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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/12/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. AR LA, ha pronunciato — ad esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. — la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3134 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, cod. fisc. , nato a [...], l'[...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marretta Gabriele, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– attore –
CONTRO
cod. fisc. e p. iva — nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
soggetto designato per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada — in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nicchi Gaetano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– convenuta –
Pag. 1 di 10 Conclusioni: Come precisate all'udienza del 12.11.2025.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per Controparte_1
le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni — quantificati in complessivi € 41.333,60 — asseritamente riportati in conseguenza del sinistro verificatosi il 17.07.2017 all'incrocio tra viale Europa e via San
Martino, nella frazione di Aspra del Comune di Bagheria.
A fondamento della pretesa, l'attore ha dedotto che, intorno alle ore 20:00 di quel giorno, mentre viaggiava quale terzo trasportato a bordo del motociclo Beverly 250, targato DF57345, di proprietà e condotto da e privo di copertura Persona_1
assicurativa, il veicolo era stato tamponato da un'autovettura Volkswagen Golf di colore scuro, che subito dopo l'urto si era allontanata senza fermarsi. Per effetto dell'impatto, l'attore cadeva al suolo e veniva successivamente condotto, dapprima, al presidio territoriale di emergenza di Bagheria e, poi, al Pronto Soccorso del
Policlinico di Palermo, ove gli venivano refertate le lesioni risultanti dalla documentazione sanitaria in atti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.03.2022, si è costituita la convenuta eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva. Nel merito, ha contestato integralmente il fatto storico allegato dall'attore e ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. In via gradata, ha invocato il riconoscimento di un concorso di colpa del conducente del motociclo nella causazione del sinistro e, altresì, del danneggiato,
Pag. 2 di 10 ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., per il mancato utilizzo del casco protettivo.
Successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.,
l'attore, unitamente alle note di trattazione scritta depositate il 4.09.2023, ha prodotto copia della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 386/2023, pubblicata il 31.03.2023, resa nel giudizio di appello promosso dal conducente del motociclo nei confronti della medesima compagnia assicurativa.
Assegnata ad altro Giudice, la causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale richiesta dall'attore (v. verbale d'udienza del 29.01.2025) e attraverso espletamento di consulenza tecnica medico-legale. All'esito, il procedimento è stato rinviato per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Nelle proprie note conclusive depositate il 20.10.2025 l'attore — sulla scorta delle valutazioni del C.T.U. — ha ridotto la propria richiesta risarcitoria all'importo complessivo di € 5.627,00.
Da ultimo, all'udienza 12.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione a norma dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente, quanto all'asserito difetto di legittimazione passiva eccepito dalla convenuta, giova ricordare che l'accertamento circa la sussistenza in capo ad un convenuto della legittimazione passiva va condotto avendo riguardo alla ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che, fondandosi la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur
Pag. 3 di 10 deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (così, ex plurimis, Cass. n. 14468/2008).
Diversa dalla legittimazione passiva è, invece, la titolarità passiva della posizione soggettiva affermata dall'attore, la quale attiene al merito del giudizio, traducendosi in una questione relativa alla fondatezza o meno della domanda (sul tema, v. Cass.,
Sez. Un., n. 2951/2016).
Nel caso in esame, quindi, deve considerarsi pienamente sussistente la legittimazione passiva della convenuta (società designata ex art. 283, comma 1, lett.
a) D.Lgs. n. 209/2005), poiché indicata dall'attore quale soggetto obbligato in relazione a un sinistro che egli assume essere stato cagionato da veicolo non identificato.
Ciò posto, la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
risulta infondata e deve, pertanto, essere rigettata. Controparte_1
Ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 209/2005, incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare le modalità del sinistro e che l'evento lesivo sia riconducibile alla condotta, dolosa o colposa, del conducente di un veicolo rimasto non identificato.
Nel caso in esame, l'unica prova offerta dall'attore è costituita dalla deposizione del teste — cognato dell'attore — il cui narrato non può ritenersi Testimone_1
attendibile, né verosimile, per una serie di incongruenze logiche e fattuali che ne minano irrimediabilmente la credibilità.
Anzitutto, non risulta chiaro per quale ragione i tre soggetti si sarebbero recati verso il medesimo luogo su due veicoli differenti (l'attore e il fratello sul motociclo, mentre il teste li avrebbe seguiti a breve distanza a bordo di un'autovettura), in un orario serale, al dichiarato fine di visionare un immobile da prendere in locazione.
Pag. 4 di 10 Il teste ha riferito di avere accompagnato entrambi i fratelli dopo il sinistro, Pt_1
dapprima presso il presidio territoriale di emergenza di Bagheria e, subito dopo, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo, dove li avrebbe lasciati per poi allontanarsi.
Giova preliminarmente osservare che, nel diverso giudizio incardinato dal conducente innanzi al Giudice di Pace, lo stesso teste aveva invece indicato il
Pronto Soccorso del Policlinico di Palermo quale presidio ospedaliero in cui i tre si sarebbero recati: circostanza che già evidenzia una non trascurabile oscillazione del ricordo su un elemento oggettivo e di immediata percezione quale la struttura sanitaria presso la quale i feriti sarebbero stati condotti.
Anche a voler tralasciare tale discrasia, resta il dato — documentalmente accertato
— che l'attore non fece accesso ad alcun Pronto Soccorso nella serata dell'incidente, ma soltanto tre giorni dopo, il 20.07.2017.
Sul punto, la parte attrice, nella propria memoria n. 2, sottolinea che il teste non avrebbe mai dichiarato di avere accompagnato l'attore all'interno della sala visite del Pronto Soccorso né di essere rimasto con lui. Da tale ricostruzione, che la stessa parte sembra fare propria, deve logicamente desumersi che il teste, dopo avere condotto l'attore da Bagheria fino al Pronto Soccorso di Palermo, si sarebbe subito allontanato, senza verificare che il ferito venisse effettivamente preso in carico dal personale sanitario.
Tuttavia, una simile dinamica non è accompagnata da alcuna spiegazione del perché
l'attore — pur essendo stato condotto da Bagheria a Palermo, fin davanti al Pronto
Soccorso, e pur lamentando lesioni a seguito di un sinistro stradale, tali da richiedere un accesso alle cure di emergenza — non vi abbia fatto ingresso.
Pag. 5 di 10 La parte attrice, sul punto, tace del tutto e non offre alcuna ragione plausibile per rendere comprensibile questa scelta, che si rivela, al contempo, inspiegata e inspiegabile.
Detto altrimenti, una siffatta rappresentazione dei fatti risulta, alla luce delle regole di comune esperienza, intrinsecamente incoerente con il comportamento normalmente atteso da chi si trovi a gestire le conseguenze immediate di un sinistro con feriti. È, infatti, difficilmente comprensibile che il congiunto che si assume essersi fatto carico dell'accompagnamento al Pronto Soccorso si allontani immediatamente, senza curarsi che il soggetto infortunato venga visitato, così come risulta del tutto illogico che l'attore, pur lamentando lesioni traumatiche, rinunci — senza alcuna ragione esplicitata — alla visita nell'immediatezza, salvo poi presentarsi a distanza di tre giorni.
Tali incongruenze, non colmate da alcuna allegazione specifica di parte attrice, incidono in modo determinante sull'attendibilità complessiva del narrato e ne impediscono la valorizzazione quale prova idonea a dimostrare la dinamica del sinistro allegata in citazione.
Non meno inverosimile è l'ulteriore affermazione del teste secondo cui egli sarebbe rimasto sul luogo dell'incidente per circa un'ora e mezza per prestare soccorso e interloquire con i passanti al fine di ottenere informazioni sulla targa del veicolo pirata. Un simile lasso temporale risulta del tutto incompatibile con la situazione di emergenza descritta: è infatti difficilmente immaginabile che un congiunto, dopo avere assistito delle persone ferite in un incidente stradale, decida di trattenersi sul posto per un periodo così prolungato anziché adoperarsi immediatamente affinché gli infortunati ricevano cure mediche adeguate.
Pag. 6 di 10 Peraltro, come correttamente evidenziato dalla parte attrice nella memoria conclusionale, l'accesso al presidio sanitario di Bagheria risulta avvenuto alle ore
20:45 e non alle ore 22:00, come ipotizzato dalla difesa della convenuta nella richiesta di chiarimenti da rivolgere al teste all'udienza del 29.01.2025
(verosimilmente in ragione dell'oggettiva scarsa leggibilità del documento prodotto nella parte relativa all'orario).
Tale dato rivela una discrasia temporale significativa rispetto alla versione resa dal teste.
Quando gli è stato chiesto per quale ragione si fossero recati al presidio territoriale di emergenza alle ore 22:00 (e dunque in orario notturno), il teste ha introdotto la circostanza — mai riferita in precedenza — di essersi trattenuto sul luogo del sinistro per circa un'ora e mezza prima di accompagnare gli infortunati al presidio sanitario. Una simile aggiunta, lungi dal costituire un chiarimento coerente, appare come una ricostruzione formulata ex post, evidentemente volta a giustificare il dato temporale sottopostogli.
La ricostruzione così offerta, dunque, non solo non chiarisce la sequenza degli accadimenti, ma finisce anzi per accentuare l'inattendibilità complessiva della deposizione, giacché rivela un tentativo di adattare il narrato alle risultanze temporali.
A ciò si aggiunge che nessuno dei presunti passanti con i quali il teste avrebbe conversato è stato indicato né chiamato a deporre, sicché la stessa esistenza di tali soggetti rimane indimostrata.
Orbene, la totale mancanza di riscontri esterni — che, in un contesto come quello riferito, sarebbero stati agevolmente reperibili mediante l'indicazione anche di un
Pag. 7 di 10 solo nominativo — priva di concreto supporto l'asserzione del teste e contribuisce a rendere la ricostruzione complessiva priva di affidabilità.
Il complesso di tali circostanze — che si somma al rapporto di affinità tra il teste e l'attore (elemento che, pur non comportando ex se inattendibilità, nella specie si colloca all'interno di un quadro già compromesso da plurime incongruenze, discrepanze e lacune) — induce a ritenere la deposizione priva del necessario crisma di attendibilità richiesto per fondare il convincimento del giudice in ordine alla dinamica del sinistro.
Non giova, infine, all'attore il richiamo alla sentenza del Tribunale di Termini
Imerese n. 386/2023, resa nel diverso giudizio promosso dal conducente del motociclo. Si tratta, infatti, di un procedimento distinto, instaurato da soggetto diverso, nel quale l'accertamento giudiziale ha riguardato esclusivamente le domande formulate in quella sede, sulla base delle allegazioni e delle prove ivi offerte. Gli esiti di quel giudizio non producono alcun effetto vincolante nel presente procedimento, né possono essere automaticamente trasposti per sostenere la tesi attorea, imponendosi, al contrario, la piena autonomia della valutazione probatoria riferita alle specifiche risultanze di causa.
Con riguardo alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'attore deve essere condannato al loro pagamento in favore della compagnia assicurativa convenuta. Le spese vengono liquidate — avuto riguardo al valore della controversia (scaglione compreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00), applicando i parametri del D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi per tutte le fasi del giudizio — in complessivi € 7.616,00, oltre accessori di legge, come meglio specificato in dispositivo.
Pag. 8 di 10 Si ritengono, altresì, integrati i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
La pretesa è stata sostenuta mediante un apparato probatorio privo dei necessari requisiti di attendibilità, fondato su una ricostruzione dei fatti affidata a un unico testimone e connotata da plurime e rilevanti incongruenze logiche e documentali, nonostante le evidenti discrasie già emergenti dagli atti di causa.
L'attore ha perseverato nella coltivazione della domanda pur in difetto di elementi idonei a comprovare la dinamica del sinistro nei termini allegati, omettendo di offrire chiarimenti in ordine alle contraddizioni rilevate e imperniando l'intero impianto dimostrativo sulla deposizione di un teste che — per le ragioni ampiamente illustrate in motivazione — non presenta i necessari requisiti di affidabilità. Le incoerenze oggettive e non giustificate che connotano tale testimonianza non consentono, in particolare, di ritenere dimostrata la presenza del teste indicato sul luogo del sinistro.
Alla luce di tali circostanze, valutate complessivamente, appare equo determinare l'ulteriore somma dovuta ex art. 96, comma 3, c.p.c. in € 2.000,00.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di nel Parte_1 Controparte_1
contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
RIGETTA le domande formulate dall'attore;
Pag. 9 di 10 CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso
[...]
forfettario nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA altresì , ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al Parte_1
pagamento, in favore di dell'ulteriore somma di € Controparte_1
2.000,00;
PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico dell'attore;
DISPONE la trasmissione di copia autentica della presente sentenza (unitamente al verbale d'udienza del 29.01.2025) alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Termini Imerese, per le determinazioni di competenza in ordine alle dichiarazioni rese dal teste le quali — per quanto emerso in Testimone_1
motivazione — presentano profili di marcata inattendibilità e insanabile contraddittorietà, la cui eventuale rilevanza penale è rimessa alle valutazioni del
Pubblico Ministero.
Così deciso in Termini Imerese, in data 12/12/2025.
Il Giudice
AR LA
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. AR LA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. AR LA, ha pronunciato — ad esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. — la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3134 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, cod. fisc. , nato a [...], l'[...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marretta Gabriele, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– attore –
CONTRO
cod. fisc. e p. iva — nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
soggetto designato per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada — in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nicchi Gaetano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– convenuta –
Pag. 1 di 10 Conclusioni: Come precisate all'udienza del 12.11.2025.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per Controparte_1
le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni — quantificati in complessivi € 41.333,60 — asseritamente riportati in conseguenza del sinistro verificatosi il 17.07.2017 all'incrocio tra viale Europa e via San
Martino, nella frazione di Aspra del Comune di Bagheria.
A fondamento della pretesa, l'attore ha dedotto che, intorno alle ore 20:00 di quel giorno, mentre viaggiava quale terzo trasportato a bordo del motociclo Beverly 250, targato DF57345, di proprietà e condotto da e privo di copertura Persona_1
assicurativa, il veicolo era stato tamponato da un'autovettura Volkswagen Golf di colore scuro, che subito dopo l'urto si era allontanata senza fermarsi. Per effetto dell'impatto, l'attore cadeva al suolo e veniva successivamente condotto, dapprima, al presidio territoriale di emergenza di Bagheria e, poi, al Pronto Soccorso del
Policlinico di Palermo, ove gli venivano refertate le lesioni risultanti dalla documentazione sanitaria in atti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.03.2022, si è costituita la convenuta eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva. Nel merito, ha contestato integralmente il fatto storico allegato dall'attore e ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. In via gradata, ha invocato il riconoscimento di un concorso di colpa del conducente del motociclo nella causazione del sinistro e, altresì, del danneggiato,
Pag. 2 di 10 ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., per il mancato utilizzo del casco protettivo.
Successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.,
l'attore, unitamente alle note di trattazione scritta depositate il 4.09.2023, ha prodotto copia della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 386/2023, pubblicata il 31.03.2023, resa nel giudizio di appello promosso dal conducente del motociclo nei confronti della medesima compagnia assicurativa.
Assegnata ad altro Giudice, la causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale richiesta dall'attore (v. verbale d'udienza del 29.01.2025) e attraverso espletamento di consulenza tecnica medico-legale. All'esito, il procedimento è stato rinviato per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Nelle proprie note conclusive depositate il 20.10.2025 l'attore — sulla scorta delle valutazioni del C.T.U. — ha ridotto la propria richiesta risarcitoria all'importo complessivo di € 5.627,00.
Da ultimo, all'udienza 12.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione a norma dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente, quanto all'asserito difetto di legittimazione passiva eccepito dalla convenuta, giova ricordare che l'accertamento circa la sussistenza in capo ad un convenuto della legittimazione passiva va condotto avendo riguardo alla ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che, fondandosi la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur
Pag. 3 di 10 deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (così, ex plurimis, Cass. n. 14468/2008).
Diversa dalla legittimazione passiva è, invece, la titolarità passiva della posizione soggettiva affermata dall'attore, la quale attiene al merito del giudizio, traducendosi in una questione relativa alla fondatezza o meno della domanda (sul tema, v. Cass.,
Sez. Un., n. 2951/2016).
Nel caso in esame, quindi, deve considerarsi pienamente sussistente la legittimazione passiva della convenuta (società designata ex art. 283, comma 1, lett.
a) D.Lgs. n. 209/2005), poiché indicata dall'attore quale soggetto obbligato in relazione a un sinistro che egli assume essere stato cagionato da veicolo non identificato.
Ciò posto, la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
risulta infondata e deve, pertanto, essere rigettata. Controparte_1
Ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 209/2005, incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare le modalità del sinistro e che l'evento lesivo sia riconducibile alla condotta, dolosa o colposa, del conducente di un veicolo rimasto non identificato.
Nel caso in esame, l'unica prova offerta dall'attore è costituita dalla deposizione del teste — cognato dell'attore — il cui narrato non può ritenersi Testimone_1
attendibile, né verosimile, per una serie di incongruenze logiche e fattuali che ne minano irrimediabilmente la credibilità.
Anzitutto, non risulta chiaro per quale ragione i tre soggetti si sarebbero recati verso il medesimo luogo su due veicoli differenti (l'attore e il fratello sul motociclo, mentre il teste li avrebbe seguiti a breve distanza a bordo di un'autovettura), in un orario serale, al dichiarato fine di visionare un immobile da prendere in locazione.
Pag. 4 di 10 Il teste ha riferito di avere accompagnato entrambi i fratelli dopo il sinistro, Pt_1
dapprima presso il presidio territoriale di emergenza di Bagheria e, subito dopo, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo, dove li avrebbe lasciati per poi allontanarsi.
Giova preliminarmente osservare che, nel diverso giudizio incardinato dal conducente innanzi al Giudice di Pace, lo stesso teste aveva invece indicato il
Pronto Soccorso del Policlinico di Palermo quale presidio ospedaliero in cui i tre si sarebbero recati: circostanza che già evidenzia una non trascurabile oscillazione del ricordo su un elemento oggettivo e di immediata percezione quale la struttura sanitaria presso la quale i feriti sarebbero stati condotti.
Anche a voler tralasciare tale discrasia, resta il dato — documentalmente accertato
— che l'attore non fece accesso ad alcun Pronto Soccorso nella serata dell'incidente, ma soltanto tre giorni dopo, il 20.07.2017.
Sul punto, la parte attrice, nella propria memoria n. 2, sottolinea che il teste non avrebbe mai dichiarato di avere accompagnato l'attore all'interno della sala visite del Pronto Soccorso né di essere rimasto con lui. Da tale ricostruzione, che la stessa parte sembra fare propria, deve logicamente desumersi che il teste, dopo avere condotto l'attore da Bagheria fino al Pronto Soccorso di Palermo, si sarebbe subito allontanato, senza verificare che il ferito venisse effettivamente preso in carico dal personale sanitario.
Tuttavia, una simile dinamica non è accompagnata da alcuna spiegazione del perché
l'attore — pur essendo stato condotto da Bagheria a Palermo, fin davanti al Pronto
Soccorso, e pur lamentando lesioni a seguito di un sinistro stradale, tali da richiedere un accesso alle cure di emergenza — non vi abbia fatto ingresso.
Pag. 5 di 10 La parte attrice, sul punto, tace del tutto e non offre alcuna ragione plausibile per rendere comprensibile questa scelta, che si rivela, al contempo, inspiegata e inspiegabile.
Detto altrimenti, una siffatta rappresentazione dei fatti risulta, alla luce delle regole di comune esperienza, intrinsecamente incoerente con il comportamento normalmente atteso da chi si trovi a gestire le conseguenze immediate di un sinistro con feriti. È, infatti, difficilmente comprensibile che il congiunto che si assume essersi fatto carico dell'accompagnamento al Pronto Soccorso si allontani immediatamente, senza curarsi che il soggetto infortunato venga visitato, così come risulta del tutto illogico che l'attore, pur lamentando lesioni traumatiche, rinunci — senza alcuna ragione esplicitata — alla visita nell'immediatezza, salvo poi presentarsi a distanza di tre giorni.
Tali incongruenze, non colmate da alcuna allegazione specifica di parte attrice, incidono in modo determinante sull'attendibilità complessiva del narrato e ne impediscono la valorizzazione quale prova idonea a dimostrare la dinamica del sinistro allegata in citazione.
Non meno inverosimile è l'ulteriore affermazione del teste secondo cui egli sarebbe rimasto sul luogo dell'incidente per circa un'ora e mezza per prestare soccorso e interloquire con i passanti al fine di ottenere informazioni sulla targa del veicolo pirata. Un simile lasso temporale risulta del tutto incompatibile con la situazione di emergenza descritta: è infatti difficilmente immaginabile che un congiunto, dopo avere assistito delle persone ferite in un incidente stradale, decida di trattenersi sul posto per un periodo così prolungato anziché adoperarsi immediatamente affinché gli infortunati ricevano cure mediche adeguate.
Pag. 6 di 10 Peraltro, come correttamente evidenziato dalla parte attrice nella memoria conclusionale, l'accesso al presidio sanitario di Bagheria risulta avvenuto alle ore
20:45 e non alle ore 22:00, come ipotizzato dalla difesa della convenuta nella richiesta di chiarimenti da rivolgere al teste all'udienza del 29.01.2025
(verosimilmente in ragione dell'oggettiva scarsa leggibilità del documento prodotto nella parte relativa all'orario).
Tale dato rivela una discrasia temporale significativa rispetto alla versione resa dal teste.
Quando gli è stato chiesto per quale ragione si fossero recati al presidio territoriale di emergenza alle ore 22:00 (e dunque in orario notturno), il teste ha introdotto la circostanza — mai riferita in precedenza — di essersi trattenuto sul luogo del sinistro per circa un'ora e mezza prima di accompagnare gli infortunati al presidio sanitario. Una simile aggiunta, lungi dal costituire un chiarimento coerente, appare come una ricostruzione formulata ex post, evidentemente volta a giustificare il dato temporale sottopostogli.
La ricostruzione così offerta, dunque, non solo non chiarisce la sequenza degli accadimenti, ma finisce anzi per accentuare l'inattendibilità complessiva della deposizione, giacché rivela un tentativo di adattare il narrato alle risultanze temporali.
A ciò si aggiunge che nessuno dei presunti passanti con i quali il teste avrebbe conversato è stato indicato né chiamato a deporre, sicché la stessa esistenza di tali soggetti rimane indimostrata.
Orbene, la totale mancanza di riscontri esterni — che, in un contesto come quello riferito, sarebbero stati agevolmente reperibili mediante l'indicazione anche di un
Pag. 7 di 10 solo nominativo — priva di concreto supporto l'asserzione del teste e contribuisce a rendere la ricostruzione complessiva priva di affidabilità.
Il complesso di tali circostanze — che si somma al rapporto di affinità tra il teste e l'attore (elemento che, pur non comportando ex se inattendibilità, nella specie si colloca all'interno di un quadro già compromesso da plurime incongruenze, discrepanze e lacune) — induce a ritenere la deposizione priva del necessario crisma di attendibilità richiesto per fondare il convincimento del giudice in ordine alla dinamica del sinistro.
Non giova, infine, all'attore il richiamo alla sentenza del Tribunale di Termini
Imerese n. 386/2023, resa nel diverso giudizio promosso dal conducente del motociclo. Si tratta, infatti, di un procedimento distinto, instaurato da soggetto diverso, nel quale l'accertamento giudiziale ha riguardato esclusivamente le domande formulate in quella sede, sulla base delle allegazioni e delle prove ivi offerte. Gli esiti di quel giudizio non producono alcun effetto vincolante nel presente procedimento, né possono essere automaticamente trasposti per sostenere la tesi attorea, imponendosi, al contrario, la piena autonomia della valutazione probatoria riferita alle specifiche risultanze di causa.
Con riguardo alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'attore deve essere condannato al loro pagamento in favore della compagnia assicurativa convenuta. Le spese vengono liquidate — avuto riguardo al valore della controversia (scaglione compreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00), applicando i parametri del D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi per tutte le fasi del giudizio — in complessivi € 7.616,00, oltre accessori di legge, come meglio specificato in dispositivo.
Pag. 8 di 10 Si ritengono, altresì, integrati i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
La pretesa è stata sostenuta mediante un apparato probatorio privo dei necessari requisiti di attendibilità, fondato su una ricostruzione dei fatti affidata a un unico testimone e connotata da plurime e rilevanti incongruenze logiche e documentali, nonostante le evidenti discrasie già emergenti dagli atti di causa.
L'attore ha perseverato nella coltivazione della domanda pur in difetto di elementi idonei a comprovare la dinamica del sinistro nei termini allegati, omettendo di offrire chiarimenti in ordine alle contraddizioni rilevate e imperniando l'intero impianto dimostrativo sulla deposizione di un teste che — per le ragioni ampiamente illustrate in motivazione — non presenta i necessari requisiti di affidabilità. Le incoerenze oggettive e non giustificate che connotano tale testimonianza non consentono, in particolare, di ritenere dimostrata la presenza del teste indicato sul luogo del sinistro.
Alla luce di tali circostanze, valutate complessivamente, appare equo determinare l'ulteriore somma dovuta ex art. 96, comma 3, c.p.c. in € 2.000,00.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di nel Parte_1 Controparte_1
contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
RIGETTA le domande formulate dall'attore;
Pag. 9 di 10 CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso
[...]
forfettario nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA altresì , ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al Parte_1
pagamento, in favore di dell'ulteriore somma di € Controparte_1
2.000,00;
PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico dell'attore;
DISPONE la trasmissione di copia autentica della presente sentenza (unitamente al verbale d'udienza del 29.01.2025) alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Termini Imerese, per le determinazioni di competenza in ordine alle dichiarazioni rese dal teste le quali — per quanto emerso in Testimone_1
motivazione — presentano profili di marcata inattendibilità e insanabile contraddittorietà, la cui eventuale rilevanza penale è rimessa alle valutazioni del
Pubblico Ministero.
Così deciso in Termini Imerese, in data 12/12/2025.
Il Giudice
AR LA
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. AR LA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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