Cass. civ., sez. I, sentenza 20/10/2025, n. 27928
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Sentenza 20 ottobre 2025

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La Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, si è pronunciata sul ricorso proposto da Veronica Valle avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato il rigetto della sua istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana. La ricorrente, cittadina argentina coniugata con un cittadino italiano e madre di due figli italiani, aveva visto respinta la sua domanda in quanto, pur avendo ottenuto l'estinzione dei reati per cui era stata condannata grazie alla sospensione condizionale della pena e al decorso dei termini previsti dall'art. 167 c.p., la normativa sulla cittadinanza (art. 6, comma 1, lett. b), L. n. 91/1992) prevedeva come causa ostativa la condanna per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, facendo cessare tale preclusione solo in caso di riabilitazione. La Valle aveva invocato un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6, comma 3, della L. n. 91/1992, sostenendo l'equipollenza tra l'effetto estintivo del reato derivante dalla sospensione condizionale della pena e la riabilitazione, evidenziando il suo percorso di ravvedimento e reinserimento sociale. Aveva altresì lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella prova del suo positivo reinserimento sociale e nell'importanza della tutela della famiglia.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. In merito al primo motivo, la Suprema Corte ha ribadito la netta distinzione tra l'istituto della riabilitazione, che estingue gli effetti penali della condanna e fa cessare le preclusioni all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L. n. 91/1992, e la sospensione condizionale della pena, il cui positivo decorso dei termini non è equipollente alla riabilitazione ai fini della cessazione di tali effetti preclusivi. La Corte ha sottolineato come la riabilitazione sia un beneficio concesso a seguito di un accertamento specifico da parte del Tribunale di sorveglianza, presupponendo l'esecuzione della pena principale e un periodo di buona condotta, mentre la sospensione condizionale opera su una prognosi iniziale e il suo effetto estintivo del reato, pur rilevante in ambito penale, non è sufficiente a rimuovere la preclusione amministrativa prevista dalla legge sulla cittadinanza. La normativa è stata ritenuta non in contrasto con i parametri costituzionali, poiché la riabilitazione rappresenta un quid pluris che il legislatore può legittimamente richiedere. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse adeguatamente considerato gli argomenti addotti dalla ricorrente, ritenendoli non decisivi alla luce del rigetto del primo motivo. Pertanto, il ricorso è stato rigettato, con conseguente obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, e con disposizione di oscuramento delle generalità in caso di diffusione della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/10/2025, n. 27928
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27928
    Data del deposito : 20 ottobre 2025

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