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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2014/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2014/2023 promossa da:
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MATTEO TARGHINI, dell'avv. APOLLINARE NICODEMO e dell'avv. CHIEFFO DAVIDE, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, VIA DIAZ 18.
APPELLANTE
e
(C.F. Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO LOLLI, elettivamente P.IVA_2 domiciliata, digitalmente, presso la pec del medesimo,
Email_1
pagina 1 di 10 (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
NO AT e dell'avv. FABRIZIA SENOFONTE dell'Avvocatura della
Regione Emilia-Romagna, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
Bologna, VIALE ALDO MORO 52.
APPELLATE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
( nel prosieguo) aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di CP_1
Ravenna, l chiedendo che fosse accertata e dichiarata la non debenza CP_4 dell'importo di Euro 272.470,00 preteso dalla convenuta.
Nello specifico, l'attrice aveva dedotto che: 1) in ragione della propria attività commerciale avente ad oggetto la macellazione e la lavorazione delle carni, le spettava la qualifica di imprenditore agricolo a norma dell'art. 2135 c.c.; 2) che, in quanto tale, era sottoposta ai controlli sanitari ufficiali ad opera delle preposte autorità, così come disciplinati dal D.Lgs. n. 194/2008, volti alla verifica dell'osservanza degli standard normativi fissati in materia di mangimi e di alimenti, e, più in generale, di salute e benessere degli animali;
3) che, ai sensi dell'art. 48 comma 5 della l. n. 96/2010, il legislatore aveva esentato, per il periodo compreso tra il 10 luglio 2010 e il 14 settembre
2012, la categoria degli imprenditori agricoli dalle tariffe di cui alla citata normativa;
4) che l in quanto autorità competente, tra il luglio 2010 e il settembre CP_4
2012, aveva svolto le suddette verifiche sia presso il proprio stabilimento sito in
Castiglione di Ravenna, emettendo fatturazioni per il complessivo importo di Euro
647.589,56, sia presso lo stabilimento ubicato in Savignano sul Rubicone, per complessivi Euro 25.648,92; 5) che i pagamenti relativi a tali importi erano stati interrotti, da parte di dal luglio 2010 al 14 settembre 2012, in virtù della CP_1 citata esenzione, e che, sempre in virtù di essa, la società agricola aveva respinto pagina 2 di 10 l'intimazione di pagamento inviatale da nel maggio 2015 ed avente ad CP_4 oggetto, oltre agli importi base, i seguenti importi addizionati: quanto all'ispezione svolta presso lo stabilimento di Castiglione di Ravenna, Euro 194.276,87 per maggiorazioni e Euro 53.221,54 per interessi all'11.05.2015; quanto all'ispezione svolta presso lo stabilimento di Savignano sul Rubicone, Euro 7.694,68 e Euro 2.141,21 per interessi all'11.05.2015; 6) che la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 12 settembre 2019, aveva ritenuto contrastante con la normativa europea la disposizione con cui il legislatore italiano aveva introdotto la suddetta esenzione;
7) che, di conseguenza, aveva dato spontanea esecuzione al pagamento di quanto CP_1 addebitatole per i controlli effettuati presso i suoi due stabilimenti, per un totale di Euro
673.238,12, non ritenendo, tuttavia, di dare altresì corso ai pagamenti ulteriori richiestigli a titolo di maggiorazioni e interessi.
L'attrice aveva, pertanto, concluso formulando le seguenti, testuali, domande:
“accertarsi la non debenza da parte di Parte_1 dell'importo di € 272.470,00= richiesto dalla Controparte_5
a titolo di maggiorazioni ex art. 10, comma 5, D.lgs 194/2008 ed interessi
[...] legali, per le contestate causali di cui in narrativa, e che nulla spetta alla convenuta per tutti i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto dichiararsi non tenuta la società attrice a corrispondere alla convenuta detto importo di € 272.470,00= o la diversa somma che dovesse risultare di giustizia anche all'esito dell'espletanda istruttoria.”
La convenuta ritualmente costituitasi in giudizio, aveva chiesto CP_4
l'integrale reiezione delle domande attoree e rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare, di fissare ulteriore udienza ex art. 269 c.p.c. per consentire a
[...] di chiamare in causa la CF con sede CP_4 Controparte_3 P.IVA_3 in Bologna Viale Aldo Moro, 52, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di accertare – nella denegata ipotesi in cui codesto Ecc.mo Giudice ritenga sussistente la sua Giurisdizione – se la delibera di Giunta RER 1844/2011 nella parte seguente comportava il pagamento delle somme contestate in questo processo, considerando che in mancanza della una sentenza sarebbe sostanzialmente CP_3 inutile potendo la esigere comunque l'esecuzione del proprio atto. In assenza CP_3 pagina 3 di 10 della in processo essa, infatti, può comunque esigere il pagamento in capo CP_3 all'attrice dei diritti veterinari, con riferimento alla seguente parte del provvedimento regionale (…) In rito - Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, a favore del Giudice Amministrativo, trattandosi di controversia inerente al contenuto e all'efficacia di un atto amministrativo, e cioè della delibera di Giunta RER 1844/2011, con riferimento alla sua efficacia rispetto al dovere di pagamento di quanto contestato in questo processo (maggiorazione ed interessi rispetto al mancato puntuale pagamento dei diritti veterinari, per un valore pari a euro 272.470,00 -euro 201.971,55 per maggiorazioni, come da citazione altrui e da atto , nonché 70.498,45 euro Parte_2 per interessi al 10.3.2020, di nuovo come da documenti indicati sopra) - In subordine, dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario, a favore del Giudice
Tributario, quando si ritenga che la controversia inerisce non solo all'applicazione di un atto amministrativo, ma anche alla diretta applicazione della legge, con riferimento al dovere di pagamento degli importi (di natura tributaria, come da Giurisprudenza consolidata) di cui sopra. In subordine, nel merito - Respingere tutte le domande altrui in quanto inammissibili e infondate - In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il dovere dell'attore di corrispondere l'importo sopra indicato per diritti veterinari, pari a euro 272.470,00, con aggiunta degli interessi - dalla data del 10.3.2020 alla data di pagamento - condannando l'attore al pagamento di tale somma (più gli interessi indicati) ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.”
Il Giudice di prime cure disponeva il differimento dell'udienza di comparizione al fine di consentire l'invocata chiamata in causa della Regione Emilia-Romagna, la quale, ritualmente costituitasi in giudizio, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia codesto
Ill.mo Tribunale adìto dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario nella presente controversia, ovvero, in subordine, respingere tutte le domande di parte attrice in quanto infondate. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Tribunale, sulle conclusioni precisate dalle parti, con sentenza n. 423, resa in data 13.06.2023, in pagina 4 di 10 accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
condannava alla refusione delle CP_1 spese di lite sostenute da e liquidate in € 11.229,00, oltre 15% a titolo CP_4 di rimborso forfettario, iva e cpa se e come dovute per legge, oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo;
condannava altresì alla rifusione delle spese di lite CP_1 sostenute da liquidate in € 11.229,00, oltre 15% a titolo di Controparte_3 rimborso forfettario, iva e cpa se e come dovute per legge oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società ha CP_1 proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo, quali motivi di impugnazione: 1) Violazione e/o omessa e/o erronea applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 91 c.p.c.: insussistenza di rapporto di garanzia;
2) insussistenza di qualsivoglia altro motivo di legge per la condanna di alla rifusione delle CP_1 spese in favore della chiamata in causa Controparte_3
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 423/2023 del Tribunale di Ravenna, Sezione Civile – G.I. Dott.
Gianluca Mulà, pubblicata il 14.06.2023, non notificata e resa nel procedimento civile rubricato al n. 1559/2020 R.G., elidere il capo c) della parte dispositiva “
PQM
”, mandando esente l'odierna appellante dalla condanna alla refusione delle spese di lite a favore della terza chiamata , con ogni conseguente statuizione. Controparte_3
Con vittoria di spese di causa e compensi professionali di avvocato, oltre rimborso generale forfetario, Iva, se dovuta, e CPA.”
Si è costituita in giudizio l'appellata la quale, contestando la fondatezza CP_4 dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo: “Si domanda di respingere l'appello e confermare la sentenza di primo grado, vinte le spese. In subordine, in caso di accoglimento della domanda altrui, si domanda la compensazione Contr delle spese di primo grado tra e ”. CP_4
pagina 5 di 10 Si è altresì costituita in giudizio l'appellata Regione Emilia-Romagna, la quale, a sua volta contestando la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo: “Voglia codesta ecc.ma Corte d'Appello respingere il ricorso in appello qui avversato in quanto infondato e confermare, per l'effetto, la sentenza del Tribunale di
Ravenna n. 423/2023. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in data 15 aprile 2025, la Corte, esaminate le note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, osservarsi che la pronuncia di primo grado non è stata fatta oggetto di appello nelle parti in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Giudice Tributario, e ha condannato parte attrice alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta sicchè sulle relative CP_4 statuizioni si è formato il giudicato.
- Sulla rifusione delle spese sostenute in primo grado dalla parte terza chiamata in causa, Regione Emilia-Romagna.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza deducendo che il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che la chiamata in causa di Regione Emilia-Romagna fosse stata richiesta dalla convenuta CP_4 in virtù di un rapporto di garanzia e che, in virtù di questo, il Tribunale, altrettanto erroneamente, aveva poi posto a suo carico anche le spese di lite sostenute dall'Ente chiamato in causa.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha, altresì, dedotto che una siffatta statuizione non potrebbe trovare fondamento in alcun ulteriore o alternativo titolo, con la conseguenza che le spese processuali sostenute dalla terza chiamata in causa avrebbero dovuto essere poste a carico della quale parte autrice della relativa CP_4 chiamata in causa.
pagina 6 di 10 In considerazione della stretta ed evidente interrelazione tra i due motivi di gravame come sopra articolati, si procede alla loro congiunta trattazione, evidenziando, in primo luogo, l'inesattezza della ricostruzione operata da dell'iter motivazionale CP_1 seguito dal Giudice di prime cure per deliberare in merito alle spese di lite sostenute dalla terza chiamata in causa.
Il Tribunale, infatti, non ha mai qualificato il rapporto intercorrente tra e CP_4 la Regione Emilia-Romagna nei termini di un rapporto di garanzia, limitandosi ad evocare un precedente giurisprudenziale e a citare un succinto estratto di esso, peraltro significativamente collocato in posizione sintattica incidentale, nel quale si faceva riferimento al rapporto di garanzia intercorrente, nel caso specifico ivi esaminato, tra la chiamante e la chiamata in causa.
Il travisamento in cui è incorsa parte appellante, nei termini appena descritti, non inficia, tuttavia, la fondatezza dei motivi di gravame per le seguenti ragioni.
Ed invero, le allegazioni e deduzioni svolte in primo grado dalla allora convenuta
[...]
a giustificazione dell'istanza volta all'estensione soggettiva del contraddittorio CP_4 nei riguardi del terzo Regione Emilia-Romagna risiedevano essenzialmente nell'asserita necessità che gli effetti della emettenda sentenza si producessero anche nei confronti di tale soggetto.
Infatti, aveva, al riguardo, dedotto che l'obbligo di pagamento delle CP_4 tariffe gravante su al pari di quello, oggetto di controversia, di CP_1 corresponsione degli importi ulteriori richiesti a titolo di maggiorazioni e interessi, derivasse dalla delibera di Giunta n. 1844 del 2011, il cui contenuto precisava, conformemente al diritto comunitario, che l'esenzione dal pagamento dei diritti veterinari in capo agli imprenditori agricoli, con scarico di tali costi sul bilancio regionale, era possibile nei soli casi per i quali la normativa CE non imponesse che i costi di produzione, ivi compresi i costi di sicurezza alimentare (diritti veterinari), gravassero sull'imprenditore, e cioè limitatamente alla sezione VI del D. Lgs. 194/2008.
A fronte di tale prescrizione, a dire di la pretermissione di Regione CP_4
Emilia-Romagna dal giudizio avrebbe comportato che, quand'anche il Giudice avesse pagina 7 di 10 accolto le richieste di parte attrice, la avrebbe, comunque, potuto esigere CP_3
l'esecuzione di quanto previsto dal proprio provvedimento.
Ciò premesso, in materia di imputazione delle spese di lite del terzo chiamato in causa, come è noto, opera il principio di causazione unitamente a quello di soccombenza, in forza dei quali “il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/03/2024, n. 6144).
Orbene, nel caso di cui ci si occupa, deve rilevarsi come l'attrice non avesse ab origine proposto, nei confronti di Regione Emilia-Romagna, alcuna domanda, né, successivamente, ne avesse chiesto l'estensione a quest'ultima, sicchè la chiamata in causa del terzo ad opera della convenuta non era stata in alcun modo necessitata dall'iniziativa giudiziale assunta da e, ciò, a prescindere da ogni CP_1 considerazione circa la fondatezza di tale iniziativa, il cui merito è stato, come detto, rimesso alla cognizione del Giudice Tributario (e che, comunque, incidenter tantum, appare virtualmente inficiato dall'incontestata statuizione con cui il Tribunale, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta in forza della suddetta delibera, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice Tributario anziché di quello
Amministrativo).
Infatti, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, l'attrice aveva identificato la fonte dell'obbligo di pagamento su di essa gravante non, come ritenuto dalla convenuta, nella succitata delibera regionale, bensì nella normativa dettata dal
D.Lgs. 194/2008, e, limitatamente all'originario importo, aveva adempiuto a seguito della pronuncia CGUE del 12 settembre 2019.
pagina 8 di 10 Conseguentemente, le ragioni poi dedotte dalla convenuta a fondamento della chiamata in causa del terzo (i.e., delibera regionale) risultano nuove, diverse e, semmai, alternative rispetto a quelle esplicitate dall'attrice e, comunque, non riconducibili, sotto alcun profilo, a quelle illustrate da quest'ultima.
Oltretutto, la convenuta, pur svolgendo le sopra richiamate deduzioni, non ha, a sua volta, proposto alcuna domanda verso la chiamata in causa Regione Emilia-Romagna, sicchè non è ravvisabile alcuna necessaria correlazione tra il rapporto intercorso tra attrice e convenuta e quello sussistente tra quest'ultima e la terza chiamata in causa, risolvendosi, dunque, la funzione di tale evocazione in giudizio in una mera litis denuntiatio che la parte istante ha discrezionalmente e liberamente attuato senza alcuna sua eziologica riferibilità all'azione esperita da CP_1
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, in accoglimento dell'appello di cui in premessa, l'impugnata sentenza va parzialmente riformata limitatamente alla condanna di al rimborso delle spese sostenute nel giudizio di primo grado CP_1 dalla chiamata Regione Emilia-Romagna, disponendo, in assenza di reciproche domande di merito, la loro compensazione tra quest'ultima e la sua chiamante CP_4
Inoltre, per quel che concerne il presente grado di giudizio, in ragione della soccombenza tanto dell'appellata quanto della CP_4 Parte_3 che aveva chiesto il rigetto del gravame avversario, le relative spese di lite
[...] vanno liquidate, come da dispositivo, a favore dell'appellante e a carico di entrambe le soccombenti, in solido tra loro stante la sostanziale sovrapponibilità delle rispettive difese, secondo i parametri minimi di legge a fronte della contenuta complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'appello proposto da e, quindi, in parziale riforma della CP_1 sentenza n. 423, resa dal Tribunale di Ravenna in data 13.06.2023, pagina 9 di 10 DICHIARA non tenuta al rimborso delle spese sostenute in primo grado dalla chiamata CP_1 in causa Regione Emilia-Romagna, con obbligo a carico di quest'ultima di restituzione delle somme, a tale titolo, eventualmente già percepite, disponendo la reciproca compensazione tra e Regione Emilia-Romagna. CP_4
DA le appellate e Regione Emilia-Romagna, in solido tra loro, al rimborso in CP_4 favore di delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 3.777,80 CP_1 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
CONFERMA nel resto, l'appellata sentenza.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 20 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2014/2023 promossa da:
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MATTEO TARGHINI, dell'avv. APOLLINARE NICODEMO e dell'avv. CHIEFFO DAVIDE, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, VIA DIAZ 18.
APPELLANTE
e
(C.F. Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO LOLLI, elettivamente P.IVA_2 domiciliata, digitalmente, presso la pec del medesimo,
Email_1
pagina 1 di 10 (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
NO AT e dell'avv. FABRIZIA SENOFONTE dell'Avvocatura della
Regione Emilia-Romagna, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
Bologna, VIALE ALDO MORO 52.
APPELLATE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
( nel prosieguo) aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di CP_1
Ravenna, l chiedendo che fosse accertata e dichiarata la non debenza CP_4 dell'importo di Euro 272.470,00 preteso dalla convenuta.
Nello specifico, l'attrice aveva dedotto che: 1) in ragione della propria attività commerciale avente ad oggetto la macellazione e la lavorazione delle carni, le spettava la qualifica di imprenditore agricolo a norma dell'art. 2135 c.c.; 2) che, in quanto tale, era sottoposta ai controlli sanitari ufficiali ad opera delle preposte autorità, così come disciplinati dal D.Lgs. n. 194/2008, volti alla verifica dell'osservanza degli standard normativi fissati in materia di mangimi e di alimenti, e, più in generale, di salute e benessere degli animali;
3) che, ai sensi dell'art. 48 comma 5 della l. n. 96/2010, il legislatore aveva esentato, per il periodo compreso tra il 10 luglio 2010 e il 14 settembre
2012, la categoria degli imprenditori agricoli dalle tariffe di cui alla citata normativa;
4) che l in quanto autorità competente, tra il luglio 2010 e il settembre CP_4
2012, aveva svolto le suddette verifiche sia presso il proprio stabilimento sito in
Castiglione di Ravenna, emettendo fatturazioni per il complessivo importo di Euro
647.589,56, sia presso lo stabilimento ubicato in Savignano sul Rubicone, per complessivi Euro 25.648,92; 5) che i pagamenti relativi a tali importi erano stati interrotti, da parte di dal luglio 2010 al 14 settembre 2012, in virtù della CP_1 citata esenzione, e che, sempre in virtù di essa, la società agricola aveva respinto pagina 2 di 10 l'intimazione di pagamento inviatale da nel maggio 2015 ed avente ad CP_4 oggetto, oltre agli importi base, i seguenti importi addizionati: quanto all'ispezione svolta presso lo stabilimento di Castiglione di Ravenna, Euro 194.276,87 per maggiorazioni e Euro 53.221,54 per interessi all'11.05.2015; quanto all'ispezione svolta presso lo stabilimento di Savignano sul Rubicone, Euro 7.694,68 e Euro 2.141,21 per interessi all'11.05.2015; 6) che la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 12 settembre 2019, aveva ritenuto contrastante con la normativa europea la disposizione con cui il legislatore italiano aveva introdotto la suddetta esenzione;
7) che, di conseguenza, aveva dato spontanea esecuzione al pagamento di quanto CP_1 addebitatole per i controlli effettuati presso i suoi due stabilimenti, per un totale di Euro
673.238,12, non ritenendo, tuttavia, di dare altresì corso ai pagamenti ulteriori richiestigli a titolo di maggiorazioni e interessi.
L'attrice aveva, pertanto, concluso formulando le seguenti, testuali, domande:
“accertarsi la non debenza da parte di Parte_1 dell'importo di € 272.470,00= richiesto dalla Controparte_5
a titolo di maggiorazioni ex art. 10, comma 5, D.lgs 194/2008 ed interessi
[...] legali, per le contestate causali di cui in narrativa, e che nulla spetta alla convenuta per tutti i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto dichiararsi non tenuta la società attrice a corrispondere alla convenuta detto importo di € 272.470,00= o la diversa somma che dovesse risultare di giustizia anche all'esito dell'espletanda istruttoria.”
