissis ...
Parte 3 sui fatti e All'udienza del 19/10/2022 venivano sentiti i LL.RR. delle parti sulle circostanze di causa.
6 (cfr. verbale di udienza del 19/10/2022......Rappresentano le difese delle parti Pt 1 e CP 2 che, in data 10/10/2022, l'Ufficiale Giudiziario ha proceduto e dato atto della avvenuta re-immissione nel possesso dei locali dell'immobile sito Milano, in Via TO 71 in favore della parte proprietaria CP 2 (con il fabbro che cambiato le serrature) con ri-consegna delle nuove chiavi alla RO resistente CP 2 Le operazioni di inventario dei beni e macchinari Pt 1 ancora presenti nel capannone, ad oggi sono ancora in corso.
Ad oggi sono in corso di svolgimento le operazioni di redazione dell'inventario dei beni e macchinari di Pt 1 ancora presenti nel capannone della PA 2 ià rilasciato e riconsegnato dalla società Parte 1
La difesa CP 2 esibisce i documenti riferibili alla società CP 13 e portanti le date del 06/04/2022, del 12/05/2022 e del
09/05/2022 che si riserva di produrre in via telematica in PCT.
Sentito il L.R. di parte Parte 1 a nome CP 1 dichiara: circa 12/15 anni fa ho provveduto a fare cambiare il tetto di copertura (nella porzione di capannone di Via TO di esclusiva proprietà della Parte 1 per fare mettere un impianto fotovoltaico;
in quella occasione provvedevo anche alla rimozione dei materiali in MI pure presente ed esistente nella parte del tetto di copertura della porzione di capannone (anche ad oggi di esclusiva proprietà Parte 1 Il tetto-copertura è in parte in vetro
.
ed in parte in lastre di muratura. Ero a conoscenza della presenza di amianto nella parte del capannone di proprietà esclusiva di Pt 1 mentre non sapevo della presenza di MI anche nella parte immediatamente contigua del tetto di copertura della porzione di capannone di esclusiva proprietà della PA_2 La parte del capannone di esclusiva proprietà Pt 1 credo fosse in nuda proprietà nella titolarità di mio padre e data in usufrutto a me ed a mio fratello a nome PA 14. Mi riservo di produrre i relativi atti di acquisto dell'immobile de quo se richiesto. All'incirca dal 2000 la Parte 1 si trova nel contesto immobiliare di Milano via TO n. 39/71. ADR I macchinari vengono in parte da noi prodotti e poi assemblati con parti meccaniche ed elettroniche prodotte da altri soggetti. Il procuratore speciale della PA 2 a nome CP 15 nato a Milano il 27/04/1962 dichiara: la CP 2
[...] acquistò il capannone de quo dalla società Pirelli all'incirca nell'anno del 1980; mi riservo di produrre i relativi atti di acquisto immobiliari se richiesto. In realtà quello per cui è causa è un solo ed unico capannone di cui la PA 2 è proprietaria di una porzione-parte di superficie corrispondente ad una superficie di circa 2.000,00 mq, mentre Pt 1 ha la proprietà (in adiacenza e contiguità) di una superficie dello stesso capannone dell'estensione di circa 500 metri. Intendo richiamare la bozza di contratto di locazione di immobile destinato ad uso diverso dalla abitazione (sub doc. n. 2 allegato alla comparsa di parte CP 2 del 26/02/2021) a pagina 1 all'articolo 1, bozza di contratto non sottoscritto dalla Pt 5 ma il cui contenuto era dalla stessa attrice Pt 1 conosciuto sin dal 2016. Entrambe le difese delle parti Parte 3 danno atto che, ad oggi, l'ultimo pagamento effettuato dalla parte attrice Parte 1 in favore della proprietaria PA 2 risale al dicembre 2020.
PA 2 offre anche in questa sede la formale ed espressa immediata disponibilità alla Parte 1 per il ritiro da parte di questa ultima nel più breve tempo possibile>> dei beni e dei macchinari di proprietà della Parte 1 (beni e macchinari ancora presenti nel capannone/magazzino riconsegnato alla convenuta e di proprietà della PA 2. Parte Parte 1 per proprio conto ed a sua volta, chiede di potere riavere (quanto prima e sollecitamente) la concreta ed effettiva disponibilità materiale dei propri beni e macchinari (per cui è ancora in corso l'inventario) ancora presenti e, ad oggi ancora, lasciati dalla Parte 1 e presenti nel capannone-magazzino (capannone già riconsegnato con le relative chiavi alla proprietà CP 2. La difesa convenuta PA 2 e di proseguire nella istruttoria orale per testi;
alla stessa istanza di cui sopra si
....OMISSIS.....;associa anche la difesa di parte attrice Parte_1
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 18 di 66>> Si procedeva quindi alla assunzione della istruttoria orale (nei limiti della ordinanza ammissiva) con la escussione dei testi ammessi.
All'ultima udienza del 25/09/2025 la difesa della Pt 1 dichiarava che la propria assistita aveva (di sua stessa ed autonoma iniziativa) fatto eseguire (nel periodo giugno- luglio 2025) lavori proprio nei locali de quibus dalla stessa ancora occupati. Precisava la difesa Pt 1 che parte attrice --nelle more della procedura-- aveva commissionato i lavori alla società PA 16 del 19/06/2025 (cfr. offerta in atti versata)7. Pt 1 alla PA 16 erano statiRappresentava che i lavori commissionati dalla effettivamente eseguiti ed effettuati.
ALle fatture prodotte da Pt 1 (solo alla ultima udienza utile del 25/09/2025) risultava infatti poi che i lavori commissionati dalla Pt 1 alla Controparte 16 avevano interessato...la copertura, intradosso del canale di gronda coibentato con MI in matrice friabile e bonifica macchinari, strutture varie, pareti e superfici interne al capannone contaminati da MI) così appunto rendendo di tutta evidenza che si erano modificati irreversibilmente e radicalmente lo stato dei luoghi e delle cose e rendendo impraticabile ogni possibile eventuale accertamento peritale⁹. I suddetti lavori poi (a dire della difesa Pt 1 ) sarebbero stati effettuati per un importo per complessivi circa €#144.498,12# IVA compresa (pagamento questo, allo stato, solo “riferito” non disponendo in udienza la difesa Pt 1 --pure sollecitata sul punto-- di prova dell'effettività del pagamento degli importi portati in fattura). In sede di udienza di discussione (del 25/09/2025) le difese delle parti Pt_1 e CP_2 davano --in ogni caso--concordemente atto che i locali oggetto di causa di proprietà CP_2 erano stati (solo in data 19/09/2025) effettivamente e realmente liberati e sgomberati dai beni di proprietà della occupante esecutata Pt 1 ;
Con il che le difese delle parti --all'udienza del 25/09/2025-- concordemente attestavano la così avvenuta totale liberazione da parte di Pt 1 dell'immobile di proprietà CP_2
La causa quindi, all'esito della udienza fissata per discussione orale al 25/09/2025, veniva trattenuta in decisione --sulle conclusioni sopra riportate (e riferite da ultimo a come da ultimo modificate e precisate nelle memorie di parte ex art. 183, 6 comma al n. 1 cpc)-- con termine di legge per il deposito della sentenza.
*********
7 a suffragio di quanto affermato depositava 2 due fatture emesse dalla PA 16 a fine giugno 2025 ed a fine luglio 2025; Pt 1 al contempo avesse instato (nello stesso contesto temporale di cui sopra) per il conferimento di CTU nei locali
8 Ciò avveniva (con inevitabile ed irreversibile definitiva modifica dello stato dei luoghi) sebbene la stessa difesa di parte della CP 2
9 Accertamento peritale già peraltro in precedenza --nei fatti ed in concreto-- precluso ed impraticabile proprio in coerenza ed in linea peraltro con quanto anche reiteratamente e diffusamente-- affermato dalla stessa parte attrice Pt 1 in punto di sostenuta assoluta inaccessibilità ai locali (contaminati da MI) in attesa del completamento dei procedimenti di bonifica con le verifiche e i controlli delle PP.AA. preposte.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 19 di 66>> Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia.
Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Il Tribunale da ultimo, in fase decisoria e nel merito, ritiene di qui confermare la delibazione giudiziale¹° delle istanze istruttorie e di prova formulate dalle parti nei rispettivi atti difensivi, così come già effettuata nell'emessa ordinanza¹¹ di ammissione del 28/12/2021 ....omissis
....lette le istanze istruttorie di prova orale di parte Pt 1 ammette, allo stato degli atti e salvo riesame, i capitoli così come articolati ai numeri 4,5,6,10 e 16 prima parte limitatamente alle circostanze di fatto ivi dedotte, e depurati da ogni espressione di giudizio ovvero valutazione;
--Lette le istanze istruttorie di prova orale di parte CP_2 ammette, allo stato degli atti e salvo riesame, i capitoli così come articolati ai numeri 1,2, 6, 7 e 9, 12,14 limitatamente alle circostanze di fatto ivi dedotte, e depurati da ogni espressione di giudizio ovvero valutazione;
--Lette le altre istanze istruttorie di prova orale pure formulate dalle parti CP_2 e Pt 1 nei propri atti difensivi introduttivi e nelle memorie depositate ex art. 183, VI comma, C.p.c., non ammette12, allo stato, tutti i restanti capitoli di prova orale¹³ non già sopra espressamente richiamati e così da dovere essere respinti "in blocco", in quanto in parte vertenti su circostanze pacifiche ovvero non contestate, in parte vertenti su circostanze di natura documentale ovvero da provarsi per via documentale, in parte vertenti su circostanze non pertinenti ed irrilevanti ai fini del decidere, in parte formulati in termini negativi, in modo
10 Cfr. la recentissima pronunzia della Suprema Corte di Cassazione n. 17685/2022 secondo cui .......è opportuno premettere che la sussistenza di un obbligo del giudice di concedere, ove richiesti, i termini per lo svolgimento delle facoltà difensive di cui all'art. 183 cpc comma 6, è tutt'altro che pacifico nella giurisprudenza di questa Corte. Si è di recente affermato che, in forza del combinato disposto dell'art. 187 cpc comma 1 e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 cpc la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione. Una diversa interpretazione delle norme, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 190 cpc (Cass. ai nn. 4767/2016, 8287/2017 e 7474/2017);
12 Al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n. 8773/2012); L'accertamento della specificità rientra tra i poteri discrezionali del giudice;
e, in quanto espressione di tali poteri, la sua valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione. La giurisprudenza ha da ultimo avuto cura di fornire indicazioni secondo cui (Cass. 1294/2018) l'esposizione dei fatti deve recarne gli elementi essenziali;
questi devono essere adeguatamente circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio;
devono consentire a controparte di dedurre prova contraria (cfr. Cass. ai nn. 3728/1987, 3635/1989, 12642/2003, 11844/2006, 2201/2007, 12292/2011,
1808/2015). Giova precisare che tale vaglio di idoneità della specificazione dei fatti va operato non solo riferendosi alla formulazione letterale dei capitoli medesimi, ma anche in relazione agli altri fatti di causa ed alle deduzioni dei contendenti (Cass. ai nn. 10272/1995, 2201/2007, 3280/2008). 13 Deve evidenziarsi che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. 9547/2009). La giurisprudenza più recente ha, poi, chiarito che non è consentita la supplenza del giudice nelle attività processuali delle parti, cosicché "le istanze istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il più possibile specifiche, nel senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione alla fattispecie concreta" (Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 giugno 2012 n. 9522). Cass. civ., sez. I, sentenza 18 gennaio 2013 n. 1239) sono generiche e pertanto inammissibili le prove formulate nel senso di attribuire ad un soggetto comportamenti vaghi senza dedurre specifiche circostanze al riguardo: la genericità è superata solo se la circostanza è collocata in determinato momento storico ed un determinato contesto topico, rivelandosi altrimenti inidonea a superare il vaglio di cui all'art. 244 c.p.c.;
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 20 di 66>> generico e privi di precisi e circostanziati riferimenti temporali 14, in parte vertenti su valutazioni e giudizi (di tipo valutativo/interpretativo) non demandabili a testi;
al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n. 8773/2012);
-Ammette le parti costituite alla prova contraria -ove specificatamente, ritualmente e tempestivamente richiesta- solo sui capitoli in prova diretta rispettivamente espressamente ammessi;
-Riserva, all'esito, l'eventuale adozione di ogni altro, diverso eventuale provvedimento di approfondimento istruttorio d'Ufficio anche ex artt. 210 e ss. c.p.c. se ed ove ritenuto necessario ai fini del decidere...omissis....
In premessa deve ricordarsi che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare 15 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di
14 Cfr. Cass. civ. n. 20997/2011 ... la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa;
Cass. civ. n. 3280/2008...
l'indagine del giudice di merito, sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria. Cfr. Cass. civ. n.
8957/2006 La concessione di un termine per la formulazione delle indicazioni relative ai capitoli di prova testimoniale ed alle persone da interrogare, costituente tanto in primo che in secondo grado una facoltà meramente discrezionale del giudice non sindacabile in
-
sede di legittimità, prevista dal previgente disposizione di cui all'art. 244, terzo comma, c.p.c. - non è più contemplata nella nuova formulazione della medesima, applicabile ai giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, non essendo conseguentemente censurabile la pronunzia del giudice di merito che nega il rinvio ad altra udienza per consentire alle parti di ovviare alle deficienze ed alle lacune del mezzo di prova irritualmente articolato, sul presupposto che trattasi di attività non riconducibile alla formulazione di nuovi mezzi di prova che tale differimento viceversa consente;
15 Cass 22698/2021..... Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021).
In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale...Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 21 di 66>> applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge
(in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 3.3.2.
Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto,
a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr.
Cass. n. 16700 del 2020)..... E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia .. in capo alla ..., dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori (Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri (Sc.Sc.).
E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia....compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 22 di 66>> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che "Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi" (Cass. ordinanza n. 2153/2020).
Per giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 14259/2024) il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., in caso di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza di mancanza
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della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Ugualmente, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il Giudice del gravame non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così
8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame... lungi dall'essere, di per sé, "decisivi, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la ...incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile.... ".
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 23 di 66>> da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n.
24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153).
Nel merito della vertenza oggi giunta alla decisione il Tribunale svolge le seguenti riflessioni in fatto ed in diritto.
Preliminarmente si ricorda che nel già assai denso, nutrito ed intrecciato sfondo contenzioso 16 esistente tra le parti Parte 3 si innestavano anche ulteriori procedure contenziose tra le stesse parti.
a) Infatti ottenuta dalla CP 2 la re-immissione nel possesso dell'immobile a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario in data 10/10/2022, la convenuta CP 2 doveva procedere ulteriormente, ai sensi dell'art. 609 cpc, al fine di ottenere la materiale liberazione dei locali (che si realizzava solo in data 19/09/2025) dai beni lasciati in loco da Pt_1
(nella specie pezzi di macchinari industriali rinvenuti smontati e accatastati e materiale vario). ALla stima del valore dei suddetti beni eseguita dall'IVG di Milano (istituto vendite giudiziarie) veniva quantificato il possibile valore di realizzo in un importo compreso fra €15.000,00 e € 50.000,00 (in relazione al valore intrinseco dei materiali ferrosi), veniva richiesta la vendita all'asta degli stessi (doc. 58). I suddetti beni poi sono stati definitivamente asportati dalla Pt_1 il 19/09/2025 e sono rientrati quindi definitivamente nella sua totale diponibilità (sia materiale che giuridica). b) Pt 1 inoltre aveva anche proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, con ricorso notificato il 27/09/2023 Con ricorso ex art. 617 c.p.c. notificato alla controparte in data 27/09/2023 RK S.R.L. -
G.M.B.H. ha proposto opposizione ex art. 617 c.2 c.p.c. contestando il diritto di MM.re TO
SR a procedere ad esecuzione forzata sull'immobile per cui è causa, deducendo: che il creditore opposto in data 10/10/2022 veniva formalmente reimmesso in possesso dei locali come da verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario;
16 l'odierna attrice depositava ricorso per ATP ex art. 696 c.p.c.; costituitesi tutte le odierne parti anche nell'ATP e previa discussione della causa, il Tribunale emetteva in data 18/01/2021 una ordinanza nella quale dichiarava inammissibile il ricorso presentato e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di tutte le altre parti. Avverso l'ordinanza veniva notificato un reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., reclamo questo rigettato.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 24 di 66>> che all'interno dei locali permanevano beni del debitore come da inventario allegato al verbale di cui al punto che precede;
che, contestualmente l'Ufficiale giudiziario ordinava ex art. 609 c.p.c. lo sgombero dei locali entro il termine di 40 giorni;
che il detto sgombero non poteva essere eseguito in ragione della contaminazione dei beni da asportare ad opera delle fibre di MI presenti nei locali.
...omissis...
In sede di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc Pt 1 rassegnava le seguenti conclusioni.... in via preliminare e cautelare, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'avviata esecuzione forzata ritenuta la sussistenza di grave ed immediato pericolo per la salute delle persone;
nel merito, accertare e dichiarare che i locali oggetto di procedura sono gravemente contaminati da fibre e polveri d'MI in concentrazione tale da arrecare grave nocumento alla salute delle persone si che MMobiliare TO SR non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente.
Con ogni conseguente provvedimento.
La suddetta opposizione proposta dalla Pt 1 ex art. 617 cpc (nel 2023) veniva dichiarata inammissibile e respinta, sempre dal Tribunale di Milano, con altra e diversa sentenza emessa tra le stesse parti Parte 3 al n. 9261/2024 in data del 23/10/2024 (prodotta dalla CP 2 sub doc. 59).
Di seguito per estratto il dispositivo...
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P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da RK S.R.L.
- G.M.B.H. (
00875080210 ); 2) Condanna RK S.R.L. G.M.B.H. alla rifusione in favore di IMMOBILIARE
TOFFETTI S.R.L. delle spese processuali che liquida in € 6.164,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come 'per legge;
al pagamento in favore di 3) Condanna ex art. 96 c.III cpc RK S.R.L. G.M.B.H.
IMMOBILIARE TOFFETTI S.R.L. della somma di € 3.000,00.
... omissis...
Sentenza (anche questa) che ad oggi non risulta essere stata impugnata dalla parte Pt 1 (pure in quella sede soccombente).
Deve inoltre ricordarsi che tra le parti oggi in causa ( Pt_1 ed PA_2 non
è mai stato vigente un valido contratto di locazione (ovvero di comodato o di deposito) di alcun genere ma solo veniva regolata pattiziamente una situazione di mera e perdurante materiale occupazione in via di fatto e sine titulo (protrattasi in via continuativa ed ininterrotta dal 2016 in poi), così come accertata definitivamente (con sentenza ¹7 passata in 17
giudicato) emessa dal Tribunale di Milano n. 2302/2019.
17 Cfr. estratto in copia della sentenza del Tribunale di Milano n. 2302/2019 pubbl. il 06/03/2019 (al RG n. 24024/2018) a repert. n. 1833/2019 del 06/03/2019 ...
.Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, PA 2 , adiva questo Tribunale allegando: di essere proprietaria del capannone sito in Milano, via TO 71; che, essendo intenzionata a concedere in locazione l'immobile, lo poneva nella disponibilità della resistente, con la quale stipulava un accordo avente ad oggetto la stipula di un futuro contratto di locazione;
che la resistente rinviava immotivatamente la stipula, tuttavia provvedendo al pagamento delle fatture medio tempore emesse per l'occupazione; che, nel dicembre 2017 chiedeva la restituzione dell'immobile;
a cui non faceva riscontro la controparte la quale smetteva di corrispondere altresì i canoni di occupazione;
.
Ciò premesso, chiedeva in via principale, accertarsi l'occupazione sine titulo del capannone e condannarsi la controparte alla chiusura dei varchi praticati, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad € 2.700,00 mensili dal dicembre 2017 sino all'effettivo rilascio;
in subordine, laddove accertata la valida conclusione di un contratto di locazione, dichiararsi lo stesso risolto per inadempimento del conduttore e condannarlo al ripristino dello stato dei luoghi ed al pagamento Si costituiva in udienza Parte 1 eccependo:
l'intervenuta stipula di un contratto di locazione verbale;
l'intervenuto pagamento di quanto dovuto;
la realizzazione di migliorie nel capannone, il cui valore doveva essere compensato con eventuali crediti di controparte;
l'insussitenza di un inadempimento imputabile, avendo il conduttore corrisposto tutto il dovuto sino all'ottobre 2018.
Chiedeva pertanto, in via principale, rigettarsi la domanda di controparte;
in via riconvenzionale, accertarsi la stipula di un contratto di locazione con decorrenza luglio 2016; dichiararsi estinti per compensazione i maggiori eventuali crediti del ricorrente;
dichiarare Senza svolgere attività istruttoria, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. che la resistente ha corrisposto il canone sino ad ottobre 2018.
429 c.p.c.
La domanda merita accoglimento nei termini di seguito esposti. In primo luogo vanno dichiarate inammissibili perché tardive le eccezioni (in particolare la compensazione), le istanze istruttorie e la domanda riconvenzionale formulate da parte resistente, costituitasi solo all'udienza ex art. 420 c.p.c. e pertanto incorsa nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 26 di 66>> In ogni caso, l'eccezione di compensazione appare del tutto priva di fondamento atteso che il credito eccepito atterebbe a "migliorie" che, in assenza di prova contraria, sono soggetti al regime di irripetibilità di cui all'art. 1592 c.p.c. Quanto alle istanze istruttorie, la parte resistente ha chiesto di produrre copie di pagamenti coevi alla domanda introduttiva del giudizio, per cui la relativa produzione è soggetta ai termini di cui all'art. 416 c.p.c. Quanto alla domanda riconvenzionale di accertamento della conclusione tra le parti di un contratto di locazione, come di seguito meglio specificato, il contratto eventualmente stipulato in forma verbale non è (pacificamente) mai stato registrato, per cui sarebbe viziato da nullità.
Vanno inoltre considerate del tutto infondate le argomentazioni difensive sollevate dalla resistente alla odierna udienza, per cui la parte ricorrente avrebbe mutato la originaria domanda, avendo invece CP 2 CP 2 solo implicitamente rinunciato alla domanda subordinata ed avendo integralmente riproposto la domanda già formulata in via principale. Altresì infondata è l'eccezione per cui la parte resistente avrebbe mutato "l'impostazione giuridica della domanda", giacchè la circostanza che le parti avessero intenzione di sottoscrivere un contratto di locazione poi mai sottoscritto nonostante le richieste (documentate in atti) in tal senso di parte ricorrente, è fatto costitutivo già ampiamente dedotto nel ricorso introduttivo. Ciò detto, nel merito, si osserva.
Irrilevante appare la questione se le parti siano o meno addivenute alla stipula di un contratto di locazione verbale che, in quanto mai registrato, risulterebbe comunque affetto da nullità (cfr. Cass. S.U. 23601/2017). E'pacifico ed incontestato che la resistente occupa il capannone per cui è causa dal luglio 2016, e che per tale occupazione ha corrisposto il canone di € 2.700,00 mensili, come risulta dalle fatture prodotte dalla ricorrente.
E' documentalmente provato che in data 14/12/2017 (doc. 14) la ricorrente ha richiesto la restituzione dell'immobile, essendo invece incontestato che il capannone non è mai stato restituito. Orbene, in assenza di un titolo legittimante la detenzione, deve dichiararsi che Parte 1 occupa sine titulo il capannone sito in Milano, via TO 71 e che, dunque, nessun diritto alla permanenza nello stesso le può essere riconosciuto. Conseguentemente, Parte 1 deve essere condannata al rilascio dell'immobile di cui al punto che precede libero da persone e/o cose, con data di esecuzione fissata al 06/04/2019. Quanto alle ulteriori domande di parte ricorrente, si osserva. All'odierna udienza le parti hanno dato atto dell'intervenuto pagamento dei canoni sino al 30/04/2019 e pertanto nulla deve essere riconosciuto a tale titolo alla ricorrente. Infine, Parte 1 deve essere condannata alla remissione in pristino del capannone mediante eliminazione dei due varchi aperti senza il consenso del locatore (circostanza non contestata). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo. Esse sono liquidate in relazione al valore della controversia (indeterminato di bassa complessità) ed alle fasi svolte ( di studio, introduttiva e decisionale).
Il tenore delle difese di parte resistente e l'atteggiamento processuale tenuto dalla parte inducono, anzi, questo tribunale, a far uso del potere officioso previsto dall'art. 96, comma III, c.p.c.
Tale norma, ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (cfr. Tribunale di Varese 21 - 22 gennaio 2011; Trib. di Piacenza 22 novembre 2010; Tribunale di Piacenza, 7 dicembre 2010; Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Milano 29 agosto 2009). Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti ma si pensi – nel caso delle imprese - alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi, quale l'appostamento di un "fondo rischi" 'per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l'incremento delle difficoltà e dei costi dell'accesso al finanziamento bancario, ad esempio, con lo strumento delle anticipazioni su fatture), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001. Quanto al profilo personale, va rammentato che "una volta riconosciuta la temerarietà della lite, pur in mancanza di dimostrazione di concreti e specifici danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti allo svolgimento del processo, è giustificabile che il giudice, avuto riguardo a tutti gli elementi della controversia, provveda comunque al risarcimento del danno. Non si tratta di riconoscere un danno in re ipsa - il che sarebbe contrario alla logica della necessaria individuazione del danno come danno-conseguenza - bensì di prendere atto, secondo nozioni di comune esperienza, che il subire iniziative giudiziarie pretestuose o resistenze temerarie a fondate pretese giudiziali, comporta la sicura verificazione, a carico della parte vittoriosa, di una perdita economica e di danni di natura psicologica" (Cass. civ., Sez. VI, 12/10/2011, n. 20995).- Nel caso di specie, la difesa di parte resistente, oltre ad essere stata svolta al di fuori di ogni preclusione processuale (si ricorda che, pur essendosi costituita tardivamente, la resistente ha svolto domanda riconvenzionale ed eccezioni assolutamente tardive, altresì producendo nella memoria conclusiva documentazione non ammessa alla prima udienza) appare di scarsa consistenza e meramente defatigatoria (nonostante le univoche disposizioni legislative e la consolidata giurisprudenza di legittimità, si invoca l'accertamento dell'esistenza di un contratto di locazione fondato su un accordo verbale e mai sottoposto a registrazione); laddove anche all'udienza di discussione della causa sono state formulate eccezioni destituite di ogni fondamento.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il tribunale di poter fare ricorso ad un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nella misura di € 1.000,00. È infatti da ritenersi che il danno creato dall'abuso dello strumento processuale incida non sul profilo delle spese di lite in sé (come invece si era ragionato all'epoca della - temporanea - introduzione del quarto comma dell'art. 385 c.p.c.), ma sul capitale vero e proprio, attesa l'incidenza che l'abuso dello strumento processuale ha sull'equilibrio economico complessivo del soggetto destinatario dell'opposizione.
P.Q.M.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 27 di 66>> Ciò detto anche l'accordo transattivo intervenuto tra le parti (e portante la data del 28 ottobre 2019) non aveva mai contemplato una obbligazione di custodia in capo alla parte immobiliare CP_2 (proprietaria della porzione di capannone interessata dall'evento infiltrativo) né aveva in alcun modo riconosciuto alla Pt 1 un (tecnicamente inteso) diritto di godimento dei locali (con le obbligazioni accessorie locative). L'accordo transattivo 18 prevedeva infatti (il dato letterale non può certamente essere trascurato) l'abbandono del giudizio d'appello introdotto da Pt 1 ; il trattenimento definitivo di quanto nel tempo già in precedenza accreditato in favore della proprietà immobiliare CP 8 la mera rinunzia (solo temporanea) da parte della società PA_2 unica titolare e proprietaria dell'immobile (occupato indebitamente dalla Pt 1 ) a mettere in esecuzione la sentenza ottenuta dal Tribunale di Milano N. 2302/2019 nella parte in cui ordinava alla Pt 1 il rilascio della porzione di capannone entro la data del 30/05/2019.
Sicché appare di tutta evidenza che l'obbligazione assunta dall'immobiliare CP_2 fosse la rinunzia (solo temporanea) a mettere in esecuzione la sentenza pure ottenuta dal T.O. di Milano in suo favore (ed anche nel frattempo passata in giudicato). Delimitato appariva pure l'oggetto dell'accordo e l'utilizzo assentito dalla RO (su cui pure si era appuntato lo specifico tenore letterale dei termini lessicali adottati nell'accordo)....con la possibilità di usare come “attualmente" sia la striscia in cortile lungo l'inferriata che confina con la proprietà Pt_1 ed altri, sia gli spazi sotto la tettoia lungo il soppalco centrale "per stoccare bancali in legno e materiali per raggiungere la quantità minima accettata dalla discarica per lo smaltimento".
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 24024/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) accoglie la domanda formulata da PA 2 nei confronti di Parte 1 e per l'effetto:
2) condanna Parte 1 al rilascio del capannone sito in Milano, via TO 71, libero da persone e/o cose;
3) fissa per l'esecuzione la data del 30/05/2019;
4) condanna Parte 1 alla remissione in pristino dell'immobile di cui al punto 2), mediante eliminazione dei varchi identificati come da doc. sub. 2 di parte ricorrente da eseguirsi entro il 30/04/2019;
5) in caso di inadempimento all'obbligo di cui al punto che precede, autorizza CP 2 all'esecuzione in CP 2 danno di Parte 1 delle opere di cui al punto 5); 6) condanna Parte 1 alla refusione in favore di CP 2
[...] delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 5.534,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge;
7) condanna ex art. 96 c.III c.p.c. Parte 1 al pagamento in favore di dell'importo di €1.000,00. PA 2 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale. Milano, 06/03/2019..... 18 Questi i termini dell'accordo del 28/10/2019:
- a) rinuncia temporanea da parte di CP 8 a mettere in esecuzione la sentenza di primo grado sino al 31/12/2020 (cd. termine dilatorio inizio di esecuzione forzata per rilascio) con assunzione dell'obbligo di Pt 1 di rilasciare e riconsegnare l'immobile entro la stessa data del 31/12/2020;
- b) obbligo di Parte 1 di corrispondere l'indennità di occupazione che, a decorrere dal mese di gennaio 2020, e sino alla mensilità di dicembre 2020 compresa, veniva stabilita in €3.333,33 mensili (pari a €40.000,00 annui);
- c) la possibilità di usare come “attualmente" sia la striscia in cortile lungo l'inferriata che confina con la proprietà Pt 1 ed altri, sia gli spazi sotto la tettoia lungo il soppalco centrale "per stoccare bancali in legno e materiali per raggiungere la quantità minima accettata dalla discarica per lo smaltimento";
-d) PA 8 acconsentiva infine a concedere un ulteriore mese di tolleranza per proseguire nella esecuzione forzata per rilascio (con titolo giudiziale oramai passato in giudicato e mai rinunziato dalla parte esecutante CP 2 ma solo temporaneamente sterilizzato negli effetti esecutivi), ossia fino al 31/01/2021, dietro semplice richiesta scritta da parte di Parte 1 da effettuarsi entro il 15/12/20;
- e) A fronte di ciò Parte 1 si obbligava a corrispondere, sempre a titolo di indennità di occupazione, la somma di €6.666,66# mensile sino all'effettiva riconsegna dei locali;
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 28 di 66>> PRIMO EVENTO: CADUTE DI ACQUA DEL LUGLIO 2020
Quanto agli episodi infiltrativi e di riferite cadute di acqua (nel periodo estivo del luglio 2020) i suddetti eventi appaiono (anche alla luce delle documentazioni versate in atti e delle testimonianze assunte) risultare riferibili ad eventi del tutto estranei ed indipendenti dalla sfera di condotta (attiva od omissiva) della CP_2 ed imputabili in parte alla eccezionale intensità di pioggia concentrata in un assai contenuto spazio temporale (fenomeno caratteristico dei cd. temporali estivi quale era stato appunto quello di luglio 2020) combinato con la mancata pulizia dei superiori canali di gronda dalle foglie degli alberi (piante ed alberi questi peraltro di proprietà di Pt_1 con dato dominicale sul punto non cfontestato).
Sul punto sono state allegate in atti diverse missive -anche risalenti nel tempo anche agli anni precedenti all'estate del 2020-- di espresso richiamo alla Pt_1 di provvedere alla pulizia ordinaria dei canali di gronda proprio al fine di garantire il normale defluvio dell'acqua piovana dal tetto del capannone.
Cfr. memoria CP_2 del 30/11/2022 ed in particolare gli allegati (cfr. il documento a pag. 57 del fascicolo documenti depositati nel precedente giudizio innanzi alla Dott.ssa Sperati).
MM. TO ForuñizzSpecit] Aspingi contatix labele
Dia l- 4516
Buongiamo, in allegato vi inviamo fattura relativa alla locazione temporanea del mese of Ottoire.
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Vi ricordiamo inoltre essendo nel periodo autunnale di provvedere alla policia dei canali del tettocofinant conla vostra propietà onde evitare l'intasamento degli stessi a causa della caduta delle foglie dei vostri alberi
Canaliali salud.
LU IN
Cfr. memoria CP_2 del 30/11/2022 ed in particolare gli allegati (il documento a pag. 77 del fascicolo documenti depositati nel precedente giudizio innanzi alla Dott.ssa Sperati) da cui si evince che nel 2017 furono anche eseguiti lavori (appena 3 anni prima) sui pluviali del
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 29 di 66>> in IS Coperture SR capannone CP_2 da parte della Ditta incaricata (proprio dalla CP_2
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Mag: 25028 VEROLANUOVA - Via Circonvallazione, 75/77 VIA TOFFETTI 71 Tel. 030 9935164 - Fax 030 9932754 20139 MILANO MI Iscr Reg. Imprese di Brescia CF e RL. 01492480171
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TIPO DOCUMENTO DATA NUMERO VALUTA CONTROVALORE
FATTURA 11/07/2017 138/F
DATA BOLLA NUMERO BOLLA MOALITA' DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO
B.ca Coop. Valsabbina ag. GHEDI Bonifico Bancario Vista fattura CODICE ABI-CAB 05116.54570 IND.FATT. VIA TOFFETTI 71 MILANO MI IBAN [...]
QUANTITA PREZZO %SC, IMPORTO *IVA CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE
Lavori eseguiti per Vs/ conto presso cantiere sito in Milano
(MI) via V. TO n. 71 per:
Pratica ASL, stesura collante vinilico, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di lastre cemento MI esistenti a terra (come da copia formulario allegato);
Rifacimento imbocchi nei pluviali esistenti con sigillature
Varie
Eseguito troppo pieno ed linserimento di n° 2 pluviall diam. 120
Fornitura colmo centrale in lamiera al lucernari e sigillature varle al vetri ed alle scossaline.
A corpo 1,00 4.000,00 4.000,00 22
Rif. bolla n° 62 SB Seniga n. 3012-3143 Cammi
22 committente principale: IMMOBILIARE TOFFETTI appaltatore: OL COPERTURE SRL Cfr. memoria CP_2 del 30/11/2022 ed in particolare gli allegati (documento a pag. 78 del fascicolo documenti depositati nel precedente giudizio innanzi alla Dott.ssa Sperati).....
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 30 di 66>> 19)
ARRIGONI SI Spett.lc IMMOBILIARE TOFFETTI S.R.L.
VIA TOFFETTI NR. 71
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Pagina Data Riferimento Codice Cliente Partita IVA/Codice Fiscale Numero
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[...] ABI Tipo Pagamento
BONIFICO CODICE IBAN AB
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NELL'ANNO 2017 A CORPO 15.000,00 15.000,00 001
Trasporto Totale Sconto Totale Imponibile Totale IVA
3.300,00 Euro Euro Euro Euro 15.000,00
Totale Fattura
Riepilogo IVA Euro 18.300,00
Imponibile Nou imponibile % Nota Imposta Ritenuta D'Acconto C.Iva
15.000,00 22 var. 01/10/2013 3.300,00 Euro 001
CO
Euro
Netto a Pagare 18.300,00 Euro Nota CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO,
Pt 1 non ha provato né quali fossero i macchinari-merce e materiale realmente ed effettivamente presenti all'interno dei locali al momento dei fenomeni temporaleschi (cadute
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 31 di 66>> di acqua) e delle conseguenti infiltrazioni;
di nullo valore probatorio (di provenienza unilaterale e con stime del tutto autoreferenziali e comunque in alcun modo verificabili) appaiono sul punto i docc. 45 e 44 di parte Pt 1 . Pt 1 nemmeno ha dedotto (o quantomeno allegato) quali danni (irreversibili o comunque tali da pregiudicarne ogni utilizzo futuro) i macchinari e/o la merce avrebbero mai subito.
Sul punto si richiama quanto dichiarato dal teste Tes_1 sentito all'udienza del 12/05/2025
....Personalmente non ho riscontrato alcun danno al contenuto di terzi né ho riscontrato alcun danno alle parete mentre ricordo solo di avere riscontrato unicamente pozzanghere alla base delle colonne tralicciate di ferro. Ribadisco che non ho riscontrato pareti bagnate. Il soggetto presente al sopralluogo per|___Pt_1 aveva anche accennato ad un bancale di rete di biodegradabile che si sarebbe danneggiato per il bagnamento a seguito dell'evento atmosferico;
tuttavia personalmente non ho nemmeno riscontrato la presenza fisica del suddetto bancale nei locali al momento del sopralluogo.....
Peraltro ALle stesse immagini fotografiche offerte in produzione dalla Pt 1 (rappresentanti gli interni dei locali attinti dalle infiltrazioni) i macchinari e la merce ivi raffigurata era --in massima se non totale parte-- coperta da abbondanti teli di plastica e in ogni caso anche poggiati -con funzione isolante dal basso-- su bancali di legno poggiati sul pavimento e quindi posti al riparo da diretti fenomeni infiltrativi e di caduta di acqua).
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 32 di 66>> ALLEGATO 01:
OMPAC TFT500
TF750
07-06-2021 17:0752S 06-2021 17:11
CERT PTZ Alarme Fare wa
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 33 di 66>> CAM 10
IXI
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Paginan. 34 di 66>> Geom. Ivan IN
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 35 di 66>> Identificazione fotografica della merce bagnata e dei residui di acqua sul pavimento:
222
SCURK
URMIC
Ciò dovendo considerare che, l'accordo transattivo dell'ottobre del 2019 intercorso tra le parti Parte_6 prevedeva per la Pt 1 espressamente la possibilità (in corso del periodo di occupazione con mera dilazione dell'inizio della esecuzione forzata per rilascio sulla base del titolo esecutivo della sentenza) di usare come "attualmente" sia la striscia in cortile lungo l'inferriata che confina con la proprietà Pt1 ed altri, sia gli spazi sotto la tettoia lungo il soppalco centrale “per stoccare bancali in legno e materiali per raggiungere la quantità minima accettata dalla discarica per lo smaltimento" senza riferimento alcuno ad altra forma di ricovero di altri oggetti (merce o macchinari nuovi od usati). La mancata pulizia (manutenzione ordinaria) dei pluviali dalle foglie ed ostruzioni (con onere imputabile alla Pt 1 e di competenza della stessa) unita all'evento meteorologico di massiccia quanto repentina quantità di acqua piovana, rappresentato dal intenso temporale estivo della fine di luglio del 2020, appaiono fattori deterministici questi con-causali e tali quindi da escludere complessivamente (e del tutto) ogni ipotesi di riferibilità causale dell'evento (anche in termini omissivi e colposi) come anche degli asseriti danni da caduta di acqua alla parte convenuta CP 2
In ogni caso le suddette interferenze causali appaiono porsi come causa incidente/determinante tale da recidere ed escludere ogni autonoma efficienza causale anche ad una colpevole condotta omissiva (allo stato peraltro rimasta solo a rango di mera ipotesi astratta) riferibile alla proprietà PA 2
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 36 di 66>> Aggiungasi che le colonne di scolo non erano nemmeno inframurarie bensì facilmente e (quindi come tali nella direttamente accessibili da parte della società occupante Pt 1 diretta e materiale possibilità di intervento della stessa occupante Pt_1 ) così come può evincersi anche dall'abbondante materiale fotografico versato in atti sul punto.
Si deve anche considerare che la presenza di varchi interni ed accessi aperti proprio dalla occupante Pt 1 (presenti nei locali CP 2 e che consentivano il passaggio di cose e persone da quegli stessi locali verso quelli di diretta ed esclusiva proprietà Pt 1 ) creati proprio dalla stessa Pt 1 nel corso della perdurante occupazione dei locali su iniziativa
(affatto autorizzata dalla RO) dalla stessa Pt 1 sulla proprietà CP_2 > rendeva -- nei fatti ed in concreto- sempre possibile l'incontrollato (ed incontrollabile) spostamento (dall'interno) degli stessi bancali e macchinari in tutti i locali -propri e della CP 2 rimasti nella materiale esclusiva disponibilità della Pt 1 senza alcuna forma di controllo e verifica esterno (cfr. video e foto versati in atti dalla CP_2 .
Il suddetto dato oggettivo e fattuale (storicamente incontestato) merita quantomeno di essere considerato.
Si riporta il verbale di sopralluogo del 04/08/2020....
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 37 di 66>> DOC 6 SACE Ritenimento
VERBALE DI SOPRALLUGO DEL 4/08/2020
Impress Assicuratrice
Sinistro n. del Agenzia
Polizza n. Decorrenza Premio pagato il
Contraente/AS Esaminata quietanza: [si]no
1. Effettuato in....
Viz Coffeeth z1 1/1/zus di Queirolo & Associati, incaricato dalla suddetta 2. Sono presenti
Jin qualità di per conto di ( coniuge dell'"Sig. Regirali (prof. MMobile) Impresa Ass.cc c
AS NE ()[ Asequita ch & s st soup verysi sous verificate delle infil. trazione all'interno del capannone locate 2 S2dark SR. Al momento del sofralluogo. пои 3ཚེ་ཕེ ་ག.. Recertah d all'usumobile ne 2l contento de terel. elettrici di sospetta dan 21 quadr fase di accertaments, LA Tutto L.M..
[] segue a pagina presente documento è in due copic di fogli, entrambi firmati, che restano in possesso del sottescrittori.
[ ] Il sottoscrittore, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (tutela dei dati personali) presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per fini di gestione, comunicazione e eventuale pagamento del singo pagina.
Il fatto poi che la causa delle infiltrazioni dovesse ricercarsi nella mancata pulizia delle foglie presenti nel canale che avevano ostruito la via di scolo dell'acqua nel primo evento del 24/07/2020 sembra anche riscontrabile dagli esiti del sopralluogo effettuato in data del
07/08/2020 e relazione del 18/08/2020, sub doc. 10 di parte convenuta. Anche la CP_6 confermava l'assenza di danni, in seguito al sopralluogo del 04/08/2020, versato in atti sub doc. 9 di parte convenuta.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 38 di 66>> Da ultimo vale ricordare le fatture prodotte dalla stessa Pt 1 (alla ultima udienza utile del 25/09/2025) con cui la stessa difesa Pt_1 dichiarava che la attrice aveva commissionato (di sua autonoma iniziativa) ed anche da ultimo fatto eseguire (nel periodo del giugno luglio 2025) una serie di lavori nei locali per cui era causa che avevano interessato tra le altre ...la copertura, intradosso del canale di gronda coibentato con MI in matrice friabile e bonifica macchinari, strutture varie, pareti e superfici interne al capannone contaminati da MI).
Ebbene tale ambito di massiccio intervento appare avere (con tutta evidenza) radicalmente (ed irreversibilmente) modificato lo stato dei luoghi e delle cose, rendendo così ad oggi oggettivamente impraticabile (ed inutile) ogni possibile eventuale accertamento peritale (e ciò anche a volere ritenere la CTU in sé ammissibile e non meramente esplorativa).
Accertamento peritale già peraltro in precedenza --nei fatti ed in concreto-- precluso ed impraticabile proprio in coerenza con quanto (peraltro anche reiteratamente e diffusamente) affermato dalla stessa parte attrice Pt 1 (che pure contraddittoriamente instava per il conferimento di CTU) in punto di sostenuta assoluta inaccessibilità ai locali (contaminati da MI) in attesa del completamento dei procedimenti di bonifica con le verifiche e i controlli delle PP.AA. preposte. Del resto sul punto basti riportare le conclusioni proprio della parte Pt 1 (nel 2023) quando aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc;
nelle suddette conclusioni rappresentava una situazione di assoluto pericolo di accesso ai locali con pregiudizio Pt 1 della salute delle persone.... in via preliminare e cautelare, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'avviata esecuzione forzata ritenuta la sussistenza di grave ed immediato pericolo per la salute delle persone;
nel merito, accertare e dichiarare che i locali oggetto di procedura sono gravemente contaminati da fibre e polveri d'MI in concentrazione tale da arrecare grave nocumento alla salute delle persone si che MMobiliare TO SR
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente.
Con ogni conseguente provvedimento.
A quanto sopra argomentato in fatto ed in diritto, conseguirà la impossibilità di imputare alla CP_2 le conseguenze dannose subite ed invocate dalla Pt 1 a seguito delle prospettate cadute di acqua piovana e conseguenti infiltrazioni con conseguente reiezione delle formulate richieste risarcitorie.
*******
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 39 di 66>> SECONDO EVENTO: 15/09/2020 Parte 7 (CON AMIANTO) AL TO
Quanto ai fatti relativi al secondo evento dannoso (fatto oggettivo e storicamente del tutto diverso anche cronologicamente>> e distinto dalle infiltrazioni di acqua piovana a seguito di temporale) costituito dalla caduta a terra e conseguente frammentazione della lastra del soffitto (con dispersione in ambiente aereo delle fibre di MI) contenente parti di pannelli di MI deve premettersi che deve considerarsi dato oggettivo e del tutto conclamato che la parte Pt 1 fosse già a piena conoscenza Pt 8 dal 2018- della presenza dei pannelli di MI sul copertura e soffitto dei locali del capannone di proprietà della CP_2 (e dalla stessa Pt 1 occupati sin dal 2016). Pt 1Il suddetto dato della assoluta piena conoscenza della presenza di MI dato certo, oggettivo comprovato --per via documentale-- con datazione certa riferibile già al giudizio del 2018 a fronte della caduta della lastra avvenuta il 15 settembre 2020-- intercorso tra le stesse parti Pt 1 e CP_2 sub doc. 2)...
Deve pertanto rilevarsi la oggettiva incongruenza di quanto differentemente dichiarato personalmente in udienza del 19/10/2022 da Controparte 17 (LR di Pt 1 ); si riporta in nota il verbale di udienza del 19/10/2022. La Società attrice Pt 1 era infatti già perfettamente a conoscenza (per tabulas) della presenza dei pannelli di MI nella copertura di soffitto dei locali del capannone dalla stessa occupati;
piena conoscenza da parte Pt 1 della presenza di MI questa certamente risalente almeno al 2018.
Sul punto si richiama il documento 2 (cfr. art. 1 alla ultima riga della pagina) di parte CP_2 con data del 15/06/2017 (come indicato alla pagina 6 di 6) e già prima del 2018 comunicato alla Pt 1 come bozza del possibile contratto di locazione poi mai sottoscritto dalle parti. Documento questo il cui contenuto non è mai stato contestato (ex art. 115 cpc) dalla Pt_1 e che era già allegato nel precedente giudizio --a--anno di iscrizione 2018-- in essere tra le stesse parti ed incardinato innanzi al T.O. di Milano al RG n. 24024/2018 (giudizio conclusosi con 19 CP 1 nato a [...] il [...], cfr. Verbale di udienza del 19/10/2022 ...Rappresentano le difese delle parti Pt 1
e CP 2 che, in data 10/10/2022, l'Ufficiale Giudiziario ha proceduto e dato atto della avvenuta re-immissione nel possesso dei locali dell'immobile sito Milano, in Via TO 71 in favore della parte proprietaria CP 2 (con il fabbro che cambiato le serrature) con ri-consegna delle nuove chiavi alla RO resistente CP 2 Le operazioni di inventario dei beni e macchinari Pt 1 ancora presenti nel capannone, ad oggi sono ancora in corso. Ad oggi sono in corso di svolgimento le operazioni di redazione dell'inventario dei beni e macchinari di Pt 1 ancora presenti nel capannone della PA 2 ià rilasciato e riconsegnato dalla società Parte 1
La difesa CP 2 esibisce i documenti riferibili alla società CP 13 e portanti le date del 06/04/2022, del 12/05/2022 e del 09/05/2022 che si riserva di produrre in via telematica in PCT.
