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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/05/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 516/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 516/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. DI BENEDETTO FEDERICA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. TAURO FABRIZIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 27/09/1998 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 15/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 15/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue: Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Pescara alla via Italo De Sanctis n. 40/F, di proprietà della SI.ra , resterà assegnata alla medesima, ed ivi rimarranno a Controparte_1
vivere i figli maggiorenni, ma non autonomi economicamente;
3) Sull'immobile sopra indicato, ed identificato in Catasto di Pescara al Fgl. 37 part. 3652 Sub 24, grava un mutuo ipotecario cointestato tra le parti le rate del quale continueranno ad essere sopportate in via esclusiva dal SI. fino alla Parte_1
vendita del medesimo (doc.02 visura);
4) Il SI. dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa di rimborso nei Parte_1
confronti della SInora per i pagamenti, effettuati e da effettuare, Controparte_1
in relazione alle rate del mutuo per l'acquisto della casa coniugale intestata esclusivamente alla;
CP_1
5) I beni mobili, facenti parte dell'arredamento dell'immobile, resteranno a corredo dello stesso e saranno anche essi nella disponibilità della SInora per CP_1
eventualmente essere venduti;
6) La SI.ra dichiara di voler porre in vendita l'immobile e, Controparte_1
pertanto, si obbliga e si impegna in caso di vendita alla completa estinzione del mutuo ipotecario gravante sul medesimo come sopra identificato, con obbligo a carico della stessa di contestuale liberazione del SI. dall'obbligo del Parte_1
pagamento delle rate di mutuo relative;
7) Gli effetti personali del SI. saranno prelevati dallo stesso entro e Parte_1
non oltre il 28.02.2025;
8) Il SI. ha già lasciato la casa coniugale in accordo con la SInora Parte_1
e trasferirà la propria residenza in Pescara alla Via Gioacchino da Fiore n. CP_1
11;
pagina 3 di 5 9) La SI.ra è disoccupata, mentre il SI. è Controparte_1 Parte_1 sott'ufficiale dell'Esercito Italiano con retribuzione pari ad € 1.400,00 al netto dei prestiti contratti per la famiglia gravanti sulla retribuzione oltre altri (doc.03 cedolino, doc. 04 prestiti;
Pt_1
Per_ 10) La figlia frequenta il 2° anno dell'università “G. D'Annunzio” di Chieti,
Facoltà di Lettere e Filosofia, mentre il figlio frequenta il 4° anno di Per_2
Informatica presso l'Istituto Superiore “Alessandro Volta” di Pescara, entrambi maggiorenni;
11) Il SI. si obbliga a corrispondere in favore della SInora Parte_1 CP_1
l'importo di € 400,00 mensili, rivalutabili ex lege con decorrenza dalla data
[...]
della Sentenza, di cui € 300,00 quale contributo al mantenimento dei figli (150,00 ciascuno) ed € 100,00 quale assegno di mantenimento in favore della moglie;
12) Le parti sopporteranno nella misura del 50% ciascuno le eventuali spese straordinarie per i figli, secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di
Pescara, che si allega al ricorso e che le parti dichiarano di avere letto ed accettato
(doc. 05 Protocollo Famiglia spese straordinarie);
13) La SInora sarà legittimata alla riscossione dell'importo Controparte_1
integrale dell'A.U. per i figli, importo pari ad € 198,00 che, attualmente, viene percepito per il 100% dal SI. il quale si impegna a corrisponderlo Parte_1 interamente alla SI.ra e si obbliga a fornire all'INPS l'Iban della Controparte_1
SI.ra per la riscossione diretta da parte della stessa;
CP_1
14) Il SI. si obbliga a corrispondere per l'intero anno 2025, al di fuori Parte_1 dell'assegno di mantenimento, la somma di € 100,00 mensili (eurocento/00) quale contributo per il pagamento delle utenze varie dell'immobile ex casa coniugale. Si indica il codice Iban della Postepay di proprietà della SI.ra ove Controparte_1
eseguire i versamenti [...];
pagina 4 di 5 15) La vettura Ford Fiesta Tg. GH939NR, di proprietà del SI. resterà Parte_1
nella disponibilità della SI.ra ed in caso di necessità sarà Controparte_1
utilizzata per il tempo occorrente dal SI. previo avviso ed accordo con la Pt_1
SI.ra . Lo scooter Honda PCX tg. FB19257, di proprietà del SI. CP_1 Pt_1
resterà nella disponibilità del figlio Il SI. si obbliga a
[...] Parte_2 Pt_1
sopportare le spese relative ai bolli ed alle coperture assicurative obbligatorie per il motoveicolo e l'autoveicolo sopra indicati, già intestati al medesimo che ne risulta l'unico obbligato;
16) Le spese di bolli ed assicurazione relative alla Fiat PA intestata alla figlia Per_3
TG CW 091 BJ rimarranno a carico del SI.
[...] Pt_1
17) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio di qualunque documento valido per l'espatrio, passaporto compreso.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 15/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 12/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 516/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. DI BENEDETTO FEDERICA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. TAURO FABRIZIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 27/09/1998 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 15/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 15/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue: Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Pescara alla via Italo De Sanctis n. 40/F, di proprietà della SI.ra , resterà assegnata alla medesima, ed ivi rimarranno a Controparte_1
vivere i figli maggiorenni, ma non autonomi economicamente;
3) Sull'immobile sopra indicato, ed identificato in Catasto di Pescara al Fgl. 37 part. 3652 Sub 24, grava un mutuo ipotecario cointestato tra le parti le rate del quale continueranno ad essere sopportate in via esclusiva dal SI. fino alla Parte_1
vendita del medesimo (doc.02 visura);
4) Il SI. dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa di rimborso nei Parte_1
confronti della SInora per i pagamenti, effettuati e da effettuare, Controparte_1
in relazione alle rate del mutuo per l'acquisto della casa coniugale intestata esclusivamente alla;
CP_1
5) I beni mobili, facenti parte dell'arredamento dell'immobile, resteranno a corredo dello stesso e saranno anche essi nella disponibilità della SInora per CP_1
eventualmente essere venduti;
6) La SI.ra dichiara di voler porre in vendita l'immobile e, Controparte_1
pertanto, si obbliga e si impegna in caso di vendita alla completa estinzione del mutuo ipotecario gravante sul medesimo come sopra identificato, con obbligo a carico della stessa di contestuale liberazione del SI. dall'obbligo del Parte_1
pagamento delle rate di mutuo relative;
7) Gli effetti personali del SI. saranno prelevati dallo stesso entro e Parte_1
non oltre il 28.02.2025;
8) Il SI. ha già lasciato la casa coniugale in accordo con la SInora Parte_1
e trasferirà la propria residenza in Pescara alla Via Gioacchino da Fiore n. CP_1
11;
pagina 3 di 5 9) La SI.ra è disoccupata, mentre il SI. è Controparte_1 Parte_1 sott'ufficiale dell'Esercito Italiano con retribuzione pari ad € 1.400,00 al netto dei prestiti contratti per la famiglia gravanti sulla retribuzione oltre altri (doc.03 cedolino, doc. 04 prestiti;
Pt_1
Per_ 10) La figlia frequenta il 2° anno dell'università “G. D'Annunzio” di Chieti,
Facoltà di Lettere e Filosofia, mentre il figlio frequenta il 4° anno di Per_2
Informatica presso l'Istituto Superiore “Alessandro Volta” di Pescara, entrambi maggiorenni;
11) Il SI. si obbliga a corrispondere in favore della SInora Parte_1 CP_1
l'importo di € 400,00 mensili, rivalutabili ex lege con decorrenza dalla data
[...]
della Sentenza, di cui € 300,00 quale contributo al mantenimento dei figli (150,00 ciascuno) ed € 100,00 quale assegno di mantenimento in favore della moglie;
12) Le parti sopporteranno nella misura del 50% ciascuno le eventuali spese straordinarie per i figli, secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di
Pescara, che si allega al ricorso e che le parti dichiarano di avere letto ed accettato
(doc. 05 Protocollo Famiglia spese straordinarie);
13) La SInora sarà legittimata alla riscossione dell'importo Controparte_1
integrale dell'A.U. per i figli, importo pari ad € 198,00 che, attualmente, viene percepito per il 100% dal SI. il quale si impegna a corrisponderlo Parte_1 interamente alla SI.ra e si obbliga a fornire all'INPS l'Iban della Controparte_1
SI.ra per la riscossione diretta da parte della stessa;
CP_1
14) Il SI. si obbliga a corrispondere per l'intero anno 2025, al di fuori Parte_1 dell'assegno di mantenimento, la somma di € 100,00 mensili (eurocento/00) quale contributo per il pagamento delle utenze varie dell'immobile ex casa coniugale. Si indica il codice Iban della Postepay di proprietà della SI.ra ove Controparte_1
eseguire i versamenti [...];
pagina 4 di 5 15) La vettura Ford Fiesta Tg. GH939NR, di proprietà del SI. resterà Parte_1
nella disponibilità della SI.ra ed in caso di necessità sarà Controparte_1
utilizzata per il tempo occorrente dal SI. previo avviso ed accordo con la Pt_1
SI.ra . Lo scooter Honda PCX tg. FB19257, di proprietà del SI. CP_1 Pt_1
resterà nella disponibilità del figlio Il SI. si obbliga a
[...] Parte_2 Pt_1
sopportare le spese relative ai bolli ed alle coperture assicurative obbligatorie per il motoveicolo e l'autoveicolo sopra indicati, già intestati al medesimo che ne risulta l'unico obbligato;
16) Le spese di bolli ed assicurazione relative alla Fiat PA intestata alla figlia Per_3
TG CW 091 BJ rimarranno a carico del SI.
[...] Pt_1
17) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio di qualunque documento valido per l'espatrio, passaporto compreso.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 15/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 12/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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