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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/11/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1441/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. VERGANI CARLO Parte_1 C.F._1
OG e dell'avv. TOCCALLI ELISABETTA;
Controparte_1
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 27/11/2025 ad ore 10.30 innanzi al Giudice DR RA RC, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. VERGANI CARLO OG per parte resistente nessuno compare
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra di percepire il pagamento delle Parte_1 seguenti somme (o quelle diverse ritenute di giustizia) a titolo retributivo: - somma lorda corrispondente al netto di € 695,14 per saldo retribuzione di ottobre 2024; - € 9.279,51 lordi per TFR;
e così complessivamente € 9.974,65 lordi;
e, per l'effetto, 2) condannare
[...]
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 alla corresponsione, in favore della sig.ra , degli importi di cui al punto che Parte_1 precede, per i titoli indicati, o dei diversi importi ritenuti di giustizia;
3) con aggravio di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie;
5) con sentenza esecutiva. In via istruttoria Considerata la natura documentale del giudizio, senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova, voglia il Giudice adito ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente e per testi, sulle circostanze dedotte nei capitoli in narrativa di cui ai punti 12, 13, 15, 25, 26, 27, da intendersi qui integralmente trascritti, espunte la parti valutative, e preceduti da “vero che”, indicando quali testi tutti i dipendenti della società resistente impiegati nel periodo per cui è causa, da individuarsi, a seguito della produzione del libro unico del lavoro. Con riserva di controdedurre e di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze allegate da controparte, con i testi di cui sopra. Si chiede che sia ordinata la produzione del libro unico del lavoro, per il periodo dal giugno 2021 a dicembre 2024, nonché ogni documentazione utile e/o opportuna ai fini di causa. Si chiede che sia disposto d'ufficio ogni ulteriore mezzo istruttorio ritenuto utile ai fini della presente causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DR RA RC ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1441/2025 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. VERGANI CARLO Parte_1 C.F._1
OG e dell'avv.TOCCALLI ELISABETTA ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; Controparte_1
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) contumace Controparte_2 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la società per Parte_1 Controparte_2 ottenere l'accoglimento delle conclusioni dianzi evidenziate.
1.1. Nonostante la ritualità della notifica, la resistente è rimasta contumace.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva che parte ricorrente ha documentato le seguenti circostanze:
- di aver lavorato alle dipendenze di dal 3 giugno 2021 al 16 Controparte_2 ottobre 2024, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario full-time, inquadramento formale al 5° livello CCNL Edilizia per svolgere mansioni di impiegata amministrativa (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente);
- di essersi dimessa per giusta causa (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente);
- di aver inizialmente agito in via monitoria per ottenere il pagamento delle retribuzioni dovute per i mesi di luglio 2024 (€ 3.716,70), agosto 2024 (€ 5.249,78), settembre
2024 (€ 3.887,89), ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 480/2024 dell'8 novembre
2024 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente) contenente la condanna al pagamento della somma di euro 12.854,37 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle scadenze al saldo nonché delle spese di lite liquidate in euro 567,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, iva e cpa.;
- di aver chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società resistente (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente);
- di aver rinunciato alla procedura anzidetta ricevendo il pagamento da parte della resistente della somma di euro 18.000;
- di avere un credito ulteriore di euro 695,14 a titolo di retribuzione dovuta per il mese di ottobre 2024 e di euro 9.269,01 lordi per tfr (cfr. doc. n. 2 citato).
La parte resistente omettendo di costituirsi in giudizio ha rinunciato ad allegare e provare le fattispecie estintive e/o modificative della pretesa di parte ricorrente.
