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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/12/2024, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1997/2022
Oggi 09/12/2024 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Marta Barbara Gasparini e l'avv. Alessandro Capuzzo per parte ricorrente. Nessuno è presente per parte resistente, né in presenza nell'ufficio del giudice, né in collegamento da remoto nella stanza virtuale.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
L'avv. Gasparini ribadisce la rinuncia già formalizzata dal ricorrente alla domanda di condanna al versamento dei contributi per i periodi/ore lavorati e non regolarizzati, formulata in ricorso.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto , all'udienza del 09/12/2024 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1997 / 2022 RCL promossa con ricorso depositato il 29/12/2022
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPUZZO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO e dell'avv. GASPARINI MARTA BARBARA ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAPUZZO ALESSANDRO
Contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
AZ. Controparte_2 CP_3 [...]
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1
AZ. (C.F. ), Controparte_5 P.IVA_2
(TUTTI CONTUMACI)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 29.12.2022 ha convenuto in giudizio la ditta Parte_1 individuale , l'azienda agricola Controparte_1 Controparte_6
, l esponendo di
[...] Controparte_7
avere lavorato alle dipendenze delle parti convenute a partire dal 13/01/2016 in distinti periodi specificamente indicati in ricorso con l'indicazione del soggetto giuridico con il quale il ricorrente aveva intrattenuto formalmente il rapporto di lavoro;
che le aziende convenute svolgevano e svolgono attività agricole;
di essere stato formalmente assunto ed impiegato ogni anno nel 2016 e 2017 da parte di due delle convenute e nel 2018 e 2019 da parte di tutte e tre le convenute in rapporti di lavoro che spesso si erano sovrapposti in termini cronologico/temporali; di essere stato assunto mediante contratti a termine di lavoro subordinato, con inquadramento al livello sesto del C.C.N.L. operai agricoli florovivaisti come operaio comune e con applicazione del contratto provinciale degli operai agricoli della provincia di Verona;
di aver sempre prestato servizio per 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, fatta eccezione per le poche giornate di pioggia intensa, con riposo alla domenica e che solo una parte modesta delle ore di lavoro effettivamente svolte era stata inserita in busta paga;
che le aziende convenute facevano capo in termini proprietari ad un unico nucleo familiare e cioè la famiglia ( , la sorella CP_1 Controparte_1 Parte_2
i figli , e;
che le tre aziende convenute costituivano un unico CP_3 CP_4 Parte_3
centro di imputazione del rapporto di lavoro dei dipendenti formalmente assunti da ciascuna di esse;
che la figura centrale, la quale di fatto gestiva e dirigeva l'organizzazione delle attività delle tre aziende e quindi anche tutti i rapporti di lavoro, era il signor CP_1
; che quest'ultimo s'occupava delle assunzioni, dell'organizzazione e direzione del
[...]
lavoro; che i lavoratori erano organizzati in squadre la cui composizione era decisa dallo stesso il quale nominava i capisquadra;
che le squadre aveva una composizione CP_1
tendenzialmente stabile per quanto riguarda la singola stagione e/o collaborazione;
che i lavoratori alloggiavano presso la sede di o nei dintorni e si presentavano alla Pt_4 mattina nella corte della casa colonica di via Sant'Antonio ed erano inviati a lavorare dal signor nei campi o nelle serre ovvero in fondi più lontani dove giungevano Controparte_1
utilizzando furgoni;
che attraverso i capisquadra esercitava il potere Controparte_1
disciplinare e di controllo nei confronti del lavoratore;
che gli attrezzi e strumenti lavoro erano di proprietà dell'azienda agricola;
che le ditte convenute utilizzavano promiscuamente il personale tra cui il ricorrente e spesso i braccianti assunti formalmente lavoravano in contemporaneamente;
di aver lavorato presso i comuni di , Zevio, Pt_4
2 Boschi Sant'Anna, San Martino Buon Albergo, Castagnaro, Sant'Urbano, Barbona,
Copparo, Trecenta, Rovigo, Malalbergo;
di essere stato impiegato da ottobre ad aprile/maggio in mansioni di potatura delle piante da frutto, montaggio/costruzione/sistemazione delle serre e/o di piantagione di verdure;
di essere stato impiegato da aprile/maggio a fine novembre di ogni anno nelle attività di raccolta di meloni e/o angurie, pere, mele, kiwi;
che tra novembre ed aprile il ricorrente lavorava regolarmente 6 giorni la settimana dal lunedì al sabato e svolgeva un orario di almeno 8 ore al giorno per un totale quindi almeno quarantott'ore alla settimana in media 208 ore mensili;
da maggio fino a ottobre il ricorrente lavorava sempre 6 giorni a settimana con orario di almeno 9 ore lavorate al giorno e una/due ore di lavoro nel pomeriggio fino al completamento delle lavorazioni per un totale di almeno 54 ore la settimana;
che le buste paga contenevano l'indicazione di un numero di giorni di ore lavorate di molto inferiore alla realtà; che l'importo orario riconosciuto era a volte di € 5 a volte € 5,50 omnicomprensivo;
che il TFR maturato alla fine di ciascun rapporto a termine non era mai stato pagato;
che il pagamento avveniva con la consegna di un assegno unico e quindi, senza distinzione degli importi imputabili alle diverse aziende agricole convenute;
che spesso venivano consegnata anche somme in contanti.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva accertarsi la sussistenza di un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro e formulava le conclusioni di seguito svolte.
a)Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui al ricorso e/o per gli eventuali ulteriori motivi emergendi all'esito del procedimento, la sussistenza di un centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente riferibili alle tre singole Aziende/Ditte convenute, e quindi la sussistenza della loro responsabilità solidale rispetto a tutte le domande/obbligazioni oggetto del presente ricorso e delle formulande domande di condanna.
b)Accertarsi e dichiararsi - per quanto dedotto in premessa e narrativa del ricorso e/o dovesse emergere nel procedimento – l'avvenuto svolgimento da parte del ricorrente - nei periodi/rapporti intercorsi come elencati a pg. 2 del ricorso – dei seguenti orari di lavoro, o eventualmente anche degli orari più estesi che risulteranno in causa, e conseguentemente:
- nei periodi/giorni lavorati compresi tra inizio NOVEMBRE e fine APRILE di un orario giornaliero pari ad almeno 8 ore al giorno per 6 giorni di ogni settimana (dal lunedì al sabato), per un totale quindi di almeno 48 settimanali;
3 - nei periodi/giorni lavorati compresi tra inizio e fine OTTOBRE, di un orario Pt_5
giornaliero pari ad almeno 9 ore al giorno per 6 giorni di ogni settimana (dal lunedì al sabato), per un totale quindi di almeno 54 ore settimanali
e conseguentemente condannarsi le tre convenute in solido tra loro al pagamento delle relative complessive differenze retributive maturate/dovute per il lavoro effettivamente prestato, comprensive delle maggiorazioni per il lavoro straordinario e/o festivo, in applicazione del/i CCNL applicati e delle relative tabelle retributive.
c)All'esito dell'accertamento dell'effettivo orario di lavoro svolto dal ricorrente e delle conseguenti accertande differenze retributive dovutegli, accertarsi e dichiararsi il diritto anche al ri-calcolo dei ratei dei TFR relativi ai rapporti elencati a pg. 2 del ricorso, intercorsi dal 2016 in poi, ai sensi dell'art. 2120 c.c. e del Ccnl ratione temporis applicabile/applicato e condannarsi le tre convenute in solido tra loro, al pagamento delle conseguenti differenze a titolo di TFR.
IN SUBORDINE al punto c)
d)Accertarsi e dichiararsi il diritto al ri-calcolo dei ratei dei TFR relativi ai rapporti elencati a pg. 2 del ricorso, quantomeno in base agli importi in concreto versati al ricorrente nel corso dei vari rapporti a titolo di retribuzioni, e condannarsi le tre convenute in solido tra loro al pagamento delle conseguenti differenze a titolo di TFR.
IN ULTERIORE SUBORDINE
e)In ogni caso, quantomeno accertarsi la dovutezza dei ratei TFR così come indicati nelle buste delle allegate e in quelle acquisende nel procedimento (in ragione della formulanda apposita istanza istruttoria) e condannarsi le tre convenute in solido al pagamento delle conseguenti differenze a titolo di TFR.
IN ESTREMO SUBORDINE
f)Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub a), ma all'esito dell'accoglimento delle domande sub b) e c) oppure, in via gradata, delle domande sub d) oppure sub e), condannarsi le singole convenute al pagamento delle accertande complessive differenze retributive e dei TFR, ciascuna per i periodi che risultano regolarizzati dalle schede anagrafico/professionale, o per i periodi che risulteranno lavorati in favore di ciascuna datrice di lavoro all'esito della causa.
- Condannarsi, le tre convenute al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali su ogni somma che risulterà dovuta al ricorrente.
4 - Con interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo su tutte le somme accertande come dovute al ricorrente.
- Spese e competenze integralmente rifusi con distrazione a favore del sottoscritto patrocinio.
Le parti convenute nonostante la regolare tempestiva notifica del ricorso del decreto di fissazione dell'udienza non si sono costituite in giudizio e pertanto sono state dichiarate contumaci.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali dedotte da parte ricorrente ed all'esito il giudice ha fissato l'udienza di discussione con assegnazione di termine per deposito di note difensive.
* * *
Si richiamano le decisioni intervenute su casi del tutto sovrapponibili in analoghi contenziosi già pendenti innanzi a questo Tribunale (sent. n. 715/2024 pubbl. il 14/11/2024
RG n. 17/2023, dr. Gesumunno;
id. n.716/2024 pubbl. il 14/11/2024 RG n. 1999/2022), richiamati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c.
1. Il ricorrente ha provato l'esistenza e la durata dei rapporti di lavoro con le parti convenute mediante la produzione in giudizio di: scheda anagrafico professionale (doc. 14), estratto contributivo (doc.15), prospetti paga rilasciati rispettivamente dalla ditta CP_1
, dall'Azienda Agricola Canalbianco e dall' (doc 16
[...] Controparte_7 [...]
Con
), comunicazioni Unilav delle aziende convenute (docc. 17,18,19).
2. Sulla base della documentazione allegata al ricorso risulta che il ricorrente ha lavorato alle formali dipendenze delle aziende convenute nei seguenti periodi:
5 3 Nella presente causa è stato sentito come teste Alle note Testimone_1 difensive sono state allegate – dietro autorizzazione del giudice - anche le dichiarazioni rese come testimone da nei seguenti procedimenti:
A) verbali causa RG 1984/22 testi (per parte ricorrente) e (per parte Tes_2 Tes_3
convenuta)
B) verbale causa RG 1984/22 testi (per parte ricorrente) e (per parte Tes_4 Tes_5
convenuta)
C) verbale causa rg 20/2023 teste (per parte ricorrente) Tes_6
con domande similari a quelle svolte nella presente causa.
I testi hanno fornito dichiarazioni che “coprono” il periodo di lavoro in esame ed hanno riferito di avere lavorato nella stessa squadra del ricorrente, la cui composizione
6 veniva mantenuta tendenzialmente fissa nel corso dell'anno o comunque delle singole fasi lavorative, svolgendo le medesime lavorazioni con i medesimi orari.
4. I testimoni hanno confermato quanto allegato in ricorso e cioè che, a dispetto della
“frammentazione” in diversi soggetti giuridici formalmente autonomi, in realtà il ricorrente ed i suoi colleghi hanno prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione di un unico soggetto, , il quale era di fatto l'unico gestore e Controparte_1
titolare di una realtà aziendale costituita da una organizzazione unitaria facente capo a lui.
Il sig. , secondo quanto riferito dai testimoni, si è sempre occupato Controparte_1
personalmente delle assunzioni, della assegnazione dei lavoratori alle diverse squadre, delle decisioni relative alle lavorazioni da svolgere, dei pagamenti delle retribuzioni, del controllo delle lavorazioni, senza che avesse rilevanza la formale dipendenza di ciascun lavoratore dall'azienda con la quale di volta in volta veniva instaurato il rapporto di lavoro formale. I testimoni hanno riferito essere stati utilizzati in maniera promiscua assieme agli altri colleghi, a prescindere dalla formale dipendenza di ciascuno di loro dall'una o dall'altra azienda convenuta.
Pertanto si deve ritenere che le tre aziende convenute costituivano e costituiscono un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro intercorsi con il ricorrente, con la conseguente legittimazione passiva e responsabilità solidale di tutte le convenute verso il ricorrente per quanto concerne le domande svolte in giudizio dalla parte ricorrente.
5. Per quanto riguarda la dimostrazione della sequenza delle lavorazioni a cui era assegnato il ricorrente, la parte ricorrente nelle note conclusive autorizzate depositate il giorno 29.11.2024 ha correttamente valorizzato le parti delle dichiarazioni dei testimoni a cui emerge la univoca conferma, in primo luogo, che da gennaio sino ad aprile / maggio di ogni anno veniva eseguita la potatura degli alberi da frutto, la piantagione di nuovi alberi, sistemazione e legatura delle piante, l'allestimento delle serre, la preparazione dei terreni in serra e fuori serra per la piantagione dei meloni, estirpare erbacce, piantagione delle piantine di melone
- (verb. all D): “Da metà gennaio io iniziavo a lavorare per … Per_1 CP_1
Iniziavamo a fare la potatura di pere, mele – ed era il mio lavoro principale - e quando pioveva andavamo a cavare l'erba nelle serre. Preparavamo anche le serre (ossia mettendo gli archi o il nylon) e così per tutto febbraio;
A marzo facevamo ancora potatura.
Se era caldo piantavamo in serra i meloni al 15/20 febbraio e se no a marzo. Ad aprile
7 finivamo la potatura e piantavamo piccole piante di pere e mele ed anche meloni fuori serra.”.
- (verb. acquisito da causa RG1984/22, all A): “… è sempre stato Tes_2 CP_1 ad organizzare tutto, anche a dirci il lavoro da fare … Nel mese di febbraio il lavoro
[...]
che diceva alla nostra squadra di svolgere, consisteva nella potatura degli alberi e alla fine della potatura, nell'allestimento delle serre per i meloni e le angurie. Il lavoro di potatura si svolgeva nei mesi di febbraio e marzo fino all'inizio di aprile, all'inizio di aprile però si preparavano le serre per coltivare i meloni e le angurie e si puliva il terreno dalle erbe e si piantavano meloni e angurie. Questo lavoro andava avanti anche nel mese di maggio. Il lavoro di potatura si svolgeva nei mesi di febbraio e marzo fino all'inizio di aprile, all'inizio di aprile però si preparavano le serre per coltivare i meloni e le angurie e si puliva il terreno dalle erbe e si piantavano meloni e angurie. Questo lavoro andava avanti anche nel mese di maggio. … In effetti la piantagione di meloni e angurie iniziava già nella metà del mese di marzo, quando ci chiedeva di sospendere la potatura e di andare a Controparte_1
preparare il terreno tirando il nylon sopra la terra per preparare il terreno. Specifico che le coltivazioni di questi due frutti avveniva anche all'aperto.”
- Wajih: (verb. acquisito da causa RG1984/22, all B): “Nel mese di febbraio, marzo e aprile, lavoravamo otto ore al giorno per la potatura, per la sistemazione delle serre e per piantare
i meloni. Lavoravamo con la pioggia soltanto quando pioveva poco perché il nostro lavoro era sotto serra. Quando pioveva tanto restavamo a casa.… Lavoravamo sotto serra, estirpavamo l'erba, sistemavamo fuori serra le piante di mele e di pere, cioè legavamo le piante di mele e pere”.
- (verb. acquisito da causa RG20/2023, all C): “Dal 15 gennaio … iniziavamo a Tes_6
preparare le serre (mettere archi, nailon) e così per tutto il mese di febbraio;
da fine febbraio/inizio marzo, se il tempo era caldo, iniziavamo a piantare i meloni e proseguivamo anche ad aprile e iniziavamo a pulire il terreno attorno alla pianta dalle erbacce. Dopo metà aprile/maggio si iniziava piantare fuori serra i meloni”.
In secondo luogo, le dichiarazioni dei predetti testimoni hanno confermato che dal mese di maggio e fino a fine luglio , si procedeva alla raccolta dei meloni e, quando c'erano, anche delle angurie
- (verb. all D): “A maggio si inizia a raccogliere i meloni in serra e si proseguiva a Per_1 giugno. … A giugno proseguiva la raccolta dei meloni e anche a luglio;
iniziava anche quella delle angurie ai primi di luglio”
8 - (verb. acquisito da causa RG 1984/22, all A): “Dalla fine del mese di maggio Tes_2 iniziava la raccolta dei meloni e angurie … dalla metà del mese di giugno in poi iniziavamo
a pulire i terreni dopo il raccolto mediante la “cava” delle piante esaurite proseguivamo con la raccolta dei meloni all'aperto fino a fine luglio”.
- : (verb. acquisito da causa RG 1984/22, all B): “Dai primi di giugno in poi iniziava la Tes_7 raccolta dei meloni e finiva verso la prima settimana di luglio”
- (verb. acquisito da causa RG20/2023, all C) “A giugno iniziava la raccolta dei Tes_6
meloni che avevamo piantato ai primi di marzo e si andava avanti a raccogliere i meloni fino
a luglio (per quelli che avevamo piantato fuori serra). La raccolta delle angurie iniziava ai primi di luglio. … Dal 2018 non si sono più piantate le angurie ma fino al 2017 vi erano ancora”
- (teste avversario, verb. acquisito da causa RG 1984/22, all B): “il raccolto dei Tes_5 meloni si fa dal 25 maggio circa fino alla fine di giugno, quindi circa 40/45 giorni”.
In terzo luogo, si deve ritenere provato che dalla fine di luglio/inizio di agosto sino alla fine di novembre il ricorrente ed i suoi compagni di squadra venivano assegnati alla raccolta delle pere, e poi da fine agosto/inizio settembre alla raccolta delle mele , e infine poi alla raccolta dei kiwi
Sul punto i testi hanno dichiarato:
- (verb. all D): “Ad agosto si iniziava la raccolta delle pere. A settembre la prima Per_1
metà con la raccolta delle pere e la seconda metà inizia la raccolta delle mele e si va avanti anche tutto il mese di ottobre. A novembre la prima settimana raccoglievamo ancora le mele e poi io partivo”.
- (verb. acquisito da causa RG 1984/22, all A): “Già dal mese di agosto la Tes_2
squadra era impegnata per la raccolta delle pere e nel mese di settembre e ottobre in quella delle mele, per poi aggiungere quella dei kiwi ad ottobre e novembre”;
- : (verb. acquisito da causa RG 1984/22, all B) “la raccolta dei meloni finiva verso la Tes_7 prima settimana di luglio… Finita la raccolta dei meloni iniziavamo quella di pere che durava fino alla fine del mese di agosto… Quando finiva la raccolta delle pere iniziavamo quella delle pere [ndr evidentemente da intendersi “mele”], ciò da fine agosto/primi di settembre fino alla fine di ottobre… A novembre raccoglievamo i kiwi per una settimana/10 giorni”;
- (verb. acquisito da causa RG20/2023, all C) "Ad agosto si iniziava la raccolta Tes_6 delle pere, a Tricenna [ndr evidentemente si riferisce alla località Trecenta] … A settembre
9 si iniziava la raccolta delle mele e si andava avanti anche a ottobre. … A novembre si raccolgono i kiwi, e così fino ai primi di dicembre”;
- (teste avversario, verb. acquisito da causa RG 1984/22, all B): “le pere si Tes_5
raccolgono dal 10 agosto fino alla fine del mese. Le mele si raccolgono dal 1° settembre fino alla fine di ottobre o alla prima di novembre. I kiwi si raccoglievano a novembre … Nei periodi in cui non siamo impegnati con il raccolto ci occupiamo della preparazione del terreno e della potatura delle piante e dell'irrigazione.”.
6. La parte ricorrente ha inoltre fornito prova sufficiente per suffragare le proprie allegazioni in tema di orario di lavoro. La parte ricorrente nelle note conclusive ha correttamente riportato separatamente per ciascun periodo di lavoro nell'anno le dichiarazioni dei testi sull'orario di lavoro. Sul punto i testi hanno dichiarato:
- (verb. all D): Per_1
Sul periodo precedente alla raccolta dei meloni (potatura, preparazione serre e piantagione)
“Preciso che avevamo la pausa pranzo di un'ora e che si lavorava dal lunedì al sabato tutto
l'anno. …Di inverno a gennaio e febbraio lavoravamo dalle 7 e fino alle 16:30/17:00; a marzo lavoravamo 9 ore;
ad aprile lavoravamo nove ore ma a maggio lavoravamo anche
10 ore (si iniziava alle 7 e si andava avanti fino alle 18:00 con un'ora di pausa). … Quando pioveva se stavamo facendo la potatura interrompevamo ed andavamo in serra a pulire dalle erbacce.”
In relazione al periodo della raccolta dei meloni:
“Quando avevamo la raccolta dei meloni per circa due mesi lavoravamo anche le domeniche dalle 6 a mezzogiorno/l'una.… A giugno e luglio si lavorava dalle 6 fino alle
14/15 per la raccolta dei meloni;
quando facevamo anche le angurie le raccoglievamo alla sera, dalle ore 17 alle 19 circa, dopo aver raccolto i meloni nella mattinata.”
In relazione ai periodi successivi:
“Anche ad agosto facevamo dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 18; ed a settembre uguale. A ottobre iniziavamo alle 7 ma finivamo alle 18 con un'ora di pausa. A novembre la prima settimana lavoravo alle 7 ma finivamo alle 17 con un'ora di pausa.”
- (verb. acquisito da causa RG 1984/22, all A): Tes_2
In relazione al periodo della raccolta dei meloni:
10 “Durante il raccolto di meloni e angurie il lavoro iniziava al mattino presto e, con una pausa di due ore di riposo, riprendevamo fino a sera poiché i meloni e le angurie, una volta pronti per la raccolta, non dovevano giacere sul terreno. In quelle circostanze si lavorava senza interruzione anche di sabato e di domenica. Ciò avveniva esclusivamente per la raccolta di questi due frutti, non anche per gli altri. Durante la raccolta di meloni (che dura circa tre mesi sia per quelli coltivati sotto le serre sia per quelli coltivati all'aperto) e delle angurie
(che dura lo stesso periodo dei meloni) iniziavamo a lavorare alle sei del mattino e ci fermavamo alle 15, per poi riprendere dopo due ore di riposo e fermarci alle 19/20”
In relazione ai periodi successivi:
“Già dal mese di agosto la squadra era impegnata per la raccolta delle pere e nel mese di settembre e ottobre in quella delle mele, per poi aggiungere quella dei kiwi ad ottobre e novembre. Per tali ultimi raccolti la giornata lavorativa si svolgeva dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 tutti i giorni tranne la domenica. Preciso che in caso di pioggia lavoravamo egualmente quando c'era da raccogliere meloni e angurie sotto le serre, mentre restavamo
a casa in caso di pioggia insistente se eravamo impegnati nei raccolti all'aperto. In caso di pioggerella lavoravamo lo stesso. I giorni successivi anche alle piogge più sostenute abbiamo sempre lavorato.”
- Wajih: (verb. acquisito da causa RG 1984/22, all B)
Sul periodo precedente alla raccolta dei meloni (potatura, preparazione serre e piantagione)
“Nel mese di febbraio, marzo e aprile, lavoravamo otto ore al giorno per la potatura, per la sistemazione delle serre e per piantare i meloni. Lavoravamo tutti i giorni dal lunedì al sabato e la domenica non lavoravamo. L'orario era dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa.
Lavoravamo con la pioggia soltanto quando pioveva poco perché il nostro lavoro era sotto serra. Quando pioveva tanto restavamo a casa. Nel mese di maggio lavoravamo un'ora in più dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18. La domenica non lavoravamo.”
In relazione al periodo della raccolta dei meloni:
“Dai primi di giugno in poi iniziava la raccolta dei meloni e finiva verso la prima settimana di luglio. Lavoravamo tutti i giorni, domenica inclusa dalle 6 alle 13/14/15, ci riposavamo un paio di ore e poi ritornavamo in serra e lavoravamo per altre due ore. La domenica finivamo alle 13 e nel pomeriggio non lavoravamo”.
In relazione ai periodi successivi:
11 “Finita la raccolta di meloni iniziavamo quella di pere che durava fino alla fine del mese di agosto. Per la raccolta delle pere lavoravamo 9/10 ore al giorno dal lunedì al sabato tutti i giorni, la domenica non lavoravamo. Quando finiva la raccolta delle pere iniziavamo quella delle pere [ndr evidentemente da intendersi “mele”], cioè da fine agosto/primi di settembre fino alla fine di ottobre. Lavoravamo sempre sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato per 9/10 ore al giorno. A novembre raccoglievamo kiwi per una settimana/dieci giorni fino a quando ci sono state le piante di kiwi.”
(verb. acquisito da causa RG20/2023, all C) Tes_6
Sul periodo precedente alla raccolta dei meloni (preparazione serre e piantagione)
“Di inverno si lavorava 8 ore al giorno a gennaio, febbraio e marzo (con orari 8/12 e 13 /17); ad aprile e maggio si lavorava per nove ore (rimanevamo dopo le cinque)”
In relazione al periodo della raccolta dei meloni:
“ … a giugno e luglio con orario 6/14 per la raccolta dei meloni;
se c'erano le angurie… facevamo riposo per due ore e poi si ricominciava dalle 16:00 alle 19:00 per un totale di circa 11 ore”.
In relazione ai periodi successivi:
“Anche ad agosto facevamo 10/11 ore al giorno;
da metà settembre diventavano 9 ore. Ad ottobre si lavorava 9 ore La prima metà di novembre si lavorava 8 ore”
- teste avversario, verb. acquisito da causa RG 1984/22, all B) Tes_5
In relazione al periodo della raccolta dei meloni:
“I meloni vengono raccolti dalle 6 alle 14 mediamente ma non sempre, dipende dalla quantità dei meloni da raccogliere, a volte si finisce prima ma a volte anche dopo le 14”
In relazione ai periodi successivi:
“La raccolta della frutta viene fatta dalle 7 alle 12 e al pomeriggio dalle 14 alle 17/18 ma anche in questo caso dipende dal caldo, perché se è molto caldo si comincia più tardi verso le 15/15,30 e si finisce verso le 18.”.
Sulla base delle dichiarazioni testimoniali si può quindi ritenere provato che nel periodo tra febbraio e maggio un orario quanto meno di 8 ore giornaliere dal lunedì al sabato per 48 ore settimanali;
nel periodo da maggio a luglio un orario quanto meno di 54 ore (in quanto si lavorava anche alla domenica almeno per sei ore) e tra agosto e novembre un orario quanto meno di 48 settimanali dal lunedì al sabato.
7. I testimoni hanno riferito inoltre in maniera concorde che il sig. o i suoi CP_1
familiari versavano un compenso orario di 5,50 euro per coloro che abitavano fuori dai
12 locali dell'azienda, e di 5 euro per coloro che alloggiavano nei locali aziendali, che il compenso veniva versato in parte con assegno in parte in contanti;
che l'assegno poteva essere firmato e/o consegnato da dalla sorella o dal figlio;
che Controparte_1 CP_3
non è mai stato pagato il TFR
8. Le parti convenute sono rimaste contumaci e pertanto non hanno potuto allegare e provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti vantati dalla parte ricorrente
9. Pertanto, previo accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente instaurati tra il ricorrente e ciascuna delle parti convenute, si deve dichiarare che il ricorrente, nei periodi di lavoro indicati in motivazione ha svolto orario di lavoro dal lunedì al sabato per otto ore giornaliere e 48 settimanali nei periodi dal 1 febbraio al 15 maggio e dal 1 agosto al 30 novembre e dal lunedì alla domenica per 54 ore settimanali nel periodo dal 16 maggio al 31 luglio di ciascun anno
10. le parti convenute devono essere condannate in solido tra loro solidale al pagamento delle differenze maturate in relazione all'effettive giornate e ore lavorate e calcolate sulla base delle tabelle retributive del CCNL e del contratto provinciale applicati dalle aziende convenute
11. deve essere accertato il diritto il diritto del ricorrente al ricalcolo dei ratei di TFR maturati in relazione ai singoli rapporti di lavoro indicati in motivazione e condanna le aziende convenute in solido al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di
TFR
12. In assenza di allegazione rispetto alle somme specificamente rivendicate, la condanna deve necessariamente essere formulata come generica.
13. Nulla deve essere disposto con riguardo alla regolarizzazione previdenziale avendo parte ricorrente espressamente e formalmente rinunciato - nelle note difensive ed all'odierna udienza - alla domanda di condanna al versamento dei contributi per i periodi/ore lavorati e non regolarizzati.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
13 1) In accoglimento del ricorso, accerta l'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente instaurati tra il ricorrente e ciascuna delle parti convenute nei periodi indicati in motivazione;
2) dichiara che il ricorrente ha svolto orario di lavoro dal lunedì al sabato per otto ore giornaliere e 48 settimanali dal 1° febbraio al 15 maggio e dal 1 agosto al 30 novembre e dal lunedì alla domenica per 54 ore settimanali nel periodo dal 16 maggio al 31 luglio di ciascun anno;
3) condanna le parti convenute in via solidale al pagamento delle differenze maturate e calcolate sulla base delle tabelle retributive dei contratti collettivi applicati dalle aziende convenute in relazione alle effettive giornate e ore lavorate, come accertate al punto 2);
4) accerta il diritto il diritto del ricorrente al ricalcolo dei ratei di TFR maturati in relazione ai singoli rapporti di lavoro indicati in motivazione e condanna le aziende convenute in solido al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di TFR;
5) condanna le parti convenute in solido a rifondere le spese di lite liquidate in € 4.269 per compensi oltre Iva e Cpa e rimb. forf. 15% con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Verona, 9 dicembre 2024
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
14
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1997/2022
Oggi 09/12/2024 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Marta Barbara Gasparini e l'avv. Alessandro Capuzzo per parte ricorrente. Nessuno è presente per parte resistente, né in presenza nell'ufficio del giudice, né in collegamento da remoto nella stanza virtuale.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
L'avv. Gasparini ribadisce la rinuncia già formalizzata dal ricorrente alla domanda di condanna al versamento dei contributi per i periodi/ore lavorati e non regolarizzati, formulata in ricorso.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto , all'udienza del 09/12/2024 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1997 / 2022 RCL promossa con ricorso depositato il 29/12/2022
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPUZZO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO e dell'avv. GASPARINI MARTA BARBARA ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAPUZZO ALESSANDRO
Contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
AZ. Controparte_2 CP_3 [...]
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1
AZ. (C.F. ), Controparte_5 P.IVA_2
(TUTTI CONTUMACI)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 29.12.2022 ha convenuto in giudizio la ditta Parte_1 individuale , l'azienda agricola Controparte_1 Controparte_6
, l esponendo di
[...] Controparte_7
avere lavorato alle dipendenze delle parti convenute a partire dal 13/01/2016 in distinti periodi specificamente indicati in ricorso con l'indicazione del soggetto giuridico con il quale il ricorrente aveva intrattenuto formalmente il rapporto di lavoro;
che le aziende convenute svolgevano e svolgono attività agricole;
di essere stato formalmente assunto ed impiegato ogni anno nel 2016 e 2017 da parte di due delle convenute e nel 2018 e 2019 da parte di tutte e tre le convenute in rapporti di lavoro che spesso si erano sovrapposti in termini cronologico/temporali; di essere stato assunto mediante contratti a termine di lavoro subordinato, con inquadramento al livello sesto del C.C.N.L. operai agricoli florovivaisti come operaio comune e con applicazione del contratto provinciale degli operai agricoli della provincia di Verona;
di aver sempre prestato servizio per 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, fatta eccezione per le poche giornate di pioggia intensa, con riposo alla domenica e che solo una parte modesta delle ore di lavoro effettivamente svolte era stata inserita in busta paga;
che le aziende convenute facevano capo in termini proprietari ad un unico nucleo familiare e cioè la famiglia ( , la sorella CP_1 Controparte_1 Parte_2
i figli , e;
che le tre aziende convenute costituivano un unico CP_3 CP_4 Parte_3
centro di imputazione del rapporto di lavoro dei dipendenti formalmente assunti da ciascuna di esse;
che la figura centrale, la quale di fatto gestiva e dirigeva l'organizzazione delle attività delle tre aziende e quindi anche tutti i rapporti di lavoro, era il signor CP_1
; che quest'ultimo s'occupava delle assunzioni, dell'organizzazione e direzione del
[...]
lavoro; che i lavoratori erano organizzati in squadre la cui composizione era decisa dallo stesso il quale nominava i capisquadra;
che le squadre aveva una composizione CP_1
tendenzialmente stabile per quanto riguarda la singola stagione e/o collaborazione;
che i lavoratori alloggiavano presso la sede di o nei dintorni e si presentavano alla Pt_4 mattina nella corte della casa colonica di via Sant'Antonio ed erano inviati a lavorare dal signor nei campi o nelle serre ovvero in fondi più lontani dove giungevano Controparte_1
utilizzando furgoni;
che attraverso i capisquadra esercitava il potere Controparte_1
disciplinare e di controllo nei confronti del lavoratore;
che gli attrezzi e strumenti lavoro erano di proprietà dell'azienda agricola;
che le ditte convenute utilizzavano promiscuamente il personale tra cui il ricorrente e spesso i braccianti assunti formalmente lavoravano in contemporaneamente;
di aver lavorato presso i comuni di , Zevio, Pt_4
2 Boschi Sant'Anna, San Martino Buon Albergo, Castagnaro, Sant'Urbano, Barbona,
Copparo, Trecenta, Rovigo, Malalbergo;
di essere stato impiegato da ottobre ad aprile/maggio in mansioni di potatura delle piante da frutto, montaggio/costruzione/sistemazione delle serre e/o di piantagione di verdure;
di essere stato impiegato da aprile/maggio a fine novembre di ogni anno nelle attività di raccolta di meloni e/o angurie, pere, mele, kiwi;
che tra novembre ed aprile il ricorrente lavorava regolarmente 6 giorni la settimana dal lunedì al sabato e svolgeva un orario di almeno 8 ore al giorno per un totale quindi almeno quarantott'ore alla settimana in media 208 ore mensili;
da maggio fino a ottobre il ricorrente lavorava sempre 6 giorni a settimana con orario di almeno 9 ore lavorate al giorno e una/due ore di lavoro nel pomeriggio fino al completamento delle lavorazioni per un totale di almeno 54 ore la settimana;
che le buste paga contenevano l'indicazione di un numero di giorni di ore lavorate di molto inferiore alla realtà; che l'importo orario riconosciuto era a volte di € 5 a volte € 5,50 omnicomprensivo;
che il TFR maturato alla fine di ciascun rapporto a termine non era mai stato pagato;
che il pagamento avveniva con la consegna di un assegno unico e quindi, senza distinzione degli importi imputabili alle diverse aziende agricole convenute;
che spesso venivano consegnata anche somme in contanti.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva accertarsi la sussistenza di un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro e formulava le conclusioni di seguito svolte.
a)Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui al ricorso e/o per gli eventuali ulteriori motivi emergendi all'esito del procedimento, la sussistenza di un centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente riferibili alle tre singole Aziende/Ditte convenute, e quindi la sussistenza della loro responsabilità solidale rispetto a tutte le domande/obbligazioni oggetto del presente ricorso e delle formulande domande di condanna.
b)Accertarsi e dichiararsi - per quanto dedotto in premessa e narrativa del ricorso e/o dovesse emergere nel procedimento – l'avvenuto svolgimento da parte del ricorrente - nei periodi/rapporti intercorsi come elencati a pg. 2 del ricorso – dei seguenti orari di lavoro, o eventualmente anche degli orari più estesi che risulteranno in causa, e conseguentemente:
- nei periodi/giorni lavorati compresi tra inizio NOVEMBRE e fine APRILE di un orario giornaliero pari ad almeno 8 ore al giorno per 6 giorni di ogni settimana (dal lunedì al sabato), per un totale quindi di almeno 48 settimanali;
3 - nei periodi/giorni lavorati compresi tra inizio e fine OTTOBRE, di un orario Pt_5
giornaliero pari ad almeno 9 ore al giorno per 6 giorni di ogni settimana (dal lunedì al sabato), per un totale quindi di almeno 54 ore settimanali
e conseguentemente condannarsi le tre convenute in solido tra loro al pagamento delle relative complessive differenze retributive maturate/dovute per il lavoro effettivamente prestato, comprensive delle maggiorazioni per il lavoro straordinario e/o festivo, in applicazione del/i CCNL applicati e delle relative tabelle retributive.
c)All'esito dell'accertamento dell'effettivo orario di lavoro svolto dal ricorrente e delle conseguenti accertande differenze retributive dovutegli, accertarsi e dichiararsi il diritto anche al ri-calcolo dei ratei dei TFR relativi ai rapporti elencati a pg. 2 del ricorso, intercorsi dal 2016 in poi, ai sensi dell'art. 2120 c.c. e del Ccnl ratione temporis applicabile/applicato e condannarsi le tre convenute in solido tra loro, al pagamento delle conseguenti differenze a titolo di TFR.
IN SUBORDINE al punto c)
d)Accertarsi e dichiararsi il diritto al ri-calcolo dei ratei dei TFR relativi ai rapporti elencati a pg. 2 del ricorso, quantomeno in base agli importi in concreto versati al ricorrente nel corso dei vari rapporti a titolo di retribuzioni, e condannarsi le tre convenute in solido tra loro al pagamento delle conseguenti differenze a titolo di TFR.
IN ULTERIORE SUBORDINE
e)In ogni caso, quantomeno accertarsi la dovutezza dei ratei TFR così come indicati nelle buste delle allegate e in quelle acquisende nel procedimento (in ragione della formulanda apposita istanza istruttoria) e condannarsi le tre convenute in solido al pagamento delle conseguenti differenze a titolo di TFR.
IN ESTREMO SUBORDINE
f)Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub a), ma all'esito dell'accoglimento delle domande sub b) e c) oppure, in via gradata, delle domande sub d) oppure sub e), condannarsi le singole convenute al pagamento delle accertande complessive differenze retributive e dei TFR, ciascuna per i periodi che risultano regolarizzati dalle schede anagrafico/professionale, o per i periodi che risulteranno lavorati in favore di ciascuna datrice di lavoro all'esito della causa.
- Condannarsi, le tre convenute al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali su ogni somma che risulterà dovuta al ricorrente.
4 - Con interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo su tutte le somme accertande come dovute al ricorrente.
- Spese e competenze integralmente rifusi con distrazione a favore del sottoscritto patrocinio.
Le parti convenute nonostante la regolare tempestiva notifica del ricorso del decreto di fissazione dell'udienza non si sono costituite in giudizio e pertanto sono state dichiarate contumaci.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali dedotte da parte ricorrente ed all'esito il giudice ha fissato l'udienza di discussione con assegnazione di termine per deposito di note difensive.
* * *
Si richiamano le decisioni intervenute su casi del tutto sovrapponibili in analoghi contenziosi già pendenti innanzi a questo Tribunale (sent. n. 715/2024 pubbl. il 14/11/2024
RG n. 17/2023, dr. Gesumunno;
id. n.716/2024 pubbl. il 14/11/2024 RG n. 1999/2022), richiamati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c.
1. Il ricorrente ha provato l'esistenza e la durata dei rapporti di lavoro con le parti convenute mediante la produzione in giudizio di: scheda anagrafico professionale (doc. 14), estratto contributivo (doc.15), prospetti paga rilasciati rispettivamente dalla ditta CP_1
, dall'Azienda Agricola Canalbianco e dall' (doc 16
[...] Controparte_7 [...]
Con
), comunicazioni Unilav delle aziende convenute (docc. 17,18,19).
2. Sulla base della documentazione allegata al ricorso risulta che il ricorrente ha lavorato alle formali dipendenze delle aziende convenute nei seguenti periodi:
5 3 Nella presente causa è stato sentito come teste Alle note Testimone_1 difensive sono state allegate – dietro autorizzazione del giudice - anche le dichiarazioni rese come testimone da nei seguenti procedimenti:
A) verbali causa RG 1984/22 testi (per parte ricorrente) e (per parte Tes_2 Tes_3
convenuta)
B) verbale causa RG 1984/22 testi (per parte ricorrente) e (per parte Tes_4 Tes_5
convenuta)
C) verbale causa rg 20/2023 teste (per parte ricorrente) Tes_6
con domande similari a quelle svolte nella presente causa.
I testi hanno fornito dichiarazioni che “coprono” il periodo di lavoro in esame ed hanno riferito di avere lavorato nella stessa squadra del ricorrente, la cui composizione
6 veniva mantenuta tendenzialmente fissa nel corso dell'anno o comunque delle singole fasi lavorative, svolgendo le medesime lavorazioni con i medesimi orari.
4. I testimoni hanno confermato quanto allegato in ricorso e cioè che, a dispetto della
“frammentazione” in diversi soggetti giuridici formalmente autonomi, in realtà il ricorrente ed i suoi colleghi hanno prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione di un unico soggetto, , il quale era di fatto l'unico gestore e Controparte_1
titolare di una realtà aziendale costituita da una organizzazione unitaria facente capo a lui.
Il sig. , secondo quanto riferito dai testimoni, si è sempre occupato Controparte_1
personalmente delle assunzioni, della assegnazione dei lavoratori alle diverse squadre, delle decisioni relative alle lavorazioni da svolgere, dei pagamenti delle retribuzioni, del controllo delle lavorazioni, senza che avesse rilevanza la formale dipendenza di ciascun lavoratore dall'azienda con la quale di volta in volta veniva instaurato il rapporto di lavoro formale. I testimoni hanno riferito essere stati utilizzati in maniera promiscua assieme agli altri colleghi, a prescindere dalla formale dipendenza di ciascuno di loro dall'una o dall'altra azienda convenuta.
Pertanto si deve ritenere che le tre aziende convenute costituivano e costituiscono un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro intercorsi con il ricorrente, con la conseguente legittimazione passiva e responsabilità solidale di tutte le convenute verso il ricorrente per quanto concerne le domande svolte in giudizio dalla parte ricorrente.
5. Per quanto riguarda la dimostrazione della sequenza delle lavorazioni a cui era assegnato il ricorrente, la parte ricorrente nelle note conclusive autorizzate depositate il giorno 29.11.2024 ha correttamente valorizzato le parti delle dichiarazioni dei testimoni a cui emerge la univoca conferma, in primo luogo, che da gennaio sino ad aprile / maggio di ogni anno veniva eseguita la potatura degli alberi da frutto, la piantagione di nuovi alberi, sistemazione e legatura delle piante, l'allestimento delle serre, la preparazione dei terreni in serra e fuori serra per la piantagione dei meloni, estirpare erbacce, piantagione delle piantine di melone
- (verb. all D): “Da metà gennaio io iniziavo a lavorare per … Per_1 CP_1
Iniziavamo a fare la potatura di pere, mele – ed era il mio lavoro principale - e quando pioveva andavamo a cavare l'erba nelle serre. Preparavamo anche le serre (ossia mettendo gli archi o il nylon) e così per tutto febbraio;
A marzo facevamo ancora potatura.
Se era caldo piantavamo in serra i meloni al 15/20 febbraio e se no a marzo. Ad aprile
7 finivamo la potatura e piantavamo piccole piante di pere e mele ed anche meloni fuori serra.”.
- (verb. acquisito da causa RG1984/22, all A): “… è sempre stato Tes_2 CP_1 ad organizzare tutto, anche a dirci il lavoro da fare … Nel mese di febbraio il lavoro
[...]
che diceva alla nostra squadra di svolgere, consisteva nella potatura degli alberi e alla fine della potatura, nell'allestimento delle serre per i meloni e le angurie. Il lavoro di potatura si svolgeva nei mesi di febbraio e marzo fino all'inizio di aprile, all'inizio di aprile però si preparavano le serre per coltivare i meloni e le angurie e si puliva il terreno dalle erbe e si piantavano meloni e angurie. Questo lavoro andava avanti anche nel mese di maggio. Il lavoro di potatura si svolgeva nei mesi di febbraio e marzo fino all'inizio di aprile, all'inizio di aprile però si preparavano le serre per coltivare i meloni e le angurie e si puliva il terreno dalle erbe e si piantavano meloni e angurie. Questo lavoro andava avanti anche nel mese di maggio. … In effetti la piantagione di meloni e angurie iniziava già nella metà del mese di marzo, quando ci chiedeva di sospendere la potatura e di andare a Controparte_1
preparare il terreno tirando il nylon sopra la terra per preparare il terreno. Specifico che le coltivazioni di questi due frutti avveniva anche all'aperto.”
- Wajih: (verb. acquisito da causa RG1984/22, all B): “Nel mese di febbraio, marzo e aprile, lavoravamo otto ore al giorno per la potatura, per la sistemazione delle serre e per piantare
i meloni. Lavoravamo con la pioggia soltanto quando pioveva poco perché il nostro lavoro era sotto serra. Quando pioveva tanto restavamo a casa.… Lavoravamo sotto serra, estirpavamo l'erba, sistemavamo fuori serra le piante di mele e di pere, cioè legavamo le piante di mele e pere”.
- (verb. acquisito da causa RG20/2023, all C): “Dal 15 gennaio … iniziavamo a Tes_6
preparare le serre (mettere archi, nailon) e così per tutto il mese di febbraio;
da fine febbraio/inizio marzo, se il tempo era caldo, iniziavamo a piantare i meloni e proseguivamo anche ad aprile e iniziavamo a pulire il terreno attorno alla pianta dalle erbacce. Dopo metà aprile/maggio si iniziava piantare fuori serra i meloni”.
In secondo luogo, le dichiarazioni dei predetti testimoni hanno confermato che dal mese di maggio e fino a fine luglio , si procedeva alla raccolta dei meloni e, quando c'erano, anche delle angurie
- (verb. all D): “A maggio si inizia a raccogliere i meloni in serra e si proseguiva a Per_1 giugno. … A giugno proseguiva la raccolta dei meloni e anche a luglio;
iniziava anche quella delle angurie ai primi di luglio”
8 - (verb. acquisito da causa RG 1984/22, all A): “Dalla fine del mese di maggio Tes_2 iniziava la raccolta dei meloni e angurie … dalla metà del mese di giugno in poi iniziavamo
a pulire i terreni dopo il raccolto mediante la “cava” delle piante esaurite proseguivamo con la raccolta dei meloni all'aperto fino a fine luglio”.
- : (verb. acquisito da causa RG 1984/22, all B): “Dai primi di giugno in poi iniziava la Tes_7 raccolta dei meloni e finiva verso la prima settimana di luglio”
- (verb. acquisito da causa RG20/2023, all C) “A giugno iniziava la raccolta dei Tes_6
meloni che avevamo piantato ai primi di marzo e si andava avanti a raccogliere i meloni fino
a luglio (per quelli che avevamo piantato fuori serra). La raccolta delle angurie iniziava ai primi di luglio. … Dal 2018 non si sono più piantate le angurie ma fino al 2017 vi erano ancora”
- (teste avversario, verb. acquisito da causa RG 1984/22, all B): “il raccolto dei Tes_5 meloni si fa dal 25 maggio circa fino alla fine di giugno, quindi circa 40/45 giorni”.
In terzo luogo, si deve ritenere provato che dalla fine di luglio/inizio di agosto sino alla fine di novembre il ricorrente ed i suoi compagni di squadra venivano assegnati alla raccolta delle pere, e poi da fine agosto/inizio settembre alla raccolta delle mele , e infine poi alla raccolta dei kiwi
Sul punto i testi hanno dichiarato:
- (verb. all D): “Ad agosto si iniziava la raccolta delle pere. A settembre la prima Per_1
metà con la raccolta delle pere e la seconda metà inizia la raccolta delle mele e si va avanti anche tutto il mese di ottobre. A novembre la prima settimana raccoglievamo ancora le mele e poi io partivo”.
- (verb. acquisito da causa RG 1984/22, all A): “Già dal mese di agosto la Tes_2
squadra era impegnata per la raccolta delle pere e nel mese di settembre e ottobre in quella delle mele, per poi aggiungere quella dei kiwi ad ottobre e novembre”;
- : (verb. acquisito da causa RG 1984/22, all B) “la raccolta dei meloni finiva verso la Tes_7 prima settimana di luglio… Finita la raccolta dei meloni iniziavamo quella di pere che durava fino alla fine del mese di agosto… Quando finiva la raccolta delle pere iniziavamo quella delle pere [ndr evidentemente da intendersi “mele”], ciò da fine agosto/primi di settembre fino alla fine di ottobre… A novembre raccoglievamo i kiwi per una settimana/10 giorni”;
- (verb. acquisito da causa RG20/2023, all C) "Ad agosto si iniziava la raccolta Tes_6 delle pere, a Tricenna [ndr evidentemente si riferisce alla località Trecenta] … A settembre
9 si iniziava la raccolta delle mele e si andava avanti anche a ottobre. … A novembre si raccolgono i kiwi, e così fino ai primi di dicembre”;
- (teste avversario, verb. acquisito da causa RG 1984/22, all B): “le pere si Tes_5
raccolgono dal 10 agosto fino alla fine del mese. Le mele si raccolgono dal 1° settembre fino alla fine di ottobre o alla prima di novembre. I kiwi si raccoglievano a novembre … Nei periodi in cui non siamo impegnati con il raccolto ci occupiamo della preparazione del terreno e della potatura delle piante e dell'irrigazione.”.
6. La parte ricorrente ha inoltre fornito prova sufficiente per suffragare le proprie allegazioni in tema di orario di lavoro. La parte ricorrente nelle note conclusive ha correttamente riportato separatamente per ciascun periodo di lavoro nell'anno le dichiarazioni dei testi sull'orario di lavoro. Sul punto i testi hanno dichiarato:
- (verb. all D): Per_1
Sul periodo precedente alla raccolta dei meloni (potatura, preparazione serre e piantagione)
“Preciso che avevamo la pausa pranzo di un'ora e che si lavorava dal lunedì al sabato tutto
l'anno. …Di inverno a gennaio e febbraio lavoravamo dalle 7 e fino alle 16:30/17:00; a marzo lavoravamo 9 ore;
ad aprile lavoravamo nove ore ma a maggio lavoravamo anche
10 ore (si iniziava alle 7 e si andava avanti fino alle 18:00 con un'ora di pausa). … Quando pioveva se stavamo facendo la potatura interrompevamo ed andavamo in serra a pulire dalle erbacce.”
In relazione al periodo della raccolta dei meloni:
“Quando avevamo la raccolta dei meloni per circa due mesi lavoravamo anche le domeniche dalle 6 a mezzogiorno/l'una.… A giugno e luglio si lavorava dalle 6 fino alle
14/15 per la raccolta dei meloni;
quando facevamo anche le angurie le raccoglievamo alla sera, dalle ore 17 alle 19 circa, dopo aver raccolto i meloni nella mattinata.”
In relazione ai periodi successivi:
“Anche ad agosto facevamo dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 18; ed a settembre uguale. A ottobre iniziavamo alle 7 ma finivamo alle 18 con un'ora di pausa. A novembre la prima settimana lavoravo alle 7 ma finivamo alle 17 con un'ora di pausa.”
- (verb. acquisito da causa RG 1984/22, all A): Tes_2
In relazione al periodo della raccolta dei meloni:
10 “Durante il raccolto di meloni e angurie il lavoro iniziava al mattino presto e, con una pausa di due ore di riposo, riprendevamo fino a sera poiché i meloni e le angurie, una volta pronti per la raccolta, non dovevano giacere sul terreno. In quelle circostanze si lavorava senza interruzione anche di sabato e di domenica. Ciò avveniva esclusivamente per la raccolta di questi due frutti, non anche per gli altri. Durante la raccolta di meloni (che dura circa tre mesi sia per quelli coltivati sotto le serre sia per quelli coltivati all'aperto) e delle angurie
(che dura lo stesso periodo dei meloni) iniziavamo a lavorare alle sei del mattino e ci fermavamo alle 15, per poi riprendere dopo due ore di riposo e fermarci alle 19/20”
In relazione ai periodi successivi:
“Già dal mese di agosto la squadra era impegnata per la raccolta delle pere e nel mese di settembre e ottobre in quella delle mele, per poi aggiungere quella dei kiwi ad ottobre e novembre. Per tali ultimi raccolti la giornata lavorativa si svolgeva dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 tutti i giorni tranne la domenica. Preciso che in caso di pioggia lavoravamo egualmente quando c'era da raccogliere meloni e angurie sotto le serre, mentre restavamo
a casa in caso di pioggia insistente se eravamo impegnati nei raccolti all'aperto. In caso di pioggerella lavoravamo lo stesso. I giorni successivi anche alle piogge più sostenute abbiamo sempre lavorato.”
- Wajih: (verb. acquisito da causa RG 1984/22, all B)
Sul periodo precedente alla raccolta dei meloni (potatura, preparazione serre e piantagione)
“Nel mese di febbraio, marzo e aprile, lavoravamo otto ore al giorno per la potatura, per la sistemazione delle serre e per piantare i meloni. Lavoravamo tutti i giorni dal lunedì al sabato e la domenica non lavoravamo. L'orario era dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa.
Lavoravamo con la pioggia soltanto quando pioveva poco perché il nostro lavoro era sotto serra. Quando pioveva tanto restavamo a casa. Nel mese di maggio lavoravamo un'ora in più dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18. La domenica non lavoravamo.”
In relazione al periodo della raccolta dei meloni:
“Dai primi di giugno in poi iniziava la raccolta dei meloni e finiva verso la prima settimana di luglio. Lavoravamo tutti i giorni, domenica inclusa dalle 6 alle 13/14/15, ci riposavamo un paio di ore e poi ritornavamo in serra e lavoravamo per altre due ore. La domenica finivamo alle 13 e nel pomeriggio non lavoravamo”.
In relazione ai periodi successivi:
11 “Finita la raccolta di meloni iniziavamo quella di pere che durava fino alla fine del mese di agosto. Per la raccolta delle pere lavoravamo 9/10 ore al giorno dal lunedì al sabato tutti i giorni, la domenica non lavoravamo. Quando finiva la raccolta delle pere iniziavamo quella delle pere [ndr evidentemente da intendersi “mele”], cioè da fine agosto/primi di settembre fino alla fine di ottobre. Lavoravamo sempre sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato per 9/10 ore al giorno. A novembre raccoglievamo kiwi per una settimana/dieci giorni fino a quando ci sono state le piante di kiwi.”
(verb. acquisito da causa RG20/2023, all C) Tes_6
Sul periodo precedente alla raccolta dei meloni (preparazione serre e piantagione)
“Di inverno si lavorava 8 ore al giorno a gennaio, febbraio e marzo (con orari 8/12 e 13 /17); ad aprile e maggio si lavorava per nove ore (rimanevamo dopo le cinque)”
In relazione al periodo della raccolta dei meloni:
“ … a giugno e luglio con orario 6/14 per la raccolta dei meloni;
se c'erano le angurie… facevamo riposo per due ore e poi si ricominciava dalle 16:00 alle 19:00 per un totale di circa 11 ore”.
In relazione ai periodi successivi:
“Anche ad agosto facevamo 10/11 ore al giorno;
da metà settembre diventavano 9 ore. Ad ottobre si lavorava 9 ore La prima metà di novembre si lavorava 8 ore”
- teste avversario, verb. acquisito da causa RG 1984/22, all B) Tes_5
In relazione al periodo della raccolta dei meloni:
“I meloni vengono raccolti dalle 6 alle 14 mediamente ma non sempre, dipende dalla quantità dei meloni da raccogliere, a volte si finisce prima ma a volte anche dopo le 14”
In relazione ai periodi successivi:
“La raccolta della frutta viene fatta dalle 7 alle 12 e al pomeriggio dalle 14 alle 17/18 ma anche in questo caso dipende dal caldo, perché se è molto caldo si comincia più tardi verso le 15/15,30 e si finisce verso le 18.”.
Sulla base delle dichiarazioni testimoniali si può quindi ritenere provato che nel periodo tra febbraio e maggio un orario quanto meno di 8 ore giornaliere dal lunedì al sabato per 48 ore settimanali;
nel periodo da maggio a luglio un orario quanto meno di 54 ore (in quanto si lavorava anche alla domenica almeno per sei ore) e tra agosto e novembre un orario quanto meno di 48 settimanali dal lunedì al sabato.
7. I testimoni hanno riferito inoltre in maniera concorde che il sig. o i suoi CP_1
familiari versavano un compenso orario di 5,50 euro per coloro che abitavano fuori dai
12 locali dell'azienda, e di 5 euro per coloro che alloggiavano nei locali aziendali, che il compenso veniva versato in parte con assegno in parte in contanti;
che l'assegno poteva essere firmato e/o consegnato da dalla sorella o dal figlio;
che Controparte_1 CP_3
non è mai stato pagato il TFR
8. Le parti convenute sono rimaste contumaci e pertanto non hanno potuto allegare e provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti vantati dalla parte ricorrente
9. Pertanto, previo accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente instaurati tra il ricorrente e ciascuna delle parti convenute, si deve dichiarare che il ricorrente, nei periodi di lavoro indicati in motivazione ha svolto orario di lavoro dal lunedì al sabato per otto ore giornaliere e 48 settimanali nei periodi dal 1 febbraio al 15 maggio e dal 1 agosto al 30 novembre e dal lunedì alla domenica per 54 ore settimanali nel periodo dal 16 maggio al 31 luglio di ciascun anno
10. le parti convenute devono essere condannate in solido tra loro solidale al pagamento delle differenze maturate in relazione all'effettive giornate e ore lavorate e calcolate sulla base delle tabelle retributive del CCNL e del contratto provinciale applicati dalle aziende convenute
11. deve essere accertato il diritto il diritto del ricorrente al ricalcolo dei ratei di TFR maturati in relazione ai singoli rapporti di lavoro indicati in motivazione e condanna le aziende convenute in solido al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di
TFR
12. In assenza di allegazione rispetto alle somme specificamente rivendicate, la condanna deve necessariamente essere formulata come generica.
13. Nulla deve essere disposto con riguardo alla regolarizzazione previdenziale avendo parte ricorrente espressamente e formalmente rinunciato - nelle note difensive ed all'odierna udienza - alla domanda di condanna al versamento dei contributi per i periodi/ore lavorati e non regolarizzati.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
13 1) In accoglimento del ricorso, accerta l'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente instaurati tra il ricorrente e ciascuna delle parti convenute nei periodi indicati in motivazione;
2) dichiara che il ricorrente ha svolto orario di lavoro dal lunedì al sabato per otto ore giornaliere e 48 settimanali dal 1° febbraio al 15 maggio e dal 1 agosto al 30 novembre e dal lunedì alla domenica per 54 ore settimanali nel periodo dal 16 maggio al 31 luglio di ciascun anno;
3) condanna le parti convenute in via solidale al pagamento delle differenze maturate e calcolate sulla base delle tabelle retributive dei contratti collettivi applicati dalle aziende convenute in relazione alle effettive giornate e ore lavorate, come accertate al punto 2);
4) accerta il diritto il diritto del ricorrente al ricalcolo dei ratei di TFR maturati in relazione ai singoli rapporti di lavoro indicati in motivazione e condanna le aziende convenute in solido al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di TFR;
5) condanna le parti convenute in solido a rifondere le spese di lite liquidate in € 4.269 per compensi oltre Iva e Cpa e rimb. forf. 15% con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Verona, 9 dicembre 2024
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
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