TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/06/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1122/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Giorgia Gatto, presso cui è stato eletto domicilio in Monza, via Cavour n. 5, giusta procura in atti
ATTRICE E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Christian CP_1 C.F._2
Lomartire e dell'avv. stab. presso cui è stato eletto domicilio in Controparte_2
Brugherio, via Santa Clotilde n. 26, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO del giudizio: 142002 - responsabilità professionale
CONCLUSIONI delle parti:
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in Parte_1 data 07.01.2025): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettate tutte le domande ed eccezioni svolte dalle controparti anche in via pregiudiziale, previe tutte le declaratorie di legge del caso, così giudicare:
In via principale:
1. accertato e dichiarato l'inadempimento dell'arch. per tutte le CP_1 causali di cui in narrativa condannare il sig. al risarcimento di tutti i CP_1 danni subiti dalla attrice per i fatti di cui è causa e per fatto e colpa del medesimo, quantificati nella misura di euro 48.661,47 ovvero, nella diversa misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
2. dichiarare l'inammissibilità delle domande avanzate in via riconvenzionale dalla controparte nella memoria ex art. 183 cpc comma sesto n. 1 perché tardive e improponibili per intervenuta decadenza;
3. rigettare tutte le domande ed adverso avanzate nei confronti dell'attrice perché infondate in fatto e in diritti per tutti i motivi indicati in atti;
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio e del Giudizio di accertamento tecnico preventivo In via istruttoria: l'esponente insiste nella ammissione della prova per testi sulle circostanze di cui ai capitoli di prova dedotti nella memoria ex art 183 cpc comma sesto n. 2 depositata in data 24 novembre 2024 da intendersi integralmente di seguito ritrascritti con i testi ivi indicati.
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data CP_1
13.01.2025):
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione, sia di merito che istruttoria, ex adverso formulata, così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa e con la miglior motivazione, la totale insussistenza di profili di responsabilità nei confronti dell'Arch. CP_1 quale progettista e DL e per l'effetto rigettare il ricorso e le domande avversarie ivi formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
- Rideterminare, anche con la migliore motivazione, la somma esposta dall'elaborato peritale depositato dal nominato CTU Arch. per danni Per_1 imputabili al professionista anche alla luce di quanto esposto in narrativa ed a seguito delle eventuali risultanze istruttorie;
IN VIA SUBORDINATA:
- nel denegato e non creduto caso di accoglimento, anche parziale delle domande svolte nei confronti dell'Arch. per qualsivoglia titolo e/o ragione, CP_1 accertare e dichiarare, anche con la migliore motivazione, la corresponsabilità della Sig.ra per tutti i motivi esposti in narrativa riducendo PT proporzionalmente gli importi che l'Arch. dovesse essere CP_1 eventualmente condannato a pagare, in base alle rispettive quote di responsabilità;
IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertare e dichiarare che l'Arch. è creditore nei confronti della CP_1 Sig.ra dell'importo di Euro 2.258,00, oltre interessi legali dal dovuto al PT saldo effettivo, in forza della fattura n. 02 del 07.02.2020 e, per l'effetto, condannare quest'ultima a pagare all'Arch, l'importo di Euro CP_1
2.258,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte anche solo parzialmente le domande poste dalla Sig.ra accertare e dichiarare che PT l'Arch. è creditore nei confronti della Sig.ra dell'importo di CP_1 PT
Euro 2.258,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo e, per l'effetto, compensare in tutto o in parte gli importi che l'Arch. dovesse essere CP_1
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio condannato a pagare alla Sig.ra con le somma esposta dovuta all'Arch. PT
; CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si chiede l'ammissione della prova diretta per interrogatorio formale della Sig.ra e prova per testi sui seguenti capitoli di prova: (omissis) PT
- Chiede ammettersi a prova contraria a quella disposta da parte resistente anche con i medesimi testi;
- La difesa scrivente si oppone alla richiesta di nuova CTU poiché già espletata nel procedimento per ATP e ritenuta esaustiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., premesso di aver Parte_1 conferito a di professione architetto, l'incarico di progettista e CP_1 direttore dei lavori in relazione ad opere di ristrutturazione da eseguirsi presso un'unità immobiliare di sua proprietà, ha allegato di aver subito danni derivanti dall'inadempimento del professionista in questione, danni verificati mediante un procedimento di accertamento tecnico preventivo. ha dunque citato in giudizio il domandandone la Parte_1 CP_1 condanna al risarcimento dei danni. ha domandato il rigetto delle domande avversarie, di cui ha CP_1 sostenuto l'infondatezza. Disposto il mutamento del rito ed acquisito il fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo espletato, la causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto soltanto con la memoria depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma sesto, numero 1, c.p.c. nel testo anteriore a quello attualmente vigente, è inammissibile, siccome tardiva. A tale proposito, deve rilevarsi che l'art. 167, comma secondo, c.p.c., nel testo previgente, nonché il quarto comma dell'art. 702 bis c.p.c. dispongono che il convenuto a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, il che non è avvenuto nella specie con riguardo alla domanda sopra indicata.
3. Passando ad esaminare la domanda proposta dall'attrice, deve premettersi che quest'ultima ha acquistato l'immobile oggetto della ristrutturazione descritta in atti con contratto stipulato in data 5 giugno 2020 (cfr.: doc. 1 dell'attrice). Trattasi, in particolare, di un appartamento al piano sesto del relativo fabbricato condominiale, di quattro locali e servizi, con pertinenziali vano cantina e vano autorimessa al piano seminterrato, oltre a lastrico solare al piano settimo. Per quanto concerne la responsabilità professionale del convenuto, essa emerge dall'elaborato peritale depositato all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio. Al riguardo, nella relazione peritale, con riferimento alle “opere eseguite in difformità dai progetti presentati relativamente alla formazione del vano accessorio di sbarco al lastrico solare (di cui al verbale della polizia locale)”, il C.T.U. ha verificato “la corresponsabilità dell'arch. in qualità di CP_1 direttore dei lavori, il quale non avrebbe dovuto consentire la realizzazione delle opere prima della presentazione presso il Comune della relativa variante” ed ha affermato che “l'esecuzione delle opere doveva inoltre essere preceduta da un aggiornamento degli elaborati strutturali”. Sempre nella stessa sede, con riferimento alla “mancanza dei rapporti aero illuminanti nel locale soggiorno”, il C.T.U., pur avendo rilevato che
“l'appartamento, così come compravenduto, non era mai stato autorizzato dal Comune di Monza e non sarebbe stato interamente sanabile se non con la realizzazione di alcune opere di adeguamento”, ha tuttavia osservato che il progetto presentato dal convenuto aveva contribuito a complicare la situazione, visto che “il progettista rappresenta uno stato rilevato chiamandolo erroneamente “autorizzato” quando invece era difforme dai permessi edilizi dell'epoca” e “inoltre riporta rapporti aero illuminanti calcolati in modo errato”; in proposito, nell'elaborato peritale si è ritenuto quanto segue: “Tale trascuratezza ha determinato il fatto che non era possibile realizzare il locale cottura previsto in un ambiente soggiorno privo di adeguanti rapporti aero illuminati. Pertanto il progetto è risultato in tal senso non conforme ai requisiti minimi del regolamento locale di igiene. Tale errore progettuale è riconducibile all'anno 2020 la responsabilità ricade in capo al progettista”. Sotto il profilo giuridico, premesso che l'erronea rappresentazione dello stato
“autorizzato” nella presentazione della pratica edilizia costituisce condotta interamente attribuibile a negligenza del progettista delle opere di ristrutturazione, con relativa responsabilità contrattuale, deve altresì ritenersi che, anche con riferimento alla direzione lavori, non possa pervenirsi a conclusioni diverse. Infatti, per quanto il coniuge dell'attrice, ovvero anche direttamente quest'ultima, possano aver interferito nell'esecuzione delle opere, ugualmente deve ritenersi che ciò non valga ad elidere la responsabilità professionale del convenuto.
Sul punto, deve in primo luogo rilevarsi che, come affermato dalla Corte di
Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 27045 del 18.10.2024), “nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente”.
Ebbene, sotto tale profilo, non risulta in concreto alcun atto del direttore dei lavori teso ad impedire irregolarità concernenti l'esecuzione delle opere per cui è causa.
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Si noti, in particolare, che il convenuto era pacificamente anche socio per la quota del 90% ed amministratore unico della società appaltatrice (cfr.: doc. 33 dell'attrice), sicché la situazione effettiva del cantiere non poteva in alcun momento essergli ignota.
In secondo luogo, neppure risulta che la pretesa ingerenza della committente nell'esecuzione dei lavori, anche a volerla considerare astrattamente sussistente, abbia privato il direttore dei lavori della possibilità di esercitare le prerogative legate alla sua funzione. Sotto tale profilo, anche l'asserita malattia del convenuto nel periodo in questione è stata oggetto di un'allegazione indeterminata (non risulta specificato alcunché circa il periodo di insorgenza della stessa e la sua durata), oltre che priva di qualunque supporto documentale. Alla luce di quanto precede, la sussistenza della responsabilità contrattuale del convenuto non può essere negata.
Deve ritenersi in questa sede l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 1227, comma primo, c.c., secondo cui “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Si rileva, in proposito, che la responsabilità del convenuto riguarda condotte rispetto a cui egli solo aveva le conoscenze tecniche necessarie ad evitare l'insorgere dei danni, che saranno esaminati oltre, sicché non è ravvisabile in concreto alcuna particolare condotta dell'attrice causalmente ricollegabile al prodursi dei danni medesimi.
Infatti, come sopra si è già visto, l'eventuale ingerenza della committente nell'esecuzione dei lavori ovvero la predisposizione di disegni da parte del di lei marito non costituivano condotte idonee ad elidere in alcun modo la necessità dell'approvazione di ciò da parte del direttore dei lavori sul piano tecnico, tenuto conto dei vincoli normativi ed amministrativi sussistenti.
Anche l'asserita possibilità di ottenere una deroga da parte dell'ATS in ordine ai rapporti aeroilluminanti non è stata coltivata per nulla dal il quale, sul CP_1 punto, è rimasto del tutto inerte, sia prima dell'inizio dei lavori, sia nel corso della loro esecuzione.
4. Passando all'esame della pretesa risarcitoria dell'attrice, deve osservarsi quanto segue.
Al riguardo, deve premettersi che gli unici danni liquidati dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo hanno riguardato l'attività di spostamento della cucina dal locale in cui essa era stata posizionata a quello in cui essa si trovava in precedenza, attività il cui costo è stato valutato in euro 13.000,00 al netto di IVA.
Aggiungendo l'IVA 10%, l'importo dovuto deve considerarsi pari ad euro
14.300,00.
In ordine a tale costo, deve rilevarsi che esso è stato contestato da entrambe le parti in sede di osservazioni all'elaborato peritale, osservazioni su cui, tuttavia, il C.T.U. ha già fornito il suo parere, che qui deve intendersi richiamato. Con riferimento alle spese effettive dello spostamento, analiticamente esposte dall'attrice in atti, deve osservarsi che la somma indicata dal C.T.U. va utilizzata ai fini della decisione quale parametro di congruità delle stesse, non potendo essere addebitati al convenuto costi superiori rispetto a quelli correnti di mercato.
Quanto al minor importo indicato dal convenuto, deve rilevarsi che la parte in questione si è opposta ad un'integrazione della C.T.U., né vi sono elementi che permettano di discostarsi dalla valutazione peritale effettuata prima della causa.
Considerato che
, come innanzi si è visto, non sussistevano affatto i presupposti per trasferire la cucina nel locale in cui essa era stata posta (dal che è sorta la necessità di riportarla dove si trovava in precedenza), deve ritenersi fondata la richiesta dell'attrice di vedersi ristorare anche il costo del primo spostamento. La relativa quantificazione in euro 4.132,00, di cui al doc. 27 dell'attrice, deve essere considerata congrua in rapporto alla liquidazione del costo di ripristino indicato nell'elaborato peritale. L'attrice ha domandato, altresì, il ristoro dell'ammenda alla stessa applicata in sede penale per le opere abusive riscontrate dal Comune di Monza.
Tale voce non può essere riconosciuta, visto che l'ammenda si riferisce non già alle mancanze del professionista convenuto, il quale ha subito analogo provvedimento sanzionatorio, bensì ad un fatto proprio dell'attrice, a cui le dimensioni dello sbarco, ben differenti dall'autorizzato, non potevano di certo essere ignote, e che non ha posto in essere alcuna condotta finalizzata ad ovviarvi prima del sopralluogo della Polizia Locale. Considerazioni analoghe valgono per quanto concerne il costo assertivamente sostenuto dalla proprietaria per adeguare il controsoffitto del vano scala e per lo spostamento dello split erroneamente posizionato nel vano.
Anche le spese sostenute per l'intervento del nuovo professionista arch. Per_2 non sono dovute, visto che esse corrispondono sostanzialmente a quelle che, in caso di mancata sostituzione, avrebbero dovuto essere corrisposte - anche per la variante non presentata - al convenuto, al quale invece non è stato riconosciuto alcun compenso.
Quanto al costo dell'intervento di un ingegnere strutturista, esso avrebbe dovuto essere sostenuto anche nel caso in cui le opere fossero state eseguite in maniera regolare, anziché abusiva, sicché non costituisce danno risarcibile.
È invece dovuto il rimborso degli esborsi sostenuti dall'attrice in relazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo che ha preceduto il presente giudizio e che si è reso necessario proprio alla luce della responsabilità professionale del convenuto e dell'indisponibilità dello stesso a risarcire il danno. Trattasi di euro 4.199,73 corrisposti al C.T.U. (cfr.: doc. 31 e 31B dell'attrice) e di euro 1.903,20 per l'assistenza del C.T. di parte (cfr.: doc. 32 dell'attrice).
Al riguardo, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 30854 del
06.11.2023) ha affermato, in un caso analogo, che “le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate”. Il danno complessivo in ordine al quale sussiste il diritto al risarcimento da parte dell'attrice ammonta dunque a complessivi euro 24.534,93 (euro 14.300,00 + euro
4.132,00 + euro 4.199,73 + euro 1.903,20).
Considerato che si verte in tema di credito di natura risarcitoria, e dunque di valore, sullo stesso, secondo l'orientamento interpretativo della Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 1712 del 17.02.1995), sono dovuti la rivalutazione monetaria nonché gli interessi, questi ultimi da calcolarsi nella misura legale sulla somma rivalutata anno per anno, il tutto fino alla data odierna, con decorrenza dalla data del 9 novembre 2022, vale a dire quella dell'ultimo pagamento all'esito dell'accertamento tecnico preventivo (cfr.: doc. 31 dell'attrice).
Il danno in questione risulta dunque pari ad euro 27.374,05. Su quest'ultima somma sono dovuti gli interessi di mora nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della presente decisione e fino al saldo. La domanda dell'attrice va dunque accolta entro i limiti sopra indicati, con rigetto di ogni ulteriore richiesta.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con applicazione degli importi tabellari medi.
Si rileva, in proposito, che la somma riconosciuta all'attrice a titolo di risarcimento del danno, benché inferiore a quella domandata con il ricorso introduttivo, è tuttavia ben superiore a quella indicata nella proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. all'udienza del 17 aprile 2024, non accettata dal convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da PT nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1. condanna a pagare ad , a titolo di risarcimento CP_1 Parte_1 dei danni per i fatti oggetto di causa, la complessiva somma di euro 27.374,05, oltre interessi di mora nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della presente decisione e fino al saldo;
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale del convenuto;
3. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
4. condanna a rifondere ad le spese processuali, CP_1 Parte_1 che liquida in complessivi euro 545,00 per anticipazioni ed euro 7.616,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Così deciso in Monza, in data 7 giugno 2025.
Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
6 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1122/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Giorgia Gatto, presso cui è stato eletto domicilio in Monza, via Cavour n. 5, giusta procura in atti
ATTRICE E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Christian CP_1 C.F._2
Lomartire e dell'avv. stab. presso cui è stato eletto domicilio in Controparte_2
Brugherio, via Santa Clotilde n. 26, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO del giudizio: 142002 - responsabilità professionale
CONCLUSIONI delle parti:
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in Parte_1 data 07.01.2025): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettate tutte le domande ed eccezioni svolte dalle controparti anche in via pregiudiziale, previe tutte le declaratorie di legge del caso, così giudicare:
In via principale:
1. accertato e dichiarato l'inadempimento dell'arch. per tutte le CP_1 causali di cui in narrativa condannare il sig. al risarcimento di tutti i CP_1 danni subiti dalla attrice per i fatti di cui è causa e per fatto e colpa del medesimo, quantificati nella misura di euro 48.661,47 ovvero, nella diversa misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
2. dichiarare l'inammissibilità delle domande avanzate in via riconvenzionale dalla controparte nella memoria ex art. 183 cpc comma sesto n. 1 perché tardive e improponibili per intervenuta decadenza;
3. rigettare tutte le domande ed adverso avanzate nei confronti dell'attrice perché infondate in fatto e in diritti per tutti i motivi indicati in atti;
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio e del Giudizio di accertamento tecnico preventivo In via istruttoria: l'esponente insiste nella ammissione della prova per testi sulle circostanze di cui ai capitoli di prova dedotti nella memoria ex art 183 cpc comma sesto n. 2 depositata in data 24 novembre 2024 da intendersi integralmente di seguito ritrascritti con i testi ivi indicati.
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data CP_1
13.01.2025):
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione, sia di merito che istruttoria, ex adverso formulata, così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa e con la miglior motivazione, la totale insussistenza di profili di responsabilità nei confronti dell'Arch. CP_1 quale progettista e DL e per l'effetto rigettare il ricorso e le domande avversarie ivi formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
- Rideterminare, anche con la migliore motivazione, la somma esposta dall'elaborato peritale depositato dal nominato CTU Arch. per danni Per_1 imputabili al professionista anche alla luce di quanto esposto in narrativa ed a seguito delle eventuali risultanze istruttorie;
IN VIA SUBORDINATA:
- nel denegato e non creduto caso di accoglimento, anche parziale delle domande svolte nei confronti dell'Arch. per qualsivoglia titolo e/o ragione, CP_1 accertare e dichiarare, anche con la migliore motivazione, la corresponsabilità della Sig.ra per tutti i motivi esposti in narrativa riducendo PT proporzionalmente gli importi che l'Arch. dovesse essere CP_1 eventualmente condannato a pagare, in base alle rispettive quote di responsabilità;
IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertare e dichiarare che l'Arch. è creditore nei confronti della CP_1 Sig.ra dell'importo di Euro 2.258,00, oltre interessi legali dal dovuto al PT saldo effettivo, in forza della fattura n. 02 del 07.02.2020 e, per l'effetto, condannare quest'ultima a pagare all'Arch, l'importo di Euro CP_1
2.258,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte anche solo parzialmente le domande poste dalla Sig.ra accertare e dichiarare che PT l'Arch. è creditore nei confronti della Sig.ra dell'importo di CP_1 PT
Euro 2.258,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo e, per l'effetto, compensare in tutto o in parte gli importi che l'Arch. dovesse essere CP_1
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio condannato a pagare alla Sig.ra con le somma esposta dovuta all'Arch. PT
; CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si chiede l'ammissione della prova diretta per interrogatorio formale della Sig.ra e prova per testi sui seguenti capitoli di prova: (omissis) PT
- Chiede ammettersi a prova contraria a quella disposta da parte resistente anche con i medesimi testi;
- La difesa scrivente si oppone alla richiesta di nuova CTU poiché già espletata nel procedimento per ATP e ritenuta esaustiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., premesso di aver Parte_1 conferito a di professione architetto, l'incarico di progettista e CP_1 direttore dei lavori in relazione ad opere di ristrutturazione da eseguirsi presso un'unità immobiliare di sua proprietà, ha allegato di aver subito danni derivanti dall'inadempimento del professionista in questione, danni verificati mediante un procedimento di accertamento tecnico preventivo. ha dunque citato in giudizio il domandandone la Parte_1 CP_1 condanna al risarcimento dei danni. ha domandato il rigetto delle domande avversarie, di cui ha CP_1 sostenuto l'infondatezza. Disposto il mutamento del rito ed acquisito il fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo espletato, la causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto soltanto con la memoria depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma sesto, numero 1, c.p.c. nel testo anteriore a quello attualmente vigente, è inammissibile, siccome tardiva. A tale proposito, deve rilevarsi che l'art. 167, comma secondo, c.p.c., nel testo previgente, nonché il quarto comma dell'art. 702 bis c.p.c. dispongono che il convenuto a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, il che non è avvenuto nella specie con riguardo alla domanda sopra indicata.
3. Passando ad esaminare la domanda proposta dall'attrice, deve premettersi che quest'ultima ha acquistato l'immobile oggetto della ristrutturazione descritta in atti con contratto stipulato in data 5 giugno 2020 (cfr.: doc. 1 dell'attrice). Trattasi, in particolare, di un appartamento al piano sesto del relativo fabbricato condominiale, di quattro locali e servizi, con pertinenziali vano cantina e vano autorimessa al piano seminterrato, oltre a lastrico solare al piano settimo. Per quanto concerne la responsabilità professionale del convenuto, essa emerge dall'elaborato peritale depositato all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio. Al riguardo, nella relazione peritale, con riferimento alle “opere eseguite in difformità dai progetti presentati relativamente alla formazione del vano accessorio di sbarco al lastrico solare (di cui al verbale della polizia locale)”, il C.T.U. ha verificato “la corresponsabilità dell'arch. in qualità di CP_1 direttore dei lavori, il quale non avrebbe dovuto consentire la realizzazione delle opere prima della presentazione presso il Comune della relativa variante” ed ha affermato che “l'esecuzione delle opere doveva inoltre essere preceduta da un aggiornamento degli elaborati strutturali”. Sempre nella stessa sede, con riferimento alla “mancanza dei rapporti aero illuminanti nel locale soggiorno”, il C.T.U., pur avendo rilevato che
“l'appartamento, così come compravenduto, non era mai stato autorizzato dal Comune di Monza e non sarebbe stato interamente sanabile se non con la realizzazione di alcune opere di adeguamento”, ha tuttavia osservato che il progetto presentato dal convenuto aveva contribuito a complicare la situazione, visto che “il progettista rappresenta uno stato rilevato chiamandolo erroneamente “autorizzato” quando invece era difforme dai permessi edilizi dell'epoca” e “inoltre riporta rapporti aero illuminanti calcolati in modo errato”; in proposito, nell'elaborato peritale si è ritenuto quanto segue: “Tale trascuratezza ha determinato il fatto che non era possibile realizzare il locale cottura previsto in un ambiente soggiorno privo di adeguanti rapporti aero illuminati. Pertanto il progetto è risultato in tal senso non conforme ai requisiti minimi del regolamento locale di igiene. Tale errore progettuale è riconducibile all'anno 2020 la responsabilità ricade in capo al progettista”. Sotto il profilo giuridico, premesso che l'erronea rappresentazione dello stato
“autorizzato” nella presentazione della pratica edilizia costituisce condotta interamente attribuibile a negligenza del progettista delle opere di ristrutturazione, con relativa responsabilità contrattuale, deve altresì ritenersi che, anche con riferimento alla direzione lavori, non possa pervenirsi a conclusioni diverse. Infatti, per quanto il coniuge dell'attrice, ovvero anche direttamente quest'ultima, possano aver interferito nell'esecuzione delle opere, ugualmente deve ritenersi che ciò non valga ad elidere la responsabilità professionale del convenuto.
