Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/10/2025, n. 27928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27928 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
Numero registro generale 21458/2024 Numero sezionale 3299/2025 Numero di raccolta generale 27928/2025 Data pubblicazione 20/10/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
AL TI
Presidente
Oggetto: DIRITTI CITTADINANZA
LAURA TRICOMI
Consigliere Rel.
IURE MATRIMONII
Ud.07/10/2025 PU
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Consigliere
RA OL
Consigliere
TA EL AN RU
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21458/2024 R.G. proposto da: VALLE VERONICA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL QUIRINALE 26, presso lo studio dell'avvocato ROSSI PAOLO ([...]) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
contro
MINISTERO DELL'INTERNO
-ricorrente-
-intimato-
avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1409/2024 depositata il 28/02/2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2025 dal Consigliere LAURA TRICOMI.
Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 33ca460b44ae52 - Firmato Da: AL TI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 35ee7d80dcb4ef0
Oscuramento disposto
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Udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale LUISA DE RENZIS che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l'Avvocato MATTEO ANNUNZIATA, in sostituzione, per la ricorrente che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto introduttivo del 17.6.2020, NI LE, di cittadinanza argentina, chiese al Tribunale di Roma di annullare il decreto prefettizio del 6.8.2019, con cui era stata respinta l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 5, L. n. 91/1992 proposta in data 22.12.2017 e, per l'effetto, accertare il diritto della medesima all'acquisto dello status di cittadina italiana. LE aveva dedotto di aver contratto matrimonio con un cittadino italiano in data 29.08.2021; che dall'unione erano nati due figli, entrambi cittadini italiani;
che il Prefetto della Provincia di Roma aveva respinto l'istanza ravvisando la causa ostativa di cui all'art. 6, comma 1, lett.b, l. 91/1992 per avere ella riportato due condanne irrevocabili per delitti non colposi per i quali la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, entrambe a pena condizionalmente sospesa. Aveva, quindi, rammentato che, con provvedimenti del 7 e del 24.02.20, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale penale di Roma, rilevato che non aveva commesso successivamente altri reati, aveva dichiarato estinti, ai sensi dell'art.165 c.p. i suddetti reati. LE aveva sostenuto che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 6 I. 91/92 imponeva di estendere la cessazione della preclusione all'acquisto della cittadinanza italiana, prevista per la riabilitazione, anche all'effetto estintivo del reato. Aveva rappresentato, inoltre, di avere da tempo intrapreso e concluso positivamente un percorso di ravvedimento e reinserimento sociale, risultando perfettamente integrata nella società italiana.
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Il Giudice di primo grado respinse la domanda rilevando la sussistenza della condizione ostativa di cui all'art. 6 della legge 91/1992. La Corte di appello di Roma, investita del gravame proposto da LE, ha confermato la prima decisione. La Corte capitolina ha rammentato che l'art. 6, comma 1, della legge n. 91/1992 stabilisce che hanno effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte di straniero coniugato con cittadino italiano l'aver riportato condanna per determinati delitti, e tra questi anche per delitti non colposi per i quali la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, mentre il comma terzo dello stesso articolo stabilisce che la riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna (diff. fol.4/6 sent. imp.). Segnatamente, ne ha dedotto che «La lettera della norma non lascia adito a dubbi circa l'esclusione della sospensione condizionale della pena così come delle altre cause estintive del reato e della pena dal novero dei fatti che determinano la cessazione della preclusione all'acquisto della cittadinanza italiana connessa all'inflizione di una condanna, limitato alla sola riabilitazione, che è per espressa previsione normativa (art. 178 c.p.) una causa di estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali della condanna caratterizzata, come ben precisato nell'ordinanza impugnata, da una funzione promozionale e premiale, perché collegata all'avvenuta espiazione della pena principale inflitta e alla buona condotta successivamente dimostrata dal condannato per un congruo periodo di tempo.». Avverso la decisione di secondo grado LE ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, illustrati con memoria. L'Amministrazione è rimasa intimata. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che la sospensione
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condizionale della pena non è assimilabile alla riabilitazione e che l'art.6, comma 3, della legge n.91/1992 non può essere applicato in via estensiva. Il ricorso è stato trattato in pubblica udienza. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto e la difesa di LE ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.- Con il primo motivo, la ricorrente contesta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 6, comma 1, lett. b) e 3 della legge n. 91/1992. La ricorrente critica la decisione impugnata, laddove è motivata sulla differente natura dei due istituti della riabilitazione e della sospensione condizionale della pena. Sotto un primo aspetto, sollecita una lettura costituzionalmente orientata dell'art.6 della legge n.91/1992 al fine di estendere la cessazione della suddetta preclusione anche all'effetto estintivo del reato conseguente al positivo decorso del termine di cui all'art. 167 c.p., all'esito dell'applicazione della sospensione condizionale della pena. A tal fine la ricorrente deduce che (i) la sospensione condizionale della pena ha la finalità di sottrarre provvisoriamente il condannato alla sanzione penale e di favorirne il recupero sociale;
(ii) la provvisorietà del beneficio e la sua revocabilità sono collegate al fallimento della funzione social-preventiva; (iii) la concessione del beneficio non può prescindere da un giudizio di meritevolezza;
(iv) si tratta di un beneficio "diretto al ravvedimento del reo ed al suo reinserimento nella società" (Cass. pen. n.24642/18) e ciò presuppone, a suo parere, un contributo attivo del condannato.
cui
Per altro verso, la ricorrente argomenta che il beneficio di all'art. 165 c.p., quale causa di estinzione del reato all'esito del positivo decorso del termine previsto ex lege, ha senz'altro natura premiale e di emenda in modo pressoché sostanzialmente identico
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alla riabilitazione di cui all'art. 179 c.p., per la quale è necessario- al pari che per la sospensione condizionale della pena - attendere un periodo di tempo prima di poterne beneficiare. Ne ritrae la sostanziale equipollenza dei suddetti benefici;
ciò, a fortiori rimarcando che i fatti per i quali ella è stata condannata sono molto risalenti nel tempo (2004-2006). A sostegno, assume che la sostanziale equivalenza tra i due istituti è stata del resto riconosciuta da tempo dal Consiglio di Stato (richiama, Cons. Stato, sent. n. 2801/2012). Ricorda che, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, decorso il termine ex art.167 c.p. dalla sospensione condizionale della pena, ha dichiarato estinti i reati per i quali era stata condannata. 3.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. A parere della ricorrente, alla luce degli argomenti in precedenza svolti, la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare che ella aveva provato di aver da molto tempo intrapreso e concluso positivamente un percorso di ravvedimento e reinserimento sociale. Deduce che in relazione alla valutazione dell'integrazione dello straniero nella società, costante giurisprudenza afferma che non ci si può limitare ad un giudizio sommario. Richiama il favor per l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge di cittadino italiano va visto proprio nella tutela, anche di rango costituzionale, della famiglia e della sua unità, richiamando Corte Cost. n.195 del 2022, e lamenta che la Corte capitolina abbia omesso di tenere ciò in considerazione. 4.- Il primo motivo è infondato e va respinto. 5.- La disciplina in esame riguarda l'acquisizione dello status di cittadino italiano, regolata dalla legge 05/02/1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza). Per quanto attiene al caso in esame, che concerne l'acquisizione della cittadinanza per coniugio, va rammentato quanto segue.
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- L'art.5 della legge n.91/1992, come novellato dalla legge 15.7.2009, n. 94, stabilisce il diritto del coniuge, stranieroica@one 20/10/2025 apolide, di cittadino italiano ad acquisire la cittadinanza italiana e ne fissa le condizioni. Segnatamente, l'acquisto della cittadinanza è possibile quando, dopo il matrimonio, il cittadino straniero risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. In presenza di figli nati o adottati i termini sono dimezzati. La concessione della cittadinanza ai sensi dell'art.5 cit. è subordinata anche ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana ex art.
