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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23241/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23241/2020 promossa da:
nuova denominazione di in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PAOLO BONALUME, dell'avv.
GIOVANNI GOMEZ PALOMA e dell'avv. GIUSEPPE CARDONA, elettivamente domiciliata in
Milano, in Corso Magenta n. 84 presso lo studio legale LMS
ATTRICE
contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore e per esso del dott. , con il patrocinio dell'avv. ANNARITA GILI, CP_2 elettivamente domiciliata in in Corso Giovanni Lanza n. 14/A presso lo studio dell'avv. CP_1
Annarita Gili
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1 I. € 28.656,23 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. A - B;
pagina 1 di 10 II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata negli elenchi prodotti sub ALL. A - B (colonna “Data Scadenza”)
- sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 11.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 591.448,63 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. C – D – E
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione VII. € 65.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito di cui all'elenco prodotto sub ALL. C, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
VIII. € 129.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. F, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note
Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento Parte_1 CP_1 CP_1 in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_1 Parte_1
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
pagina 2 di 10 • importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 CP_1 Parte_1 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e
[...] Parte_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per parte convenuta
In via preliminare e pregiudiziale:
• dichiarare l'avvenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. della fattura n. S10F015042 emessa da CP_3 in data 5.3.2010 (di cui alla nota debito n° 90009898 del 20.7.2020, prodotta sub doc 4A di controparte);
• dichiarare l'avvenuta prescrizione ex art. 2948, IV comma c.c. degli interessi che l'attrice afferma essere maturati sulle seguenti fatture:
• RI TA s.p.a.: fatture n. 12022235 del 25.9.2012, n. 13004737 e n. 13004739, entrambe del 26.2.2013, tutte riportate nella nota debito n° 90009898 del 20.7.2020, prodotta sub doc 4A di controparte;
• AX s.p.a.: fattura n. 42575743 del 13.9.2012, n. 14002251 del 9.1.2014 e la n. 14109629 del 18.12.2014 (tutte riportate nella nota debito n° 90009899 del 20.7.2020, prodotta sub doc 4A di controparte);
− CU CA TA s.r.l.: fattura n. 620321058 del 16.10.2014, riportata nella nota debito n° 90009898 del 20.7.2020, prodotta sub doc 4A di controparte.
Nel merito:
• in via principale:
− dichiarare l'assenza della titolarità, in capo all'attrice, dei diritti fatti valere in giudizio sia per quanto riguarda la sorte capitale sia relativamente le note di debito per interessi moratori;
− in ogni caso, respingere le domandi attrici e assolvere, comunque, l' Controparte_4 da ogni pretesa avversaria;
• in subordine, nella denegata ipotesi che la convenuta fosse condannata a versare una qualche somma all'attrice, compensare per le quantità corrispondenti il debito della convenuta con il credito dalla stessa preteso, pari ad € 12.611,82, oltre interessi;
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di lite, con Iva, CPA e rimborso forfettario delle spese generali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , ora , Parte_3 Parte_1 conveniva in giudizio l' (d'ora in avanti, per Controparte_4 brevità, “ASL”) chiedendo in via principale il pagamento dei crediti originanti dalla mancata corresponsione delle fatture specificate in atti, fatture che erano state emesse nei pagina 3 di 10 confronti della convenuta da alcuni fornitori dell'Azienda, poi cedute in capo a parte attrice, ammontanti a complessivi €933.148,14 per sorte capitale, poi ridotti in corso di causa ad
€101.773,97, ad €97.497,55 e da ultimo ad €28.656,23 il tutto oltre interessi di mora, interessi anatocistici ed €11.120,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, co.
2, del D. Lgs. 231/2002; in via principale chiedeva, altresì, la corresponsione di
€591.448,63 a titolo di interessi di mora maturati dal tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale oltre interessi anatocistici ed €65.760,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, co. 2, del D. Lgs. 231/2002 nonché di
€129.640,00 a titolo di risarcimento ex art. 6, co. 2 del D. Lgs. 231/2002 per il tardivo pagamento di crediti ulteriori rispetto ai precedenti;
in via subordinata chiedeva, inoltre, la corresponsione della diversa somma accertanda oltre interessi moratori, interessi anatocistici e risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D. Lgs. 231/2002; in via ulteriormente subordinata chiedeva, infine, di accertare e per l'effetto condannare la convenuta ai sensi dell'art. 2041 Cc al pagamento di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva l' chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, di dichiarare l'avvenuta CP_1
prescrizione dei crediti di cui alle fatture emesse da , da RI TA Spa., da AX CP_3
Spa. e da CU CA TA Srl., in via principale di dichiarare l'assenza della titolarità dei diritti fatti valere in capo a parte attrice e, in subordine, di doversi procedere alla compensazione
Parte dell'eventuale somma accertanda in favore di con il credito vantato dalla medesima ASL ammontante ad €12.611,82.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6 Cpc veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e al termine la causa veniva rimessa in decisione. A seguito del deposito delle comparse conclusionali, ritenuta la necessità di disporsi una CTU, l'odierno procedimento veniva rimesso sul ruolo istruttorio. Concluse le operazioni peritali le odierne parti precisavano nuovamente le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini per lo scambio delle memorie conclusive.
2. La domanda principale proposta da parte attrice, per i motivi che di seguito si espongono, va accolta parzialmente.
pagina 4 di 10 Parte 2.1 azionava il presente giudizio a causa del mancato pagamento dei crediti acquistati pro soluto da alcuni creditori che vedono come debitrice l'odierna . Parte_4
Per quanto attiene a quello vantato per sorte capitale parte attrice ha chiesto il pagamento dell'importo pari ad €933.148,14, poi ridotto ad €101.733,97, ad €97.497,55 e da ultimo ad
€28.656,23. Parte eccepisce di aver assolto il proprio onere della prova e di averne dimostrato la propria titolarità (all. A e B att.).
Parte convenuta eccepisce in via preliminare, per le fatture emesse da , da RI TA CP_3
Spa., da AX Spa. e da CU CA TA S.r.l., di doversi dichiarare l'avvenuta prescrizione;
nel merito, per le restanti fatture, eccepisce di doversi dichiarare la mancanza della titolarità in capo a
Parte dei rapporti giuridici dedotti in giudizio a causa della carenza probatoria addebitabile alla controparte, ovvero per aver già corrisposto quanto dovuto ovvero, ed ancora, in ragione della legittimità degli atti di opposizione che la stessa ASL avrebbe indirizzato nei confronti della creditrice/cessionaria; infine, eccepisce la non valenza delle risultanze stabilite nella CTU in
Parte ragione della riduzione del credito che è stata operata da successivamente al deposito della perizia, ovvero in occasione della precisazione delle conclusioni del 30/09/2024.
2.2 Va innanzitutto rigettata anche l'eccezione di prescrizione del credito portata dalla fattura emessa da , eccezione formulata dall'ASL, in quanto inammissibile ed infondata. CP_3
Gravava sulla parte convenuta l'onere di provare il fatto con il quale sarebbe stato possibile determinare l'esercizio del diritto. L'eccezione di prescrizione, infatti, deve essere sollevata in modo specifico individuando il dies a quo per ciascun singolo credito azionato.
Poiché parte convenuta non ha fornito tale prova l'eccezione va rigettata.
Sull'intervenuta prescrizione degli interessi portati dalle fatture emesse da RI TA Spa,
AX Spa. e CU CA TA Srl. l'eccezione va, parimenti, rigettata. L'obbligazione relativa agli interessi, per poter essere assoggettata alla disposizione di cui all'art. 2948, co. 4 Cc, deve rivestire il connotato della periodicità. Tale normativa non può trovare applicazione nel caso di specie poiché trattasi di interessi di mora aventi fonte legale, i quali sono dovuti a causa del ritardato pagamento ex D. Lgs. 231/2002. Ne deriva che il termine di prescrizione deve essere quello decennale.
Ne deriva che la medesima deve essere rigettata.
pagina 5 di 10 2.3 Procedendo alla valutazione del merito, dall'analisi della documentazione prodotta in atti, così come esaminata dal CTU, si evince che l'ASL risulta debitrice nei confronti della cessionaria Parte per i crediti afferenti alla fattura n. 2018114026 emessa da YL Spa del 28/08/2018 dell'importo originario di €6.496,68 di cui €5.048,33 ancora da saldare, somma quest'ultima derivante dalla detrazione della sommatoria degli importi dei mandati di pagamento allegati in atti da parte convenuta (doc. 103 e 154 conv.) e per i crediti afferenti alla fattura n. 2018114708 emessa da YL Spa del 30/08/2018 dell'importo originario di €514,20 di cui €343,26 ancora da saldare, somma quest'ultima derivante dalla detrazione della sommatoria degli importi dei mandati di pagamento allegati in atti da parte convenuta (doc. 104 e 154 conv.). Dalla sommatoria degli importi che precedono ne deriva che l'ASL risulta debitrice per sorte capitale dell'importo pari ad
€5.391,59.
Per quanto riguarda tutti gli altri crediti richiesti da parte attrice non risulta dovuto alcunché poiché
parte convenuta per alcuni di tali crediti ha fornito la prova del proprio adempimento attraverso la
Parte produzione in giudizio dei mandati di pagamento. Per alcuni di tali crediti, invece, non ha fornito la prova della titolarità poiché la cessionaria si è limitata a produrre meri elenchi generici da essa formati unilateralmente senza allegare né le fatture azionate né i relativi documenti.
Per i restanti crediti, infine, parte convenuta ha fornito la prova di essersi opposta alle cessioni nel rispetto della speciale normativa statuita in merito.
Nel caso di specie, a seconda della qualificazione dei contratti da cui originano detti crediti, trova applicazione la disciplina di cui all'art 106, co. 13 del D. Lgs. 50/2016 cd. Codice dei contratti pubblici, ai sensi della quale “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione,
concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Trova altresì applicazione la normativa di cui all'art. 70, co. 3 del R.D. 2440/1923 secondo cui
“per le somme dovute allo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E della legge n. 2248/1865” [ai sensi del quale] “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
pagina 6 di 10 Infine, trova applicazione la normativa di cui all'art. 117, co. 4 bis del D. L. 34/2020 convertito con modificazioni dall'art. 1, co. 1 della L. 77/2020 ai sensi della quale “i crediti commerciali certi, liquidi, esigibili di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso.
L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario
l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata”. La normativa da ultimo richiamata, secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 3 della L. 77/2020, è entrata in vigore in data
19/07/2020 e trova applicazione rispetto alle cessioni di . o , la quale è Controparte_5 CP_6
avvenuta per rogito notarile del 05/11/2020 ed è stata notificata all'ASL in data 11/11/2020, e di
AX Spa. anch'essa avvenuta per rogito notarile del 18/09/2020 e la quale è stata notificata all'ASL in data 28/09/2020 (doc. 6A e 6B att.).
Ne discende che, poiché risulta documentalmente provato che la convenuta si sia opposta legittimamente rispetto ad alcune cessioni, le quali sono state individuate analiticamente dal CTU,
Parte su detti crediti non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti dell'ASL (CTU p. 66 e ss.).
Dalla lettura della perizia si evince che il CTU laddove ha rinvenuto i mandati di pagamento ha proceduto a stornare i relativi importi. Per quanto riguarda le opposizioni alle cessioni che sono state rese dall'ASL, poiché per alcune fatture ha verificato la sussistenza di più di una tipologia di rifiuto, ha elaborato quattro differenti ipotesi di conteggio che differiscono in merito alla differente normativa applicabile. Più nel dettaglio il CTU ha individuato i rifiuti cd. espliciti, ovverosia quelli per cui è stata data comunicazione di rifiuto della cessione, quelli che afferiscono ai contratti per forniture e/o rapporti di durata nonché, infine, quelli cd. impliciti di cui all'art. 117, co. 4 bis del D.
L. 34/2020 convertito con modificazione dall'art. 1, co. 1 della L. 77/2020 norma, quest'ultima, che ha ritenuto applicabile nei confronti degli atti di cessione dei crediti portati dalle fatture emesse da . o e da AX Spa. (doc. 6A, 6B att.). Controparte_5 CP_6
pagina 7 di 10 A prescindere dai differenti ricalcoli operati dal CTU la debenza afferente alla sorte capitale rimane comunque immutata ed è stata quantificata in complessivi €5.391,59. Il CTU ha accertato che tale credito origina dalle due fatture che sono state emesse da YL Spa. (doc. 103, 104 e 154 conv.).
Si precisa che tra i ricalcoli effettuati va condiviso quello che è stato denominato “Ipotesi A” ove il
CTU, accogliendo tutti i tipi di eccezioni inerenti ai rifiuti delle cessioni avanzate dalla convenuta, ha escluso dal conteggio le cessioni a cui l'ASL si è opposta in applicazione di tutte le sopracitate normative (CTU p. 56 e 66).
Sul sopradetto importo e sulle fatture che sono state portate da parte attrice, che risultino pagate oltre la data di scadenza dei 90 giorni e a cui l'ASL non ha opposto almeno uno dei tipi di rifiuto, devono essere conteggiati gli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 e gli interessi anatocistici, quest'ultimi nella misura degli interessi legali di mora, che risultino prodotti dagli interessi moratori maturati sul capitale azionato con l'atto di citazione e che, alla data della notificazione dell'atto di citazione, risultino scaduti da oltre sei mesi ai sensi dell'art. 1283 Cc.
Infine, vanno conteggiate anche le somme richieste a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D. Lgs. 231/2002 ammontanti ad €40,00 sulle fatture azionate pagate oltre la data di scadenza dei 90 giorni a cui la ASL non abbia opposto almeno uno dei tipi di rifiuto della cessione del credito. Su detta somma non possono essere calcolati ulteriori interessi, come richiesto da parte attrice, poiché trattasi di un importo che viene riconosciuto forfettariamente e a titolo di risarcimento del danno.
Per le ragioni espresse, la domanda proposta da parte attrice deve essere accolta parzialmente dovendosi riconoscere un credito di €5.391,59 per sorte capitale, di €521,34 per interessi moratori, oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori ed €640,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, co. 2 del D. Lgs. 231/2002 (CTU p. 66).
Si precisa che gli interessi moratori sono stati calcolati dal CTU sino al 08/03/2024 ovvero sino alla data della pre-relazione della perizia.
Ne consegue che quelli moratori devono essere ricalcolati dalla data del 09/03/2024 a quella di notificazione dell'atto di citazione ai sensi del D. Lgs. 231/2002 nonché ex art. 1284, co. 4 Cc dalla domanda al soddisfo.
Per quanto riguarda gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sul capitale, scaduti da oltre sei mesi alla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ai sensi dell'art.
pagina 8 di 10 1283 Cc., devono essere calcolati nella misura degli interessi legali di mora di cui all'art. 2 e 5 del
D. Lgs. 231/2002 con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al soddisfo.
Infatti a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c. purché si tratti di interessi già dovuti almeno per sei mesi e che la parte richieda specificamente in giudizio la condanna al pagamento degli interessi che questi ultimi, da quel momento, produrranno.
Parte 2.4 Per quanto attiene gli importi richiesti da ulteriori rispetto a quelli maturati sulla sorte capitale ed originanti dagli interessi di mora di cui alle note di debito riepilogate negli elenchi prodotti da parte attrice sub , quantificati in complessivi €591.448,63, oltre Pt_5
interessi anatocistici ed €65.760,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D. Lgs. 231/2002 somma, quest'ultima, maturata solamente sulle note di debito di cui all'elenco sub C, la domanda va rigettata poiché dalla documentazione in atti non è possibile verificare né l'an né il quantum.
A tal proposito, il CTU rileva che “sulla base della documentazione presente agli atti di causa – non è possibile predisporre nessun accertamento in quanto la documentazione disponibile agli atti
di causa non contiene gli elementi necessari e indispensabili per verificare e quantificare la
debenza di eventuali interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte di
[...]
, di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale” (CTU p. 61). Parte_6
Pertanto, la domanda va rigettata.
Parte 2.5 Per quanto concerne gli ulteriori crediti richiesti da ammontanti a complessivi
€129.640,00 originanti dall'omesso rispetto del termine di pagamento e richiesti ai sensi dell'art. 6, co. 2, del D. Lgs. 231/2002, relativi a fatture ulteriori rispetto alle precedenti e portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto da parte attrice sub allegato F, la domanda va rigettata poiché dalla documentazione in atti non si rinviene alcun elemento utile dal quale possa desumersi la tardività del saldo delle predette fatture.
Come si legge nella perizia “il sottoscritto CTU non ha, tuttavia, rinvenuto l'esistenza, all'interno della documentazione agli atti, di nessun elemento utile alle verifiche richieste, in primis i mandati di pagamento dai quali desumere la tardività del saldo delle predette fatture” (CTU p. 63).
Pertanto, la domanda va rigettata.
pagina 9 di 10 2.6 Le domande subordinate proposte, in quanto afferenti a questioni che si ritengono assorbite dal parziale accoglimento della domanda principale formulata da parte attrice, vanno rigettate.
3. Le spese vengono compensate alla luce dell'accoglimento della domanda principale in misura esigua rispetto alla domanda iniziale sia rispetto a quella ridotta in sede di precisazione delle conclusioni.
Le spese di CTU vanno poste a carico di parte attrice per ¾ e a carico di parte convenuta per ¼ visto l'esito dei calcoli.
PQM
Il Giudice,
definitivamente pronunciando, condanna l' al pagamento in favore di Controparte_4 Parte_1 della somma di €5.391,59 per sorte capitale, di €521,34 per interessi moratori oltre i successivi dal
09/03/2024 alla domanda ex D. Lgs. 231/2002 nonché ex art. 1284, co. 4 Cc da quest'ultima al saldo, oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sul capitale dalla data della notificazione dell'atto di citazione al soddisfo nonché di €640,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, co. 2, del D. Lgs. 231/2002;
compensa le spese processuali tra le parti;
pone le spese di CTU per ¾ a carico dell'attrice e per ¼ a carico della convenuta.
