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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2024/399
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero 399 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024 promosso da:
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
ivi residente, elettivamente domiciliato in Cagliari C.F._1 nella via Scano n. 45 presso lo studio dell'Avv. Marcello Medici che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE
Con ricorso pervenuto telematicamente il 06.12.2024
[...]
ha chiesto la condanna del al risarcimento Parte_1 Controparte_2
dei danni non patrimoniali nella misura di euro 3.200,00 oppure in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata del processo penale instaurato per il reato di cui all'art. 581 c.p. commesso da ai danni di esso ricorrente, il quale rivestiva la Persona_1
figura di querelante-persona offesa e parte civile costituita in giudizio. ha in particolare esposto che: Parte_1
- con decreto di citazione a giudizio depositato il 11.05.2015 la Procura della Repubblica di Cagliari disponeva la citazione dell'imputato Per_1
davanti al Giudice di Pace del capoluogo per il giorno 30.06.2015,
[...] per rispondere del reato di cui all'art. 581 c.p., commesso in suo danno;
- egli aveva conosciuto del procedimento penale con la notificazione del decreto di citazione a giudizio, avvenuta in data 19.05.2015;
- in data 23.06.2015 aveva depositato in cancelleria l'atto di costituzione di parte civile, ammessa dal giudice il 28.07.2015;
- il procedimento si era concluso con la pronuncia della sentenza n.
350/2022 del 21.07.2022 di assoluzione dell'imputato;
- aveva proposto appello con atto depositato in data 05.10.2022 e il giudizio di secondo grado era stato definito con la sentenza n. 46 del 06.12.2023, entro il termine dei due anni previsto per la sua ragionevole durata;
tale sentenza confermava il provvedimento impugnato e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
L'azione è ammissibile perché proposta, mediante deposito del ricorso, entro sei mesi dal momento in cui è divenuta definitiva la decisione che ha concluso il procedimento de quo.
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 175/2021 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, in relazione all'art.
1-ter, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 777, lettere a) e b), della legge
28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nessun rilievo può assumere, ai fini della valutazione dell'ammissibilità del ricorso, il mancato deposito dell'istanza di accelerazione.
Con riguardo alla durata del giudizio, deve aversi riguardo quale dies a quo alla data di costituzione di parte civile effettuata in data 23.6.2015. Si richiama Cass., n. 13579/2022 (“In tema di equa riparazione ai sensi della
l.n.89 del 2001, la persona offesa dal reato, che, al fine di conseguire il risarcimento del danno, si sia costituita parte civile nel processo penale, ha diritto alla ragionevole durata del processo, con le connesse conseguenze indennitarie in caso di violazione, soltanto dal momento di detta costituzione, mentre non rileva la precedente durata del procedimento.”); conforme Cass.,
n. 34818/2021; cfr. Corte Costituzionale n. 203/2021.
Il giudizio di primo grado è pertanto durato dal 23.6.2015 al 21 luglio 2022.
Non sono però riferibili all'organizzazione del sistema processuale i seguenti periodi:
- dal 31.5.2019 al 26.11.2019 (nei limiti di 4 mesi), dal 9.1.2020 all'8.3.2020, dal 1.4.2021 al 16.9.2021, in quanto il rinvio dell'udienza è stato disposto per non essere comparsi i testi per la cui deposizione essa era stata fissata, ritenendosi ragionevole un rinvio in tale misura;
- dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 per la sospensione legale dei termini per la pandemia Covid 19.
Conseguentemente il giudizio, ai fini che interessano il presente procedimento, è durato anni 5 mesi 11 giorni 18, eccedendo la ragionevole durata prevista di tre anni, computandosi le frazioni temporali superiori a sei mesi.
Ai fini della determinazione della misura dell'equo indennizzo si deve tenere conto ex art. 2 bis l. n. 89/2001 dell'esito del giudizio conclusosi con l'assoluzione dell'imputato e della natura della controversia.
Con riguardo alla somma che si liquida, essa è calcolata nella forbice prevista dall'art. 2 bis l. n.89/2001 (euro 400,00 - euro 800,00) in euro 500,00 per ciascun anno.
La somma astrattamente spettante viene diminuita di un terzo ai sensi del comma 1 ter dell'art. 2 bis L. n. 89/2001.
Conseguentemente al ricorrente viene liquidata la somma di euro
1000,00 con gli interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex DM n.55/2014 come modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n.147/2022 sulla base della tabella 8 ad esso allegata in relazione al valore della causa determinato in relazione alla somma riconosciuta dovuta. Si richiama Cass., n. 16512/2020.
P.Q.M.
Ingiunge al di pagare a senza Controparte_1 Parte_1 dilazione la somma di € 1000,00 liquidata a titolo di equa riparazione, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione, nonché le spese della presente procedura, liquidate in complessivi € 473,00 oltre euro 68,27 per spese vive, IVA, CPA e spese generali.
Cagliari il 26 marzo 2025
Il Consigliere Delegato
Donatella Aru
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero 399 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024 promosso da:
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
ivi residente, elettivamente domiciliato in Cagliari C.F._1 nella via Scano n. 45 presso lo studio dell'Avv. Marcello Medici che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE
Con ricorso pervenuto telematicamente il 06.12.2024
[...]
ha chiesto la condanna del al risarcimento Parte_1 Controparte_2
dei danni non patrimoniali nella misura di euro 3.200,00 oppure in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata del processo penale instaurato per il reato di cui all'art. 581 c.p. commesso da ai danni di esso ricorrente, il quale rivestiva la Persona_1
figura di querelante-persona offesa e parte civile costituita in giudizio. ha in particolare esposto che: Parte_1
- con decreto di citazione a giudizio depositato il 11.05.2015 la Procura della Repubblica di Cagliari disponeva la citazione dell'imputato Per_1
davanti al Giudice di Pace del capoluogo per il giorno 30.06.2015,
[...] per rispondere del reato di cui all'art. 581 c.p., commesso in suo danno;
- egli aveva conosciuto del procedimento penale con la notificazione del decreto di citazione a giudizio, avvenuta in data 19.05.2015;
- in data 23.06.2015 aveva depositato in cancelleria l'atto di costituzione di parte civile, ammessa dal giudice il 28.07.2015;
- il procedimento si era concluso con la pronuncia della sentenza n.
350/2022 del 21.07.2022 di assoluzione dell'imputato;
- aveva proposto appello con atto depositato in data 05.10.2022 e il giudizio di secondo grado era stato definito con la sentenza n. 46 del 06.12.2023, entro il termine dei due anni previsto per la sua ragionevole durata;
tale sentenza confermava il provvedimento impugnato e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
L'azione è ammissibile perché proposta, mediante deposito del ricorso, entro sei mesi dal momento in cui è divenuta definitiva la decisione che ha concluso il procedimento de quo.
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 175/2021 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, in relazione all'art.
1-ter, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 777, lettere a) e b), della legge
28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nessun rilievo può assumere, ai fini della valutazione dell'ammissibilità del ricorso, il mancato deposito dell'istanza di accelerazione.
Con riguardo alla durata del giudizio, deve aversi riguardo quale dies a quo alla data di costituzione di parte civile effettuata in data 23.6.2015. Si richiama Cass., n. 13579/2022 (“In tema di equa riparazione ai sensi della
l.n.89 del 2001, la persona offesa dal reato, che, al fine di conseguire il risarcimento del danno, si sia costituita parte civile nel processo penale, ha diritto alla ragionevole durata del processo, con le connesse conseguenze indennitarie in caso di violazione, soltanto dal momento di detta costituzione, mentre non rileva la precedente durata del procedimento.”); conforme Cass.,
n. 34818/2021; cfr. Corte Costituzionale n. 203/2021.
Il giudizio di primo grado è pertanto durato dal 23.6.2015 al 21 luglio 2022.
Non sono però riferibili all'organizzazione del sistema processuale i seguenti periodi:
- dal 31.5.2019 al 26.11.2019 (nei limiti di 4 mesi), dal 9.1.2020 all'8.3.2020, dal 1.4.2021 al 16.9.2021, in quanto il rinvio dell'udienza è stato disposto per non essere comparsi i testi per la cui deposizione essa era stata fissata, ritenendosi ragionevole un rinvio in tale misura;
- dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 per la sospensione legale dei termini per la pandemia Covid 19.
Conseguentemente il giudizio, ai fini che interessano il presente procedimento, è durato anni 5 mesi 11 giorni 18, eccedendo la ragionevole durata prevista di tre anni, computandosi le frazioni temporali superiori a sei mesi.
Ai fini della determinazione della misura dell'equo indennizzo si deve tenere conto ex art. 2 bis l. n. 89/2001 dell'esito del giudizio conclusosi con l'assoluzione dell'imputato e della natura della controversia.
Con riguardo alla somma che si liquida, essa è calcolata nella forbice prevista dall'art. 2 bis l. n.89/2001 (euro 400,00 - euro 800,00) in euro 500,00 per ciascun anno.
La somma astrattamente spettante viene diminuita di un terzo ai sensi del comma 1 ter dell'art. 2 bis L. n. 89/2001.
Conseguentemente al ricorrente viene liquidata la somma di euro
1000,00 con gli interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex DM n.55/2014 come modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n.147/2022 sulla base della tabella 8 ad esso allegata in relazione al valore della causa determinato in relazione alla somma riconosciuta dovuta. Si richiama Cass., n. 16512/2020.
P.Q.M.
Ingiunge al di pagare a senza Controparte_1 Parte_1 dilazione la somma di € 1000,00 liquidata a titolo di equa riparazione, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione, nonché le spese della presente procedura, liquidate in complessivi € 473,00 oltre euro 68,27 per spese vive, IVA, CPA e spese generali.
Cagliari il 26 marzo 2025
Il Consigliere Delegato
Donatella Aru