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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 27/01/2026, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 498/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRIMICERIO LEONIDA, Presidente
OR CE, EL
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1553/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3608 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 336/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
PRESENTE PER LA PRATICA FORENSE LA DOTT.SSA Nominativo_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento n.3608, avente ad oggetto la riscossione della Tari anno
2019, relativamente agli immobili in cui la ricorrente esercita la propria attività produttiva, siti in Scafati alla via Indirizzo_1, alla via Indirizzo_2 ed alla via Indirizzo_3, applicando il tributo sui rifiuti alle seguenti utenze:
- Utenza n.
1 - Indirizzo_1: categoria: “Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta”, per una superficie di 3.400 mq per un importo di € 20.420,40, comprensivo della parte fissa, della parte variabile e della quota provinciale;
- Utenza n.
2 - Via Indirizzo_2: categoria: “Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta”, per una superficie di 2.950 mq per un importo di € 17.717,70, comprensivo della parte fissa, della parte variabile e della quota provinciale;
- Utenza n.
3 - Via Indirizzo_2: categoria: “Uffici, Agenzie e Studi Professionali”, per una superficie di 200 mq. per un importo di € 1.789.20, comprensivo della parte fissa, della parte variabile e della quota provinciale;
Utenza n.
4 - Via Indirizzo_2: categoria: “Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi”, per una superficie di 200 mq per un importo di € 1.247,40, comprensivo della parte fissa, della parte variabile e della quota provinciale;
Utenza n.
5 - Indirizzo_1: categoria: “Uffici, Agenzie e Studi Professionali”, per una superficie di 300 mq. per un importo di € 2.683,80, comprensivo della parte fissa, della parte variabile e della quota provinciale.
Utenza n.
6 - Via Indirizzo_3: categoria: “Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta”, per una superficie di 1.350 mq per un importo di € 8.808,10, comprensivo della parte fissa, della parte variabile e della quota provinciale;
Utenza n.
7 - Via Indirizzo_3: categoria: “Uffici, Agenzie e Studi Professionali”, per una superficie di 98 mq. per un importo di € 876,71, comprensivo della parte fissa, della parte variabile e della quota provinciale.
In premessa la difesa di parte ricorrente, con allegazioni documentali e con il conforto di una relazione redatta da un consulente di fiducia ha fornito la seguente descrizione degli immobili oggetto della contestata tassazione:
lo stabilimento di via Indirizzo_1 si estende complessivamente su un'area di 9.838,00 mq così suddivisa: 823,00 mq area macchinari etichettaggio, 225,00 mq area ufficio, 625,00 mq area carico/ scarico merci, 172,00 mq di area pertinenziale ad uso parcheggio, 3.635,00 mq area transito veicoli,
33,00 mq area impianti tecnologici, 4.325,00 mq area deposito;
lo stabilimento di via Indirizzo_2 si estende complessivamente su un'area di 10.317,00 così suddivisa: 897,00 mq area magazzino senza alcuna vendita diretta, 70,00 mq civile abitazione, 75,00 mq area ufficio, 515,00 mq area carico/scarico merci, 1.543,00 mq di area pertinenziale ad uso parcheggio,
3.142,00 mq area transito veicoli, 10,00 mq area impianti tecnologici, 4.065,00 mq area deposito;
- lo stabilimento di via Indirizzo_3 si estende complessivamente su un'area di 19.491,00 mq così suddivisa: 98,00 mq area ufficio, 1.350,00 mq area carico/scarico merci, 698,00 mq di area pertinenziale ad uso parcheggio, 7.165,00 mq area transito veicoli, 170 mq area impianti tecnologici,
10.010,00 mq area deposito;
”
La difesa aggiunge quanto segue
“come si evince dalla relazione tecnico/descrittiva del professionista incaricato dalla ricorrente, dai rilievi fotografici e planimetrici allegati, tutte le aree dei rispettivi siti industriali sono funzionalmente collegate e connesse tra di loro e strategicamente inserite nell'ambito del processo produttivo della ricorrente;
per le attività industriali che svolge, la Ricorrente_1 s.p.a. produce rifiuti speciali che provvede a smaltire a proprie spese, con l'ausilio di imprese operanti in tale settore;
si vedano a tal uopo i contratti di appalto, le fatture ed i pagamenti alle imprese di smaltimento ed i relativi formulari”
Con il primo motivo si eccepisce l'illegittimità dell'impugnato avviso per omessa notifica dello schema d'atto e, conseguentemente, per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo cui era tenuta l'amministrazione a partire dal 30 aprile 2024.
