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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/04/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7579/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice dott.ssa Antonella Galano Giudice onorario relatore con l'intervento del PM;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7579/2024 promossa da:
AVV. QUALE (C.F. Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. C.F._1 Parte_1
RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANNUCCI Parte_2 C.F._2
GIANNI
INTERDICENDA
Oggetto: Interdizione di Parte_2
FATTO E DIRITTO
Nella causa civile iscritta a ruolo al n. 7579/2024 avente ad oggetto la dichiarazione di interdizione di nata a [...] il [...], promossa dall' avv. quale ads Parte_2 Parte_1 dell'interdicenda.
Con ricorso ex artt. 473 bis 52 c.p.c. ex art. 414 c.c. l'avv. in qualità di ads di Parte_1
ha chiesto che il Tribunale adito dichiari l'interdizione della beneficiaria, sul Parte_2
pagina 1 di 6 presupposto che la misura dell'ads non sia più idonea a tutelare gli interessi della stessa. Ha chiesto, in via istruttoria, disporsi C.T.U. medico legale volta ad accertare la capacità di intendere e di volere dell'interdicenda.
Secondo le argomentazioni di parte ricorrente, la misura dell'ads non risulta più sufficiente a tutelare gli interessi dell'interdicenda per i seguenti motivi: “la signora - già in precedenza invalida Parte_2 civile in misura pari all'84% - è portatrice di handicap in gravità nonché invalida al 100% e ciò a causa di una grave forma di disturbo schizoaffettivo con manifestazioni psicotiche e periodiche riacutizzazioni in terapia farmacologica continua” la stessa, inoltre, “non ha alcuna consapevolezza della propria malattia psichiatrica circostanza questa che, da sempre, la porta a rifiutare l'assunzione dei farmaci antipsicotici prescrittile. Sul punto si evidenzia che, negli anni, in assenza di copertura farmacologica, la stessa si è più volte fortemente scompensata, ragion per cui ha subito numerosi ricoveri nel reparto SPDC, taluni dei quali in regime di T.S.O.” l'esordio della malattia è avvenuto in epoca giovanile. Sul punto si evidenzia che la psichiatra curante Dott.ssa fa risalire la Persona_1
prima manifestazione della malattia psichiatrica a quando la signora aveva poco più di 20 anni. Pt_2
All'epoca la stessa aveva avuto episodi di forte “agitazione psico-motoria, furto e influenzamento del pensiero, idee deliranti” che, a dire della medesima psichiatra, avevano “interrotto il regolare percorso evolutivo psicologico e formativo” della paziente”.
L'ads avv. rappresenta, inoltre, che dopo la morte dei genitori, non ha Pt_1 Parte_2
accettato che altri si occupassero di lei e ha iniziato ad accumulare in casa ogni sorta di oggetto e ad espletare le proprie necessità fisiologiche all'interno dell'appartamento ove abita. Secondo l'ads l'assenza di senso critico e la negazione della malattia avrebbero portato a non curare Parte_2
le altre patologie di cui è affetta, in particolare la malattia oncologica che le era stata diagnosticata già nel 2016. Sul punto, l'ads evidenzia che nell'aprile 2024, in occasione dell'ultimo ricovero presso il reparto SPDC, l'interdicenda ha riferito alle infermiere di aver fatto una mammografia a seguito della quale sarebbe stata invitata a effettuare ulteriori accertamenti e in particolare una biopsia ossea e che la stessa aveva omesso di farla. Successivamente, è stato accertato che già nel 2016 le era stata diagnosticata una recidiva con metastasi ossee e che la terapia prescritta era stata seguita in modo discontinuo fino al 2019, anno in cui si era dichiarata completamente guarita, Parte_2
sospendendo le cure.
L'ads rappresenta, inoltre, che l'assenza di collaborazione da parte della signora rende Pt_2 impossibile il mantenimento dell'attuale misura di protezione, evidenziando che l'interdicenda è del tutto incapace di gestire le somme che settimanalmente le vengono messe a disposizione. La gravità della malattia psichiatrica la rende soggetto particolarmente fragile e circuibile. (In più di pagina 2 di 6 un'occasione la medesima ha dichiarato di aver consegnato denaro al “fidanzato” di turno, salvo poi non sentirlo fino alla ricarica successiva).
Secondo le argomentazioni di parte ricorrente, l'interdicenda necessita di un accudimento continuativo e la misura in atto non consente di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la vita della stessa beneficiaria, compreso l'inserimento temporaneo in una struttura, per la durata delle cure oncologiche prescritte. Per tutti questi motivi, l'avv. quale ads di chiede Parte_1 Parte_2
l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 19 settembre 2024 è comparsa l'interdicenda, con l'ads avv. CP_1 Parte_1
il sostituto procuratore, dott.ssa e (fratello dell'interdicenda). Il
[...] Controparte_2 CP_3 giudice relatore, dopo aver proceduto all'audizione, ha rimesso la causa al Collegio.
Con Ordinanza del 26.9.2024, il Collegio ha ritenuto di nominare il c.t.u. al fine di accertare la patologia psichiatrica dell'interdicenda e valutare se la misura in atto sia ancora in grado di tutelare le esigenze della stessa.
E' stata disposta c.t.u. con il seguente quesito: riferisca il ctu, visitato esaminata la Parte_2
documentazione medica in atti, da quale patologia è affetta se essa sia reversibile e se Parte_2
la stessa sia capace di attendere ai propri interessi, con specificazione delle aree in cui eventualmente tale capacità sia preservata, diminuita o assente, e relativa necessità di sostegno. Dica, inoltre, il ctu se la misura dell'amministrazione di sostegno sia ancora idonea a soddisfare le esigenze di tutela della beneficiaria. Evidenzi, infine, gli eventuali aspetti di inadeguatezza di tale misura, con riferimento alle esigenze attuali di e alla misura richiesta dall'ads, valutate le ragioni dell'istanza e la Parte_2 capacità della perizianda di interagire consapevolmente con l'amministratore di sostegno;
All'udienza del giorno 8.10.2024 il c.t.u. nominato ha accettato l'incarico e la causa è stata rinviata all'udienza del 12.12.2024 per l'esame della perizia.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15 gennaio 2025, si è costituito l'avv.
Gianni Mannucci il quale ha chiesto il rigetto del ricorso sul presupposto che sia Parte_2
capace di intendere e di volere, allegando, all'uopo, un certificato medico redatto dal medico psichiatra, dott. che certifica la suddetta capacità. Persona_2
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 marzo 2025 sulle seguenti conclusioni:
l'avv. conclude: insiste per la pronuncia dell'interdizione della sig.ra Parte_1 Parte_2
ciò in considerazione delle risultanze della c.tu., dove si fa riferimento alla circostanza che la sig.ra
è affetta da “disturbo schizo-affettivo cronico” con presenza di ideazione delirante, con idee di Pt_2
riferimento di tipo paranoideo tali da compromettere le capacità personali e sociali della donna, risultando compromessa anche la capacità di autodeterminarsi e la capacità di intendere e di volere”.
pagina 3 di 6 Il legale dell'interdicenda, avv. Mannucci Gianni conclude ritenendo che “la misura dell'ads sia sufficiente a soddisfare le esigenze di tutela della beneficiaria, alla luce delle valutazioni del ctu.”
Il Sostituto Procuratore dott.ssa Linda Gambassi “si associa alla richiesta dell'avv. poiché Pt_1
ritiene che le conclusioni della ctu, al di là della forma giuridica esplicitata dalla dott.ssa che Per_3
riferisce sugli aspetti psichiatrici, siano favorevoli alla misura interdittiva. Il punto su cui di deve porre attenzione è il rifiuto delle cure mediche da parte dell'interdicenda, per questo motivo è necessaria la misura interdittiva, poichè l'unica persona in grado di sostituirsi all'interdicenda è il tutore e non l'ads”
Il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda deve essere accolta.
Dalla documentazione medica in atti, risulta che è portatrice di handicap in gravità Parte_2 nonché invalida al 100% a causa di un “disturbo schizoaffettivo con manifestazioni psicotiche e periodiche riacutizzazioni in terapia farmacologica continua.” La stessa, inoltre, non avendo alcuna consapevolezza della propria malattia psichiatrica, non aderisce ai trattamenti medici e per tale motivo ha subito numerosi ricoveri nel reparto SPDC, alcuni in regime di T.S.O.
Emerge, inoltre, dai certificati rilasciati dalla dott.ssa (S.O.S. Salute Mentale Adulti – Persona_1
Distretto Firenze 3) che la grave patologia psichiatrica di cui è affetta, ha assunto il Parte_2
carattere della cronicità, incidendo sulle capacità della stessa, tanto che la beneficiaria è incapace di comprendere le proprie patologie (psichiatrica e oncologica) e di gestire in autonomia l'assunzione dei medicinali.
All'udienza del 19.9.2024, in sede di audizione, l'interdicenda ha, difatti, mostrato di non avere alcuna consapevolezza in ordine al proprio stato di salute. Ella, infatti, alle domande del giudice, ha risposto nel seguente modo:
adr (il giudice chiede chiarimenti in ordine ai ricoveri e TSO subiti in passato) .. certo, mi prendono, e mi portano all'Ospedale. Mi imbottiscono di psicofarmaci e mi tengono come una larva sul letto. Mi fanno anche il siringone
adr (soffre di una malattia?) no, sono bipolare, soffro di sbalzi di umore
adr (segue una terapia farmacologica) sì
adr (cosa mi sa dire sugli episodi riportati nel ricorso es. accumulo di spazzatura, bisogni fisiologici in casa) per quanto riguarda la spazzatura non ho la chiave elettronica;
e la lascio in casa. Per quanto riguarda invece l'altro problema è dovuto a una incontinenza per gli psicofarmaci.. Soffro anche di cistite.
pagina 4 di 6 La dott.ssa ha inoltre evidenziato che il decorso clinico di è stato Persona_1 Parte_2 caratterizzato da una cronicizzazione “con periodi di riacutizzazione caratterizzati da oscillazioni del tono dell'umore e il ripresentarsi a tratti di idee deliranti di persecuzione e nocumento o di idee mistiche oltre a dispercezione”
Anche la c.t.u. ha confermato tale diagnosi, in quanto ha accertato che l'interdicenda presenta “un quadro clinico di Disturbo Schizoaffettivo Cronico in presenza di ideazione delirante, difficilmente guaribile, tale da compromettere totalmente le sue capacità di autodeterminarsi e di comprendere le circostanze che avvengono quotidianamente, come anche di attendere ai propri impegni e a salvaguardare la propria salute”.
La c.t.u. infine, ha concluso, ritenendo necessario munire l'ads di una delega sanitaria, tale da garantire all'interdicenda la possibilità di accedere alle cure mediche necessarie, considerato il quadro clinico internistico e oncologico presente.
Sul punto, il Collegio dissente da quanto espresso dal c.t.u., ritenendo, invece, necessaria la presenza di un tutore che possa sostituirsi all'interdetta nelle decisioni mediche e nell'adozione di tutte le misure necessarie (si pensi alle capacità organizzative e di gestione finanziare della beneficiaria che risultano del tutto compromesse) al fine di una migliore tutela della interdicenda.
In conclusione, dalla documentazione medica prodotta in atti risulta che è affetta da un Parte_2
“Disturbo Schizoaffettivo Cronico con presenza di ideazione delirante” tale da escludere la propria capacità di intendere e di volere. Sulla base di tali risultanze deve ritenersi che l'interdicenda versi in condizione di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi.
Per questi motivi
, la misura dell'ads non risulta più idonea a tutelare gli interessi della beneficiaria, risultando del tutto inadeguata per i motivi sopra indicati.
Per le considerazioni sopra esposte la domanda va accolta, sussistendo tutte le condizioni richieste per pronunciare l'interdizione.
Ritiene, infatti, il Collegio che tale misura sia la più idonea alla protezione dell'incapace, avuto riguardo al grado di incapacità e alla natura degli interessi da tutelare.
A norma dell'art. 423 c.c. la sentenza deve essere annotata nell'apposito registro e comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita per le annotazioni in margine al medesimo atto, nonché al giudice tutelare ai sensi dell'art. 42 disp. Att. Cpc cui è riservata la nomina del tutore definitivo che si indica nella persona dell'avv. Parte_1
Non vi è domanda sulle spese processuali.
PQM
Il Tribunale Civile di Firenze così definitivamente provvede:
pagina 5 di 6 dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...], residente in [...]
Benedetto Fortini n. 21.
MANDA ALLA Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze per le annotazioni in margine all'atto di nascita dell'interdetto, nonché per la comunicazione al Giudice
Tutelare.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025 su relazione della dott.ssa
Antonella Galano – Giudice Onorario. .
Il giudice onorario La Presidente
Dott.ssa Antonella Galano Dott.ssa Silvia Governatori
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice dott.ssa Antonella Galano Giudice onorario relatore con l'intervento del PM;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7579/2024 promossa da:
AVV. QUALE (C.F. Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. C.F._1 Parte_1
RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANNUCCI Parte_2 C.F._2
GIANNI
INTERDICENDA
Oggetto: Interdizione di Parte_2
FATTO E DIRITTO
Nella causa civile iscritta a ruolo al n. 7579/2024 avente ad oggetto la dichiarazione di interdizione di nata a [...] il [...], promossa dall' avv. quale ads Parte_2 Parte_1 dell'interdicenda.
Con ricorso ex artt. 473 bis 52 c.p.c. ex art. 414 c.c. l'avv. in qualità di ads di Parte_1
ha chiesto che il Tribunale adito dichiari l'interdizione della beneficiaria, sul Parte_2
pagina 1 di 6 presupposto che la misura dell'ads non sia più idonea a tutelare gli interessi della stessa. Ha chiesto, in via istruttoria, disporsi C.T.U. medico legale volta ad accertare la capacità di intendere e di volere dell'interdicenda.
Secondo le argomentazioni di parte ricorrente, la misura dell'ads non risulta più sufficiente a tutelare gli interessi dell'interdicenda per i seguenti motivi: “la signora - già in precedenza invalida Parte_2 civile in misura pari all'84% - è portatrice di handicap in gravità nonché invalida al 100% e ciò a causa di una grave forma di disturbo schizoaffettivo con manifestazioni psicotiche e periodiche riacutizzazioni in terapia farmacologica continua” la stessa, inoltre, “non ha alcuna consapevolezza della propria malattia psichiatrica circostanza questa che, da sempre, la porta a rifiutare l'assunzione dei farmaci antipsicotici prescrittile. Sul punto si evidenzia che, negli anni, in assenza di copertura farmacologica, la stessa si è più volte fortemente scompensata, ragion per cui ha subito numerosi ricoveri nel reparto SPDC, taluni dei quali in regime di T.S.O.” l'esordio della malattia è avvenuto in epoca giovanile. Sul punto si evidenzia che la psichiatra curante Dott.ssa fa risalire la Persona_1
prima manifestazione della malattia psichiatrica a quando la signora aveva poco più di 20 anni. Pt_2
All'epoca la stessa aveva avuto episodi di forte “agitazione psico-motoria, furto e influenzamento del pensiero, idee deliranti” che, a dire della medesima psichiatra, avevano “interrotto il regolare percorso evolutivo psicologico e formativo” della paziente”.
L'ads avv. rappresenta, inoltre, che dopo la morte dei genitori, non ha Pt_1 Parte_2
accettato che altri si occupassero di lei e ha iniziato ad accumulare in casa ogni sorta di oggetto e ad espletare le proprie necessità fisiologiche all'interno dell'appartamento ove abita. Secondo l'ads l'assenza di senso critico e la negazione della malattia avrebbero portato a non curare Parte_2
le altre patologie di cui è affetta, in particolare la malattia oncologica che le era stata diagnosticata già nel 2016. Sul punto, l'ads evidenzia che nell'aprile 2024, in occasione dell'ultimo ricovero presso il reparto SPDC, l'interdicenda ha riferito alle infermiere di aver fatto una mammografia a seguito della quale sarebbe stata invitata a effettuare ulteriori accertamenti e in particolare una biopsia ossea e che la stessa aveva omesso di farla. Successivamente, è stato accertato che già nel 2016 le era stata diagnosticata una recidiva con metastasi ossee e che la terapia prescritta era stata seguita in modo discontinuo fino al 2019, anno in cui si era dichiarata completamente guarita, Parte_2
sospendendo le cure.
L'ads rappresenta, inoltre, che l'assenza di collaborazione da parte della signora rende Pt_2 impossibile il mantenimento dell'attuale misura di protezione, evidenziando che l'interdicenda è del tutto incapace di gestire le somme che settimanalmente le vengono messe a disposizione. La gravità della malattia psichiatrica la rende soggetto particolarmente fragile e circuibile. (In più di pagina 2 di 6 un'occasione la medesima ha dichiarato di aver consegnato denaro al “fidanzato” di turno, salvo poi non sentirlo fino alla ricarica successiva).
Secondo le argomentazioni di parte ricorrente, l'interdicenda necessita di un accudimento continuativo e la misura in atto non consente di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la vita della stessa beneficiaria, compreso l'inserimento temporaneo in una struttura, per la durata delle cure oncologiche prescritte. Per tutti questi motivi, l'avv. quale ads di chiede Parte_1 Parte_2
l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 19 settembre 2024 è comparsa l'interdicenda, con l'ads avv. CP_1 Parte_1
il sostituto procuratore, dott.ssa e (fratello dell'interdicenda). Il
[...] Controparte_2 CP_3 giudice relatore, dopo aver proceduto all'audizione, ha rimesso la causa al Collegio.
Con Ordinanza del 26.9.2024, il Collegio ha ritenuto di nominare il c.t.u. al fine di accertare la patologia psichiatrica dell'interdicenda e valutare se la misura in atto sia ancora in grado di tutelare le esigenze della stessa.
E' stata disposta c.t.u. con il seguente quesito: riferisca il ctu, visitato esaminata la Parte_2
documentazione medica in atti, da quale patologia è affetta se essa sia reversibile e se Parte_2
la stessa sia capace di attendere ai propri interessi, con specificazione delle aree in cui eventualmente tale capacità sia preservata, diminuita o assente, e relativa necessità di sostegno. Dica, inoltre, il ctu se la misura dell'amministrazione di sostegno sia ancora idonea a soddisfare le esigenze di tutela della beneficiaria. Evidenzi, infine, gli eventuali aspetti di inadeguatezza di tale misura, con riferimento alle esigenze attuali di e alla misura richiesta dall'ads, valutate le ragioni dell'istanza e la Parte_2 capacità della perizianda di interagire consapevolmente con l'amministratore di sostegno;
All'udienza del giorno 8.10.2024 il c.t.u. nominato ha accettato l'incarico e la causa è stata rinviata all'udienza del 12.12.2024 per l'esame della perizia.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15 gennaio 2025, si è costituito l'avv.
Gianni Mannucci il quale ha chiesto il rigetto del ricorso sul presupposto che sia Parte_2
capace di intendere e di volere, allegando, all'uopo, un certificato medico redatto dal medico psichiatra, dott. che certifica la suddetta capacità. Persona_2
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 marzo 2025 sulle seguenti conclusioni:
l'avv. conclude: insiste per la pronuncia dell'interdizione della sig.ra Parte_1 Parte_2
ciò in considerazione delle risultanze della c.tu., dove si fa riferimento alla circostanza che la sig.ra
è affetta da “disturbo schizo-affettivo cronico” con presenza di ideazione delirante, con idee di Pt_2
riferimento di tipo paranoideo tali da compromettere le capacità personali e sociali della donna, risultando compromessa anche la capacità di autodeterminarsi e la capacità di intendere e di volere”.
pagina 3 di 6 Il legale dell'interdicenda, avv. Mannucci Gianni conclude ritenendo che “la misura dell'ads sia sufficiente a soddisfare le esigenze di tutela della beneficiaria, alla luce delle valutazioni del ctu.”
Il Sostituto Procuratore dott.ssa Linda Gambassi “si associa alla richiesta dell'avv. poiché Pt_1
ritiene che le conclusioni della ctu, al di là della forma giuridica esplicitata dalla dott.ssa che Per_3
riferisce sugli aspetti psichiatrici, siano favorevoli alla misura interdittiva. Il punto su cui di deve porre attenzione è il rifiuto delle cure mediche da parte dell'interdicenda, per questo motivo è necessaria la misura interdittiva, poichè l'unica persona in grado di sostituirsi all'interdicenda è il tutore e non l'ads”
Il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda deve essere accolta.
Dalla documentazione medica in atti, risulta che è portatrice di handicap in gravità Parte_2 nonché invalida al 100% a causa di un “disturbo schizoaffettivo con manifestazioni psicotiche e periodiche riacutizzazioni in terapia farmacologica continua.” La stessa, inoltre, non avendo alcuna consapevolezza della propria malattia psichiatrica, non aderisce ai trattamenti medici e per tale motivo ha subito numerosi ricoveri nel reparto SPDC, alcuni in regime di T.S.O.
Emerge, inoltre, dai certificati rilasciati dalla dott.ssa (S.O.S. Salute Mentale Adulti – Persona_1
Distretto Firenze 3) che la grave patologia psichiatrica di cui è affetta, ha assunto il Parte_2
carattere della cronicità, incidendo sulle capacità della stessa, tanto che la beneficiaria è incapace di comprendere le proprie patologie (psichiatrica e oncologica) e di gestire in autonomia l'assunzione dei medicinali.
