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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2024, n. 7420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7420 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 7420 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale FR SI ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita, perché ritenuto gravemente indiziato dei delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso, detenzione illegale di armi e danneggiamento, delitti dai quali il ricorrente è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Si deduce, in sintesi, che il Giudice della riparazione abbia erroneamente desunto una condotta ostativa dell'interessato, benché le accuse rivolte al medesimo di partecipazione nel delitto associativo si basassero su una sola intercettazione, mentre con riferimento ai reati di danneggiamento e di armi lo stesso Tribunale del riesame aveva riscontrato l'assenza di alcun elemento di prova a carico dell'istante. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto del ricorso. 5. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste nell'integrale accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all'emissione della misura custodiale nei confronti dell'interessato. 2 E' infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria. Pertanto è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201. La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del ciliritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 20363801.). 3. Da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata ha Fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all'istituto della riparazione. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del 3 SI, pur ritenuto privo di rilevanza penale, abbia contribuito in maniera gravemente colposa e decisiva all'emissione della misura cautelare. È stato, in particolare, valorizzato il contenuto della lunga conversazione tra EL SI, TA FR PI e SI FR, captata all'interno di un'autovettura in data 10.11.2010, alle ore 20:14, da cui è stato ragionevolmente desunto che l'istante appariva ben integrato nell'ambiente criminale oggetto di indagine, pianificando con gli interlocutori un duplice attentato da eseguire ai danni di altri soggetti legati al boss della cosca rivale (Tundis FR) e offrendosi per eseguire personalmente l'azione criminosa. In questo modo, osserva plausibilmente la Corte territoriale, l'interessa:o ha contribuito ad offrire la falsa apparenza della sua penale responsabilità, inducendo il giudice della cautela a ritenere ragionevolmente che il SI fosse effettivamente partecipe del reato associativo in questione. Si tratta di considerazione logiche, plausibili e corrette in diritto, del tutto rispettose dell'oggetto della delibazione richiesta al giudice della riparazione, secondo i principi dianzi richiamati, non trattandosi nella specie di valutare la sussistenza di fatti-reato, bensì di verificare la configurabilità di un comportamento gravemente colposo dell'interessato e sinergico rispetto alla misura restrittiva dallo stesso subita. Le doglianze del ricorrente non hanno colto tale fondamentale differenza, confondendo il piano della responsabilità penale con quello, del tutto autonomo, della verifica della condotta ostativa. Sotto questo profilo, i motivi dedotti sono manifestamente infondati in quanto lamentano vizi motivazionali palesemente insussistenti, secondo i rilievi che precedono. Del resto, va qui ribadito che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale (Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B, Rv. 27399601). 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Il ricorrente, quale parte soccombente, va anche condannato alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del Ministero resistente, liquidate in mille euro. 4 Il Preii.nte
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione al Ministero resistente delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro mille. Così deciso il 20 dicembre 2023 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 7420 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale FR SI ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita, perché ritenuto gravemente indiziato dei delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso, detenzione illegale di armi e danneggiamento, delitti dai quali il ricorrente è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Si deduce, in sintesi, che il Giudice della riparazione abbia erroneamente desunto una condotta ostativa dell'interessato, benché le accuse rivolte al medesimo di partecipazione nel delitto associativo si basassero su una sola intercettazione, mentre con riferimento ai reati di danneggiamento e di armi lo stesso Tribunale del riesame aveva riscontrato l'assenza di alcun elemento di prova a carico dell'istante. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto del ricorso. 5. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste nell'integrale accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all'emissione della misura custodiale nei confronti dell'interessato. 2 E' infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria. Pertanto è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201. La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del ciliritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 20363801.). 3. Da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata ha Fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all'istituto della riparazione. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del 3 SI, pur ritenuto privo di rilevanza penale, abbia contribuito in maniera gravemente colposa e decisiva all'emissione della misura cautelare. È stato, in particolare, valorizzato il contenuto della lunga conversazione tra EL SI, TA FR PI e SI FR, captata all'interno di un'autovettura in data 10.11.2010, alle ore 20:14, da cui è stato ragionevolmente desunto che l'istante appariva ben integrato nell'ambiente criminale oggetto di indagine, pianificando con gli interlocutori un duplice attentato da eseguire ai danni di altri soggetti legati al boss della cosca rivale (Tundis FR) e offrendosi per eseguire personalmente l'azione criminosa. In questo modo, osserva plausibilmente la Corte territoriale, l'interessa:o ha contribuito ad offrire la falsa apparenza della sua penale responsabilità, inducendo il giudice della cautela a ritenere ragionevolmente che il SI fosse effettivamente partecipe del reato associativo in questione. Si tratta di considerazione logiche, plausibili e corrette in diritto, del tutto rispettose dell'oggetto della delibazione richiesta al giudice della riparazione, secondo i principi dianzi richiamati, non trattandosi nella specie di valutare la sussistenza di fatti-reato, bensì di verificare la configurabilità di un comportamento gravemente colposo dell'interessato e sinergico rispetto alla misura restrittiva dallo stesso subita. Le doglianze del ricorrente non hanno colto tale fondamentale differenza, confondendo il piano della responsabilità penale con quello, del tutto autonomo, della verifica della condotta ostativa. Sotto questo profilo, i motivi dedotti sono manifestamente infondati in quanto lamentano vizi motivazionali palesemente insussistenti, secondo i rilievi che precedono. Del resto, va qui ribadito che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale (Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B, Rv. 27399601). 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Il ricorrente, quale parte soccombente, va anche condannato alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del Ministero resistente, liquidate in mille euro. 4 Il Preii.nte
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione al Ministero resistente delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro mille. Così deciso il 20 dicembre 2023 Il Consigliere estensore