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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/11/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2556/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2556/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Genovesi ZI
e
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Genovesi ZI
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 20.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio precisate con nota sottoscritta dalle parti e depositata in pct in data 18/11/2025.
1 FATTO
Con ricorso in data 25/07/2025, i sig.ri e Controparte_1 Pt_1
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p.
[...]
51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Follonica (GR), in data 02/04/2005 e di esser dalla loro unione nato il [...], il figlio maggiorenne non è economicamente Per_1 autosufficiente, affetto dalla sindrome di Tourette.
Con provvedimento in data 9/8/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 6.11.2025, successivamente rinviata al
20.11.2025 disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 20.11.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51
c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5),
e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio precisate con nota sottoscritta dalle parti e depositata in pct in data 18/11/2025.
2 Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del ragazzo;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Parte_1
Follonica (GR), di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Follonica in data 02/04/2005 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 12 – parte 1 – Anno 2005)
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegna la casa familiare posta in Livorno, Via G. Ricci n. 103 alla sig.ra dove la medesima attualmente abita ed ove rimarrà ad abitare insieme CP_1 al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
3) dispone che il sig. corrisponda la somma di euro 500,00= mensili, da Pt_1 rivalutarsi annualmente secondo l'Indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 10 di ogni mese. Le spese Per_1 straordinarie mediche e sportive verranno corrisposte al 50%;
4) il padre vedrà e rimarrà con il figlio quando vorrà compatibilmente agli impegni di entrambi;
5)le spese del condominio della casa familiare posta in Livorno, Via G. Ricci n
103 verrà pagato interamente dal sig. il quale si impegna a sanare Pt_1 direttamente i debiti condominiali maturati negli anni;
6) il sig. pagherà l'importo del mutuo afferente la casa familiare pari ad Pt_1
Euro 650,00= mensili.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
3 Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2556/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Genovesi ZI
e
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Genovesi ZI
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 20.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio precisate con nota sottoscritta dalle parti e depositata in pct in data 18/11/2025.
1 FATTO
Con ricorso in data 25/07/2025, i sig.ri e Controparte_1 Pt_1
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p.
[...]
51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Follonica (GR), in data 02/04/2005 e di esser dalla loro unione nato il [...], il figlio maggiorenne non è economicamente Per_1 autosufficiente, affetto dalla sindrome di Tourette.
Con provvedimento in data 9/8/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 6.11.2025, successivamente rinviata al
20.11.2025 disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 20.11.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51
c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5),
e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio precisate con nota sottoscritta dalle parti e depositata in pct in data 18/11/2025.
2 Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del ragazzo;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Parte_1
Follonica (GR), di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Follonica in data 02/04/2005 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 12 – parte 1 – Anno 2005)
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegna la casa familiare posta in Livorno, Via G. Ricci n. 103 alla sig.ra dove la medesima attualmente abita ed ove rimarrà ad abitare insieme CP_1 al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
3) dispone che il sig. corrisponda la somma di euro 500,00= mensili, da Pt_1 rivalutarsi annualmente secondo l'Indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 10 di ogni mese. Le spese Per_1 straordinarie mediche e sportive verranno corrisposte al 50%;
4) il padre vedrà e rimarrà con il figlio quando vorrà compatibilmente agli impegni di entrambi;
5)le spese del condominio della casa familiare posta in Livorno, Via G. Ricci n
103 verrà pagato interamente dal sig. il quale si impegna a sanare Pt_1 direttamente i debiti condominiali maturati negli anni;
6) il sig. pagherà l'importo del mutuo afferente la casa familiare pari ad Pt_1
Euro 650,00= mensili.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
3 Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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