Versione
11 dicembre 1986
11 dicembre 1986
>
Versione
1 gennaio 1995
1 gennaio 1995
>
Versione
31 dicembre 2023
31 dicembre 2023
Art. 8. 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana il regolamento contenente disposizioni per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri degli alloggi di cui alla lettera b) dell'articolo 7, le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che e' determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa con ((le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale del Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,)) di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che deve provvedervi direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all' articolo 1609 del codice civile , nonche' le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone e' trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, nella misura del 20 per cento dell'importo per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e del restante 80 per cento per la realizzazione, a cura del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, di altri alloggi per il personale del Corpo.
2. ((Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono chiamate)) preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento di cui al comma 1. (1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 1994, n. 274 ha disposto (con l'art. 43, comma 4) che per il presente articolo le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana con proprio decreto, il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) interessate.
2. ((Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono chiamate)) preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento di cui al comma 1. (1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 1994, n. 274 ha disposto (con l'art. 43, comma 4) che per il presente articolo le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana con proprio decreto, il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) interessate.
Giurisprudenza • 7
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/12/2017, n. 5972Provvedimento: […] Il successivo art. 8 della medesima legge n. 831 del 1986 ha previsto che « 1. […] Con decreto del Ministro dell'interno per il personale della Polizia di Stato, … da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate disposizioni in analogia a quanto disposto dall'art. 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, per il Corpo della guardia di finanza ».Leggi di più...
- art. 51-53 del d.P.R. n. 782 del 1985·
- sospensione della trattenuta mensile·
- legge n. 1034 del 1971·
- principio di adeguata motivazione·
- regolamento di servizio della pubblica sicurezza·
- onerosità della concessione·
- giurisdizione civile·
- giurisdizione amministrativa·
- concessione di alloggi di servizio·
- art. 23 della Costituzione·
- principio di compensazione·
- determinazione del canone di concessione·
- legge n. 831 del 1986·
- decreto del Ministero dell'Interno 6 agosto 1992, n. 574