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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11540 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. 6597\2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6597\2021 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
OL (C.F. ) in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in C.F._2 opposizione, domiciliato in Casoria (NA), alla Via Michelangelo, n. 31;
OPPONENTE contro
C.F. , con sede legale in Conegliano (TV), Via VI ER Controparte_1 P.IVA_1
n. 1, in persona del legare rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Flammina (C.F.
), giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, C.F._3 domiciliata digitalmente presso Email_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 23.09.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo n. 9/2021 del Controparte_1
02.01.2021, emesso dal Tribunale di Napoli, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 12.726,68, oltre interessi al tasso legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto all'odierno opponente.
1 In particolare, formulava istanza monitoria rappresentando che Controparte_1 Parte_1 veniva ammesso:
- in data 17.12.1996, all'utilizzo di una linea di credito fruibile mediante carta di credito revolving con un importo mensile massimo autorizzato di L. 2.500,00 (pari ad € 1.291,14) ed un rimborso minimo mensile di L. 125.000,00 (pari ad € 64,55) e comunque non inferiore al 5% dell'esposizione massima raggiunta, TAN 22,20%;
- in data 12.10.2002, all'utilizzo di altra linea di credito fruibile mediante carta di credito revolving con un importo mensile massimo autorizzato di € 2.100,00 ed un rimborso minimo mensile €
500,00, TAN 15,36% TAEG 16,48%;
Chiariva, quindi, che il si rendeva moroso nel pagamento delle rate pattuite, per l'importo Parte_1 complessivo di € 12.726,68 (di cui € 6.363,31 per il primo rapporto ed € 6.363,37 per il secondo rapporto).
La società ingiungente rappresentava, altresì, che il credito portato ad ingiunzione diveniva oggetto di diverse vicende circolatorie, l'ultima delle quali attribuiva la titolarità dello stesso in capo alla
[...]
CP_1
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, l'Istituto di credito si vedeva costretto ad agire in giudizio per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma di € 12.726, 68.
La otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti di , il quale Controparte_1 Parte_1 opponendosi istaurava il presente giudizio.
In particolare, l'opponente eccepiva, preliminarmente, la prescrizione del diritto di credito ex artt. 2946 e
2948 c.c.; lamentava l'addebitamento di “interessi “convenzionali” troppo distanti da quelli “legali” (pag. 3 della opposizione); contestava la natura del negozio di cessione intercorso tra il creditore originario e l'odierna opposta, quale cessione di contratto e piuttosto che cessione del credito, e che come tale doveva essere non solo portata a conoscenza dell'opponente, ma che necessitava anche del suo assenso.
Concludeva, quindi, chiedendo in via preliminare accertarsi e dichiararsi la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 9/2021
– R.G. 23822/2020 emesso in data 02/01/2021 dall' Ill.mo Tribunale di Napoli– Giudice Dott.ssa Fabiana
CC (richiedendone la revoca) per avvenuta prescrizione di parte del credito richiesto, nonché degli interessi, ex art.
2946 e 2948 Codice Civile;
2. In via subordinata accertarsi che comunque nulla è dovuto alla soc. CP_1
in quanto i contratti stipulati dal sig. con la soc.
[...] Parte_1 Controparte_3 in data 17/12/1996 e 12 ottobre 2002 ad oggi risulterebbero ancora in essere e mai risolti per inadempimento e
[...] per l'effetto:
3. accertarsi la configurabilità dell'operazione posta in essere dalla soc. Controparte_3 nei confronti della soc. quale “Cessione del Contratto” dichiarando l'Inopponibilità della stessa, nonché CP_4 degli effetti scaturiti, nei confronti del sig. e per l'effetto:
4. dichiararsi la nullità o comunque Parte_1
l'inopponibilità all'odierno opponente delle successive operazioni di Cessione del Credito con la conseguenza che il sig.
nulla deve alla soc. on sede in Conegliano (TV) alla via Parte_1 Controparte_1
VI ER n°1 C.F. e per essa giusta procura rilasciata da P.IVA_1 Controparte_2
2 on condanna al pagamento in favore delle spese, diritti ed onorari Controparte_5 di causa da corrispondersi al procuratore antistatario.
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto della opposizione infondata in fatto ed in Controparte_1 diritto.
In particolare, deduceva la ritualità delle vicende circolatorie aventi ad oggetto il credito per cui è giudizio, insistendo sulla propria titolarità sostanziale;
contestava l'asserita prescrizione del credito portato ad ingiunzione;
insisteva sull'assoluta validità dei contratti ai sensi dell'art 117 T.U.B.
Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, di rigettare l'opposizione spiegata e, per l'effetto, confermare il decreto n. 9/2021 e condannare al pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 12.726, 68, oltre interessi dalla domanda sino al saldo e le spese della procedura monitoria. Il tutto con vittoria di spese processuali del presente giudizio.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in questa sede opposto veniva espletata ctu contabile.
Depositata la perizia, successivamente integrata, in data 23.09.2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda atteso l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. 28/2010 (v. verbale rgm. n. 479/2021versato in atti).
Ancora preliminarmente, al fine di perimetrare correttamente il thema decidedum del presente giudizio, quanto alla questione dibattuta tra le parti in relazione alla produzione in sede monitoria di un contratto di finanziamento diverso da quello effettivamente intercorso tra le parti (ovvero quello stipulato in data
18.12.1993 fra il e la va chiarito quanto segue. Parte_1 Controparte_3
Secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale la fase di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un giudizio autonomo, bensì come ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, costituendo un unicum processuale (tant'è che in ipotesi di revoca del provvedimento monitorio è ipotizzabile ugualmente la condanna al pagamento somme in esso contenute quando sorretta dall'originaria domanda del ricorrente).
Ebbene, in specie, la domanda formulata dalla in sede monitoria afferiva ai contratti CP_1 asseritamente sottoscritti dal in data 17.12.1996 ed in data 12.10.2002, e veniva così Parte_1 individuata la causa petendi nell'ambito del giudizio monitorio.
Nel presente giudizio, parte opponente evidenziava che il decreto ingiuntivo veniva emesso in ordine ad un contratto non riferibile al (verbale del 28.09.2021), ed esattamente il finanziamento ivi Parte_1 richiamato ed allegato ovvero quello datato 12.10.2002 era a ben vedere firmato da altro soggetto (
[...]
) ed in alcun modo riconducibile allo stesso. Persona_1
3 In relazione a questo contratto, diversamente da quanto rappresentato dalla opposta non può farsi luogo ad un errore materiale nella produzione del documento, né può dirsi che l'onere probatorio sia stato adempiuto, non tanto in ragione del fatto che vi sia stato deposito tardivo del secondo contratto riferibile al , che quantunque eseguito in osservanza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. avrebbe potuto Parte_1 legittimare la pretesa creditoria, quanto in ragione della diversità della causa petendi -e conseguentemente del petitum- articolata nel ricorso per decreto ingiuntivo, nel quale si fa riferimento ad un rapporto contrattuale diverso (appunto il finanziamento del 2002) non riferibile al , ed in ordine al Parte_1 quale viene emesso il decreto ingiuntivo n. 9/2021.
Si sarebbe potuto difatti parlare di errore nel deposito del documento qualora date, numeri di contratto ed importi indicati nel ricorso monitorio coincidevano con il negozio in questa sede prodotto e vi era stato esclusivamente il deposito di un documento errato.
Nel caso di specie, invece, appare evidente come il decreto ingiuntivo veniva richiesto sin dall'origine allegando nel corpo del ricorso l'esistenza di un contratto diverso per data, numero ed ammontare riferibile ad altro soggetto, ne discende che il deposito in questa fase processuale del contratto effettivamente riferibile al non vale a sanare l'errore in cui è incorsa la banca atteso che la Parte_1 diversità, come detto, non è solo nel deposito in sede monitoria del contratto sbagliato ( in quanto riferibile a terzi) ma nella stessa individuazione del contratto azionato e dunque nel petitum.
Da ciò discende la necessità di revocare il decreto ingiuntivo n. 9/2021 emesso, in data 02.01.2021, dal
Tribunale di Napoli nei confronti di non essendo in parte qua il credito sorretto da Parte_1 alcun contratto.
Né può, in questa sede, esaminarsi la pretesa creditoria discendente dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 18.12.1993 dal , che la sul presupposto del mero errore materiale Parte_1 CP_3 ha depositato in questa sede atteso che tale contratto fondando una domanda nuova e diversa di condanna da quella originariamente azionata nel ricorso monitorio è estranea al thema decidendum e rispetto alla stessa non risulta spiegata rituale domanda volta alla sua estensione.
Venendo al merito, in relazione all'unico contratto riferibile al ovvero il contratto n. Parte_1
20019288555701 oggetto di ingiunzione, l'opponente contesta sia pure genericamente la legittimazione sostanziale, ma non l'esistenza del contratto di cessione come dedotto in G.U., onde, in tale evenienza il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione dei crediti è sufficiente a dare prova della legittimazione attiva e della titolarità del credito della parte ove lo stesso contenga i criteri generali a cui il rapporto ceduto sia riconducibile e dunque consenta la riconducibilità dello stesso nell'operazione di cartolarizzazione, che potrà essere esclusa solo laddove il debitore ceduto alleghi specificamente la non riconducibilità del rapporto ceduto a quelli indicati nella Gazzetta Ufficiale per categorie generali.
4 In tal senso la Suprema Corte, ha ribadito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent. n. 15884/2019).
Sotto questo profilo la Corte ha poi chiarito come l'eventualità che l'avviso rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzi di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione “per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze” (cfr. la sopra citata Cass. sent. n.
15884/2019).
Ciò premesso in diritto, nel caso de quo l'opposta non ha contestato l'esistenza dei contratti di cessione che hanno riguardato la vicenda circolatoria nel suo complesso né ha allegato la non riconducibilità del credito ai criteri generali specificati nelle G.U. del 23.08.2018 e del 30.11.2019 agli atti, ne discende che ai fini della prova della titolarità del credito si può, per quanto detto, ritenere sufficiente la produzione delle
Gazzette Ufficiali (del 23.08.2018 e del 30.11.2019), le quali individuano attraverso criteri generali il credito e sostituiscono la notifica individuale della cessione al singolo debitore ceduto, ai sensi dell'art. 58
T.U.B.
Ancora nel merito, eccepisce la prescrizione del credito riferibile al contratto di Parte_1 finanziamento di cui al n. 20019288555701.
Va anzitutto qualificato il termine di prescrizione dei rapporti discendenti da contratto di finanziamento, altresì con l'individuazione del dies a quo.
La giurisprudenza -sia di merito che di legittimità- afferma in modo conforme che nei contratti di finanziamento, ivi compresi i contratti di credito al consumo, la prescrizione ordinaria (e dunque decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.) non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto (e non dalla data della sottoscrizione dello stesso come vorrebbe l'opponente), giacché l'obbligazione di restituire il prestito costituisce un'obbligazione unitaria seppur scandita nel tempo (cfr. Cass. sent. n. 26559/2021).
Non può, tuttavia, trascurarsi che dalla decadenza dal beneficio del termine scaturisce l'immediata esigibilità del diritto dell'istituto finanziatore al pagamento in unica soluzione dell'importo dovuto e dunque nell' ipotesi in cui la parte abbia comunicato l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine prima della scadenza del piano ratele originariamente pattuito è a tale data che occorre avere riguardo ai fini del decorso del termine utile alla prescrizione.
5 Anche nel caso che ci occupa, trattandosi di linee di prestito revolving da utilizzare tramite la concessione di carta di credito, vale dunque tale principio, essendo un'obbligazione unitaria che, per accordo delle parti, viene adempiuta ratealmente dal debitore.
Invero, a differenza dei finanziamenti a termine che hanno un numero di rate definite, il credito revolving offre la possibilità di poter utilizzare la linea di credito concessa in più occasioni ed in modo flessibile.
La ricomposizione continua del credito disponibile con rimborsi minimi mensili e gli eventuali nuovi utilizzi comportano una durata non predeterminata del finanziamento.
Sulla questione, peraltro, la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che la decorrenza del dies a quo vada individuata nell'ultima attività del debitore, precisandosi che va applicata la prescrizione ordinaria decennale “trattandosi di prestazione unica con pagamento rateale e non già di interessi che debbano pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (cfr. Trib. di Catania, sentenza n. 3288/2020).
Ne discende che la lista movimenti è indicativa delle attività compiute con l'impiego della carta revolving.
Orbene, per il rapporto n. 20019288555701, emerge dall'estratto conto corrente l'ultimo pagamento con bollettino ccp della rata (€ 124,00) mensilmente pattuita del 18.01.2013.
In ogni caso, il decorso del termine di prescrizione è stato comunque interrotto con le missive di comunicazione delle avvenute cessioni e costituzione in mora, oltre che dall'iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo r. n.g. 23822/2020, nonché dalla notifica del decreto ingiuntivo n. 09/2021 in data
25.01.2021.
Ne discende il rigetto dell'eccezione de qua.
In ultimo, quanto all'eccezione di incongruità degli interessi convenzionali giacché, a detta dell'opponente, “troppo distanti” da quelli legali, giova osservare come la peculiarità del caso di specie
(laddove la stipula del contratto di finanziamento è intervenuto in data sì successiva all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, ma pur sempre antecedente la pubblicazione della prima rilevazione trimestrale dei tassi soglia) imponga di verificare se il contratto di cui si discute (stipulato, si ribadisce, in data 18.12.1996) sia concretamente soggetto, ratione temporis, al meccanismo “automatico” di valutazione dell'usurarietà degli interessi introdotto con la sopra citata legge n. 108 del 1996.
Al riguardo, ritiene questo giudice che la soluzione al quesito debba essere negativa.
Invero, è noto come la legge n. 108 del 1996, nel modificare la fattispecie dell'usura di cui all'art. 644 c.p., abbia ancorato ad un dato per l'appunto automatico la valutazione circa il carattere “usurario” degli interessi. Infatti, il legislatore, da un lato, ha modificato il terzo comma dell'art. 644 c.p., prevedendo che sia la legge a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari (cfr. art. 1 della legge n. 108 del 1996); dall'altro lato ed in conformità con tale previsione, ha statuito che siano sempre usurari gli interessi che risultino superiori al tasso medio riferito ad operazioni di uguale natura rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi) e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, aumentato della metà (cfr. l'art. 2, quarto comma, della legge n. 108 del 1996,
6 nella versione rilevante ratione temporis ed antecedente la modifica di cui al D.L. n. 70 del 2011, convertito con legge n. 106 del 2011).
E tuttavia, pur essendo tale legge stata promulgata in data 07.03.1996, nonché pubblicata in Gazzetta
Ufficiale in data 09.03.1996, la stessa risulta concretamente operativa per quanto attiene al ricordato meccanismo automatico di determinazione del carattere usurario degli interessi solo dal momento della prima rilevazione ministeriale del tasso soglia di riferimento (avvenuta la prima volta a partire dal
02.04.1997).
Tale conclusione si ricava anzitutto dal sistema logico di cui alla sopra citata legge.
Infatti, occorre considerare come il legislatore, nell'ancorare il criterio di determinazione dell'usurarietà alla rilevazione periodica da compiersi da parte dell'autorità amministrativa, abbia inevitabilmente postulato l'esistenza di quella rilevazione, nel senso cioè che in tanto quel meccanismo (avente, si ribadisce, carattere automatico) è idoneo ad operare, in quanto sia individuato il parametro di riferimento oggettivo in cui si sostanzia quella valutazione automatica (costituito dal tasso soglia oggetto di rilevazione trimestrale). Del resto, non va trascurato come sia stata la stessa legge n. 108 del 1996 ad aver tenuto conto del lasso temporale occorrente per procedersi alla rilevazione trimestrale: l'art. 3 della citata legge prevede infatti, per le vicende verificatesi sino alla prima rilevazione trimestrale, un criterio di determinazione del carattere usurario degli interessi di tipo diverso, criterio fondato non già sulla valutazione “automatica” circa il superamento del tasso soglia, bensì sul carattere sproporzionato degli interessi promessi o convenuti (cfr., in particolare, l'art. 3, secondo periodo, laddove si afferma “fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 è punito a norma dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque … si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità”).
In secondo luogo, poi, giova altresì ricordare come la disposizione dell'art. 1, primo comma, del D.L. n.
394 del 2000, come modificato e convertito per effetto della legge n. 24 del 2001 (disposizione sulla quale si ritornerà nel prosieguo), abbia riferito la valutazione di usurarietà degli interessi al momento in cui gli stessi siano stati promessi o comunque convenuti. È evidente allora come quella valutazione non possa che compiersi che sulla base del criterio in quel momento concretamente operativo.