La convenuta ritualmente costituitasi in giudizio, aveva chiesto CP_4
l'integrale reiezione delle domande attoree e rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare, di fissare ulteriore udienza ex art. 269 c.p.c. per consentire a
[...] di chiamare in causa la CF con sede CP_4 Controparte_3 P.IVA_3 in Bologna Viale Aldo Moro, 52, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di accertare – nella denegata ipotesi in cui codesto Ecc.mo Giudice ritenga sussistente la sua Giurisdizione – se la delibera di Giunta RER 1844/2011 nella parte seguente comportava il pagamento delle somme contestate in questo processo, considerando che in mancanza della una sentenza sarebbe sostanzialmente CP_3 inutile potendo la esigere comunque l'esecuzione del proprio atto. In assenza CP_3 pagina 3 di 10 della in processo essa, infatti, può comunque esigere il pagamento in capo CP_3 all'attrice dei diritti veterinari, con riferimento alla seguente parte del provvedimento regionale (…) In rito - Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, a favore del Giudice Amministrativo, trattandosi di controversia inerente al contenuto e all'efficacia di un atto amministrativo, e cioè della delibera di Giunta RER 1844/2011, con riferimento alla sua efficacia rispetto al dovere di pagamento di quanto contestato in questo processo (maggiorazione ed interessi rispetto al mancato puntuale pagamento dei diritti veterinari, per un valore pari a euro 272.470,00 -euro 201.971,55 per maggiorazioni, come da citazione altrui e da atto , nonché 70.498,45 euro Parte_2 per interessi al 10.3.2020, di nuovo come da documenti indicati sopra) - In subordine, dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario, a favore del Giudice
Tributario, quando si ritenga che la controversia inerisce non solo all'applicazione di un atto amministrativo, ma anche alla diretta applicazione della legge, con riferimento al dovere di pagamento degli importi (di natura tributaria, come da Giurisprudenza consolidata) di cui sopra. In subordine, nel merito - Respingere tutte le domande altrui in quanto inammissibili e infondate - In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il dovere dell'attore di corrispondere l'importo sopra indicato per diritti veterinari, pari a euro 272.470,00, con aggiunta degli interessi - dalla data del 10.3.2020 alla data di pagamento - condannando l'attore al pagamento di tale somma (più gli interessi indicati) ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.”
Il Giudice di prime cure disponeva il differimento dell'udienza di comparizione al fine di consentire l'invocata chiamata in causa della Regione Emilia-Romagna, la quale, ritualmente costituitasi in giudizio, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia codesto
Ill.mo Tribunale adìto dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario nella presente controversia, ovvero, in subordine, respingere tutte le domande di parte attrice in quanto infondate. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Tribunale, sulle conclusioni precisate dalle parti, con sentenza n. 423, resa in data 13.06.2023, in pagina 4 di 10 accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
condannava alla refusione delle CP_1 spese di lite sostenute da e liquidate in € 11.229,00, oltre 15% a titolo CP_4 di rimborso forfettario, iva e cpa se e come dovute per legge, oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo;
condannava altresì alla rifusione delle spese di lite CP_1 sostenute da liquidate in € 11.229,00, oltre 15% a titolo di Controparte_3 rimborso forfettario, iva e cpa se e come dovute per legge oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società ha CP_1 proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo, quali motivi di impugnazione: 1) Violazione e/o omessa e/o erronea applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 91 c.p.c.: insussistenza di rapporto di garanzia;
2) insussistenza di qualsivoglia altro motivo di legge per la condanna di alla rifusione delle CP_1 spese in favore della chiamata in causa Controparte_3
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 423/2023 del Tribunale di Ravenna, Sezione Civile – G.I. Dott.
Gianluca Mulà, pubblicata il 14.06.2023, non notificata e resa nel procedimento civile rubricato al n. 1559/2020 R.G., elidere il capo c) della parte dispositiva “
PQM
”, mandando esente l'odierna appellante dalla condanna alla refusione delle spese di lite a favore della terza chiamata , con ogni conseguente statuizione. Controparte_3
Con vittoria di spese di causa e compensi professionali di avvocato, oltre rimborso generale forfetario, Iva, se dovuta, e CPA.”
Si è costituita in giudizio l'appellata la quale, contestando la fondatezza CP_4 dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo: “Si domanda di respingere l'appello e confermare la sentenza di primo grado, vinte le spese. In subordine, in caso di accoglimento della domanda altrui, si domanda la compensazione Contr delle spese di primo grado tra e ”. CP_4
pagina 5 di 10 Si è altresì costituita in giudizio l'appellata Regione Emilia-Romagna, la quale, a sua volta contestando la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo: “Voglia codesta ecc.ma Corte d'Appello respingere il ricorso in appello qui avversato in quanto infondato e confermare, per l'effetto, la sentenza del Tribunale di
Ravenna n. 423/2023. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in data 15 aprile 2025, la Corte, esaminate le note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, osservarsi che la pronuncia di primo grado non è stata fatta oggetto di appello nelle parti in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Giudice Tributario, e ha condannato parte attrice alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta sicchè sulle relative CP_4 statuizioni si è formato il giudicato.
- Sulla rifusione delle spese sostenute in primo grado dalla parte terza chiamata in causa, Regione Emilia-Romagna.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza deducendo che il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che la chiamata in causa di Regione Emilia-Romagna fosse stata richiesta dalla convenuta CP_4 in virtù di un rapporto di garanzia e che, in virtù di questo, il Tribunale, altrettanto erroneamente, aveva poi posto a suo carico anche le spese di lite sostenute dall'Ente chiamato in causa.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha, altresì, dedotto che una siffatta statuizione non potrebbe trovare fondamento in alcun ulteriore o alternativo titolo, con la conseguenza che le spese processuali sostenute dalla terza chiamata in causa avrebbero dovuto essere poste a carico della quale parte autrice della relativa CP_4 chiamata in causa.
pagina 6 di 10 In considerazione della stretta ed evidente interrelazione tra i due motivi di gravame come sopra articolati, si procede alla loro congiunta trattazione, evidenziando, in primo luogo, l'inesattezza della ricostruzione operata da dell'iter motivazionale CP_1 seguito dal Giudice di prime cure per deliberare in merito alle spese di lite sostenute dalla terza chiamata in causa.
Il Tribunale, infatti, non ha mai qualificato il rapporto intercorrente tra e CP_4 la Regione Emilia-Romagna nei termini di un rapporto di garanzia, limitandosi ad evocare un precedente giurisprudenziale e a citare un succinto estratto di esso, peraltro significativamente collocato in posizione sintattica incidentale, nel quale si faceva riferimento al rapporto di garanzia intercorrente, nel caso specifico ivi esaminato, tra la chiamante e la chiamata in causa.
Il travisamento in cui è incorsa parte appellante, nei termini appena descritti, non inficia, tuttavia, la fondatezza dei motivi di gravame per le seguenti ragioni.
Ed invero, le allegazioni e deduzioni svolte in primo grado dalla allora convenuta
[...]
a giustificazione dell'istanza volta all'estensione soggettiva del contraddittorio CP_4 nei riguardi del terzo Regione Emilia-Romagna risiedevano essenzialmente nell'asserita necessità che gli effetti della emettenda sentenza si producessero anche nei confronti di tale soggetto.
Infatti, aveva, al riguardo, dedotto che l'obbligo di pagamento delle CP_4 tariffe gravante su al pari di quello, oggetto di controversia, di CP_1 corresponsione degli importi ulteriori richiesti a titolo di maggiorazioni e interessi, derivasse dalla delibera di Giunta n. 1844 del 2011, il cui contenuto precisava, conformemente al diritto comunitario, che l'esenzione dal pagamento dei diritti veterinari in capo agli imprenditori agricoli, con scarico di tali costi sul bilancio regionale, era possibile nei soli casi per i quali la normativa CE non imponesse che i costi di produzione, ivi compresi i costi di sicurezza alimentare (diritti veterinari), gravassero sull'imprenditore, e cioè limitatamente alla sezione VI del D. Lgs. 194/2008.
A fronte di tale prescrizione, a dire di la pretermissione di Regione CP_4
Emilia-Romagna dal giudizio avrebbe comportato che, quand'anche il Giudice avesse pagina 7 di 10 accolto le richieste di parte attrice, la avrebbe, comunque, potuto esigere CP_3
l'esecuzione di quanto previsto dal proprio provvedimento.
Ciò premesso, in materia di imputazione delle spese di lite del terzo chiamato in causa, come è noto, opera il principio di causazione unitamente a quello di soccombenza, in forza dei quali “il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/03/2024, n. 6144).
Orbene, nel caso di cui ci si occupa, deve rilevarsi come l'attrice non avesse ab origine proposto, nei confronti di Regione Emilia-Romagna, alcuna domanda, né, successivamente, ne avesse chiesto l'estensione a quest'ultima, sicchè la chiamata in causa del terzo ad opera della convenuta non era stata in alcun modo necessitata dall'iniziativa giudiziale assunta da e, ciò, a prescindere da ogni CP_1 considerazione circa la fondatezza di tale iniziativa, il cui merito è stato, come detto, rimesso alla cognizione del Giudice Tributario (e che, comunque, incidenter tantum, appare virtualmente inficiato dall'incontestata statuizione con cui il Tribunale, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta in forza della suddetta delibera, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice Tributario anziché di quello
Amministrativo).
Infatti, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, l'attrice aveva identificato la fonte dell'obbligo di pagamento su di essa gravante non, come ritenuto dalla convenuta, nella succitata delibera regionale, bensì nella normativa dettata dal
D.Lgs. 194/2008, e, limitatamente all'originario importo, aveva adempiuto a seguito della pronuncia CGUE del 12 settembre 2019.
pagina 8 di 10 Conseguentemente, le ragioni poi dedotte dalla convenuta a fondamento della chiamata in causa del terzo (i.e., delibera regionale) risultano nuove, diverse e, semmai, alternative rispetto a quelle esplicitate dall'attrice e, comunque, non riconducibili, sotto alcun profilo, a quelle illustrate da quest'ultima.
Oltretutto, la convenuta, pur svolgendo le sopra richiamate deduzioni, non ha, a sua volta, proposto alcuna domanda verso la chiamata in causa Regione Emilia-Romagna, sicchè non è ravvisabile alcuna necessaria correlazione tra il rapporto intercorso tra attrice e convenuta e quello sussistente tra quest'ultima e la terza chiamata in causa, risolvendosi, dunque, la funzione di tale evocazione in giudizio in una mera litis denuntiatio che la parte istante ha discrezionalmente e liberamente attuato senza alcuna sua eziologica riferibilità all'azione esperita da CP_1
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, in accoglimento dell'appello di cui in premessa, l'impugnata sentenza va parzialmente riformata limitatamente alla condanna di al rimborso delle spese sostenute nel giudizio di primo grado CP_1 dalla chiamata Regione Emilia-Romagna, disponendo, in assenza di reciproche domande di merito, la loro compensazione tra quest'ultima e la sua chiamante CP_4
Inoltre, per quel che concerne il presente grado di giudizio, in ragione della soccombenza tanto dell'appellata quanto della CP_4 Parte_3 che aveva chiesto il rigetto del gravame avversario, le relative spese di lite
[...] vanno liquidate, come da dispositivo, a favore dell'appellante e a carico di entrambe le soccombenti, in solido tra loro stante la sostanziale sovrapponibilità delle rispettive difese, secondo i parametri minimi di legge a fronte della contenuta complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'appello proposto da e, quindi, in parziale riforma della CP_1 sentenza n. 423, resa dal Tribunale di Ravenna in data 13.06.2023, pagina 9 di 10 DICHIARA non tenuta al rimborso delle spese sostenute in primo grado dalla chiamata CP_1 in causa Regione Emilia-Romagna, con obbligo a carico di quest'ultima di restituzione delle somme, a tale titolo, eventualmente già percepite, disponendo la reciproca compensazione tra e Regione Emilia-Romagna. CP_4
DA le appellate e Regione Emilia-Romagna, in solido tra loro, al rimborso in CP_4 favore di delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 3.777,80 CP_1 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
CONFERMA nel resto, l'appellata sentenza.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 20 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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