All'udienza del 19.9.2024, in sede di audizione, l'interdicenda ha, difatti, mostrato di non avere alcuna consapevolezza in ordine al proprio stato di salute. Ella, infatti, alle domande del giudice, ha risposto nel seguente modo:
adr (il giudice chiede chiarimenti in ordine ai ricoveri e TSO subiti in passato) .. certo, mi prendono, e mi portano all'Ospedale. Mi imbottiscono di psicofarmaci e mi tengono come una larva sul letto. Mi fanno anche il siringone
adr (soffre di una malattia?) no, sono bipolare, soffro di sbalzi di umore
adr (segue una terapia farmacologica) sì
adr (cosa mi sa dire sugli episodi riportati nel ricorso es. accumulo di spazzatura, bisogni fisiologici in casa) per quanto riguarda la spazzatura non ho la chiave elettronica;
e la lascio in casa. Per quanto riguarda invece l'altro problema è dovuto a una incontinenza per gli psicofarmaci.. Soffro anche di cistite.
pagina 4 di 6 La dott.ssa ha inoltre evidenziato che il decorso clinico di è stato Persona_1 Parte_2 caratterizzato da una cronicizzazione “con periodi di riacutizzazione caratterizzati da oscillazioni del tono dell'umore e il ripresentarsi a tratti di idee deliranti di persecuzione e nocumento o di idee mistiche oltre a dispercezione”
Anche la c.t.u. ha confermato tale diagnosi, in quanto ha accertato che l'interdicenda presenta “un quadro clinico di Disturbo Schizoaffettivo Cronico in presenza di ideazione delirante, difficilmente guaribile, tale da compromettere totalmente le sue capacità di autodeterminarsi e di comprendere le circostanze che avvengono quotidianamente, come anche di attendere ai propri impegni e a salvaguardare la propria salute”.
La c.t.u. infine, ha concluso, ritenendo necessario munire l'ads di una delega sanitaria, tale da garantire all'interdicenda la possibilità di accedere alle cure mediche necessarie, considerato il quadro clinico internistico e oncologico presente.
Sul punto, il Collegio dissente da quanto espresso dal c.t.u., ritenendo, invece, necessaria la presenza di un tutore che possa sostituirsi all'interdetta nelle decisioni mediche e nell'adozione di tutte le misure necessarie (si pensi alle capacità organizzative e di gestione finanziare della beneficiaria che risultano del tutto compromesse) al fine di una migliore tutela della interdicenda.
In conclusione, dalla documentazione medica prodotta in atti risulta che è affetta da un Parte_2
“Disturbo Schizoaffettivo Cronico con presenza di ideazione delirante” tale da escludere la propria capacità di intendere e di volere. Sulla base di tali risultanze deve ritenersi che l'interdicenda versi in condizione di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi.
Per questi motivi
, la misura dell'ads non risulta più idonea a tutelare gli interessi della beneficiaria, risultando del tutto inadeguata per i motivi sopra indicati.
Per le considerazioni sopra esposte la domanda va accolta, sussistendo tutte le condizioni richieste per pronunciare l'interdizione.
Ritiene, infatti, il Collegio che tale misura sia la più idonea alla protezione dell'incapace, avuto riguardo al grado di incapacità e alla natura degli interessi da tutelare.
A norma dell'art. 423 c.c. la sentenza deve essere annotata nell'apposito registro e comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita per le annotazioni in margine al medesimo atto, nonché al giudice tutelare ai sensi dell'art. 42 disp. Att. Cpc cui è riservata la nomina del tutore definitivo che si indica nella persona dell'avv. Parte_1
Non vi è domanda sulle spese processuali.
PQM
Il Tribunale Civile di Firenze così definitivamente provvede:
pagina 5 di 6 dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...], residente in [...]
Benedetto Fortini n. 21.
MANDA ALLA Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze per le annotazioni in margine all'atto di nascita dell'interdetto, nonché per la comunicazione al Giudice
Tutelare.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025 su relazione della dott.ssa
Antonella Galano – Giudice Onorario. .
Il giudice onorario La Presidente
Dott.ssa Antonella Galano Dott.ssa Silvia Governatori
pagina 6 di 6