Ordinanza cautelare 9 settembre 2023
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 09/09/2023, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2023
N. 00449/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00862/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 862 del 2023, proposto da Neoen Renewables Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ivano Saltarelli, Maria Vittoria La Rosa e Giulia Guidetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nogarole Rocca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Giacomazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione del VE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Tito Munari, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di diniego prot. n. 6693 del 30 giugno 2023 del Comune di Nogarole Rocca, recante “ordine di non esecuzione dell'intervento oggetto a Segnalazione certificata di inizio attività presentata da NEOEN RENEWABLES ITALIA S.R.L.”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nogarole Rocca e della Regione del VE;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato:
- che la società ricorrente censura il provvedimento del Comune di Nogarole Rocca datato 30 giugno 2023, recante ordine di non eseguire l’intervento di realizzazione dell’impianto fotovoltaico a terra oggetto di Segnalazione certificata di inizio attività;
- che il diniego impugnato è provvedimento a carattere “plurimotivato”, fondato non solo sul contrasto dell’intervento con il regolamento edilizio comunale, ma altresì con il Piano di Assetto del Territorio, con l’articolo 4, comma 2 della legge regionale 17/2022, con l’articolo 6, comma 2 del d.lgs. 28/2011 oltre che sull’irritualità della comunicazione alla Soprintendenza ai sensi del punto 13.3 del D.M. 10 settembre 2010;
- che pertanto, in disparte il fumus di fondatezza del primo motivo di ricorso, anche ove una sola delle ulteriori ragioni indicate dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento avversato superi il vaglio giurisdizionale, l’atto impugnato non può essere annullato (Cons. Stato, Sez. IV, 4 gennaio 2022, n. 26);
- che le plurime e articolate questioni di merito sollevate nel gravame, ivi compresa la dedotta incostituzionalità della legge regionale 17/2022, richiedono un approfondimento del tutto incompatibile con il carattere sommario della fase cautelare;
- che in ragione dell’interesse azionato, del danno allegato dalla parte ricorrente e del necessario contemperamento degli interessi in gioco, il provvedimento impugnato può essere sospeso ai meri fini della qualificazione del procedimento amministrativo come ancora pendente e della conseguente possibile conservazione della prenotazione della capacità di rete, onerando la società deducente di darne comunicazione al gestore di rete; la disposta sospensione non costituisce -per contro- titolo per la realizzazione dell’intervento;
- che risulta necessario altresì gravare la ricorrente e il Comune resistente del deposito in giudizio dell’allegato alla pratica SUAP richiamato nel provvedimento impugnato, recante comunicazione alla Soprintendenza e risposta della stessa, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;
- che le considerazioni poste a fondamento dell’accoglimento dell’istanza cautelare disposto con la presente ordinanza giustificano la compensazione tra le parti delle spese della fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione.
Onera la ricorrente e il Comune resistente del deposito in giudizio dell’allegato alla pratica SUAP richiamato nel provvedimento impugnato e meglio specificato in motivazione entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 marzo 2024.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Garbari | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO