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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 772-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE XIV riunito in camera di consiglio e così composto: dott. GI HI Presidente dott.ssa Angela Coluccio Giudice dott. Fabio Miccio Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso con R.G. 772-1/2025 presentato da , Parte_1
quale incorporante di , ai danni di Parte_2
Controparte_1
letta la memoria di costituzione della società debitrice;
ritenuto che: risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice, la quale è in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per essere assoggettata alla liquidazione giudiziale;
le informazioni debitorie inizialmente versate in atti sulla si Controparte_1 riferivano ad altra società e che debiti fiscali e contributivi a carico della
[...]
affidati all'Agenzia delle Entrate – Riscossione ammontano ad oggi ad CP_1
euro 4.699,30. Non vi è quindi motivo di rimettere a tal fine la causa sul ruolo, come richiesto dal resistente, per assumere il dato corretto, essendo l'errore già stato emendato;
il credito dell'istante risulta fondato su lodo emesso in data 30 aprile 2020, con il quale il Tribunale Arbitrale ha condannato al pagamento in favore dell'allora CP_1
oggi dell'importo di euro 620.089,66, oltre Controparte_2 Parte_1
1 agli interessi maturati dal 16 novembre 2017 al 31 agosto 2018 (pari a euro
24.138,19) e agli ulteriori interessi al tasso convenzionale del 6% annuo dal primo settembre 2018 sino all'effettivo pagamento, nonché al pagamento delle spese legali
(per euro 131.009) e delle spese amministrative (per USD 60.300);
lo stato di insolvenza si desume dalle seguenti circostanze:
- esito negativo della procedura di composizione negoziata avviata dalla
[...] dinnanzi al Tribunale di Roma (sub R.G. n. 8000/2024 V.G.) ai sensi CP_1 degli artt. 18-19 CCII;
nello specifico, l'esperto (avv. prof. , nella Persona_1
propria relazione, ha espresso parere negativo al buon esito della composizione negoziata, avendo rilevato criticità tali da rendere irrealizzabili le prospettive di risanamento di “né, in via “diretta” – proseguendo, cioè, l'attività CP_1 aziendale da parte del medesimo imprenditore-debitore - né in via “indiretta” – perseguendo il superamento della situazione di “crisi” mediante l'affidamento della gestione dell'impresa ad un soggetto terzo”; visto il parere negativo CP_1 ha rinunciato alla procedura di composizione negoziata, sicché il Tribunale, con decreto del 20 settembre 2024, ha dichiarato il non luogo a provvedere e ha rigettato il ricorso di sulle misure protettive e cautelari. Trattasi di evidenza oggettiva in ordine CP_1 alla insostenibilità della situazione della resistente che da sola giustifica l'apertura della liquidazione giudiziale;
- la società non ha depositato il bilancio relativo all'esercizio 2024;
- dal bilancio relativo all'esercizio 2023 risultano debiti per euro 18.585.180 e utili pari ad euro 736, come tali insufficienti a ripianare le perdite e l'esposizione debitoria maturata;
- la relazione del revisore al 31 dicembre 2023 ha evidenziato che la gestione della società era “condizionata dai contenziosi internazionali avutisi con diverse aziende fornitrici”, tra cui e che “l'andamento giudiziario di detti Parte_1 contenziosi…conduce[va] a prevedere conclusioni di giudizio sfavorevoli” che esponevano la società “ad un serio rischio di insolvenza tale da compromettere le sorti della stessa”
- la relazione sulla gestione al 31 dicembre 2023 ha evidenziato la sussistenza di
“una situazione di precarietà economica e finanziaria”;
2 - la stessa nella propria memoria di costituzione, ha ammesso che “l'azienda CP_1
non ha prodotto ricavi d'esercizio ed i costi operativi in questi primi cinque mesi del 2025 sono stati pressoché azzerati”;
- l'esito sfavorevole di diversi contenziosi internazionali, compreso quello con l'odierna istante, che hanno ulteriormente aggravato la situazione finanziaria di
CP_1
- l'esistenza di crediti esteri (verso l'AN e verso la Libia) asseritamente vantati dalla non è adeguatamente provata e, in ogni caso, la loro effettiva CP_1
realizzazione appare a dir poco incerta;
- nello specifico, sia il supposto credito nei confronti di AN EL sia quello nei confronti di non è provato documentalmente sotto il profilo dell'an e CP_3 del quantum e, per stessa ammissione di quello verso è oggetto di CP_1 CP_3
un contenzioso tuttora pendente;
- l'assunto di parte resistente – che afferma che “all'esito della due diligence da parte della Sace S.p.A. di provvederà al recupero delle somme che CP_4
verranno destinate con una procedura concorsuale ai creditori” – che da un lato costituisce un vero e proprio riconoscimento dello stato di decozione (altro non è
l'affermazione della necessità di fare ricorso ad una procedura concorsuale per gestire il debito) e dall'altro prefigura un percorso di gestione dal quale è CP_1
ormai decaduta, atteso che ai sensi dell'art. 40, comma 10 CCII, “la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41”;
- mancato pagamento del debito portato dal lodo arbitrale – che vede la ricorrente creditrice della del consistente importo – comprensivo degli Controparte_1
interessi - di euro 1.095.626,49 per fatture relative a servizi di telecomunicazione internazionale resi ad agosto, ottobre e novembre 2017 – a riprova dell'incapacità della società di far fronte al regolare pagamento delle obbligazioni ormai da anni,
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019,
n. 14,
3 DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di codice fiscale e Controparte_1 partita IVA con sede legale in Roma (RM), Via Vito Giuseppe Galati P.IVA_1
100/E
NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Fabio Miccio
NOMINA
Curatore l'avv. Leo Piccininni
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 13.10.25 alle ore 11.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4 d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019,
n. 14.
Così deciso in Roma, 25/6/2025
Il Presidente
GI HI
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