CP 1Sentito il L.R. di parte Parte 1 a nome dichiara: circa 12/15 anni fa ho provveduto a fare cambiare il tetto di copertura (nella porzione di capannone di Via TO di esclusiva proprietà della Parte 1 per fare mettere un impianto fotovoltaico;
in quella occasione provvedevo anche alla rimozione dei materiali in MI pure presente ed esistente nella parte del tetto di copertura della porzione di capannone (anche ad oggi di esclusiva proprietà Parte 1 Il tetto-copertura è in parte in vetro ed in parte in lastre di muratura. Ero a conoscenza della presenza di amianto nella parte del capannone di proprietà esclusiva di Pt 1 mentre non sapevo della presenza di MI anche nella parte immediatamente contigua del tetto di copertura della porzione di capannone di esclusiva proprietà della PA 2 La parte del capannone di esclusiva proprietà Pt 1 credo fosse in nuda proprietà nella titolarità di mio padre e data in usufrutto a me ed a mio fratello a nome PA 14. Mi riservo di produrre i relativi atti di acquisto dell'immobile de quo se richiesto. All'incirca dal 2000 la Parte 1 * si trova nel contesto immobiliare di Milano via TO n. 39/71. ADR I macchinari vengono in parte da noi prodotti e poi assemblati con parti meccaniche ed elettroniche prodotte da altri soggetti.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 40 di 66>> la sentenza del T.O. di Milano n. 2302/2019 pubbl. il 06/03/2019 a repert. n. 1833/2019 del 06/03/2019, avverso la quale Pt 1 aveva proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Milano al RG n. 1631/2019 e poi abbandonato a seguito di intervenuto accordo tra le parti). Si riporta anche memoria di parte Pt_1 (con data in calce a pagina 3 del 20/11/2018) in cui si fa espresso riferimento alle proposte di contratto di locazione in cui si dava inequivocabilmente atto della presenza di MI (si riporta la prima pagina della memoria con particolare riferimento al punto B)
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 41 di 66>> AVV. M. LUDOVICA GRASSI
AVV. ROBERTO POPPA
20124 MILANO
VIA PALESTRINA N.18
TEL. 02/67.02.413-02/66.98.82.62
FAX 02/67.06.522
CONTROPARTE
DELEGO a rappresentarmi e difendermi anche in via TRIBUNALE DI MILANO disgiuntiva in ogni fase e grado del presente giudizio Nella causa Rg. 24024/2018- Sez. 13- Giudice Dr. Caterina Spinnler - su ricorso di MMobiliare TO e/o procedura, compresi la fase esecutiva;
eventuali opposizioni e reclami;
SR-ricorrente- in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Alssandro RO e procedimenti speciali e sommari connessi, gli Avv.ti Silvio Scarsi del Foro di Milano Maria OV RA e
TO OP di Milano, Via
Pierluigi da Palestrina 18, CONTRO presso i quali eleggo domicilio, conferendo loro. LA SR, con sede legale a Bolzano, Via Penegal 21, P.IVA e C.F. 00875080210, e sede operativa a ogni potere previsto dalla "legge, compresi quelli di conciliare e transigere;
Milano, Via TO 39/3, in persona del consigliere di amministrazione e procuratore Isabella Cardin, chiamare terzi in giudizio;
proporre contro i terzi dirette e di rappresentata e difesa anche disgiuntamente per procura a margine del presente atto dagli avv.ti Maria domande garanzia. Dichiaro di essere stato informato del contenuto
OV RA (CF.[...]) e TO OP ([...]) di Milano, Viadel D.Lgs.28/2010 come modificato dalla L.98/2013 e
Pierluigi da Palestrina 18, PEC Avv. RA: maria.grassi@milano.pecavvocati.it della possibilità della mediazione facoltatival e dell'obbligo della mediazione
PEC Avv. OP roberto.poppa@milano.pecavvocati.it obbligatoria e dei relativi benefici fiscali, e del contenuto della L.162/14 in NOTE DIFENSIVE PER LA RESISTENTE
ordine alla possibilità di negoziazione nei casi ivi previsti. Dichiaro inoltre, ai Nel costituirsi, la comparente fa presente quanto segue. sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento A)MM. TO ha sede in Via TO 71, ed ivi è posto anche l'immobile di cui LA gode dal luglioeuropeo 679/16 di essere stato reso edotto che i dati personali comuni e sensibili 2016. Le parti si conoscono da trent'anni, come riconosce il ricorrente. funzionali al mandato ed alla relativa attività professionale Va quindi escluso che LA abbia effettuato nell'immobile interventi senza che la RO ne fosse potranno essere trattati, anche con mezzi informatici, con logiche correlate alle al corrente: la vicinanza e la quotidianità di rapporti lo escludono. finalità dell'incarico. Ciò autorizzo espressamente e B)Si producono, chiedendo che siano ammessi, la mail del ricorrente e le allegate due proposte disenza riserva alcuna. fb Sabulle contratto di locazione. Ivi è previsto sia che LA apra un varco per accedere dall'immobile di TO
Carolin a quello adiacente, sia che utilizzi il cortile. Si chiede che il Giudice interroghi sul punto liberamente le parti. Per autentica:
C)E' altrettanto certo che LA gode dal luglio 2016 dell'immobile, e che di ciò è a conoscenza la
...
Decobenica fully RO, e che per tale utilizzo LA corrisponda un corrispettivo, per il quale la RO emette fatture.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 42 di 66>> Si richiama sul punto anche la memoria CP_2 come da nota di deposito del 29-30/11/2022
"documenti fascicolo Sperati" a pag. 84 produzione e contenuto mai contestato da Pt 1 ex art. 115, I comma, cpc sicchè sotto tale profilo appare oramai dato fattuale del tutto inoppugnabile da parte della difesa di Pt_1 Sotto si riporta --in copia e per estratto--la proposta in bozza del contratto di locazione (già allegata agli atti del giudizio del 2018 tra le stesse parti) comunicata Pt 1 OMISSIS
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO ALL'ABITAZIONE
TRA:
la societa' IMMOBILIARE TOFFETTI SRL con sede in MILANO (MI), VIA TOFFETTI 71, codice fiscale 06183270153, P.IVA 06183270153 legale rappresentante Sig. ROi AL
nato a [...] il [...] C.F. [...], di seguito denominata parte locatrice
la societa' RK SRL con sede in BOLZANO BOZEN. (BZ), VIA PENEGAL 21, codice fiscale 00875080210, P.IVA 00875080210 legale rappresentante Sig. SA IO
nato a [...] il [...] e domiciliato a Bolzano Via Penegal 21 C.F.
[...], di seguito denominata parte conduttrice
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1. La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta,
1'immobile di sua proprieta' sito in MILANO (MI), VIA TOFFETTI n. 71, piano TERRACon estremi catastali identificati da foglio 560, subalterno 4, particella numeratore
81,, categoria D/1, rendita catastale Euro 30140, 22 classe energetica G 91.39 kwh/m2a, di cui alla planimetria che viene separatamente sottoscritta dalle parti. Ogni diversa destinazione e' vietata pena la risoluzione del contratto. Ai fini dell'indennita' prevista dall'art. 34 della legge 27 luglio
1978, n. 392, le parti dichiarano che l'attivita' cui deve essere adibito l'immobile non comporta contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
Il conduttore ha l'utilizzo del piazzale per accedere alla parte affittata e alle ribalte per il carico e scarico della merce da posizionare poi nei loro spazi senza sosta al di fuori della zona affittata.
L'immobile e da adibirsi ad esclusivo uso La copertura dellimmobile e in eternit,
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 43 di 66>> OMISSIS Con il che la Pt 1 non titolare di alcun diritto reale di godimento ovvero diritto personale per titolo contrattuale locatizio nè di comodato e, quindi, senza essere titolare delle garanzie contrattuali e delle obbligazioni proprie di quei titoli negoziali) già perfettamente a conoscenza della presenza di MI nel tetto di copertura e che da mero soggetto occupante beneficiava contrattualmente unicamente e solo (per effetto dell'accordo dell'ottobre del 2019 raggiunto con la CP 2 di un mero termine dilatorio (di “tolleranza") nella esecuzione forzata del titolo giudiziale per rilascio dei locali (costituito dalla sentenza del T.O. di Milano n. 2302/2019 pubbl. il 06/03/2019) dalla stessa Pt 1 occupati da anni addietro. Peraltro nell'accordo dell'ottobre del 2019 --in base al quale si dilazionava sino al dicembre
2020 l'esecuzione forzata per rilascio-- era stato pattuito e previsto null'altro che (in favore di Pt 1 ) la possibilità di usare come “attualmente” sia la striscia in cortile lungo l'inferriata che confina con la proprietà Pt 1 ed altri, sia gli spazi sotto la tettoia lungo il soppalco centrale "per stoccare bancali in legno e materiali per raggiungere la quantità minima accettata dalla discarica per lo smaltimento". Sicchè anche sotto tale profilo (tenendo presente che erano stati fatti da Pt 1 ―dato incontestato anche esso-- varchi interni tra la propria area del capannone e quella diversa ed occupata di proprietà CP_2 alcuna doglianza si ritiene possa essere riconosciuta in favore di Pt 1 che invece avrebbe (asseritamente) tenuto proprio materiale e macchinari funzionanti (e comunque non materiale da rottamare in discarica) nei locali per cui è causa. Ciò senza considerare che all'interno (a mezzo dei varchi tuttora aperti) Pt 1 -negli stessi anni di causa nel presente procedimento- avrebbe ben potuto spostare i materiali/beni ed oggetti dalla sua parte (in proprietà Pt 1 ) verso quella della CP 2 ovvero in senso opposto dalla area della CP 2 verso la parte in proprietà Pt 1 (e questo in modo in alcun modo verificabile dall'esterno).
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 44 di 66>> alessandro.lazzaroni@milano.pecavvocati.it alessandro.lazzaroni@milano.pecavvocati.it Da: mercoledì settembre 2020 19:05 Inviato:
'maria.grassi@milano.pecavvocati.it' A:
R: LA/MM.TO Oggetto:
Gentile Collega, faccio seguito alla corrispondenza intercorsa e, in nome per conto di MMobiliare TO SR, preciso quanto segue.
In merito alle infiltrazioni occorse in occasione dell'evento atmosferico del 24/7/20 le verifiche sinora eseguite da parte dell'impresa incaricata della manutenzione del tetto hanno escluso una qualsiasi rottura del canale di gronda, peraltro rifatto nel 2017, le cui sigillature sono risultate integre ed in buono stato. Tale circostanza è stata peraltro confermata anche dal perito della SACE BT che ha eseguito il sopralluogo in data 4/8/20. Il perito della Zurich che, nonostante foste stati preavvisati, non è riuscito a fare il sopralluogo in data 12/8/20 poiché non vi era nessuno presso la LA SR, ha comunicato la propria disponibilità per un nuovo accesso per lunedì 7/9 alle ore 14,00. Confido che tale data possa andare bene ed attendo quindi una cortese conferma.
Quanto al distacco della lastra del soffitto, circostanza peraltro segnalata dalla stessa impresa incaricata della manutenzione del tetto, si tratta di una seconda copertura interna e, già in data 19/8/20, la mia assistita aveva richiesto di comunicare la disponibilità di LA per poter procedere alla relativa sistemazione senza peraltro ottenere, ad oggi, alcun riscontro.
Quanto infine alla presenza di MI debbo anzitutto rilevare che la circostanza era perfettamente nota a LA
Sri essendo tra l'altro riportata anche nella bozza del contratto di locazione a suo tempo inviato e che il manufatto risulta regolarmente censito presso la ASL di competenza. La relazione dell'ing. Beretta peraltro evidenzia, da un lato, "... l'assenza di contaminazione superiore alla soglia di attenzione più cautelativa e conseguentemente l'assenza di pericolo immediato" e, dall'altro, attesta la necessità di programmare un intervento di rimozione delle lastre e del rivestimento dei canali di gronda entro i prossimi 12 mesi.
