Articolo 2187 del Codice civile
Articolo 2186Articolo 2188
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19 aprile 1942
Art. 2187.

(Usi).

Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV di questo capo, per quanto non e' espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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