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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1252 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Mario Nivola e dall'Avv.to Antonino Rizzo Pt_1 elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv.to Nicola Magaddino presso il cui Controparte_1 studio in Trapani, via Rocco Solina n.26, è elettivamente domiciliato appellato all'udienza del 30 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti FATTO e DIRITTO
1) Con sentenza n.255/2022 il Tribunale G.L. di Trapani accolse il ricorso proposto da volto ad ottenere il riconoscimento del diritto ai benefici Controparte_1 contributivi di cui alla legge n. 257/92 in ragione della affermata esposizione alla inalazione di polveri di amianto, in misura superiore al limite e per oltre dieci anni, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa a bordo di navi con mansioni di operatore di coperta/cuoco. Ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Tribunale respinse le eccezioni di decadenza e di prescrizione. In particolare, ritenne che “la circostanza che il ricorrente” avesse “maturato il requisito pensionistico con decorrenza antecedente all'entrata in vigore della nuova disciplina, con conseguente applicazione della disciplina originaria ex L .257/92” non fosse “stata contestata e risulta documentata”. Quanto alla prescrizione rilevò che l' non avesse fornito prova di Pt_1 presentazione della domanda all'I.N.A.I.L..
Pag.1 Conseguentemente, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. espletata, accolse il ricorso del CP_1
Avverso tale decisione ha proposto appello l' con ricorso depositato in Pt_1 cancelleria in data 24.11.2022, chiedendone la riforma. Col primo motivo, l' censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Pt_1 giudice procedente non ha dichiarato la prescrizione. Rileva al riguardo di aver, nelle more, ottenuto dall'I.N.A.I.L. la domanda presentata dal il 27.5.2025 e ne chiede, pertanto, l'ammissione in quanto CP_1 documento di rilevanza decisiva. Col secondo motivo, assume l'erroneità della pronuncia di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha disatteso l'eccezione di decadenza. Osserva a tal proposito che il Tribunale, ha ritenuto che la domanda all'I.N.A.I.L. non fosse necessaria avendo il maturato il requisito pensionistico con decorrenza CP_1 antecedente all'entrata in vigore “della nuova disciplina con conseguente applicazione della disciplina originaria ex L 257/92”. Sostiene che la “salvezza delle previgenti disposizioni vale solo per i lavoratori che, anche grazie ai benefici previdenziali nella loro consistenza originaria, abbiano maturato il diritto a pensione alla data di entrata in vigore del decreto stesso (2 ottobre 2003) e non a coloro per i quali sia integrato il diritto al conseguimento della rivalutazione contributiva”. Che, dunque, “controparte avrebbe potuto sottrarsi all'onere di presentare la domanda di attestazione all'INAIL solo ove alla data del 2.10.2003 avesse maturato il diritto a pensione, ricorrendone tutti i requisiti anagrafici, contributivi (questi ultimi anche grazie ai benefici di cui si discute) e di cessazione dal lavoro”. Aggiunge di non aver “affatto ammesso la titolarità in capo a controparte del diritto a pensione in un momento anteriore al 2.10.2003” avendo “al contrario … esplicitamente eccepito che in difetto di domanda all'INAIL entro la data del 15.6.2005 controparte sarebbe decaduta dal diritto ai benefici per cui è causa, id est ha escluso la sussistenza dei requisiti utili ad escludere il regime decadenziale”.
Ritiene, in altri termini, che incombeva su controparte l'onere di dare prova che tale obbligo non sussistesse per aver maturato il diritto a pensione prima dell'ottobre 2003. Deduce che contrariamente a quanto affermato dal ricorrente circa la titolarità di pensione sin dal 2003 dall'estratto conto assicurativo risulta lo “status di pensionato solo a decorrere da aprile 2015”. Soggiunge che alla “data del 02/10/2003 CO risultava titolare di n.1258 settimane contributive senza l'applicazione del beneficio dell'amianto” e che, quindi, anche tenendo conto della rivalutazione delle settimane di esposizione a rischio amianto, per come accertati con la c.t.u. di primo grado, il “sommando … i contributi maturati, pari a 1258 settimane, CP_1
e quelli figurativi pari a 428 settimane, alla data del 2.10.2003 … risulterebbe virtualmente titolare di 1686 settimane contributive, equivalenti a circa 32 anni di contributi”. si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità della documentazione prodotta dall' relativa alla domanda Pt_1
Pag.2 inoltrata all'I.N.A.I.L. il 27.5.2005; in ogni caso, ha dichiarato di disconoscere ex art. 214 cpc la propria firma apposta su tale documento. Nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame. Acquisiti gli originali dei documenti ricevuti dall'I.N.A.I.L. (cfr. verbale udienza 21.11.2024 e 27.3.2025), disposta ed espletata c.t.u. volta ad accertare l'autenticità della sottoscrizione, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo in atti.
2) Anzitutto, il gravame deve ritenersi tempestivamente proposto. Per come dedotto dall' con l'atto di appello (e agevolmente desumibile dal Pt_1 semplice esame del fascicolo d'ufficio telematico di primo grado), infatti, la sentenza qui impugnata è stata emessa nelle forme della c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art.221 comma 4 della legge n.77/2020 (cfr. verbale del 19.5.2022), con provvedimento adottato
“fuori udienza” e comunicato alle parti, a cura della Cancelleria del Giudice procedente, soltanto in data 24.5.2022. Sicchè l'atto di appello del 24.11.2022 è stato depositato nel rispetto del termine di 6 mesi (cfr. Cass. n.13735/2023, Cass. n.17587/2024).
