TRIB
Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/10/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa LI IA ST Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 16.10.2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dell'avv. DOTTI MARCELLA ed elettivamente domiciliata presso il difensore,
giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. MENDEZ RODOLFO JOSE' e dall'avv. AGAZZI MARCELLA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
1 convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 16.10.2025; Parte_1
per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 16.10.2025; Controparte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo generale in data 24 luglio 2024, si rivolgeva all'intestato Parte_1
Tribunale domandando di accertare e dichiarare che era il padre biologico di Controparte_1 [...]
consentendo al minore di conservare unicamente il cognome materno, di disporre l'affido Per_1 esclusivo del minore alla madre, di porre a carico di l'obbligo di versare alla madre Controparte_1
un contributo per il mantenimento di di euro 1.000,00 al mese, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie, nonché di condannare al versamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 42.000,00 a titolo di regresso per il mantenimento del minore. Con comparsa depositata il 20 gennaio 2024, si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda Controparte_1
di dichiarazione giudiziale di paternità del minore;
domandava disporsi l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento del minore di euro 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il convenuto offriva altresì di versare l'ulteriore somma di euro 100,00 al mese a titolo di contributo per gli arretrati del mantenimento per il minore.
All'udienza ex art. 473-bis. 21 c.p.c. del 21 gennaio 2025, dichiarava di avere Controparte_1
l'intenzione di procedere al riconoscimento del minore in via amministrativa e le parti raggiungevano un accordo provvisorio, dal tenore “con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025, il sig. CP_1
si impegna a versare, entro il 5 di ogni mese, alla sig,ra un contributo per il Pt_1 mantenimento del minore pari all'importo mensile di euro 250,00, importo annualmente rivalutabile secondo indici Istat” (v. verbale udienza). Pertanto, all'udienza del 21 gennaio 2025, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e rinviava la causa all'udienza del 25 marzo 2025, invitando al deposito Controparte_1
di documentazione attestante il riconoscimento.
2 All'udienza del 25 marzo 2025, dichiarava di aver riconosciuto in via amministrativa Controparte_1 il minore, così come risultava dal certificato di nascita e dall'estratto dell'atto di nascita di (v. Per_1
doc. 6-7, convenuto).
Alla successiva udienza del 16 ottobre 2025, le parti raggiungevano l'accordo di seguito riportato:
“-affido del figlio minore in via esclusiva a che lo terrà collocato Per_1 Parte_1
anche ai fini della residenza anagrafica presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337- quater, comma terzo, c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
- frequentazioni padre-figlio regolate come da accordo con la madre, nel pieno rispetto della volontà del minore, compatibilmente alle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
- obbligo di con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, di contribuire al Controparte_1
mantenimento del minore, mediante versamento a , entro il 10 di ogni mese, a Parte_1
mezzo di bonifico bancario, dell'importo mensile di euro 300,00, importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore, in base al Protocollo di questo
Tribunale che si riporta:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
3 e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
4 spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota
5 di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
- i impegna a versare a per il mantenimento pregresso Controparte_1 Controparte_2 del minore l'importo di euro 12.000,00: provvederà al pagamento del predetto Controparte_1
importo in rate mensili di euro 100,00 ciascuna, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2025;
- le parti danno atto che l'Assegno Unico e Universale spetta ex lege alla madre, in quanto titolare dell'affido super-esclusivo del minore;
- rinuncia alla domanda relativa all'aggiunta del cognome;
Controparte_1
- spese di lite compensate”.
Preliminarmente, il Collegio osserva che, all'udienza del 25 marzo 2025, dichiarava Controparte_1
di aver riconosciuto in via amministrativa il minore: dall'atto di nascita del minore risulta, infatti, che il 10 febbraio 2025, davanti all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Seriate, Controparte_1
ha dichiarato di riconoscere come proprio figlio nato fuori dal matrimonio nato a [...]
Seriate, il 28 marzo 20012, dall'unione con (v. doc. 6-7, convenuto). Parte_1
Di conseguenza, a fronte dell'intervenuto riconoscimento del minore, questo Tribunale può pronunciarsi sui provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, recependo l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 16 ottobre 2025.
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che siano conformi al superiore interesse del minore.
La previsione dell'affido super-esclusivo del minore alla madre rappresenta la soluzione maggiormente tutelante per il minore nel caso concreto, tenuto conto dell'assenza del padre dalla vita del minore protrattasi per moltissimi anni, della relazione depositata dai Servizi Sociali in data 9 ottobre 2025 e delle dichiarazioni rese dal minore in sede di audizione. Infine, il Collegio ritiene che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni,
a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione;
anche l'accordo relativo al mantenimento pregresso risulta congruo tenuto conto delle rispettive posizioni economiche delle parti.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede:
prende atto del riconoscimento compiuto da di come Controparte_1 Persona_1
figlio proprio nato il [...] fuori dal matrimonio dall'unione con Parte_1
provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“-affido del figlio minore in via esclusiva a che lo terrà collocato Per_1 Parte_1
anche ai fini della residenza anagrafica presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337- quater, comma terzo, c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
- frequentazioni padre-figlio regolate come da accordo con la madre, nel pieno rispetto della volontà del minore, compatibilmente alle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
- obbligo di con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, di contribuire al Controparte_1
mantenimento del minore, mediante versamento a , entro il 10 di ogni mese, a Parte_1
mezzo di bonifico bancario, dell'importo mensile di euro 300,00, importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore, in base al Protocollo di questo
Tribunale che si riporta:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
7 a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
8 Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
9 Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
- i impegna a versare a per il mantenimento pregresso Controparte_1 Controparte_2 del minore l'importo di euro 12.000,00: provvederà al pagamento del predetto Controparte_1
importo in rate mensili di euro 100,00 ciascuna, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2025;
- le parti danno atto che l'Assegno Unico e Universale spetta ex lege alla madre, in quanto titolare dell'affido super-esclusivo del minore;
- rinuncia alla domanda relativa all'aggiunta del cognome;
Controparte_1
- spese di lite compensate”.
compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa IA Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa LI IA ST
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa LI IA ST Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 16.10.2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dell'avv. DOTTI MARCELLA ed elettivamente domiciliata presso il difensore,
giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. MENDEZ RODOLFO JOSE' e dall'avv. AGAZZI MARCELLA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
1 convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 16.10.2025; Parte_1
per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 16.10.2025; Controparte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo generale in data 24 luglio 2024, si rivolgeva all'intestato Parte_1
Tribunale domandando di accertare e dichiarare che era il padre biologico di Controparte_1 [...]
consentendo al minore di conservare unicamente il cognome materno, di disporre l'affido Per_1 esclusivo del minore alla madre, di porre a carico di l'obbligo di versare alla madre Controparte_1
un contributo per il mantenimento di di euro 1.000,00 al mese, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie, nonché di condannare al versamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 42.000,00 a titolo di regresso per il mantenimento del minore. Con comparsa depositata il 20 gennaio 2024, si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda Controparte_1
di dichiarazione giudiziale di paternità del minore;
domandava disporsi l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento del minore di euro 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il convenuto offriva altresì di versare l'ulteriore somma di euro 100,00 al mese a titolo di contributo per gli arretrati del mantenimento per il minore.
All'udienza ex art. 473-bis. 21 c.p.c. del 21 gennaio 2025, dichiarava di avere Controparte_1
l'intenzione di procedere al riconoscimento del minore in via amministrativa e le parti raggiungevano un accordo provvisorio, dal tenore “con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025, il sig. CP_1
si impegna a versare, entro il 5 di ogni mese, alla sig,ra un contributo per il Pt_1 mantenimento del minore pari all'importo mensile di euro 250,00, importo annualmente rivalutabile secondo indici Istat” (v. verbale udienza). Pertanto, all'udienza del 21 gennaio 2025, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e rinviava la causa all'udienza del 25 marzo 2025, invitando al deposito Controparte_1
di documentazione attestante il riconoscimento.
2 All'udienza del 25 marzo 2025, dichiarava di aver riconosciuto in via amministrativa Controparte_1 il minore, così come risultava dal certificato di nascita e dall'estratto dell'atto di nascita di (v. Per_1
doc. 6-7, convenuto).
Alla successiva udienza del 16 ottobre 2025, le parti raggiungevano l'accordo di seguito riportato:
“-affido del figlio minore in via esclusiva a che lo terrà collocato Per_1 Parte_1
anche ai fini della residenza anagrafica presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337- quater, comma terzo, c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
- frequentazioni padre-figlio regolate come da accordo con la madre, nel pieno rispetto della volontà del minore, compatibilmente alle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
- obbligo di con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, di contribuire al Controparte_1
mantenimento del minore, mediante versamento a , entro il 10 di ogni mese, a Parte_1
mezzo di bonifico bancario, dell'importo mensile di euro 300,00, importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore, in base al Protocollo di questo
Tribunale che si riporta:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
3 e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
4 spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota
5 di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
- i impegna a versare a per il mantenimento pregresso Controparte_1 Controparte_2 del minore l'importo di euro 12.000,00: provvederà al pagamento del predetto Controparte_1
importo in rate mensili di euro 100,00 ciascuna, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2025;
- le parti danno atto che l'Assegno Unico e Universale spetta ex lege alla madre, in quanto titolare dell'affido super-esclusivo del minore;
- rinuncia alla domanda relativa all'aggiunta del cognome;
Controparte_1
- spese di lite compensate”.
Preliminarmente, il Collegio osserva che, all'udienza del 25 marzo 2025, dichiarava Controparte_1
di aver riconosciuto in via amministrativa il minore: dall'atto di nascita del minore risulta, infatti, che il 10 febbraio 2025, davanti all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Seriate, Controparte_1
ha dichiarato di riconoscere come proprio figlio nato fuori dal matrimonio nato a [...]
Seriate, il 28 marzo 20012, dall'unione con (v. doc. 6-7, convenuto). Parte_1
Di conseguenza, a fronte dell'intervenuto riconoscimento del minore, questo Tribunale può pronunciarsi sui provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, recependo l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 16 ottobre 2025.
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che siano conformi al superiore interesse del minore.
La previsione dell'affido super-esclusivo del minore alla madre rappresenta la soluzione maggiormente tutelante per il minore nel caso concreto, tenuto conto dell'assenza del padre dalla vita del minore protrattasi per moltissimi anni, della relazione depositata dai Servizi Sociali in data 9 ottobre 2025 e delle dichiarazioni rese dal minore in sede di audizione. Infine, il Collegio ritiene che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni,
a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione;
anche l'accordo relativo al mantenimento pregresso risulta congruo tenuto conto delle rispettive posizioni economiche delle parti.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede:
prende atto del riconoscimento compiuto da di come Controparte_1 Persona_1
figlio proprio nato il [...] fuori dal matrimonio dall'unione con Parte_1
provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“-affido del figlio minore in via esclusiva a che lo terrà collocato Per_1 Parte_1
anche ai fini della residenza anagrafica presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337- quater, comma terzo, c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
- frequentazioni padre-figlio regolate come da accordo con la madre, nel pieno rispetto della volontà del minore, compatibilmente alle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
- obbligo di con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, di contribuire al Controparte_1
mantenimento del minore, mediante versamento a , entro il 10 di ogni mese, a Parte_1
mezzo di bonifico bancario, dell'importo mensile di euro 300,00, importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore, in base al Protocollo di questo
Tribunale che si riporta:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
7 a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
8 Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
9 Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
- i impegna a versare a per il mantenimento pregresso Controparte_1 Controparte_2 del minore l'importo di euro 12.000,00: provvederà al pagamento del predetto Controparte_1
importo in rate mensili di euro 100,00 ciascuna, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2025;
- le parti danno atto che l'Assegno Unico e Universale spetta ex lege alla madre, in quanto titolare dell'affido super-esclusivo del minore;
- rinuncia alla domanda relativa all'aggiunta del cognome;
Controparte_1
- spese di lite compensate”.
compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa IA Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa LI IA ST
10