9.1 della legge n.91/1992. La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 26 luglio 2022, n. 195, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo art. 7, comma 1, perché è irragionevole rispetto a qualsivoglia giustificazione riferibile all'art. 5, comma 1, della legge n. 91 del 1992 in violazione dell'art.3 Cost. - L'art.6 della legge n.91/1992 individua come causa preclusiva all'acquisto della cittadinanza ex art.5 da parte del coniuge, la condanna penale per i delitti ivi indicati (lett. a) e b) o la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza pubblica (lett. c), ma non è quest'ultima ipotesi quella che rileva nel caso in esame). Ai sensi del comma 3, la riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
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Nel caso in esame la causa preclusiva è stata individuata in quella prevista dall'art. 6, comma 1, lett. b) consistente mellanbane 20/10/2025 condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione per la quale non era intervenuta la riabilitazione. L'art. 7 della legge n.91/1992 soggiunge che, ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare. - L'art.8 prevede che l'istanza sia respinta con decreto motivato del Ministero dell'Interno ove sussistano le cause ostative di cui all'art.6 cit. 6.- La ratio della disciplina di cui all'art. 5 della legge n. 91 del 1992 e delle norme a esso correlate, come è stato puntualizzato di recente dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.195 del 2022, *6.- ... è quella di offrire allo straniero o all'apolide un modo di acquisto della cittadinanza agevolato rispetto ai meccanismi concessori, sul presupposto della sua appartenenza a una comunità familiare, fondata sul vincolo matrimoniale con un cittadino italiano. 6.1.- In particolare, il prolungamento del termine relativo alla durata del rapporto matrimoniale, introdotto con la legge n. 94 del 2009, ha posto l'accento, oltre che sull'atto del matrimonio, sulla partecipazione a un nucleo familiare, protratta per un lasso di tempo, che, come si è visto, va da un minimo di un anno, nel caso in cui vi siano figli e la residenza in Italia, a tre anni, in assenza di figli e con la residenza all'estero. Elementi costitutivi della situazione giuridica soggettiva diretta al conseguimento della cittadinanza sono, dunque, i requisiti, positivi e negativi, indicati dagli artt. 5 e 6 della legge n. 91 del 1992.> 7.- In relazione all'acquisto della cittadinanza per matrimonio, questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tale ipotesi <<si configura, in capo al richiedente, un vero e proprio diritto
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soggettivo a diventare cittadino italiano: fatta salva l'eventuale sussistenza di motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, l'acquisto o il diniego sono atti del tutto vincolati, restando esclusa ogni forma di apprezzamento discrezionale.» (Cass. Sez. U. n. 29297/2021; Cass. Sez. U. n.25398/2024) ciò perché si verte in una fattispecie che origina da requisiti di rilevanza oggettiva e non valutativo-discrezionale, con riguardo tanto ai presupposti di riconoscibilità di cui all'art. 5 (matrimonio con cittadino italiano;
residenza in Italia per il tempo indicato dalla legge;
permanenza degli effetti del matrimonio ed insussistenza di separazione personale), quanto alle cause ostative di cui all'art. 6 sub lett. a) e b) (condanna per determinati reati). In ciò si concreta la posizione di diritto soggettivo del richiedente che versi nelle indicate condizioni (positive e negative). 8.- Nell'affrontare il tema dell'esito dei giudizi penali ostativi al riconoscimento della cittadinanza italiana, questa Corte ha affermato che la circostanza che la parte che abbia richiesto il riconoscimento della cittadinanza per coniugio abbia tenuto una buona condotta è irrilevante in mancanza dell'emissione del provvedimento di riabilitazione, al quale soltanto fa riferimento la legge sulla cittadinanza (Cass. civ. n. 20399/2014, in motivazione), principio a cui si è attenuta la decisione oggetto di censura. Sotto altro profilo, avuto riguardo agli effetti dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), è stato più volte evidenziato che l'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza che l'art. 6, comma 1, lett. b), l. 91/1992 ricollega alla condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di
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reclusione dipende non dalla mera irrogazione della sanzione penale, bensì dall'accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezza e, quindi, non può derivare dalla pronuncia della sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.c.
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(alla stregua dell'originaria disciplina codicistica degli artt. 444 e 445 c.p.p.), ma richiede una vera e propria sentenza di condanna (Cass. n.14807/2024; Cass. 34992/2023, Cass. n. 24312/2007). Tale specifico approdo è, tuttavia, ininfluente nel caso in esame perché non ricorre l'applicazione della pena su richiesta. 9.- L'esame delle questioni proposte con il ricorso richiede di inquadrare, per quanto di interesse, gli istituti penalistici di riferimento. Per quanto attiene alla natura giuridica, le preclusioni al conseguimento della cittadinanza disciplinate dall'art.6, comma 1, lett. a) e b) della legge n.91/1992 (Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia) integrano, come ritenuto anche dalla dottrina, gli "effetti penali della condanna" conseguenti all'esito di giudizi penali, che impediscono il riconoscimento dello status di cittadino, categoria in cui è ricondotta ogni conseguenza giuridica sfavorevole per il reo, derivante ipso iure da una sentenza di condanna, senza che sia necessaria altra decisione, giurisdizionale o amministrativa che le applichi discrezionalmente, che non sia qualificabile come pena accessoria o come misura di sicurezza, conseguenza giuridica che può verificarsi in qualsiasi campo sia pubblico che privato: si parla di effetto penale avendo riguardo pertanto non al settore di incidenza ma a quello di provenienza della pronuncia. 10.- Risulta pertanto coerente e pienamente raccordata con il sistema penalistico, la previsione di cui all'art.6, comma 3, legge cit., che fa conseguire la cessazione dell'effetto preclusivo della
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condanna direttamente al conseguimento della riabilitazione (La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna). 11. Invero, come è noto, ai sensi dell'art. 178 c.p., <<La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.» Secondo il disposto dell'art. 179 c.p. la riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni (o il maggior termine fissato per legge in relazione alle condizioni soggettive del condannato) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena. 12. Va osservato che la consolidata giurisprudenza penale di questa Corte ha affermato la peculiarità e la autonomia della riabilitazione rispetto alle altre cause di estinzione del reato o della
pena.
Occorre, pertanto, ribadire, come affermato con estrema chiarezza da Cass. pen. n.3845/2000, che la riabilitazione si caratterizza rispetto alle cause di estinzione di specifico reato o di specifica pena per un connotato di efficacia generale e residuale;
essa, infatti, è astrattamente idonea ad estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesima condanna per cui essa è intervenuta. Da tale operatività della riabilitazione in ordine ad ogni possibile effetto della condanna, e non soltanto a quelli già verificatisi, consegue, poi, che debba ritenersi sussistere l'interesse a richiedere il relativo provvedimento per il solo fatto che risulti intervenuta sentenza di condanna dalla quale non si sia già stati riabilitati. La riabilitazione presuppone, inoltre, proprio
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l'esecuzione o altro modo di estinzione della pena principale inflitta con la condanna (art. 179, primo comma, cod. pen.).
