Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1170
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Destinatario della tassazione

    L'ordinanza del giudice dell'esecuzione faceva riferimento all'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) e non all'Agenzia delle Entrate (AdE). La fase dell'accertamento non è sovrapponibile a quella della riscossione. Le spese di registrazione non erano quantificate nell'ordinanza di assegnazione, la quale imponeva un onere di accantonamento ma non una tassazione.

  • Rigettato
    Erroneità del computo della tassa

    L'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è assoggettabile ad autonoma tassazione, con imposta proporzionale, in quanto provvedimento avente effetti traslativi.

  • Rigettato
    Mancanza dei requisiti per l'obbligazione solidale

    Il presupposto della solidarietà è la partecipazione al rapporto oggetto dell'atto giudiziario. Il creditore procedente che ha proposto giudizio divisionale endoesecutivo riveste la qualità di parte necessaria del processo di divisione e, in caso di versamento di un conguaglio, è assoggettato in via solidale all'imposta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1170
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1170
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo