TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Antonella Paone Giudice est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022 (“separazione giudiziale”), riservata in decisione in data 17.10.2024.
TRA
nato il [...] ad [...] C.F.: Parte_1 C.F._1
residente in [...] elettivamente domiciliato in Casavatore alla Via Pagano n. 15 presso lo studio dell'Avv. Rossella Cavotti che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti
RICORRENTE
E
, nata il [...] ad [...], residente in [...]
Alessandro Volta n.14, C.F.: elettivamente domiciliato in Afragola C.F._2
(NA) alla via D. Mocerino, p.co Guerra, presso lo studio dell'avv. Mariapia Napolitano che la rappresenta e difende giusta procura alle liti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.01.2022 , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Afragola in data 09.01.1986, dalla quale ha avuto quattro figli, tutti maggiorenni Controparte_2 ed in grado di provvedere a se stessi, per le ragioni di cui al ricorso chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, concedersi allo stesso la possibilità di restare nella casa coniugale posto al primo piano e ordinare alla resistente di trasferirsi definitivamente presso altro immobile sito al piano rialzato dello stesso stabile.
Si costituiva con memoria difensiva del 9.06.2022 parte resistente che, contestando integralmente il contenuto del ricorso, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito,
l'assegnazione della casa coniugale alla resistente unitamente ai figli conviventi, disporsi il trasferimento del ricorrente nell'appartamento al piano rialzato, stabilirsi un contributo al mantenimento dei figli non autosufficienti e pari ad € 300, ciascuno, disporsi la Per_1 Per_2 corresponsione a carico del ricorrente di un assegno mensile in favore della resistente di € 350,00.
Il Presidente f.f., fallito il tentativo di conciliazione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 10.06.2022, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, fissando ognuno la propria residenza ove lo riterranno, stabiliva a carico del ricorrente un assegno mensile in favore della resistente di € 300,00, nulla disponeva in ordine all'assegnazione della casa coniugale che, in mancanza di figli minori, o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi con la madre, resta soggetta alla disciplina civilistica ordinaria. Designava quale giudice istruttore se stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 22.11.2022.
Con memoria integrativa del 15.07.2022 il ricorrente insisteva nelle proprie richieste di cui al ricorso introduttivo e chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito alla resistente per abbandono del tetto coniugale.
Con comparsa di costituzione dell'11.11.2022 la resistente insisteva nelle proprie richieste di cui alla memoria difensiva e chiedeva anche il pagamento delle spese straordinarie a carico del ricorrente nella misura del 70%, oltre a un contributo di €100,00 per il nipotino.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. 6 comma, parte ricorrente articolava la propria prova orale diretta oltre il termine di cui all'art. 183 VI comma secondo termine (cfr. memoria dell'11.2.2023) pertanto veniva ammessa alla sola prova contraria a quella articolata dalla resistente;
parte resistente veniva ammessa alla prova per testi, nei limiti ammissibilità.
Escussi i testi di parte resistente, il GI con ordinanza del 6.11.2023 disponeva l'integrazione della documentazione reddituale delle parti e con ordinanza del 15.03.2024 rinviava la causa per la precisione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 14.10.2024.
Il GI, sulle conclusioni delle parti rassegnate con note di trattazione scritta, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Il P.M apponeva il visto in data 21.10.2024.
Sulla domanda di separazione La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di indifferenza e distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale (sono pesanti le accuse che le parti si formulano reciprocamente).
Da tale compendio di elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendosi peraltro la loro convivenza interrotta tempo fa e mai più ripristinata, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151
c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sulle domande di addebito formulate dalle parti reciprocamente.
In punto di diritto, la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibile crisi coniugale sia stata cagionata esclusivamente dal comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi. Deve sussistere, in altri termini, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Quanto all'onere probatorio, si precisa che grava sulla parte che richieda, per la violazione dei doveri coniugali, l'addebito della separazione all'altro coniuge la prova della relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (Cass.
Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018 (Rv. 647052 - 01).
Ciò posto, il ricorrente, a fondamento della richiesta di addebito alla resistente, ha articolato tardivamente prova ammissibile a supporto della domanda proposta, con valutazione operata dal GI in corso di giudizio che qui si conferma. Ne consegue il rigetto.
La resistente ha prospettato, a fondamento della richiesta di addebito, che il marito sin dall'inizio della vita matrimoniale ha sempre manifestato un carattere geloso e violento sino a picchiarla anche in presenza dei figli. L'ultimo clamoroso episodio di violenza domestica si verificava nel novembre del 2001 quando, dopo l'ennesima violenza sia fisica che verbale, il figlio minore e la madre si allontanavano dalla casa coniugale, rimanendo senza adeguate risorse Per_2 economiche e chiedendo ospitalità. Anche l'infedeltà coniugale del ricorrente e lo stato di malattia mentale dello stesso al quale fu diagnosticata nel 2012 “psicosi schizofrenia e paranoica…con atteggiamenti ipomaniacali ed inclinazione compulsiva lesiva, alternata con periodi di depressione e insonni”, sono le cause di addebito della separazione al marito.
Si osserva che la ricorrente, a sostegno delle dedotte violenze, ha depositato in uno alla memoria difensiva la querela sporta nei confronti del ricorrente in data 16.05.2024 riconducibile alle offese infamanti del 10 e del 14.05.2022 riferite alla stessa. Nell'ambito della medesima querela la resistente dichiarava di aver già presentato nei confronti del marito una denuncia dell'1.01.2022 per reato di danneggiamento a cose e di essere stata sentita a sommarie informazioni in 24.02.2022 per il reato di minacce perpetrate dal marito ai suoi danni. La resistente depositava: misura resa dal Gip
Di Sarno in data 29.08.2022 del divieto di avvicinamento del resistente alla sua persona, ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa con l'ulteriore divieto per il resistente di comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo, ulteriore querela del 17.10.2022 nei confronti del marito per atti osceni in luogo pubblico, verbali dell'udienza del 29.06.2023 e 13.07.2023 del procedimento penale n.
2670/2023 R.G. – 397/22 R.G.N.R. a carico del marito, l'accoglimento della misura sostituiva resa dal G.M nei confronti di (già sottoposto a misura di sicurezza provvisoria della Parte_2
libertà vigilata con ordinanza del 22.01.2024) con la quale si ritiene il socialmente Pt_1
pericoloso e si da atto della sentenza conclusiva del procedimento penale emessa l'1.02.2024 che lo ha sottoposto in via definitiva alla predetta misura e di assoluzione per difetto di imputabilità al momento del fatto dovuto a vizio totale di mente.
Ciò posto, rileva il Tribunale che dalla documentazione versata agli atti dalla resistente e dagli elementi emersi nel corso del procedimento penale a carico del ricorrente, valorizzate in particolare le dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del presente procedimento, emerge la prova di minacce e violenze reiterate perpetrate dal ricorrente ai danni della resistente e dei figli nel corso della convivenza coniugale, circostanza che ha determinato la resistente ad allontanarsi dalla casa coniugale.
Tanto è stato riferito anche dai testi , sulla cui attendibilità non vi è motivo di Testimone_1 dubitare, stante la linearità del narrato offerto e l'assenza di qualsivoglia interesse nella presente causa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25358 del 17/12/2015 sulla piena attendibilità del testimone parente di una delle parti, in assenza di elementi di segno contrario), e di anche Testimone_2 nell'ambito del processo penale n. 2670/23 R.G. – 3972/22 R.G.N.R. apertosi in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 572 c.p. e dagli artt. 612 bis co. 2 c.p. ascritti a carico del ricorrente.
Pertanto, tenuto conto del costante orientamento di legittimità secondo cui «Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.» (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018), la domanda va accolta, con addebito della separazione a . Parte_1
Sul mantenimento dei figli e e sull'assegnazione della casa coniugale Per_1 Per_2
La ragioni per le quali in sede di ordinanza presidenziale nulla è stato disposto in riferimento al mantenimento dei figli e sono da intendersi qui richiamate per la conferma, Per_1 Per_2 atteso che per stessa ammissione della resistente all'udienza presidenziale, poi rimodulata negli atti successivi, vive con il nonno e è detenuto. Per_2 Per_1
L'assenza di convivenza fa venir meno la legittimazione concorrente della madre in ordine al mantenimento.
L'assenza di prole avente diritto al mantenimento rende assenti i presupposti per la valutazione dell'assegnazione della casa coniugale.
Sulla domanda di mantenimento avanzata dalla resistente.
É noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005; Cass. n. 18538/2013; Cass. n. 605/2017) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. n.
17134/2004).
Nel caso di specie ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'emolumento richiesto dalla resistente, atteso che allo stato persiste una significativa sperequazione reddituale: il ricorrente percepisce una pensione di invalidità di euro 1174,12 mensili e dispone di un fondo presso la
CREDEM di euro 158.889,47, mentre la resistente ha dichiarato di lavorare come collaboratrice domestica senza inquadramento. Tale sperequazione, verosimilmente frutto di un menage familiare che affonda le radici in una lunga convivenza matrimoniale, coronata dalla nascita di quattro figli, giustifica la previsione di un assegno di mantenimento in favore della resistente nella misura già prevista dall'ordinanza presidenziale.
Spese del giudizio
Il parziale accoglimento delle reciproche richieste giustifica la compensazione delle spese di lite, configurandosi una reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi n[...]to il [...] [...]d [...]) Parte_1
Afragola (NA), e nata il [...] ad [...],, ai sensi Controparte_1
dell'art. 151, co. 2, c.c., con addebito a;
Parte_1
rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
b)
rigetta la domanda di mantenimento della prole ed assegnazione della casa coniugale c)
formulata da parte resistente;
dispone che versi a un assegno di € 300,00 mensili d) Parte_1 Controparte_1
quale contributo al mantenimento della stessa entro il giorno dieci di ogni mese. Tale
somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT
delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola l'annotazione di cui e) all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.1, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986);
Compensa le spese di lite. f)
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 7.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Antonella Paone Dott.ssa Alessandra Tabarro