TAR Milano, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 1572
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Sentenza 2 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 100 TULPS e principio di proporzionalità e presunzione di innocenza

    Il Collegio ha ritenuto che la revoca sia stata disposta ai sensi dell'art. 10 TULPS e non dell'art. 100 TULPS. Inoltre, ha considerato che la mancata dimostrazione della provenienza lecita degli oggetti preziosi rinvenuti nell'esercizio commerciale giustifica la revoca della licenza, in quanto tale condotta integra un abuso nell'esercizio dell'attività commerciale, violando le prescrizioni di cui all'art. 128 TULPS e potenzialmente configurando il reato di ricettazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere

    Il Collegio ha ritenuto che la revoca sia stata disposta ai sensi dell'art. 10 TULPS e non dell'art. 100 TULPS. Inoltre, ha considerato che la mancata dimostrazione della provenienza lecita degli oggetti preziosi rinvenuti nell'esercizio commerciale giustifica la revoca della licenza, in quanto tale condotta integra un abuso nell'esercizio dell'attività commerciale, violando le prescrizioni di cui all'art. 128 TULPS e potenzialmente configurando il reato di ricettazione. La revoca è stata considerata una misura necessaria per tutelare l'interesse pubblico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 1572
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1572
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo