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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/12/2025, n. 2918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2918 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di LE sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nelle cause riunite n. 14184/2023, n. 14408/2023 e n. 2576/2024 RG tra:
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato Parte_1
e difeso dall'avvocato Giovanni Di Corrado, ricorrente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_2 dall'avvocato Maurizio Tafuro, resistente;
oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
fatto e diritto Con atto depositato in data 19.12.2023, dopo aver premesso, Parte_1 tra l'altro, che “con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022002324/DDL CP_ del 30.05.2023, i funzionari di vigilanza presso la sede di LE …: 1) contestavano, con riferimento al CCNL applicato, che: “a decorrere dal 01/01/2018 codesta società ha registrato ed erogato, per la quasi totalità dei lavoratori occupati, retribuzioni di fatto notevolmente inferiori a quelle previste dall'art. 1, 1°comma, del D. L. 338/89 convertito in legge 7-12-89 n. 389. Infatti, per quasi tutto il personale, per il periodo suindicato, risultano corrisposte retribuzioni orarie inferiori a quelle previste dal CCNL di categoria”; pertanto provvedevano alla rideterminazione dell'imponibile contributivo sulla base del CCNL Terziario Confcommercio;
2) contestavano di non aver erogato ai dipendenti la quattordicesima mensilità prevista dal CCNL Terziario Confcommercio, addebitando a contribuzione dovuta;
3) conseguentemente, provvedevano all'addebito nei confronti della società ricorrente dei benefici già conguagliati dall'azienda per tutti i dipendenti per i quali la stessa aveva beneficiato delle agevolazioni contributive previste dal d.l. 104/2020, dalla l. 178/2020 e dall'art. 4, c. 8-11, della L. 92/2012 nonché all'addebito della contribuzione piena, secondo le norme comuni, per le differenze contributive rinvenienti dalle contestazioni elevate con il medesimo verbale di accertamento”; eccependo la violazione del termine di cui all'art. 14 L.n. 689/81, nonché l'infondatezza della pretesa contributiva correlata alle risultanze di detto accertamento, in quanto basata “sull'erroneo presupposto che la società ricorrente, applicando ai propri dipendenti il CCNL CISAL abbia erogato retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, c., D.L: 338/1989 conv. in L. 389/1989”, ha chiesto al giudice del lavoro adito di “dichiarare l'illegittimità e infondatezza del verbale oggetto del presente ricorso per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, dichiarare non dovute le somme intimate mediante provvedimento di addebito di contribuzione avente protocollo informativo n. (Prot. inf. D.R.P. 445/2000) 4100.30/05/2023.0247293 notificato in data 30.05.2023 unitamente al verbale CP_1 unico di accertamento e notificazione n. 2022002324/DDL del 30.05.2023 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di LE presso la sede di LE e, per CP_1
l'effetto, ordinare all di revocare e/o annullare il verbale di accertamento e la CP_1 relativa diffida ad adempiere impugnati, con contestuale dichiarazione della completa estinzione del procedimento inerente i contributi previdenziali così illegittimamente pretesi”. Con separato ricorso depositato il 28.12.2023, la medesima ha Parte_1 proposto opposizione all'avviso di addebito n. 35920230001140122000 di euro 134.757,23, avente ad oggetto il pagamento della evasione contributiva contestata per mezzo del precitato verbale di accertamento, eccependo la violazione dell'art. 24, comma 3, D. Lgs. n. 46/99 e la infondatezza della pretesa contributiva azionata dall' CP_1 facendo leva sulle medesime ragioni in fatto e diritto poste a base del ricorso iscritto al n. 14184/2023 RG. L' costituitosi, ha resistito, contestando la fondatezza delle deduzioni CP_1 avversarie. Con ulteriore ricorso depositato il 27.2.2025, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di variazione del rapporto assicurativo notificatole dall' in data CP_2
25.1.2024 (scaturente dal medesimo verbale unico di accertamento e notificazione del 30.5.2023 dappresso citato), chiedendo al giudice del lavoro adito di “dichiarare non dovute le somme con lo stesso addebitate, con contestuale dichiarazione della completa estinzione del procedimento inerente ai contributi assicurativi così come illegittimamente pretesi”. L' costituitosi nel giudizio iscritto al n. 2576/2024 RG, ha contestato la CP_2 fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto del ricorso. Con provvedimento del 18 luglio 2025, è stata disposta la riunione delle tre controversie, per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. Istruite per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione della udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le suddette controversie sono state decise in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da ritenere infondato il motivo della opposizione (introdotta da in maniera tempestiva, avendo depositato il ricorso giudiziale in Parte_1 data 28.12.2023 e, quindi, entro il termine di 40 giorni dal 28.11.2023, data di notifica del titolo impugnato) che involge l'illegittimità dell'avviso di addebito oggetto di opposizione, in quanto emesso in assenza di un provvedimento giurisdizionale definitivo ed in pendenza dell'azione giudiziale in prevenzione. A tale riguardo, l'art. 24, comma 3, D. Lgs. n. 46/99 prevede che “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Dal tenore letterale della norma si deduce che, ove sia proposta azione di accertamento negativo della pretesa contributiva, si determina una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, l'effetto inibitorio dell'iscrizione a ruolo e, simmetricamente, non si produce alcuna decadenza per l'ente previdenziale sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui provvedimento giudiziale è divenuto definitivo (Cfr. Cass. 14 ottobre 2009, n. 21791). In pendenza del ricorso in prevenzione, dunque, occorrerà attendere un provvedimento esecutivo del giudice. Detto art. 24, comma 3, relativo al sistema di esazione mediante iscrizione e ruolo e cartella esattoriale, sembra, inoltre, applicabile anche al sistema di riscossione operante dall'1 gennaio 2011 ex lege 122/10 (di conversione del d.l. 78/10), basato sull'emissione da parte dell' di un avviso di addebito. A tale conclusione deve pervenirsi, sia per la CP_1 formulazione letterale della regola posta dall'art. 30, co. 14, della disciplina sopravvenuta, secondo cui i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_1
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione;
sia perché l'opzione interpretativa, per cui la p.a. deve necessariamente attendere l'esito del giudizio di accertamento negativo, prima di coltivare l'iscrizione a ruolo, ben si concilia - nel nuovo assetto normativo - con la permanente esigenza di contemperare la potestà direttamente esecutiva della parte pubblica con la possibilità della parte privata di chiedere al giudice un controllo sull'esazione, nonché con la ratio dell'impianto normativo sopra riassunto, volto a scongiurare il proliferare di processi sulle medesime questione di merito della fondatezza della pretesa contributiva, con il rischio di esiti fra loro contraddittori (come potrebbe avvenire nel caso in cui venissero contestualmente proposti due distinti giudizi, il primo, per impugnare preventivamente l'esito di un accertamento e, il secondo, per resistere alla pretesa creditoria azionata sulla scorta dei risultati del medesimo accertamento). Nel caso di specie, la notifica dell'avviso di addebito per cui è causa risale, come detto, al 28.11.2023 ed è anteriore alla data di proposizione dell'impugnazione giudiziale dell'avviso di accertamento prodromico (19.12.2023), sicché essa non andava autorizzata dal giudice. Ciò posto, occorre, ad ogni buon conto, considerare che (come in termini condivisibili chiarito da Cassazione civile sez. lav. 26.11.2013 n. 26395), “in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (cfr. Cass.
6.11.2009 n. 23600; Cass. 20.4.2002 n. 5763). Ciò perché l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, CP_1 ferma restando - dunque - anche la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie, come correttamente ritenuto dall'impugnata sentenza (su tale alternativa, per l'analoga posizione dell' v. anche Cass.
6.8.2012 n. 14149). CP_2
D'altronde, come la stessa S.C. ha altresì statuito (v. Cass. n. 13982/2007), la cartella esattoriale costituisce non un atto amministrativo, ma un atto della procedura di riscossione del credito (i cui motivi sono già stati indicati e la cui liquidazione è già stata effettuata nei verbali di accertamento redatti dagli ispettori e notificati alle parti). E se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo viene accertato in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice deve non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma. Coerentemente, va ribadito che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. Conseguentemente, anche ove si volesse ritenere fondata la doglianza che viene in rilievo, i correlati profili di illegittimità dell'avviso di addebito evidenziati dalla parte opponente non potrebbero in alcun modo pregiudicare l'accertamento nel merito della pretesa contributiva azionata dall' con il corollario che sarebbero, ugualmente, da CP_1 vagliare nel merito i diritti ed obblighi del rapporto contributivo, come dedotti in lite. Sempre in via preliminare, è, poi, da disattendere l'eccezione di parte opponente (proposta nella controversia n. 14184/2023 RG) che involge l'asserita violazione dell'art. 14, L.n. 689/81, avendo le pretese azionate dall' ad oggetto il pagamento di CP_1 contributi previdenziali e delle correlate sanzioni, in relazione ai quali risulta del tutto inconferente il richiamo normativo in parola, che, invece, inerisce alle obbligazioni scaturenti dall'applicazione della sanzione amministrativa correlata all'illecito amministrativo.
Come anticipato in premessa, la pretesa contributiva al vaglio si fonda sugli esiti dell'accertamento ispettivo compendiati nel verbale di accertamento richiamato in premessa, laddove l' ha, in particolare, individuato un maggior imponibile CP_1 retributivo, calcolando su di esso l'importo delle differenze di contribuzione ancora dovute dalla società ricorrente, per un importo, comprensivo di somme aggiuntive, pari ad euro 129.482,18, ciò ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 338/89 e, segnatamente, sul presupposto che “codesta società, ai fini del versamento della contribuzione obbligatoria dovuta all' aveva l'obbligo di fare riferimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 389/89, CP_1 ai livelli e alle paghe aggiornate alle varie scadenze contrattuali, del contratto collettivo nazionale di lavoro del Terziario -Confcommercio del 30/03/2015 e rinnovo e adeguamento salariale successivo del 13/05/2019 stipulato dalla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI (CONFCOMMERCIO) e
Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (FILCAMS -CGIL),
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT - CISL), Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS -UIL)”. Su tali basi l'istituto previdenziale ha, quindi, provveduto “alla rideterminazione dell'imponibile contributivo, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, del D. L. 338/89 convertito in legge 389 del 7/12/1989, sulla base del CCNL che codesta società aveva l'obbligo di applicare ai fini contributivi”, valorizzando, altresì, il fatto che “codesta società non ha erogato ai dipendenti la quattordicesima mensilità, così come previsto dal CCNL Terziario Confcommercio”, nonché “all'addebito, dei benefici già conguagliati dall'azienda per tutti i dipendenti per i quali sono state richieste le agevolazioni contributive previste dal decreto - legge 104/2020 , dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'art. 4, commi 8 -11, della legge 92/2012 ed all'addebito della contribuzione piena, secondo le norme comuni, per le differenze contributive rinvenienti dai punti del presente verbale”, sul rilievo che tra “tra gli obblighi di fonte normativa che occorre rispettare (per fruire dei benefici normativi e contributivi in parola) rientra l'inderogabile imponibile contributivo determinato ai sensi della L. n.389/89, come autenticamente interpretata dalla successiva L. n.549/95”.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338 del 1989, convertito con legge n. 389 del 1989, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995, secondo cui “l'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”. Secondo l'orientamento ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “la retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989 , conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c. , dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost.” (Cassazione civile, sez. lav., 17.7.2024, n. 19759). Come in termini del tutto condivisibili riepilogato da Cassazione civile sez. lav., 21.8.2025, n. 23647:
“… 9. In ordine al primo motivo, si osserva che il contratto collettivo che abbia le caratteristiche dell'art. 1 co. 1 della L. 389/1989 è finalizzato ad individuare il minimale contributivo, non a disciplinare il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore per il quale non sarebbero esclusi i contratti in deroga, salvo l'inderogabilità in peius. Sul punto la giurisprudenza della Corte è univoca nell'affermare che l'individuazione del contratto leader ai fini contributivi di cui alla citata Legge attiene al principio di autonomia del rapporto contributo rispetto all'obbligazione retributiva (sul punto cfr. Cass. ord. n. 13840/2023 ed altre numerose ivi menzionate), e ciò si ispira anche “all'esigenza di salvaguardia dell'unitarietà e della tenuta del sistema previdenziale”, giacché la finalità della normativa di cui all'art. co. 1 D.L. 338/89 integrato da art. 2 comma 25 L.549/95 non è quella di assicurare la conciliazione tra il diritto di organizzazione sindacale e la selezione della categoria di riferimento, ma di individuare un parametro riferimento per il calcolo della misura del minimale contributivo, che non è devoluta all'autonomia datoriale ma è una scelta che il legislatore riserva a sé, escludendo che la stessa possa essere oggetto di deroga da parte dei contraenti (dello stesso avviso cfr. anche Cass. ord. n.4209/2023). L'individuazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali in quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria esprime una capacità di scelta della fonte collettiva ai fini della determinazione della misura dell'obbligo previdenziale, fra tutte quelle astrattamente applicabili;
in linea con quanto innanzi, e per un ulteriore approfondimento finalistico della normativa in esame, cfr. ord. 13840/2023: “il legislatore ha inteso far entrare in gioco la fonte contrattuale consentendo la traslazione, sul piano collettivo, della garanzia in capo ai lavoratori di conseguire quel trattamento pensionistico (obbligatorio) "adeguato" cui fa espresso riferimento l'art. 38 Cost.; in un settore nel quale le parti sociali hanno stipulato una pluralità di strumenti contrattuali, anche del medesimo livello, l'esigenza concreta che si pone ai fini contributivi, è quella di individuare, nella possibile giungla di trattamenti e di voci retributive, lo strumento trainante (definito, per ciò stesso
"leader"), quale quello che meglio degli altri appare in grado di rappresentare le caratteristiche, anche soggettive dell'impresa nonché la storia contributiva dei lavoratori interessati alla definizione del minimale contributivo, per un verso, preservando le esigenze di eguaglianza e di solidarietà, per un altro verso, scongiurando un aumento incontrollato della spesa previdenziale pubblica”. Nel caso in esame, poi, non trova condivisione quanto sostenuto dal ricorrente circa la possibilità di consentire, sul piano di accordo aziendale, una deroga al CCNL (diversa gradualità temporale per l'applicazione degli aumenti retributivi posti a livello nazionale); questa Corte ha già affermato di recente che la contrattazione aziendale può derogare in melius ma non in pejus al livello retributivo assunto dall'art. 1 della L. n. 389/89 ai fini del calcolo del minimale contributivo (vale a dire quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale), essendo la materia previdenziale indisponibile, come desumibile dall'art. 2115, comma 3 c.c. ed è soggetta a regolamentazione tramite norme imperative di legge statale
(Cass.28972/24). Nel caso di specie, la norma imperativa è fisata nell'art.1 L. n.389/89 che detta il livello minimo di retribuzione da assumere a riferimento per calcolare l'imponibile contributivo, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore, poiché la contrattazione collettiva nazionale funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo. Affermata l'inderogabilità in peius della contrattazione aziendale dei livelli retributivi a fini contributivi, diviene irrilevante il fatto che l'accordo aziendale sia stato sottoscritto o meno da un'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale”.
Tanto premesso, è, poi, opportuno, in termini generali, precisare che, secondo il condivisibile orientamento più volte affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 14965/12, Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010), “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei CP_1 fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte contro interessata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010)”. Tale regola in tema di riparto dell'onere della prova non subisce deroghe nell'ambito della presente vicenda litigiosa. Non può, dunque, nel caso che essere onere dell' quello di dimostrare CP_1
l'esistenza e la misura del minimale da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali pretesi, di dimostrare cioè l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi. Ne consegue che il medesimo istituto previdenziale dovrà anche dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni pretende di commisurare i contributi previdenziali, e, al fine di assolvere all'onere probatorio anzidetto, in primo luogo produrre il contratto collettivo ritenuto applicabile, non essendo sufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva (vds. Cass. 17.7.2009, n. 16764; Cass., 11.3.2010 n. 5872; Cass 3.11.2011, n. 22737: “In relazione al disposto di cui al D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389 - a norma del quale la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto "minimale contributivo") - è onere dell' dimostrare l'esistenza, nel corrispondente settore CP_1 produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi;
tale onere deve essere adempiuto mediante la produzione del contratto collettivo applicabile, non essendo sufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva (Cass. 17 luglio 2009 n. 16764)”; Cass.
9.10.2018 n. 24683: “… l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore a quello che, ai lavoratori del settore, sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. 9 ottobre 1989, CP_ n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389); in tal caso è onere dell' dimostrare l'esistenza e la misura del minimale, dimostrare cioè l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi;
ne consegue che il medesimo istituto previdenziale dovrà anche dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni pretende di commisurare i contributi previdenziali (in tal senso Cass. 23/04/1999, n. 4074)”; … correlativamente, ove la parte contesti l'applicabilità di quel contratto e invochi un diverso contratto collettivo, sarà suo onere, in applicazione dei principi generali di ripartizione degli oneri probatori, dimostrarne l'esistenza nel rispetto delle preclusioni e decadenze previste dal codice di rito”; Cassazione civile sez. lav., 29.12.2023, n. 36457: “… è onere dell'ente previdenziale dimostrare l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi;
tale onere deve essere adempiuto mediante la produzione del contratto collettivo applicabile, non essendo sufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva”).
A fronte di quanto precede, occorre in via risolutiva considerare come l' pur CP_1 gravato dal relativo onere probatorio, si sia limitato del tutto genericamente ad indicare l'obbligo - per la società opponente - di fare riferimento alle previsioni del CCNL Terziario-Confcommercio stipulato da CONFCOMMERCIO, , CP_3
, , senza, tuttavia, curarsi di produrre il testo negoziale CP_4 CP_5 in parola (onde verificare che lo stesso determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi), né fare riferimento ad alcuno specifico elemento da cui inferire la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo in questione, né ancora formulare alcuna istanza istruttoria volta a suffragare i dati in questione. Non avendo l' debitamente assolto gli oneri probatori a suo carico utili a CP_1 fondare la sussistenza del relativo obbligo contributivo, la pretesa azionata non può, quindi, che risultare priva di sbocco. Parimenti è a dirsi con riferimento al credito azionato dall' ove si consideri CP_2 che la variazione del rapporto assicurativo che viene in rilievo ugualmente si basa sul presupposto che la società opponente sia tenuta, a fare riferimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 389/89, al precitato CCNL Terziario-Confcommercio. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, le domande proposte dalla sono, in conclusione, meritevoli di accoglimento. Parte_1
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo, mentre sono da compensare quelle inerenti al rapporto processuale instaurato nei confronti dell' laddove la circostanza che la variazione assicurativa di cui CP_2 trattasi sia intervenuta a seguito dell'accertamento condotto dall'istituto previdenziale, vale ad enucleare, per l'istituto assicuratore, una iniziale “situazione di oggettiva e marcata incertezza” (vds. Corte Cost., n. 77 del 19.4.2018), connotata da “gravità” ed
“eccezionalità”, pari a quelle sottese alle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti considerate dall'art. 92 c.p.c., utile a giustificare detta compensazione.
p.q.m.
Il Tribunale di LE, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti da nei confronti dell' con atti Parte_1 CP_1 depositati in data 19.12.2023 e in data 28.12.2023, e nei confronti dell' con atto CP_2 depositato in data 27.2.2024, così provvede: accoglie le domande attoree e, per l'effetto: annulla l'avviso di addebito n. 35920230001140122000, dichiarando non dovute le somme richieste dall' per il tramite di tale atto, nonché addebitate a CP_1 Parte_1 con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022002324/DDL del
[...]
30.05.2023; dichiara non dovuti dalla stessa i contributivi Parte_1 assicurativi addebitatile da con provvedimento di variazione del rapporto CP_2 assicurativo notificato il 25.1.2024; condanna l' a pagare le spese di lite in favore del CP_1 procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 7.000,00, oltre a rimborso di contributo unificato (ove versato) e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge;
compensa le spese di lite relativamente al rapporto processuale instaurato da nei confronti dell' Parte_1 CP_2
LE, 1 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di LE sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nelle cause riunite n. 14184/2023, n. 14408/2023 e n. 2576/2024 RG tra:
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato Parte_1
e difeso dall'avvocato Giovanni Di Corrado, ricorrente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_2 dall'avvocato Maurizio Tafuro, resistente;
oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
fatto e diritto Con atto depositato in data 19.12.2023, dopo aver premesso, Parte_1 tra l'altro, che “con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022002324/DDL CP_ del 30.05.2023, i funzionari di vigilanza presso la sede di LE …: 1) contestavano, con riferimento al CCNL applicato, che: “a decorrere dal 01/01/2018 codesta società ha registrato ed erogato, per la quasi totalità dei lavoratori occupati, retribuzioni di fatto notevolmente inferiori a quelle previste dall'art. 1, 1°comma, del D. L. 338/89 convertito in legge 7-12-89 n. 389. Infatti, per quasi tutto il personale, per il periodo suindicato, risultano corrisposte retribuzioni orarie inferiori a quelle previste dal CCNL di categoria”; pertanto provvedevano alla rideterminazione dell'imponibile contributivo sulla base del CCNL Terziario Confcommercio;
2) contestavano di non aver erogato ai dipendenti la quattordicesima mensilità prevista dal CCNL Terziario Confcommercio, addebitando a contribuzione dovuta;
3) conseguentemente, provvedevano all'addebito nei confronti della società ricorrente dei benefici già conguagliati dall'azienda per tutti i dipendenti per i quali la stessa aveva beneficiato delle agevolazioni contributive previste dal d.l. 104/2020, dalla l. 178/2020 e dall'art. 4, c. 8-11, della L. 92/2012 nonché all'addebito della contribuzione piena, secondo le norme comuni, per le differenze contributive rinvenienti dalle contestazioni elevate con il medesimo verbale di accertamento”; eccependo la violazione del termine di cui all'art. 14 L.n. 689/81, nonché l'infondatezza della pretesa contributiva correlata alle risultanze di detto accertamento, in quanto basata “sull'erroneo presupposto che la società ricorrente, applicando ai propri dipendenti il CCNL CISAL abbia erogato retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, c., D.L: 338/1989 conv. in L. 389/1989”, ha chiesto al giudice del lavoro adito di “dichiarare l'illegittimità e infondatezza del verbale oggetto del presente ricorso per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, dichiarare non dovute le somme intimate mediante provvedimento di addebito di contribuzione avente protocollo informativo n. (Prot. inf. D.R.P. 445/2000) 4100.30/05/2023.0247293 notificato in data 30.05.2023 unitamente al verbale CP_1 unico di accertamento e notificazione n. 2022002324/DDL del 30.05.2023 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di LE presso la sede di LE e, per CP_1
l'effetto, ordinare all di revocare e/o annullare il verbale di accertamento e la CP_1 relativa diffida ad adempiere impugnati, con contestuale dichiarazione della completa estinzione del procedimento inerente i contributi previdenziali così illegittimamente pretesi”. Con separato ricorso depositato il 28.12.2023, la medesima ha Parte_1 proposto opposizione all'avviso di addebito n. 35920230001140122000 di euro 134.757,23, avente ad oggetto il pagamento della evasione contributiva contestata per mezzo del precitato verbale di accertamento, eccependo la violazione dell'art. 24, comma 3, D. Lgs. n. 46/99 e la infondatezza della pretesa contributiva azionata dall' CP_1 facendo leva sulle medesime ragioni in fatto e diritto poste a base del ricorso iscritto al n. 14184/2023 RG. L' costituitosi, ha resistito, contestando la fondatezza delle deduzioni CP_1 avversarie. Con ulteriore ricorso depositato il 27.2.2025, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di variazione del rapporto assicurativo notificatole dall' in data CP_2
25.1.2024 (scaturente dal medesimo verbale unico di accertamento e notificazione del 30.5.2023 dappresso citato), chiedendo al giudice del lavoro adito di “dichiarare non dovute le somme con lo stesso addebitate, con contestuale dichiarazione della completa estinzione del procedimento inerente ai contributi assicurativi così come illegittimamente pretesi”. L' costituitosi nel giudizio iscritto al n. 2576/2024 RG, ha contestato la CP_2 fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto del ricorso. Con provvedimento del 18 luglio 2025, è stata disposta la riunione delle tre controversie, per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. Istruite per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione della udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le suddette controversie sono state decise in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da ritenere infondato il motivo della opposizione (introdotta da in maniera tempestiva, avendo depositato il ricorso giudiziale in Parte_1 data 28.12.2023 e, quindi, entro il termine di 40 giorni dal 28.11.2023, data di notifica del titolo impugnato) che involge l'illegittimità dell'avviso di addebito oggetto di opposizione, in quanto emesso in assenza di un provvedimento giurisdizionale definitivo ed in pendenza dell'azione giudiziale in prevenzione. A tale riguardo, l'art. 24, comma 3, D. Lgs. n. 46/99 prevede che “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Dal tenore letterale della norma si deduce che, ove sia proposta azione di accertamento negativo della pretesa contributiva, si determina una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, l'effetto inibitorio dell'iscrizione a ruolo e, simmetricamente, non si produce alcuna decadenza per l'ente previdenziale sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui provvedimento giudiziale è divenuto definitivo (Cfr. Cass. 14 ottobre 2009, n. 21791). In pendenza del ricorso in prevenzione, dunque, occorrerà attendere un provvedimento esecutivo del giudice. Detto art. 24, comma 3, relativo al sistema di esazione mediante iscrizione e ruolo e cartella esattoriale, sembra, inoltre, applicabile anche al sistema di riscossione operante dall'1 gennaio 2011 ex lege 122/10 (di conversione del d.l. 78/10), basato sull'emissione da parte dell' di un avviso di addebito. A tale conclusione deve pervenirsi, sia per la CP_1 formulazione letterale della regola posta dall'art. 30, co. 14, della disciplina sopravvenuta, secondo cui i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_1
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione;
sia perché l'opzione interpretativa, per cui la p.a. deve necessariamente attendere l'esito del giudizio di accertamento negativo, prima di coltivare l'iscrizione a ruolo, ben si concilia - nel nuovo assetto normativo - con la permanente esigenza di contemperare la potestà direttamente esecutiva della parte pubblica con la possibilità della parte privata di chiedere al giudice un controllo sull'esazione, nonché con la ratio dell'impianto normativo sopra riassunto, volto a scongiurare il proliferare di processi sulle medesime questione di merito della fondatezza della pretesa contributiva, con il rischio di esiti fra loro contraddittori (come potrebbe avvenire nel caso in cui venissero contestualmente proposti due distinti giudizi, il primo, per impugnare preventivamente l'esito di un accertamento e, il secondo, per resistere alla pretesa creditoria azionata sulla scorta dei risultati del medesimo accertamento). Nel caso di specie, la notifica dell'avviso di addebito per cui è causa risale, come detto, al 28.11.2023 ed è anteriore alla data di proposizione dell'impugnazione giudiziale dell'avviso di accertamento prodromico (19.12.2023), sicché essa non andava autorizzata dal giudice. Ciò posto, occorre, ad ogni buon conto, considerare che (come in termini condivisibili chiarito da Cassazione civile sez. lav. 26.11.2013 n. 26395), “in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (cfr. Cass.
6.11.2009 n. 23600; Cass. 20.4.2002 n. 5763). Ciò perché l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, CP_1 ferma restando - dunque - anche la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie, come correttamente ritenuto dall'impugnata sentenza (su tale alternativa, per l'analoga posizione dell' v. anche Cass.
6.8.2012 n. 14149). CP_2
D'altronde, come la stessa S.C. ha altresì statuito (v. Cass. n. 13982/2007), la cartella esattoriale costituisce non un atto amministrativo, ma un atto della procedura di riscossione del credito (i cui motivi sono già stati indicati e la cui liquidazione è già stata effettuata nei verbali di accertamento redatti dagli ispettori e notificati alle parti). E se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo viene accertato in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice deve non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma. Coerentemente, va ribadito che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. Conseguentemente, anche ove si volesse ritenere fondata la doglianza che viene in rilievo, i correlati profili di illegittimità dell'avviso di addebito evidenziati dalla parte opponente non potrebbero in alcun modo pregiudicare l'accertamento nel merito della pretesa contributiva azionata dall' con il corollario che sarebbero, ugualmente, da CP_1 vagliare nel merito i diritti ed obblighi del rapporto contributivo, come dedotti in lite. Sempre in via preliminare, è, poi, da disattendere l'eccezione di parte opponente (proposta nella controversia n. 14184/2023 RG) che involge l'asserita violazione dell'art. 14, L.n. 689/81, avendo le pretese azionate dall' ad oggetto il pagamento di CP_1 contributi previdenziali e delle correlate sanzioni, in relazione ai quali risulta del tutto inconferente il richiamo normativo in parola, che, invece, inerisce alle obbligazioni scaturenti dall'applicazione della sanzione amministrativa correlata all'illecito amministrativo.
Come anticipato in premessa, la pretesa contributiva al vaglio si fonda sugli esiti dell'accertamento ispettivo compendiati nel verbale di accertamento richiamato in premessa, laddove l' ha, in particolare, individuato un maggior imponibile CP_1 retributivo, calcolando su di esso l'importo delle differenze di contribuzione ancora dovute dalla società ricorrente, per un importo, comprensivo di somme aggiuntive, pari ad euro 129.482,18, ciò ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 338/89 e, segnatamente, sul presupposto che “codesta società, ai fini del versamento della contribuzione obbligatoria dovuta all' aveva l'obbligo di fare riferimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 389/89, CP_1 ai livelli e alle paghe aggiornate alle varie scadenze contrattuali, del contratto collettivo nazionale di lavoro del Terziario -Confcommercio del 30/03/2015 e rinnovo e adeguamento salariale successivo del 13/05/2019 stipulato dalla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI (CONFCOMMERCIO) e
Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (FILCAMS -CGIL),
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT - CISL), Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS -UIL)”. Su tali basi l'istituto previdenziale ha, quindi, provveduto “alla rideterminazione dell'imponibile contributivo, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, del D. L. 338/89 convertito in legge 389 del 7/12/1989, sulla base del CCNL che codesta società aveva l'obbligo di applicare ai fini contributivi”, valorizzando, altresì, il fatto che “codesta società non ha erogato ai dipendenti la quattordicesima mensilità, così come previsto dal CCNL Terziario Confcommercio”, nonché “all'addebito, dei benefici già conguagliati dall'azienda per tutti i dipendenti per i quali sono state richieste le agevolazioni contributive previste dal decreto - legge 104/2020 , dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'art. 4, commi 8 -11, della legge 92/2012 ed all'addebito della contribuzione piena, secondo le norme comuni, per le differenze contributive rinvenienti dai punti del presente verbale”, sul rilievo che tra “tra gli obblighi di fonte normativa che occorre rispettare (per fruire dei benefici normativi e contributivi in parola) rientra l'inderogabile imponibile contributivo determinato ai sensi della L. n.389/89, come autenticamente interpretata dalla successiva L. n.549/95”.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338 del 1989, convertito con legge n. 389 del 1989, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995, secondo cui “l'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”. Secondo l'orientamento ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “la retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989 , conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c. , dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost.” (Cassazione civile, sez. lav., 17.7.2024, n. 19759). Come in termini del tutto condivisibili riepilogato da Cassazione civile sez. lav., 21.8.2025, n. 23647:
“… 9. In ordine al primo motivo, si osserva che il contratto collettivo che abbia le caratteristiche dell'art. 1 co. 1 della L. 389/1989 è finalizzato ad individuare il minimale contributivo, non a disciplinare il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore per il quale non sarebbero esclusi i contratti in deroga, salvo l'inderogabilità in peius. Sul punto la giurisprudenza della Corte è univoca nell'affermare che l'individuazione del contratto leader ai fini contributivi di cui alla citata Legge attiene al principio di autonomia del rapporto contributo rispetto all'obbligazione retributiva (sul punto cfr. Cass. ord. n. 13840/2023 ed altre numerose ivi menzionate), e ciò si ispira anche “all'esigenza di salvaguardia dell'unitarietà e della tenuta del sistema previdenziale”, giacché la finalità della normativa di cui all'art. co. 1 D.L. 338/89 integrato da art. 2 comma 25 L.549/95 non è quella di assicurare la conciliazione tra il diritto di organizzazione sindacale e la selezione della categoria di riferimento, ma di individuare un parametro riferimento per il calcolo della misura del minimale contributivo, che non è devoluta all'autonomia datoriale ma è una scelta che il legislatore riserva a sé, escludendo che la stessa possa essere oggetto di deroga da parte dei contraenti (dello stesso avviso cfr. anche Cass. ord. n.4209/2023). L'individuazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali in quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria esprime una capacità di scelta della fonte collettiva ai fini della determinazione della misura dell'obbligo previdenziale, fra tutte quelle astrattamente applicabili;
in linea con quanto innanzi, e per un ulteriore approfondimento finalistico della normativa in esame, cfr. ord. 13840/2023: “il legislatore ha inteso far entrare in gioco la fonte contrattuale consentendo la traslazione, sul piano collettivo, della garanzia in capo ai lavoratori di conseguire quel trattamento pensionistico (obbligatorio) "adeguato" cui fa espresso riferimento l'art. 38 Cost.; in un settore nel quale le parti sociali hanno stipulato una pluralità di strumenti contrattuali, anche del medesimo livello, l'esigenza concreta che si pone ai fini contributivi, è quella di individuare, nella possibile giungla di trattamenti e di voci retributive, lo strumento trainante (definito, per ciò stesso
"leader"), quale quello che meglio degli altri appare in grado di rappresentare le caratteristiche, anche soggettive dell'impresa nonché la storia contributiva dei lavoratori interessati alla definizione del minimale contributivo, per un verso, preservando le esigenze di eguaglianza e di solidarietà, per un altro verso, scongiurando un aumento incontrollato della spesa previdenziale pubblica”. Nel caso in esame, poi, non trova condivisione quanto sostenuto dal ricorrente circa la possibilità di consentire, sul piano di accordo aziendale, una deroga al CCNL (diversa gradualità temporale per l'applicazione degli aumenti retributivi posti a livello nazionale); questa Corte ha già affermato di recente che la contrattazione aziendale può derogare in melius ma non in pejus al livello retributivo assunto dall'art. 1 della L. n. 389/89 ai fini del calcolo del minimale contributivo (vale a dire quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale), essendo la materia previdenziale indisponibile, come desumibile dall'art. 2115, comma 3 c.c. ed è soggetta a regolamentazione tramite norme imperative di legge statale
(Cass.28972/24). Nel caso di specie, la norma imperativa è fisata nell'art.1 L. n.389/89 che detta il livello minimo di retribuzione da assumere a riferimento per calcolare l'imponibile contributivo, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore, poiché la contrattazione collettiva nazionale funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo. Affermata l'inderogabilità in peius della contrattazione aziendale dei livelli retributivi a fini contributivi, diviene irrilevante il fatto che l'accordo aziendale sia stato sottoscritto o meno da un'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale”.
Tanto premesso, è, poi, opportuno, in termini generali, precisare che, secondo il condivisibile orientamento più volte affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 14965/12, Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010), “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei CP_1 fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte contro interessata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010)”. Tale regola in tema di riparto dell'onere della prova non subisce deroghe nell'ambito della presente vicenda litigiosa. Non può, dunque, nel caso che essere onere dell' quello di dimostrare CP_1
l'esistenza e la misura del minimale da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali pretesi, di dimostrare cioè l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi. Ne consegue che il medesimo istituto previdenziale dovrà anche dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni pretende di commisurare i contributi previdenziali, e, al fine di assolvere all'onere probatorio anzidetto, in primo luogo produrre il contratto collettivo ritenuto applicabile, non essendo sufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva (vds. Cass. 17.7.2009, n. 16764; Cass., 11.3.2010 n. 5872; Cass 3.11.2011, n. 22737: “In relazione al disposto di cui al D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389 - a norma del quale la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto "minimale contributivo") - è onere dell' dimostrare l'esistenza, nel corrispondente settore CP_1 produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi;
tale onere deve essere adempiuto mediante la produzione del contratto collettivo applicabile, non essendo sufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva (Cass. 17 luglio 2009 n. 16764)”; Cass.
9.10.2018 n. 24683: “… l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore a quello che, ai lavoratori del settore, sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. 9 ottobre 1989, CP_ n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389); in tal caso è onere dell' dimostrare l'esistenza e la misura del minimale, dimostrare cioè l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi;
ne consegue che il medesimo istituto previdenziale dovrà anche dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni pretende di commisurare i contributi previdenziali (in tal senso Cass. 23/04/1999, n. 4074)”; … correlativamente, ove la parte contesti l'applicabilità di quel contratto e invochi un diverso contratto collettivo, sarà suo onere, in applicazione dei principi generali di ripartizione degli oneri probatori, dimostrarne l'esistenza nel rispetto delle preclusioni e decadenze previste dal codice di rito”; Cassazione civile sez. lav., 29.12.2023, n. 36457: “… è onere dell'ente previdenziale dimostrare l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi;
tale onere deve essere adempiuto mediante la produzione del contratto collettivo applicabile, non essendo sufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva”).
A fronte di quanto precede, occorre in via risolutiva considerare come l' pur CP_1 gravato dal relativo onere probatorio, si sia limitato del tutto genericamente ad indicare l'obbligo - per la società opponente - di fare riferimento alle previsioni del CCNL Terziario-Confcommercio stipulato da CONFCOMMERCIO, , CP_3
, , senza, tuttavia, curarsi di produrre il testo negoziale CP_4 CP_5 in parola (onde verificare che lo stesso determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi), né fare riferimento ad alcuno specifico elemento da cui inferire la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo in questione, né ancora formulare alcuna istanza istruttoria volta a suffragare i dati in questione. Non avendo l' debitamente assolto gli oneri probatori a suo carico utili a CP_1 fondare la sussistenza del relativo obbligo contributivo, la pretesa azionata non può, quindi, che risultare priva di sbocco. Parimenti è a dirsi con riferimento al credito azionato dall' ove si consideri CP_2 che la variazione del rapporto assicurativo che viene in rilievo ugualmente si basa sul presupposto che la società opponente sia tenuta, a fare riferimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 389/89, al precitato CCNL Terziario-Confcommercio. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, le domande proposte dalla sono, in conclusione, meritevoli di accoglimento. Parte_1
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo, mentre sono da compensare quelle inerenti al rapporto processuale instaurato nei confronti dell' laddove la circostanza che la variazione assicurativa di cui CP_2 trattasi sia intervenuta a seguito dell'accertamento condotto dall'istituto previdenziale, vale ad enucleare, per l'istituto assicuratore, una iniziale “situazione di oggettiva e marcata incertezza” (vds. Corte Cost., n. 77 del 19.4.2018), connotata da “gravità” ed
“eccezionalità”, pari a quelle sottese alle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti considerate dall'art. 92 c.p.c., utile a giustificare detta compensazione.
p.q.m.
Il Tribunale di LE, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti da nei confronti dell' con atti Parte_1 CP_1 depositati in data 19.12.2023 e in data 28.12.2023, e nei confronti dell' con atto CP_2 depositato in data 27.2.2024, così provvede: accoglie le domande attoree e, per l'effetto: annulla l'avviso di addebito n. 35920230001140122000, dichiarando non dovute le somme richieste dall' per il tramite di tale atto, nonché addebitate a CP_1 Parte_1 con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022002324/DDL del
[...]
30.05.2023; dichiara non dovuti dalla stessa i contributivi Parte_1 assicurativi addebitatile da con provvedimento di variazione del rapporto CP_2 assicurativo notificato il 25.1.2024; condanna l' a pagare le spese di lite in favore del CP_1 procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 7.000,00, oltre a rimborso di contributo unificato (ove versato) e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge;
compensa le spese di lite relativamente al rapporto processuale instaurato da nei confronti dell' Parte_1 CP_2
LE, 1 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma