Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 28/07/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01291/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00777/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 777 del 2024, proposto da
IT MA TI, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Squillace, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Zimatore, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Buccarelli n.49;
per il risarcimento dei danni derivanti da illegittima attività provvedimentale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Squillace;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
1. La parte ricorrente ha proposto azione verso il Comune di Squillace (CZ) per vederlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittima determinazione prot. n. 000998 del 20 febbraio 2017, recante la diffida alla prosecuzione nell’attività di costruzione di quattro torri eoliche.
2. Rappresenta che il Comune di Squillace, con il richiamato provvedimento prot. n. 998/2017, aveva intimato la odierna ricorrente a non intraprendere, nel territorio comunale, i lavori di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica composto da quattro aerogeneratori; di aver impugnato detto provvedimento innanzi a questo Tribunale (i cui effetti erano stati sospesi con ordinanza cautelare n. 168/2017) che ne ha disposto l’annullamento la sentenza del 13 agosto 2018, n. 1541 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 7 giugno 2023 n. 5592); che la ricorrente non aveva potuto realizzare l’impianto di energia elettrica per fatto e colpa dell’amministrazione comunale.
3. Nel costituirsi il Comune resistente ha chiesto rigettarsi l’avversa domanda rilevando che, comunque, la parte ricorrente, pur a fronte della sentenza di annullamento n. 1541/2018, non sarebbe stata in possesso dei titoli per proseguire l’attività (ed infatti non si è rideterminata successivamente alla sentenza di annullamento).
4. Occorre premettere che la parte ricorrente ha fondato la richiesta in esame deducendo che, per effetto dell’annullamento dell’impugnato provvedimento (con sentenza di questo Tribunale n. 1541/2018), avrebbe subìto un danno ingiusto in quanto in possesso di tutti i pareri per la formazione dei singoli titoli autorizzatori (P.A.S.) preordinati alla realizzazione dell’impianto, non essendo necessaria la cd. autorizzazione unica regionale; che il Comune resistente avrebbe ritenuto necessario sottoporre l’intervento a Valutazione di Impatto Ambientale nonostante, negli elaborati progettuali allegati nell’ambito di ciascuna Procedura Semplificata Abilitativa, fosse stata allegata una perizia con cui era stato asseverato che gli interventi non dovessero essere sottoposti a detta procedura; che i gravi danni economici sarebbero stati pari ad € 2.378.187,12 per la mancata percezione dei proventi derivanti dalla vendita dell’energia e per le spese sostenute nelle trattative di acquisto delle macchine, oltre all’impiego dei tecnici necessari alla preparazione del progetto preliminare.
5. Ciò premesso il Collegio ritiene la domanda risarcitoria infondata per difetto dei presupposti.
È affermazione consolidata (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 23 aprile 2021, n. 7) quella secondo cui la responsabilità della Pubblica Amministrazione da illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Infatti, diversamente da quanto avviene nel settore della responsabilità contrattuale, il cui aspetto programmatico è costituito dal rapporto giuridico regolato dalle parti contraenti mediante l'incontro delle loro volontà concretizzato con la stipula del contratto-fatto storico, il rapporto amministrativo si caratterizza per l'esercizio unilaterale del potere nell'interesse pubblico, idoneo, se difforme dal paradigma legale ed in presenza degli altri elementi costitutivi dell'illecito, ad ingenerare la responsabilità aquiliana dell'amministrazione.
5.1. In materia di responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione la giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito, poi, che l'ingiustizia del danno non può considerarsi conseguenza in “ re ipsa ” dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, occorrendo, invece, accertare se: a) sussista un evento dannoso; b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della P.A.; d) l'evento pregiudizievole sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 8 luglio 2024 n. 18539).
5.2. La responsabilità civile della P.A. ruota dunque intorno al concetto di ingiustizia del danno che costituisce un presupposto necessario da provare in giudizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 27 marzo 2023, n. 3094).
Il requisito dell'ingiustizia del danno implica, infatti, che il risarcimento può essere riconosciuto se l'esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest'ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi.
L'ingiustizia del danno che fonda la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi si correla alla sopra menzionata dimensione sostanzialistica di questi ultimi, per cui solo se dall'illegittimo esercizio della funzione pubblica sia derivata per il privato una lesione della sua sfera giuridica quest'ultimo può fondatamente domandare il risarcimento per equivalente monetario.
5.3. Secondo un orientamento dell’Adunanza plenaria, mai posto in discussione, il risarcimento è quindi escluso quando l'interesse legittimo riceva tutela idonea con l'accoglimento dell'azione di annullamento, ma quest'ultimo sia determinato da una illegittimità, solitamente di carattere formale, da cui non derivi un accertamento di fondatezza della pretesa del privato ma un vincolo per l'amministrazione a rideterminarsi, senza esaurimento della discrezionalità ad essa spettante (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 3 dicembre 2008, n. 13).
6. Orbene, per quanto di interesse, il Collegio osserva che nella sentenza di questo Tribunale del 13 agosto 2018, n. 1541 il provvedimento prot. n. 000998 del 20.2.2017, recante ad oggetto “ Diffida a non intraprendere l'attività – Domanda, ai sensi della DGR n. 81 di recepimento dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 28/2011, di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nel Comune di Squillace denominato: LP1, LP3, LP4 e LP5 ” è stato ritenuto illegittimo in quanto il Comune di Squillace avrebbe erroneamente quantificato la potenza sviluppata dai singoli aerogeneratori oggetto di causa in modo da risultare legittimo “ l’avvio della procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 28/2011 e non già quella unica regionale di cui all’art. 12 D.lgs. n. 387/2003 e del punto 11.6 DM 19.09.2010, per come affermato nel provvedimento gravato” con conseguente annullamento del provvedimento stesso “fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’amministrazione ”.
7. Il disposto annullamento ha posto un vincolo per l'amministrazione a rideterminarsi, senza esaurire la discrezionalità, a tutela dunque di un profilo essenzialmente formale che non ha individuato la sicura percorribilità della pretesa di tipo sostanziale con conseguente insussistenza, per quanto di interesse in questa sede, del requisito della ingiustizia del danno, oltre che di quelli del nesso causale ed invero della prova della colpa della p.a.
8. Deve ulteriormente osservarsi che, al di là dell’assenza della pretesa sicura ingiustizia del danno subito, la parte ricorrente quanto alla prova dei danni subiti si è limitata ad affermare di avere “ subito gravi danni economici – stimati nella somma di € 2.378.187,12, per come puntualmente dettagliato nella perizia tecnica che si produrrà in giudizio ” (pag. 6 del ricorso).
L’esatta individuazione e quantificazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato deve essere provata, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento costitutivo della pretesa risarcitoria azionata ex art. 2043 c.c.
La perizia è stata poi successivamente depositata il 22 aprile 2025, ma in quanto atto tecnico di parte (che andrebbe vagliato in sede istruttoria) non risolve di per sé la riscontrata problematicità, sul punto, della domanda azionata in sede di ricorso.
9. Per tutto quanto sopra esposto la domanda proposta dal ricorrente va, quindi, rigettata.
10. Le spese di lite possono essere compensate a fronte dei non immediati e agevoli profili interpretativi sugli atti posti a presupposto dell’azione esercitata in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO