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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/06/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 35/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Prima Civile, nella Camera di Consiglio del giorno 18/06/2025 nelle persone dei magistrati: dott.ssa Rosella Silvestri Presidente dott. Riccardo Baudinelli Consigliere dott. Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Fideiussione - Polizza fideiussoria nel procedimento iscritto al n. 35 /2023 promosso da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante , P.IVA_1 Parte_2
corr. in Spotorno, via Verdi, 33 rappresentata e difesa, per la procura ex art. 83 c.p.c. allegata all'atto di appello, dall' Avvocato Piccone Casa Massimo (CF
[...]
- PEC , presso il quale in Savona, via C.F._1 Email_1
Mistrangelo, 5/7, è elettivamente domiciliata appellante contro
P.IVA: – CF , in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del suo Procuratore Speciale dott. corrente in 00144 Roma Controparte_2
RM, Viale Cesare Pavese n. 385, elettivamente domiciliata in 16122 Genova GE, Via
Assarotti n. 36/8, presso l'Avvocato Barile Corrado (CF – PEC C.F._2
del Foro di Genova che la rappresenta e difende in Email_2
forza di procura generale Rep. n. 91134 Racc. n. 26977 del 01.03.2022 a rogito Notaio allegata alla comparsa di costituzione di appello appellato Persona_1
* * *
IN FATTO e IN DIRITTO
La Corte, -udito il relatore ed esaminati gli atti;
-rilevato che nella presente causa le parti hanno dichiarato di aver trovato un accordo;
-considerato che la causa è stata trattenuta in decisione senza termini all'esito dell'udienza odierna;
-rilevato che quanto all'udienza del 28/5/2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., né l'appellante né l'appellato, entrambi costituiti, depositavano note o comparivano;
-rilevato che le parti non comparivano nemmeno in relazione alla successiva odierna udienza, ritualmente comunicata alle parti, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'articolo 309 c.p.c.;
-ritenuto che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
-considerato che il va applicato al presente giudizio il Codice di Procedura Civile vigente anteriormente alla “Riforma Cartabia”;
-ritenuto che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (invero, in tal senso si sono espresse Cass. 5163/1991, Cass. 14936/2000, ma soprattutto Cass. 11434/2007, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357
c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta alla Corte di Appello nell'attuale struttura collegiale del giudizio di gravame e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., in senso conforme si veda anche
Cass. 19124/2004;
-considerato che l'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310
u.c. c.p.c., motivo per cui non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., definitivamente pronunciando,
pag. 2/3
1. DICHIARA
l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo,
3. NULLA in punto spese;
4. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 18/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 35/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Prima Civile, nella Camera di Consiglio del giorno 18/06/2025 nelle persone dei magistrati: dott.ssa Rosella Silvestri Presidente dott. Riccardo Baudinelli Consigliere dott. Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Fideiussione - Polizza fideiussoria nel procedimento iscritto al n. 35 /2023 promosso da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante , P.IVA_1 Parte_2
corr. in Spotorno, via Verdi, 33 rappresentata e difesa, per la procura ex art. 83 c.p.c. allegata all'atto di appello, dall' Avvocato Piccone Casa Massimo (CF
[...]
- PEC , presso il quale in Savona, via C.F._1 Email_1
Mistrangelo, 5/7, è elettivamente domiciliata appellante contro
P.IVA: – CF , in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del suo Procuratore Speciale dott. corrente in 00144 Roma Controparte_2
RM, Viale Cesare Pavese n. 385, elettivamente domiciliata in 16122 Genova GE, Via
Assarotti n. 36/8, presso l'Avvocato Barile Corrado (CF – PEC C.F._2
del Foro di Genova che la rappresenta e difende in Email_2
forza di procura generale Rep. n. 91134 Racc. n. 26977 del 01.03.2022 a rogito Notaio allegata alla comparsa di costituzione di appello appellato Persona_1
* * *
IN FATTO e IN DIRITTO
La Corte, -udito il relatore ed esaminati gli atti;
-rilevato che nella presente causa le parti hanno dichiarato di aver trovato un accordo;
-considerato che la causa è stata trattenuta in decisione senza termini all'esito dell'udienza odierna;
-rilevato che quanto all'udienza del 28/5/2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., né l'appellante né l'appellato, entrambi costituiti, depositavano note o comparivano;
-rilevato che le parti non comparivano nemmeno in relazione alla successiva odierna udienza, ritualmente comunicata alle parti, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'articolo 309 c.p.c.;
-ritenuto che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
-considerato che il va applicato al presente giudizio il Codice di Procedura Civile vigente anteriormente alla “Riforma Cartabia”;
-ritenuto che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (invero, in tal senso si sono espresse Cass. 5163/1991, Cass. 14936/2000, ma soprattutto Cass. 11434/2007, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357
c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta alla Corte di Appello nell'attuale struttura collegiale del giudizio di gravame e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., in senso conforme si veda anche
Cass. 19124/2004;
-considerato che l'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310
u.c. c.p.c., motivo per cui non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., definitivamente pronunciando,
pag. 2/3
1. DICHIARA
l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo,
3. NULLA in punto spese;
4. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 18/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 3/3