Ciò premesso confermo l'intenzione della mia assistita di procedere alla rimozione della lastra pericolante e che la stessa ha già conferito incarico alla società IScoperture SR di Brescia, impresa regolarmente iscritta all'albo nazionale con autorizzazione per cat. 10A e 10B secondo le norme di sicurezza previsti dalla legge 81/2008 (questo il loro link http://www.isolcoperture.it/it/servizi/32-smaltimento-MI), di predisporre e presentare alla ATS di competenza il relativo piano di intervento.
La procedura sarà la seguente:
- nei locali non potrà esserci nessuna persona non addetta ai lavori;
- si provvederà ad incapsulare la lastra con del collante apposito e solo dopo averla messa in completa sicurezza verrà rimossa per essere smaltita a norma di legge;
- gli incaricati provvederanno a ripulire eventuali frammenti e, terminata l'operazione, i locali potranno essere occupati da persone senza alcun problema;
- il tutto verrà effettuato nell'arco di mezza giornata (anche se realmente serviranno 2/3 ore al massimo).
Il Sig. ROi mi riferisce peraltro che IScoperture SR ha già provveduto a presentare alla ASL di competenza il piano di lavoro che tuttavia, in mancanza dell'indicazione di una data precisa di intervento, non può essere dalla stessa autorizzato.
Resto quindi in attesa di conoscere le disponibilità da parte di LA SR per poter completare l'iter autorizzativo dell'intervento di rimozione della lastra.
Cordiali saluti.
Avv. SA RO
20129 Milano Via Ciro Menotti 1/A
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>
SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 45 di 66>> Si ritiene utile anche riportare il verbale di riunione del 23/09/2020 a cui partecipavano anche ben 3 tre soggetti riferibili alla Parte 9
68
TITOLO PROCEDURA: PROCEDURA: 2 VERBALE RIUNIONE SIC.004
RIF. COMMESSA N° 2830
NOMINATIVO CLIENTE RK S.r.l.
SEDE CLIENTE Via TO, 39/3-20138 Milano (MI)
DATA 23/09/2020
ORA 16:00 3
Hanno partecipato al sopralluogo i Sigg.:
FIGURA NOMINATIVO FIRMEArran RC RSPP LA Geom. Ivan IN
Wenem Reh RRA LA Ing. Giovanni Beretta
IS Coperture S.r.I. MA MAo IT
Дал в Impiegato LA Matteo EN
VERBALE
1) I tecnici di LA prendono visione della documentazione resa disponibile dalla proprietà e relativa alla notifica agli enti preposti della presenza di manufatti contenente MI presso il sito.
ALla presa visione dei documenti si evince che la proprietà notificò la prima volta la presenza di copertura in cemento MI nel 2005 dando avvio alla gestione di un registro di controlli periodici.
I registri dei controlli sono firmati dal Sig. ROi.
Nel 2009 la stessa proprietà mediante compilazione di modello NA/1 notificava la presenza di circa 2000 mq di eternit.
A cavallo fra il 2017 e 2018 l'intestazione della modulistica cambiava passando da AG.RE.
S.r.l. a MMobiliare TO S.r.l. GENNAIO 2020
Fino al giorno 06/08/2020 l'esito delle verifiche periodiche condotte da ROi individuava uno stato di conservazione discreto se non buono, comunque l'assenza di particolari difetti o necessità di intervento.
II 07/08/2020 per la prima volta si registrava la necessità di intervenire immediatamente per la rimozione di una lastra pericolante.
Tale segnalazione fu fatta dal tecnico incaricato dalla MMobiliare TO, sig. MAo Grittq
Rimozione che sarebbe dovuta avvenire in data 11/08/2020 e successivamente sospesa.
ALla documentazione non risulta la presenza di alcun manufatto di matrice friabile.
1
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 46 di 66>> TITOLO PROCEDURA: PROCEDURA:
VERBALE RIUNIONE SIC.004
2) Si discute sulla possibile soluzione per l'intervento di rimozione dell'MI.
Si ipotizzano le seguenti fasi:
Apertura cantiere con interpello piano di lavoro ATS;
Verifica pannelli intradosso ed eventuale rimozione pannelli pericolanti;
Procedura concordata con ATS per la restituzione delle attrezzature a LA;
In funzione delle scelte di utilizzo della struttura da parte della proprietà la stessa si valuteranno gli interventi;
3) Il tecnico MAo IT esegue un prelievo di verifica sulla superficie di un macchinario, a titolo puramente indicativo, su l'unica macchina presente nel locale e priva di telo di copertura. Il macchinario è posizionato a circa 10 metri dalla posizione di caduta della lastra di copertura.
Premesso quanto sopra già di per sé solo argomento assorbente di ogni altra e diversa questione sul punto>> la stessa società PA 18 anni prima-- aveva essa stessa rimosso dal propria parte di capannone immediatamente contiguo e mera continuazione rispetto a quello di proprietà CP_2 unica edificazione questa risalente alla stessa epoca di costruzione della parte di capannone della CP_2 facente parte dell'unico complesso ex Pirelli).
Si ritiene di richiamare il contenuto della pagina 1 della memoria difensiva Pt 1 (già prima riprodotta in copia) depositata dalal difesa della odierna attrice nel giudizio al RG del 2018 (con data in calce a pagina 3 del 20/11/2018) in cui si faceva appunto espresso riferimento alle proposte di contratto di locazione (proposte queste all'epoca del precedente giudizio del
2018 già allegate ed in cui si dava inequivocabilmente atto della presenza di MI (eternit)...
Quelle che seguono sono due fotografie dall'alto dello stato dei luoghi: sulla parte sinistra SX la porzione di capannone di proprietà della Pt_1 (connotata dalla presenza di rettangoli più chiari sul tetto) e sulla destra DX (parte più scura) la porzione di capannone della CP_2
In basso sulla destra --evidenziato con segno tondeggiante-- la parte attinta dalle infiltrazioni in corrispondenza della filiera di alberi (fila di alberi individuabili nella immagine satellitare in basso sulla destra con segno tondeggiante di proprietà Pt 1 ).
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 47 di 66>> Identificazione aerea del punto in cui è avvenuta l'infiltrazione: fetti
Milano Dance Studio
CSDM
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 48 di 66>> เณร – บทว IA ER
MAPPALE 148
ABINA
SPAZIO DI VENDITA
UNITA' 2: SUB. 805
CELLA FRIGORIFERA H-3,40
RIBALTA
RIBALTA UNITA' 2: SUB. 805 CORTILE
COMUNE AI SUBB.' 804805
SPOOLIATOIO UFFICIO H-2,70 m
H-2,70m
)UFFICIO
WC
0
CELLA FRIGORIFER UFFICIO UFFICIO H-5,00m UNITA'2 MA RO ORTOFRUTTICOLI
CONTROSOFFITTATURA H=5,00 m
CELLA FRIGORIFERA BCNC SUB. 803 UNITA' 1: SUB, 804 H=5,00 m COMUNE AI SUBB.' 804 805 ANTICELLA
H=5,00m-
UNITA' IMMOBILIARE ALTRO MAPPALE
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 49 di 66>> TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>
SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 50 di 66>> Ora è dato oggettivo e fattuale di evidenza documentale (trattandosi di dato di fatto ammesso e riconosciuto sin dall'atto di citazione della stessa Pt 1 ) che questa ultima abbia unilateralmente (ed arbitrariamente quale occupante) totalmente interdetto e vietato
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 51 di 66>> l'accesso ai locali per cui è causa alla proprietaria CP_2 così (nei fatti) impedendo alla stessa CP_2 di potere tempestivamente intervenire e così mettere prontamente in sicurezza la lastra (all'epoca solo distaccata e non polverizzata e frammentata). Solo con verbale di rilascio del 10/10/2022 redatto dall'Ufficiale Giudiziario la CP 2 veniva reimmessa nel possesso dei locali (seppure Pt 1 non avesse provveduto all'asporto dei beni lasciati nell'immobile), Sul punto si richiama il verbale dell'UG intervenuto in sede di esecuzione per rilascio (doc. prodotto con la memoria CP_2 del 30/11/2022).
Sul punto si richiama (per il valore ammissivo e confessorio) quanto riferito nello stesso atto di citazione di parte Pt 1 alla pagina numero otto 8....AL 10/9 (ndr. dell'anno 2020)
l'accesso è totalmente inibito... (ndr dalla stessa Pt 1 ).
E' un fatto (in sé pacifico ed incontestato in atti) che la lastra del soffitto --prima solo distaccatasi per una parte-- solo in data 15/09/2020 cadeva a terra definitivamente frammentandosi in più pezzi e con produzione di polvere, così diffondendo nell'ambiente circostante fibre di MI così contaminandolo i locali unitamente agli oggetti ivi presenti (seppure questi ultimi fossero ricoperti e protetti --come reso evidente dalle molte fotografie e riprese anche di Parte 1 da teloni protettivi di plastica). Si ritiene di richiamare anche la testimonianza del teste (sentito il 30/03/2022) Tes 2 per parte PA_2 il quale evidenziava come durante il sopralluogo effettuato per le infiltrazioni in data 18 agosto 2020, lo stesso avesse segnalato a Pt 1 la presenza di una lastra del tetto (in equilibrio precario) sia al CP_3 che al tecnico di Pt 1 Il teste
.
Tes_2 precisava inoltre che il tratto di alberi di pagina 3 della sua relazione (sub doc. 10) si trovavano e (si trovano tuttora) nella proprietà di Pt 1 .
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 52 di 66>> 08.18.2020 RELAZIONE COPERTURA Pg.02
Il giorno 07/08/2020 a seguito della richiesta del sig. ROi un ns. tecnico si è recato per una visione extra del fabbricato sito in Milano Via TO, 71 per verificare il punto di origine dell'intrusione di acqua dopo evento atmosferico eccezionale.
AL VO si evince quanto segue:
La parte interessata ad allagamento risulta locata al confinante;
Il canale in questione è stato rifatto dalla scrivente nel 2017 e le sigillature risultano
•
integre e in buono stato;
La zona interessata è l'unica con piante adiacenti il fabbricato;
Le piante risultano di proprietà del confinante avente contratto d'affitto con la
•
proprietà per quanto riguarda la porzione di capannone;
• Il canale risulta essere stato sicuramente pulito dopo l'evento atmosferico;
AL rilievo satellitare si vedono le piante in uno stato molto più vigoroso dello stato
•
attuale; All'interno del capannone si è rilevata una lastra di soffittatura pericolante.
•
Le ns. valutazioni: si puo affermare con estrema precisione che sicuramente l'evento atmosferico è stato di una copiosità anormale, ma la copertura ha retto sicuramente bene l'impatto, così come le fognature dato che gli eventi d'infiltrazione riguardavano tutto il lato e non solo dove ci sono gli scarichi. Di conseguenza si ritiene che il problema scatenante l'infiltrazione sia dovuto proprio alle foglie presenti nel canale, le quali adagiandosi sul fondo, hanno notevolmente ostruito la via di scolo dell'acqua. Avendo gli scarichi ostruiti dalle foglie il livello dell'acqua si
è notevolmente alzato in breve tempo e ha causato la tracimazione del canale che riporta chiaramente i segni di tale evento. Si precisa che la salita dal tetto è sulla proprietà del vicino e durante l'ispezione del ns tecnico ha fatto presente l'incongruità tra cio che è successo e lo stato di fatto del canale. Inoltre, come si vede dalla perizia fotografica, il canale evidenzia i segni di una recentissima pulizia.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>
SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 53 di 66>> 08.18.2020 RELAZIONE COPERTURA Pg.03
Conclusioni:
l'evento atmosferico è stato notevole ma non così eccessivo;
•
la causa primaria della tracimazione è lo sporco causato da una non cura delle
•
piante; la pulizia del canale a posteriori dell'evento e prima del sopraluogo del ns tecnico da
•
l'impressione di voler modificare lo stato di fatto della situazione;
• non si ritiene ci siano gli estremi per una rivalsa assicurativa;
• se ci sarà commissionata provvederemo alla rimozione della lastra pericolante.
Si allega materiale fotografico
Si allega materiale fotografico
Peraltro prima della caduta della lastra del soffitto avvenuta in data del 15/09/2020, lo stesso professionista di parte Pt 1 (doc. 12 CP 2 individuato nella persona dell'Ing
CP 19 evidenziava (con relazione del 18/08/2020) l'assenza di contaminazione superiore alla soglia di attenzione.
Di seguito per estratto ed in copia .
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>
SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 54 di 66>> Il Decreto Ministeriale del 06/09/94 al Capitolo 2 delinea le modalità secondo cui deve essere effettuata la valutazione del rischio per i fabbricati in cui è presente MI.
I dati raccolti durante l'ispezione dello scorso 11.08 e del più recente 09.09, sono stati utilizzati per compilare l'algoritmo della Regione Lombardia per la valutazione dell'Indice di Degrado del manto di copertura della porzione di capannone in oggetto ed hanno condotto il sottoscritto ad esprimere il seguente giudizio: le lastre risultano avere stato di conservazione tale da richiedere un intervento di rimozione da attuarsi entro i prossimi 12 mesi. Per quanto concerne il rivestimento in M.C.A. di matrice friabile rinvenuto sui canali di gronda, l'applicazione dell'algoritmo Versar ha determinato una prima caratterizzazione in zona 2: Rimozione appena possibile. La rimozione deve essere programmata in occasione della prima finestra temporale utile
(non appena si riesce ad interrompere le attività), senza aspettare l'occasione di un intervento di ristrutturazione o di manutenzione dello stabile.
Non sono al momento disponibili dati rilevati mediante monitoraggi ambientali condotti con tecnica analitica
SEM (Microscopia Elettronica a Scansione). In attesa di raccoglierne non possiamo escludere in via assoluta che non sia in atto alcun rilascio di fibre d'MI. Va sottolineato che ad agosto, su iniziativa del conduttore
RK SRL, si è condotto un campionamento per la determinazione di fibre aerodisperse in MOCF
(Microscopia Ottica in Contrasto di Fase) che ha potuto inquadrare la situazione senza dare dati del tutto precisi: il risultato nel caso di specie, commentato in maniera più esaustiva nel Report del 18.08.20 allegato, individua 7,1 fibre per litro inalabili totali, ma contestuale una concentrazione di fibre asbestiformi inalabili inferiore a 0,5 ff/l, dato che denota l'assenza di contaminazione superiore alla soglia di attenzione più cautelativa (individuata dall'OMS) e consequentemente l'assenza di un pericolo immediato.
RK SRL MILANO IA MANUTENZIONE E CONTROLLO M.C.A. PAG. 5
Cfr. sul punto anche la stessa deposizione del teste Testimone 3 a pagina 3 del verbale del 04/06/2024 .... confermo la circostanza del campionamento per conto di Pt 1 del materiale nella data del 11/08/2020 (data che ricordo esattamente) mentre non ricordo (con la stessa esattezza) la data del 09/09/2020. Confermo che, nella prima circostanza, l'esito del campionamento del materiale di MI era sotto la soglia di cautela ed attenzione mentre ricordo che nella seconda circostanza (in cui pure ho redatto personalmente una relazione scritta) la concentrazione di fibre disperse era sopra soglia nella campata centrale...
Per quanto sopra argomentato il Tribunale ritiene che
-né l'evento dannoso dedotto in giudizio (caduta di lastra contenente MI)
-né le sue immediate e dirette ulteriori conseguenze dannose dedotte sempre dalla
Pt 1 (contaminazione di polvere di MI degli oggetti e della merce di Pt 1 con invocata parziale e/o totale inutilizzabilità delle stesse anche in tempi successivi alla loro bonifica)
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 55 di 66>> possano essere in alcun modo (e ad alcun titolo) essere imputate e riferite sin dalla loro primaria dinamica causale ed eziologica alla proprietà CP_2 (e quindi anche alle
Compagnie di Assicurazioni di CP_2 direttamente citate in giudizio dalla Pt 1 ).
Da ultimo, anche sotto questo ultimo profilo, vale la pena ricordare le fatture prodotte dalla stessa Pt 1 (alla ultima udienza utile del 25/09/2025) con cui la stessa difesa Pt 1 dichiarava che la cliente aveva (essa stessa di sua autonoma iniziativa) commissionato e fatto eseguire (nel periodo del giugno-luglio 2025) lavori nei locali per cui era causa che avevano interessato...la copertura, intradosso del canale di gronda coibentato con MI in matrice friabile e bonifica macchinari, strutture varie, pareti e superfici interne al capannone contaminati da MI).
Ebbene tale ambito di massiccio intervento appare avere (con tutta evidenza) radicalmente (ed irreversibilmente) modificato lo stato dei luoghi e delle cose, rendendo così ad oggi oggettivamente impraticabile (ed inutile) ogni possibile eventuale accertamento peritale (e ciò anche a volere ritenere la CTU in sé ammissibile e non meramente esplorativa).
Accertamento peritale già peraltro in precedenza --nei fatti ed in concreto-- precluso ed impraticabile proprio in coerenza con quanto (peraltro anche reiteratamente e diffusamente) affermato dalla stessa parte attrice Pt 1 (che pure contraddittoriamente instava per il conferimento di CTU) in punto di sostenuta assoluta inaccessibilità ai locali (contaminati da MI) in attesa del completamento dei procedimenti di bonifica con le verifiche e i controlli delle PP.AA. preposte. Del resto sul punto basti riportare le conclusioni proprio della parte Pt 1 (nel 2023) quando aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc;
nelle suddette conclusioni rappresentava una situazione di assoluto pericolo di accesso ai locali con pregiudizio Pt 1 della salute delle persone.... in via preliminare e cautelare, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'avviata esecuzione forzata ritenuta la sussistenza di grave ed immediato pericolo per la salute delle persone;
nel merito, accertare e dichiarare che i locali oggetto di procedura sono gravemente contaminati da fibre e polveri d'MI in concentrazione tale da arrecare grave nocumento alla salute delle persone si che MMobiliare TO SR non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente.
Con ogni conseguente provvedimento.
A quanto sopra argomentato in fatto ed in diritto, conseguirà la impossibilità di legittimamente imputare alla CP_2 le conseguenze dannose subite ed invocate dalla Pt_1 a seguito della prospettata contaminazione da fibre di MI dei locali dei macchinari e della merce (che
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 56 di 66>> in quei locali sarebbe stata asseritamente ricoverata) con conseguente reiezione, anche su questo punto, delle formulate richieste risarcitorie che andranno pertanto disattese. A ciò conseguirà la esclusiva imputazione alla parte attrice Pt 1 (imputet sibi) sia della responsabilità dei fatti-evento (e in ogni caso 10'assenza di imputabilità degli stessi alla CP 2 sia delle conseguenze dannose che ne sarebbero derivate e dalla stessa attrice invocate per via risarcitoria. Ciò è proprio a fronte della certa ed oggettiva condotta attiva della Pt 1 (dalla stessa anche rivendicata ed ammessa) di assoluta interdizione dell'accesso alla proprietaria CP_2 ed ai suoi incaricati (accesso che bene avrebbe consentito alla stessa CP 2 un intervento tempestivo ed efficace che prevenisse il completo distacco della lastra del soffitto) sino al verificarsi della caduta della lastra avvenuta in data 15/09/2020.
La CP_2 nel presente giudizio ha specificatamente e tempestivamente contestato 20 (anche ex art. 115, I comma, ultima parte c.p.c.) quanto asserito e prospettato dalla controparte
20 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. "salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso (fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la "non contestazione" o la "contestazione generica" di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve "astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo". In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. "principio di non contestazione" ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. "Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti "bisognosi di prova": tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria
(e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione
(si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere "tempestiva" e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez.
Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, "sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione". Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto>>:
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>
SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 57 di 66>> attrice, sicchè Pt_1 , anche in ossequio al generale principio dispositivo 21 della prova, nemmeno avrebbe potuto ritualmente ed efficacemente valersi 22 né giovarsi del conseguente conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i "fatti costitutivi della domanda" dagli altri, discorrendo tout court di "fatti non contestati"
(differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
21 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002). Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass. Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass. Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). a qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.;
5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
22 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (...) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 58 di 66>> esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, vanno qui totalmente disattese e respinte tutte le domande giudiziali proposte dalla parte attrice Pt 1 .
*******
Quanto al residuo nucleo contenzioso parte convenuta CP 2 ha richiesto, in via riconvenzionale, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità (anche risarcitoria) dell'attrice Pt 1 per i fatti evocati nella parte narrativa del proprio atto difensivo, con conseguente domanda di pronunzia di condanna formulata nei confronti della attrice Pt 1 al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da CP_2 In particolare evocava la responsabilità risarcitoria di parte Pt 1 per i seguenti danni asseritamente patiti:
Quelli derivanti dalla mancata corresponsione dell'indennità mensile di occupazione (come da accordo transattivo Parte 6 del 28/10/2019) pari ad €#6.666,66# dal 01/01/2021 sino all'effettivo rilascio, quelli derivanti dalla mancata conclusione del contratto di locazione con la promissaria conduttrice TEs HO SR;
quelli rubricabili sotto il profilo del danno emergente, quantificabile nella somma di
•
€#15.000,00% corrisposta da MM.re TO a titolo di penale in favore della promissaria conduttrice ER HO SR;
• quelli rubricabili sia sotto il profilo della perdita di chances, da liquidarsi anche eventualmente in via equitativa ex art 1226 cc, tenuto conto che il canone annuo
(concordato con il nuovo conduttore TEs HO SR) sarebbe stato pari ad
€#85.000,00# (per un periodo di anni 6+6)
. ed infine quei danni derivanti dalle spese di bonifica che MM.re TO avrebbe dovuto sostenere, quantificabili nella somma di €#17.400,00# ed i danni subiti dall'immobile di proprietà di MM.re TO SR accertati in corso di causa.
Per quanto riguarda l'indennità mensile di occupazione (come peraltro indicato alla lettera E dell'accordo inter partes raggiunto con data del 29/10/2019), la domanda deve essere accolta.
Parte convenuta ha allegato l'accordo transattivo intercorso tra le parti (doc. 4) e datato 28/10/2019 (accordo in sé non contestato dalla controparte Pt 1 , che, anzi, ha fondato la propria domanda principale proprio sul presupposto di tali pattuizioni). Alla lettera E) dell'accordo transattivo del 28/10/2019 veniva espressamente concordato tra le parti contraenti Parte 3 che la occupante Pt 5 dovesse corrispondere alla proprietà CP_2 l'importo mensile di €#6.666,66# dal 01/01/2021 e fino alla reimmissione della convenuta CP 2 nell'immobile (realizzatasi in data 10/10/2022 ed avvenuta, a
115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045).
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 59 di 66>> mezzo intervento dell'Ufficiale Giudiziario così come indicato dalle parti all'udienza 23 del
19/10/2022).
Segue in copia prima pagina del verbale di sloggio redatto (in sede esecutiva per rilascio) dall'Ufficiale Giudiziario il 10/10/2022
23 Verbale del 19/10/2022.....Rappresentano le difese delle parti Pt 1. e CP 2 che, in data 10/10/2022, l'Ufficiale Giudiziario ha proceduto e dato atto della avvenuta re-immissione nel possesso dei locali dell'immobile sito Milano, in Via TO 71 in favore della parte proprietaria CP 2 (con il fabbro che cambiato le serrature) con ri-consegna delle nuove chiavi alla RO resistente CP 2 Le operazioni di inventario dei beni e macchinari Pt 1 ancora presenti nel capannone, ad oggi sono ancora in corso. Ad oggi sono in corso di svolgimento le operazioni di redazione dell'inventario dei beni e macchinari di Pt 1 ancora presenti nel capannone della PA_2 ià rilasciato e riconsegnato dalla società CP_20 ..omissis;
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 60 di 66>> UTA DI DEPOSITO UNEP - MILANO Mod.F/9/17900 VUTA DI DEPOSITO UNEP - MILANO D/35 D/35 sta 03/11/2022
19/30108 esta 14/09/2022 Mod.F/9/17900 etta ED07920 Dep. €: 50,00
/9/24635 Dep. €: 50,00 B. IMMOBILIARE TOFFETTI SRL Ud Ita ED07920 Ud 10/10/22 3. IMMOBILIARE TOFFETTI SRL SCARSI LV AVV.
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- 1/35 D
PROSIEGUOLIFINITA LOCAZIONE JUSO DIVERSO Zone 1/35 D
ESEGUITO
☐ RINVIATO AL ataa 10/10/27 alle ore in MILANO
/20 AD FENT ALL
IMMOBILIARE TOFFET SÅ
☐ ESEGUITO istanza di tivamente domiciliato presso AW LV RS
SPECIFICA SPESE ATTO
Via_CORSO PLEB) SC(7), 3 MILANO DIRITTI €6,71
Visto il titolo esecutivo SENTENZA و Indennità di Trasferta الا هل ي messo dal Tribunale di Milano, in data 613/2019 RGN° 24024/19 reso A DL
15 Un Accesso km con il quale si dispone secutivo in data 15/2/21 e notificato il 14/3/21 ERP km he il signor la signora_ RK S
F.P. km
15 an lasci i locali liberi e vuoti da persone e/o cose;
visto l'atto di precetto notificato in data 4113)24 visto l'avviso di sloggio presentato per la notificazione il 23/4/2 L'Ufficiale Giudiziario e notificato
10.10.2022 615/01 17.10.10 valutato l'ordine cronologico delle procedure, rispetto alla data di presentazione dell'avviso di sloggio (ed in caso di pari data, valutata la maggiore risalenza della data del
☐ Perfezionata procedura ex art. 609 titolo esecutivo), al fine di assegnare l'assistenza della Forza Pubblica;
c.p.c.
To sottoscritto Ufficiale Giudiziario, in servizio presso il suintestato Ufficio, mi sono recato nel luogo suindicato ed ivi ho avuto la presenza di: Non perfezionata procedura ex art 609 Nessuna delle parti
C.D.C.
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 61 di 66>> Questo quanto concordato dalle parti Parte 3 all'articolo alla lettera E dell'accordo transattivo intercorso e stipulato tra le stesse in data del 28/10/2019....
RK
E)MM. TO aderisce fin da ora a consentire un ulteriore mese di tolleranza per il rilascio-senza porre in esecuzione la sentenza sopra citata- fino al 31 gennaio 2021. LA comunicherà a MM. TO tale eventuale necessità di usufruire della mensilità di gennaio 2021 per scritto entro metà dicembre 2020. A far tempo dal 1 gennaio 2021, in ipotesi di mancato rilascio alla data del 31 dicembre 2020, LA corrisponderà a MM. TO €. 6666,66 al mese (così precisati calcolati a mese su una annnualità di €.80.000,00) fino alla riconsegna effettiva.
Con il 1 febbraio 2021, qualora LA non avesse ancora rilasciato, MM. TO metterà in esecuzione la sentenza del Tribunale di Milano 2302/19 nel frattempo passata in giudicato.
F)Ognuna delle parti provvederà alla soddisfazione di compensi/spese dei propri legali, che separatamente si scambieranno dichiarazione di rinuncia al privilegio professionale.
Vorrete confermarci la accettazione di tutto quanto precede.
Distinti saluti.
Per LA SR-Il Pres. CDA IO SA
LD Nel caso di specie la Pt 1 sarà pertanto (per espressa e specifica previsione contrattuale assunta -sul punto specifico-- in obbligo dalla parte attrice ed in esecuzione della stessa) tenuta a versare alla controparte convenuta CP 2 l'importo complessivo determinato dall'effetto moltiplicativo dell'importo mensile di €#6.666,66# moltiplicato per le mensilità decorrenti e maturate a far data dal 01/01/2021 sino alla data del 10/10/2022) oltre agli interessi nella misura di legge maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo.
Non si ritiene possa invece farsi riferimento (come data ad quem) alla diversa e successiva data del 19/09/2025 (data questa in cui è invece avvenuta al completa liberazione dei locali de quibus dai macchinari di parte Pt 1 il 19/09/2025) e ciò a fronte delle necessità
(preliminare ed oggettiva) di dovere prima portare a termine le operazioni di bonifica e decontaminazione dei locali per (solo successivamente) asportare merce e macchinari presenti nei locali di proprietà CP_2 ed anche tenuto conto dei vari provvedimenti delle varie PPAA preposte (adottati nel corso del tempo per la bonifica) pure variamente interferenti con il materiale trasferimento ed asporto dei beni e che pure appaiono avere condizionato i tempi di liberazione dei locali de quibus.
In relazione all'invocato danno per mancato guadagno (danno emergente asseritamente patito dalla RO CP 2 per la mancata stipula del contratto definitivo di locazione tra la
CP_2 e la TEs HO SR, come da contratto preliminare di locazione immobiliare tra la
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 62 di 66>> TEs HO SR/MMobiliare TO del 19/11/2020 sub doc. 32 fascicolo CP 2 si di parte convenuta che riporta l'accordo di richiama l'allegato doc. n. 52 (fascicolo CP_2 risoluzione del contratto preliminare pendente tra CP_2 e Peter House datato 27/04/2021.
Milano, 27 aprile 2021
Con riferimento al preliminare di locazione del 19/11/2020 sottoscritto tra MMobiliare TO s.r.l. con sede a Milano P.1. 06183270153 e TEs HO s.r.l. con sede a Milano P.I. 12176360159 relativo ad una porzione dell'immobile di via TO 71 di proprietà dell'MMobiliare TO s.r.l. le parti, preso atto che MMobiliare TO SR non ha potuto consegnare l'immobile nella data prevista, pattuiscono di comune accordo di risolvere consensualmente lo stesso. MMobiliare TO s.r.l. restituisce quindi alla società TEs HO s.r.l., contestualmente alla sottoscrizione della presente, l'assegno n. 5035581432 dell'importo di euro 00 della banca UBI Banca filiale di Milano viale Sturzo 33/4 ricevuto in data 19/11/20 come caparra confirmatoria del preliminare. MMobiliare TO s.r.l. provvederà altresì a versare alla società TEs HO a titolo di penale per il mancato rispetto contrattuale, la complessiva somma di euro 15.000,00, come da preliminare sottoscritto. Tale somma verrà corrisposta in 3 rate mensili dell'importo di euro 5.000,00 ciascuna con scadenza 30/6/21, 31/7/21 e 31/8/21.
Con il corretto adempimento di quanto qui convenuto le parti dichiarano reciprocamente di null'altro avere a che pretendere l'una dall'altra per ogni titolo, ragione o causa collegata e/o connessa con il contratto preliminare del 19/11/20.
MMobiliare Tofferti s.r.l. TEs HO s.r.l.
Il fegate rappresentante Illegale rappresentante
Coolo
In tale accordo la convenuta CP_2 (promittente locatrice) si obbligava alla restituzione dell'importo ricevuto a titolo di caparra confirmatoria del preliminare, oltre alla corresponsione di €#15.000,00# a titolo di penale per il mancato rispetto contrattuale, come indicato nella scrittura. Altresì allegati i tre bonifici effettuati per l'importo totale sopra indicato.
Tale somma dovrà pertanto essere riconosciuta alla CP 2 trattandosi di un danno (certo Pt 1 nelle nell'an) e direttamente imputabile al mancato rilascio dell'immobile da parte tempistiche indicate nell'accordo transattivo.
Non si ritiene invece che possa qui trovare accoglimento la domanda giudiziale pure di parte CP_2 e relativa al ristoro dei danni asseritamente patiti e riferibili alla perdita di chances;
in particolare la CP 2 fa riferimento al nuovo canone annuo locatizio concordato con il nuovo promittente conduttore TEs HO SR (e pattuito nel preliminare di locazione stipulato in data del 19/11/2020) quantificato in complessivi annui €#85.000,00#. La CP_2 infatti, in questa sede vede riconoscersi --in proprio favore-- già l'importo a titolo di indennità di occupazione contrattualmente dovuto dalla Pt 5 (con il relativo onere economico già integralmente posto a carico della stessa parte attrice Pt 1 ).
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 63 di 66>> Ebbene riconoscere giudizialmente alla CP_2 oltre a quanto immediatamente sopra (anche) l'ulteriore somma invocata dalla CP_2 a titolo di ristoro danni per la perdita di chances apparirebbe una illegittima ed indebita duplicazione della voce di ristoro del danno come tale da giudicarsi inammissibile.
Nemmeno si ritiene possa trovare qui accoglimento la richiesta di parte CP 2 di ristoro e restituzione delle somme direttamente sostenute dalla CP_2 per la bonifica dei locali (di proprietà della stessa CP_2 e dalla stessa CP_2 quantificati in €#17.400,00#.
,La legge infatti stabilisce in tema di presenza di MI nei fabbricati, che il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili. Il termine “proprietari, come, altresì esplicitato dal Consiglio di Stato (n. 1759/2020) è individuato sulla base di coloro che, pur non essendo detentori degli immobili, sono titolari del corrispondente diritto reale sui beni inficiati da vizio strutturale, trattandosi infatti di una norma che individua il destinatario finale della spesa.
Il costo per la bonifica del locale dovrà pertanto ricadere sulla convenuta proprietaria CP 2 la quale non potrà chiederne la restituzione all'occupante dell'immobile (seppure in questo caso sine titulo). Non trovando accoglimento alcuno le domande svolte dalla parte attrice Pt 1 e proposte verso la PA_2 per l'effetto, nessun accoglimento (conseguentemente) potrà riconoscersi alle domande di Pt 1 proposte direttamente dalla stessa nei confronti delle 2 due Compagnie di Assicurazioni di parte CP_2 (CP_6 e CP_4 ) citate proprio di iniziativa autonoma di Pt 1 .
In ragione dell'esito del giudizio ed in ossequio del principio della soccombenza, le spese legali di lite e di procedura saranno disciplinate così come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia, tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente.
Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione 25 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo.
24 Cfr. anche art. 12, III comma della Legge n. 257/1992; 25 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo
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SEZIONE 13^ CIVILE--R.G. n. 1140/2021 -SENTENZA-Pagina n. 64 di 66>> Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito², deve ritenersi allo stato assorbita27.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 1140/2021, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti così provvede e dispone:
-Disattende integralmente le domande giudiziali proposte dalla parte attrice [...] Parte 10 (P.IVA e C.F. n. P.IVA 1 ;
-Accoglie solo parzialmente le domande proposte dalla parte convenuta
[...]
PA_2 e, per l'effetto, condanna la parte attrice Parte 10
(P.IVA e C.F. P.IVA 1 al pagamento in favore di (a PA_2 titolo di indennità di occupazione dovuta ex contratto del 28/10/2019)- dell'importo dovuto (mensile) complessivo di €#6.666,66# da computarsi con decorrenza mensile a far data e decorrenza dal 01/01/2021 e sino alla data del 10/10/2022, oltre agli interessi dovuti nella misura di legge maturati e maturandi dalle singole scadenze mensili del dovuto sino al saldo effettivo;
-Condanna inoltre parte PA 21 Pt 11 (P.IVA e C.F. P.IVA 1 all'ulteriore pagamento in favore di PA_2 a titolo di risarcimento del danno emergente, dell'importo complessivo di ulteriori €#15.000,00# oltre ad interessi nella misura di legge maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo;
-Disattende tutte le altre e residue domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti non già qui espressamente accolte;
Parte 10 (P.IVA e C.F. P.IVA 1 alla
-Condanna la parte attrice PA_2 delle spese refusione, in favore della controparte convenuta legali e di lite della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006).
26 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
27 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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Parte 10 (P.IVA e C.F. P.IVA 1
-Condanna la parte attrice alla refusione, in favore di ciascuna delle due controparti convenute PA_4
[...] e della CP 6 delle spese legali e di lite della presente procedura qui di seguito liquidate (per ciascuna parte) in complessivi €#14.000,00# per compensi professionali, oltre ad IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15%
a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva così come per legge.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, deciso il 23/10/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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