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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/05/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2222/2024 R.G.
TRA
con Avv. Marco Oliverio Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con Avv. Giorgia Gaudino resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.6.2024 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la società in epigrafe e, premesso di essere stato assunto il 12.7.2022 con contratto a termine sino al 31.12.2022 con inquadramento al livello VI del
CCNL di settore, esponeva che il rapporto di lavoro era stato prorogato dall'1.1.2023 al 10.7.2023 e successivamente dal 11.7.2023 al 30.9.2023.
Deduceva che l'ultima proroga del contratto a termine era stata stipulata per sostituzione di personale in ferie della sede operativa di Settingiano ma che aveva sempre lavorato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Annunziata di
Cosenza.
Rappresentava che, a fronte del contratto di lavoro che prevedeva lo svolgimento di n. 40 ore di lavoro settimanali, aveva in realtà svolto n. 2 ore di lavoro straordinario al giorno durante il turno pomeridiano e n. 4 ore di lavoro
1 straordinario al giorno durante il turno antimeridiano, eseguendo le prestazioni di lavoro, rispettivamente, dalle 15 alle 24,00 e dalle 8 alle 18 o dalle 8 alle 19.
Evidenziava che era stato autorizzato dall' alla fruizione dei permessi per CP_2 assistenza a disabile per il periodo dal 28.2.2023 al 10.7.2023 e che il datore di lavoro non aveva concesso detti permessi nei mesi di marzo, aprile, luglio e agosto 2023 ma soltanto per una giornata nel giugno 2023.
Assumeva di non aver goduto di permessi né fruito di ferie e che non erano stati corrisposti il rateo di tredicesima ed il TFR rimanendo creditore, a titolo di straordinario feriale diurno, ferie non godute, permessi non retribuiti, indennità di servizio notturno e TFR della complessiva somma di € 11.299,50 come da allegati conteggi.
Concludeva chiedendo “1) Accertare e dichiarare che il ricorrente è stato assunto in data 12/07/2022 con la mansione di operaio inquadrato al VI livello del CCNL Istituti di Vigilanza che insistono nella Regione Calabria con contratto di lavoro a tempo determinato sino alla data del 31/12/2022.
2) Accertare e dichiarare che il predetto contratto con le stesse mansioni e la medesima qualifica in data 01/01/2023 è stato prorogato prima alla data del
10/07/2023, e successivamente dalla data del 11/07/2023 è stato nuovamente prorogato sino alla data del 30/09/2023.
3) Accertare e dichiarare che l'ultima proroga è stata stipulata per la sostituzione del personale per ferie, presso il territorio delle province di
Catanzaro e Reggio Calabria, afferente alla sede operativa di Settingiano)
Accertare e dichiarare che durante il predetto periodo parte ricorrente lavorava per n. 5 giorni la settimana con un turno di riposo a scalare settimanale, che poteva capitare in qualsiasi giorno della settimana.
5) Accertare e dichiarare che i turni di lavoro erano sostanzialmente cosi strutturati, il turno di mattina dalle ore 08.00 alle ore 15.00, il turno pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 22.00, ed il turno notturno dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
6) Accertare e dichiarare il ricorrente ha sempre lavorato presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Civile di Cosenza dell'Annunziata ed in alcune
2 circostanze presso l'Ospedale di Rogliano Santa Barbara per garantire li accessi al pubblico.
7) Accertare e dichiarare che in realtà, sebbene il contratto collettivo prevedeva il numero di 40 ore settimanali, il ricorrente ha sempre svolto dalle
n.2 alle n.4 ore di straordinario al giorno.
8) Accertare e dichiarare che il ricorrente per assistenza familiare disabile ha presentato in data 28/02/2023 apposita richiesta per l'utilizzo dei permessi mensili che è stata autorizzata dall' per il periodo dal 28/02/2023 al CP_2
10/07/2023, domanda di utilizzo dei descritti permessi reiterata in data
11/08/2023 che è stata autorizzata dall' per il periodo dal 11/08/2023 al CP_2
30/09/2023.
9) Accertare e dichiarare che il ricorrente nel mese di settembre 2023, ha chiesto il congedo straordinario che gli è stato concesso per il periodo dal
15/09/2023 al 23/09/2023.
10) Accertare e dichiarare che il ricorrente anche per assistere il familiare disabile, dal 28/02/2023 dalla data di richiesta formulata all' ha chiesto CP_2 alla società resistente di potere svolgere i turni pomeridiani dalle ore 15.00 alle ore 22.00
11) Accertare e dichiarare che il ricorrente per come sopra detto, ha sempre svolto n.2 ore di straordinario per quanto riguarda il turno pomeridiano, perché iniziava alle 15.00 e terminava alle ore 24.00, mentre ha volto n.4 ore di straordinario durante i turni antimeridiani, in quanto lavorava dalle ore 08.00 alle ore 18.00 o anche dalle ore 08.00 alle ore 19.00.
12) Accertare e dichiarare che il ricorrente con la qualifica sopra richiamata e presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Cosenza, svolgeva il servizio di vigilanza e presenziava davanti gli ingessi sensibili dell'ospedale.
13) Accertare e dichiarare che nel periodo dell'ultimo contratto di lavoro prorogato dalla data del 11/07/2023 alla data del 30/09/2023 quando il rapporto è terminato, il ricorrente seppure nel contratto avesse come sede di lavoro le province di Catanzaro o Reggio Calabria, in realtà ha sempre e solo lavorato presso la provincia di Cosenza e sempre presso laede di lavoro
3 dell'Ospedale di Cosenza e/o in alcune circostanze presso l'Ospedale di
Rogliano Santa Barbara.
14) Accertare e dichiarare che durante il predetto periodo di lavoro, non ha mai utilizzati permessi, non ha mai usufruito di ferie all'anno, il ratei della tredicesima nonché tutto il TFR maturato per tutto il rapporto di lavoro.
15) accertare e dichiarare la illegittimità, e quindi la nullità dell'ultima proroga in quanto eseguita per sostituzione di personale presso l' Parte_2
e non per come indicato nel contratto di proroga, altro personale in
[...] altre province (Catanzaro e Reggio Calabria), e contestualmente ordinare la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato sin alla data delle prima assunzione avvenuta in data 12/07/2022, in quanto oltre alla violazione sopra richiamata, il mancato rispetto degli intervalli di tempo per le proroghe dei contratti di lavoro superiore ai 6 mesi, nel caso di specie di giorni 20, comporta la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
16) Accertare e dichiarare che tutto il periodo oggetto del ricorso, il ricorrente il diritto alla differenza sulla retribuzione la somma di €.7.493,85 per straordinario feriale diurno, la somma di €.1.360,08 per le ferie non godute,
l'importo di €.440,26 a titolo di permessi non retribuiti, la somma di €.71,06 a titolo di indennità di servizio notturno, nonché la somma di €.1.934,25 a titolo di TFR per l'importo totale di€.11.299,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggi elaborati dall' di Controparte_3
Cosenza.
17) In conseguenza degli accertamenti di cui ai punti 1,
2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,12,13,14,15,16 condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della differenza sulla retribuzione ordinaria non corrisposta in quanto ha maturato il diritto alla differenza sulla retribuzione la somma la somma di €.7.493,85 per straordinario feriale diurno, la somma di
€.1.360,08 per le ferie non godute, l'importo di €.440,26 a titolo di permessi non retribuiti, la somma di €.71,06 a titolo di indennità di servizio notturno, nonché la somma di €.1.934,25 a titolo di TFR per l'importo totale di
4 €.11.299,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggi elaborati dall' di Cosenza. Controparte_3
18) In caso di difformità, con quanto versato, dichiarare l'obbligo del datore di lavoro, in favore del ricorrente, di procedere a tutti gli adeguamenti di carattere economico, normativo e previdenziale, previsti dalla legge in conseguenza dei suddetti accertamenti [..]”.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità Controparte_1 della domanda di impugnativa del contratto a termine per intervenuta decadenza dall'azione ex art. 28 D. Lgs. n. 81/2015 e contestando la domanda relativa alle differenze retributive, concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 6.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Deve, preliminarmente, essere esaminata la domanda di impugnativa del contratto a termine volta alla declaratoria di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato (cfr. punto 15 delle conclusioni del ricorso) ed argomentata sulla ritenuta nullità dell'ultima proroga del termine apposto al contratto (siccome eseguita formalmente per la sostituzione di personale assente presso le province di Catanzaro e Reggio Calabria ma, di fatto, disposta per la sostituzione di personale in servizio presso l'
[...]
), nonché sul mancato rispetto degli intervalli temporali tra le Parte_2 disposte proroghe.
La domanda deve essere dichiarata inammissibile attesa la decadenza dall'azione di impugnativa ex art. 28 D. lgs. n. 81/2015 in cui è incorsa la parte posto che il rapporto a termine è cessato, per come dedotto, il 30.9.2023 mentre il ricorso (quale primo ed unico atto con il quale il ricorrente ha contestato l'apposizione del termine) è stato notificato alla convenuta il
10.6.2024 (cfr. all. 5 fasc. , e dunque ampiamente Controparte_1 oltre il termine decadenziale di 180 giorni.
5 Ciò detto, non merita accoglimento neppure la domanda intesa ad ottenere il pagamento delle rivendicate differenze retributive.
Ed invero, parte ricorrente assume, anzitutto, di aver svolto prestazioni di lavoro straordinarie per n. 2 oppure n. 4 ore di lavoro al giorno a seconda che queste siano state rese nel turno pomeridiano o antimeridiano e rivendica il pagamento delle relative maggiorazioni.
Parte convenuta ha contestato la domanda deducendo, da un lato, che le ore di straordinario rese erano state conteggiate e liquidate come risultava dalle buste paga prodotte dal ricorrente e, dall'altro, evidenziando la non comprensibilità dei conteggi formulati sul punto in quanto riportanti la quota fissa di n. 60 ore di straordinario mensile.
Va qui richiamato l'orientamento di legittimità per cui “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (così, tra le altre, Cass. Sez.
Lav. 16 febbraio 2009, n. 3714).
La Suprema Corte ha, in particolare, precisato (cfr. Cass. 16 giugno 2018, n.
16150) che “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo” (nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver
"lavorato oltre l'orario di lavoro) evidenziando che “[..] il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo (nel caso di specie: diritto al compenso per lavoro straordinario): secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. s.u. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013,
n. 22738) [..]”.
Conformemente a tali indicazioni, la giurisprudenza è quindi ferma nel ritenere che “In tema di lavoro straordinario, il lavoratore è tenuto a fornire allegazione e relativa prova, tanto rigorosa, quanto specifica, con la
6 conseguenza che vanno allegati con precisione gli orari effettivamente osservati, che vanno altrettanto precisamente provati, secondo il noto principio della circolarità tra oneri di allegazione e oneri di prova” (cfr., tra le altre, Corte di Appello Milano, 9 dicembre 2021; Cass. n. 4076/2018).
Ebbene, tale onere nella specie non è stato assolto poiché le allegazioni svolte da parte ricorrente appaiono connotate da genericità oltre che da contraddittorietà avendo la parte dedotto, da un lato, di aver lavorato durante i turni antimeridiani dalle ore 08.00 alle ore 18.00 o anche dalle ore 08.00 alle ore 19.00 (cfr. pag. 3 del ricorso) – risultando dunque oggettivamente ambiguo l'utilizzo dell'avverbio “anche” - e, dall'altro, conteggiato in maniera costante, per tutto il periodo lavorativo, n. 60 ore di lavoro straordinario (cfr. conteggi in fasc. ricorrente) senza allegare neppure su quanti turni antimeridiani e pomeridiani abbia svolto nel corso del mese, ciò che pure assume rilevanza considerato che il ricorrente ha sostenuto di aver reso n. 2 ore di lavoro straordinario durante il turno pomeridiano (pag. 3 del ricorso).
A ciò aggiungasi che, per come correttamente rilevato dalla resistente, nelle buste paga prodotte dal ricorrente - e da questi in alcun modo contestate (il ricorrente non ha, invero, lamentato l'omesso pagamento degli importi indicati in busta paga) - risulta pure l'indicazione delle ore di lavoro straordinario svolte e retribuite.
La domanda non può quindi essere accolta.
Medesima sorte spetta alla domanda intesa al pagamento delle ferie non godute e dell'indennità di servizio notturno.
Ed invero, il ricorrente non ha assolto agli oneri probatori sullo stesso gravanti, ossia quello di aver lavorato in giorni destinati alle ferie (cfr., tra le altre, Cass.
Sez. Lav. 22 dicembre 2009) ovvero nel turno notturno, non avendo articolato specifica richiesta istruttoria sul punto;
anche in tal caso, del resto, dalle buste paga prodotte dal ricorrente risulta l'indicazione sia delle ferie godute che il pagamento dell'indennità di turno notturno.
Con riguardo ai permessi non retribuiti ed al TFR deve, infine, rilevarsi che costituendosi in giudizio la convenuta ha provato l'avvenuto pagamento, in
7 data 6.6.2024 (cfr. busta paga e bonifico, all. 6) del trattamento di fine rapporto oltre che dei ratei di tredicesima e dei permessi non retribuiti.
Quanto, invece, alla lamentata mancata fruizione dei permessi ex L. n.
104/1992 deve osservarsi che la parte non ha proposto nelle conclusioni del ricorso alcuna domanda di pagamento (neppure a titolo di risarcitorio) relativa a detti permessi.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, in definitiva, essere rigettato.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tenuto conto che parte degli emolumenti rivendicati sono stati corrisposti dalla convenuta soltanto in epoca posteriore alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite
Così deciso in Cosenza, 6 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
8
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2222/2024 R.G.
TRA
con Avv. Marco Oliverio Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con Avv. Giorgia Gaudino resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.6.2024 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la società in epigrafe e, premesso di essere stato assunto il 12.7.2022 con contratto a termine sino al 31.12.2022 con inquadramento al livello VI del
CCNL di settore, esponeva che il rapporto di lavoro era stato prorogato dall'1.1.2023 al 10.7.2023 e successivamente dal 11.7.2023 al 30.9.2023.
Deduceva che l'ultima proroga del contratto a termine era stata stipulata per sostituzione di personale in ferie della sede operativa di Settingiano ma che aveva sempre lavorato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Annunziata di
Cosenza.
Rappresentava che, a fronte del contratto di lavoro che prevedeva lo svolgimento di n. 40 ore di lavoro settimanali, aveva in realtà svolto n. 2 ore di lavoro straordinario al giorno durante il turno pomeridiano e n. 4 ore di lavoro
1 straordinario al giorno durante il turno antimeridiano, eseguendo le prestazioni di lavoro, rispettivamente, dalle 15 alle 24,00 e dalle 8 alle 18 o dalle 8 alle 19.
Evidenziava che era stato autorizzato dall' alla fruizione dei permessi per CP_2 assistenza a disabile per il periodo dal 28.2.2023 al 10.7.2023 e che il datore di lavoro non aveva concesso detti permessi nei mesi di marzo, aprile, luglio e agosto 2023 ma soltanto per una giornata nel giugno 2023.
Assumeva di non aver goduto di permessi né fruito di ferie e che non erano stati corrisposti il rateo di tredicesima ed il TFR rimanendo creditore, a titolo di straordinario feriale diurno, ferie non godute, permessi non retribuiti, indennità di servizio notturno e TFR della complessiva somma di € 11.299,50 come da allegati conteggi.
Concludeva chiedendo “1) Accertare e dichiarare che il ricorrente è stato assunto in data 12/07/2022 con la mansione di operaio inquadrato al VI livello del CCNL Istituti di Vigilanza che insistono nella Regione Calabria con contratto di lavoro a tempo determinato sino alla data del 31/12/2022.
2) Accertare e dichiarare che il predetto contratto con le stesse mansioni e la medesima qualifica in data 01/01/2023 è stato prorogato prima alla data del
10/07/2023, e successivamente dalla data del 11/07/2023 è stato nuovamente prorogato sino alla data del 30/09/2023.
3) Accertare e dichiarare che l'ultima proroga è stata stipulata per la sostituzione del personale per ferie, presso il territorio delle province di
Catanzaro e Reggio Calabria, afferente alla sede operativa di Settingiano)
Accertare e dichiarare che durante il predetto periodo parte ricorrente lavorava per n. 5 giorni la settimana con un turno di riposo a scalare settimanale, che poteva capitare in qualsiasi giorno della settimana.
5) Accertare e dichiarare che i turni di lavoro erano sostanzialmente cosi strutturati, il turno di mattina dalle ore 08.00 alle ore 15.00, il turno pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 22.00, ed il turno notturno dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
6) Accertare e dichiarare il ricorrente ha sempre lavorato presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Civile di Cosenza dell'Annunziata ed in alcune
2 circostanze presso l'Ospedale di Rogliano Santa Barbara per garantire li accessi al pubblico.
7) Accertare e dichiarare che in realtà, sebbene il contratto collettivo prevedeva il numero di 40 ore settimanali, il ricorrente ha sempre svolto dalle
n.2 alle n.4 ore di straordinario al giorno.
8) Accertare e dichiarare che il ricorrente per assistenza familiare disabile ha presentato in data 28/02/2023 apposita richiesta per l'utilizzo dei permessi mensili che è stata autorizzata dall' per il periodo dal 28/02/2023 al CP_2
10/07/2023, domanda di utilizzo dei descritti permessi reiterata in data
11/08/2023 che è stata autorizzata dall' per il periodo dal 11/08/2023 al CP_2
30/09/2023.
9) Accertare e dichiarare che il ricorrente nel mese di settembre 2023, ha chiesto il congedo straordinario che gli è stato concesso per il periodo dal
15/09/2023 al 23/09/2023.
10) Accertare e dichiarare che il ricorrente anche per assistere il familiare disabile, dal 28/02/2023 dalla data di richiesta formulata all' ha chiesto CP_2 alla società resistente di potere svolgere i turni pomeridiani dalle ore 15.00 alle ore 22.00
11) Accertare e dichiarare che il ricorrente per come sopra detto, ha sempre svolto n.2 ore di straordinario per quanto riguarda il turno pomeridiano, perché iniziava alle 15.00 e terminava alle ore 24.00, mentre ha volto n.4 ore di straordinario durante i turni antimeridiani, in quanto lavorava dalle ore 08.00 alle ore 18.00 o anche dalle ore 08.00 alle ore 19.00.
12) Accertare e dichiarare che il ricorrente con la qualifica sopra richiamata e presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Cosenza, svolgeva il servizio di vigilanza e presenziava davanti gli ingessi sensibili dell'ospedale.
13) Accertare e dichiarare che nel periodo dell'ultimo contratto di lavoro prorogato dalla data del 11/07/2023 alla data del 30/09/2023 quando il rapporto è terminato, il ricorrente seppure nel contratto avesse come sede di lavoro le province di Catanzaro o Reggio Calabria, in realtà ha sempre e solo lavorato presso la provincia di Cosenza e sempre presso laede di lavoro
3 dell'Ospedale di Cosenza e/o in alcune circostanze presso l'Ospedale di
Rogliano Santa Barbara.
14) Accertare e dichiarare che durante il predetto periodo di lavoro, non ha mai utilizzati permessi, non ha mai usufruito di ferie all'anno, il ratei della tredicesima nonché tutto il TFR maturato per tutto il rapporto di lavoro.
15) accertare e dichiarare la illegittimità, e quindi la nullità dell'ultima proroga in quanto eseguita per sostituzione di personale presso l' Parte_2
e non per come indicato nel contratto di proroga, altro personale in
[...] altre province (Catanzaro e Reggio Calabria), e contestualmente ordinare la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato sin alla data delle prima assunzione avvenuta in data 12/07/2022, in quanto oltre alla violazione sopra richiamata, il mancato rispetto degli intervalli di tempo per le proroghe dei contratti di lavoro superiore ai 6 mesi, nel caso di specie di giorni 20, comporta la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
16) Accertare e dichiarare che tutto il periodo oggetto del ricorso, il ricorrente il diritto alla differenza sulla retribuzione la somma di €.7.493,85 per straordinario feriale diurno, la somma di €.1.360,08 per le ferie non godute,
l'importo di €.440,26 a titolo di permessi non retribuiti, la somma di €.71,06 a titolo di indennità di servizio notturno, nonché la somma di €.1.934,25 a titolo di TFR per l'importo totale di€.11.299,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggi elaborati dall' di Controparte_3
Cosenza.
17) In conseguenza degli accertamenti di cui ai punti 1,
2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,12,13,14,15,16 condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della differenza sulla retribuzione ordinaria non corrisposta in quanto ha maturato il diritto alla differenza sulla retribuzione la somma la somma di €.7.493,85 per straordinario feriale diurno, la somma di
€.1.360,08 per le ferie non godute, l'importo di €.440,26 a titolo di permessi non retribuiti, la somma di €.71,06 a titolo di indennità di servizio notturno, nonché la somma di €.1.934,25 a titolo di TFR per l'importo totale di
4 €.11.299,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggi elaborati dall' di Cosenza. Controparte_3
18) In caso di difformità, con quanto versato, dichiarare l'obbligo del datore di lavoro, in favore del ricorrente, di procedere a tutti gli adeguamenti di carattere economico, normativo e previdenziale, previsti dalla legge in conseguenza dei suddetti accertamenti [..]”.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità Controparte_1 della domanda di impugnativa del contratto a termine per intervenuta decadenza dall'azione ex art. 28 D. Lgs. n. 81/2015 e contestando la domanda relativa alle differenze retributive, concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 6.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Deve, preliminarmente, essere esaminata la domanda di impugnativa del contratto a termine volta alla declaratoria di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato (cfr. punto 15 delle conclusioni del ricorso) ed argomentata sulla ritenuta nullità dell'ultima proroga del termine apposto al contratto (siccome eseguita formalmente per la sostituzione di personale assente presso le province di Catanzaro e Reggio Calabria ma, di fatto, disposta per la sostituzione di personale in servizio presso l'
[...]
), nonché sul mancato rispetto degli intervalli temporali tra le Parte_2 disposte proroghe.
La domanda deve essere dichiarata inammissibile attesa la decadenza dall'azione di impugnativa ex art. 28 D. lgs. n. 81/2015 in cui è incorsa la parte posto che il rapporto a termine è cessato, per come dedotto, il 30.9.2023 mentre il ricorso (quale primo ed unico atto con il quale il ricorrente ha contestato l'apposizione del termine) è stato notificato alla convenuta il
10.6.2024 (cfr. all. 5 fasc. , e dunque ampiamente Controparte_1 oltre il termine decadenziale di 180 giorni.
5 Ciò detto, non merita accoglimento neppure la domanda intesa ad ottenere il pagamento delle rivendicate differenze retributive.
Ed invero, parte ricorrente assume, anzitutto, di aver svolto prestazioni di lavoro straordinarie per n. 2 oppure n. 4 ore di lavoro al giorno a seconda che queste siano state rese nel turno pomeridiano o antimeridiano e rivendica il pagamento delle relative maggiorazioni.
Parte convenuta ha contestato la domanda deducendo, da un lato, che le ore di straordinario rese erano state conteggiate e liquidate come risultava dalle buste paga prodotte dal ricorrente e, dall'altro, evidenziando la non comprensibilità dei conteggi formulati sul punto in quanto riportanti la quota fissa di n. 60 ore di straordinario mensile.
Va qui richiamato l'orientamento di legittimità per cui “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (così, tra le altre, Cass. Sez.
Lav. 16 febbraio 2009, n. 3714).
La Suprema Corte ha, in particolare, precisato (cfr. Cass. 16 giugno 2018, n.
16150) che “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo” (nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver
"lavorato oltre l'orario di lavoro) evidenziando che “[..] il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo (nel caso di specie: diritto al compenso per lavoro straordinario): secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. s.u. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013,
n. 22738) [..]”.
Conformemente a tali indicazioni, la giurisprudenza è quindi ferma nel ritenere che “In tema di lavoro straordinario, il lavoratore è tenuto a fornire allegazione e relativa prova, tanto rigorosa, quanto specifica, con la
6 conseguenza che vanno allegati con precisione gli orari effettivamente osservati, che vanno altrettanto precisamente provati, secondo il noto principio della circolarità tra oneri di allegazione e oneri di prova” (cfr., tra le altre, Corte di Appello Milano, 9 dicembre 2021; Cass. n. 4076/2018).
Ebbene, tale onere nella specie non è stato assolto poiché le allegazioni svolte da parte ricorrente appaiono connotate da genericità oltre che da contraddittorietà avendo la parte dedotto, da un lato, di aver lavorato durante i turni antimeridiani dalle ore 08.00 alle ore 18.00 o anche dalle ore 08.00 alle ore 19.00 (cfr. pag. 3 del ricorso) – risultando dunque oggettivamente ambiguo l'utilizzo dell'avverbio “anche” - e, dall'altro, conteggiato in maniera costante, per tutto il periodo lavorativo, n. 60 ore di lavoro straordinario (cfr. conteggi in fasc. ricorrente) senza allegare neppure su quanti turni antimeridiani e pomeridiani abbia svolto nel corso del mese, ciò che pure assume rilevanza considerato che il ricorrente ha sostenuto di aver reso n. 2 ore di lavoro straordinario durante il turno pomeridiano (pag. 3 del ricorso).
A ciò aggiungasi che, per come correttamente rilevato dalla resistente, nelle buste paga prodotte dal ricorrente - e da questi in alcun modo contestate (il ricorrente non ha, invero, lamentato l'omesso pagamento degli importi indicati in busta paga) - risulta pure l'indicazione delle ore di lavoro straordinario svolte e retribuite.
La domanda non può quindi essere accolta.
Medesima sorte spetta alla domanda intesa al pagamento delle ferie non godute e dell'indennità di servizio notturno.
Ed invero, il ricorrente non ha assolto agli oneri probatori sullo stesso gravanti, ossia quello di aver lavorato in giorni destinati alle ferie (cfr., tra le altre, Cass.
Sez. Lav. 22 dicembre 2009) ovvero nel turno notturno, non avendo articolato specifica richiesta istruttoria sul punto;
anche in tal caso, del resto, dalle buste paga prodotte dal ricorrente risulta l'indicazione sia delle ferie godute che il pagamento dell'indennità di turno notturno.
Con riguardo ai permessi non retribuiti ed al TFR deve, infine, rilevarsi che costituendosi in giudizio la convenuta ha provato l'avvenuto pagamento, in
7 data 6.6.2024 (cfr. busta paga e bonifico, all. 6) del trattamento di fine rapporto oltre che dei ratei di tredicesima e dei permessi non retribuiti.
Quanto, invece, alla lamentata mancata fruizione dei permessi ex L. n.
104/1992 deve osservarsi che la parte non ha proposto nelle conclusioni del ricorso alcuna domanda di pagamento (neppure a titolo di risarcitorio) relativa a detti permessi.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, in definitiva, essere rigettato.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tenuto conto che parte degli emolumenti rivendicati sono stati corrisposti dalla convenuta soltanto in epoca posteriore alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite
Così deciso in Cosenza, 6 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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