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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/10/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 740/2025 del ruolo generale e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(c.f./p.i. , elettivamente domiciliata in Alba Adriatica via G. Garibaldi n. 110 presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. Alfonso Di Giminiani, che la rappresenta e difende come da mandato in calce al reclamo;
- appellante-
CONTRO
Procedura di Liquidazione Giudiziale in persona Parte_1
del curatore (c.f./p.i. ), contumace;
P.IVA_1
pagina 1 di 5 PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di MACERATA in persona del procuratore generale pro tempore;
- appellata-
OGGETTO
Reclamo avverso la sentenza n. 40 del 8-9/7/2025 pronunciata dal Tribunale di Macerata di apertura della procedura di liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: che l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione,
annullare e revocare con efficacia rettroattiva, dichiarandola tamquam non esset, la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale in quanto immotivata, con conseguente esclusione dell'esistenza dei relativi presuppostiin capo alla società Parte_1
rimettendo in bonis l'odierna reclamante. Con vittoria di spese.
[...]
Per la Procura Generale presso l'intestata Corte: chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello
voglia rigettare il reclamo proposto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Macerata ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della rilevando: Parte_1
che la società debitrice era assoggettabile alla procedura “tenuto conto della natura di imprenditore
commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e
dettagliata”;
che, “a norma dell'articolo 121 d.lgs. n. 14/2019 (in seguito, CCII), grava sul resistente l'onere di
provare il possesso dei requisiti qualificanti l'impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII, non
assoggettabile alla postulata declaratoria e che la società convenuta nulla ha eccepito sul punto”; pagina 2 di 5 che ricorreva la “condizione di insolvenza della debitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2, comma
1, lett. b), CCII, ed ai sensi dell'art. 2729 c.c., tenuto conto della notevole consistenza dei crediti
rimasti insoddisfatti”;
che “all'udienza dell'8 luglio 2025, il difensore della società debitrice ha chiesto disporsi il rinvio
dell'udienza al fine di predisporre una proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di
veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di un articolo 39, comma 1, CCII, oppure per il
deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, previa transazione fiscale da avviare con
l'Agenzia delle Entrate”
che tuttavia l'istanza non poteva trovare seguito tenuto conto del fatto che nessuna domanda di accesso a procedure alternative era stata depositata nei termini e con il corredo documentale richiesto e del disposto di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), CCII, per cui solo nel caso di proposizione di più domande il Tribunale è tenuto ad esaminare in via prioritaria “quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con
strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata …”.
La ha proposto reclamo, assumendo l'erroneità della decisione per Parte_1
non avere il Tribunale esaminato la documentazione depositata agli atti, dalla quale emergeva sì un momentaneo stato di illiquidità, ma non una situazione di insolvenza, tenuto conto anche del fatto che
“aveva un attivo, di cui € 396.000 rappresentati da garanzie reali, notevolmente superiore ai debiti ed
avendo in programma di intraprendere una transazione fiscale … o di attendere un nuovo condono o
rottamazione, onde abbattere e spalmare i pagamenti nei confronti dell'agenzia”. Ha quindi concluso come in epigrafe.
La procedura di liquidazione giudiziale è rimasta contumace.
La Procura Generale della Repubblica ha depositato nota difensiva, con la quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Il reclamo non appare meritevole di accoglimento.
pagina 3 di 5 In via preliminare il Collegio deve rilevare l'assoluta incertezza ed apoditticità della dichiarata intenzione di presentare domanda di transazione fiscale, anche alla luce della circostanza che la stessa,
oltre ad essere meramente ipotetica, appare anche alternativa ad ulteriori opzioni in paritetica valutazione del tutto sganciate da attuali previsioni legislative di riduzione o rateizzazione del debito fiscale (condono ovvero “rottamazione”).
Sulla base della documentazione acquisita dal Tribunale nell'istruttoria prefallimentare e su quella prodotta dalla medesima reclamante (bilanci al 31/12/2022-31/12/2024) emerge inoltre che oltre ai debiti fiscali, pari a complessivi € 140.613,01 (con risalenza a far data dal 2017), ai debiti nei confronti dell'INPS, pari a complessivi € 135.000,00 (con risalenza a far data dal 2019), di cui € 11.965.97 già
affidati ad , e ai debiti nei confronti dell'INAIL, pari a complessivi € Controparte_1
50.738,31 (con risalenza a far data dal 2019), emerge una consistente esposizione debitoria anche nei confronti dei fornitori, pari quanto all'ultimo esercizio 2024 ad € 280.764,00, di cui € 190.233,00
risalente all'esercizio precedente. In totale dal bilancio al 31/12/2024 emergono debiti per un totale di €
940.195,00, la maggior parte dei quali (€ 606.351,00) è costituita da debiti, soprattutto nei confronti dello Stato e di altri Enti Pubblici (€ 326.351,00), di notevole risalenza nel tempo.
A fronte di tale circostanza dal medesimo bilancio al 31/12/2024 emerge che la società è
sostanzialmente priva di liquidità da destinare sia ai pagamenti dei debiti pregressi sia alla prosecuzione dell'attività di gestione, atteso che le diponibilità liquide sono passate da € 142.278 (indicate nel bilancio al 31/12/2023) ad € 713,00, le disponibilità presso gli istituti bancari da € 10.552 (indicate nel bilancio al 31/12/2023) ad € 277,00 e la cassa da € 131.726,00 (indicata nel bilancio al 31/12/2023) ad
€ 435,00.
Né in senso contrario valorizzarsi l'affermata esistenza di un attivo costituito per € 396.000,00 da garanzie reali, atteso che l'affermazione non trova alcun riscontro nella documentazione prodotta, dalla quale (in particolare bilancio al 31/12/2024) al più sono evincibili debiti assistiti da garanzia reale
(ipoteca) per un importo pari ad € 126.819,00. pagina 4 di 5 Quindi, se è pur vero che lo stato di insolvenza delle società che non sono in liquidazione non deve essere desunto dal rapporto tra attività e passività (cfr. Cass. ord. n. 7087 del 03/03/2022;
n. 32280 del 02/11/2022), è anche vero che le più che esigue liquidità appaiono espressione di “una
situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le
proprie obbligazioni”, non avendo la reclamante neppure allegato con quali mezzi potrebbe far fronte non solo al pagamento dei debiti pregressi, ma anche ai costi necessari per la continuazione dell'attività
di impresa. In ogni caso anche a voler tenere conto dell'affermata (ma non provata) esistenza di un attivo “costituito da garanzie reali” è evidente che la loro liquidazione non costituisce un mezzo normale di pagamento delle proprie obbligazioni ed il ricorso a detto strumento conferma l'esistenza di uno stato di insolvenza.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del reclamo.
Stante la contumacia della reclamata procedura nulla sulle spese.
Stante la soccombenza integrale della reclamante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza n. 40 del 8-9/7/2025 pronunciata dal Tribunale di Macerata di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta il reclamo;
dichiara parte reclamante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14/10/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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