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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/11/2025, n. 8314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8314 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 35934/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 16/10/2024 da nata a [...] il [...] Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...], 6 20007 CORNADERO ITALIA con l'Avv. RUSSO LUIGI
ATTORE
Nei confronti di ato a CATANIA il 13/02/197) Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...], 70 20007 CORNAREDO ITALIA con l'Avv. AZZOLINA MASSIMO
CONVENUTO
Con comunicazione all' Controparte_2 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 25.10.2024
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUTE DELLE PARTI ( rassegnate all'udienza dell'8.10.2025)
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Bareggio il 14.7.2012
Le figlie minori restano affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori e staranno con gli stessi a settimane alternate con la precisazione che il cambio di collocamento da un genitore all'altro avverrà il venerdì alle ore 19.00; Le minori trascorreranno con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche estive un periodo di quattro settimane consecutive che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno le minori trascorreranno ad anni alternati con il padre o con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio
Le minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore a danni alternati le vacanze scolastiche pasquali
I genitori si rilasciano reciproco consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti d'identità validi per l'espatrio relativi alle minori. Si precisa che il consenso prestato per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio non equivale a consenso all'espatrio o a viaggi all'estero che i genitori dovranno concordare La minore Persona 1 avrà residenza anagrafica presso la madre, mentre la minore Persona_2 avrà residenza anagrafica presso il padre.
Ciascun genitore richiederà e percepirà l'assegno unico relativamente alla figlia che ha presso di sè
I genitori provvederanno al mantenimento diretto delle minori nei periodi in cui le stesse sono presso di loro suddivideranno al 50% le spese straordinarie relative alle minori come da linee guida del tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 qui ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale.
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto emanutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. La signora Parte 1 si impegna a rimettere la querela presentata il 16.8.2025
Spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
hanno contratto matrimonio con rito Parte 1 e Controparte_1 concordatario in BAREGGIO (MI) il 14/07/2012 (anno 2012 atto n. 15 parte II serie A);
Dal matrimonio sono nate Persona 2 nata il [...] e Persona 1 nata il
26.4.2016
I coniugi sono state autorizzati a vivere separate in data 4.5.2021 ed il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 11034/2021 del 15.12.2021 emessa dal Tribunale Ordinario di
Milano e pubblicata il 30.12.2021
Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/10/2024 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civile, confermare l'affidamento a condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento delle stesse, anche sa fi dini della residenza anagrafica presso di sé regolamentando le modalità di frequentazione tra padre e figlie, porre a carico del convenuto un assegno per il mantenimento indiretto delle figlie pari a € 800,00 mensili ( 400 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese spese straordinarie alle medesime riferibili, con diritto per la medesima a percepire in via integrale l'assegno universale. Chiedeva altresì' la conferma di quanto previsto con la sentenza di separazione avuto riguardo alla posizione debitoria del convenuto.
Controparte 1 ritualmente costituitosi in giudio, aderiva alla domanda di divorzio come avanzata dalla parte attrice alla quale non frapponeva alcuna eccezione, chiedeva la conferma dell'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento delle stesse presso di sé, determinare le modalità di visita tra made e figlie prevedendo che la stessa versi al padre collocatario l'importo mensile di € 800,00 mensili ( 400 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie alle medesime riferibili con diritto per il medesimo di percepire in via integrale l'assegno unico universale.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 20.5.2025 le parti dichiarava di aver raggiunto un accordo in ordine alle frequentazioni con le figlie a far data dal settembre 2025 e chiedevano un rinvio dell'udienza. Successivamente all'udienza dell'8.10.2025 confermavano di aver raggiunto gli accordi trascritti in epigrafe.
I procuratori delle parti hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori, rassegnando le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 22.10.2025
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda è fondata e merita accoglimento.
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: l'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il, i coniugi si i coniugi si sono separati consensualmente il e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano/
I coniugi sono state autorizzati a vivere separate in data 4.5.2021 ed il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 11034/2021 del 15.12.2021 emessa dal Tribunale Ordinario di
Milano e pubblicata il 30.12.2021ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 15/10/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi anche in ragione del lungo lasso di tempo trascorso che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. 1'8.10.2025 nel contesto dato rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di Persona 2 e di Persona 1
Detti accordi, conformi a diritto e non contrari a norme imperative di legge possono nella presente sede essere rarificati e fatti propri dal collegio.
L'intervenuto accordo tra i genitori rende manifestamente superfluo ascolto delle minori
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
35934 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio celebrato tra a BAREGGIO (MI) ile Controparte 1Parte 1
14/07/2012 trascritto nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio del Comune di
BAREGGIO (MI), anno 2012, atto n. 15, parte 2, Serie A;
2. Le figlie minori restano affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori e staranno con gli stessi a settimane alternate con la precisazione che il cambio di collocamento da un genitore all'altro avverrà il venerdì alle ore 19.00;
3. Le minori trascorreranno con ciascun genitore- durante le vacanze scolastiche estive - un periodo di quattro settimane consecutive che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno;
4. le minori trascorreranno ad anni alternati con il padre o con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio
5. Le minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore ad anni alternati le vacanze scolastiche pasquali
6. I genitori si rilasciano reciproco consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti d'identità validi per l'espatrio relativi alle minori. Si precisa che il consenso prestato per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio non equivale a consenso all'espatrio o a viaggi all'estero che i genitori dovranno concordare 7. La minore Persona 1 avrà residenza anagrafica presso la madre, mentre la minore [...]
Per 2 avrà residenza anagrafica presso il padre.
8. Ciascun genitore richiederà e percepirà l'assegno unico relativamente alla figlia che ha presso di sè
9. I genitori provvederanno al mantenimento diretto delle minori nei periodi in cui le stesse sono presso di loro suddivideranno al 50% le spese straordinarie relative alle minori come da linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 qui ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
-- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
10. La signora Parte 1 si impegna a rimettere la querela presentata il 16.8.2025
11. Compensa tra le parti le spese di lite
Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BAREGGIO (MI), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 16/10/2024 da nata a [...] il [...] Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...], 6 20007 CORNADERO ITALIA con l'Avv. RUSSO LUIGI
ATTORE
Nei confronti di ato a CATANIA il 13/02/197) Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...], 70 20007 CORNAREDO ITALIA con l'Avv. AZZOLINA MASSIMO
CONVENUTO
Con comunicazione all' Controparte_2 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 25.10.2024
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUTE DELLE PARTI ( rassegnate all'udienza dell'8.10.2025)
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Bareggio il 14.7.2012
Le figlie minori restano affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori e staranno con gli stessi a settimane alternate con la precisazione che il cambio di collocamento da un genitore all'altro avverrà il venerdì alle ore 19.00; Le minori trascorreranno con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche estive un periodo di quattro settimane consecutive che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno le minori trascorreranno ad anni alternati con il padre o con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio
Le minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore a danni alternati le vacanze scolastiche pasquali
I genitori si rilasciano reciproco consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti d'identità validi per l'espatrio relativi alle minori. Si precisa che il consenso prestato per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio non equivale a consenso all'espatrio o a viaggi all'estero che i genitori dovranno concordare La minore Persona 1 avrà residenza anagrafica presso la madre, mentre la minore Persona_2 avrà residenza anagrafica presso il padre.
Ciascun genitore richiederà e percepirà l'assegno unico relativamente alla figlia che ha presso di sè
I genitori provvederanno al mantenimento diretto delle minori nei periodi in cui le stesse sono presso di loro suddivideranno al 50% le spese straordinarie relative alle minori come da linee guida del tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 qui ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale.
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto emanutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. La signora Parte 1 si impegna a rimettere la querela presentata il 16.8.2025
Spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
hanno contratto matrimonio con rito Parte 1 e Controparte_1 concordatario in BAREGGIO (MI) il 14/07/2012 (anno 2012 atto n. 15 parte II serie A);
Dal matrimonio sono nate Persona 2 nata il [...] e Persona 1 nata il
26.4.2016
I coniugi sono state autorizzati a vivere separate in data 4.5.2021 ed il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 11034/2021 del 15.12.2021 emessa dal Tribunale Ordinario di
Milano e pubblicata il 30.12.2021
Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/10/2024 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civile, confermare l'affidamento a condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento delle stesse, anche sa fi dini della residenza anagrafica presso di sé regolamentando le modalità di frequentazione tra padre e figlie, porre a carico del convenuto un assegno per il mantenimento indiretto delle figlie pari a € 800,00 mensili ( 400 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese spese straordinarie alle medesime riferibili, con diritto per la medesima a percepire in via integrale l'assegno universale. Chiedeva altresì' la conferma di quanto previsto con la sentenza di separazione avuto riguardo alla posizione debitoria del convenuto.
Controparte 1 ritualmente costituitosi in giudio, aderiva alla domanda di divorzio come avanzata dalla parte attrice alla quale non frapponeva alcuna eccezione, chiedeva la conferma dell'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento delle stesse presso di sé, determinare le modalità di visita tra made e figlie prevedendo che la stessa versi al padre collocatario l'importo mensile di € 800,00 mensili ( 400 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie alle medesime riferibili con diritto per il medesimo di percepire in via integrale l'assegno unico universale.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 20.5.2025 le parti dichiarava di aver raggiunto un accordo in ordine alle frequentazioni con le figlie a far data dal settembre 2025 e chiedevano un rinvio dell'udienza. Successivamente all'udienza dell'8.10.2025 confermavano di aver raggiunto gli accordi trascritti in epigrafe.
I procuratori delle parti hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori, rassegnando le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 22.10.2025
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda è fondata e merita accoglimento.
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: l'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il, i coniugi si i coniugi si sono separati consensualmente il e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano/
I coniugi sono state autorizzati a vivere separate in data 4.5.2021 ed il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 11034/2021 del 15.12.2021 emessa dal Tribunale Ordinario di
Milano e pubblicata il 30.12.2021ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 15/10/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi anche in ragione del lungo lasso di tempo trascorso che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. 1'8.10.2025 nel contesto dato rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di Persona 2 e di Persona 1
Detti accordi, conformi a diritto e non contrari a norme imperative di legge possono nella presente sede essere rarificati e fatti propri dal collegio.
L'intervenuto accordo tra i genitori rende manifestamente superfluo ascolto delle minori
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
35934 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio celebrato tra a BAREGGIO (MI) ile Controparte 1Parte 1
14/07/2012 trascritto nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio del Comune di
BAREGGIO (MI), anno 2012, atto n. 15, parte 2, Serie A;
2. Le figlie minori restano affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori e staranno con gli stessi a settimane alternate con la precisazione che il cambio di collocamento da un genitore all'altro avverrà il venerdì alle ore 19.00;
3. Le minori trascorreranno con ciascun genitore- durante le vacanze scolastiche estive - un periodo di quattro settimane consecutive che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno;
4. le minori trascorreranno ad anni alternati con il padre o con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio
5. Le minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore ad anni alternati le vacanze scolastiche pasquali
6. I genitori si rilasciano reciproco consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti d'identità validi per l'espatrio relativi alle minori. Si precisa che il consenso prestato per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio non equivale a consenso all'espatrio o a viaggi all'estero che i genitori dovranno concordare 7. La minore Persona 1 avrà residenza anagrafica presso la madre, mentre la minore [...]
Per 2 avrà residenza anagrafica presso il padre.
8. Ciascun genitore richiederà e percepirà l'assegno unico relativamente alla figlia che ha presso di sè
9. I genitori provvederanno al mantenimento diretto delle minori nei periodi in cui le stesse sono presso di loro suddivideranno al 50% le spese straordinarie relative alle minori come da linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 qui ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
-- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
10. La signora Parte 1 si impegna a rimettere la querela presentata il 16.8.2025
11. Compensa tra le parti le spese di lite
Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BAREGGIO (MI), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai