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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/11/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
N. 586-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:
- dott. CA IL – Presidente
- dott.ssa Simonetta Bruno - giudice
- dott. Gianluigi Canali - giudice relatore nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
(c.f./p. i.v.a. ), nella persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. LUCA JEANTET
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che ha chiesto l'apertura della sua Parte_1 liquidazione giudiziale;
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, in quanto:
• questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, c.c.i.i.;
• il debitore ha la qualità di imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 c.c.i.i.;
• il debitore non presenta i requisiti dell'imprenditore minore previsti dall'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i.;
• il debitore si trova in stato di insolvenza ex artt. 121, 2, co. 1, lett. b), c.c.i.i., come risulta anche solo dal contenuto del ricorso, atteso che è lo stesso debitore a dedurre di non essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che non ricorrono circostanze di segno contrario, la cui allegazione spetta appunto al debitore;
pagina 1 di 3 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
• ai sensi dell'art. 49, co. 5, parte prima, c.c.i.i., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore ad euro 30.000,00; ritenuto pertanto che debba essere emessa sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 41, 49 e 121 c.c.i.i.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di Parte_1
(c.f. ), con sede legale in Rovato;
[...] P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Gianluigi Canali;
3) NOMINA curatore il dott. ; Persona_1
4) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis
c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 c.c.i.i.;
5) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 24/03/2026 ore 09:45 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, co. 4, c.c.i.i.;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i.., delle domande di insinuazione;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
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− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
8) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 c.c.i.i.
Così deciso in Brescia, il 20/11/2025.
Il giudice estensore Gianluigi Canali
Il Presidente
CA IL
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N. 586-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:
- dott. CA IL – Presidente
- dott.ssa Simonetta Bruno - giudice
- dott. Gianluigi Canali - giudice relatore nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
(c.f./p. i.v.a. ), nella persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. LUCA JEANTET
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che ha chiesto l'apertura della sua Parte_1 liquidazione giudiziale;
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, in quanto:
• questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, c.c.i.i.;
• il debitore ha la qualità di imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 c.c.i.i.;
• il debitore non presenta i requisiti dell'imprenditore minore previsti dall'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i.;
• il debitore si trova in stato di insolvenza ex artt. 121, 2, co. 1, lett. b), c.c.i.i., come risulta anche solo dal contenuto del ricorso, atteso che è lo stesso debitore a dedurre di non essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che non ricorrono circostanze di segno contrario, la cui allegazione spetta appunto al debitore;
pagina 1 di 3 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
• ai sensi dell'art. 49, co. 5, parte prima, c.c.i.i., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore ad euro 30.000,00; ritenuto pertanto che debba essere emessa sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 41, 49 e 121 c.c.i.i.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di Parte_1
(c.f. ), con sede legale in Rovato;
[...] P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Gianluigi Canali;
3) NOMINA curatore il dott. ; Persona_1
4) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis
c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 c.c.i.i.;
5) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 24/03/2026 ore 09:45 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, co. 4, c.c.i.i.;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i.., delle domande di insinuazione;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
pagina 2 di 3 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
8) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 c.c.i.i.
Così deciso in Brescia, il 20/11/2025.
Il giudice estensore Gianluigi Canali
Il Presidente
CA IL
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