Pertanto, la domanda deve essere accolta.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
5.200 e 26.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la (c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in P.IVA_1 favore di della somma lorda di euro 9.974,65 di cui euro 695,14 netti per saldo Parte_1 della retribuzione di ottobre 2024 ed euro 9.279,51 lordi per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2. Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.216 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 27 novembre 2025
Il Giudice
DR RA RC
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. VERGANI CARLO Parte_1 C.F._1
OG e dell'avv. TOCCALLI ELISABETTA;
Controparte_1
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 27/11/2025 ad ore 10.30 innanzi al Giudice DR RA RC, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. VERGANI CARLO OG per parte resistente nessuno compare
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra di percepire il pagamento delle Parte_1 seguenti somme (o quelle diverse ritenute di giustizia) a titolo retributivo: - somma lorda corrispondente al netto di € 695,14 per saldo retribuzione di ottobre 2024; - € 9.279,51 lordi per TFR;
e così complessivamente € 9.974,65 lordi;
e, per l'effetto, 2) condannare
[...]
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 alla corresponsione, in favore della sig.ra , degli importi di cui al punto che Parte_1 precede, per i titoli indicati, o dei diversi importi ritenuti di giustizia;
3) con aggravio di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie;
5) con sentenza esecutiva. In via istruttoria Considerata la natura documentale del giudizio, senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova, voglia il Giudice adito ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente e per testi, sulle circostanze dedotte nei capitoli in narrativa di cui ai punti 12, 13, 15, 25, 26, 27, da intendersi qui integralmente trascritti, espunte la parti valutative, e preceduti da “vero che”, indicando quali testi tutti i dipendenti della società resistente impiegati nel periodo per cui è causa, da individuarsi, a seguito della produzione del libro unico del lavoro. Con riserva di controdedurre e di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze allegate da controparte, con i testi di cui sopra. Si chiede che sia ordinata la produzione del libro unico del lavoro, per il periodo dal giugno 2021 a dicembre 2024, nonché ogni documentazione utile e/o opportuna ai fini di causa. Si chiede che sia disposto d'ufficio ogni ulteriore mezzo istruttorio ritenuto utile ai fini della presente causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DR RA RC ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1441/2025 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. VERGANI CARLO Parte_1 C.F._1
OG e dell'avv.TOCCALLI ELISABETTA ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; Controparte_1
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) contumace Controparte_2 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la società per Parte_1 Controparte_2 ottenere l'accoglimento delle conclusioni dianzi evidenziate.
1.1. Nonostante la ritualità della notifica, la resistente è rimasta contumace.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva che parte ricorrente ha documentato le seguenti circostanze:
- di aver lavorato alle dipendenze di dal 3 giugno 2021 al 16 Controparte_2 ottobre 2024, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario full-time, inquadramento formale al 5° livello CCNL Edilizia per svolgere mansioni di impiegata amministrativa (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente);
- di essersi dimessa per giusta causa (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente);
- di aver inizialmente agito in via monitoria per ottenere il pagamento delle retribuzioni dovute per i mesi di luglio 2024 (€ 3.716,70), agosto 2024 (€ 5.249,78), settembre
2024 (€ 3.887,89), ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 480/2024 dell'8 novembre
2024 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente) contenente la condanna al pagamento della somma di euro 12.854,37 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle scadenze al saldo nonché delle spese di lite liquidate in euro 567,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, iva e cpa.;
- di aver chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società resistente (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente);
- di aver rinunciato alla procedura anzidetta ricevendo il pagamento da parte della resistente della somma di euro 18.000;
- di avere un credito ulteriore di euro 695,14 a titolo di retribuzione dovuta per il mese di ottobre 2024 e di euro 9.269,01 lordi per tfr (cfr. doc. n. 2 citato).
La parte resistente omettendo di costituirsi in giudizio ha rinunciato ad allegare e provare le fattispecie estintive e/o modificative della pretesa di parte ricorrente.
Pertanto, la domanda deve essere accolta.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
5.200 e 26.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la (c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in P.IVA_1 favore di della somma lorda di euro 9.974,65 di cui euro 695,14 netti per saldo Parte_1 della retribuzione di ottobre 2024 ed euro 9.279,51 lordi per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2. Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.216 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 27 novembre 2025
Il Giudice
DR RA RC