Sul punto, deve in primo luogo rilevarsi che, come affermato dalla Corte di
Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 27045 del 18.10.2024), “nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente”.
Ebbene, sotto tale profilo, non risulta in concreto alcun atto del direttore dei lavori teso ad impedire irregolarità concernenti l'esecuzione delle opere per cui è causa.
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Si noti, in particolare, che il convenuto era pacificamente anche socio per la quota del 90% ed amministratore unico della società appaltatrice (cfr.: doc. 33 dell'attrice), sicché la situazione effettiva del cantiere non poteva in alcun momento essergli ignota.
In secondo luogo, neppure risulta che la pretesa ingerenza della committente nell'esecuzione dei lavori, anche a volerla considerare astrattamente sussistente, abbia privato il direttore dei lavori della possibilità di esercitare le prerogative legate alla sua funzione. Sotto tale profilo, anche l'asserita malattia del convenuto nel periodo in questione è stata oggetto di un'allegazione indeterminata (non risulta specificato alcunché circa il periodo di insorgenza della stessa e la sua durata), oltre che priva di qualunque supporto documentale. Alla luce di quanto precede, la sussistenza della responsabilità contrattuale del convenuto non può essere negata.
Deve ritenersi in questa sede l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 1227, comma primo, c.c., secondo cui “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Si rileva, in proposito, che la responsabilità del convenuto riguarda condotte rispetto a cui egli solo aveva le conoscenze tecniche necessarie ad evitare l'insorgere dei danni, che saranno esaminati oltre, sicché non è ravvisabile in concreto alcuna particolare condotta dell'attrice causalmente ricollegabile al prodursi dei danni medesimi.
Infatti, come sopra si è già visto, l'eventuale ingerenza della committente nell'esecuzione dei lavori ovvero la predisposizione di disegni da parte del di lei marito non costituivano condotte idonee ad elidere in alcun modo la necessità dell'approvazione di ciò da parte del direttore dei lavori sul piano tecnico, tenuto conto dei vincoli normativi ed amministrativi sussistenti.
Anche l'asserita possibilità di ottenere una deroga da parte dell'ATS in ordine ai rapporti aeroilluminanti non è stata coltivata per nulla dal il quale, sul CP_1 punto, è rimasto del tutto inerte, sia prima dell'inizio dei lavori, sia nel corso della loro esecuzione.
4. Passando all'esame della pretesa risarcitoria dell'attrice, deve osservarsi quanto segue.
Al riguardo, deve premettersi che gli unici danni liquidati dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo hanno riguardato l'attività di spostamento della cucina dal locale in cui essa era stata posizionata a quello in cui essa si trovava in precedenza, attività il cui costo è stato valutato in euro 13.000,00 al netto di IVA.
Aggiungendo l'IVA 10%, l'importo dovuto deve considerarsi pari ad euro
14.300,00.
In ordine a tale costo, deve rilevarsi che esso è stato contestato da entrambe le parti in sede di osservazioni all'elaborato peritale, osservazioni su cui, tuttavia, il C.T.U. ha già fornito il suo parere, che qui deve intendersi richiamato. Con riferimento alle spese effettive dello spostamento, analiticamente esposte dall'attrice in atti, deve osservarsi che la somma indicata dal C.T.U. va utilizzata ai fini della decisione quale parametro di congruità delle stesse, non potendo essere addebitati al convenuto costi superiori rispetto a quelli correnti di mercato.
Quanto al minor importo indicato dal convenuto, deve rilevarsi che la parte in questione si è opposta ad un'integrazione della C.T.U., né vi sono elementi che permettano di discostarsi dalla valutazione peritale effettuata prima della causa.
Considerato che
, come innanzi si è visto, non sussistevano affatto i presupposti per trasferire la cucina nel locale in cui essa era stata posta (dal che è sorta la necessità di riportarla dove si trovava in precedenza), deve ritenersi fondata la richiesta dell'attrice di vedersi ristorare anche il costo del primo spostamento. La relativa quantificazione in euro 4.132,00, di cui al doc. 27 dell'attrice, deve essere considerata congrua in rapporto alla liquidazione del costo di ripristino indicato nell'elaborato peritale. L'attrice ha domandato, altresì, il ristoro dell'ammenda alla stessa applicata in sede penale per le opere abusive riscontrate dal Comune di Monza.
Tale voce non può essere riconosciuta, visto che l'ammenda si riferisce non già alle mancanze del professionista convenuto, il quale ha subito analogo provvedimento sanzionatorio, bensì ad un fatto proprio dell'attrice, a cui le dimensioni dello sbarco, ben differenti dall'autorizzato, non potevano di certo essere ignote, e che non ha posto in essere alcuna condotta finalizzata ad ovviarvi prima del sopralluogo della Polizia Locale. Considerazioni analoghe valgono per quanto concerne il costo assertivamente sostenuto dalla proprietaria per adeguare il controsoffitto del vano scala e per lo spostamento dello split erroneamente posizionato nel vano.
Anche le spese sostenute per l'intervento del nuovo professionista arch. Per_2 non sono dovute, visto che esse corrispondono sostanzialmente a quelle che, in caso di mancata sostituzione, avrebbero dovuto essere corrisposte - anche per la variante non presentata - al convenuto, al quale invece non è stato riconosciuto alcun compenso.
Quanto al costo dell'intervento di un ingegnere strutturista, esso avrebbe dovuto essere sostenuto anche nel caso in cui le opere fossero state eseguite in maniera regolare, anziché abusiva, sicché non costituisce danno risarcibile.
È invece dovuto il rimborso degli esborsi sostenuti dall'attrice in relazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo che ha preceduto il presente giudizio e che si è reso necessario proprio alla luce della responsabilità professionale del convenuto e dell'indisponibilità dello stesso a risarcire il danno. Trattasi di euro 4.199,73 corrisposti al C.T.U. (cfr.: doc. 31 e 31B dell'attrice) e di euro 1.903,20 per l'assistenza del C.T. di parte (cfr.: doc. 32 dell'attrice).
Al riguardo, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 30854 del
06.11.2023) ha affermato, in un caso analogo, che “le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate”. Il danno complessivo in ordine al quale sussiste il diritto al risarcimento da parte dell'attrice ammonta dunque a complessivi euro 24.534,93 (euro 14.300,00 + euro
4.132,00 + euro 4.199,73 + euro 1.903,20).
Considerato che si verte in tema di credito di natura risarcitoria, e dunque di valore, sullo stesso, secondo l'orientamento interpretativo della Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 1712 del 17.02.1995), sono dovuti la rivalutazione monetaria nonché gli interessi, questi ultimi da calcolarsi nella misura legale sulla somma rivalutata anno per anno, il tutto fino alla data odierna, con decorrenza dalla data del 9 novembre 2022, vale a dire quella dell'ultimo pagamento all'esito dell'accertamento tecnico preventivo (cfr.: doc. 31 dell'attrice).
Il danno in questione risulta dunque pari ad euro 27.374,05. Su quest'ultima somma sono dovuti gli interessi di mora nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della presente decisione e fino al saldo. La domanda dell'attrice va dunque accolta entro i limiti sopra indicati, con rigetto di ogni ulteriore richiesta.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con applicazione degli importi tabellari medi.
Si rileva, in proposito, che la somma riconosciuta all'attrice a titolo di risarcimento del danno, benché inferiore a quella domandata con il ricorso introduttivo, è tuttavia ben superiore a quella indicata nella proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. all'udienza del 17 aprile 2024, non accettata dal convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da PT nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1. condanna a pagare ad , a titolo di risarcimento CP_1 Parte_1 dei danni per i fatti oggetto di causa, la complessiva somma di euro 27.374,05, oltre interessi di mora nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della presente decisione e fino al saldo;
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale del convenuto;
3. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
4. condanna a rifondere ad le spese processuali, CP_1 Parte_1 che liquida in complessivi euro 545,00 per anticipazioni ed euro 7.616,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Così deciso in Monza, in data 7 giugno 2025.
Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
6 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio