Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
RG 7933 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente rel-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7933 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. GIACOBBE GAETANO presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] negli STATI UNITI D'AMERICA Controparte_1
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. FORTUNA LAURA presso la C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/05/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto
[...]
in GAETA il 9/01/2020 (atto n. 2, P. II, S. C, anno 2020).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nata il [...], minorenne. Persona_1
Il giudice relatore delegato dal Presidente alla fissazione, letto il ricorso congiunto, fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 12/07/2024.
1
Le parti, pertanto, depositavano l'accordo integrativo, sottoscritto e ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte, in data
15/01/2025, il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rimetteva la causa sul ruolo per i necessari chiarimenti ed all'udienza del 8.5.25 le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso precisando ed integrando le condizioni accessorie concordate .
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
2 3 I ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse della minore, peraltro infradodicenne, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto della stessa in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
Si evidenzia inoltre, in ordine agli accordi raggiunti tra le parti - premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare) – che si prende meramente atto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GAETA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2, P. II, S. C, anno
2020);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 9.5.25
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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