Con il secondo motivo si rileva la compiuta decadenza per decorso del termine quinquennale.
Con il terzo motivo si segnala la illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento per omessa notifica dell'atto presupposto.
Con il quarto motivo si evidenzia l'erroneità del calcolo dell'imposta, lamentando la presenza di riferimenti ad annualità antecedenti rispetto al 2019.
Con il quinto motivo si rappresenta l'errato calcolo delle superfici.
Con il sesto motivo si eccepisce la formazione di un giudicato esterno rispetto all'oggetto del presente giudizio con richiamo alle seguenti sentenze riferite ad annualità diverse ma tutte con oggetto coincidente rispetto a quello del presente giudizio sentenza n.2241/9/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno anno 2022
sentenza n.2408/2/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno anno 2023
Con memoria depositata in data 16.10.2025 la difesa ha allegato le seguenti ulteriori sentenze favorevoli alla ricorrente:
n. 2181/3/2025 (all.40.6 al deposito telematico del 6/10/2025), emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno nel giudizio tra la Ricorrente_1 s.p.a. ed il Comune di Scafati (n.r.g. 5305/2024) ed avente ad oggetto la Tari 2022 (la pretesa era contenuta in un invito)
- n.1422/1/2025 (all.41.4 al deposito telematico del 6/10/2025), emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno nel giudizio tra la Ricorrente_1 s.p.a. ed il Comune di Scafati (n.r.g. 5430/2024) ed avente ad oggetto la Tari 2024;
- n. 5374/5/2025 (all.42.4 al deposito telematico del 6/10/2025), emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania – Sez. Distaccata di Salerno nel giudizio tra la Ricorrente_1 s.p.a. ed il Comune di Scafati (n.r.g. 4572/2024) ed avente ad oggetto la Tari 2017.
Segnala la difesa che tutte le decisioni sopra richiamate hanno escluso dalla tassazione tutte le aree adibite alla produzione e a deposito ed hanno limitato la tassazione alle sole aree adibite ad uffici e servizi igienici per 398 mq.
Il Comune di Scafati nel costituirsi ha rilevato la infondatezza del primo motivo di ricorso, osservando che l'obbligo di notifica dello schema d'atto non può riferirsi ad un tributo relativo all'anno 2019 per espresso disposto normativo.
Quanto alla dedotta decadenza l'ente impositore rappresenta e documenta che nessuna decadenza si è determinata essendo, l'avviso impugnato, stato spedito prima dello spirare del termine del 31.12.2024 e, più precisamente, in data 20.12.2024.
Quanto, poi, al lamentato omesso invio di una comunicazione preventiva, la difesa del Comune, nell'evidenziare che “la TARI è un tributo che deve essere corrisposto in autoliquidazione ai sensi della L.
n. 147 del 2013, e che quindi è onere del contribuente provvedere al pagamento dello stesso alle scadenze fissate dall'Ente impositore, senza che l'eventuale mancato ricevimento dell'avviso bonario determini la sua nullità”, evidenzia che, nel caso di specie, si tratta di avviso preceduto da un primo avviso, notificato in data 17.5.2019, al cui recapito era seguito il pagamento parziale da parte del ricorrente. Nel seguito dell'atto di costituzione la difesa dell'ente rappresenta che, in ossequio ai principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità, non può trovare applicazione nel caso in esame il giudicato esterno, facendosi riferimento a tributi annuali;
in particolare è richiamato nel ricorso il seguente principio di diritto:
“a) l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta; b) l'efficacia del giudicato rileva, tuttavia, solo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente;
c) l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica, quindi, soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo. Tali principi sono stati riaffermati nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U, n. 13916/2006, Rv. 589696-01 e tra le tante in termini Sez. 5, n. 09512/2009,
Rv. 607614-01, Sez. 5, n. 24433/2013, Rv. 628862-01, Sez. 5, n. 13498/2015, Rv. 635809-01, Sez. 5, n.
00003/2019, Rv. 653736-01, Sez. 5, n. 13152/2019, Rv. 653736-01).
Osserva, inoltre, la difesa dell'ente che rispetto alla invocata esenzione dal tributo è onere del contribuente depositare istanza con allegazione di contratti, formulari, fatture, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con delibera di CC n. 49 del 10.9.2019 e che, rispetto all'anno 2019, nulla di tutto quanto richiesto risulta essere stato depositato presso il Comune, né controparte ne ha fornito prova in questa sede processuale.
La difesa di parte resistente ha, inoltre, ribadito la legittimità della richiesta di pagamento della quota fissa della Tari richiamando sul punto consolidati orientamenti espressi sul tema dalla giurisprudenza di legittimità.
Da ultimo la difesa evidenzia che “l'ente infine ha correttamente determinato la Tari dovuta per le superfici ed aree scoperte adibite a deposito/magazzini”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
È dirimente la questione relativa al merito della questione e, in particolare, alla sussistenza in capo alla ricorrente della esenzione dal pagamento della TARI anche per l'anno 2019 in relazione a tutte le aree adibite alla produzione e a deposito con limitazione della tassazione alle sole aree adibite ad uffici e servizi igienici per 398 mq.
In premessa deve essere affermato, anche in relazione all'anno 2019, che la ricorrente ha dimostrato di aver assolto all'onere sulla medesima gravante di informare il Comune di Scafati di possedere i requisiti per ottenere le invocate detassazioni già con le comunicazioni del 26/07/2016, del 29/12/2016 e del
12/06/2018, allegate agli atti, dandosi atto, per quel che vale in questa sede, che altre comunicazioni sono state date in anni successivi a quello di interesse nel presente giudizio.
Gli allegati 4, 4.1, 4.2, 4.3, inoltre, forniscono prova obiettiva del fatto che, per l'anno 2019, è stato presentato il MUD e che risulta la sottoscrizione di contratti, il rilascio di fatture, l'esecuzione di pagamenti, la compilazione di formulari. Si tratta di una documentazione che non lascia alcuno spazio al dubbio circa l'avvenuto smaltimento dei rifiuti relativi all'attività produttiva da parte di ditte private e che, pertanto, in uno alle comunicazioni sopra menzionate riferite ad anni immediatamente precedenti al 2019 rinforza la tesi della operatività anche in questo giudizio della sussistenza del giudicato esterno rispetto a quanto già verificato in sede giudiziale per il precedente anno 2017 e per i successivi anni 2022, 2023 e 2024.
Con il deposito della documentazione, sopra menzionata per l'anno 2019, con il supporto di una relazione a firma di un tecnico che dà conto dello stato dei luoghi e delle modalità di svolgimento dell'attività produttiva, ed anche con l'allegazione delle decisioni assunte in sede giurisdizionale per annualità precedenti e successive, deve ritenersi assolto in capo alla ricorrente l'onere probatorio ricadente nei confronti di chi intende valersi della esenzione rispetto al pagamento di un tributo.
A fronte di tale rilevante produzione, la difesa dell'ente non ha fornito alcun elemento idoneo a neutralizzarne la valenza probatoria, con particolare riferimento alla prova- senza dubbio gravante sull'ente- di dimostrare che la situazione relativa all'anno 2019 presentasse delle modificazioni rispetto a quella risultante dalla documentazione e dagli accertamenti giudiziali in atto, riferita agli anni 2017, 2022,
2023 e 2024.
I primi tre motivi di ricorso riferibili alla validità formale dell'impugnato avviso non sono fondati.
La disposizione di legge relativa all'obbligo di notifica dello schema d'atto nei confronti degli enti locali a partire dal 30 aprile 2024, trova applicazione, così come espressamente precisato dal legislatore, per i tributi riferiti a periodi di imposta successivi alla entrata in vigore della norma.
In relazione all'anno 2019, l'avvenuta spedizione dell'avviso di accertamento in data 20.12.2024, come documentato dall'ente, consente di ritenere osservato il termine di decadenza.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la pretesa tributaria risulta essere chiaramente limitata al solo anno 2019.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso ed annulla gli atti con riferimento alla pretesa tributaria applicata in relazione alle aree produttive di rifiuti speciali.
compensa le spese
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRIMICERIO LEONIDA, Presidente
OR CE, EL
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1553/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3608 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 336/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
PRESENTE PER LA PRATICA FORENSE LA DOTT.SSA Nominativo_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento n.3608, avente ad oggetto la riscossione della Tari anno
2019, relativamente agli immobili in cui la ricorrente esercita la propria attività produttiva, siti in Scafati alla via Indirizzo_1, alla via Indirizzo_2 ed alla via Indirizzo_3, applicando il tributo sui rifiuti alle seguenti utenze:
- Utenza n.
1 - Indirizzo_1: categoria: “Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta”, per una superficie di 3.400 mq per un importo di € 20.420,40, comprensivo della parte fissa, della parte variabile e della quota provinciale;
- Utenza n.
2 - Via Indirizzo_2: categoria: “Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta”, per una superficie di 2.950 mq per un importo di € 17.717,70, comprensivo della parte fissa, della parte variabile e della quota provinciale;
- Utenza n.
3 - Via Indirizzo_2: categoria: “Uffici, Agenzie e Studi Professionali”, per una superficie di 200 mq. per un importo di € 1.789.20, comprensivo della parte fissa, della parte variabile e della quota provinciale;
Utenza n.
4 - Via Indirizzo_2: categoria: “Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi”, per una superficie di 200 mq per un importo di € 1.247,40, comprensivo della parte fissa, della parte variabile e della quota provinciale;
Utenza n.
5 - Indirizzo_1: categoria: “Uffici, Agenzie e Studi Professionali”, per una superficie di 300 mq. per un importo di € 2.683,80, comprensivo della parte fissa, della parte variabile e della quota provinciale.
Utenza n.
6 - Via Indirizzo_3: categoria: “Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta”, per una superficie di 1.350 mq per un importo di € 8.808,10, comprensivo della parte fissa, della parte variabile e della quota provinciale;
Utenza n.
7 - Via Indirizzo_3: categoria: “Uffici, Agenzie e Studi Professionali”, per una superficie di 98 mq. per un importo di € 876,71, comprensivo della parte fissa, della parte variabile e della quota provinciale.
In premessa la difesa di parte ricorrente, con allegazioni documentali e con il conforto di una relazione redatta da un consulente di fiducia ha fornito la seguente descrizione degli immobili oggetto della contestata tassazione:
lo stabilimento di via Indirizzo_1 si estende complessivamente su un'area di 9.838,00 mq così suddivisa: 823,00 mq area macchinari etichettaggio, 225,00 mq area ufficio, 625,00 mq area carico/ scarico merci, 172,00 mq di area pertinenziale ad uso parcheggio, 3.635,00 mq area transito veicoli,
33,00 mq area impianti tecnologici, 4.325,00 mq area deposito;
lo stabilimento di via Indirizzo_2 si estende complessivamente su un'area di 10.317,00 così suddivisa: 897,00 mq area magazzino senza alcuna vendita diretta, 70,00 mq civile abitazione, 75,00 mq area ufficio, 515,00 mq area carico/scarico merci, 1.543,00 mq di area pertinenziale ad uso parcheggio,
3.142,00 mq area transito veicoli, 10,00 mq area impianti tecnologici, 4.065,00 mq area deposito;
- lo stabilimento di via Indirizzo_3 si estende complessivamente su un'area di 19.491,00 mq così suddivisa: 98,00 mq area ufficio, 1.350,00 mq area carico/scarico merci, 698,00 mq di area pertinenziale ad uso parcheggio, 7.165,00 mq area transito veicoli, 170 mq area impianti tecnologici,
10.010,00 mq area deposito;
”
La difesa aggiunge quanto segue
“come si evince dalla relazione tecnico/descrittiva del professionista incaricato dalla ricorrente, dai rilievi fotografici e planimetrici allegati, tutte le aree dei rispettivi siti industriali sono funzionalmente collegate e connesse tra di loro e strategicamente inserite nell'ambito del processo produttivo della ricorrente;
per le attività industriali che svolge, la Ricorrente_1 s.p.a. produce rifiuti speciali che provvede a smaltire a proprie spese, con l'ausilio di imprese operanti in tale settore;
si vedano a tal uopo i contratti di appalto, le fatture ed i pagamenti alle imprese di smaltimento ed i relativi formulari”
Con il primo motivo si eccepisce l'illegittimità dell'impugnato avviso per omessa notifica dello schema d'atto e, conseguentemente, per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo cui era tenuta l'amministrazione a partire dal 30 aprile 2024.
Con il secondo motivo si rileva la compiuta decadenza per decorso del termine quinquennale.
Con il terzo motivo si segnala la illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento per omessa notifica dell'atto presupposto.
Con il quarto motivo si evidenzia l'erroneità del calcolo dell'imposta, lamentando la presenza di riferimenti ad annualità antecedenti rispetto al 2019.
Con il quinto motivo si rappresenta l'errato calcolo delle superfici.
Con il sesto motivo si eccepisce la formazione di un giudicato esterno rispetto all'oggetto del presente giudizio con richiamo alle seguenti sentenze riferite ad annualità diverse ma tutte con oggetto coincidente rispetto a quello del presente giudizio sentenza n.2241/9/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno anno 2022
sentenza n.2408/2/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno anno 2023
Con memoria depositata in data 16.10.2025 la difesa ha allegato le seguenti ulteriori sentenze favorevoli alla ricorrente:
n. 2181/3/2025 (all.40.6 al deposito telematico del 6/10/2025), emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno nel giudizio tra la Ricorrente_1 s.p.a. ed il Comune di Scafati (n.r.g. 5305/2024) ed avente ad oggetto la Tari 2022 (la pretesa era contenuta in un invito)
- n.1422/1/2025 (all.41.4 al deposito telematico del 6/10/2025), emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno nel giudizio tra la Ricorrente_1 s.p.a. ed il Comune di Scafati (n.r.g. 5430/2024) ed avente ad oggetto la Tari 2024;
- n. 5374/5/2025 (all.42.4 al deposito telematico del 6/10/2025), emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania – Sez. Distaccata di Salerno nel giudizio tra la Ricorrente_1 s.p.a. ed il Comune di Scafati (n.r.g. 4572/2024) ed avente ad oggetto la Tari 2017.
Segnala la difesa che tutte le decisioni sopra richiamate hanno escluso dalla tassazione tutte le aree adibite alla produzione e a deposito ed hanno limitato la tassazione alle sole aree adibite ad uffici e servizi igienici per 398 mq.
Il Comune di Scafati nel costituirsi ha rilevato la infondatezza del primo motivo di ricorso, osservando che l'obbligo di notifica dello schema d'atto non può riferirsi ad un tributo relativo all'anno 2019 per espresso disposto normativo.
Quanto alla dedotta decadenza l'ente impositore rappresenta e documenta che nessuna decadenza si è determinata essendo, l'avviso impugnato, stato spedito prima dello spirare del termine del 31.12.2024 e, più precisamente, in data 20.12.2024.
Quanto, poi, al lamentato omesso invio di una comunicazione preventiva, la difesa del Comune, nell'evidenziare che “la TARI è un tributo che deve essere corrisposto in autoliquidazione ai sensi della L.
n. 147 del 2013, e che quindi è onere del contribuente provvedere al pagamento dello stesso alle scadenze fissate dall'Ente impositore, senza che l'eventuale mancato ricevimento dell'avviso bonario determini la sua nullità”, evidenzia che, nel caso di specie, si tratta di avviso preceduto da un primo avviso, notificato in data 17.5.2019, al cui recapito era seguito il pagamento parziale da parte del ricorrente. Nel seguito dell'atto di costituzione la difesa dell'ente rappresenta che, in ossequio ai principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità, non può trovare applicazione nel caso in esame il giudicato esterno, facendosi riferimento a tributi annuali;
in particolare è richiamato nel ricorso il seguente principio di diritto:
“a) l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta; b) l'efficacia del giudicato rileva, tuttavia, solo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente;
c) l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica, quindi, soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo. Tali principi sono stati riaffermati nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U, n. 13916/2006, Rv. 589696-01 e tra le tante in termini Sez. 5, n. 09512/2009,
Rv. 607614-01, Sez. 5, n. 24433/2013, Rv. 628862-01, Sez. 5, n. 13498/2015, Rv. 635809-01, Sez. 5, n.
00003/2019, Rv. 653736-01, Sez. 5, n. 13152/2019, Rv. 653736-01).
Osserva, inoltre, la difesa dell'ente che rispetto alla invocata esenzione dal tributo è onere del contribuente depositare istanza con allegazione di contratti, formulari, fatture, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con delibera di CC n. 49 del 10.9.2019 e che, rispetto all'anno 2019, nulla di tutto quanto richiesto risulta essere stato depositato presso il Comune, né controparte ne ha fornito prova in questa sede processuale.
La difesa di parte resistente ha, inoltre, ribadito la legittimità della richiesta di pagamento della quota fissa della Tari richiamando sul punto consolidati orientamenti espressi sul tema dalla giurisprudenza di legittimità.
Da ultimo la difesa evidenzia che “l'ente infine ha correttamente determinato la Tari dovuta per le superfici ed aree scoperte adibite a deposito/magazzini”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
È dirimente la questione relativa al merito della questione e, in particolare, alla sussistenza in capo alla ricorrente della esenzione dal pagamento della TARI anche per l'anno 2019 in relazione a tutte le aree adibite alla produzione e a deposito con limitazione della tassazione alle sole aree adibite ad uffici e servizi igienici per 398 mq.
In premessa deve essere affermato, anche in relazione all'anno 2019, che la ricorrente ha dimostrato di aver assolto all'onere sulla medesima gravante di informare il Comune di Scafati di possedere i requisiti per ottenere le invocate detassazioni già con le comunicazioni del 26/07/2016, del 29/12/2016 e del
12/06/2018, allegate agli atti, dandosi atto, per quel che vale in questa sede, che altre comunicazioni sono state date in anni successivi a quello di interesse nel presente giudizio.
Gli allegati 4, 4.1, 4.2, 4.3, inoltre, forniscono prova obiettiva del fatto che, per l'anno 2019, è stato presentato il MUD e che risulta la sottoscrizione di contratti, il rilascio di fatture, l'esecuzione di pagamenti, la compilazione di formulari. Si tratta di una documentazione che non lascia alcuno spazio al dubbio circa l'avvenuto smaltimento dei rifiuti relativi all'attività produttiva da parte di ditte private e che, pertanto, in uno alle comunicazioni sopra menzionate riferite ad anni immediatamente precedenti al 2019 rinforza la tesi della operatività anche in questo giudizio della sussistenza del giudicato esterno rispetto a quanto già verificato in sede giudiziale per il precedente anno 2017 e per i successivi anni 2022, 2023 e 2024.
Con il deposito della documentazione, sopra menzionata per l'anno 2019, con il supporto di una relazione a firma di un tecnico che dà conto dello stato dei luoghi e delle modalità di svolgimento dell'attività produttiva, ed anche con l'allegazione delle decisioni assunte in sede giurisdizionale per annualità precedenti e successive, deve ritenersi assolto in capo alla ricorrente l'onere probatorio ricadente nei confronti di chi intende valersi della esenzione rispetto al pagamento di un tributo.
A fronte di tale rilevante produzione, la difesa dell'ente non ha fornito alcun elemento idoneo a neutralizzarne la valenza probatoria, con particolare riferimento alla prova- senza dubbio gravante sull'ente- di dimostrare che la situazione relativa all'anno 2019 presentasse delle modificazioni rispetto a quella risultante dalla documentazione e dagli accertamenti giudiziali in atto, riferita agli anni 2017, 2022,
2023 e 2024.
I primi tre motivi di ricorso riferibili alla validità formale dell'impugnato avviso non sono fondati.
La disposizione di legge relativa all'obbligo di notifica dello schema d'atto nei confronti degli enti locali a partire dal 30 aprile 2024, trova applicazione, così come espressamente precisato dal legislatore, per i tributi riferiti a periodi di imposta successivi alla entrata in vigore della norma.
In relazione all'anno 2019, l'avvenuta spedizione dell'avviso di accertamento in data 20.12.2024, come documentato dall'ente, consente di ritenere osservato il termine di decadenza.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la pretesa tributaria risulta essere chiaramente limitata al solo anno 2019.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso ed annulla gli atti con riferimento alla pretesa tributaria applicata in relazione alle aree produttive di rifiuti speciali.
compensa le spese