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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1170/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente e Relatore
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6261/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. In Nome E Per Conto Di Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2012001EM0000003870001 REGISTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 243/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 13 settembre 2024 la s.p.a Ricorrente_1 in p. del l.r. p.t. proponeva opposizione avverso l'avviso di liquidazione nr. 2012001EM000003870001, notificato in data 12 giugno 2024 alla Banca Banca_1, a titolo di spese di registrazione di ordinanza di assegnazione somme emessa dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Cosenza , e deduceva
che la Ricorrente_2 aveva acquistato dalla banca Banca_2 " la titolarità pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione "
che la Ricorrente_2 aveva comunicato l'avvenuta cessione a mezzo di pubblicazione sulla G. U.
che la Ricorrente_2 ha conferito ad essa ricorrente l'incarico della riscossione dei crediti ceduti che tra i crediti è incluso anche quello oggetto dell'atto impugnato, avente causa negli oneri di registrazione dell'atto di assegnazione ex art. 552 e ss c.p.c. delle somme pignorate presso la Banca_3 tesoriere dell'AS di Cosenza in favore della Banca Banca_2 e lamentava :
"1) Disposto nell'ordinanza del g.e. il destinatario della tassazione (Banca_3) - inosservanza da parte di agenzia delle entrate "
" 2) Sul computo della tassa - erroneità "
"03) Mancanza dei requisiti per obbligazione solidale "; e concludeva
per l'annullamento dell'atto con ogni conseguenza .
Si costituiva AdE per resistere all'avverso dedotto concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito della discussione il g.t. formulava riserva di deposito di motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura parte ricorrente deduce che il g.e. con ordinaza assegnava " ai creditori procedenti (... ) oltre spese di registrazione da lasciarsi a disposizione di Agenzia delle Entrate OS presso il tesoriere terzo pignorato Banca_3 per come esplicitato in parte motiva "e ne inferiva che " Ciò significa e comporta che Agenzia delle Entrate non doveva richiedere ai singoli creditori l'importo delal tassazione, bensì doveva richiederlo solo ed esclusivamnet a Banca_3 in qualità di terzo pignorato , in quanto l'importo era già a disposizone dell'Ufficio OS ( e non dei singoli creditori) come disposto in ordinanza " . La censura è infondata :
a) l'ordinanza del g.e. fà espresso riferimento ad AdER e non già ad AdE
b) la fase dell'accertamento non è sovrapponibile a quella della riscossione c) le spese di registrazione, per lo stesso motivo non sono quantificate in ordinanza di assegnazione.
In altre parole l'ordinanza assegnava al terzo tesoriere del debitore AS Cosenza la Banca_3, un onere di accantonamento delle spese di registrazione, non quantificate, ma non imponeva ad esso una tassazione, esorbitando dai limiti della giurisdizione, ancora da quantidicare.
Con il secondo motivo di censura parte ricorrente lamenta l'erroneità della quantificazione della tassa non in misura fissa ma " sulla base dello 0,50 % della complessiva somma assegnata in ordinanza " ; la censura è infondata a cagione della natura dell'atto giudiziale di assegnazione che non solo comporta l'accertamento ma ad esso consegue l'effetto acquisitivo : " In tema di imposta di registro, l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è assoggettabile ad autonoma tassazione rispetto al titolo posto a base della procedura esecutiva, e specificamente, ad imposta proporzionale, dovendo ricondursi ai provvedimenti aventi effetti traslativi di cui all'art. 8, lett. a) del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131." (Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 7306 del 16/03/2021).
Con il terzo motivo di censura parte ricorrente nega la solidarietà passiva tra i creditori assegnatari, condebitori dell'imposta di registro, la censura è infondata laddove presupposto della solidarietà è la partecipazione al rapporto oggetto dell'atto giudiziario : " In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il creditore procedente che ha proposto giudizio divisionale endoesecutivo riveste la qualità di parte necessaria del processo di divisione, sicché, nell'ipotesi di versamento di un conguaglio, sia pure ai fini della successiva distribuzione delle somme ricavate tra i creditori, è assoggettato, in via solidale, all'imposta ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986. "( Sez. 5 - , Sentenza n. 19734 del
17/07/2024).
Il ricorso va quindi respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da spa Ricorrente_1 nei confronti di AdE, così provvede: Respinge la domanda Condanna la spa al pagamento in favore di AdE delle spese di lite del grado liquidate in complessivi €2.322,80 oltre spese vive come per legge
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente e Relatore
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6261/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. In Nome E Per Conto Di Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2012001EM0000003870001 REGISTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 243/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 13 settembre 2024 la s.p.a Ricorrente_1 in p. del l.r. p.t. proponeva opposizione avverso l'avviso di liquidazione nr. 2012001EM000003870001, notificato in data 12 giugno 2024 alla Banca Banca_1, a titolo di spese di registrazione di ordinanza di assegnazione somme emessa dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Cosenza , e deduceva
che la Ricorrente_2 aveva acquistato dalla banca Banca_2 " la titolarità pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione "
che la Ricorrente_2 aveva comunicato l'avvenuta cessione a mezzo di pubblicazione sulla G. U.
che la Ricorrente_2 ha conferito ad essa ricorrente l'incarico della riscossione dei crediti ceduti che tra i crediti è incluso anche quello oggetto dell'atto impugnato, avente causa negli oneri di registrazione dell'atto di assegnazione ex art. 552 e ss c.p.c. delle somme pignorate presso la Banca_3 tesoriere dell'AS di Cosenza in favore della Banca Banca_2 e lamentava :
"1) Disposto nell'ordinanza del g.e. il destinatario della tassazione (Banca_3) - inosservanza da parte di agenzia delle entrate "
" 2) Sul computo della tassa - erroneità "
"03) Mancanza dei requisiti per obbligazione solidale "; e concludeva
per l'annullamento dell'atto con ogni conseguenza .
Si costituiva AdE per resistere all'avverso dedotto concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito della discussione il g.t. formulava riserva di deposito di motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura parte ricorrente deduce che il g.e. con ordinaza assegnava " ai creditori procedenti (... ) oltre spese di registrazione da lasciarsi a disposizione di Agenzia delle Entrate OS presso il tesoriere terzo pignorato Banca_3 per come esplicitato in parte motiva "e ne inferiva che " Ciò significa e comporta che Agenzia delle Entrate non doveva richiedere ai singoli creditori l'importo delal tassazione, bensì doveva richiederlo solo ed esclusivamnet a Banca_3 in qualità di terzo pignorato , in quanto l'importo era già a disposizone dell'Ufficio OS ( e non dei singoli creditori) come disposto in ordinanza " . La censura è infondata :
a) l'ordinanza del g.e. fà espresso riferimento ad AdER e non già ad AdE
b) la fase dell'accertamento non è sovrapponibile a quella della riscossione c) le spese di registrazione, per lo stesso motivo non sono quantificate in ordinanza di assegnazione.
In altre parole l'ordinanza assegnava al terzo tesoriere del debitore AS Cosenza la Banca_3, un onere di accantonamento delle spese di registrazione, non quantificate, ma non imponeva ad esso una tassazione, esorbitando dai limiti della giurisdizione, ancora da quantidicare.
Con il secondo motivo di censura parte ricorrente lamenta l'erroneità della quantificazione della tassa non in misura fissa ma " sulla base dello 0,50 % della complessiva somma assegnata in ordinanza " ; la censura è infondata a cagione della natura dell'atto giudiziale di assegnazione che non solo comporta l'accertamento ma ad esso consegue l'effetto acquisitivo : " In tema di imposta di registro, l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è assoggettabile ad autonoma tassazione rispetto al titolo posto a base della procedura esecutiva, e specificamente, ad imposta proporzionale, dovendo ricondursi ai provvedimenti aventi effetti traslativi di cui all'art. 8, lett. a) del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131." (Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 7306 del 16/03/2021).
Con il terzo motivo di censura parte ricorrente nega la solidarietà passiva tra i creditori assegnatari, condebitori dell'imposta di registro, la censura è infondata laddove presupposto della solidarietà è la partecipazione al rapporto oggetto dell'atto giudiziario : " In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il creditore procedente che ha proposto giudizio divisionale endoesecutivo riveste la qualità di parte necessaria del processo di divisione, sicché, nell'ipotesi di versamento di un conguaglio, sia pure ai fini della successiva distribuzione delle somme ricavate tra i creditori, è assoggettato, in via solidale, all'imposta ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986. "( Sez. 5 - , Sentenza n. 19734 del
17/07/2024).
Il ricorso va quindi respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da spa Ricorrente_1 nei confronti di AdE, così provvede: Respinge la domanda Condanna la spa al pagamento in favore di AdE delle spese di lite del grado liquidate in complessivi €2.322,80 oltre spese vive come per legge