Torino, 24 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23241/2020 promossa da:
nuova denominazione di in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PAOLO BONALUME, dell'avv.
GIOVANNI GOMEZ PALOMA e dell'avv. GIUSEPPE CARDONA, elettivamente domiciliata in
Milano, in Corso Magenta n. 84 presso lo studio legale LMS
ATTRICE
contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore e per esso del dott. , con il patrocinio dell'avv. ANNARITA GILI, CP_2 elettivamente domiciliata in in Corso Giovanni Lanza n. 14/A presso lo studio dell'avv. CP_1
Annarita Gili
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1 I. € 28.656,23 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. A - B;
pagina 1 di 10 II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata negli elenchi prodotti sub ALL. A - B (colonna “Data Scadenza”)
- sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 11.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 591.448,63 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. C – D – E
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione VII. € 65.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito di cui all'elenco prodotto sub ALL. C, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
VIII. € 129.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. F, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note
Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento Parte_1 CP_1 CP_1 in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_1 Parte_1
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
pagina 2 di 10 • importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 CP_1 Parte_1 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e
[...] Parte_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per parte convenuta
In via preliminare e pregiudiziale:
• dichiarare l'avvenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. della fattura n. S10F015042 emessa da CP_3 in data 5.3.2010 (di cui alla nota debito n° 90009898 del 20.7.2020, prodotta sub doc 4A di controparte);
• dichiarare l'avvenuta prescrizione ex art. 2948, IV comma c.c. degli interessi che l'attrice afferma essere maturati sulle seguenti fatture:
• RI TA s.p.a.: fatture n. 12022235 del 25.9.2012, n. 13004737 e n. 13004739, entrambe del 26.2.2013, tutte riportate nella nota debito n° 90009898 del 20.7.2020, prodotta sub doc 4A di controparte;
• AX s.p.a.: fattura n. 42575743 del 13.9.2012, n. 14002251 del 9.1.2014 e la n. 14109629 del 18.12.2014 (tutte riportate nella nota debito n° 90009899 del 20.7.2020, prodotta sub doc 4A di controparte);
− CU CA TA s.r.l.: fattura n. 620321058 del 16.10.2014, riportata nella nota debito n° 90009898 del 20.7.2020, prodotta sub doc 4A di controparte.
Nel merito:
• in via principale:
− dichiarare l'assenza della titolarità, in capo all'attrice, dei diritti fatti valere in giudizio sia per quanto riguarda la sorte capitale sia relativamente le note di debito per interessi moratori;
− in ogni caso, respingere le domandi attrici e assolvere, comunque, l' Controparte_4 da ogni pretesa avversaria;
• in subordine, nella denegata ipotesi che la convenuta fosse condannata a versare una qualche somma all'attrice, compensare per le quantità corrispondenti il debito della convenuta con il credito dalla stessa preteso, pari ad € 12.611,82, oltre interessi;
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di lite, con Iva, CPA e rimborso forfettario delle spese generali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , ora , Parte_3 Parte_1 conveniva in giudizio l' (d'ora in avanti, per Controparte_4 brevità, “ASL”) chiedendo in via principale il pagamento dei crediti originanti dalla mancata corresponsione delle fatture specificate in atti, fatture che erano state emesse nei pagina 3 di 10 confronti della convenuta da alcuni fornitori dell'Azienda, poi cedute in capo a parte attrice, ammontanti a complessivi €933.148,14 per sorte capitale, poi ridotti in corso di causa ad
€101.773,97, ad €97.497,55 e da ultimo ad €28.656,23 il tutto oltre interessi di mora, interessi anatocistici ed €11.120,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, co.
2, del D. Lgs. 231/2002; in via principale chiedeva, altresì, la corresponsione di
€591.448,63 a titolo di interessi di mora maturati dal tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale oltre interessi anatocistici ed €65.760,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, co. 2, del D. Lgs. 231/2002 nonché di
€129.640,00 a titolo di risarcimento ex art. 6, co. 2 del D. Lgs. 231/2002 per il tardivo pagamento di crediti ulteriori rispetto ai precedenti;
in via subordinata chiedeva, inoltre, la corresponsione della diversa somma accertanda oltre interessi moratori, interessi anatocistici e risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D. Lgs. 231/2002; in via ulteriormente subordinata chiedeva, infine, di accertare e per l'effetto condannare la convenuta ai sensi dell'art. 2041 Cc al pagamento di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva l' chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, di dichiarare l'avvenuta CP_1
prescrizione dei crediti di cui alle fatture emesse da , da RI TA Spa., da AX CP_3
Spa. e da CU CA TA Srl., in via principale di dichiarare l'assenza della titolarità dei diritti fatti valere in capo a parte attrice e, in subordine, di doversi procedere alla compensazione
Parte dell'eventuale somma accertanda in favore di con il credito vantato dalla medesima ASL ammontante ad €12.611,82.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6 Cpc veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e al termine la causa veniva rimessa in decisione. A seguito del deposito delle comparse conclusionali, ritenuta la necessità di disporsi una CTU, l'odierno procedimento veniva rimesso sul ruolo istruttorio. Concluse le operazioni peritali le odierne parti precisavano nuovamente le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini per lo scambio delle memorie conclusive.
2. La domanda principale proposta da parte attrice, per i motivi che di seguito si espongono, va accolta parzialmente.
pagina 4 di 10 Parte 2.1 azionava il presente giudizio a causa del mancato pagamento dei crediti acquistati pro soluto da alcuni creditori che vedono come debitrice l'odierna . Parte_4
Per quanto attiene a quello vantato per sorte capitale parte attrice ha chiesto il pagamento dell'importo pari ad €933.148,14, poi ridotto ad €101.733,97, ad €97.497,55 e da ultimo ad
€28.656,23. Parte eccepisce di aver assolto il proprio onere della prova e di averne dimostrato la propria titolarità (all. A e B att.).
Parte convenuta eccepisce in via preliminare, per le fatture emesse da , da RI TA CP_3
Spa., da AX Spa. e da CU CA TA S.r.l., di doversi dichiarare l'avvenuta prescrizione;
nel merito, per le restanti fatture, eccepisce di doversi dichiarare la mancanza della titolarità in capo a
Parte dei rapporti giuridici dedotti in giudizio a causa della carenza probatoria addebitabile alla controparte, ovvero per aver già corrisposto quanto dovuto ovvero, ed ancora, in ragione della legittimità degli atti di opposizione che la stessa ASL avrebbe indirizzato nei confronti della creditrice/cessionaria; infine, eccepisce la non valenza delle risultanze stabilite nella CTU in
Parte ragione della riduzione del credito che è stata operata da successivamente al deposito della perizia, ovvero in occasione della precisazione delle conclusioni del 30/09/2024.
2.2 Va innanzitutto rigettata anche l'eccezione di prescrizione del credito portata dalla fattura emessa da , eccezione formulata dall'ASL, in quanto inammissibile ed infondata. CP_3
Gravava sulla parte convenuta l'onere di provare il fatto con il quale sarebbe stato possibile determinare l'esercizio del diritto. L'eccezione di prescrizione, infatti, deve essere sollevata in modo specifico individuando il dies a quo per ciascun singolo credito azionato.
Poiché parte convenuta non ha fornito tale prova l'eccezione va rigettata.
Sull'intervenuta prescrizione degli interessi portati dalle fatture emesse da RI TA Spa,
AX Spa. e CU CA TA Srl. l'eccezione va, parimenti, rigettata. L'obbligazione relativa agli interessi, per poter essere assoggettata alla disposizione di cui all'art. 2948, co. 4 Cc, deve rivestire il connotato della periodicità. Tale normativa non può trovare applicazione nel caso di specie poiché trattasi di interessi di mora aventi fonte legale, i quali sono dovuti a causa del ritardato pagamento ex D. Lgs. 231/2002. Ne deriva che il termine di prescrizione deve essere quello decennale.
Ne deriva che la medesima deve essere rigettata.
pagina 5 di 10 2.3 Procedendo alla valutazione del merito, dall'analisi della documentazione prodotta in atti, così come esaminata dal CTU, si evince che l'ASL risulta debitrice nei confronti della cessionaria Parte per i crediti afferenti alla fattura n. 2018114026 emessa da YL Spa del 28/08/2018 dell'importo originario di €6.496,68 di cui €5.048,33 ancora da saldare, somma quest'ultima derivante dalla detrazione della sommatoria degli importi dei mandati di pagamento allegati in atti da parte convenuta (doc. 103 e 154 conv.) e per i crediti afferenti alla fattura n. 2018114708 emessa da YL Spa del 30/08/2018 dell'importo originario di €514,20 di cui €343,26 ancora da saldare, somma quest'ultima derivante dalla detrazione della sommatoria degli importi dei mandati di pagamento allegati in atti da parte convenuta (doc. 104 e 154 conv.). Dalla sommatoria degli importi che precedono ne deriva che l'ASL risulta debitrice per sorte capitale dell'importo pari ad
€5.391,59.
Per quanto riguarda tutti gli altri crediti richiesti da parte attrice non risulta dovuto alcunché poiché
parte convenuta per alcuni di tali crediti ha fornito la prova del proprio adempimento attraverso la
Parte produzione in giudizio dei mandati di pagamento. Per alcuni di tali crediti, invece, non ha fornito la prova della titolarità poiché la cessionaria si è limitata a produrre meri elenchi generici da essa formati unilateralmente senza allegare né le fatture azionate né i relativi documenti.
Per i restanti crediti, infine, parte convenuta ha fornito la prova di essersi opposta alle cessioni nel rispetto della speciale normativa statuita in merito.
Nel caso di specie, a seconda della qualificazione dei contratti da cui originano detti crediti, trova applicazione la disciplina di cui all'art 106, co. 13 del D. Lgs. 50/2016 cd. Codice dei contratti pubblici, ai sensi della quale “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione,
concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Trova altresì applicazione la normativa di cui all'art. 70, co. 3 del R.D. 2440/1923 secondo cui
“per le somme dovute allo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E della legge n. 2248/1865” [ai sensi del quale] “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
pagina 6 di 10 Infine, trova applicazione la normativa di cui all'art. 117, co. 4 bis del D. L. 34/2020 convertito con modificazioni dall'art. 1, co. 1 della L. 77/2020 ai sensi della quale “i crediti commerciali certi, liquidi, esigibili di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso.
L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario
l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata”. La normativa da ultimo richiamata, secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 3 della L. 77/2020, è entrata in vigore in data
19/07/2020 e trova applicazione rispetto alle cessioni di . o , la quale è Controparte_5 CP_6
avvenuta per rogito notarile del 05/11/2020 ed è stata notificata all'ASL in data 11/11/2020, e di
AX Spa. anch'essa avvenuta per rogito notarile del 18/09/2020 e la quale è stata notificata all'ASL in data 28/09/2020 (doc. 6A e 6B att.).
Ne discende che, poiché risulta documentalmente provato che la convenuta si sia opposta legittimamente rispetto ad alcune cessioni, le quali sono state individuate analiticamente dal CTU,
Parte su detti crediti non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti dell'ASL (CTU p. 66 e ss.).
Dalla lettura della perizia si evince che il CTU laddove ha rinvenuto i mandati di pagamento ha proceduto a stornare i relativi importi. Per quanto riguarda le opposizioni alle cessioni che sono state rese dall'ASL, poiché per alcune fatture ha verificato la sussistenza di più di una tipologia di rifiuto, ha elaborato quattro differenti ipotesi di conteggio che differiscono in merito alla differente normativa applicabile. Più nel dettaglio il CTU ha individuato i rifiuti cd. espliciti, ovverosia quelli per cui è stata data comunicazione di rifiuto della cessione, quelli che afferiscono ai contratti per forniture e/o rapporti di durata nonché, infine, quelli cd. impliciti di cui all'art. 117, co. 4 bis del D.
L. 34/2020 convertito con modificazione dall'art. 1, co. 1 della L. 77/2020 norma, quest'ultima, che ha ritenuto applicabile nei confronti degli atti di cessione dei crediti portati dalle fatture emesse da . o e da AX Spa. (doc. 6A, 6B att.). Controparte_5 CP_6
pagina 7 di 10 A prescindere dai differenti ricalcoli operati dal CTU la debenza afferente alla sorte capitale rimane comunque immutata ed è stata quantificata in complessivi €5.391,59. Il CTU ha accertato che tale credito origina dalle due fatture che sono state emesse da YL Spa. (doc. 103, 104 e 154 conv.).
Si precisa che tra i ricalcoli effettuati va condiviso quello che è stato denominato “Ipotesi A” ove il
CTU, accogliendo tutti i tipi di eccezioni inerenti ai rifiuti delle cessioni avanzate dalla convenuta, ha escluso dal conteggio le cessioni a cui l'ASL si è opposta in applicazione di tutte le sopracitate normative (CTU p. 56 e 66).
Sul sopradetto importo e sulle fatture che sono state portate da parte attrice, che risultino pagate oltre la data di scadenza dei 90 giorni e a cui l'ASL non ha opposto almeno uno dei tipi di rifiuto, devono essere conteggiati gli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 e gli interessi anatocistici, quest'ultimi nella misura degli interessi legali di mora, che risultino prodotti dagli interessi moratori maturati sul capitale azionato con l'atto di citazione e che, alla data della notificazione dell'atto di citazione, risultino scaduti da oltre sei mesi ai sensi dell'art. 1283 Cc.
Infine, vanno conteggiate anche le somme richieste a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D. Lgs. 231/2002 ammontanti ad €40,00 sulle fatture azionate pagate oltre la data di scadenza dei 90 giorni a cui la ASL non abbia opposto almeno uno dei tipi di rifiuto della cessione del credito. Su detta somma non possono essere calcolati ulteriori interessi, come richiesto da parte attrice, poiché trattasi di un importo che viene riconosciuto forfettariamente e a titolo di risarcimento del danno.
Per le ragioni espresse, la domanda proposta da parte attrice deve essere accolta parzialmente dovendosi riconoscere un credito di €5.391,59 per sorte capitale, di €521,34 per interessi moratori, oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori ed €640,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, co. 2 del D. Lgs. 231/2002 (CTU p. 66).
Si precisa che gli interessi moratori sono stati calcolati dal CTU sino al 08/03/2024 ovvero sino alla data della pre-relazione della perizia.
Ne consegue che quelli moratori devono essere ricalcolati dalla data del 09/03/2024 a quella di notificazione dell'atto di citazione ai sensi del D. Lgs. 231/2002 nonché ex art. 1284, co. 4 Cc dalla domanda al soddisfo.
Per quanto riguarda gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sul capitale, scaduti da oltre sei mesi alla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ai sensi dell'art.
pagina 8 di 10 1283 Cc., devono essere calcolati nella misura degli interessi legali di mora di cui all'art. 2 e 5 del
D. Lgs. 231/2002 con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al soddisfo.
Infatti a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c. purché si tratti di interessi già dovuti almeno per sei mesi e che la parte richieda specificamente in giudizio la condanna al pagamento degli interessi che questi ultimi, da quel momento, produrranno.
Parte 2.4 Per quanto attiene gli importi richiesti da ulteriori rispetto a quelli maturati sulla sorte capitale ed originanti dagli interessi di mora di cui alle note di debito riepilogate negli elenchi prodotti da parte attrice sub , quantificati in complessivi €591.448,63, oltre Pt_5
interessi anatocistici ed €65.760,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D. Lgs. 231/2002 somma, quest'ultima, maturata solamente sulle note di debito di cui all'elenco sub C, la domanda va rigettata poiché dalla documentazione in atti non è possibile verificare né l'an né il quantum.
A tal proposito, il CTU rileva che “sulla base della documentazione presente agli atti di causa – non è possibile predisporre nessun accertamento in quanto la documentazione disponibile agli atti
di causa non contiene gli elementi necessari e indispensabili per verificare e quantificare la
debenza di eventuali interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte di
[...]
, di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale” (CTU p. 61). Parte_6
Pertanto, la domanda va rigettata.
Parte 2.5 Per quanto concerne gli ulteriori crediti richiesti da ammontanti a complessivi
€129.640,00 originanti dall'omesso rispetto del termine di pagamento e richiesti ai sensi dell'art. 6, co. 2, del D. Lgs. 231/2002, relativi a fatture ulteriori rispetto alle precedenti e portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto da parte attrice sub allegato F, la domanda va rigettata poiché dalla documentazione in atti non si rinviene alcun elemento utile dal quale possa desumersi la tardività del saldo delle predette fatture.
Come si legge nella perizia “il sottoscritto CTU non ha, tuttavia, rinvenuto l'esistenza, all'interno della documentazione agli atti, di nessun elemento utile alle verifiche richieste, in primis i mandati di pagamento dai quali desumere la tardività del saldo delle predette fatture” (CTU p. 63).
Pertanto, la domanda va rigettata.
pagina 9 di 10 2.6 Le domande subordinate proposte, in quanto afferenti a questioni che si ritengono assorbite dal parziale accoglimento della domanda principale formulata da parte attrice, vanno rigettate.
3. Le spese vengono compensate alla luce dell'accoglimento della domanda principale in misura esigua rispetto alla domanda iniziale sia rispetto a quella ridotta in sede di precisazione delle conclusioni.
Le spese di CTU vanno poste a carico di parte attrice per ¾ e a carico di parte convenuta per ¼ visto l'esito dei calcoli.
PQM
Il Giudice,
definitivamente pronunciando, condanna l' al pagamento in favore di Controparte_4 Parte_1 della somma di €5.391,59 per sorte capitale, di €521,34 per interessi moratori oltre i successivi dal
09/03/2024 alla domanda ex D. Lgs. 231/2002 nonché ex art. 1284, co. 4 Cc da quest'ultima al saldo, oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sul capitale dalla data della notificazione dell'atto di citazione al soddisfo nonché di €640,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, co. 2, del D. Lgs. 231/2002;
compensa le spese processuali tra le parti;
pone le spese di CTU per ¾ a carico dell'attrice e per ¼ a carico della convenuta.
Torino, 24 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
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