anzi
-
13. In più occasioni, quindi, questa Corte ha posto in luce proprio la differenza esistente tra l'istituto della sospensione condizionale della pena e l'istituto della riabilitazione, rimarcando la non sovrapponibilità degli stessi ma - la alterità coordinabile tra i due istituti laddove è intervenuta a delineare la tempistica di presentazione dell'istanza di riabilitazione nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa (Cass. pen. n. 24084/2009; Cass. pen. n. 8134/2010). Anche il Consiglio di Stato nelle sue più recenti pronunce ha ribadito le differenze tra i due istituti (tra molte, Cons. Stato, n. 386/2017; Cons. Stato, sent. n. 320/2022), diversamente da quanto sembra opinare la ricorrente. Invero, la sospensione condizionale della pena è disposta prima di qualsiasi verifica circa la condotta successiva alla sentenza di condanna e sulla base di una prognosi di non ricaduta nel reato svolta a tale momento, mentre l'estinzione del reato è istituto che si fonda, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.p., sul decorso dei termini stabiliti unitamente ad ulteriori elementi (il condannato non commetta entro tali termini un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempia gli stessi obblighi impostigli) ed opera ope legis, salva l'eventuale necessità di accertamento da parte del giudice dell'esecuzione (art. 676 c.p.p.). La riabilitazione, infine, costituisce un beneficio che può essere concesso solo a seguito di una pronuncia del Tribunale di sorveglianza con cui si riscontri che sia decorso il termine fissato dalla legge "dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta" (art. 179, comma 1, c.p.). 14. Alla luce dei superiori chiarimenti ermeneutici e dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, risulta non condivisibile
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la prospettazione della ricorrente, laddove sostiene l'equipollenza o equivalenza degli istituti della riabilitazione e della sospensione condizionale della pena, dovendosi convenire con le conclusioni rassegnate dalla Procura Generale. 15.- Nemmeno può farsi luogo, ove ciò la ricorrente abbia voluto propugnare con il motivo, ad una "integrazione analogica" in bonam partem della norma in relazione alla sospensione condizionale della pena, atteso che non si evince alcuna lacuna nel quadro normativo come ricostruito che possa giustificare il ricorso a forme d'integrazione analogica del sistema, non potendo ritenersi indefettibile la previsione della cessazione dell'effetto preclusivo al conseguimento della cittadinanza italiana al positivo decorso del tempo conseguente alla sospensione condizionale della pena, piuttosto che, come normativamente previsto, al conseguimento della riabilitazione. 16.- Va disattesa infine la sollecitazione ad una interpretazione conforme a Costituzione della norma nei sensi invocati dalla ricorrente. A fondamento del potere-dovere dei giudici di ricercare e identificare autonomamente l'interpretazione costituzionalmente orientata, il Giudice delle leggi pone la presenza di una pluralità di interpretazioni possibili. Al ricorrere di questa eventualità, il giudice deve scegliere quella che conduce ad un risultato ermeneutico costituzionalmente compatibile, ricusando le altre (Corte Cost. n.198 del 2003). Nel presente caso, non si pongono più interpretazioni possibili della norma in esame (art.6, comma 1, legge n.91/192), alla luce del chiaro ed univoco dettato normativo coerente con le sostanziali differenze esistenti tra le funzioni dei due istituti, riabilitazione e sospensione condizionale della pena, prima illustrate. Inoltre, la disposizione in esame non si pone in contrasto con i parametri costituzionali e risulta ragionevole, posto che la
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Oscuramento disposto
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preclusione ostativa costituita dai precedenti penali ex art.6 legge n.91/1992 ha natura relativa, e non assoluta, ben potendo dappartene 20/10/2025 interessata avvalersi dell'istituto della riabilitazione per conseguire il risultato ambito: la riabilitazione, che consente anche la cancellazione degli effetti penali, è un quid pluris, che il legislatore, nella sua discrezionalità, ben può richiedere. 17. In sintesi, va affermato che «In tema di acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, l'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza, che l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992 ricollega alla condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, è un "effetto penale" della condanna e cessa a seguito della concessione della riabilitazione cui la parte può accedere ai sensi dell'art. 178 c.p., non essendo sufficiente il solo positivo decorso del tempo ai sensi degli artt. 163 e 167 c.p. a seguito della sospensione condizionale della pena». 18.- Il secondo motivo è inammissibile perché, contrariamente a quanto deduce la ricorrente, la Corte di appello ha preso in esame le circostanze dedotte e le ha ritenute non meritevoli di approfondimento perché non decisive alla luce delle condivisibili considerazioni svolte per rigettare il primo motivo di appello. 19- Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell'Amministrazione intimata. Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
La Corte di cassazione - Rigetta il ricorso;
P.Q.M.
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Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 33ca460b44ae52 - Firmato Da: AL TI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 35ee7d80dcb4ef0
Oscuramento disposto
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Numero registro generale 21458/2024 Numero sezionale 3299/2025
Numero di raccolta generale 27928/2025
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti Dan puessaone 20/10/2025 menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52; - Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 7 ottobre 2025. La Consigliera est. Laura Tricomi
Il Presidente
RT US
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