In conclusione, pertanto, alla luce delle considerazioni ora svolte, deve ritenersi che la clausola di determinazione degli interessi contenuta nel contratto stipulato tra le odierne parti non possa essere assoggettata alla valutazione di usurarietà imperniata sul meccanismo automatico del superamento del tasso soglia (con tutte le conseguenze anche in punto di validità della pattuizione ex art. 1815, secondo
7 comma, c.c.), non essendo tale meccanismo ancora operativo al momento della stipula del contratto stesso.
Ciò chiarito, occorre altresì domandarsi se la successiva venuta ad operatività del meccanismo automatico di cui alla citata legge n. 108 del 1996 (per effetto della pubblicazione delle rilevazioni ministeriali trimestrali) sia idonea a travolgere “retroattivamente” le pattuizioni contenute nei contratti conclusi antecedentemente e se, pertanto, la circostanza che la previsione contrattuale del tasso d'interesse risulti essere divenuta superiore al tasso soglia sia tale da comportarne una qualificazione in termini di usurarietà, con le conseguenze di cui all'art. 1815, secondo comma, c.c. (ciò in cui si sostanzia, a ben vedere, la questione dell'usurarietà c.d. sopravvenuta).
Anche a tale quesito ritiene questo giudice debba darsi risposta negativa.
Ed invero, giova osservare che – come ben noto – il già richiamato art. 1, primo comma, del D.L. n. 394 del 2000, come modificato e convertito per effetto della legge n. 24 del 2001, abbia espressamente previsto che “ai fini dell'applicazione … dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Con tale disposizione (ritenuta legittima in parte qua dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 25 febbraio 2002, n. 29) il legislatore ha inteso introdurre una norma d'interpretazione autentica, superando in parte quell'orientamento giurisprudenziale (specie di merito) diretto ad affermare l'applicabilità della legge n. 108 del 1996 anche ai contratti conclusi in data antecedente e divenuti usurari.
Orbene, posto che – come sopra evidenziato – il contratto azionato dall'odierna opposta è stato stipulato in data anteriore alla materiale venuta ad operatività del meccanismo di cui alla legge n. 108 del 1996, la sopraggiunta disposizione dell'art. 1, primo comma, del D.L. n. 394 del 2000, preclude l'accertamento di una supposta usurarietà sopravvenuta della clausola di determinazione del tasso d'interesse, atteso che unico momento rilevante ai fini della individuazione del carattere usurario o meno del tasso d'interesse viene ad essere costituito – per espressa previsione di legge – dal momento della pattuizione dello stesso.
In altri termini, la circostanza che, in forza della disposizione di legge sopra richiamata, per i contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore della normativa anti-usura è preclusa ogni valutazione di usurarietà c.d. sopravvenuta comporta che non è possibile considerare il contratto come usurario e conseguentemente applicare (oltre alle sanzioni penali) quella sanzione civile prevista dal novellato art. 1815, secondo comma, c.p.c., ossia la perdita tout court degli interessi.
In ultimo, quanto al ricalcolo del saldo realizzato attraverso la sostituzione alla quota debitoria indicata nel primo dato contabile del 2003 un “saldo zero”, non possono essere condivise le conclusioni a cui è giunto il CTU, atteso che all'applicazione del meccanismo del “saldo zero “ osta nel caso specifico la non contestazione ex art 115 c.p.c.
8 Tale prassi contabile, infatti, si giustifica in ragione di un mancato assolvimento all'onere probatorio gravante sull'attore sostanziale in relazione a come veniva a formarsi la posta passiva, non disponendo in atti degli estratti conto precedenti, attestanti le movimentazioni che hanno portato alla sua formazione.
L'opponente, tuttavia, non ha con l'atto di citazione in opposizione contestato né di avere attivato la linea di credito concessa dalla con il contratto de quo nella misura massima consentita ( né ha CP_3 anche solo allegato la concessione di un maggior credito) né l'esattezza del dato contabile risultante dal primo estratto conto allegato dalla banca opposta.
Ebbene atteso che come emerge dall'estratto conto, allegato sin dal ricorso monitorio, alla data del
22.01.2023 vi era una posta a debito pari ad euro 2.919,11 e considerato che è altrettanto pacifico in quanto non contestato ( anzi nel caso di specie invocato dalla banca opposta) che alla suddetta data i pagamenti della rata minima convenuta di euro 64,00 e comunque nella misura del 5% della esposizione massima raggiunta erano regolari non si rinviene alcuna necessità di ricostruire il saldo del rapporto con il meccanismo del saldo zero, dovendosi ritenere pacifica, anche in mancanza della produzione integrale degli estratti conto, l'esistenza in un debito nell'arco temporale risultante dal primo estratto conto nella misura ivi indicata.
Ne consegue che il credito derivante da tale rapporto, in assenza di addebiti illegittimi, va quantificato nella misura risultante dall'estratto conto ovvero euro 3.555,22, a titolo di capitale non rimborsato, euro 467,39, a titolo di spese bancarie e/o di insoluto oltre gli interessi di mora al tasso contrattuale del
22% pari ad euro 2.340,76.
In relazione al contratto di finanziamento revolving del 17.12.1996 l'opposizione è infondata
In conclusione, per quanto su esposto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio e va condannata parte opponente al pagamento della minor somma di € 6363,37 discendente dal contratto n. 20019288555701 del 17.12.1996.
Le spese del presente giudizio vengono compensate tenuto conto della soccombenza reciproca.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 9/2021, emesso in data 02.01.2021, dal Tribunale di Napoli nei confronti di;
Parte_1
2. condanna al pagamento di € 96363,97 a titolo di saldo debitore in favore Parte_1 di per il contratto revolving n. 20019288555701 del 17.12.1996. Controparte_1
3. compensa le spese di lite, ivi comprese le spese di ctu.
Napoli, _9.12.2025
9 Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6597\2021 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
OL (C.F. ) in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in C.F._2 opposizione, domiciliato in Casoria (NA), alla Via Michelangelo, n. 31;
OPPONENTE contro
C.F. , con sede legale in Conegliano (TV), Via VI ER Controparte_1 P.IVA_1
n. 1, in persona del legare rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Flammina (C.F.
), giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, C.F._3 domiciliata digitalmente presso Email_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 23.09.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo n. 9/2021 del Controparte_1
02.01.2021, emesso dal Tribunale di Napoli, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 12.726,68, oltre interessi al tasso legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto all'odierno opponente.
1 In particolare, formulava istanza monitoria rappresentando che Controparte_1 Parte_1 veniva ammesso:
- in data 17.12.1996, all'utilizzo di una linea di credito fruibile mediante carta di credito revolving con un importo mensile massimo autorizzato di L. 2.500,00 (pari ad € 1.291,14) ed un rimborso minimo mensile di L. 125.000,00 (pari ad € 64,55) e comunque non inferiore al 5% dell'esposizione massima raggiunta, TAN 22,20%;
- in data 12.10.2002, all'utilizzo di altra linea di credito fruibile mediante carta di credito revolving con un importo mensile massimo autorizzato di € 2.100,00 ed un rimborso minimo mensile €
500,00, TAN 15,36% TAEG 16,48%;
Chiariva, quindi, che il si rendeva moroso nel pagamento delle rate pattuite, per l'importo Parte_1 complessivo di € 12.726,68 (di cui € 6.363,31 per il primo rapporto ed € 6.363,37 per il secondo rapporto).
La società ingiungente rappresentava, altresì, che il credito portato ad ingiunzione diveniva oggetto di diverse vicende circolatorie, l'ultima delle quali attribuiva la titolarità dello stesso in capo alla
[...]
CP_1
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, l'Istituto di credito si vedeva costretto ad agire in giudizio per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma di € 12.726, 68.
La otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti di , il quale Controparte_1 Parte_1 opponendosi istaurava il presente giudizio.
In particolare, l'opponente eccepiva, preliminarmente, la prescrizione del diritto di credito ex artt. 2946 e
2948 c.c.; lamentava l'addebitamento di “interessi “convenzionali” troppo distanti da quelli “legali” (pag. 3 della opposizione); contestava la natura del negozio di cessione intercorso tra il creditore originario e l'odierna opposta, quale cessione di contratto e piuttosto che cessione del credito, e che come tale doveva essere non solo portata a conoscenza dell'opponente, ma che necessitava anche del suo assenso.
Concludeva, quindi, chiedendo in via preliminare accertarsi e dichiararsi la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 9/2021
– R.G. 23822/2020 emesso in data 02/01/2021 dall' Ill.mo Tribunale di Napoli– Giudice Dott.ssa Fabiana
CC (richiedendone la revoca) per avvenuta prescrizione di parte del credito richiesto, nonché degli interessi, ex art.
2946 e 2948 Codice Civile;
2. In via subordinata accertarsi che comunque nulla è dovuto alla soc. CP_1
in quanto i contratti stipulati dal sig. con la soc.
[...] Parte_1 Controparte_3 in data 17/12/1996 e 12 ottobre 2002 ad oggi risulterebbero ancora in essere e mai risolti per inadempimento e
[...] per l'effetto:
3. accertarsi la configurabilità dell'operazione posta in essere dalla soc. Controparte_3 nei confronti della soc. quale “Cessione del Contratto” dichiarando l'Inopponibilità della stessa, nonché CP_4 degli effetti scaturiti, nei confronti del sig. e per l'effetto:
4. dichiararsi la nullità o comunque Parte_1
l'inopponibilità all'odierno opponente delle successive operazioni di Cessione del Credito con la conseguenza che il sig.
nulla deve alla soc. on sede in Conegliano (TV) alla via Parte_1 Controparte_1
VI ER n°1 C.F. e per essa giusta procura rilasciata da P.IVA_1 Controparte_2
2 on condanna al pagamento in favore delle spese, diritti ed onorari Controparte_5 di causa da corrispondersi al procuratore antistatario.
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto della opposizione infondata in fatto ed in Controparte_1 diritto.
In particolare, deduceva la ritualità delle vicende circolatorie aventi ad oggetto il credito per cui è giudizio, insistendo sulla propria titolarità sostanziale;
contestava l'asserita prescrizione del credito portato ad ingiunzione;
insisteva sull'assoluta validità dei contratti ai sensi dell'art 117 T.U.B.
Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, di rigettare l'opposizione spiegata e, per l'effetto, confermare il decreto n. 9/2021 e condannare al pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 12.726, 68, oltre interessi dalla domanda sino al saldo e le spese della procedura monitoria. Il tutto con vittoria di spese processuali del presente giudizio.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in questa sede opposto veniva espletata ctu contabile.
Depositata la perizia, successivamente integrata, in data 23.09.2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda atteso l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. 28/2010 (v. verbale rgm. n. 479/2021versato in atti).
Ancora preliminarmente, al fine di perimetrare correttamente il thema decidedum del presente giudizio, quanto alla questione dibattuta tra le parti in relazione alla produzione in sede monitoria di un contratto di finanziamento diverso da quello effettivamente intercorso tra le parti (ovvero quello stipulato in data
18.12.1993 fra il e la va chiarito quanto segue. Parte_1 Controparte_3
Secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale la fase di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un giudizio autonomo, bensì come ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, costituendo un unicum processuale (tant'è che in ipotesi di revoca del provvedimento monitorio è ipotizzabile ugualmente la condanna al pagamento somme in esso contenute quando sorretta dall'originaria domanda del ricorrente).
Ebbene, in specie, la domanda formulata dalla in sede monitoria afferiva ai contratti CP_1 asseritamente sottoscritti dal in data 17.12.1996 ed in data 12.10.2002, e veniva così Parte_1 individuata la causa petendi nell'ambito del giudizio monitorio.
Nel presente giudizio, parte opponente evidenziava che il decreto ingiuntivo veniva emesso in ordine ad un contratto non riferibile al (verbale del 28.09.2021), ed esattamente il finanziamento ivi Parte_1 richiamato ed allegato ovvero quello datato 12.10.2002 era a ben vedere firmato da altro soggetto (
[...]
) ed in alcun modo riconducibile allo stesso. Persona_1
3 In relazione a questo contratto, diversamente da quanto rappresentato dalla opposta non può farsi luogo ad un errore materiale nella produzione del documento, né può dirsi che l'onere probatorio sia stato adempiuto, non tanto in ragione del fatto che vi sia stato deposito tardivo del secondo contratto riferibile al , che quantunque eseguito in osservanza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. avrebbe potuto Parte_1 legittimare la pretesa creditoria, quanto in ragione della diversità della causa petendi -e conseguentemente del petitum- articolata nel ricorso per decreto ingiuntivo, nel quale si fa riferimento ad un rapporto contrattuale diverso (appunto il finanziamento del 2002) non riferibile al , ed in ordine al Parte_1 quale viene emesso il decreto ingiuntivo n. 9/2021.
Si sarebbe potuto difatti parlare di errore nel deposito del documento qualora date, numeri di contratto ed importi indicati nel ricorso monitorio coincidevano con il negozio in questa sede prodotto e vi era stato esclusivamente il deposito di un documento errato.
Nel caso di specie, invece, appare evidente come il decreto ingiuntivo veniva richiesto sin dall'origine allegando nel corpo del ricorso l'esistenza di un contratto diverso per data, numero ed ammontare riferibile ad altro soggetto, ne discende che il deposito in questa fase processuale del contratto effettivamente riferibile al non vale a sanare l'errore in cui è incorsa la banca atteso che la Parte_1 diversità, come detto, non è solo nel deposito in sede monitoria del contratto sbagliato ( in quanto riferibile a terzi) ma nella stessa individuazione del contratto azionato e dunque nel petitum.
Da ciò discende la necessità di revocare il decreto ingiuntivo n. 9/2021 emesso, in data 02.01.2021, dal
Tribunale di Napoli nei confronti di non essendo in parte qua il credito sorretto da Parte_1 alcun contratto.
Né può, in questa sede, esaminarsi la pretesa creditoria discendente dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 18.12.1993 dal , che la sul presupposto del mero errore materiale Parte_1 CP_3 ha depositato in questa sede atteso che tale contratto fondando una domanda nuova e diversa di condanna da quella originariamente azionata nel ricorso monitorio è estranea al thema decidendum e rispetto alla stessa non risulta spiegata rituale domanda volta alla sua estensione.
Venendo al merito, in relazione all'unico contratto riferibile al ovvero il contratto n. Parte_1
20019288555701 oggetto di ingiunzione, l'opponente contesta sia pure genericamente la legittimazione sostanziale, ma non l'esistenza del contratto di cessione come dedotto in G.U., onde, in tale evenienza il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione dei crediti è sufficiente a dare prova della legittimazione attiva e della titolarità del credito della parte ove lo stesso contenga i criteri generali a cui il rapporto ceduto sia riconducibile e dunque consenta la riconducibilità dello stesso nell'operazione di cartolarizzazione, che potrà essere esclusa solo laddove il debitore ceduto alleghi specificamente la non riconducibilità del rapporto ceduto a quelli indicati nella Gazzetta Ufficiale per categorie generali.
4 In tal senso la Suprema Corte, ha ribadito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent. n. 15884/2019).
Sotto questo profilo la Corte ha poi chiarito come l'eventualità che l'avviso rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzi di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione “per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze” (cfr. la sopra citata Cass. sent. n.
15884/2019).
Ciò premesso in diritto, nel caso de quo l'opposta non ha contestato l'esistenza dei contratti di cessione che hanno riguardato la vicenda circolatoria nel suo complesso né ha allegato la non riconducibilità del credito ai criteri generali specificati nelle G.U. del 23.08.2018 e del 30.11.2019 agli atti, ne discende che ai fini della prova della titolarità del credito si può, per quanto detto, ritenere sufficiente la produzione delle
Gazzette Ufficiali (del 23.08.2018 e del 30.11.2019), le quali individuano attraverso criteri generali il credito e sostituiscono la notifica individuale della cessione al singolo debitore ceduto, ai sensi dell'art. 58
T.U.B.
Ancora nel merito, eccepisce la prescrizione del credito riferibile al contratto di Parte_1 finanziamento di cui al n. 20019288555701.
Va anzitutto qualificato il termine di prescrizione dei rapporti discendenti da contratto di finanziamento, altresì con l'individuazione del dies a quo.
La giurisprudenza -sia di merito che di legittimità- afferma in modo conforme che nei contratti di finanziamento, ivi compresi i contratti di credito al consumo, la prescrizione ordinaria (e dunque decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.) non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto (e non dalla data della sottoscrizione dello stesso come vorrebbe l'opponente), giacché l'obbligazione di restituire il prestito costituisce un'obbligazione unitaria seppur scandita nel tempo (cfr. Cass. sent. n. 26559/2021).
Non può, tuttavia, trascurarsi che dalla decadenza dal beneficio del termine scaturisce l'immediata esigibilità del diritto dell'istituto finanziatore al pagamento in unica soluzione dell'importo dovuto e dunque nell' ipotesi in cui la parte abbia comunicato l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine prima della scadenza del piano ratele originariamente pattuito è a tale data che occorre avere riguardo ai fini del decorso del termine utile alla prescrizione.
5 Anche nel caso che ci occupa, trattandosi di linee di prestito revolving da utilizzare tramite la concessione di carta di credito, vale dunque tale principio, essendo un'obbligazione unitaria che, per accordo delle parti, viene adempiuta ratealmente dal debitore.
Invero, a differenza dei finanziamenti a termine che hanno un numero di rate definite, il credito revolving offre la possibilità di poter utilizzare la linea di credito concessa in più occasioni ed in modo flessibile.
La ricomposizione continua del credito disponibile con rimborsi minimi mensili e gli eventuali nuovi utilizzi comportano una durata non predeterminata del finanziamento.
Sulla questione, peraltro, la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che la decorrenza del dies a quo vada individuata nell'ultima attività del debitore, precisandosi che va applicata la prescrizione ordinaria decennale “trattandosi di prestazione unica con pagamento rateale e non già di interessi che debbano pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (cfr. Trib. di Catania, sentenza n. 3288/2020).
Ne discende che la lista movimenti è indicativa delle attività compiute con l'impiego della carta revolving.
Orbene, per il rapporto n. 20019288555701, emerge dall'estratto conto corrente l'ultimo pagamento con bollettino ccp della rata (€ 124,00) mensilmente pattuita del 18.01.2013.
In ogni caso, il decorso del termine di prescrizione è stato comunque interrotto con le missive di comunicazione delle avvenute cessioni e costituzione in mora, oltre che dall'iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo r. n.g. 23822/2020, nonché dalla notifica del decreto ingiuntivo n. 09/2021 in data
25.01.2021.
Ne discende il rigetto dell'eccezione de qua.
In ultimo, quanto all'eccezione di incongruità degli interessi convenzionali giacché, a detta dell'opponente, “troppo distanti” da quelli legali, giova osservare come la peculiarità del caso di specie
(laddove la stipula del contratto di finanziamento è intervenuto in data sì successiva all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, ma pur sempre antecedente la pubblicazione della prima rilevazione trimestrale dei tassi soglia) imponga di verificare se il contratto di cui si discute (stipulato, si ribadisce, in data 18.12.1996) sia concretamente soggetto, ratione temporis, al meccanismo “automatico” di valutazione dell'usurarietà degli interessi introdotto con la sopra citata legge n. 108 del 1996.
Al riguardo, ritiene questo giudice che la soluzione al quesito debba essere negativa.
Invero, è noto come la legge n. 108 del 1996, nel modificare la fattispecie dell'usura di cui all'art. 644 c.p., abbia ancorato ad un dato per l'appunto automatico la valutazione circa il carattere “usurario” degli interessi. Infatti, il legislatore, da un lato, ha modificato il terzo comma dell'art. 644 c.p., prevedendo che sia la legge a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari (cfr. art. 1 della legge n. 108 del 1996); dall'altro lato ed in conformità con tale previsione, ha statuito che siano sempre usurari gli interessi che risultino superiori al tasso medio riferito ad operazioni di uguale natura rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi) e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, aumentato della metà (cfr. l'art. 2, quarto comma, della legge n. 108 del 1996,
6 nella versione rilevante ratione temporis ed antecedente la modifica di cui al D.L. n. 70 del 2011, convertito con legge n. 106 del 2011).
E tuttavia, pur essendo tale legge stata promulgata in data 07.03.1996, nonché pubblicata in Gazzetta
Ufficiale in data 09.03.1996, la stessa risulta concretamente operativa per quanto attiene al ricordato meccanismo automatico di determinazione del carattere usurario degli interessi solo dal momento della prima rilevazione ministeriale del tasso soglia di riferimento (avvenuta la prima volta a partire dal
02.04.1997).
Tale conclusione si ricava anzitutto dal sistema logico di cui alla sopra citata legge.
Infatti, occorre considerare come il legislatore, nell'ancorare il criterio di determinazione dell'usurarietà alla rilevazione periodica da compiersi da parte dell'autorità amministrativa, abbia inevitabilmente postulato l'esistenza di quella rilevazione, nel senso cioè che in tanto quel meccanismo (avente, si ribadisce, carattere automatico) è idoneo ad operare, in quanto sia individuato il parametro di riferimento oggettivo in cui si sostanzia quella valutazione automatica (costituito dal tasso soglia oggetto di rilevazione trimestrale). Del resto, non va trascurato come sia stata la stessa legge n. 108 del 1996 ad aver tenuto conto del lasso temporale occorrente per procedersi alla rilevazione trimestrale: l'art. 3 della citata legge prevede infatti, per le vicende verificatesi sino alla prima rilevazione trimestrale, un criterio di determinazione del carattere usurario degli interessi di tipo diverso, criterio fondato non già sulla valutazione “automatica” circa il superamento del tasso soglia, bensì sul carattere sproporzionato degli interessi promessi o convenuti (cfr., in particolare, l'art. 3, secondo periodo, laddove si afferma “fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 è punito a norma dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque … si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità”).
In secondo luogo, poi, giova altresì ricordare come la disposizione dell'art. 1, primo comma, del D.L. n.
394 del 2000, come modificato e convertito per effetto della legge n. 24 del 2001 (disposizione sulla quale si ritornerà nel prosieguo), abbia riferito la valutazione di usurarietà degli interessi al momento in cui gli stessi siano stati promessi o comunque convenuti. È evidente allora come quella valutazione non possa che compiersi che sulla base del criterio in quel momento concretamente operativo.
In conclusione, pertanto, alla luce delle considerazioni ora svolte, deve ritenersi che la clausola di determinazione degli interessi contenuta nel contratto stipulato tra le odierne parti non possa essere assoggettata alla valutazione di usurarietà imperniata sul meccanismo automatico del superamento del tasso soglia (con tutte le conseguenze anche in punto di validità della pattuizione ex art. 1815, secondo
7 comma, c.c.), non essendo tale meccanismo ancora operativo al momento della stipula del contratto stesso.
Ciò chiarito, occorre altresì domandarsi se la successiva venuta ad operatività del meccanismo automatico di cui alla citata legge n. 108 del 1996 (per effetto della pubblicazione delle rilevazioni ministeriali trimestrali) sia idonea a travolgere “retroattivamente” le pattuizioni contenute nei contratti conclusi antecedentemente e se, pertanto, la circostanza che la previsione contrattuale del tasso d'interesse risulti essere divenuta superiore al tasso soglia sia tale da comportarne una qualificazione in termini di usurarietà, con le conseguenze di cui all'art. 1815, secondo comma, c.c. (ciò in cui si sostanzia, a ben vedere, la questione dell'usurarietà c.d. sopravvenuta).
Anche a tale quesito ritiene questo giudice debba darsi risposta negativa.
Ed invero, giova osservare che – come ben noto – il già richiamato art. 1, primo comma, del D.L. n. 394 del 2000, come modificato e convertito per effetto della legge n. 24 del 2001, abbia espressamente previsto che “ai fini dell'applicazione … dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Con tale disposizione (ritenuta legittima in parte qua dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 25 febbraio 2002, n. 29) il legislatore ha inteso introdurre una norma d'interpretazione autentica, superando in parte quell'orientamento giurisprudenziale (specie di merito) diretto ad affermare l'applicabilità della legge n. 108 del 1996 anche ai contratti conclusi in data antecedente e divenuti usurari.
Orbene, posto che – come sopra evidenziato – il contratto azionato dall'odierna opposta è stato stipulato in data anteriore alla materiale venuta ad operatività del meccanismo di cui alla legge n. 108 del 1996, la sopraggiunta disposizione dell'art. 1, primo comma, del D.L. n. 394 del 2000, preclude l'accertamento di una supposta usurarietà sopravvenuta della clausola di determinazione del tasso d'interesse, atteso che unico momento rilevante ai fini della individuazione del carattere usurario o meno del tasso d'interesse viene ad essere costituito – per espressa previsione di legge – dal momento della pattuizione dello stesso.
In altri termini, la circostanza che, in forza della disposizione di legge sopra richiamata, per i contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore della normativa anti-usura è preclusa ogni valutazione di usurarietà c.d. sopravvenuta comporta che non è possibile considerare il contratto come usurario e conseguentemente applicare (oltre alle sanzioni penali) quella sanzione civile prevista dal novellato art. 1815, secondo comma, c.p.c., ossia la perdita tout court degli interessi.
In ultimo, quanto al ricalcolo del saldo realizzato attraverso la sostituzione alla quota debitoria indicata nel primo dato contabile del 2003 un “saldo zero”, non possono essere condivise le conclusioni a cui è giunto il CTU, atteso che all'applicazione del meccanismo del “saldo zero “ osta nel caso specifico la non contestazione ex art 115 c.p.c.
8 Tale prassi contabile, infatti, si giustifica in ragione di un mancato assolvimento all'onere probatorio gravante sull'attore sostanziale in relazione a come veniva a formarsi la posta passiva, non disponendo in atti degli estratti conto precedenti, attestanti le movimentazioni che hanno portato alla sua formazione.
L'opponente, tuttavia, non ha con l'atto di citazione in opposizione contestato né di avere attivato la linea di credito concessa dalla con il contratto de quo nella misura massima consentita ( né ha CP_3 anche solo allegato la concessione di un maggior credito) né l'esattezza del dato contabile risultante dal primo estratto conto allegato dalla banca opposta.
Ebbene atteso che come emerge dall'estratto conto, allegato sin dal ricorso monitorio, alla data del
22.01.2023 vi era una posta a debito pari ad euro 2.919,11 e considerato che è altrettanto pacifico in quanto non contestato ( anzi nel caso di specie invocato dalla banca opposta) che alla suddetta data i pagamenti della rata minima convenuta di euro 64,00 e comunque nella misura del 5% della esposizione massima raggiunta erano regolari non si rinviene alcuna necessità di ricostruire il saldo del rapporto con il meccanismo del saldo zero, dovendosi ritenere pacifica, anche in mancanza della produzione integrale degli estratti conto, l'esistenza in un debito nell'arco temporale risultante dal primo estratto conto nella misura ivi indicata.
Ne consegue che il credito derivante da tale rapporto, in assenza di addebiti illegittimi, va quantificato nella misura risultante dall'estratto conto ovvero euro 3.555,22, a titolo di capitale non rimborsato, euro 467,39, a titolo di spese bancarie e/o di insoluto oltre gli interessi di mora al tasso contrattuale del
22% pari ad euro 2.340,76.
In relazione al contratto di finanziamento revolving del 17.12.1996 l'opposizione è infondata
In conclusione, per quanto su esposto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio e va condannata parte opponente al pagamento della minor somma di € 6363,37 discendente dal contratto n. 20019288555701 del 17.12.1996.
Le spese del presente giudizio vengono compensate tenuto conto della soccombenza reciproca.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 9/2021, emesso in data 02.01.2021, dal Tribunale di Napoli nei confronti di;
Parte_1
2. condanna al pagamento di € 96363,97 a titolo di saldo debitore in favore Parte_1 di per il contratto revolving n. 20019288555701 del 17.12.1996. Controparte_1
3. compensa le spese di lite, ivi comprese le spese di ctu.
Napoli, _9.12.2025
9 Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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