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Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01572/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Micaela Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto di revoca della licenza per il commercio di oggetti preziosi emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 21.11.2023 e notificato in data 22.11.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. UC RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra -OMISSIS- espone di essere stata titolare di autorizzazione per il commercio di oggetti preziosi in relazione ad un esercizio commerciale situato nel Comune di -OMISSIS-.
A seguito di una denuncia per furto di oggetti di valore, i Carabinieri della stazione locale hanno avviato le indagini presso il predetto esercizio commerciale e al termine del sopralluogo svolto in data 16.11.2023 e delle indagini condotte hanno deferito all’Autorità giudiziaria la sig.ra -OMISSIS-, in concorso, per i reati di ricettazione e di falsità in registri e notificazioni (artt. 110, 494, 648, c.p.).
Sulla base degli atti di indagine, la Questura di -OMISSIS- con provvedimento in data 21.11.2023 ha disposto, ai sensi degli artt. 9 e 10 del r.d. n. 773/1931, la revoca della licenza per il commercio di oggetto preziosi.
Il provvedimento di revoca si basa sui seguenti presupposti: a) veniva rivenuto presso l’esercizio commerciale un anello in oro giallo riconosciuto dalla vittima del furto come di sua proprietà senza che la titolare della licenza fosse in grado di provare la provenienza o di esibire la documentazione attestante l’acquisto; b) venivano sequestrati vari oggetti preziosi per violazione della normativa vigente per l’esercizio commerciale tra cui 10 orologi di marca Rolex alcuni dei quali forniti di dichiarazione di acquisto risultata falsa.
Sulla base di questi presupposti, la Questura ha quindi ritenuto la sig.ra -OMISSIS- “non più in possesso dei requisiti di affidabilità e della buona condotta” necessari per il mantenimento del titolo di polizia, sicché era venuto meno il rapporto di fiducia con l’amministrazione, a prescindere dall’esito del procedimento penale.
2. La sig.ra -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento della Questore di -OMISSIS- in data 21.11.23, affidando il ricorso a due motivi.
Con il primo motivo, lamenta la violazione dell’art. 100 TULPS, evidenziando come “il provvedimento di revoca di una licenza ad uso commerciale, che in tale caso avrebbe come presupposto una supposta ricettazione, si può porre in essere solo qualora il soggetto perseveri nella sistematica violazione della normativa di riferimento”, mentre nel caso di specie la signora -OMISSIS- “mai ha avuto alcun problema con la giustizia”. Del resto, il provvedimento “deriva da una perquisizione ed un sequestro di natura penale, il cui reato presupposto non è stato ancora acclarato”, sicché esso “è assolutamente abnorme, andando pertanto contro sia al principio di proporzionalità che al principio di presunzione di innocenza”, dovendo semmai l’amministrazione preferire l’adozione di una misura più mite quale la sospensione del titolo nell’attesa dell’accertamento dei fatti posti a suo fondamento.
Con il secondo motivo lamenta l’eccesso di potere dell’amministrazione, specificando che la revoca ha sanzionato “oltremodo la signora -OMISSIS- privandola … del proprio mezzo di sostentamento, probabilmente sul presupposto di una futura condanna”, senza considerare “che il supposto fatto di reato non è stato ancora accertato e che pertanto, saremmo nell’ipotesi tutt’al più della sospensione”.
3. Il Ministero dell’interno si è costituito in resistenza replicando alle censure formulate.
4. Con decreto n. -OMISSIS- la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha respinto l’istanza della ricorrente di ammissione al beneficio, sull’assunto della manifesta infondatezza delle pretese fatte valere dalla interessata in giudizio in relazione ai motivi astrattamente prospettati.
5. La Sezione con ordinanza n. -OMISSIS- ha respinto l’istanza di misure cautelari, evidenziando che “le valutazioni compiute dalla Questura della Provincia di -OMISSIS- risultano congruenti rispetto alla documentazione istruttoria posta a fondamento del provvedimento gravato e versata in giudizio dall’amministrazione a seguito dell’adempimento dell’incombente istruttorio disposto dalla Sezione, in quanto non risulta la prova della provenienza o dell’acquisto di parte degli oggetti preziosi posti in vendita nell’esercizio commerciale (tra cui, in particolare, l’anello a forma di serpente oggetto di una denuncia di furto mediante raggiro)”.
Le parti si sono scambiate memorie difensive in vista della trattazione del merito.
6. All’udienza del 25.3.2026, la difesa della parte resistente ha eccepito l’irritualità della memoria di replica della ricorrente depositata in data 27.2.2026, atteso il mancato deposito della memoria difensiva della stessa resistente, nonché la tardività della produzione documentale depositata contestualmente alla predetta memoria di replica.
La causa, dopo la discussione di rito, è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, il Collegio accoglie l’eccezione di rito sollevata dalla difesa dell’amministrazione resistente attinente al deposito, “irrituale e tardivo”, della memoria datata 27.2.2026, qualificata dalla ricorrente come “di replica”.
La “memoria di replica” depositata dalla ricorrente non trova giustificazione nell’ambito del contraddittorio processuale dal momento che parte resistente non ha depositato alcuna memoria difensiva, in vista dall’udienza di merito, deposito che, solo, avrebbe giustificato la produzione della memoria di replica della ricorrente ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. (conf., su una fattispecie analoga, sent. TAR Lombardia, I, n. 1286/2026, p. 10. e, ivi, svariati richiami giurisprudenziali).
Inoltre, la produzione documentale del 27.2.2026 risulta tardiva in quanto avvenuta oltre il termine di quaranta giorni antecedente all’udienza di merito sempre ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a..
Il Collegio di conseguenza non terrà conto, nell’esaminare la controversia, della memoria di replica e della documentazione di parte ricorrente depositate in modo irrituale.
8. Nel merito, si osserva quanto segue.
La controversia in esame riguarda l’impugnativa della revoca della licenza assentita nel 2007 (c.d. compro oro) disposta dalla Questura di -OMISSIS- in data 21.11.2023. Con il provvedimento anzidetto è stato ravvisato, a seguito degli esiti di un’indagine di polizia giudiziaria, la sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del tiolo di polizia, rilasciato a suo tempo alla ricorrente ai sensi dell’art. 127 TULPS.
Occorre ricordare che ai sensi dell’art. 127 cit. “I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore”.
L’art. 128 del r.d. n. 773/1931 – TULPS, impone al titolare della licenza di “tenere un registro delle operazioni … che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
[…]
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica”.
L’art. 9 del r.d. n. 773/1931 stabilisce che “Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse”, e l’art. 10 del medesimo t.u. precisa che “Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”.
Il potere di revoca o di sospensione della licenza commerciale, “nel caso di abuso [del titolo da parte] della persona autorizzata”, è espressione di un potere discrezionale che è finalizzato ad evitare che determinate attività private, che incidono in modo significativo sulla sfera del pubblico, possano essere svolte in pregiudizio di quest’ultimo.
L’amministrazione può graduare la misura prescelta per far fronte al pregiudizio verificatosi o al pericolo del pregiudizio che potrebbe verificarsi in base alla valutazione delle circostanze del caso concreto che devono essere idonee a sorreggere la valutazione attuale o prognostica del pregiudizio.
Il gravame va esaminato alla luce del quadro normativo sopra descritto.
I due motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati contestualmente, non sono fondati.
La Questura ha disposto la revoca del titolo di polizia rilasciato alla ricorrente ai sensi dell’art. 10 cit., ossia a causa dell’abuso nell’esercizio dell’attività commerciale compiuto dalla ricorrente, inferito dalle indagini di polizia giudiziaria che avevano fatto emergere un fatto - reato di ricettazione e la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 128 del r.d. n. 773/1931.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Questura non ha disposto la revoca della licenza ai sensi dell’art. 100 del r.d. n. 773/1931.
L’art. 10 del TULPS disciplina in via generale il potere di revoca della licenza commerciale “nel caso di abuso della persona autorizzata”, mentre l’art. 100 cit. riguarda nello specifico il potere di sospensione (e poi di revoca, sussistendone le condizioni) della licenza commerciale di un esercizio laddove esso “costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.
Le due disposizioni richiamate fanno capo a due distinti poteri di polizia che si basano su presupposti differenti.
Fermo quanto sopra, nel caso di specie la misura disposta ai sensi dell’art. 10 cit. è comunque legittima, ricorrendo i presupposti di legge per la sua applicazione.
Dalla documentazione istruttoria versata in giudizio, a seguito dell’adempimento dell’ordinanza istruttoria, emerge che è stato rivenuto presso l’esercizio commerciale della ricorrente un anello in oro giallo “a forma di serpente”. Tale anello è stato riconosciuto come di propria appartenenza da una signora che in data 14.6.2023 aveva subito e denunciato un furto in abitazione.
La vittima del furto riconosceva in seguito l’anello che le era stata rubato in quello esposto nella vetrina del compro ora della ricorrente, sicché in data 10.11.2023 la derubata integrava la denuncia di furto producendo anche prova fotografica dell’anello rubato presente in quell’esercizio commerciale.
Quindi in data 14.11.2023 la vittima del furto veniva sentita a sommarie informazioni e confermava che l’annullo presente nella vetrina del compro ora corrispondeva a quello che le era stato rubato.
Emerge altresì dagli atti di causa che nell’esercizio commerciale della ricorrente sono stati rinvenuti 10 orologi di valore privi di idonea dichiarazione di acquisto.
Nel corpo del ricorso la ricorrente si è limitata a contestare l’illegittimità della revoca della licenza ritenendo che l’accertamento penale avviato in ordine agli oggetti innanzi indicati non fosse ancora in corso e lamentando quindi la sproporzione della misura rispetto ai fatti accaduti, senza tuttavia affermare o dimostrare la legittima provenienza degli oggetti.
Tale prova (riguardante la provenienza dell’anello in oro e quella degli orologi di valore, marca Rolex) non è stata neppure fornita dalla ricorrente nel corso del giudizio.
Ne consegue che la Questura, sulla base delle evidenze istruttorie raccolte, ha correttamente inferito la sussistenza di una fattispecie di abuso commessa dalla ricorrente nello svolgimento dell’attività commerciale in quanto risultava che la ricorrente stessa poneva in vendita oggetti di valore senza avere un legittimo titolo giuridico per farlo.
In questo l’attività della ricorrente – come rilevato dall’autorità emanante nel decreto impugnato - violava in via diretta, tra l’altro, la prescrizione dell’art. 128 del r.d. n. 773/1931 che impone di “tenere un registro delle operazioni … che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento” in modo da avere traccia della legittima provenienza degli oggetti preziosi immessi sul mercato.
In questo caso, la licenza costituiva uno strumento attraverso cui compiere fatti di reato di ricettazione ex art. 648 c.p..
Questi presupposti, ossia la mancata dimostrazione della provenienza degli oggetti preziosi da parte dell’interessata, non sono stati smentiti nel corso del giudizio dalla ricorrente, né a tal fine può risultare idonea la perizia di parte che è stata depositata, volta a dimostra come il gioiello oggetto di furto rientrasse tra i preziosi “prodotti in serie, privi di peculiarità identificative…”.
La Questura ha quindi disposto la revoca della licenza scegliendo, ragionevolmente, la misura che, rispetto alle altre, fosse in grado di soddisfare, in base alle evidenze del caso concreto, l’interesse pubblico di tutelare l’affidamento del pubblico sulla liceità di un’attività commerciale di rivendita di preziosi.
Va ribadito infatti al riguardo che è la presenza presso i “compro oro” di oggetti di cui non si è in grado di dimostrare la legittima provenienza a giustificare la più grave delle sanzioni previste dall’ordinamento in caso di violazione delle prescrizioni sulla disciplina del commercio di preziosi, ossia il ritiro della licenza, poiché solo questa misura è in grado di porre termine a un’attività chiaramente illecita.
Nessuna altra misura, ivi compresa la sospensione, sarebbe stata in grado di soddisfare l’interesse pubblico. Anzi proprio la presenza del titolo di polizia costitutiva elemento in grado di consolidare l’affidamento, sicché era proprio quel titolo che andava rimosso con immediatezza e in modo irreversibile.
In conclusione, il ricorso non è fondato e va pertanto respinto.
Va confermato il diniego di ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Nondimeno, in considerazione della natura della controversia e delle questioni giuridiche trattate, sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco EL, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
UC RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC RA | Marco EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.