3) Quanto al primo motivo di gravame, deve qui darsi atto delle conclusioni cui è pervenuto il nominato c.t.u.: “Alla luce delle risultanze emerse e dell'esame confrontuale scrupolosamente effettuato, in risposta al quesito del Giudice è possibile affermare, con ragionevole certezza, che la firma apposta sulla “Domanda di riconoscimento di esposizione ad amianto” del 27.05.2025 non è riferibile alla mano di ma è opera di mano aliena che ha cercato di Controparte_1 imitare la firma autografa del sig. ….” (cfr. relazione della dott.sa CP_1 Persona_1 depositata il 9.9.2025). Consegue che il primo motivo di gravame (relativo all'eccezione di prescrizione) non può essere accolto, dovendosi ritenere definitivamente provato che alcuna domanda venne presentata dal in data 27.5.2025, all'I.N.A.I.L.. CP_1
E', tuttavia, fondato il secondo motivo. Infatti, costituendo, ormai pacifica acquisizione processuale che il non CP_1 presentò alcuna domanda all'I.N.A.I.L. entro il 15.6.2005, consegue che l'odierno appellato, per scongiurare l'eccepita decadenza, avrebbe dovuto compiutamente allegare, prima, e documentare, dopo, di aver maturato (anche tenendo conto della maggiorazione contributiva per l'esposizione qualificata all'amianto) il diritto all'accesso alla pensione alla data del 2.10.2003. Come osservato dalla Suprema Corte, infatti, “In materia di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, la salvaguardia del regime più favorevole, in forza dell'art. 3, comma 132, della l. n. 350 del 2003, opera anche nei confronti di chi avesse maturato il diritto a pensione per effetto dei medesimi contributi, come si evince dalla lettera dell'art. 47, comma 6 -bis, del d.l. n. 269 del 2003 (aggiunto in sede di conversione dalla l. n. 326 del 2003), che ne ha fatto espressamente salva l'applicazione per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore del d.l., avessero già maturato il diritto
Pag.3 al trattamento pensionistico sulla base dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992” (Cass. n.5866/2017 – cfr. anche Cass. n.11244/2019). Ciò, tuttavia, non è avvenuto in quanto – contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata – il col ricorso di primo grado, si limitò ad affermare quanto CP_1 segue: “Anche a voler condividere tale tesi più restrittiva e, sulla scorta di quanto affermato dalla Cassazione a partire dal 2004 (Cass. Sez. Lav. n. 15008/05 e n. 21862/04), rimangono soggetti all'applicazione della “vecchia” normativa anche i titolari di pensione con decorrenza, anteriore, ancora una volta, al 02/10/2003 (è proprio il caso dell'odierno ricorrente che sin dal maggio dell'anno 2003 era titolare di pensione …) nonché coloro i quali – sommando alla contribuzione maturata fino a tale data la maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto – avessero maturato, virtualmente, il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di anzianità (37 anni di contributi a prescindere dal requisito anagrafico). A fronte della specifica eccezione di decadenza sollevata dall' non è dato, Pt_1 dunque, comprendersi sotto quale profilo la prova della sussistenza del diritto a pensione (già alla data del 2.10.2003) non fosse stata fatta oggetto di contestazione;
né può ritenersi documentato lo status di pensionato del in ragione della nota del 15.10.2003 CP_1 dell' (cfr. doc. n.5 fascicolo di parte) ove solo si consideri che dall'estratto Pt_1 contributivo prodotto dall' appellante risulta che il predetto è titolare di pensione CP_3 cat VO con decorrenza 04/2015. Né, si aggiunge, il ha documentato alcunchè con riferimento alla dedotta CP_1
“pensione marinara” asseritamente goduta prima di tale data (cfr. note depositate il 14.2.2025). Tanto più, si aggiunge, ove si consideri che l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto incombe sulla parte che invoca l'accesso al beneficio previdenziale. Ciò premesso, si osserva, nel caso di specie il non ha specificamente allegato CP_1 né tampoco rigorosamente provato di aver maturato (anche, se del caso, grazie alla maggiorazione contributiva per esposizione qualificata all'amianto) il diritto a pensione già alla data del 2.10.2003. Al contrario l' ha dimostrato (cfr. doc. fascicolo di parte) che il ha Pt_1 CP_1 maturato il diritto a pensione in epoca successiva al 2003 e che, anche sommando la maggiorazione di legge per il periodo di esposizione riconosciuto con la c.t.u. espletata in primo grado alla contribuzione versata fino al 2.10.2003, non aveva raggiunto il requisito di contribuzione utile ad accedere al trattamento pensionistico. Per quanto suesposto la sentenza di prime cure deve essere riformata e il ricorso di primo grado deve essere rigettato.
4) Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. il non è tenuto al pagamento delle CP_1 spese del doppio grado nei confronti dell' Parte_1
Per la stessa ragione le spese della c.t.u. liquidate in primo e in secondo grado devono porsi a carico dell' Parte_1
P.Q.M.
Pag.4 definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.255/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Trapani, rigetta il ricorso di primo grado. Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. dichiara che parte appellata non è tenuta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell' Parte_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. di entrambi i gradi del Pt_1 giudizio. Palermo, 30 ottobre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo il Presidente Maria G. Di Marco
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